CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 giugno 2024
Cassazione n. 17355/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26895/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege, rappresentata e difesa da sé stessa, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] - SEZ. DIST. [OSCURATO:PERSONA] n.231/2024 depositata in data 19/06/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 26895/2024 Numero sezionale 504/2025 Numero di raccolta generale 17355/2025 Data pubblicazione 27/06/2025 considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 745,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 26/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26895/2024 Numero sezionale 504/2025 Numero di raccolta generale 17355/2025 Data pubblicazione 27/06/2025