Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:T:2003:245
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61998TJ0191_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] cause riunite T-191/98 e da T-212/98 a T-214/98,
[OSCURATO:PERSONA] AB, con sede in Göteborg (Svezia);
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd, con sede in Seul (Corea del Sud);
DSR-[OSCURATO:PERSONA] GmbH, con sede in Brema (Germania);
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd, con sede in Seul (Corea del Sud);
[OSCURATO:PERSONA] AG, con sede in Amburgo (Germania);
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd, con sede in Seul (Corea del Sud);
A.P. Møller-[OSCURATO:PERSONA], con sede in Copenaghen (Danimarca);
[OSCURATO:PERSONA]. SA, con sede in Ginevra (Svizzera);
[OSCURATO:PERSONA] (UK) Ltd, con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]);
[OSCURATO:PERSONA] (POL), con sede in Gdynia (Polonia);
P & O [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]);
Sea-[OSCURATO:PERSONA]., con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA]);
[OSCURATO:PERSONA], con sede in Singapore (Singapore);
[OSCURATO:PERSONA], con sede in Tokyo (Giappone);
[OSCURATO:PERSONA] SA de CV, con sede in Città del Messico (Messico);
[OSCURATO:PERSONA] SA de CV, con sede in Città del Messico (Messico),
rappresentate dagli avv.ti J. Pheasant, N. Bromfield, M. Levitt, D. Waelbroeck, U. Zinsmeister, A. Bentley, C. Thomas, A. Nourry, M. [OSCURATO:PERSONA], P. Ruttley ed A. Merckx, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal sig. R. Lyal, in qualità di agente, assistito dal sig. J. Flynn, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ASBL, rappresentata dall'avv. M. Clough, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo,
avente ad oggetto la domanda d'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 settembre 1998, 1999/243/CE, relativa ad una procedura a norma degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] CE (caso IV/35.134 - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]) (GU 1999, L 95, pag. 1),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione),
composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 e
27 marzo 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Contesto giuridico
1. Il regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] (GU 1962, n. 13, pag. 204), si applicava originariamente a tutte le attività ricomprese nel [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia il Consiglio, considerando che, nel quadro della politica comune dei trasporti e tenuto conto delle peculiarità di tale settore, si rendeva necessario emanare una disciplina della concorrenza diversa da quella prevista per gli altri settori economici, ha adottato il regolamento 26 novembre 1962, n. 141, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti (GU 1962, n. 124, pag. 2751).
2. Il 19 luglio 1968 il Consiglio ha emanato il regolamento (CEE) n. 1017/68, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU L 175, pag. 1).
3. Conformemente all'art. 2 del regolamento n. 1017/68, sono vietati gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che, con riferimento ai tre modi di trasporto suddetti, possono pregiudicare il commercio tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. Tale disposizione, in particolare, si riferisce agli accordi, alle decisioni ed alle pratiche concordate consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi e le condizioni di trasporto o altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare l'offerta di trasporto, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire il mercato dei trasporti;
d) applicare condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per la loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano nessun nesso con la prestazione di trasporto.
4. L'art. 5 del regolamento n. 1017/68 stabilisce l'inapplicabilità della disciplina suesposta agli accordi, alle decisioni ed alle pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la qualità dei servizi di trasporto, o a promuovere, sui mercati soggetti a forti fluttuazioni nel tempo dell'offerta e della domanda, una migliore continuità e stabilità nel soddisfacimento del fabbisogno di trasporto, o ad aumentare la produttività delle imprese, o a promuovere il progresso tecnico o economico, purché siano presi in considerazione gli interessi degli utenti dei trasporti e a condizione di non imporre alle imprese di trasporti restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi e di non dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del mercato dei trasporti di cui trattasi.
5. Il 22 dicembre 1986 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 4056, che determina le modalità di applicazione degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] ai trasporti marittimi (GU L 378, pag. 4).
6. L'art. 3 del regolamento n. 4056/86 prevede che :
«Sono esonerati dal divieto sancito all'articolo 85, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA], alle condizioni previste dall'articolo 4 del presente regolamento, gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra tutti o parte dei membri di una o più conferenze marittime intesi a perseguire la fissazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto e, a seconda dei casi, uno o più dei seguenti obiettivi:
a) il coordinamento degli orari delle navi o delle loro date di partenza o di scalo;
b) la determinazione della frequenza dei viaggi o degli scali;
c) il coordinamento o la ripartizione dei viaggi o degli scali fra membri della conferenza;
d) la regolazione della capacità di trasporto offerta da ciascuno dei membri;
e) la ripartizione fra i membri del tonnellaggio trasportato o delle entrate».
7. Ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento n. 4056/86, per conferenza marittima si intende «un gruppo di due o più vettori armatori che assicura servizi internazionali di linea per il trasporto di merci su una o più linee entro limiti geografici determinati e in base ad accordi o intese di qualunque natura, nell'ambito dei quali essi [agiscono] in comune applicando tassi di nolo uniformi o comuni e ogni altra condizione concordata nei riguardi della fornitura di detti servizi di linea».
8. A questo proposito l'ottavo considerando' del regolamento n. 4056/86 dichiara:
«(...) è opportuno prevedere un'esenzione per categoria a favore delle conferenze marittime; che infatti queste conferenze esercitano un ruolo stabilizzatore atto a garantire servizi affidabili ai caricatori; che esse contribuiscono in genere ad assicurare un'offerta di servizi di trasporto marittimo regolari, sufficienti ed efficaci, tenendo inoltre equamente conto degli interessi degli utenti; che questi risultati non possono essere ottenuti senza la cooperazione che le compagnie marittime organizzano in seno alle suddette conferenze in materia di tariffe e eventualmente di offerta di capacità o di ripartizione del tonnellaggio da trasportare, e anche delle entrate; che nella maggior parte dei casi le conferenze restano sottoposte ad una concorrenza effettiva da parte sia dei servizi regolari non conferenziati sia [,] in determinati casi, dei servizi non di linea e di altri modi di trasporto; che [,] inoltre, la mobilità delle flotte, che caratterizza la struttura dell'offerta nel settore dei servizi di trasporti marittimi, esercita una pressione concorrenziale permanente sulle conferenze, che di norma non hanno la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei servizi di trasporto marittimo in questione».
9. Al fine di impedire alle conferenze marittime d'istituire pratiche incompatibili con le disposizioni dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto art. 81, n. 3, CE) e, in particolare, restrizioni alla concorrenza non indispensabili per il conseguimento degli obiettivi che giustificano la concessione dell'esenzione, il regolamento n. 4056/86 ha corredato l'esenzione per categoria di alcune condizioni ed alcuni oneri. Da una parte, l'art. 4 del detto regolamento stabilisce che, pena la nullità dell'accordo o della parte interessata di quest'ultimo, l'esenzione è subordinata alla condizione tassativa che l'accordo non rechi pregiudizio a determinati porti, utenti o vettori per effetto dell'applicazione di condizioni differenziate. Dall'altra, l'art. 5 del regolamento n. 4056/86 subordina l'esenzione al rispetto di taluni obblighi, connessi, in particolare, agli accordi di fedeltà, ai servizi non previsti dal nolo ed alla pubblicazione delle tariffe.
10. Al tredicesimo considerando' si rammenta inoltre che «l'esenzione non può essere acquisita se non ricorrono le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3 [del [OSCURATO:PERSONA]]; che la [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto avere la facoltà di adottare gli opportuni provvedimenti qualora un'intesa esentata dimostri di avere, a causa di circostanze particolari, taluni effetti incompatibili» con il suddetto articolo.
11. A tal fine, l'art. 7 del regolamento n. 4056/86 prevede un meccanismo di controllo delle intese esentate. Detta disposizione prevede quanto segue:
«1. Violazione di un obbligo
Quando gli interessati contravvengono ad un obbligo ricollegato all'esenzione prevista dall'articolo 3, ai sensi dell'articolo 5, la [OSCURATO:PERSONA], per porre fine a tali violazioni, può alle condizioni previste dalla sezione II:
- formulare raccomandazioni agli interessati;
- adottare, in caso di inosservanza da parte degli interessati di tali raccomandazioni e in funzione della gravità delle violazioni constatate, una decisione che, a seconda dei casi, vieta o impone agli interessati stessi il compimento di atti determinati, ovvero, pur revocando l'esenzione per categoria di cui beneficiano, concede loro un'esenzione individuale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, oppure revoca il beneficio dell'esenzione per categoria.
2. Effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3
a) Quando, a causa delle circostanze particolari sotto indicate, determinati accordi, decisioni e pratiche concordate che beneficiano dell'esenzione prevista dagli articoli 3 e 6 producono nondimeno effetti che sono incompatibili con le condizioni stabilite dall'articolo 85, paragrafo 3, del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] adotta, su denuncia o d'ufficio, alle condizioni previste dalla sezione II, i provvedimenti descritti alla lettera c) seguente. La severità delle misure dev'essere proporzionale alla gravità della situazione.
b) Le circostanze particolari derivano, tra l'altro, da:
i) atti di una conferenza o modifiche delle condizioni del mercato in un dato traffico che determinano l'assenza o l'eliminazione di una concorrenza effettiva o potenziale quali le pratiche restrittive che precludono il traffico alla concorrenza, oppure
ii) atti di una conferenza che possono impedire il progresso tecnico o economico ovvero la partecipazione degli utenti ai benefici che ne risultano;
iii) atti di paesi terzi che:
- intralciano l'attività delle compagnie non conferenziate (outsiders) su un dato traffico,
- impongono alle compagnie conferenziate tariffe abusive, o
- impongono modalità che impediscono in qualsiasi altro modo il progresso tecnico o economico (ripartizione del carico, restrizioni quanto ai tipi di navi).
c) i) Se la concorrenza effettiva o potenziale manca o rischia di essere eliminata a seguito dell'azione di un paese terzo, la [OSCURATO:PERSONA], al fine di rimediare alla situazione, procede a consultazioni con le competenti autorità del paese terzo interessato, facendole seguire se necessario da negoziati in base a direttive fissate dal Consiglio.
Se, però, le circostanze particolari determinano la mancanza o l'eliminazione della concorrenza effettiva o potenziale contrariamente all'articolo 85, paragrafo 3, lettera b), del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] revoca il beneficio dell'esenzione di gruppo e contemporaneamente può decidere a quali condizioni e oneri supplementari può essere accordata un'esenzione individuale al relativo accordo di conferenza allo scopo, fra l'altro, di ottenere l'accesso al mercato per le compagnie non membri della conferenza.
ii) Se le circostanze particolari di cui alla lettera b) hanno effetti diversi da quelli previsti al punto i), la [OSCURATO:PERSONA] adotta una o più delle misure di cui al paragrafo 1».
12. L'art. 8 del regolamento n. 4056/86 così prevede:
«1. È vietato l'abuso di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 86 del [OSCURATO:PERSONA] [CE (divenuto art. 82 CE)], senza che a tal fine sia richiesta una precedente decisione.
2. Qualora la [OSCURATO:PERSONA], sia per iniziativa propria, sia a richiesta di uno Stato membro o di persone fisiche o giuridiche che rivendichino un interesse legittimo, ritenga che in qualsiasi caso particolare il comportamento delle conferenze esonerate ai sensi dell'articolo 3 abbia nondimeno effetti incompatibili con l'articolo 86 del [OSCURATO:PERSONA], può ritirare il beneficio dell'esenzione e adottare, conformemente all'articolo 10, tutte le misure adeguate allo scopo di porre fine alle violazioni dell'articolo 86.
3. Prima di adottare decisioni ai sensi del paragrafo 2, la [OSCURATO:PERSONA] può rivolgere alla conferenza in questione raccomandazioni per porre fine alla violazione».
13. In virtù dell'art. 9, n. 1, del regolamento n. 4056/86, qualora l'applicazione del medesimo possa entrare in conflitto con la normativa di determinati paesi terzi con rischio di compromettere importanti interessi commerciali e marittimi della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] procede alla prima occasione con le autorità competenti dei paesi terzi in questione alle consultazioni intese a conciliare nei limiti del possibile detti interessi con il rispetto del diritto comunitario. In conformità all'art. 9, n. 2, del regolamento, qualora si debbano negoziare accordi con paesi terzi, la [OSCURATO:PERSONA] presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari. Tali negoziati sono condotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in consultazione con il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi, nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.
14. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, del regolamento n. 4056/86:
«[OSCURATO:PERSONA] avvia su denuncia o d'ufficio le procedure [intese a] far cessare un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, o all'articolo 86 del [OSCURATO:PERSONA], nonché la procedura ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 del presente regolamento».
15. Ai sensi dell'art. 15, n. 3, dello stesso regolamento, un comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi dev'essere sentito prima di ogni decisione da prendere in seguito ad una delle procedure di cui all'articolo 10.
16. Per quanto riguarda l'applicazione individuale dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], il diciottesimo considerando' del regolamento n. 4056/86 dichiara che, «dati gli aspetti specifici dei trasporti marittimi, spetta in primo luogo alle imprese accertarsi che i loro accordi, decisioni o pratiche concordate siano conformi alle regole di concorrenza e che non è quindi necessario imporre loro l'obbligo di notificarli alla [OSCURATO:PERSONA]».
17. Pertanto, in forza dell'art. 11, n. 4, del regolamento n. 4056/86:
«Se la [OSCURATO:PERSONA] giunge alla conclusione, al termine di una procedura avviata su denuncia o d'ufficio, che un accordo, una decisione o una pratica concordata soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 85, paragrafi 1 e 3, essa emette una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3. Nella decisione è indicata la data a decorrere dalla quale la decisione stessa prende effetto. Tale data può essere anteriore a quella della decisione».
18. Tuttavia, in virtù dell'art. 12, n. 1, del regolamento n. 4056/86, le imprese che intendano avvalersi dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], a favore degli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], ai quali esse partecipano, possono rivolgere una domanda alla [OSCURATO:PERSONA]. Tale domanda viene trattata nel contesto della procedura di opposizione prevista da tale disposizione.
19. Ai sensi dell'art. 19 del regolamento n. 4056/86:
«2. [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille ad un massimo di un milione di ECU, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10% del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato alla infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:
a) commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del [OSCURATO:PERSONA], o contravvengano ad un obbligo imposto a norma dell'articolo 7 del presente regolamento;
b) non assolvano un onere imposto a norma dell'articolo 5 o dell'articolo 13, paragrafo 1.
Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.
(...)
4. Le decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2 non hanno un carattere penale.
Le ammende previste al paragrafo 2, lettera a), non possono essere inflitte per comportamenti posteriori alla notificazione alla [OSCURATO:PERSONA] ed anteriori alla decisione con la quale questa concede o rifiuta l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui essi restano nei limiti dell'attività descritta nella notificazione.
Tuttavia, questa disposizione non si applica dal momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha informato le imprese interessate di ritenere, sulla base di un esame provvisorio, che sussistono le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] e che l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, non è giustificata».
20. A norma dell'art. 23, n. 1, del regolamento n. 4056/86, la [OSCURATO:PERSONA], prima di adottare una decisione, dà modo alle imprese e alle associazioni di imprese interessate di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa. Il regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 16 dicembre 1988, n. 4260, relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento n. 4056/86 (GU L 376, pag. 1), in vigore all'epoca dei fatti, precisa le condizioni procedurali che devono essere rispettate nell'audizione delle parti.
Fatti all'origine della controversia
I - [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] («TAA»)
21. Sono ricorrenti nella presente causa, fatta eccezione per una di esse, le compagnie marittime che hanno partecipato al TAA.
22. Il TAA era un accordo relativo al trasporto di linea attraverso l'Atlantico, tra l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il 28 agosto 1992 ed entrato in vigore il 31 agosto 1992.
23. Il TAA conteneva, in particolare, disposizioni che fissavano le tariffe applicabili al trasporto marittimo e al trasporto combinato. Le tariffe applicabili al trasporto marittimo erano caratterizzate dall'esistenza di almeno due livelli di tassi. Quanto alle tariffe applicabili al trasporto combinato, esse comprendevano, oltre al trasporto marittimo, l'instradamento terrestre delle merci, verso o a partire dalle coste, provenienti da o destinate a zone interne. Le tariffe applicabili al trasporto multimodale pertanto coprivano il segmento per mare ed il segmento per terra. Il TAA conteneva ugualmente disposizioni che disciplinavano altri aspetti del trasporto di linea dei container, ed in particolare il noleggio di «slots» o di spazi e lo scambio di attrezzatura, la fissazione dei prezzi delle attività di movimentazione portuale, nonché la gestione comune delle capacità di trasporto marittimo.
24. Il 19 ottobre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 94/980/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] CE (IV/34.446 - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]) (GU L 376, pag. 1).
25. Con la decisione 94/980 (in prosieguo: la «decisione TAA») si constatava che gli accordi di prezzo e di non utilizzazione delle capacità sul trasporto marittimo, nonché gli accordi di prezzo sul trasporto terrestre di container che si svolge nella [OSCURATO:PERSONA] o transita sul suo territorio nell'ambito di un trasporto multimodale, costituivano violazioni all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] (art. 1 della decisione TAA).
26. Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], la decisione TAA conclude che l'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del regolamento n. 4056/86 in favore di determinati accordi aventi ad oggetto conferenze marittime non è applicabile alle dette disposizioni dell'accordo TAA, visto che il TAA non costituisce conferenza marittima che applica i «tassi di nolo uniformi o comuni» previsti dall'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento n. 4056/86, in quanto stabilisce almeno due livelli di tariffe marittime. Ad ogni modo, anche qualora il TAA costituisse conferenza marittima, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le disposizioni del TAA relative alla non utilizzazione delle capacità ed alla fissazione dei prezzi dei servizi di trasporto terrestre prestati in contesto multimodale non possano beneficiare dell'applicazione dell'esenzione per categoria in quanto, da un lato, il blocco delle capacità non può essere considerato quale «regolazione della capacità di trasporto offerta da ciascuno dei membri» ai sensi dell'art. 3, lett. d), del regolamento n. 4056/86 e, dall'altro, la fissazione dei prezzi dei servizi di trasporto terrestre, ancorché in contesto multimodale, non ricade nell'ambito di applicazione del regolamento n. 4056/86, visto che quest'ultimo si applica soltanto ai trasporti marittimi da porto a porto. Per altro verso, la [OSCURATO:PERSONA] rifiuta (art. 2 della decisione TAA) di concedere alle disposizioni in causa l'esenzione individuale basata sull'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] e sull'art. 5 del regolamento n. 1017/68.
27. L'art. 4 della decisione TAA impone ai suoi destinatari di astenersi da pratiche di fissazione dei prezzi con oggetto od effetto identico o analogo alle disposizioni contenute nell'accordo TAA.
28. Infine, l'art. 5 della decisione TAA impone ai suoi destinatari di informare i clienti con i quali essi hanno concluso contratti di servizio o altri contratti nel contesto del TAA del fatto che essi possono, se lo desiderano, rinegoziare le clausole di detti contratti o risolverli immediatamente.
29. Con ordinanza 10 marzo 1995, causa T-395/94 R, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-595), il presidente del Tribunale ha accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione degli artt. 1, 2, 3 e 4 della decisione TAA fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale che statuisca in merito alla domanda principale, nella parte in cui questi articoli facevano divieto alle parti del TAA di esercitare in comune l'attività di fissazione dei prezzi applicabili ai segmenti terrestri sul territorio della [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dei servizi di trasporto combinato. Il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] contro tale ordinanza è stato respinto con ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C149/95 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I2165).
30. Con sentenza 28 febbraio 2002, il Tribunale ha respinto il ricorso d'annullamento proposto contro la decisione TAA, fatta eccezione per l'art. 5 di essa che è stato annullato (sentenza del Tribunale 28 febbraio 2002, causa T-395/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-875) (in prosieguo: la «sentenza TAA»). La sentenza non è stata impugnata.
II - [OSCURATO:PERSONA] («[OSCURATO:PERSONA]»)
31. In seguito a discussioni intervenute tra le parti del TAA e la [OSCURATO:PERSONA], l'accordo TAA è stato modificato e sostituito dall'accordo [OSCURATO:PERSONA].
32. Come il TAA, il [OSCURATO:PERSONA] copre le linee marittime nel senso ovest-est («[OSCURATO:PERSONA]») ed est-ovest («Westbound») tra i porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] nonché le zone servite da tali porti, da un lato, e i porti degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] nonché le zone servite per mezzo di tali porti, dall'altro.
33. È comunemente ammesso che il [OSCURATO:PERSONA] contiene disposizioni identiche a quelle del TAA in materia di fissazione dei prezzi dei servizi di trasporto terrestre prestati sul territorio della [OSCURATO:PERSONA]. Il [OSCURATO:PERSONA] contiene, peraltro, un certo numero di norme che riguardano altri aspetti del trasporto, in particolare in materia di conclusione dei contratti di servizio e di remunerazione degli spedizionieri.
Notifiche effettuate dal [OSCURATO:PERSONA]
34. Il 5 luglio 1994 il [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 12, n. 1, del regolamento n. 4056/86, allo scopo di ottenere un'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] e dell'art. 53, n. 3, dell'accordo sullo Spazio economico europeo («SEE»).
35. Erano parti iniziali del [OSCURATO:PERSONA] le quindici compagnie marittime seguenti: A.P. Møller-[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA] AB (in prosieguo: l'«ACL»), [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), P & O [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «P & O»), Sea-[OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «Sea-[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA]. SA (in prosieguo: la «MSC»), [OSCURATO:PERSONA] (UK) Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA] (POL), DSR-[OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «DSR-[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA]. Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «NOL»), [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «NYK»), [OSCURATO:PERSONA] SA de CV (in prosieguo: la «TMM») e [OSCURATO:PERSONA] SA de CV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). È divenuta poi parte del [OSCURATO:PERSONA], il 31 agosto 1994, la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). [OSCURATO:PERSONA]. Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha aderito al [OSCURATO:PERSONA] l'11 settembre 1995. [OSCURATO:PERSONA] è l'unica delle compagnie marittime summenzionate a non aver mai fatto parte del TAA.
36. [OSCURATO:PERSONA], con lettera in data 15 luglio 1994, ha informato le parti del [OSCURATO:PERSONA] che, in conformità all'art. 4, n. 8, del regolamento n. 4260/88, aveva intenzione di procedere all'esame della domanda di esenzione individuale anche alla luce delle disposizioni del regolamento n. 1017/68, in quanto alcune delle attività notificate non sarebbero rientrate nel campo di applicazione del regolamento n. 4056/86.
37. Il [OSCURATO:PERSONA] è entrato in vigore il 24 ottobre 1994. A motivo di diversi emendamenti, varie nuove versioni di tale accordo sono state notificate alla [OSCURATO:PERSONA] dopo il 5 luglio 1994.
38. Il 29 novembre 1995 le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato alla [OSCURATO:PERSONA], a seguito di varie discussioni e scambi di corrispondenza, lo [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l'«l'EIEIA»), un accordo di cooperazione che riguarda la parte terrestre del trasporto combinato.
39. Il 10 gennaio 1997 le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato alla [OSCURATO:PERSONA] un sistema di nuclei e linee di raccolta e di distribuzione (sistema «hub and spoke») finalizzato ad ottenere un'esenzione in favore della fissazione collettiva dei prezzi per tutti i servizi di trasporto terrestre.
40. Il [OSCURATO:PERSONA] ha dato adito all'avvio di due procedimenti distinti: il procedimento di revoca dell'immunità contro l'imposizione di ammende e il procedimento di infrazione in applicazione degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA]. I presenti ricorsi riguardano quest'ultimo procedimento.
Procedimento amministrativo di revoca dell'immunità contro l'imposizione di ammende
41. Il 21 giugno 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso una comunicazione di addebiti rivolta alle parti del [OSCURATO:PERSONA] (eccezione fatta per la [OSCURATO:PERSONA], che non apparteneva allora al [OSCURATO:PERSONA]), con la quale manifestava l'intenzione di adottare una decisione di revoca dell'immunità rispetto alle ammende che avrebbero potuto essere inflitte a seguito della notifica del [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'accordo tra le parti avente ad oggetto la fissazione dei prezzi dei servizi di trasporto terrestre prestati sul territorio della [OSCURATO:PERSONA].
42. Il 1° marzo 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alle parti del [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione di addebiti ulteriore nella quale indicava che l'EIEIA non modificava in alcun modo la sua valutazione del 21 giugno 1995.
43. Il 26 novembre 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(96) 3414 def., relativa ad un procedimento d'applicazione dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] CE (caso IV/35.134 - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata; in prosieguo: la «decisione di revoca dell'immunità»), con la quale essa ha revocato nei confronti delle parti del [OSCURATO:PERSONA] il beneficio dell'immunità dall'imposizione di ammende per quanto riguarda le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] relative alla fissazione delle tariffe di trasporto terrestre, dato che, secondo il parere preliminare della [OSCURATO:PERSONA], tali disposizioni non soddisfano le condizioni richieste dall'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], dall'art. 5 del regolamento n. 1017/68 e dall'art. 53, n. 3, dell'accordo SEE.
44. Con sentenza 28 febbraio 2002, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso delle parti del [OSCURATO:PERSONA] tendente all'annullamento di questa decisione (sentenza del Tribunale 28 febbraio 2002, causa T-18/97, [OSCURATO:PERSONA] e a./ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1125). La sentenza non è stata impugnata.
Procedimento amministrativo di infrazione in applicazione degli artt. 85 ed 86 del [OSCURATO:PERSONA]
45. Il 24 maggio 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alle parti del [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione di addebiti nel merito, adottata sulla base dei regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86. Attraverso tale comunicazione di addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava, in particolare, di ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] rientrasse nell'ambito del divieto di cui all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], e che un certo numero di elementi contenuti nell'accordo non rientrasse nel campo di applicazione dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] precisava la sua intenzione di adottare una decisione nella quale avrebbe dichiarato che le parti del [OSCURATO:PERSONA] violavano l'art. 85, n. 1, e con la quale avrebbe preteso che esse mettessero fine alle pratiche che non rientravano nel campo di applicazione dell'art. 85, n. 3. La comunicazione degli addebiti indicava parimenti che le parti del [OSCURATO:PERSONA] avevano abusato della posizione dominante da esse detenuta, violando così l'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], e che la [OSCURATO:PERSONA], per questo motivo, prendeva in considerazione la possibilità di infliggere loro ammende. Infine, la comunicazione degli addebiti annunciava che la [OSCURATO:PERSONA] aveva intenzione di revocare il beneficio dell'esenzione per categoria previsto dal regolamento n. 4056/86, in applicazione dell'art. 7 e/o 8 di tale regolamento.
46. In data 6 settembre 1996 le ricorrenti hanno risposto alla comunicazione degli addebiti della [OSCURATO:PERSONA] del 24 maggio 1996 . Le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno esposto oralmente il loro punto di vista nel corso di un'audizione che si è tenuta il 25 ottobre 1996.
47. L'11 aprile 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione complementare di addebiti, nella quale precisava che, malgrado la notificazione del sistema «hub and spoke», essa valutava ugualmente la possibilità di adottare una decisione di divieto, anche con riferimento alla pratica consistente nel fissare i prezzi dei servizi di instradamento terrestre prestati sul territorio della [OSCURATO:PERSONA] ad opera del vettore marittimo, quando tali servizi non sono riconducibili al sistema «hub and spoke» del [OSCURATO:PERSONA].
48. Il 16 settembre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 1999/243/CE, relativa ad una procedura a norma degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] CE (caso IV/35.134 - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]) (GU L 95, pag. 1; in prosieguo: la «decisione» o la «decisione impugnata»). [OSCURATO:PERSONA] ha seguito, ai fini dell'adozione di questa decisione, le procedure previste dai regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86.
49. Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] concludeva che alcune disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] risultavano contrarie all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], all'art. 53, n. 1, dell'accordo SEE ed all'art. 2 del regolamento n. 1017/68 e che le condizioni per la concessione di un'esenzione individuale previste dall'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], dall'art. 53, n. 3, dell'accordo SEE e dall'art. 5 del regolamento n. 1017/68 non risultavano soddisfatte. [OSCURATO:PERSONA] concludeva, inoltre, che le ricorrenti avevano violato le disposizioni dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] e dell'art. 54 dell'accordo SEE ed imponeva, per questo motivo, ammende a tutte le ricorrenti.
La decisione impugnata
I - Le disposizioni pertinenti del [OSCURATO:PERSONA]
50. Le disposizioni pertinenti del [OSCURATO:PERSONA] che costituiscono l'oggetto della decisione impugnata riguardano la fissazione dei prezzi del trasporto, la conclusione di contratti di servizio e la retribuzione degli spedizionieri.
Fissazione collettiva dei prezzi del trasporto
51. La decisione impugnata constata che i membri del [OSCURATO:PERSONA] fissano collettivamente una tariffa che consta di cinque parti che indicano tassi separati per ciascuno dei seguenti servizi: il trasporto terrestre fino al porto, la movimentazione del carico in porto (trasferimento dal mezzo di trasporto terrestre verso la nave), il trasporto marittimo (trasporto da un porto all'altro), la movimentazione del carico nel porto di destinazione (trasferimento dalla nave al mezzo di trasporto terrestre) ed il trasporto terrestre dal porto di destinazione al luogo di destinazione finale (considerando' 96).
52. La decisione impugnata precisa, peraltro, che:
- la tariffa comune contiene una griglia di prezzi per il trasporto merci tra zone definite: vi sono previste 26 categorie di merci, ed è stabilito un tasso per ciascuna di esse (considerando' 13);
- la tariffa viene pubblicata dal [OSCURATO:PERSONA] ed è a disposizione di tutti i caricatori (considerando' 13);
- la tariffa della conferenza fissa numerosi tassi differenti: i tassi ordinari, i tassi decrescenti in funzione del volume e della durata del trasporto (Time/[OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: i «noli tempo/volume») ed i tassi dei contratti di fedeltà (considerando' 103);
- ai sensi della legislazione americana, ogni membro di una conferenza ha il diritto di discostarsi dalla tariffa fissata dalla conferenza medesima conducendo attività indipendenti per una determinata categoria di merci, a condizione di informare di questo gli altri membri della conferenza (considerando' 104).
Contratti di servizio
53. Sono detti contratti di servizio quei contratti nell'ambito dei quali, da un lato, un caricatore si obbliga a far trasportare dalla conferenza (contratti di servizio della conferenza) o da un vettore individuale (contratti di servizio individuali) una quantità minima di merci in un tempo determinato e, dall'altro, il vettore marittimo o la conferenza si impegnano ad applicare un certo tasso od una determinata griglia di tassi oltre che a fornire un certo livello di servizi (considerando' 110).
54. I contratti di servizio individuali sono detti «comuni» quando vengono conclusi da diversi vettori individuali. È indiscusso che la nozione di «contratti di servizio comuni» nella decisione impugnata comprende tanto i contratti di servizio della conferenza quanto i contratti di servizio individuali comuni.
55. È pacifico che, nel traffico transatlantico, circa il 50-60% del carico viene trasportato grazie a contratti di servizio (considerando' 122).
56. Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] constatava che il [OSCURATO:PERSONA] mirava a regolamentare la negoziazione e la conclusione dei contratti di servizio, tanto della conferenza che individuali.
57. Da un lato, per quanto riguarda i contratti di servizio della conferenza (o «contratti di servizio [OSCURATO:PERSONA]»), l'art. 14, n. 3, dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] prevede che essi debbano essere negoziati dal segretariato del [OSCURATO:PERSONA] per conto delle parti del [OSCURATO:PERSONA]. I contratti di servizio negoziati dal segretariato del [OSCURATO:PERSONA] vengono in seguito sottoposti all'approvazione delle parti per mezzo di votazione. Il membro che non desidera partecipare ad un contratto di servizio concluso a queste condizioni può condurre, sotto questo profilo, un'azione unilaterale, il cui ambito di applicazione è soggetto alle limitazioni previste all'art. 14, n. 2, lett. j), dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] (considerando' 132-148).
58. La decisione impugnata considera che il [OSCURATO:PERSONA] impone anche, con l'art. 14, n. 2, un certo numero di «linee guida» obbligatorie che riguardano il contenuto dei contratti di servizio e le circostanze in cui possono essere conclusi (considerando' 149). Le restrizioni pertinenti riguardano i temi seguenti:
- la durata: in virtù dell'art. 14, n. 2, lett. a), del [OSCURATO:PERSONA], i contratti di servizio dovevano essere conclusi per un periodo massimo di un anno civile; tale durata è stata in seguito portata a due anni, poi a tre anni [considerando' 17, lett. f), e 491];
- le clausole di adeguamento (o «contingency clauses»): in forza dell'art. 14, n. 2, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA], è vietato includere nei contratti di servizio qualsiasi clausola che preveda una riduzione del tasso da pagarsi in forza dei detti contratti, attraverso il rinvio alle condizioni concordate con altri caricatori nel contesto di altri accordi [considerando' 17, lett. g), e 489];
- i contratti multipli: in forza dell'art. 14, n. 2, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA], nessuna parte del [OSCURATO:PERSONA] può partecipare, individualmente o congiuntamente ad un'altra parte, a più di un contratto di servizio alla volta con qualsiasi caricatore per il carico da trasportare sulla linea marittima [considerando' 17, lett. f), e 493];
- il livello delle indennità forfettarie in caso di inadempimento del contratto: ai sensi dell'art. 14, n. 2, lett. d), del [OSCURATO:PERSONA], le parti del [OSCURATO:PERSONA] si accordano sull'entità delle indennità forfettarie previste dai contratti di servizio che esse stipulano (considerando' 495); secondo la decisione impugnata, il livello delle indennità forfettarie è stato fissato dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] a 250 dollari degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] (USD) per equivalente venti piedi (o [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: «EVP») (considerando' 226);
- la riservatezza: la decisione impugnata riferisce che le parti del [OSCURATO:PERSONA] pretendono che le condizioni di ogni contratto di servizio concluso da una di esse vengano comunicate agli altri membri della conferenza e che tali informazioni siano messe a disposizione dei vettori che aderiscono al [OSCURATO:PERSONA] (considerando' 496).
59. D'altra parte, per quanto riguarda i contratti di servizio individuali, il [OSCURATO:PERSONA], nel 1994 e nel 1995, vietava la loro conclusione. A partire dal 1996, i contratti di servizio individuali risultano poi autorizzati dal [OSCURATO:PERSONA]. A questo proposito, la decisione impugnata riferisce:
«32 Il 9 marzo 1995 le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno informato la [OSCURATO:PERSONA] che la FMC [US [OSCURATO:PERSONA]] aveva loro imposto un'ulteriore condizione, che richiedeva la modifica dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] in modo da permettere alle singole parti di poter concludere contratti di servizio per il 1996 senza l'approvazione degli altri membri del [OSCURATO:PERSONA], purché tali contratti fossero conformi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA]».
Remunerazione degli spedizionieri
60. Ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA], le parti del [OSCURATO:PERSONA] convengono sulle somme, i livelli o i tassi delle commissioni di brokeraggio e di retribuzione degli spedizionieri, incluse le modalità di pagamento di dette somme e la designazione delle persone che possono svolgere il servizio di intermediazione (considerando' 164).
II - Definizione del mercato rilevante
61. La decisione impugnata constata, secondo quanto risulta dall'analisi svolta ai considerando' 60-84, che il mercato dei servizi marittimi cui il [OSCURATO:PERSONA] si rivolge è quello dei trasporti marittimi containerizzati di linea tra i porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e quelli degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].
62. Al considerando' 519, la [OSCURATO:PERSONA] espone, nel contesto dell'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], che:
«519 Il mercato rilevante dei servizi di trasporto marittimo è descritto ai considerando' 60-75. Il mercato geografico consiste nell'area in cui sono commercializzati i servizi di trasporto marittimo in oggetto, cioè nel presente caso i bacini d'utenza dei porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. Tale mercato geografico corrisponde al campo d'applicazione della tariffa [OSCURATO:PERSONA] relativa al trasporto terrestre e costituisce una parte sostanziale del mercato comune».
III - Valutazione giuridica
63. La decisione impugnata constata che le disposizioni e le pratiche in causa, previste dal [OSCURATO:PERSONA], rientrano nell'ambito di applicazione degli artt. 85 ed 86 del [OSCURATO:PERSONA] CE.
Applicazione dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA]
64. Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i seguenti elementi del [OSCURATO:PERSONA] hanno per oggetto o per effetto di restringere o di falsare il gioco della concorrenza, come previsto dal n. 1 di detto articolo:
- l'accordo tra le parti sui prezzi del trasporto marittimo (considerando' 379 e 380);
- l'accordo tra le parti sui prezzi con riferimento alla fornitura ai caricatori di servizi di trasporto terrestre sul territorio della [OSCURATO:PERSONA], in combinazione con altri servizi, nell'ambito di operazioni di trasporto multimodale di carichi per container («servizio di instradamento da parte del vettore» o «carrier haulage») tra l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] (considerando' 379 e 380);
- l'accordo tra le parti sulle condizioni alle quali esse possono concludere contratti di servizio con i caricatori (considerando' 379, 380 e 442-448);
- l'accordo tra le parti sulla fissazione dei massimali di retribuzione per gli spedizionieri (considerando' 379, 380, 505-508).
65. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, per contro, che sia difficile, in questa fase, stabilire se l'accordo relativo agli scambi di attrezzature previsto dall'EIEIA influenzi sensibilmente la concorrenza. Il problema dell'applicabilità dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] ad un simile accordo non viene dunque affrontato nella decisione impugnata (considerando' 384, 399 e 426).
66. Per quanto riguarda la concessione di un'esenzione, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che, ad eccezione dell'accordo avente ad oggetto i prezzi del trasporto marittimo, gli altri accordi restrittivi della concorrenza non sono riconducibili all'ambito dell'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del regolamento n. 4056/86 (considerando' 397-399). Quanto alla possibilità di un'esenzione individuale, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che nessuno degli accordi in causa soddisfi le condizioni previste dall'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] e dall'art. 5 del regolamento n. 1017/68 (considerando' 409-441).
Applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]
67. Con riferimento all'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata constata che i membri del [OSCURATO:PERSONA] detengono una posizione dominante collettiva sul mercato in causa (considerando' 519-576) e che essi hanno abusato di tale posizione dominante collettiva tra il 1994 ed il 1996, stipulando, da un lato, un accordo che impone delle restrizioni all'accesso ai contratti di servizio ed al loro contenuto (in prosieguo anche: il «primo abuso») e modificando, dall'altro, la struttura concorrenziale del mercato in modo tale da rafforzare la posizione dominante del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo anche: il «secondo abuso») (considerando' 550-576).
68. Per quanto riguarda il primo abuso (considerando' 551-558), la [OSCURATO:PERSONA] osserva che esso è configurato, «in particolare, dall'imposizione da parte dei membri del [OSCURATO:PERSONA] di condizioni (...) relative alle clausole di adeguamento (contingency), alla durata dei contratti di servizio, al divieto di contratti multipli ed al livello della liquidazione dei danni», nonché al «divieto di stipulare contratti di servizio individuali nel 1995» (considerando' 556 e 557).
69. Con riferimento al secondo abuso (considerando' 559-567), la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che «l'intenzione delle parti del [OSCURATO:PERSONA] era (...) di far sì che i concorrenti potenziali entrassero nel mercato solo dopo avere aderito al [OSCURATO:PERSONA]» (considerando' 562). Al novero delle misure adottate dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] per indurre i potenziali concorrenti ad entrare nel mercato in quanto parti del [OSCURATO:PERSONA] appartengono, secondo la decisione impugnata, provvedimenti specifici in favore della [OSCURATO:PERSONA] (comunicazione di informazioni confidenziali ed allocazione di un settore del mercato) e della [OSCURATO:PERSONA] (accesso immediato ai contratti di di servizi), la conclusione di un gran numero di contratti di servizio a doppia tariffazione ed il fatto che i vecchi membri strutturali del TAA si sarebbero astenuti dal concorrere per alcuni contratti di servizio con i vettori marittimi che non fossero anche armatori («[OSCURATO:PERSONA]»; in prosieguo: i «NVOCC»).
Ammende
70. La decisione impugnata infligge ammende a ciascuna delle parti del [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna ammenda è stata inflitta per sanzionare la violazione dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA].
71. Secondo la decisione impugnata, la durata di queste due infrazioni copre una parte del 1994 ed entrambi gli anni 1995 e 1996 (considerando' 592 e 594).
[OSCURATO:PERSONA]
72. Il dispositivo della decisione impugnata prevede che:
« Articolo 1
Le imprese elencate all'allegato I hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] CE, dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1017/68, in quanto hanno concordato la tariffazione dei servizi di trasporto terrestre forniti ai caricatori in territorio comunitario congiuntamente ad altri servizi nel quadro di operazioni di trasporto multimodale di carichi containerizzati fra l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA]. Non risultano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, del [OSCURATO:PERSONA] CE, all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1017/68.
Articolo 2
Le imprese elencate all'allegato I hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, in quanto hanno fissato gli importi, i livelli o le spese di brokeraggio e di remunerazione degli spedizionieri, nonché le condizioni di pagamento di tali somme e la designazione di persone idonee a fungere da intermediario. Non risultano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, del [OSCURATO:PERSONA] CE e all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.
Articolo 3
Le imprese elencate all'allegato I hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, in quanto hanno concordato le condizioni alle quali è possibile concludere contratti di servizio con i caricatori. Non risultano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, del [OSCURATO:PERSONA] CE e all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.
Articolo 4
Le imprese elencate all'allegato I sono pertanto tenute a porre immediatamente fine alle infrazioni constatate agli articoli 1, 2 e 3 e ad astenersi in futuro da qualsiasi accordo o pratica concordata che possano avere un oggetto o un effetto identico o simile a quelli degli accordi di cui agli articoli 1, 2 e 3.
Articolo 5
Le imprese elencate all'allegato I hanno violato le disposizioni dell'articolo 86 del [OSCURATO:PERSONA] CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE, in quanto hanno alterato la struttura concorrenziale del mercato in modo da consolidare la posizione dominante del [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]).
Articolo 6
Le imprese elencate all'allegato I hanno violato le disposizioni dell'articolo 86 del [OSCURATO:PERSONA] CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE, in quanto hanno imposto restrizioni alla disponibilità e al contenuto dei contratti di servizio.
Articolo 7
Le imprese elencate all'allegato I sono tenute a porre immediatamente fine alle infrazioni di cui agli articoli 5 e 6 e ad astenersi in futuro da qualsiasi azione che possa avere un oggetto o un effetto identico o simile a quelli delle violazioni di cui agli articoli 5 e 6.
Articolo 8
In relazione alla violazione delle disposizioni dell'articolo 86 del [OSCURATO:PERSONA] CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE di cui agli articoli 5 e 6, sono applicate le seguenti ammende:
A.P. Møller-[OSCURATO:PERSONA] 27 500 000 ECU
[OSCURATO:PERSONA] AB 6 880 000 ECU
[OSCURATO:PERSONA] GmbH 20 630 000 ECU
P & O [OSCURATO:PERSONA] 41 260 000 ECU
Sea-[OSCURATO:PERSONA], Inc. 27 500 000 ECU
[OSCURATO:PERSONA]. 13 750 000 ECU
[OSCURATO:PERSONA] (UK) Ltd 20 630 000 ECU
[OSCURATO:PERSONA] 6 880 000 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] 13 750 000 ECU
[OSCURATO:PERSONA]., Ltd 13 750 000 ECU
[OSCURATO:PERSONA] 13 750 000 ECU
[OSCURATO:PERSONA] 20 630 000 ECU
[OSCURATO:PERSONA] SA de
CV/[OSCURATO:PERSONA] SA de CV 6 880 000 ECU
[OSCURATO:PERSONA]., Ltd 20 630 000 ECU
[OSCURATO:PERSONA]., Ltd 18 560 000 ECU
Articolo 9
Le imprese destinatarie della presente decisione sono tenute, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, ad informare i clienti con cui hanno concluso contratti di servizio individuali che essi hanno il diritto di rinegoziare le condizioni degli stessi contratti o di risolverli immediatamente.
Articolo 10
Le ammende di cui all'articolo 8 devono essere pagate, in ECU, entro tre mesi dalla data di notifica della presente decisione, sul conto bancario n. 310-0933000-43 intestato alla [OSCURATO:PERSONA] europea presso la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] 5, B-1040 [OSCURATO:PERSONA].
A decorrere dalla scadenza del termine precitato, l'ammenda produce automaticamente interessi al tasso applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea alle sue operazioni in ECU il primo giorno lavorativo del mese durante il quale è stata adottata la presente decisione, maggiorato di 3,5 punti percentuali, ossia del 7,5%.
Articolo 11
Le imprese elencate nell'allegato I sono destinatarie della presente decisione.
La presente decisione costituisce titolo esecutivo conformemente all'articolo 192 del [OSCURATO:PERSONA] CE».
Procedimento
73. Il 7 dicembre 1998, 12 delle 17 compagnie marittime destinatarie della decisione impugnata, cioè l'ACL, la [OSCURATO:PERSONA], la DSR-[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la MSC, la [OSCURATO:PERSONA], la POL, la P & O [OSCURATO:PERSONA] (la P & O [OSCURATO:PERSONA] risulta dalla fusione conclusa nel gennaio 1997 dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla P & O, che erano state entrambe destinatarie della decisione impugnata al momento della sua adozione), nonché la Sea-[OSCURATO:PERSONA], hanno depositato alla cancelleria del Tribunale un ricorso volto all'annullamento di detta decisione, in forza dell'art. 173 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE). Tale ricorso è stato iscritto nel registro del Tribunale di primo grado con il numero di ruolo T-191/98 ([OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]).
74. Con atto introduttivo separato, la NOL ha depositato, il 29 dicembre 1998, un ricorso di annullamento contro la decisione impugnata. Tale ricorso è stato iscritto al ruolo presso la cancelleria del Tribunale con il numero T-212/98 ([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]). Lo stesso giorno, la NYK ha anch'essa depositato un ricorso d'annullamento della decisione impugnata. Quest'ultimo risulta iscritto con il numero di ruolo T-213/98 ([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]). Infine, il 30 dicembre 1998, le compagnie marittime TMM e [OSCURATO:PERSONA] hanno parimenti depositato una domanda di annullamento contro la decisione impugnata. Tale ricorso è stato iscritto al ruolo della cancelleria del Tribunale con il numero T214/98 ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]).
75. Il 18 gennaio 1999, su iniziativa del cancelliere, il sig. [OSCURATO:PERSONA], giudice relatore, ha tenuto con le parti ricorrenti una riunione informale, allo scopo di invitarle a regolarizzazione i loro ricorsi, che constano (senza contare gli allegati) di circa 2 000 pagine, a riflettere sull'opportunità di prepararne una sintesi, ad operare una selezione dei documenti pertinenti che figurano tra le centinaia di faldoni che compongono gli allegati ed a risolvere i problemi di riservatezza sollevati per quanto riguarda alcuni documenti allegati. Soltanto alcuni di questi problemi relativi alla riservatezza hanno potuto essere risolti nella fase rappresentata da tale riunione.
76. Con ordinanza 22 febbraio 1999, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha disposto la riunione delle cause T-191/98, T-212/98, T-213/98 e T-214/98 ai fini della fase scritta e della fase orale del procedimento nonché della sentenza.
77. Il 21 giugno 1999, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ASBL (in prosieguo: l'«ECTU», comprendente «[OSCURATO:PERSONA]»; in prosieguo: l'«ESC») ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] nelle cause T-191/98, T-212/98, T-213/98 e T-214/98.
78. Con ordinanza 21 luglio 1999, il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata presentata dalla DSR-[OSCURATO:PERSONA] (ordinanza del presidente del Tribunale 21 luglio 1999, causa T-191/98 R, DSR-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2531). Il ricorso proposto contro tale ordinanza è stato respinto dal presidente della Corte [ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C-364/99 P (R), DSR-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8733].
79. Il 17 agosto 1999 le parti ricorrenti hanno chiesto il trattamento riservato di taluni documenti nei confronti dell'interveniente. Esse hanno comunicato tale richiesta a mezzo telefax in data 23 agosto 1999. Con lettere del 10 settembre e dell'8 ottobre 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato varie obiezioni a tale domanda.
80. Con ordinanza 15 novembre 1999, il presidente della Terza Sezione del Tribunale, da un lato, ha ammesso l'intervento dell'ECTU e, dall'altro, ha parzialmente accolto la richiesta di trattamento riservato. Inoltre il trattamento riservato è stato concesso, a titolo provvisorio, per taluni allegati dell'atto introduttivo nella causa T-191/98.
81. Con lettera dell'8 dicembre 1999, le ricorrenti hanno informato la cancelleria della loro intenzione di ritirare dal fascicolo tutti gli allegati presi in considerazione dall'ordinanza 15 novembre 1999, ad eccezione di uno di essi. Con lettera del 10 dicembre 1999, le ricorrenti hanno, inoltre, sollecitato il trattamento riservato di determinate informazioni contenute nella controreplica e nei suoi allegati. Con lettera del 17 gennaio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato alcune obiezioni a questa richiesta.
82. Con ordinanza 14 marzo 2000, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha parzialmente accolto la domanda di trattamento riservato relativo ad alcune informazioni contenute nel ricorso e nella controreplica.
83. Con ordinanza 28 giugno 2000, il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (ordinanza del presidente del Tribunale 28 giugno 2000, causa T191/98 R II, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2551). Il ricorso proposto contro questa ordinanza è stato respinto dal presidente della Corte [ordinanza del presidente della Corte 15 dicembre 2000, causa C-361/00 P (R), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-11657].
84. Il 27 settembre 2000, con la lettera che accompagnava le sue osservazioni sulla memoria di intervento dell'ECTU, la ricorrente nella causa T-213/98 ha chiesto al Tribunale di disporre il trattamento riservato di alcune cifre contenute nelle osservazioni stesse. Tale domanda è stata reiterata con lettera del 20 ottobre 2000, mentre, con lettera del 17 novembre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato obiezioni in relazione alla richiesta in oggetto. Con ordinanza 20 giugno 2002, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha accolto la domanda della ricorrente.
85. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato le parti a produrre determinati documenti ed a rispondere a quesiti posti per iscritto. Le parti hanno risposto a tali quesiti nei termini stabiliti.
86. Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali all'udienza pubblica del 26 e 27 marzo 2003.
Conclusioni delle parti
87. Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata;
- in subordine, annullare o ridurre le ammende loro inflitte all'art. 8 della decisione impugnata;
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento;
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare alle ricorrenti i costi legati alla costituzione della garanzia bancaria prestata in luogo del pagamento delle ammende, in attesa della sentenza del Tribunale.
88. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall'ECTU, interveniente, chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare le ricorrenti alle spese del procedimento.
In diritto
89. A sostegno del ricorso d'annullamento, le ricorrenti sollevano, in sostanza, sette gruppi di motivi. Il primo è costituito dai motivi di ricorso attinenti alla violazione dei diritti della difesa. Il secondo gruppo è relativo ai motivi di ricorso vertenti sull'assenza di una qualsiasi violazione dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo comprende i motivi di ricorso fondati sull'assenza di una violazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]. Il quarto verte sull'inosservanza del procedimento previsto del regolamento n. 4056/86. Il quinto gruppo si riferisce ai motivi di ricorso derivanti da vari difetti di motivazione. Il sesto gruppo è relativo ai motivi di ricorso che riguardano le ammende. Infine, il settimo ruota attorno al motivo di ricorso fondato su una violazione dell'art. 215, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE).
90. È opportuno, in primo luogo, osservare che, da un lato, i ricorsi depositati dalle ricorrenti, nonché gli allegati ad essi acclusi, appaiono voluminosi in modo inconsueto, dato che ognuno dei ricorsi totalizza circa 500 pagine mentre gli allegati sono raccolti in un centinaio di faldoni, e, dall'altro, con tali documenti vengono sollevati circa 100 diversi motivi di ricorso. A questo proposito occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'obbligo per il Tribunale di motivare le proprie decisioni non può essere interpretato nel senso che quest'ultimo sia tenuto a replicare in dettaglio a tutti gli argomenti invocati da una parte, specialmente se tali argomenti non hanno un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non sono fondati su elementi di prova circostanziati (sentenze della Corte 6 marzo 2001, causa C-274/99 P, Connolly/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1611, punto 121, ed 11 settembre 2003, causa C-197/99 P, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8461, punto 81). È alla luce di questa giurisprudenza che è opportuno esaminare i numerosi motivi di ricorso invocati dalle ricorrenti a sostegno dei loro ricorsi.
I - Sui motivi di ricorso vertenti sulla violazione dei diritti della difesa
91. Nell'ambito dei motivi di ricorso vertenti sulla violazione dei diritti della difesa, le ricorrenti sviluppano, sostanzialmente, tre distinte linee argomentative. La prima di esse attiene alla violazione del diritto ad essere sentiti. La seconda verte sulla violazione del diritto di accesso al fascicolo. Infine la terza è tratta dalla violazione dei principi di buona amministrazione, di obiettività e di imparzialità.
Il primo profilo dei motivi di ricorso, vertente sulla violazione del diritto ad essere sentiti
92. Nel ricorso, le ricorrenti hanno diviso il profilo argomentativo in esame in tre parti. Nella prima parte, le ricorrenti asseriscono che la comunicazione degli addebiti non è valida in quanto non è stata adottata al termine dell'inchiesta condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] ed appare, di conseguenza, prematura. Nella seconda parte, esse sostengono che l'allegazione di alterazione abusiva della struttura concorrenziale del mercato costituisce un addebito nuovo che è, inoltre, fondato su elementi di prova nuovi. Infine, nella terza parte, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata contiene nuovi argomenti di fatto e di diritto rispetto alla comunicazione degli addebiti.
93. Si evince tuttavia dall'analisi del ricorso che il profilo argomentativo in esame comprende in realtà due tipi di motivi di ricorso di natura diversa con riferimento al procedimento amministrativo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, da un lato, le ricorrenti contestano, con un motivo che compare nella prima parte della loro argomentazione, la legittimità della comunicazione degli addebiti in quanto tale, per il fatto che essa risulta prematura. Dall'altro, esse denunciano, con motivi di ricorso che appaiono in tutte e tre le parti della loro argomentazione, l'esistenza di nuove allegazioni di fatto o di diritto nella decisione impugnata.
A - Il motivo di ricorso vertente sull'illegittimità della comunicazione degli addebiti in quanto prematura
1. [OSCURATO:PERSONA] delle parti
94. Le parti ricorrenti asseriscono che la comunicazione degli addebiti loro inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 24 maggio 1996 non è valida in quanto non è stata adottata al termine dell'inchiesta condotta dalla [OSCURATO:PERSONA].
95. Le ricorrenti ricordano che, secondo la giurisprudenza, la comunicazione degli addebiti deve esporre, in modo chiaro, i fatti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si basa, nonché la qualificazione che ad essi viene data (sentenze della Corte 3 luglio 1991, causa C-62/86, AKZO/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3359, punto 29; 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C125/85 a C-129/85, Ahlström e a./[OSCURATO:PERSONA], detta «Pasta di legno II», [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1307, punti 40-54 e 152-154, nonché sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, cause riunite da T-10/92 a T-12/92 e T15/92, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2667, punto 33). Pertanto, come il Tribunale ha giudicato nella sua sentenza 17 dicembre 1991, causa T-7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1711, punto 51), «il rispetto dei diritti della difesa esige che la ricorrente sia stata posta in grado di illustrare, nel modo da essa voluto, il suo p unto di vista sul complesso delle accuse formulate a suo carico dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle comunicazioni degli addebiti ad essa inviate nonché sugli elementi di prova destinati a corroborare tali accuse e menzionati dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue comunicazioni degli addebiti, o a queste ultime allegati» (v. anche sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-334/94, Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1439, punto 39).
96. Le ricorrenti ne deducono che la [OSCURATO:PERSONA] non può basare la sua decisione su prove che sono state acquisite dopo l'adozione della comunicazione degli addebiti e sulle quali l'impresa in causa non ha avuto occasione di illustrare le sue osservazioni. Così, esse asseriscono che, nella sua sentenza 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2639, punto 15), la Corte ha dichiarato che, «(...) conformemente all'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17, e onde garantire il rispetto dei diritti della difesa, è necessario attribuire all'impresa interessata il diritto di formulare delle osservazioni, al termine dell'istruttoria, su tutti gli addebiti che la [OSCURATO:PERSONA] intende contestarle (...)».
97. Ora, nella fattispecie, le ricorrenti osservano che la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato loro una domanda di informazioni due giorni prima dell'invio della comunicazione degli addebiti ed una trentina di domande di informazioni ulteriori dopo l'invio della comunicazione degli addebiti, sia nel corso del periodo dedicato alla risposta alla comunicazione degli addebiti che dopo tale risposta. Secondo le ricorrenti, ne deriva, in contrasto con il principio di buona amministrazione e con la giurisprudenza summenzionata, che la comunicazione degli addebiti è stata inviata ai suoi destinatari prematuramente.
98. Secondo le ricorrenti, il carattere prematuro della comunicazione degli addebiti, nella fattispecie, ha prodotto la conseguenza per cui:
- la comunicazione degli addebiti non indica l'insieme degli elementi di fatto considerati pertinenti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'esame della notifica del [OSCURATO:PERSONA];
- l'esame giuridico che figura nella comunicazione degli addebiti non è fondato sull'insieme degli elementi di fatto considerati pertinenti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua valutazione della notifica;
- non si può ritenere che la comunicazione degli addebiti rifletta l'opinione della [OSCURATO:PERSONA] sulla notifica e sulla sua compatibilità con il diritto comunitario;
- esse non hanno potuto effettivamente esercitare i diritti della difesa rispondendo alla comunicazione degli addebiti.
99. Ne deriverebbe che la comunicazione degli addebiti del 24 maggio 1996 non sarebbe in grado di adempiere la funzione propria di tale documento, che è quella di fornire all'impresa sottoposta ad inchiesta l'opportunità di illustrare il proprio punto di vista, in conformità con i diritti della difesa, in merito agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] prima dell'adozione della decisione finale.
100. Le ricorrenti osservano che, se è vero che alcune domande di informazioni complementari erano relative a questioni che costituiscono oggetto della comunicazione degli addebiti, altre domande di informazioni riguardavano invece questioni completamente nuove.
101. Sussisterebbe, pertanto, nella fattispecie, una contraddizione legale e procedurale tra la posizione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione degli addebiti e la prosecuzione dell'inchiesta dopo la comunicazione degli addebiti. Così, mentre la [OSCURATO:PERSONA] giustifica la sua domanda di informazioni dell'11 luglio 1996 con la necessità di valutare la domanda di esenzione individuale delle parti nell'insieme del suo contesto economico e giuridico, la comunicazione degli addebiti del 24 maggio 1996 indica invece che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto beneficiare di esenzioni (punto 249 della comunicazione degli addebiti).
102. In risposta alle giustificazioni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] che riferiscono dell'evoluzione costante delle pratiche del [OSCURATO:PERSONA] e del comportamento ostruzionista delle ricorrenti, queste ultime osservano che la [OSCURATO:PERSONA] non indica quali sarebbero le pratiche dei membri del [OSCURATO:PERSONA] la cui evoluzione costante avrebbe giustificato domande di informazioni supplementari e negano di aver mai ostacolato l'istruzione dell'inchiesta.
103. Non essendo valida la comunicazione degli addebiti, ne deriverebbe, quindi, che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe validamente avviato il procedimento nei confronti delle ricorrenti, cossicché si dovrebbe ritenere che la decisione impugnata non esamini neanche un addebito sul quale le ricorrenti abbiano avuto occasione di esprimere il proprio punto di vista. L'intera decisione impugnata dovrebbe, pertanto, essere annullata per violazione dei diritti della difesa.
104. [OSCURATO:PERSONA] sostiene di avere il pieno diritto di procedere a un'inchiesta dopo aver inviato una comunicazione di addebiti. Essa conclude, pertanto, per il rigetto del motivo di ricorso invocato dalla controparte.
2. Giudizio del Tribunale
105. È pacifico che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alle parti del [OSCURATO:PERSONA] una domanda di informazioni due giorni prima dell'invio della comunicazione degli addebiti, nonché una trentina di domande di informazioni ulteriori dopo l'invio di essa e anche dopo la risposta delle ricorrenti alla comunicazione degli addebiti e dopo l'audizione davanti alla [OSCURATO:PERSONA]. Tale attività si sarebbe protratta fino al mese di marzo 1998.
106. Secondo le ricorrenti, questi elementi dimostrano che la comunicazione degli addebiti, per il suo carattere prematuro, non avrebbe svolto il ruolo normalmente proprio di tale documento, che consiste nel fornire all'impresa oggetto di inchiesta l'occasione di far valere utilmente il suo punto di vista sull'insieme delle contestazioni di fatto e di diritto formulate nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA].
107. Come si è osservato sopra, al punto 93, nei limiti in cui, con il presente motivo di ricorso, le ricorrenti obiettano alla [OSCURATO:PERSONA] di essersi avvalsa delle loro risposte alle domande di informazioni supplementari per formulare, nella decisione impugnata, nuove contestazioni di fatto o di diritto senza offrir loro l'opportunità di presentare osservazioni in merito, il motivo di ricorso in esame appare confluire nel gruppo dei motivi di ricorso vertenti sull'esistenza di nuove allegazioni di fatto o di diritto nella decisione impugnata e dovrà essere, pertanto, trattato nel contesto dell'analisi di questi ultimi.
108. A questo punto è opportuno, pertanto, esaminare il presente motivo di ricorso esclusivamente in quanto solleva il problema dell'illegittimità della comunicazione degli addebiti per il fatto che essa risulta prematura.
109. Sotto questo profilo, si può constatare che la tesi delle ricorrenti è basata sull'assunto per cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a portare a termine l'inchiesta preventiva prima di inviare una comunicazione degli addebiti. Allo scopo di verificare la fondatezza di questo motivo di ricorso, occorre pertanto valutare se la [OSCURATO:PERSONA] sia soggetta ad un simile obbligo.
110. È esatto che, secondo la giurisprudenza, la normativa necessaria all'applicazione degli artt. 85 ed 86 del [OSCURATO:PERSONA], attuata dal Consiglio con i regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86, sulla base dei quali è stata adottata la decisione impugnata, contempla due procedimenti successivi l'uno all'altro, ma nettamente distinti: un primo procedimento d'inchiesta, preventivo, e un secondo procedimento, basato sul contraddittorio ed avviato dalla comunicazione degli addebiti (sentenza della Corte 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3283, punto 20, e sentenza Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 95, punto 45).
111. Ne deriva che, in linea di principio, l'invio di una comunicazione di addebiti segue un'inchiesta preventiva svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], a seconda dei casi, a seguito di notifica, su denuncia o d'ufficio, allo scopo di stabilire la compatibilità delle pratiche in questione con gli artt. 85 ed 86 del [OSCURATO:PERSONA]. È soltanto dopo aver condotto un'inchiesta di questo genere che la [OSCURATO:PERSONA] può ritenersi sufficientemente informata, tanto in fatto quanto in diritto, circa la legittimità di dette pratiche ed è, pertanto, in condizione di poter decidere se intraprendere o no il procedimento d'infrazione di cui trattasi con l'invio della comunicazione degli addebiti.
112. Tuttavia, in contrasto con la tesi delle ricorrenti, da ciò non deriva che la [OSCURATO:PERSONA], dopo l'invio della comunicazione degli addebiti, sia privata del diritto di proseguire la sua inchiesta, in particolare attraverso l'invio di domande di ulteriori informazioni.
113. A tal proposito occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17, dell'art. 26, n. 1, del regolamento n. 1017/68 e dell'art. 23, n. 1, del regolamento n. 4056/86, la comunicazione degli addebiti ha lo scopo di permettere alle imprese interessate di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui la [OSCURATO:PERSONA] si basa, prima dell'adozione da parte di essa di una decisione che constata la violazione degli artt. 85 ed 86 del [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268), dell'art. 4 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 8 agosto 1969, n. 1630, relativo alle audizioni previste all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 1017/68 (GU L 209, pag. 11) e dell'art. 8 del regolamento n. 4260/88, la [OSCURATO:PERSONA], nel decidere, può prendere in considerazione soltanto quegli addebiti sui quali le imprese alle quali la decisione è diretta hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista. Secondo la giurisprudenza, il principio è rispettato allorché la decisione non pone a carico degli interessati infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli addebiti e prende in considerazione soltanto fatti sui quali gli interessati hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista (sentenza della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 661, punto 94).
114. La comunicazione degli addebiti costituisce così un atto di procedura, preparatorio rispetto alla decisione che costituisce lo sbocco ultimo del procedimento amministrativo (sentenza IBM/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 96, punto 21).
115. Di conseguenza, finché non ha adottato una decisione finale, la [OSCURATO:PERSONA] può, in considerazione, in particolare, delle osservazioni scritte o orali delle parti, rinunciare ad alcuni o anche a tutti gli addebiti inizialmente formulati nei loro confronti e modificare così la sua posizione in loro favore (sentenze IBM/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 96, punto 18, e Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 95, punto 47), ma anche, al contrario, decidere di aggiungere nuovi addebiti a condizione di concedere alle imprese interessate l'occasione di manifestare su di essi il proprio punto di vista (sentenza della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punto 29, e ordinanza della Corte 5 giugno 2002, causa C217/00 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 65, nonché sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-16/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1633, punto 168).
116. Dal momento che la comunicazione degli addebiti, lungi dal costituire un atto che fissa in modo definitivo la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] quanto alla legittimità delle pratiche in causa, rappresenta, al contrario, un atto puramente preparatorio che contiene le contestazioni provvisorie della [OSCURATO:PERSONA], sulle quali essa ha la possibilità di ritornare nella decisione finale, la [OSCURATO:PERSONA] ha il pieno diritto, al fine, in particolare, di tenere conto degli argomenti o di ogni altro elemento dedotto dalle imprese interessate, di proseguire la sua inchiesta sui fatti dopo l'emanazione della comunicazione degli addebiti, allo scopo, se necessario, di ritirare determinati addebiti o di aggiungerne di nuovi. E questo avviene, a maggior ragione, quando, come nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] deve verificare se gli argomenti e gli elementi dedotti dai destinatari della comunicazione degli addebiti giustifichino che le pratiche oggetto di detta comunicazione degli addebiti possano beneficiare di un'esenzione individuale in applicazione dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA].
