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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 27767/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Trieste, il ricorrente ha riprodotto censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito.

Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Il ricorso è, inoltre, manifestamente infondato, atteso che la motivazione si appalesa logica, congrua e corretta in diritto laddove ha adeguatamente illustrato le ragioni (pp. 3-4) per le quali è stata esclusa la configurabilità della fattispecie di cui all'invocato comma 5.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Trieste, il ricorrente ha riprodotto censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Il ricorso è, inoltre, manifestamente infondato, atteso che la motivazione si appalesa logica, congrua e corretta in diritto laddove ha adeguatamente illustrato le ragioni (pp. 3-4) per le quali è stata esclusa la configurabilità della fattispecie di cui all'invocato comma 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27767/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris