CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 21814/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 25 gennaio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 30 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannava la prevenuta per il reato di insolvenza fraudolenta, così diversamente riqualificato il reato di truffa contestato e riconosciuto in primo grado, riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena inflitta, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello ha ampiamente argomentato a pagina 2 su entrambi i profili censurati, valorizzando la gravità del fatto e i precedenti penali, anche specifici, gravanti sull'imputata, quali elementi certamente idonei a fondare il diniego delle generiche (sul punto, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02) e ad escludere la possibilità di un'ulteriore riduzione di pena, la cui graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e la cui determinazione nel caso di specie non risulta arbitraria o illogica, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]!7- Il Presidente