117. È inevitabile constatare che le domande di informazioni previste dall'art. 11 del regolamento n. 17, dall'art. 19 del regolamento n. 1017/68 e dall'art. 16 del regolamento n. 4056/86 costituiscono strumenti di inchiesta idonei a questo scopo. Infatti, ai sensi del primo paragrafo delle dette disposizioni, la [OSCURATO:PERSONA] può raccogliere, per mezzo di tali domande, tutte le informazioni necessarie presso le imprese e le associazioni di imprese interessate, fatto salvo l'obbligo, conformemente al terzo paragrafo delle stesse disposizioni, di indicare le basi giuridiche e lo scopo della domanda, nonché le sanzioni nel caso in cui venissero fornite informazioni inesatte. L'invio delle domande di informazioni permette così alla [OSCURATO:PERSONA] di ottenere ogni chiarimento necessario per quanto riguarda gli argomenti e gli elementi dedotti dalle imprese interessate nella risposta alla comunicazione degli addebiti.
118. Ora, occorre osservare che, fatte salve le regole relative alla prescrizione, le citate disposizioni dei regolamenti applicabili non impongono alla [OSCURATO:PERSONA] alcun obbligo per quanto riguarda il momento in cui essa può procedere all'invio di domande di informazioni. In particolare, si deve constatare che, nella misura in cui le informazioni richieste siano necessarie, tali disposizioni non limitano affatto il potere della [OSCURATO:PERSONA] di inviare domande di informazioni dopo l'invio della comunicazione degli addebiti.
119. Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] può legittimamente ritenere necessario domandare informazioni ulteriori che le permettano di meglio valutare la portata della trasgressione, la sua durata o la cerchia delle imprese coinvolte, anche qualora disponga già di indizi, o anche di elementi di prova, relativi all'esistenza di un'infrazione (sentenza Orkem/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 110, punto 15). Secondo la giurisprudenza, le domande di informazioni permettono effettivamente alla [OSCURATO:PERSONA] sia di individuare le trasgressioni alle regole della concorrenza (sentenza Orkem/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 15) sia di accertare le presunzioni di violazione (sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-39/90, SEP/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1497, punto 25).
120. Ne deriva che la sola circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] continui la sua inchiesta dopo l'invio della comunicazione degli addebiti inviando domande di ulteriori informazioni non è di per sé tale da compromettere la validità della comunicazione degli addebiti.
121. Al contrario, considerando il carattere preparatorio della comunicazione degli addebiti, che riflette la natura contraddittoria del procedimento amministrativo di applicazione delle norme sulla concorrenza contenute nel [OSCURATO:PERSONA], è inerente a tale procedimento che la [OSCURATO:PERSONA] sia in condizione di poter inviare domande di informazioni ulteriori dopo l'invio della comunicazione degli addebiti, allo scopo, all'occorrenza, di ritirare alcuni addebiti o di aggiungerne di nuovi.
122. Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, è, da questo punto di vista, privo di rilievo che le dette domande di ulteriori informazioni sollevino questioni nuove rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto della comunicazione degli addebiti. Certo, questa circostanza potrebbe dimostrare che, al momento dell'adozione della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ultimato l'inchiesta amministrativa sulle pratiche in causa. Tuttavia, come si è appena chiarito, la comunicazione degli addebiti è un documento preparatorio, suscettibile di essere modificato dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare allo scopo di tenere conto della risposta formulata dalle imprese interessate, e non è, pertanto, affatto necessario che la [OSCURATO:PERSONA] abbia definitivamente portato a termine l'inchiesta amministrativa al momento dell'adozione della comunicazione degli addebiti. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non può subire limitazioni quanto alle questioni che ritiene opportuno sollevare nelle sue domande di informazioni successive alla comunicazione degli addebiti, purché, tuttavia, conformemente alle disposizioni dei regolamenti applicabili, tali questioni permettano di ottenere informazioni necessarie allo svolgimento dell'inchiesta e la [OSCURATO:PERSONA] conceda alle imprese interessate la possibilità di essere ascoltate sulle nuove allegazioni di fatto o di diritto che essa ritiene di poter dedurre dalle risposte delle imprese stesse alle questioni di cui trattasi. Questi due ultimi problemi riguardano tuttavia motivi di ricorso distinti che saranno esaminati nel contesto dei motivi di ricorso tratti, da un lato, dalla violazione dei principi di buona amministrazione, di obiettività e di imparzialità e, dall'altro, dall'esistenza di nuove allegazioni di fatto o di diritto nella decisione.
123. Ne consegue che il motivo di ricorso tratto dall'illegalità della comunicazione degli addebiti in quanto prematura dev'essere respinto.
B - I motivi di ricorso vertenti sull'esistenza di nuove allegazioni di fatto o di diritto nella decisione impugnata
124. Con i motivi di ricorso in esame le ricorrenti sostengono di non aver avuto l'opportunità di illustrare le proprie osservazioni in relazione, da un lato, all'addebito relativo al secondo abuso, concernente l'alterazione della struttura concorrenziale del mercato e, dall'altro, ad alcuni elementi di fatto e di diritto su cui si basano altre allegazioni formulate nella decisione impugnata.
1. Le asserite nuove allegazioni di fatto o di diritto relative al secondo abuso
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
125. Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda il secondo abuso di posizione dominante, descritto ai considerando' 559567 della decisione impugnata, avrebbe modificato la natura dell'addebito originariamente contestato nella comunicazione degli addebiti.
126. Le ricorrenti affermano, a questo proposito, di non aver avuto modo di illustrare il proprio punto di vista, da un lato, per quanto riguarda l'addebito secondo il quale esse avrebbero offerto incentivi alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] ad aderire alla conferenza (considerando' 563-566) e, dall'altro, per quanto riguarda le iniziative che esse avrebbero intrapreso a questo scopo (considerando' 561 e 563-565). Nessuno di questi elementi apparirebbe, a loro dire, nella comunicazione degli addebiti, in particolare ai punti 107-115, in cui si tratta della contestazione di alterazione abusiva della strutt ura del mercato. In particolare, la comunicazione degli addebiti non censurerebbe i membri del [OSCURATO:PERSONA] per essersi «adoperati attivamente per aiutare tali concorrenti potenziali ad entrare con successo nel mercato, come parti del [OSCURATO:PERSONA]», come invece si osserva al considerando' 563 della decisione impugnata.
127. Le ricorrenti fanno valere che la comunicazione degli addebiti, al punto 112, prendeva essenzialmente in considerazione un abuso strutturale fondato sulla circostanza che esistevano quattro compagnie indipendenti dal [OSCURATO:PERSONA] non attive sulla rotta transatlantica, ma legate al [OSCURATO:PERSONA] su altri traffici marittimi, che differenti accordi avrebbero «permesso» alla NYK, alla NOL, alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] di fare ingresso sul mercato e che la capacità del [OSCURATO:PERSONA] di eliminare la concorrenza potenziale si era manifestata attraverso contratti di servizio a doppia tariffazione ed attraverso il fatto che la maggioranza dei membri del [OSCURATO:PERSONA] non partecipava ai contratti di servizio con i NVOCC. Viceversa, col riferimento a misure adottate dalle ricorrenti allo scopo di «indurre» la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ad aderire al [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata contesterebbe alle ricorrenti un abuso di tipo essenzialmente comportamentale.
128. Le ricorrenti sostengono, inoltre, che, nel controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] assume una posizione diversa rispetto a quella che adotta nella comunicazione degli addebiti e nella decisione impugnata. Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] allega, ormai, nel controricorso, che l'abuso consisterebbe non nell'aver fornito alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] incentivi ad aderire alla conferenza, ma nell'aver attuato una strategia preventiva finalizzata ad eliminare la concorrenza potenziale e ad impedire l'emergere della concorrenza effettiva. Tale allegazione non figurerebbe nella comunicazione degli addebiti. Ciò varrebbe anche per l'argomento formulato al punto 557 del controricorso, secondo cui la riserva dell'attività relativa ai contratti di servizio con i NVOCC alle compagnie marittime indipendenti avrebbe costituito per le stesse compagnie un efficace incentivo a restare nel traffico marittimo in quanto membri del [OSCURATO:PERSONA] e non in qualità di concorrenti indipendenti.
129. In secondo luogo, le parti ricorrenti fanno valere che la nuova contestazione di abuso contenuta nella decisione impugnata è fondata su elementi di prova sui quali esse non hanno avuto occasione di presentare le proprie osservazioni, e cioè:
- la lettera della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] del 19 agosto 1994, relativa alla notifica a tale compagnia marittima dei documenti e delle statistiche rilevanti della conferenza (considerando' 229 e 563);
- il verbale di una riunione dei dirigenti del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] meeting n. 95/8) sul quale la [OSCURATO:PERSONA] basa l'allegazione secondo cui le ricorrenti avrebbero permesso alla [OSCURATO:PERSONA] l'accesso immediato ai contratti di servizio della conferenza (considerando' 230 e 564);
- la lettera del presidente del [OSCURATO:PERSONA] indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], in data 30 gennaio 1996 (considerando' 292 e 561);
- la nota d'instruzione datata 15 febbraio 1996, nella quale il segretariato della conferenza invita il presidente a «incoraggiare e convincere tutti i vettori a trovare una soluzione collegiale per permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di conquistare una quota di mercato adeguata e consona alla capacità del proprio spazio container sul traffico» (considerando' 239 e 564).
130. Le ricorrenti fanno valere che nessuno di questi documenti è stato menzionato nella comunicazione degli addebiti, né vi compare in allegato. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe, inoltre, fornito alle ricorrenti la minima informazione sull'utilizzo che intendeva fare di essi. A tal proposito sarebbe, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], di scarso rilievo il fatto che i documenti in questione provenissero dalle ricorrenti. Secondo queste ultime, dato che i detti documenti sono stati utilizzati a carico delle ricorrenti, sarebbe stato compito della [OSCURATO:PERSONA] chiarire l'importanza che ad essi intendeva attribuire. Le parti in questione, ignorando l'uso che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva fare dei documenti in causa, non avrebbero potuto utilmente illustrare la propria posizione sulla pertinenza dei detti documenti, nel contesto dell'esercizio dei diritti della difesa.
131. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che nella decisione impugnata non è stata modificata l'allegazione formulata nella comunicazione degli addebiti. Essa sottolinea che la comunicazione degli addebiti contestava alle ricorrenti di aver adottato misure finalizzate ad eliminare la concorrenza potenziale (punti nn. 107115 e nn. 345346), in particolare attraverso la conclusione di accordi con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], relativi al noleggio di spazi container (punto 110) ed ai contratti di servizio (punto 112).
132. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l'utilizzo del termine «incentivo» nella decisione impugnata non altererebbe in nulla il fatto che le parti del [OSCURATO:PERSONA] avrebbero agevolato l'ingresso della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sul traffico in qualità di membri del [OSCURATO:PERSONA], il che è proprio quanto viene contestato nella comunicazione degli addebiti. La decisione impugnata aggiungerebbe soltanto dettagli rispetto alla comunicazione degli addebiti e tali dettagli consisterebbero nella specificazione per cui le ricorrenti avrebbero fornito alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni sensibili ed avrebbero permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di partecipare immediatamente ad alcuni contratti di servizio. Gli altri elementi del secondo abuso, cioè i contratti di servizio a doppia tariffazione ed i contratti con i NVOCC, risulterebbero descritti nella comunicazione degli addebiti.
133. [OSCURATO:PERSONA] respinge, pertanto, la tesi delle ricorrenti secondo cui l'abuso in questione nella decisione impugnata sarebbe di tipo comportamentale, mentre nella comunicazione degli addebiti esso risulterebbe di natura strutturale. [OSCURATO:PERSONA] ritiene difficile concepire un abuso di tipo strutturale. Nella fattispecie, l'abuso consisterebbe nell'attuazione di una strategia mirante ad eliminare la concorrenza, in parte grazie all'offerta di incentivi finalizzati ad agevolare l'ingresso sul traffico in qualità di membri della conferenza.
134. [OSCURATO:PERSONA] nega, d'altra parte, di avere svolto nel controricorso una nuova allegazione rispetto alla comunicazione degli addebiti ed alla decisione impugnata. Essa sottolinea che le misure, volte ad incentivare la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ad aderire al [OSCURATO:PERSONA] e cui fa riferimento la comunicazione degli addebiti, costituivano semplici esempi illustrativi della strategia attuata dalle ricorrenti allo scopo di eliminare la concorrenza. Neanche l'argomento secondo cui i contratti con i NVOCC erano riservati ai membri non tradizionali della conferenza potrebbe dirsi nuovo. Non esisterebbe, d'altronde, secondo il parere della [OSCURATO:PERSONA], alcuna distinzione logica tra un incentivo ad entrare nella conferenza e un incentivo a restarvi.
135. Per quanto riguarda, in secondo luogo, i quattro nuovi documenti utilizzati nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che essi sono stati forniti dalle ricorrenti. La censura secondo cui esse non avrebbero potuto presentare in merito le proprie osservazioni sarebbe, per questa ragione, destituita di fondamento.
b) Giudizio del Tribunale
136. Con i motivi di ricorso in esame, che riguardano il secondo abuso constatato nella decisione impugnata, le ricorrenti contestano sostanzialmente alla [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, di aver modificato la natura di detto abuso rispetto alla constatazione effettuata nella comunicazione degli addebiti e, in secondo luogo, di aver fondato la detta constatazione su documenti probatori con riferimento ai quali esse non hanno avuto occasione di esporre le proprie osservazioni.
i) La modifica della natura del secondo abuso nella decisione impugnata
137. Le parti ricorrenti fanno essenzialmente valere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe modificato, nella decisione impugnata, la natura dell'addebito così come formulata nella comunicazione degli addebiti con riferimento al secondo abuso, in quanto la decisione impugnata contesterebbe un abuso di tipo «comportamentale», consistente nell'aver intrapreso determinate azioni finalizzate ad indurre le concorrenti potenziali ad aderire al [OSCURATO:PERSONA], mentre la comunicazione degli addebiti avrebbe contestato loro unicamente un abuso di natura «strutturale» derivante, appunto, da alcuni legami strutturali tra le concorrenti potenziali e le parti del [OSCURATO:PERSONA].
138. Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la comunicazione degli addebiti dev'essere redatta in termini che, per quanto sommari, siano sufficientemente chiari da consentire agli interessati di prendere atto dei comportamenti di cui la [OSCURATO:PERSONA] fa loro carico (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T352/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1989, punto 63). Il rispetto dei diritti della difesa in un procedimento che può risolversi in sanzioni quali quelle in causa impone infatti che le imprese ed associazioni di imprese interessate siano messe in grado, fin dalla fase precontenziosa, di esprimere efficacemente il loro punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, degli addebiti e delle circostanze allegati dalla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 95, punto 39). Tale esigenza è rispettata quando la decisione non pone a carico degli interessati infrazioni diverse da quelle contemplate nell'esposizione degli addebiti e prende in considerazione soltanto i fatti sui quali le imprese interessate hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista (sentenza ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 113). Ne deriva che la [OSCURATO:PERSONA] può prendere in considerazione soltanto quegli addebiti sui quali queste ultime hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista (sentenza del Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T39/92 e T-40/92, CB e Europay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II49, punto 47).
139. Al fine di valutare la fondatezza del motivo di ricorso in esame occorre, pertanto, valutare se la comunicazione degli addebiti esponga in modo sufficientemente chiaro e preciso gli addebiti relativi al secondo abuso constatato nella decisione impugnata. A questo scopo è opportuno, in primo luogo, ricordare la natura degli addebiti constatati in tale decisione sul punto in esame e verificare in seguito se effettivamente essi vengano già menzionati nella comunicazione degli addebiti.
140. Per quanto riguarda, in primo luogo, la natura degli addebiti relativi al secondo abuso constatato nella decisione impugnata, si deve osservare che essa è oggetto di contestazione tra le parti nell'ambito dei motivi di ricorso relativi all'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]. Per le ragioni esposte in prosieguo ai punti 1255-1257 e 1261-1265, va tuttavia considerato che deriva dall'art. 5 del dispositivo della decisione impugnata e dai motivi che lo sorreggono, esposti ai considerando' 559567, che, con il secondo abuso, la [OSCURATO:PERSONA] contesta alle ricorrenti di aver alterato arbitrariamente la struttura concorrenziale del mercato in modo da consolidare la posizione dominante del [OSCURATO:PERSONA], con l'adozione di determinate misure di incentivazione finalizzate ad indurre le concorrenti potenziali a fare ingresso nel traffico transatlantico non in qualità di vettori indipendenti, ma in qualità di parti del [OSCURATO:PERSONA].
141. Da questo punto di vista risulta che la decisione impugnata distingue, da un lato, l'esistenza di misure specifiche di incentivazione destinate alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, l'esistenza di misure generali di incentivazione offerte a tutti i concorrenti potenziali. Per quanto riguarda le misure di incentivazione specifiche, deriva dai considerando' 563 e 564 della decisione impugnata che, rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], esse sono consistite nella comunicazione di informazioni riservate relative al [OSCURATO:PERSONA] e nella volontà collettiva di consentire a tale compagnia marittima di conquistarsi una parte di mercato proporzionale alla sua capacità in «slots» sul traffico, mentre, con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA], dette misure sono consistite nella partecipazione immediata della compagnia in questione ai contratti di servizio del [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda le misure generali di incentivazione, deriva dal considerando' 565 della decisione impugnata che esse consistono nella conclusione di un gran numero di contratti di servizio a doppia tariffazione e nel fatto che gli originari membri strutturali del TAA avrebbero rinunciato a concorrere per alcuni contratti di servizio con i NVOCC.
142. Per quanto riguarda, inoltre, la natura delle censure menzionate nella relativa comunicazione degli addebiti, occorre constatare che, al punto 340 della comunicazione in causa, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato alle parti del [OSCURATO:PERSONA] di aver abusato della posizione dominante da esse detenuta «alterando la struttura concorrenziale del mercato in modo tale da rafforzare la posizione dominante del [OSCURATO:PERSONA]». A tal proposito la [OSCURATO:PERSONA] osserva, al punto 346, quanto segue:
«I precedenti paragrafi 107-115 denunciano i mezzi attraverso i quali il [OSCURATO:PERSONA] ha intrapreso azioni finalizzate ad eliminare la concorrenza potenziale. Tali azioni includono l'adesione di nuovi membri, l'accordo tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] mirante a permettere la doppia tariffazione nei contratti di servizio ed il fatto che i vecchi membri strutturali del TAA hanno rinunciato a concorrere per alcuni contratti di servizio con i NVOCC. [OSCURATO:PERSONA] considera che un simile comportamento, che non è stato dichiarato nella richiesta di esenzione individuale, ha recato pregiudizio alla struttura concorrenziale del mercato e costituisce abuso di posizione dominante. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'obiettivo dei membri del [OSCURATO:PERSONA] fosse quello di eliminare la concorrenza sul prezzo, compromettendo la struttura del mercato e limitando la fornitura di servizi di trasporto. In tale contesto, si deve osservare che un'impresa che detiene una posizione dominante è investita di una responsabilità speciale di non compromettere la concorrenza effettiva con il suo comportamento».
143. Occorre altresì sottolineare che, ai punti 107-115 della comunicazione degli addebiti, cui il punto 346 fa rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] osserva in particolare quanto segue:
«108 Le osservazioni generali della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la mobilità delle flotte e la contestabilità dei mercati del trasporto marittimo di linea sono esposte in prosieguo, ai paragrafi 126-168. Tuttavia, è possibile dimostrare che, per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], la concorrenza potenziale sotto forma di mobilità delle flotte non può essere effettiva. La cronologia delle adesioni dei nuovi membri al [OSCURATO:PERSONA] mostra che tutti i concorrenti potenziali entrati nel traffico transatlantico dopo la creazione del TAA vi hanno fatto ingresso in qualità di membri del TAA/[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] I (28/8/92) - [OSCURATO:PERSONA] II (12/3/93) -
11 compagnie 12 compagnie
[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA]
P & O [OSCURATO:PERSONA] III (31/3/93) -
13 compagnie
[OSCURATO:PERSONA] NOL
[OSCURATO:PERSONA] IV (7/4/93) -
15 compagnie
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] V (26/8/94) -
16 compagnie
[OSCURATO:PERSONA] VI (31/8/95) -
17 compagnie
[OSCURATO:PERSONA]
109 È particolarmente significativo il fatto che nessuno dei quattro vettori asiatici che hanno fatto ingresso nel mercato a partire dal 1992 (NYK, NOL, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]) abbia offerto i suoi servizi in quanto vettore indipendente, in concorrenza con le parti del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, diversi accordi stipulati con le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno permesso ad ognuno di detti vettori di fare ingresso nel mercato, ottenendo una presenza su di esso, senza essere costretto ad affrontare la concorrenza che normalmente si presenta in simili circostanze.
110 In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono state in grado di entrare nel mercato grazie ad un accordo di nolo di spazi che ha permesso loro di non dover effettuare alcun investimento in navi sul traffico. Il TAA/[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che tali vettori costituivano per esso concorrenti potenziali importanti: in realtà, il TAA è stato in grado di assicurare che essi non facessero ingresso nel traffico transatlantico in quanto compagnie indipendenti, ma come parti del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] list dell'11 settembre 1995 ha indicato che la [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito degli accordi destinati a permetterle l'ingresso nel traffico sulla base di un contratto di nolo di spazi, ha convenuto di non introdurre il proprio tonnellaggio sul traffico per un periodo di tre anni.
111 Con questo non si intende affermare che l'ingresso in un traffico particolare, sulla base di un accordo di nolo di spazi, qualora non si apporti un tonnellaggio reale, sia necessariamente anticoncorrenziale. La questione in esame consiste nel chiarire se i benefici di una simile cooperazione siano accompagnati da modifiche nella struttura del mercato, quali l'eliminazione della concorrenza potenziale.
112 Tale capacità di eliminazione della concorrenza potenziale è stata in parte attuata attraverso la pratica del [OSCURATO:PERSONA] consistente nell'offrire ai caricatori contratti di servizio che contenevano un doppio livello di prezzi e con la rinuncia da parte della maggioranza delle parti di detta conferenza a concorrere per la partecipazione ai contratti di servizio con NVOCC (v., sopra, paragrafi 8893). La doppia tariffazione e l'eliminazione della concorrenza provocano, in sostanza, gli stessi effetti descritti nella decisione TAA, ai paragrafi 341343».
144. Infine, occorre osservare che, ai punti 113-115, la comunicazione degli addebiti riferisce ancora che quattro concorrenti potenziali (l'APL, la Mitsui, la Yangming e la K [OSCURATO:PERSONA]) sono legate al [OSCURATO:PERSONA] su altri traffici e che la concorrenza potenziale esercitata attraverso i porti canadesi subisce restrizioni.
145. Alla luce dei passi citati della comunicazione degli addebiti, si deve osservare immediatamente che, come l'art. 5 del dispositivo della decisione impugnata, il punto 340 della comunicazione degli addebiti indica che l'abuso contestato alle parti del [OSCURATO:PERSONA] consiste nell'aver alterato la struttura concorrenziale del mercato in modo da consolidare la posizione dominante del [OSCURATO:PERSONA].
146. Va poi constatato che, esattamente come la decisione impugnata, la comunicazione degli addebiti contesta alle parti del [OSCURATO:PERSONA] di aver alterato la struttura concorrenziale del mercato con l'adozione di alcune misure volte ad indurre le concorrenti potenziali a fare ingresso nel traffico transatlantico non come vettori indipendenti, bensì in quanto parti del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, al punto 346, la comunicazione degli addebiti espone, facendo rinvio ai punti 107-115, che il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato determinate misure allo scopo di eliminare la concorrenza potenziale, consistenti nell'adesione di nuovi membri, nella doppia tariffazione nei contratti di servizio e nella rinuncia a concorrere per alcuni contratti di servizio con i NVOCC. Ora, per quanto riguarda l'adesione di nuovi membri, deriva dai punti 109 e 110 della comunicazione degli addebiti che la [OSCURATO:PERSONA] contesta esplicitamente alle parti del [OSCURATO:PERSONA] di aver concluso con le concorrenti potenziali accordi attraverso i quali esse hanno potuto assicurarsi che queste ultime «non entrassero nel traffico transatlantico in quanto compagnie indipendenti, ma in quanto parti del [OSCURATO:PERSONA]». Peraltro, con riferimento alle altre due pratiche in causa, la comunicazione degli addebiti sottolinea, al punto 112, che esse hanno permesso al [OSCURATO:PERSONA] di eliminare la concorrenza potenziale; essa fa rinvio, in particolare, a questo proposito, al considerando' 341 della decisione TAA, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che «[i]l vero scopo dell'istituzione di tassi differenziati [nella tariffa] in un caso come il TAA è quello di integrare nell'accordo anche operatori indipendenti i quali, se non fosse loro riconosciuta questa facoltà di praticare noli più bassi rispetto ai vecchi membri conferenziati, resterebbero degli outsider e continuerebbero a fare concorrenza alla conferenza in particolare sui prezzi».
147. Infine, occorre rilevare che, come i considerando' 563-565 della decisione impugnata, la comunicazione degli addebiti distingue, come deriva da quanto precede, da un lato, l'esistenza di misure specifiche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, l'esistenza di misure generali nei confronti di tutte le concorrenti potenziali. Infatti, deriva da una lettura sistematica dei punti 109, 110 e 346 della comunicazione degli addebiti che la [OSCURATO:PERSONA] constata, esattamente come ai considerando' 563 e 564 della decisione impugnata, l'esistenza di misure specifiche verso la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], volte a permettere alle stesse l'ingresso nel mercato in questione. Peraltro, deriva dai punti 112 e 346 della comunicazione degli addebiti che la [OSCURATO:PERSONA] constata, proprio come al considerando' 565 della decisione impugnata, l'esistenza di misure adottate dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di tutti i concorrenti potenziali, misure volte ad eliminare la concorrenza potenziale e consistenti, per un verso, nella conclusione di contratti di servizio a doppia tariffazione e, per l'altro, nel fatto che la maggioranza dei vecchi membri strutturali del TAA rinunciava a concorrere per alcuni contratti di servizio con i NVOCC.
148. Date le circostanze, occorre constatare che le ricorrenti, leggendo la comunicazione degli addebiti, erano in grado di comprendere che la [OSCURATO:PERSONA] contestava loro di aver alterato le strutture concorrenziali del mercato con l'adozione di misure volte ad indurre le concorrenti potenziali ad aderire al [OSCURATO:PERSONA].
149. Nessuno degli argomenti dedotti dalle ricorrenti è tale da porre nuovamente in dubbio tale conclusione.
150. Per quanto riguarda, in primo luogo, il carattere asseritamente strutturale dell'abuso contestato nella comunicazione degli addebiti, occorre constatare che, considerati i passi citati della comunicazione degli addebiti, le ricorrenti non possono sostenere seriamente che la comunicazione degli addebiti contestava loro unicamente il «fatto obiettivo», come esse hanno sottolineato a lungo all'udienza, di essere legate sul piano strutturale con i potenziali concorrenti e non il fatto di aver adottato un determinato comportamento verso questi ultimi. Infatti, nel momento in cui la comunicazione degli addebiti constata che i concorrenti potenziali sono stati indotti ad aderire al [OSCURATO:PERSONA] attraverso la conclusione di determinati accordi con le parti del [OSCURATO:PERSONA], la doppia tariffazione nei contratti di servizio proposti dal [OSCURATO:PERSONA] e il fatto che la maggioranza delle parti del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rinunciato a concorrere per alcuni contratti di servizio con i NVOCC, appare evidente che essa contesta alle ricorrenti di aver adottato un certo comportamento, in quanto tutte le misure controverse coinvolgono le parti del [OSCURATO:PERSONA].
151. Per altro verso, è necessario constatare che il carattere comportamentale dell'abuso risulta esplicitamente dalla stessa formulazione letterale dei passi citati della comunicazione degli addebiti. Così, al punto 346, la comunicazione degli addebiti prende esplicitamente atto di diverse azioni («steps») intraprese dal [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la comunicazione degli addebiti continua, sempre al punto 346, sottolineando che simili azioni rappresentano l'attuazione di un comportamento («behaviour») che costituisce abuso di posizione dominante. In prosieguo, al punto 109, la comunicazione degli addebiti fa riferimento, per quanto riguarda l'adesione di nuovi membri al [OSCURATO:PERSONA], ad accordi conclusi «con il [OSCURATO:PERSONA]» che avrebbero permesso ai nuovi membri di fare ingresso sul traffico senza affrontare la concorrenza che ci si può attendere in un simile contesto. Infine, al punto 112, la comunicazione degli addebiti dichiara esplicitamente, per quanto riguarda i contratti di servizio a doppia tariffazione ed il fatto che la maggioranza dei vecchi membri strutturali del TAA avrebbe rinunciato a concorrere per alcuni contratti di servizio con i NVOCC, che si tratta di «pratiche del [OSCURATO:PERSONA]» che manifestano la sua capacità di eliminare la concorrenza potenziale.
152. Da questo punto di vista occorre ancora osservare che è privo di rilievo il fatto che la decisione impugnata, constatando l'esistenza del secondo abuso, non prenda più in considerazione l'esistenza di certi legami strutturali tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] ed i concorrenti potenziali individuati nella comunicazione degli addebiti. Infatti, secondo la giurisprudenza, la decisione non deve necessariamente essere una copia esatta della comunicazione degli addebiti (sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, van Landewyck e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3125, punto 68). Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] può benissimo modificare la sua valutazione e, all'occorrenza, ritirare alcuni addebiti, soprattutto in considerazione delle risposte alla relativa comunicazione, a condizione di non modificare la natura degli addebiti in causa (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 7 ottobre 1999, causa T-228/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2969, punti 34 e 36, nonché sentenza CB e Europay/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 138, punti 49-52). Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] aveva dunque il pieno diritto di ritirare le allegazioni riguardanti i vincoli strutturali tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] ed i concorrenti potenziali, in quanto la rinunzia a tale argomento non comportava alcuna modifica della natura degli addebiti, in ragione del fatto che la natura comportamentale dell'abuso risultava da altri elementi esposti in modo chiaro e preciso nella comunicazione degli addebiti.
153. In secondo luogo, per quanto riguarda il carattere incentivante dei provvedimenti di cui trattasi, è esatto dire, come le ricorrenti espongono nelle loro osservazioni scritte, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha segnalato esplicitamente nei passi citati della comunicazione degli addebiti che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno adottato, secondo quanto riportato dalla decisione impugnata, misure di «incentivazione» verso i concorrenti potenziali. Tuttavia, poiché risulta dalla comunicazione degli addebiti che la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato alle ricorrenti di aver adottato misure volte a permettere ai concorrenti potenziali, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], di aderire alla conferenza piuttosto che entrare sul traffico transatlantico come concorrenti indipendenti, occorre ammettere che essa ha constatato implicitamente, ma necessariamente, che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno indotto detti concorrenti potenziali ad agire in tal senso.
154. Tale constatazione deriva, d'altronde, dai termini stessi della comunicazione degli addebiti. Infatti, al punto 109, la comunicazione degli addebiti fa riferimento ad accordi conclusi con il [OSCURATO:PERSONA] che hanno permesso («have allowed») ai nuovi membri di fare ingresso nel traffico transatlantico. Più in particolare, al punto 110, la comunicazione degli addebiti riferisce che, grazie alla conclusione di accordi di noleggio, il TAA/[OSCURATO:PERSONA] «è riuscito» («has been able») ad assicurarsi che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non entrassero nel mercato in quanto compagnie indipendenti. Allo stesso modo, per quanto riguarda la doppia tariffazione nei contratti di servizio ed il fatto che la maggioranza degli originari membri strutturali del TAA si asteneva dal concorrere per alcuni contratti di servizio con i NVOCC, il punto 112 della comunicazione degli addebiti precisa che dette pratiche manifestavano la «capacità» («ability») del [OSCURATO:PERSONA] di eliminare la concorrenza potenziale. Occorre constatare che la comunicazione degli addebiti, esponendo in questi termini tali osservazioni, non fa altro che contestare alle parti del [OSCURATO:PERSONA], esattamente come fa la decisione impugnata, il fatto di aver adottato misure che hanno indotto i concorrenti potenziali ad aderire al [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che ad entrare nel traffico in causa in qualità di concorrenti indipendenti.
155. Con riferimento, in terzo luogo, alla circostanza secondo cui le misure specifiche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] che vengono considerate nella decisione impugnata non consistono più nella conclusione di determinati accordi, ma nella comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] di informazioni riservate riguardanti il [OSCURATO:PERSONA], nella volontà collettiva del [OSCURATO:PERSONA] di permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di conquistarsi una certa quota di mercato compatibile con la sua capacità in «slots» e nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ottenuto l'accesso immediato ai contratti di servizio, è sufficiente constatare che tale circostanza non comporta alcuna modifica della natura degli addebiti contestati alle ricorrenti, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] persiste nel contestare alle parti del [OSCURATO:PERSONA] di aver fornito incentivi ai concorrenti potenziali, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], a fare ingresso nel mercato in causa con l'adesione al [OSCURATO:PERSONA], invece che in qualità di concorrenti indipendenti. Tutt'al più tale circostanza solleva la differente questione consistente nell'accertare se le ricorrenti dovessero essere ascoltate su simili nuovi elementi di prova, destinati a sorreggere l'addebito che compare nella comunicazione degli addebiti, questione che costituisce l'oggetto di un motivo di ricorso distinto esaminato in prosieguo, ai punti 159188.
156. Visto l'insieme delle considerazioni che precedono, si deve, pertanto, concludere che gli addebiti relativi al secondo abuso contestato nella decisione impugnata comparivano già in modo chiaro e preciso nella comunicazione degli addebiti, in modo tale che le ricorrenti erano in grado, a partire dalla fase della comunicazione degli addebiti, di comprendere la portata delle contestazioni sollevate nei loro confronti. Non è dato, pertanto, di constatare sul punto alcuna violazione dei diritti della difesa.
157. Quanto all'allegazione secondo cui, in relazione alla natura del secondo abuso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato nel controricorso una posizione diversa da quelle adottate nella decisione impugnata e nella comunicazione degli addebiti, basta osservare che tale circostanza, anche qualora risultasse accertata, sarebbe priva di rilievo in sede di valutazione della legalità della decisione impugnata. Infatti, anche se la [OSCURATO:PERSONA] avesse effettuato, nei suoi scritti dinanzi al Tribunale, una modifica della natura dell'abuso contestato nella decisione impugnata, resta nondimeno il fatto che il controllo di legalità svolto dal Tribunale nel contesto del presente ricorso d'annullamento proposto sulla base dell'art. 173 del [OSCURATO:PERSONA] riguarda esclusivamente l'allegazione di abuso quale appare formulata nella decisione impugnata e non i termini in cui è esposta nel controricorso depositato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente, l'argomento delle ricorrenti su questo punto va respinto senza che risulti necessario pronunciarsi sull'effettività dell'asserita modifica della posizione della [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso rispetto alla decisione in oggetto.
158. Per queste ragioni, occorre respingere il motivo di ricorso proposto nella parte in cui mira ad ottenere la constatazione di una violazione dei diritti della difesa con riferimento alla natura degli addebiti relativi al secondo abuso constatato nella decisione impugnata.
ii) I documenti probatori su cui è fondata la constatazione del secondo abuso nella decisione impugnata
159. Allo scopo di esaminare la fondatezza del motivo di ricorso proposto, in quanto diretto ad ottenere la constatazione di una violazione dei diritti della difesa con riferimento ai documenti probatori su cui si è fondata la constatazione del secondo abuso, è opportuno osservare immediatamente che i documenti rispetto ai quali le parti ricorrenti sostengono di non aver avuto l'opportunità di rendere le proprie dichiarazioni, e cioè il verbale della riunione dei dirigenti del [OSCURATO:PERSONA] tenutasi il 5 ottobre 1995 ([OSCURATO:PERSONA] 95/8) (in prosieguo: il «verbale [OSCURATO:PERSONA] 95/8»), la lettera della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] datata 19 agosto 1994 (in prosieguo: la «lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 19 agosto 1994»), la lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA], presidente del [OSCURATO:PERSONA] e dell'ACL, al sig. [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], datata 30 gennaio 1996 (in prosieguo: la «lettera del [OSCURATO:PERSONA] del 30 gennaio 1996») e la nota d'istruzione del [OSCURATO:PERSONA] datata 15 febbraio 1996 (in prosieguo: la «nota del [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 1996») appaiono riprodotti, almeno parzialmente, nella parte in fatto della decisione impugnata, ai considerando' 229, 230, 239 e 292, e, più avanti, nell'ambito della valutazione giuridica relativa all'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], ai considerando' 561, 563 e 564.
160. Risulta da questi ultimi considerando' che tali documenti sono stati utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA], ai fini della constatazione del secondo abuso, a sostegno dell'addebito consistente nel fatto che, come riporta il considerando' 562, «l'intenzione delle parti del [OSCURATO:PERSONA] era (...) di far sì che i concorrenti potenziali entrassero nel mercato solo dopo avere aderito al [OSCURATO:PERSONA]».
161. Si deve, pertanto, constatare quanto segue:
- il verbale [OSCURATO:PERSONA] 95/8 viene citato allo scopo di dimostrare che l'accesso immediato ai contratti di servizio ha costituito un incentivo potente ad indurre la [OSCURATO:PERSONA] a fare ingresso sul traffico transatlantico in quanto membro del [OSCURATO:PERSONA] (considerando' 230 e 564 della decisione impugnata);
- la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 19 agosto 1994 viene citata allo scopo di dimostrare che la comunicazione di informazioni riservate ha costituito un potente mezzo di incentivazione per indurre la [OSCURATO:PERSONA] ad inserirsi nel traffico transatlantico in quanto parte del [OSCURATO:PERSONA] e non in quanto vettore indipendente (considerando' 229 e 563 della decisione impugnata);
- la lettera del [OSCURATO:PERSONA] del 30 gennaio 1996 viene citata allo scopo di dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] aveva intenzione di agevolare le concorrenti potenziali a fare ingresso nel mercato in quanto membri del [OSCURATO:PERSONA] (considerando' 292, 561 e 562);
- la nota del [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 1996 viene citata allo scopo di dimostrare che la volontà del [OSCURATO:PERSONA] di permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di conquistarsi una quota di mercato compatibile con la sua capacità in «slots» sul traffico ha ridotto i rischi commerciali connaturati all'ingresso su di un mercato nuovo ed ha, pertanto, costituito un fattore di stimolo atto ad indurre la [OSCURATO:PERSONA] a fare ingresso sul traffico transatlantico in quanto parte del [OSCURATO:PERSONA] (considerando' 239 e 564 della decisione impugnata).
162. Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il rispetto del diritto alla difesa esige che l'impresa interessata sia stata posta in grado di far conoscere adeguatamente il proprio punto di vista sui documenti presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini della decisione (sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 19, punto 25). Di conseguenza, solo i documenti citati o menzionati nella comunicazione degli addebiti costituiscono, in linea di massima, mezzi di prova opponibili al destinatario della comunicazione degli addebiti (sentenza AKZO/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 95, punto 21; sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T11/89, Shell/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-757, punto 55, e causa T-13/89, ICI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1021, punto 34). Invece, i documenti allegati alla comunicazione degli addebiti che non vengono in essa menzionati possono, secondo la giurisprudenza, essere presi in considerazione nella decisione a carico del destinatario della comunicazione degli addebiti soltanto se esso ha potuto ragionevolmente dedurre dalla comunicazione degli addebiti le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva trarne (sentenze Shell/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 56, ed ICI/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 35).
163. Nella fattispecie è inevitabile la constatazione che nessuno dei documenti in causa è citato o menzionato nella comunicazione degli addebiti recante la data del 24 maggio 1996 e che detti documenti non sono stati neanche allegati ad essa. [OSCURATO:PERSONA] lo ha, del resto, esplicitamente confermato all'udienza rispondendo ad un quesito posto dal Tribunale.
164. A tal proposito occorre osservare che tre dei documenti in causa sono stati trasmessi dalle ricorrenti in risposta a domande di informazioni inviate dalla [OSCURATO:PERSONA] in seguito all'audizione del 25 ottobre 1996 e, quindi, successivamente alla comunicazione degli addebiti. Così, la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 19 agosto 1994, la lettera del [OSCURATO:PERSONA] del 30 gennaio 1996 e la nota del [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 1996 sono state inviate con lettera datata 24 dicembre 1996 in risposta ad una domanda di informazioni del 15 novembre 1996. La lettera del [OSCURATO:PERSONA] del 30 gennaio 1996 è stata parimenti inviata in un secondo momento con lettera del 7 febbraio 1997 in risposta ad una domanda di informazioni del 24 gennaio 1997. Quanto al verbale [OSCURATO:PERSONA] 95/8, sebbene un estratto di esso sia stato inviato dalle ricorrenti con lettera in data 9 maggio 1996 in risposta ad una domanda di informazioni dell'8 marzo 1996, di modo che la [OSCURATO:PERSONA] era in possesso di tale estratto al momento dell'invio della comunicazione degli addebiti, è pacifico che la copia integrale di tale verbale è stata trasmessa dalle ricorrenti in un momento successivo all'invio della comunicazione degli addebiti e, precisamente, con la lettera del 4 giugno 1996 inviata in risposta ad una domanda di informazioni del 22 maggio 1996.
165. Certo, nessuna disposizione vieta alla [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare a sostegno degli addebiti formulati nuovi documenti che sono stati ottenuti dopo l'invio della comunicazione degli addebiti e che, a suo parere, avvalorano la tesi che essa sostiene. Tuttavia, in questo caso, occorre che la [OSCURATO:PERSONA] conceda alle imprese interessate l'occasione di illustrare le proprie osservazioni in merito (sentenza AEG/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 115, punto 29; ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 115, punto 65; sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 115, punto 168).
166. È incontroverso che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha esplicitamente concesso alle ricorrenti l'opportunità di far valere le loro osservazioni in merito ai quattro documenti in causa prima di utilizzarli a sostegno degli addebiti da essa stessa formulati nella decisione impugnata. In particolare, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non ha informato le ricorrenti della sua intenzione di utilizzare detti documenti a sostegno di tali addebiti e che, pertanto, essa non ha informato le ricorrenti del modo in cui intendeva utilizzare i documenti in questione, né ha loro domandato di fornire spiegazioni circa il valore probatorio dei medesimi.
167. Come si è constatato supra al punto 156, è esatto dire che la comunicazione degli addebiti esprimeva già il rilievo secondo il quale le ricorrenti avevano indotto la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ad entrare nel traffico transatlantico in quanto parti del [OSCURATO:PERSONA] e non come imprese indipendenti. La comunicazione degli addebiti si basava a questo proposito, ai punti 109 e 110, sugli accordi di nolo di spazi conclusi da queste due compagnie con le parti del [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali accordi permettevano alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] di inserirsi nel mercato senza dover affrontare la concorrenza cui avrebbero dovuto far fronte in condizioni normali. Le ricorrenti erano, pertanto, in grado di rispondere all'addebito formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] sul punto nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti.
168. Tuttavia, poiché a seguito delle spiegazioni fornite dalle ricorrenti, in particolare ai punti 192-206 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di basare tale addebito non più sull'esistenza di accordi di nolo di spazi, ma su tre dei quattro documenti in causa, precisamente il verbale [OSCURATO:PERSONA] 95/8, la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 19 agosto 1994 e la nota del [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 1996, essa avrebbe dovuto, in linea di principio, permettere alle ricorrenti di commentarne la pertinenza ed il valore probante nel costituire il fondamento dell'addebito in causa. Infatti, se la [OSCURATO:PERSONA] ha il pieno diritto di correggere e di completare, sia in fatto che in diritto, i suoi argomenti a sostegno degli addebiti (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 152, punto 34), essa non può sostituire tre elementi di prova ad un altro, che essa ritira, senza dare alle imprese in causa l'opportunità di essere sentite, nel caso in cui, se si prescindesse dall'acquisizione di tali nuovi elementi di prova, l'addebito non risulterebbe più provato.
