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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11435/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso cui si deduce l'insussistenza del delitto di cui all'art. 367 cod. pen. asserendo che sia usanza dei campi nomadi intestare a donne le auto in uso agli uomini, affermazione indimostrata, risulta involgere il precluso merito, tentando di assegnare, attraverso un rinvio ad un notorio che si presume esistente, una diversa lettura dei dati processuali adeguatamente effettuata dai Giudici di merito che hanno evidenziato le ragioni che facevano ritenere che la ricorrente, pur necessariamente a conoscenza, e ciò certamente dopo i fatti per cui si indagava, di chi avesse utilizzato l'auto, non ha inteso fornire alcuna risposta; rilevato che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura a cui la Corte di merito fa fornito adeguata motivazione nella parte in cui ha ritenuto di non assegnare alcuna valenza al prestato consenso alla acquisizione degli atti, tenuto conto che l'acquisizione probatoria era avvenuta proprio in occasione dell'udienza in cui erano presenti tutti i testi da sentire, così condividendo solo parte delle ragioni poste a fondamento del diniego del primo giudice (e non anche quella a mente della quale la rinuncia era opera della difesa e non riconducibile all'imputata, argomento oggetto di critiche in sede di legittimità) e rendendo una motivazione che, in quanto non illogica, si sottrae al sindacato di legittimità; rilevato, pertanto, che l'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso cui si deduce l'insussistenza del delitto di cui all'art. 367 cod. pen. asserendo che sia usanza dei campi nomadi intestare a donne le auto in uso agli uomini, affermazione indimostrata, risulta involgere il precluso merito, tentando di assegnare, attraverso un rinvio ad un notorio che si presume esistente, una diversa lettura dei dati processuali adeguatamente effettuata dai Giudici di merito che hanno evidenziato le ragioni che facevano ritenere che la ricorrente, pur necessariamente a conoscenza, e ciò certamente dopo i fatti per cui si indagava, di chi avesse utilizzato l'auto, non ha inteso fornire alcuna risposta; rilevato che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura a cui la Corte di merito fa fornito adeguata motivazione nella parte in cui ha ritenuto di non assegnare alcuna valenza al prestato consenso alla acquisizione degli atti, tenuto conto che l'acquisizione probatoria era avvenuta proprio in occasione dell'udienza in cui erano presenti tutti i testi da sentire, così condividendo solo parte delle ragioni poste a fondamento del diniego del primo giudice (e non anche quella a mente della quale la rinuncia era opera della difesa e non riconducibile all'imputata, argomento oggetto di critiche in sede di legittimità) e rendendo una motivazione che, in quanto non illogica, si sottrae al sindacato di legittimità; rilevato, pertanto, che l'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 11435/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris