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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17274/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui ricorrente lamenta violazione dell'art. 521 cod. pen. conseguente alla riqualificazione del fatto nel reato di ricettazione è manifestamente infondato e dedotto in carenza di interesse.

I giudici di merito hanno riqualificato la contesta condotta di riciclaggio nel meno grave reato di cui all'art. 648 cod. pen. in considerazione di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata alla stregua degli elementi emersi già nel corso del giudizio di primo grado (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza oggetl:o di impugnazione), tale integrazione non ha comportato alcuna compressione dell'esercizio del diritto di difesa in considerazione del fatto che l'imputazione rubricata enunciava in termini chiari e sufficientemente completi, gli elementi essenziali degli addebiti.

Va ricordato, in proposito, che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa e non già quando gli elementi essenziali che caratterizzano la qualificazione giuridica del fatto sono rimasti invariati e ad essi risultano aggiunti ulteriori particolari del fatto, in merito ai quali l'imputato, come nel caso di specie, ha avuto modo di difendersi (vedi Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, Calabrese, Rv. 276955.-01; Sez.3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477- 01); ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità è reiterativo di doglianze già dedotte in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; entrambi i giudici di merito, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi pagine 3, 4, 5 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione; rilevato che il terzo motivo di ricorso è aspecifico non risultando adeguatamente argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

I giudici di merito hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti e l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata e pag. 6 della sentenza di primo grado); rilevato che il quarto motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, con percorso argomentativo fondato su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 51818 del 6/12/2013, Brunetti, Rv. 258118-01; Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340- 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 9 ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui ricorrente lamenta violazione dell'art. 521 cod. pen. conseguente alla riqualificazione del fatto nel reato di ricettazione è manifestamente infondato e dedotto in carenza di interesse. I giudici di merito hanno riqualificato la contesta condotta di riciclaggio nel meno grave reato di cui all'art. 648 cod. pen. in considerazione di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata alla stregua degli elementi emersi già nel corso del giudizio di primo grado (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza oggetl:o di impugnazione), tale integrazione non ha comportato alcuna compressione dell'esercizio del diritto di difesa in considerazione del fatto che l'imputazione rubricata enunciava in termini chiari e sufficientemente completi, gli elementi essenziali degli addebiti. Va ricordato, in proposito, che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa e non già quando gli elementi essenziali che caratterizzano la qualificazione giuridica del fatto sono rimasti invariati e ad essi risultano aggiunti ulteriori particolari del fatto, in merito ai quali l'imputato, come nel caso di specie, ha avuto modo di difendersi (vedi Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, Calabrese, Rv. 276955.-01; Sez.3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477- 01); ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità è reiterativo di doglianze già dedotte in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; entrambi i giudici di merito, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi pagine 3, 4, 5 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione; rilevato che il terzo motivo di ricorso è aspecifico non risultando adeguatamente argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di merito hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti e l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata e pag. 6 della sentenza di primo grado); rilevato che il quarto motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con percorso argomentativo fondato su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 51818 del 6/12/2013, Brunetti, Rv. 258118-01; Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340- 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 ap
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