CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 28229/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Ancona, pronunciando nei confronti dell'odierno ri- corrente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] confermava la sentenza emessa in data 29/9/2016 dal GUP del Tribunale di Fermo che, con le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti ed operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi otto di re- clusione ed euro 900 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. commessi in Vasto il 27/1/2016 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Totaro, deducendo, quale unico motivo, di se- guito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. inosservanza di legge con riferimento alla determinazione della pena finale, sul rilievo che la Corte territoriale, pur dando atto dell'errore materiale in cui era incorso il primo giudice, che era partito da una pena pecuniaria illegale rispetto a quella prevista per il furto semplice, ha confer- mato la sentenza ritenendo che la pena finale non veniva contestata quanto a congruità; deduzione che il ricorrente assume essere erronea, in quanto ecce- pendo l'illegalità della pena se ne contestava la congruità. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile stante la manifesta infondatezza del motivo pro- ( posto. Ed invero, correttamente il giudice del gravame del merito ha emendato gli errori materiali compiuti dal primo giudice, che, sebbene partito da pena pecunia- ria illegale, non effettuando l'aumento di tale pena a seguito della disposta conti- nuazione, ha di fatto eliso tale errore, tanto che la pena pecuniaria finale irrogata è rientrata nell'alveo della legalità. Né può trovare ingresso la doglianza relativa alla non congruità di essa, posto che, alla luce della adeguata motivazione sul punto, la pena appare frutto di legit- timo esercizio di potere discrezionale, di cui è stato dato motivatamente conto con riferimento ai precedenti penali da cui è gravato l'imputato, non sindacabile nella presente sede di legittimità.5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 22 giugno 2022 Il C cnsigliere es en