169. Lo stesso ragionamento può essere applicato in relazione all'addebito secondo il quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indotto i potenziali concorrenti ad aderire alla conferenza. Certo, questo addebito figurava nella comunicazione degli addebiti, in modo che le ricorrenti hanno avuto occasione di illustrare le proprie osservazioni al riguardo. Tuttavia, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato a determinati elementi probatori cui si riferiva la comunicazione degli addebiti per sostituirvi uno dei quattro documenti in causa, cioè la lettera del [OSCURATO:PERSONA] del 30 gennaio 1996, sarebbe stato necessario che essa, volendo mantenere tale elemento di prova a sostegno dell'addebito, concedesse alle ricorrenti l'opportunità di commentarne l'efficacia probatoria ai fini dell'addebito in questione.
170. Occorre tuttavia osservare che, da un lato, tutti i documenti in questione sono stati forniti dalle ricorrenti stesse e che, dall'altro, essi consistono tutti in scritti elaborati sia dal [OSCURATO:PERSONA] stesso che dalle parti che vi aderiscono, con l'ovvia conseguenza che il contenuto di detti documenti dev'essere considerato noto alle ricorrenti.
171. In simili circostanze, deriva dalla giurisprudenza che i documenti in causa non possono essere considerati quali mezzi di prova opponibili alle ricorrenti, a meno che non si accerti che esse non potevano ignorare il rischio che la [OSCURATO:PERSONA] li prendesse in considerazione come prove a loro carico (sentenza Shell/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 162, punto 59). A questo proposito, occorre verificare se le ricorrenti potessero ragionevolmente dedurre dai documenti in causa le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva trarne (v., in questo senso, sentenze Shell/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 162, punto 56, ed ICI/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 162, punto 35). Deriva, infatti, dalla giurisprudenza che ciò che più importa non sono i documenti in quanto tali, ma le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] ne ha tratto. Se i documenti non sono stati menzionati nella comunicazione degli addebiti, l'impresa interessata ha potuto a giusto titolo ritenere che essi non rivestissero alcuna importanza ai fini della decisione della controversia. Omettendo di informare una certa impresa che taluni documenti verranno usati per la decisione, la [OSCURATO:PERSONA] impedisce all'interessata di manifestare tempestivamente il proprio punto di vista sul valore probante dei documenti in causa (v., in questo senso, sentenze AEG/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 115, punto 27, ed AKZO/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 95, punto 21).
172. Vero è che il Tribunale ha già dichiarato che i diritti della difesa non sono violati dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha comunicato ad una ricorrente un documento che poteva contenere elementi a suo discarico, se il documento emana dalla ricorrente stessa o se è stato manifestamente in possesso di quest'ultima nel corso del procedimento amministrativo (sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T42/95 a T46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T71/95, T87/95, T-88/95, T103/95 e T104/95, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-491, punto 248). Tuttavia, tale giurisprudenza non si applica in alcun modo con riferimento ai documenti a carico. Infatti, se spetta alle ricorrenti invocare di propria iniziativa ogni documento a discarico idoneo a discolparle, è al contrario onere della [OSCURATO:PERSONA] provare la violazione e presentare a tal fine ogni elemento a carico idoneo a dimostrare i fatti costitutivi di essa (sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-441, punto 79).
173. Per verificare se le ricorrenti abbiano ragionevolmente potuto dedurre le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] ha tratto dai quattro documenti in causa nella decisione impugnata, occorre tenere conto non soltanto del contenuto della comunicazione degli addebiti, ma anche delle circostanze ad essa successive dalle quali tali conclusioni avrebbero potuto essere dedotte, cioè, nella fattispecie, del tenore delle domande di informazioni che hanno condotto alla produzione dei documenti in causa nonché del contenuto degli stessi documenti.
174. In primo luogo, per quanto riguarda il contenuto della comunicazione degli addebiti, occorre ricordare che, se la comunicazione degli addebiti contestava al [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto risulta dal punto 109, di aver stipulato determinati accordi allo scopo di permettere, in particolare, alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] di fare ingresso nel mercato senza dover affrontare la concorrenza cui avrebbero dovuto fare fronte in condizioni normali, essa tuttavia osservava soltanto, al punto 110, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] erano state in grado di fare ingresso nel mercato in base ad un accordo di nolo di spazi. Per contro, a questo proposito la comunicazione degli addebiti non considerava in alcun modo, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:PERSONA] avesse concesso a tale compagnia l'accesso immediato ai contratti di servizio o, con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA], il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] le avesse comunicato informazioni riservate o avesse intenzione di attribuire a detta compagnia una quota di mercato compatibile con la sua capacità in «slots» sul traffico.
175. In tale contesto è necessario, dunque, constatare che la comunicazione degli addebiti non conteneva alcun indizio del fatto che l'accesso immediato ai contratti di servizio, la comunicazione di informazioni riservate e la volontà di conquistarsi una quota di mercato compatibile con la capacità in «slots» sul traffico potessero costituire misure in grado di incentivare la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ad aderire al [OSCURATO:PERSONA].
176. In secondo luogo, per quanto riguarda il tenore delle domande di informazioni che hanno determinato la produzione dei documenti in causa, è opportuno ricordare, per quanto riguarda, in primo luogo, il verbale [OSCURATO:PERSONA] 95/8, che l'estratto di tale documento citato ai considerando' 230 e 564 della decisione impugnata è stato fornito in risposta ad una domanda di informazioni risalente all'8 marzo 1996, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato, in particolare, la trasmissione di ogni comunicazione da ricondurre al [OSCURATO:PERSONA] o ad una delle sue parti, che fosse relativa a: «a) la questione del nolo degli spazi tra le parti del [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e le compagnie marittime non conferenziate ed indipendenti, sul traffico transatlantico, dall'altro, b) la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di aderire al [OSCURATO:PERSONA] (...)», e questo «allo scopo di coadiuvare la [OSCURATO:PERSONA] nell'esaminare la domanda (...) di esenzione individuale del [OSCURATO:PERSONA] nel suo contesto economico e giuridico».
177. È, pertanto, necessario constatare che si può dedurre dal tenore stesso della domanda di informazioni in causa che detta domanda era intesa a permettere alla [OSCURATO:PERSONA] non di constatare un'eventuale violazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], bensì di prendere in considerazione l'eventuale concessione di un'esenzione individuale a norma dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA]. A tal proposito deriva dalla formulazione di detta domanda che la questione dell'adesione della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] viene sollevata nel contesto dell'esame, effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA], della problematica degli accordi di nolo di spazi tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] e le compagnie marittime indipendenti. È pacifico, infatti, che la [OSCURATO:PERSONA] ha aderito al [OSCURATO:PERSONA], nel 1995, sulla base di un simile accordo. In questo contesto, appare evidente che la comunicazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle informazioni riguardanti l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] doveva permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare la concorrenza interna in seno al [OSCURATO:PERSONA], alla luce della condizione prevista all'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] per la concessione di un'esenzione individuale, condizione secondo la quale l'accordo in questione non deve offrire la possibilità di eliminare la concorrenza.
178. È pacifico che, a seguito dell'invio, il 9 maggio 1996, da parte del [OSCURATO:PERSONA] della risposta a tale domanda di informazioni, la [OSCURATO:PERSONA], con domanda di informazioni in data 22 maggio 1996, ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA], «alla luce di tale risposta», di trasmetterle «le copie complete dei verbali delle riunioni dei dirigenti del [OSCURATO:PERSONA] tenutesi il 31 agosto 1995 ed il 5 ottobre 1995». Dato l'esplicito riferimento alla risposta del [OSCURATO:PERSONA] alla domanda di informazioni precedente ed in assenza di indicazioni contrarie nella domanda di informazioni del 22 maggio 1996, occorre ammettere che quest'ultima domanda aveva lo stesso oggetto della prima, cioè quello di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare la concorrenza interna in seno al [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'esame delle condizioni per la concessione di un'esenzione individuale previste dall'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA].
179. In tale contesto, occorre dunque constatare che non risulta dal tenore delle domande di informazioni che hanno condotto alla produzione del verbale [OSCURATO:PERSONA] 95/8 il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] intendesse utilizzare tale documento a sostegno dell'addebito secondo cui le parti del [OSCURATO:PERSONA] avrebbero violato l'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], in particolare incentivando la [OSCURATO:PERSONA] ad aderire al [OSCURATO:PERSONA]. A maggior ragione non si può ritenere che dai termini delle domande di informazioni in causa risulti che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva avvalersi del documento in questione per constatare che, per il [OSCURATO:PERSONA], l'avere offerto alla [OSCURATO:PERSONA] l'accesso immediato ai contratti di servizio aveva costituito una misura diretta a incentivare tale compagnia marittima ad aderire alla conferenza.
180. Per quanto riguarda, inoltre, la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 19 agosto 1994, la lettera del [OSCURATO:PERSONA] del 30 gennaio 1996 e la nota del [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 1996, occorre ricordare che questi documenti sono stati forniti alla [OSCURATO:PERSONA] in risposta ad una domanda di informazioni del 15 novembre 1996, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato la comunicazione di ogni accordo tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] relativo all'adesione della [OSCURATO:PERSONA] alla conferenza, nonché di ogni documento relativo ad azioni indipendenti, noli tempo/volume, contratti di servizio individuali ed altri contratti di servizio conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] «allo scopo di coadiuvare la [OSCURATO:PERSONA] nel valutare la domanda (...) di esenzione individuale del [OSCURATO:PERSONA] nel suo contesto economico e giuridico e, in particolare, allo scopo di collaborare con essa nell'esame della risposta del [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti (in particolare, ai suoi punti 195-200 e 216-217)».
181. È inevitabile, quindi, constatare che si evince nuovamente dalla formulazione stessa della domanda di informazioni in causa il fatto che essa fosse intesa a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] non di constatare un'eventuale infrazione all'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], ma di permettere di prendere in considerazione la concessione di un'esenzione individuale in virtù dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA]. A questo proposito è possibile osservare che, ai punti 195-200 e 216-217 della risposta alla comunicazione degli addebiti, cui la domanda di informazioni in questione rinviava per la precisazione del suo oggetto, le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato alla [OSCURATO:PERSONA] un certo numero di elementi miranti a dimostrare che l'ingresso della [OSCURATO:PERSONA] sul traffico transatlantico aveva contribuito ad aumentare la concorrenza interna sul prezzo in seno al [OSCURATO:PERSONA], considerate le iniziative prese dalla [OSCURATO:PERSONA] in materia di azioni indipendenti, di noli tempo/volume e di contratti di servizio individuali. Deriva dai punti 192-194 della risposta alla comunicazione degli addebiti, nonché dal titolo di questa sezione di detta risposta - «Concorrenza sul prezzo tra le parti in accordi di gestione in comune di navi» - che, con tali elementi, le parti del [OSCURATO:PERSONA] miravano a respingere, riferendosi in particolare alla situazione della [OSCURATO:PERSONA] sul traffico in causa, la tesi argomentativa della [OSCURATO:PERSONA] presentata ai punti 106, 235 e 238 della comunicazione degli addebiti, secondo la quale gli accordi di nolo di spazi conclusi tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] e le compagnie marittime indipendenti, in particolare quello in cui era parte la [OSCURATO:PERSONA], avevano l'effetto di restringere la concorrenza sul prezzo tra le parti di tali accordi e, quindi, tra i membri della conferenza. Ora, è opportuno constatare che, ai punti 235-238 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] valuta se ricorrano nella fattispecie le condizioni di revoca dell'esenzione per categoria, previste dall'art. 7 del regolamento n. 4056/86 per il caso in cui una conferenza esentata abbia effetti incompatibili con l'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], in particolare l'assenza di una concorrenza potenziale esterna. In questo contesto appare evidente che, domandando alle parti del [OSCURATO:PERSONA] di comunicarle ogni accordo concluso tra di esse che riguardasse l'adesione della [OSCURATO:PERSONA], nonché ogni documento relativo alle iniziative sul prezzo intraprese dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] intendeva, con la domanda di informazioni in causa, verificare se il [OSCURATO:PERSONA] potesse continuare a beneficiare dell'esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 4056/86 e/o vedersi concedere un'esenzione individuale, considerata soprattutto la condizione relativa all'assenza del rischio di eliminazione della concorrenza prevista all'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA].
182. È pacifico che la lettera del [OSCURATO:PERSONA] del 30 gennaio 1996 è stata parimenti fornita in risposta ad una domanda di informazioni del 24 gennaio 1997. Secondo il tenore di tale domanda, la [OSCURATO:PERSONA] mirava ad ottenere, vista la lettera del [OSCURATO:PERSONA] del 30 gennaio 1996 precedentemente offerta in comunicazione, copie della corrispondenza, riguardante le pratiche di prezzo del [OSCURATO:PERSONA], tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA], nonché della corrispondenza tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] o i suoi membri, ovvero ogni altro documento riguardante «le pratiche scorrette in materia di prezzi» («pricing malpractices») che costituivano l'oggetto della lettera in causa. Ciò allo scopo di esaminare la risposta del [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti «e, in particolare, le sue osservazioni per quanto riguarda il grado di concorrenza interna al [OSCURATO:PERSONA]». Deriva, pertanto, esplicitamente dai termini di detta domanda che essa aveva, come la domanda del 15 novembre 1996, per unico oggetto quello di permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare se il [OSCURATO:PERSONA] potesse beneficiare dell'esenzione individuale a norma dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, se fosse soddisfatta la condizione relativa all'assenza del rischio di eliminazione della concorrenza prevista da detta disposizione.
183. In tali circostanze, va constatato che dal tenore delle domande di informazioni che hanno condotto alla produzione della lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 19 agosto 1994, della lettera del [OSCURATO:PERSONA] del 30 gennaio 1996 e della nota del [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 1996 non risulta che la [OSCURATO:PERSONA] intendesse utilizzare questi documenti a sostegno dell'addebito secondo cui le parti del [OSCURATO:PERSONA] avrebbero violato l'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda il primo e il terzo di questi documenti, incentivando la [OSCURATO:PERSONA] ad aderire al [OSCURATO:PERSONA] e, per quanto riguarda il secondo dei detti documenti, incentivando le concorrenti potenziali ad aderire al [OSCURATO:PERSONA]. Non si può, a maggior ragione, ritenere che emerga dai termini delle domande di informazioni in causa il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] intendesse utilizzare detti documenti per dimostrare, da un lato, che la comunicazione di informazioni riservate e la volontà di assegnare una quota di mercato compatibile con la capacità in «slots» sul traffico avevano costituito per la [OSCURATO:PERSONA] misure di incentivazione all'adesione al [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre avuto l'intenzione di aiutare i concorrenti potenziali a fare ingresso sul mercato in quanto parti del [OSCURATO:PERSONA].
184. Infine, in terzo luogo, per quanto riguarda il contenuto dei documenti in causa, occorre constatare che, per le ragioni esposte in prosieguo, ai punti 1279-1304 e 1311-1326, nel contesto dell'esame della fondatezza dei motivi di ricorso relativi all'allegazione di abuso di posizione dominante, le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto dai citati documenti nella decisione impugnata non sono sufficientemente dimostrate sul piano giuridico dal contenuto di essi.
185. Ora, è evidente che non si può contestare alle ricorrenti di non essere state in grado di dedurre dal contenuto dei documenti che esse hanno fornito alla [OSCURATO:PERSONA] conclusioni che si rilevano non dimostrate.
186. Risulta, pertanto, dall'insieme delle considerazioni che precedono che né il contenuto della comunicazione degli addebiti, né il testo delle domande di informazioni che hanno determinato la produzione dei documenti in causa, né il contenuto di essi permettevano alle ricorrenti di dedurre ragionevolmente le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] ne ha tratto a loro carico nella decisione impugnata.
187. In tale contesto si deve concludere che, prendendo in considerazione a carico delle ricorrenti i quattro documenti in causa, a sostegno del secondo abuso contestato nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i diritti della difesa. Occorre, pertanto, stralciare tali documenti nella loro qualità di mezzi di prova a carico.
188. Tuttavia, deriva dalla giurisprudenza che tale stralcio, lungi dall'avere per effetto l'annullamento dell'intera decisione, ha importanza soltanto in quanto l'addebito corrispondente formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] possa essere provato soltanto facendo riferimento a tali documenti (sentenza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-37/91, ICI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1901, punto 71, e sentenza 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 172, punto 364). Tale questione riguarda l'esame dei mezzi di prova relativi alla fondatezza delle valutazioni svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'allegazione di abuso di posizione dominante derivante dalla modifica della struttura del mercato, che sarà oggetto di analisi nel contesto del terzo gruppo di motivi di ricorso, riferiti alla violazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA].
2. Le asserite nuove allegazioni di fatto o di diritto diverse da quelle relative al secondo abuso
189. Le ricorrenti contestano anche alla [OSCURATO:PERSONA] di aver basato altre allegazioni, diverse da quelle relative al secondo abuso, su elementi di fatto o di diritto sui quali esse non hanno avuto l'opportunità di essere ascoltate.
190. In proposito esse affermano, in primo luogo, che la decisione impugnata contiene nuove allegazioni per quanto riguarda la legalità dei contratti di servizio comuni, il carattere collettivo della posizione detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] ed il carattere dominante di tale posizione. All'udienza, poi, esse hanno sostenuto, in risposta ad una domanda del Tribunale sul punto, che la decisione impugnata contiene nuove allegazioni che derivano da elementi da esse forniti in risposta ad alcune domande di informazioni successive alla comunicazione degli addebiti.
a) Osservazioni preliminari
191. Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la decisione non deve necessariamente essere una copia esatta della comunicazione degli addebiti (sentenza van Landewyck e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 152, punto 68). [OSCURATO:PERSONA] deve, infatti, poter tenere conto, nella decisione, delle risposte delle imprese interessate alla comunicazione degli addebiti. A questo proposito essa deve non soltanto poter accogliere o respingere gli argomenti delle imprese interessate, ma anche poter procedere ad una propria analisi dei fatti da esse segnalati, sia per far cadere censure che si rivelassero eventualmente infondate, sia per correggere o completare, tanto in fatto quanto in diritto, gli argomenti a sostegno delle censure che essa ritiene di dover mantenere (sentenze ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 113, punto 92, e 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663, punti 437 e 438; sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 152, punti 34 e 36). Inoltre, soltanto se la decisione finale addebita alle imprese interessate infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli addebiti o si fonda su fatti diversi si dovrà constatare una violazione dei diritti della difesa (sentenza ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 113, punti 26 e 94; sentenza CB ed Europay/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 138, punti 49-52). Questo non si verifica quando le differenze addotte tra la comunicazione degli addebiti e la decisione finale non riguardano comportamenti diversi da quelli in ordine ai quali le imprese in causa avevano già formulato le loro osservazioni e che, pertanto, sono estranei a qualsiasi nuovo addebito (sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T325/94, T328/94, T-329/94 e T-335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-931, punto 103).
192. Sotto questo profilo, va sottolineato che, per far valere una violazione dei diritti della difesa con riferimento alle censure formulate nella decisione impugnata, le imprese in causa non possono limitarsi ad invocare la semplice esistenza di differenze tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata, senza esporre in modo preciso e concreto sotto quale aspetto ciascuna di queste differenze costituisce, nella fattispecie, un addebito nuovo, sul quale esse non hanno avuto occasione di essere sentite (v., in questo senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 152, punto 33). Infatti, secondo la giurisprudenza, l'eventuale violazione dei diritti della difesa dev'essere valutata in funzione delle circostanze specifiche del caso di specie, in quanto sostanzialmente legata alle censure di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto per dimostrare l'infrazione contestata alle imprese interessate (sentenza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T36/91, ICI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1847, punto 70).
193. D'altra parte, per stabilire se le differenze addotte costituiscano nuovi addebiti sui quali le imprese interessate avrebbero dovuto essere sentite, è necessario distinguere a seconda che tali differenze riguardino direttamente le valutazioni giuridiche contenute nella decisione impugnata oppure la presentazione dei fat ti che in essa viene svolta.
194. Infatti, nel primo caso, conformemente alla giurisprudenza citata, una violazione del diritto ad essere ascoltati può essere constatata soltanto se le differenze addotte tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata rivelano che quest'ultima contiene allegazioni di fatto o di diritto che non comparivano nella comunicazione degli addebiti. Per contro, se risulta dall'esame della comunicazione degli addebiti che le asserite nuove allegazioni di fatto o di diritto costituiscono, in realtà, soltanto la riformulazione, la correzione o lo sviluppo di un elemento già contemplato nella comunicazione degli addebiti allo scopo, eventualmente, di rispondere alle osservazioni delle imprese interessate formulate nella risposta alla comunicazione degli addebiti, questa situazione non integra alcuna violazione del diritto ad essere ascoltati (sentenze ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 113, punto 92, nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 191, punti 437 e 438; sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 152, punti 34 e 36).
195. Nel secondo caso, si deve osservare che semplici differenze nella presentazione dei fatti tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata non sono, in linea di massima, in grado di dimostrare che le imprese interessate non abbiano avuto occasione di illustrare il proprio punto di vista sull'insieme degli addebiti formulati nei loro confronti, a meno che, nella parte dedicata alla valutazione giuridica, la [OSCURATO:PERSONA] non vi si riferisca esplicitamente, o anche implicitamente ma indiscutibilmente, in modo tale che gli elementi di fatto in questione possano essere considerati quale base necessaria di tale valutazione giuridica. Infatti, gli elementi menzionati nella decisione impugnata per descrivere un fatto o un comportamento, ma che non risultano poi utilizzati per la constatazione di un'infrazione, non possono essere considerati elementi a carico delle imprese interessate (sentenza 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 172, punto 387).
