CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 13499/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 31461 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 554/09/18, depositata in data 13 marzo 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva accolto l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e rigettato l'appello incidentale della contribuente avverso la sentenza n. 10/01/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di accoglimento parziale del ricorso avverso avviso di rettifica e liquidazione imposta di registro, ipotecaria e catastale a seguito di rideterminazione del valore di un bene immobile sito nel Comune di Montignoso, con destinazione urbanistica a "Verde privato" oggetto di contratto di compravendita stipulato con atto notarile del 23.6. 2010; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -il contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso, il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 3, DPR n. 131/1986, per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione in questione ancorché i criteri utilizzati per la rettifica del valore dell'immobile compravenduto fossero -come dedotto nel ricorso introduttivo e nelle controdeduzioni in appello - irragionevoli atteso che, quanto al primo criterio della c.d. "consistenza commerciale ragguagliata", si era attribuito al terreno, anche se non edificabile, un valore pari al 2% del valore di un ipotetico fabbricato e, quanto al criterio del "metodo diretto di comparazione", si era stimato l'immobile in base a un raffronto con i corrispettivi di due atti di vendita stipulati di terze persone e aventi ad oggetto terreni non edificabili ma aventi destinazione diversa in quanto ricadenti in "Zone agricole" e non a "Verde privato- VP" come l'immobile de quo; - in disparte il difetto di autosufficienza per non avere la contribuente riprodotto, nelle parti rilevanti, o allegato al ricorso gli atti difensivi dei gradi di merito, il motivo si profila inammissibile in quanto non è attinente al decisum avendo la CTR ritenuto inammissibile in quanto non dedotto con l'atto introduttivo il motivo di doglianza attinente alla "pretesa inapplicabilità all'area in oggetto del criterio estimativo adottato dagli accertatori" (pag. 2 della sentenza impugnata), censura della quale il giudice di appello non ha tenuto conto nell'argomentare in ordine alla legittimità dei criteri di cui all'art. 51, comma 3, cit. utilizzati per la rettifica del valore del terreno in oggetto affermando, al riguardo, che" l'Ufficio si è avvalso di due differenti criteri tra quelli previsti dall'art. 51, comma 3, i quali sono risultati convergere verso il medesimo valore., infatti il valore stimato corrisponde alla media semplice dei valori scaturenti dai due metodi valutativi utilizzati (criterio comparativo di cui all'art. 51, comma 3, del d.p.R. n. 131/86, ossia il valore è stato determinato avendo riguardo ai trasferimento a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni ... e avendo riguardo al metodo della consistenza commerciale ragguagliata come da facoltà dell'Ufficio legittimato dalla norma all'utilizzo di ogni altro elemento di valutazione)», appaiono puntuali nella motivazione dell'avviso rettifica gli elementi essenziali ai fini comparativi soddisfacendo l'obbligo motivazionale e rendendo superflua l'allegazione al provvedimento impositivo degli atti ivi richiamati"); ciò in conformità all'orientamento di questa Corte secondo cui in tema di imposta di registro, i plurimi criteri di stima individuati dall'art. 51, comma 3 del d.P.R. n. 131 del 1986, ai fini del controllo del valore dichiarato dalle parti per i trasferimenti immobiliari, sono assolutamente "pariordinati", sicché l'avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato può legittimamente fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su "altri elementi di valutazione", purché questi ultimi non siano elencati in modo meramente generico e di stile, onde consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18103 del 24/06/2021; Sez.5, n. 29143 del 13/11/2018; Sez. 5, n. 1961 del 26/01/2018); - in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.400,00, oltre spese prenotate a debito; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 9 marzo 2022 I Presidente d\fQ—j, 1. DEP