196. Infine, in ogni caso, occorre sottolineare che, anche se la decisione contiene nuove allegazioni di fatto o di diritto sulle quali le imprese interessate non sono state sentite, il vizio constatato comporterà l'annullamento della decisione sul punto soltanto se le allegazioni in causa non possono essere sufficientemente dimostrate in diritto sulla base di altri elementi presi in considerazione dalla decisione, sui quali le imprese in causa abbiano avuto occasione di illustrare il proprio punto di vista (sentenza del Tribunale 28 febbraio 2002, causa T-86/95, [OSCURATO:PERSONA] générale maritime e a./[OSCURATO:PERSONA], detta «sentenza FEFC», [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1011, punto 447).
197. È alla luce di questi principi che occorre esaminare gli argomenti delle ricorrenti.
b) Le nuove allegazioni di fatto o di diritto in merito alla legalità dei contratti di servizio comuni, il carattere collettivo della posizione detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] ed il carattere dominante di tale posizione
i) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
198. Le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver fondato alcune allegazioni che compaiono nella decisione impugnata su elementi di fatto o di diritto sui quali esse non hanno avuto modo di illustrare le proprie osservazioni. Tali allegazioni si riferiscono alla compatibilità dei contratti di servizio della conferenza con il regolamento n. 4056/86 e con l'art. 85, nn. 1 e 3, del [OSCURATO:PERSONA], alla possibilità di considerare collettivamente la posizione delle ricorrenti ed alla detenzione effettiva da parte delle ricorrenti di una posizione dominante collettiva.
199. Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata contiene, per quanto riguarda tali allegazioni, nuove constatazioni in fatto, ivi incluse nuove qualificazioni in fatto e nuove deduzioni, nonché nuove conclusioni in diritto, che non comparivano nella comunicazione degli addebiti.
200. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, secondo la giurisprudenza, non è necessario che la decisione definitiva sia una copia della comunicazione degli addebiti (sentenza van Landewyck e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 152, punto 68). Essa conclude, di conseguenza, per il rigetto degli argomenti delle ricorrenti sul punto.
ii) Giudizio del Tribunale
201. Occorre, in primo luogo, osservare che, per quanto riguarda gli aspetti in questione della decisione impugnata, le ricorrenti si sono limitate, nei loro ricorsi, ad elencare i considerando' della decisione impugnata che non comparivano già, a loro avviso, nella comunicazione degli addebiti, per sostenere, poi, di non aver avuto modo di illustrare le proprie osservazioni sulle valutazioni o sulle constatazioni esposte ai detti considerando'.
202. È necessario constatare che, nel far questo, le ricorrenti non indicano in che senso le differenze lamentate tra la decisione impugnata e la comunicazione degli addebiti costituiscano, preso atto delle circostanze specifiche del caso di specie, nuovi addebiti di natura tale da violare i diritti della difesa. Infatti, dall'elencazione effettuata nel ricorso risulta, al massimo, che, per quanto riguarda il profilo considerato della decisione impugnata, quest'ultima non è una copia esatta della comunicazione degli addebiti. Ora, secondo la giurisprudenza, la decisione impugnata non deve necessariamente essere una copia della comunicazione degli addebiti, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] può modificare l'argomentazione svolta a sostegno degli addebiti. Pertanto, sarebbe stato onere delle ricorrenti, al fine di dimostrare l'esistenza di una violazione dei diritti della difesa, chiarire in maniera concreta, come si è indicato supra al punto 192, in che misura le nuove valutazioni e constatazioni presenti nella decisione impugnata fossero, nella fattispecie, tali da arrecare loro pregiudizio. In assenza di tali chiarimenti, non sussiste alcuna violazione dei diritti della difesa che possa essere constatata dal Tribunale.
203. Sebbene questo solo motivo sia già di per sé sufficiente a comportare il rigetto degli argomenti delle ricorrenti nella parte in cui esse contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver operato valutazioni o constatazioni nuove nella decisione impugnata, occorre anche constatare che, in ogni caso, non è possibile riscontrare, ad un attento esame delle differenze addotte dalle ricorrenti, alcuna violazione dei diritti della difesa.
- Le allegazioni relative alla legalità dei contratti di servizio comuni
204. Le ricorrenti asseriscono che numerose constatazioni della decisione impugnata, relative ai contratti di servizio comuni, si fondano su elementi di fatto non contemplati nella comunicazione degli addebiti.
205. Per quanto riguarda, in primo luogo, l'applicazione del regolamento n. 4056/86 ai contratti di servizio comuni, le ricorrenti fanno, per prima cosa, valere che le differenze tra la tariffa e gli accordi contrattuali, di cui si tratta ai considerando' 104-108 della decisione impugnata, non erano prese in considerazione nella comunicazione degli addebiti.
206. È inevitabile constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, due delle differenze addotte, cioè, da un lato, il diritto dei membri di una conferenza esentata, ai sensi della legislazione americana, di avviare azioni individuali sui tassi della tariffa (considerando' 104 della decisione impugnata) e, dall'altro, il fatto che il prezzo degli accordi contrattuali, contrariamente al prezzo degli accordi tariffari, non deriva dalla tariffa (considerando' 108), erano già contemplate nella comunicazione degli addebiti, rispettivamente nella nota n. 3, punto 12, nonché ai punti 64 e 58. Con riferimento a questi punti, le contestazioni delle ricorrenti risultano, pertanto, carenti in fatto.
207. Ne deriva che l'unico elemento nuovo contenuto nella decisione impugnata sul quale le ricorrenti non sono state ascoltate è la constatazione, al considerando' 106, secondo cui «i vettori affiliati ad una conferenza dovrebbero comportarsi come farebbe un vettore comune».
208. A questo proposito occorre osservare che il considerando' 106, come gli altri considerando' in causa, compare unicamente nella parte in fatto della decisione impugnata ed è puramente descrittivo. Del resto, tale considerando' non costituisce, come peraltro nemmeno gli altri considerando' in causa, la base necessaria della constatazione, formulata ai considerando' 454462 della decisione impugnata, secondo cui i contratti di servizio comuni, contrariamente alla tariffa, non rientrano nel concetto di tassi di nolo uniformi o comuni previsto dall'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento n. 4056/86 e, pertanto, non beneficiano dell'esenzione per categoria prevista all'art. 3 di detto regolamento. Infatti, quest'ultima constatazione non si basa sulle differenze tra la tariffa e gli accordi contrattuali di cui si parla ai considerando' 104-108 della decisione impugnata, ma su altri elementi che comparivano già ai punti 206-208 della comunicazione degli addebiti.
209. Inoltre, le ricorrenti sostengono che l'analisi dei contratti di fedeltà, svolta ai considerando' 113-119 della decisione impugnata, è nuova in numerosi punti rispetto alla comunicazione degli addebiti.
210. Occorre osservare che, contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti, due dei quattro elementi sviluppati ai considerando' 113-119 della decisione impugnata e cioè, da un lato, il fatto che la definizione di contratto di servizio impiegata dallo US [OSCURATO:PERSONA] statunitense non include i contratti che riguardano una percentuale o comunque solo una parte del carico (considerando' 113 della decisione impugnata) e, dall'altro, il fatto che i contratti di fedeltà sono esplicitamente menzionati all'art. 5, n. 2, del regolamento n. 4056/86 (considerando' 114 della decisione impugnata), comparivano già nella comunicazione degli addebiti, rispettivamente nella nota n. 15, punto 60 e punto 211. Con riferimento a questi punti, le censure delle ricorrenti risultano, pertanto, carenti in fatto.
211. Inoltre, un terzo elemento, considerato in tale parte della decisione impugnata e costituito dal fatto che il codice della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad) non riconosce forme di contratto tra caricatori e conferenze diverse dai contratti di fedeltà (considerando' 115 della decisione impugnata), è stato sviluppato per tenere conto degli argomenti proposti dalle ricorrenti ai punti 281-283 della risposta alla comunicazione degli addebiti.
212. Ne discende che l'unico nuovo elemento contenuto nella decisione impugnata, su cui le ricorrenti non sono state sentite, è la constatazione, al considerando' 116 della decisione impugnata, che esistono tre tipi di accordi di fedeltà, nonché la descrizione di ognuno di essi ai considerando' 117-119.
213. A questo proposito occorre tuttavia osservare che questi considerando', come gli altri considerando' in causa, compaiono nella parte in fatto della decisione impugnata e sono di tipo puramente descrittivo. D'altra parte, tali considerando' non costituiscono il sostegno necessario della constatazione, formulata al considerando' 463 della decisione impugnata, secondo cui i contratti di servizio, contrariamente ai contratti di fedeltà, non ricadono nell'esenzione per categoria prevista all'art. 3 del regolamento n. 4056/86. Infatti, tale constatazione non si basa sugli elementi menzionati ai considerando' 116-119, ma su altri elementi che comparivano già al punto 211 della comunicazione degli addebiti, che è stato sostanzialmente riprodotto al considerando' 463 della decisione impugnata.
214. Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'applicazione dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] ai contratti di servizio comuni, le ricorrenti considerano, per prima cosa, che costituisce nuovo addebito la constatazione espressa al considerando' 443 della decisione impugnata, secondo la quale, sostanzialmente, i contratti di servizio comuni sarebbero suscettibili di restringere la concorrenza ove esista un accordo esplicito o implicito di non concludere contratti individuali di servizio.
215. Occorre, tuttavia, constatare che la comunicazione degli addebiti sostiene, al punto 202, che il divieto formulato dal [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda i contratti di servizio individuali è in contrasto con l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]. D'altro canto, ai punti 200 e 201, la comunicazione degli addebiti dichiara che i contratti di servizio comuni «del tipo di quelli conclusi dalle parti del [OSCURATO:PERSONA]» rientrano anch'essi nell'ambito di applicazione di tale disposizione. Ora, al punto 82, la comunicazione degli addebiti osserva che il [OSCURATO:PERSONA] ha vietato i contratti di servizio individuali nel 1994 e nel 1995. Viste tali indicazioni formulate nella comunicazione degli addebiti, si deve ritenere che le ricorrenti fossero perfettamente in grado di intendere l'addebito che veniva loro mosso sul punto.
216. In ogni caso, qualora le ricorrenti intendessero contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver basato le valutazioni contenute nella decisione impugnata su di un ragionamento che non compare nella comunicazione degli addebiti, sarebbe sufficiente osservare che tale ragionamento è estraneo a qualsiasi asserito nuovo addebito, in quanto concerne esclusivamente comportamenti su cui le imprese hanno già manifestato il proprio punto di vista.
217. Le ricorrenti fanno, poi, valere che l'applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] ai contratti di servizio comuni del genere di quelli da esse conclusi è basata su due allegazioni di fatto formulate per la prima volta al considerando' 444 della decisione impugnata, cioè, da un lato, la percentuale rappresentata dai contratti di servizio individuali conclusi dai membri originari del comitato dei contratti del TAA e, dall'altro, il gran numero di accordi di nolo di spazi.
218. È tuttavia necessario constatare che simili allegazioni in fatto sono intese esclusivamente a rafforzare la conclusione, espressa al considerando' 443, secondo cui, sostanzialmente, i contratti di servizio comuni sono suscettibili di restringere la concorrenza ove esista un accordo, esplicito o implicito, di non concludere contratti di servizio individuali. Ora, si è constatato supra al punto 215 che, date le indicazioni contenute ai punti 200-202 della comunicazione degli addebiti, le ricorrenti erano perfettamente in grado di comprendere l'addebito che veniva loro mosso sul punto. Di conseguenza, la circostanza che le ricorrenti non abbiano avuto modo di far valere il proprio punto di vista con riferimento alle allegazioni in fatto contenute nel considerando' 444 non è tale da viziare la conclusione che compare al considerando' 443 e che tali allegazioni erano intese ad avvalorare.
219. Da ultimo, le ricorrenti sostengono che è nuova la constatazione, formulata ai considerando' 500 e 501 della decisione impugnata, secondo cui il divieto di iniziative indipendenti sui contratti di servizio non soddisfa le condizioni previste all'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA].
220. Occorre, tuttavia, osservare che la comunicazione degli addebiti indica esplicitamente al punto 203 che tale divieto non è autorizzato dal regolamento n. 4056/86, di modo che esso, in assenza di concessione di un'esenzione individuale, risulta vietato dall'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]. Detto paragrafo della comunicazione degli addebiti costituisce l'equivalente esatto del considerando' 449 della decisione impugnata. Certo, è esatto che la comunicazione degli addebiti non considera la questione della concessione di un'esenzione individuale in favore di detto divieto. Tuttavia, occorre sottolineare che spetta alle ricorrenti fornire alla [OSCURATO:PERSONA] gli elementi che giustifichino la concessione di un'esenzione individuale a norma dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] (v., in particolare, sentenza VBVB e VBBB/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 162, punto 52).
221. Di conseguenza si può ritenere che, poiché la comunicazione degli addebiti menzionava esplicitamente il carattere restrittivo sulla concorrenza, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CE, del divieto di iniziative indipendenti, le ricorrenti fossero in grado di intendere la natura degli addebiti che venivano loro mossi dalla [OSCURATO:PERSONA], di modo che incombeva su di esse l'onere di fornire, nella risposta alla comunicazione degli addebiti, gli elementi di prova del fatto che il detto divieto avrebbe potuto beneficiare di un'esenzione individuale ai sensi dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] CE.
222. Deriva dalle considerazioni che precedono che le censure mosse dalle ricorrenti, vertenti su un'asserita violazione dei diritti della difesa, per quanto riguarda le allegazioni relative alla legalità dei contratti di servizio comuni devono essere respinte nella loro totalità.
- Le allegazioni relative al carattere collettivo della posizione detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA]
223. Le ricorrenti fanno valere che, per dimostrare l'esistenza di una posizione dominante collettiva, la [OSCURATO:PERSONA] si basa su vari elementi, intesi a dimostrare l'assenza di concorrenza interna, che non apparivano menzionati nella comunicazione degli addebiti.
224. In primo luogo, le ricorrenti osservano che la decisione impugnata contiene nuove allegazioni rispetto alla comunicazione degli addebiti, in quanto effettua una descrizione dei NVOCC (considerando' 158-161) e constata che l'US [OSCURATO:PERSONA] impone alle parti del [OSCURATO:PERSONA] di rendere pubblica la propria tariffa (considerando' 174-176), in quanto indica che i noli tempo/volume costituiscono sconti rispetto alla tariffa normale (considerando' 120) e in quanto afferma che non vengono intraprese azioni indipendenti rispetto ai contratti di servizio (considerando' 131).
225. A tal proposito occorre osservare che questi considerando' della decisione impugnata appartengono alla parte in fatto di essa e sono di carattere puramente descrittivo.
226. D'altra parte, per quanto riguarda la questione se tali considerando' costituiscano il sostegno logico necessario delle valutazioni giuridiche relative al carattere collettivo della posizione dominante detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA], occorre osservare che, come si esporrà più dettagliatamente nel contesto dell'esame dei motivi di ricorso relativi all'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, ai considerando' 521-531 della decisione impugnata, che la posizione delle parti del [OSCURATO:PERSONA] andasse valutata collettivamente in base a cinque elementi, cioè la tariffa del [OSCURATO:PERSONA] (considerando' 526), le disposizioni di attuazione adottate dal [OSCURATO:PERSONA] (considerando' 527), il piano economico annuale pubblicato dal [OSCURATO:PERSONA] (considerando' 528 e 530), la segreteria del [OSCURATO:PERSONA] (considerando' 528 e 529) e gli accordi di consorzio che vincolano alcune delle parti del [OSCURATO:PERSONA] (considerando' 531).
227. Ne deriva che, tra gli elementi addotti dalle ricorrenti, soltanto il fatto che la legislazione americana impone la pubblicazione della tariffa costituisce in parte il sostegno logico necessario della valutazione giuridica, in quanto, alla stregua della medesima, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la tariffa costituisca un vincolo economico che unisce le parti del [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, è manifesto che gli altri elementi addotti dalle ricorrenti sono di natura puramente descrittiva e restano estranei ai vincoli economici menzionati ai considerando' 521-531 della decisione impugnata.
228. È tuttavia necessario constatare, con riferimento alla tariffa, che al punto 318 della comunicazione degli addebiti la [OSCURATO:PERSONA] indicava già che le disposizioni di attuazione adottate dal [OSCURATO:PERSONA] miravano ad eliminare la concorrenza sul prezzo tra le parti della conferenza, facendo rinvio in proposito ai punti 16 e 17 della stessa comunicazione degli addebiti, in cui essa sottolineava che tali misure di attuazione consentivano alla conferenza, in particolare, di imporre ai suoi membri ingenti ammende in caso di violazione degli accordi collettivi sul prezzo. In simile contesto, occorre riconoscere che le ricorrenti erano perfettamente in grado di intendere la portata dell'addebito formulato nei loro confronti sul punto.
229. La censura in esame deve, pertanto, essere respinta.
230. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata contiene nuove allegazioni, ai considerando' 177 e 178, per quanto riguarda le disposizioni di attuazione adottate dal [OSCURATO:PERSONA].
231. Occorre ammettere che l'esistenza di misure di attuazione viene esaminata al considerando' 527 della decisione impugnata ai fini della constatazione dell'esistenza della posizione dominante collettiva. È tuttavia necessario constatare che, come sopra si è osservato, tale elemento viene esplicitamente menzionato in quanto vincolo economico tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] al punto 318 della comunicazione degli addebiti ed è oggetto di descrizione dettagliata ai punti 16 e 17 della stessa.
232. Gli argomenti delle ricorrenti sul punto devono, pertanto, essere respinti.
233. In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata contiene nuove allegazioni ai considerando' 181-198 per quanto riguarda gli accordi restrittivi che influiscono sul traffico transatlantico, cioè gli accordi consortili.
234. È esatto dire che gli accordi di consorzio sono contemplati al considerando' 531 della decisione impugnata ai fini della constatazione dell'esistenza della posizione dominante collettiva. È, tuttavia, necessario constatare che detti accordi vengono esplicitamente considerati in quanto legami economici tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] al punto 322 della comunicazione degli addebiti e sono oggetto di descrizione dettagliata ai punti 94-106 della stessa.
235. Peraltro, nella parte in cui le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver menzionato, nella decisione impugnata, un numero maggiore di accordi di questo tipo, ai considerando' 182, 188 (tabella n. 4), 190 e 191, o di aver individuato, ai considerando' 181, 192, 194, 220 (tabella n. 5) e 221, effetti supplementari sulla concorrenza interna, rispetto alla comunicazione degli addebiti, le critiche delle ricorrenti sono prive di rilievo. Infatti, poiché la comunicazione degli addebiti indicava esplicitamente che l'esistenza di accordi di consorzio rafforza i legami economici tra le parti del [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti erano perfettamente in grado di comprendere la portata dell'addebito mosso contro di loro dalla [OSCURATO:PERSONA]. Così, è opportuno osservare che, ai punti 192-196 della loro risposta alla comunicazione degli addebiti, le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto diversi argomenti volti a dimostrare che gli accordi di consorzio non restringono la concorrenza interna. Per queste ragioni, le ricorrenti non possono sostenere che la comunicazione degli addebiti non fosse, sul punto, sufficientemente perspicua.
236. Per giunta, non è esatto affermare che la [OSCURATO:PERSONA] individua, nella decisione impugnata, effetti restrittivi ulteriori provocati dagli accordi di consorzio conclusi dalle parti del [OSCURATO:PERSONA].
237. Così, per quanto riguarda, anzitutto, il considerando' 181 della decisione impugnata, a tenore del quale la [OSCURATO:PERSONA] afferma, in via generale, che gli accordi di consorzio sono suscettibili di ridurre la pressione concorrenziale in seno al [OSCURATO:PERSONA], è necessario osservare che la stessa idea è espressa non soltanto nel titolo stesso della relativa sezione della comunicazione degli addebiti («VII. Altri accordi restrittivi riguardanti il traffico transatlantico»), ma anche nel punto 101 della medesima, con il quale si sostiene che tali accordi contribuiscono a coordinare ed a disciplinare le parti stesse. La stessa constatazione compare, inoltre, al punto 226 della comunicazione degli addebiti.
238. Per quanto riguarda, poi, il considerando' 193 della decisione impugnata, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] osserva che «gli accordi in questione hanno perciò avuto l'effetto di restringere la concorrenza all'interno del [OSCURATO:PERSONA], soprattutto attraverso la riduzione delle azioni indipendenti», occorre notare che la stessa conclusione compare al punto 101 della comunicazione degli addebiti.
239. Inoltre, con riferimento ai considerando' 220 e 221 della decisione impugnata, nei quali la [OSCURATO:PERSONA] effettua un raffronto tra il traffico transatlantico ed altri traffici allo scopo di dimostrare il numero poco elevato di azioni indipendenti sul primo traffico, occorre constatare che la comunicazione degli addebiti procedeva già, al punto 101 ed alla nota n. 69, punto 224, a tale confronto e che gli esempi citati nella comunicazione degli addebiti sono stati poi sviluppati nella decisione impugnata in risposta agli argomenti delle ricorrenti, esposti ai punti 168-191 della loro risposta alla comunicazione degli addebiti.
240. Infine, per quanto riguarda i considerando' 193 e 194 della decisione impugnata, nei quali la [OSCURATO:PERSONA] osserva che gli accordi di consorzio hanno l'effetto di restringere la concorrenza sugli elementi diversi dal prezzo tra le parti del [OSCURATO:PERSONA], a causa del diffuso impiego di spazi sulle navi di altri membri del [OSCURATO:PERSONA], si può osservare che la stessa idea è espressa ai punti 102 e 103 della comunicazione degli addebiti.
241. In ogni caso occorre sottolineare che i considerando' 526530 menzionano altri vincoli tra le parti del [OSCURATO:PERSONA], sui quali queste ultime sono state sentite, che dimostrano già in misura sufficiente, per le ragioni che saranno esposte in prosieguo nel contesto dell'esame della prima branca dei motivi di ricorso relativi all'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], come le parti del [OSCURATO:PERSONA] debbano essere considerate collettivamente ai fini dell'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA].
242. In tali circostanze, gli argomenti delle ricorrenti attinenti alla violazione dei diritti della difesa devono essere respinti, con riferimento al punto in esame.
243. In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata dichiara per la prima volta, ai considerando' 214-219, che le azioni indipendenti non costituiscono prova dell'esistenza di una concorrenza interna.
244. È tuttavia necessario constatare che la comunicazione degli addebiti osserva esplicitamente, al punto 223, che la riduzione del termine di preavviso prima dell'attuazione di un'azione indipendente non è idonea a produrre effetti significativi sulla concorrenza interna. D'altra parte, al punto 224, la comunicazione degli addebiti sottolinea l'assenza di azioni indipendenti significative nel 1994 e nel 1995 sul traffico in causa. Infine, è opportuno constatare che, se la [OSCURATO:PERSONA] ha sviluppato questo punto in misura maggiore nella decisione impugnata, è stato allo scopo di fornire risposta ai dati trasmessi dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] ai punti 168-191 della risposta alla comunicazione degli addebiti, dati intesi a dimostrare che le azioni indipendenti rivelano l'esistenza di una forte concorrenza interna.
245. Gli argomenti delle ricorrenti sull'argomento devono, pertanto, essere respinti.
246. Infine, in quinto luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] si basa su due elementi di prova, cioè una lettera della POL alla [OSCURATO:PERSONA] del 28 dicembre 1995 e la nota del [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 1996, che non vengono menzionati nella comunicazione degli addebiti.
247. Occorre sottolineare che il contenuto della lettera della POL alla [OSCURATO:PERSONA] risulta parzialmente riprodotto al considerando' 180 della decisione impugnata, nella parte in fatto di essa, al fine di esemplificare «lo spirito cooperativo esistente all'interno del [OSCURATO:PERSONA]». Quanto alla nota del [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 1996, le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dei motivi di ricorso in esame, di non aver loro concesso l'opportunità di essere sentite sulla parte di tale nota citata al considerando' 129 della decisione impugnata, nella quale si afferma che le azioni indipendenti costituiscono un «rimedio estremo».
248. Occorre ammettere che, se questi documenti non vengono esplicitamente presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto della sua valutazione giuridica ed a sostegno dei considerando' 521531 della decisione impugnata, al fine di concludere per l'esistenza di una posizione dominante collettiva, essi sono tuttavia tali da sorreggere la constatazione, formulata al considerando' 528, secondo cui la tariffa e le misure di attuazione adottate dal [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto ad oggetto, in ampia misura, l'eliminazione della concorrenza sul prezzo tra le parti del [OSCURATO:PERSONA].
249. Tuttavia, deriva dalla decisione impugnata che tale constatazione riposa anche su numerosi altri elementi, in particolare quelli esposti ai considerando' 199222, sui quali le ricorrenti sono state ascoltate. Ora, per i motivi esposti in prosieguo ai punti 697-712, i detti elementi sono sufficienti per dimostrare che la tariffa e le misure di attuazione adottate dal [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto per effetto l'eliminazione, in ampia misura, della concorrenza sul prezzo tra le parti del [OSCURATO:PERSONA].
250. Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti sul punto in esame devono essere respinti.
- Le allegazioni relative al carattere dominante della posizione detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA]
251. In primo luogo, le ricorrenti fanno valere che la corrispondenza citata al considerando' 271 e le conclusioni che ne vengono tratte ai considerando' 271 e 273 della decisione impugnata non risultavano menzionate nella comunicazione degli addebiti.
252. Occorre rilevare che, ai considerando' 265-273 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] esamina la concorrenza esterna reale esercitata dai gestori di servizi di linea per container che trasportano carichi in provenienza dal Mid-West o destinati a questa regione degli [OSCURATO:PERSONA] con destinazione o in provenienza dall'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] attraverso i porti canadesi (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]» o la «porta canadese»). Al considerando' 271 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] riproduce estratti della corrispondenza indirizzata dal Segretariato delle conferenze canadesi ad alcuni membri del Comitato misto terrestre ([OSCURATO:PERSONA]) delle medesime conferenze che, a suo avviso, dimostrano, in particolare, il fatto che i membri delle conferenze canadesi erano perfettamente al corrente delle pratiche di fissazione dei prezzi adottate dal [OSCURATO:PERSONA]. Al considerando' 273 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che, per le ragioni esposte ai considerando' che precedono, la quota di mercato delle parti del [OSCURATO:PERSONA] per i servizi forniti attraverso il [OSCURATO:PERSONA] va computata insieme a quella che esse detengono per i servizi diretti e non va considerata come fonte di concorrenza distinta.
253. È esatta l'affermazione che la comunicazione degli addebiti, come le ricorrenti fanno valere, non fa riferimento agli estratti della corrispondenza citata al considerando' 271 della decisione impugnata.
254. Nei limiti in cui la quota di mercato delle parti del [OSCURATO:PERSONA] relativa al carico che transita attraverso i porti canadesi è stata presa in considerazione per determinare la quota di mercato appartenente alle ricorrenti sul mercato in causa, occorre ammettere che i considerando' 271-273 della decisione impugnata costituiscono il sostegno logico necessario della valutazione giuridica svolta al considerando' 533, secondo cui la quota di mercato delle parti del [OSCURATO:PERSONA] nel corso del periodo in causa dà adito ad una forte presunzione di posizione dominante.
255. Occorre tuttavia osservare che, al punto 50 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] indicava già chiaramente quanto segue:
«Nella decisione TAA, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il carico containerizzato che viaggiava tra gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] attraverso i porti canadesi (il [OSCURATO:PERSONA]) apparteneva allo stesso mercato del trasporto diretto. [OSCURATO:PERSONA] mantiene questo punto di vista».
256. Inoltre, ai punti 51-55 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] esponeva le ragioni che giustificavano questa sua posizione.
257. Occorre constatare che, in risposta alle allegazioni formulate nella comunicazione degli addebiti, le ricorrenti hanno fatto valere, ai punti 15-17 della loro risposta, che la concorrenza esercitata dai servizi di trasporto offerti dai membri del [OSCURATO:PERSONA] attraverso il [OSCURATO:PERSONA] su quelli offerti in via diretta era dimostrata dai dati relativi ai prezzi dei due tipi di trasporto e dalla gara d'appalto bandita da un caricatore.
258. In tali circostanze occorre constatare che le ricorrenti erano perfettamente in grado, fin dalla fase della comunicazione degli addebiti, di comprendere la portata dell'addebito formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la concorrenza reale esterna esercitata dai carichi che transitano per il [OSCURATO:PERSONA], mentre gli estratti della corrispondenza citati al considerando' 271 della decisione impugnata erano unicamente destinati a corroborare la posizione della [OSCURATO:PERSONA] in seguito alle critiche formulate dalle ricorrenti nella risposta alla comunicazione degli addebiti.
259. Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti sul punto devono essere respinti.
260. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che i considerando' 207213 della decisione impugnata contengono nuove allegazioni riguardanti le pratiche discriminatorie del [OSCURATO:PERSONA] in materia di prezzi.
261. Occorre ammettere che le valutazioni esposte ai considerando' 207213 della decisione impugnata costituiscono il sostegno logico necessario dell'analisi giuridica che concerne il carattere dominante della posizione detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, al considerando' 534 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la presunzione di posizione dominante derivante dalla quota di mercato detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] fosse confermata dal fatto che le dette parti erano riuscite a mantenere una struttura dei prezzi discriminatoria.
262. È tuttavia necessario constatare che tale valutazione compare integralmente al punto 326 della comunicazione degli addebiti.
263. Occorre in ogni caso osservare che i considerando' 207-213 della decisione impugnata, lungi dal contenere nuove allegazioni, si limitano a chiarire in quale misura le ricorrenti sono in grado di praticare discriminazioni sul prezzo, in particolare tenendo conto delle osservazioni da esse formulate nel corso dell'audizione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. Tale è il caso dei considerando' 209 e 210 della decisione impugnata, che hanno ad origine le osservazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], in risposta ad una domanda posta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'audizione.
264. In simili circostanze le ricorrenti non possono contestare alla [OSCURATO:PERSONA] la violazione dei diritti della difesa sul punto in esame.
265. In terzo luogo, infine, le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di basarsi, ai considerando' 324-328 della decisione impugnata, su di una nuova analisi dei prezzi del [OSCURATO:PERSONA] per dedurne, con riferimento all'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:PERSONA] è stato in grado di aumentare regolarmente i prezzi tra il 1994 ed il 1996.
266. Occorre ammettere che le valutazioni svolte ai considerando' 224328 della decisione impugnata costituiscono il presupposto necessario della valutazione giuridica che riguarda il carattere dominante della posizione detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, al considerando' 543 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la capacità del [OSCURATO:PERSONA] di imporre aumenti di prezzo fosse uno degli elementi idonei a dimostrare l'esistenza di una posizione dominante.
267. Occorre, tuttavia, constatare che, ai punti 118 e 119, la comunicazione degli addebiti indicava già, sulla base dei dati forniti dall'ESC, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva praticato aumenti importanti di prezzo tra il 1993 e il 1995. È vero che il detto elemento non è st ato poi ripreso, in quanto tale, nella comunicazione degli addebiti come indizio dell'esistenza di una posizione dominante, ma compare nella parte in fatto di tale comunicazione allo scopo di descrivere gli effetti del [OSCURATO:PERSONA]. Occorre tuttavia osservare che la comunicazione degli addebiti indica esplicitamente, al punto 243, nel contesto dell'esame della revoca eventuale dell'esenzione per categoria in applicazione dell'art. 7 del regolamento n. 4056/86, che il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato in grado di conservare la propria quota di mercato tra il 1994 ed il 1996 nonostante gli importanti aumenti di prezzo lasciava intendere che la concorrenza esterna effettiva fosse limitata. Inoltre, nella risposta alla comunicazione degli addebiti, le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato, ai punti 224245, dati in cifre dettagliati relativi ai prezzi del [OSCURATO:PERSONA] nel corso del periodo che va dal 1994 al 1996.
268. In tale contesto occorre constatare che le ricorrenti erano perfettamente in grado di comprendere la portata degli addebiti della [OSCURATO:PERSONA] sul punto in causa, in quanto l'analisi di prezzo contenuta nella decisione costituisce una risposta diretta alle allegazioni da esse formulate nel corso del procedimento amministrativo.
269. Pertanto, è necessario concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso, sul punto, alcuna violazione dei diritti della difesa.
270. Risulta così da quanto precede che l'esame delle differenze addotte tra la decisione impugnata e la comunicazione degli addebiti non consente di constatare che la decisione impugnata contiene nuovi addebiti o si basa su elementi nuovi sui quali le ricorrenti non abbiano avuto modo di illustrare il proprio punto di vista nella risposta alla comunicazione degli addebiti. Deve, conseguentemente, essere respinto il complesso degli argomenti delle ricorrenti sul punto in esame.
c) Le nuove allegazioni di fatto e di diritto risultanti dalle risposte delle ricorrenti ad alcune domande di informazioni successive alla comunicazione degli addebiti
i) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
271. Le ricorrenti osservano che, se alcune domande di informazioni successive alla comunicazione degli addebiti erano relative a questioni che già costituivano oggetto della comunicazione degli addebiti, altre domande di informazioni riguardavano questioni completamente nuove. Ciò varrebbe sia per quanto riguarda le domande di informazioni inviate nel corso del periodo di tempo assegnato per la risposta alla comunicazione degli addebiti, sia per quanto riguarda le domande di informazioni inviate dopo la risposta alla comunicazione degli addebiti.
272. Ora, le ricorrenti fanno notare che, ad eccezione della comunicazione degli addebiti dell'11 aprile 1997, riguardante la notifica del sistema «hub and spoke», la [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato alcuna comunicazione degli addebiti integrativa con riferimento a tali nuove questioni e non ha concesso loro la possibilità di presentare osservazioni circa il valore probante delle informazioni fornite o delle conclusioni dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza Sarriò/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 95, punti 36 e 41). Secondo le ricorrenti, le domande di informazioni non possono in alcun modo sostituire la regolare adozione di una comunicazione di addebiti.
273. Conseguentemente, le ricorrenti affermano che, sul punto, sono stati violati i diritti della difesa.
274. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione impugnata non si fonda né su informazioni né su documenti forniti in risposta alle domande di informazioni contestate. Essa conclude, di conseguenza, chiedendo il rigetto degli argomenti delle ricorrenti sul punto.
ii) Giudizio del Tribunale
275. Con gli argomenti di cui sopra, le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver loro inviato domande di informazioni, che sollevavano questioni nuove rispetto alla comunicazione degli addebiti, in un momento successivo all'invio di tale comunicazione, e di aver poi utilizzato le informazioni fornite in risposta a dette domande per acquisire a carico delle ricorrenti stesse documenti o allegazioni nuovi nella decisione impugnata.
- La ricevibilità del motivo di ricorso
276. Occorre osservare che l'argomento in esame compare in quella parte del ricorso nella quale le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver loro inviato prematuramente la comunicazione degli addebiti. A questo proposito si è già constatato sopra, al punto 122, che, contrariamente alla tesi sostenuta dalle ricorrenti, anche ammettendo che alcune domande di informazioni sollevino questioni nuove e che le informazioni fornite in risposta ad esse siano state utilizzate nella decisione impugnata, l'illegittimità della comunicazione degli addebiti non risulterebbe, in base a questa circostanza, affatto dimostrata.
277. Deriva, tuttavia, dalla formulazione del ricorso nel punto in esame che le ricorrenti contestano parimenti alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato i diritti della difesa facendo uso, nella decisione impugnata, di documenti ed informazioni, forniti in risposta a domande di informazioni successive alla comunicazione degli addebiti, che sollevavano questioni nuove, senza aver concesso loro l'opportunità di essere sentite per quanto riguarda il valore probante di tali documenti ed informazioni. Infatti, dopo aver elencato e descritto il contenuto delle domande di informazioni inviate successivamente alla comunicazione degli addebiti e dopo averlo messo a confronto con alcuni paragrafi della decisione impugnata, le ricorrenti sottolineano non soltanto che alcune delle domande di informazioni che esse elencano prospettano questioni nuove rispetto alla comunicazione degli addebiti, ma anche che, «fatta eccezione per la comunicazione degli addebiti adottata l'11 aprile 1997, che riguardava unicamente la notificazione del sistema hub and spoke, la [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato alcuna comunicazione di addebiti integrativa o modificata e non ha concesso alle ricorrenti la possibilità di esprimere le proprie osservazioni sul valore probante delle informazioni comunicate o sulle conclusioni che ne ha tratto la [OSCURATO:PERSONA]».
278. Occorre osservare che questo motivo di ricorso, riferendosi almeno parzialmente alle domande di informazioni che hanno dato luogo all'invio da parte delle ricorrenti dei quattro documenti considerati sopra al punto 159, va a confondersi con i motivi di ricorso vertenti sulla violazione dei diritti della difesa per quanto riguarda le asserite nuove allegazioni di fatto o di diritto relative al secondo abuso, motivi che devono essere accolti per le ragioni esposte sopra, ai punti 163-187.
279. Giunti a questo punto, occorre, pertanto, esaminare tale motivo soltanto in quanto appare inteso a far constatare una violazione dei diritti della difesa con riferimento ad informazioni, diverse da questi quattro documenti, fornite in risposta alle domande di informazioni in causa.
280. In risposta ad un quesito del Tribunale volto ad ottenere la precisazione del ricorso sul punto, le ricorrenti hanno indicato all'udienza che gli argomenti in causa avevano, dunque, non soltanto la funzione di fornire una base logica al motivo di ricorso vertente sul carattere prematuro della comunicazione degli addebiti, ma anche quella di sollevare un motivo di ricorso distinto attinente alla violazione del diritto ad essere sentiti in relazione a determinati elementi forniti in risposta a domande di informazioni che sarebbero state utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.
281. Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia - applicabile ai procedimenti dinanzi al Tribunale a norma dell'art. 53, primo comma, del medesimo Statuto e dell'art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale -, il ricorso deve, in particolare, indicare l'oggetto della controversia e contenere le conclusioni, nonché un'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Questi elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire al convenuto di preparare la sua difesa ed al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni. Al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio, la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si basa emergano, seppur sommariamente, in modo comunque coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso (ordinanza del Tribunale 28 aprile 1993, causa T-85/92, de Hoe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-523, punto 20; sentenza del Tribunale 15 giugno 1999, causa T277/97, [OSCURATO:PERSONA]/Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1825, punto 29, nonché ordinanza del Tribunale 12 marzo 2003, causa T-382/02, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punto 6).
282. Nella fattispecie occorre sottolineare anzitutto il carattere insolitamente voluminoso dei quattro ricorsi depositati dalle parti ricorrenti, nonché degli allegati che vi sono annessi. Ora, anche se non esiste allo stato attuale alcuna disposizione che limiti il volume degli scritti e dei documenti depositati dai ricorrenti a sostegno di un ricorso d'annullamento proposto sulla base dell'art. 173 del [OSCURATO:PERSONA], è nondimeno onere dei ricorrenti, alla luce in particolare delle esigenze di forma summenzionate, contenere l'atto introduttivo del ricorso entro limiti ragionevoli e, in ogni caso, far emergere distintamente i motivi di diritto sollevati a sostegno della domanda di annullamento rispetto agli elementi di fatto e di diritto addotti per suffragarla, che non costituiscono, di per sé, motivi di ricorso.
283. A questo proposito occorre in primo luogo osservare che il motivo di ricorso in esame compare in un solo paragrafo del ricorso appartenente alla parte in fatto («Factual background») della sezione di esso relativa al carattere prematuro della comunicazione degli addebiti. Nessun paragrafo corrispondente compare, per contro, nella parte «in diritto» («submissions of law») di tale sezione del ricorso. Va, dunque, osservato che, nel paragrafo che conclude la sezione del ricorso relativa al carattere prematuro della comunicazione degli addebiti, le ricorrenti provvedono esse stesse ad effettuare una sintesi di detta parte del ricorso, indicando che esse sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] «ha violato forme essenziali del procedimento amministrativo finalizzato all'adozione della [decisione impugnata], in quanto essa [non ha] inviato [loro] una valida comunicazione degli addebiti»; esse fanno, dunque, riferimento al carattere prematuro della comunicazione degli addebiti. Per contro, esse non invocano affatto in tale conclusione la violazione del loro diritto ad essere sentite con riferimento ad elementi forniti in risposta a domande di informazioni.
284. Occorre inoltre constatare che nessun'altra parte del ricorso contempla il motivo in questione. A questo proposito si deve, peraltro, osservare che tale motivo non compare nell'elenco dei motivi di diritto («submissions») che le ricorrenti stesse hanno collocato nell'intestazione di ciascuna delle sezioni pertinenti del ricorso allo scopo di riassumere gli argomenti giuridici che in tali sezioni vengono sviluppati. In particolare, va sottolineato che il motivo non compare nell'elenco dei motivi di ricorso che appaiono riassunti nella sezione introduttiva della parte del ricorso relativa alla violazione del diritto ad essere ascoltati.
285. In simili circostanze, occorre constatare che il motivo in esame non è stato dedotto in modo conforme all'art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia ed all'art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale, come interpretati dalla giurisprudenza, e che esso è, pertanto irricevibile.
- La fondatezza del motivo di ricorso
286. Ad abundantiam, si deve constatare che il motivo di ricorso in esame è infondato.
287. Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, se la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di formulare nuove allegazioni a sostegno dei suoi addebiti, dopo l'invio della comunicazione degli addebiti, essa deve, tuttavia, concedere alle imprese interessate la possibilità di far valere le proprie osservazioni al riguardo (sentenza AEG/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 115, punto 29). Come già si è constatato in precedenza, questo principio vale anche nel caso in cui le nuove allegazioni in causa siano fondate su elementi forniti dalle imprese interessate in risposta a domande di informazioni ad esse inviate dalla [OSCURATO:PERSONA], almeno quando dette imprese non siano in grado di dedurre ragionevolmente da simili elementi le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva trarne (sentenza Shell/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 162, punto 56).
288. Nella fattispecie, occorre tuttavia osservare che, per quanto il presente motivo di ricorso possa essere dedotto dall'atto introduttivo, è evidente che quest'ultimo si limita ad istituire una relazione tra l'oggetto di ciascuna delle domande di informazioni successive alla comunicazione degli addebiti ed i paragrafi della decisione impugnata relativi a tale oggetto, allo scopo di sostenere che alcuni elementi, forniti in risposta a determinate domande di informazioni, cioè a quelle che sollevano questioni nuove rispetto alla comunicazione degli addebiti, sono stati utilizzati nella decisione impugnata senza che le ricorrenti venissero poste in grado di far valere le proprie osservazioni in merito. È necessario constatare che, ciò facendo, le ricorrenti si accontentano di invocare, in modo generico ed impreciso, l'eventualità che alcuni elementi forniti in risposta alle domande di informazioni in causa abbiano dato luogo a nuovi addebiti nella decisione impugnata, ma non chiariscano concretamente, in nessun punto, in qual misura tali elementi abbiano arrecato loro pregiudizio.
289. Sebbene questo solo motivo sia già di per sé sufficiente a giustificare il rigetto del motivo di ricorso in esame, occorre anche constatare che nessuno degli argomenti presentati dalle ricorrenti è in grado di dimostrare che elementi forniti in risposta alle domande di informazioni in causa sono stati utilizzati nella decisione impugnata in violazione dei diritti della difesa. Occorre infatti constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha utilizzato nella decisione impugnata documenti o informazioni forniti in risposta alle domande di informazioni successive alla comunicazione degli addebiti che, ad avviso delle ricorrenti stesse, sollevano questioni nuove e cioè quelle datate 22 maggio 1996, 11 luglio 1996, 17 luglio 1996, 8 agosto 1996, 12 settembre 1996, 8 novembre 1996, 12 febbraio 1997, 13 febbraio 1997, 15 maggio 1997, 19 giugno 1997 e 2 ottobre 1997.
La domanda di informazioni del 22 maggio 1996
290. Come le ricorrenti dichiarano giustamente, risulta dalla formulazione stessa della domanda di informazioni del 22 maggio 1996 che essa mirava ad ottenere informazioni relative alle riunioni dei dirigenti del [OSCURATO:PERSONA], al codice di condotta del [OSCURATO:PERSONA], alle «[OSCURATO:PERSONA]» ed alla corrispondenza tra la MSC e la [OSCURATO:PERSONA].
291. Occorre constatare che, fatta eccezione per il verbale [OSCURATO:PERSONA] 95/8, di cui si è trattato nel contesto dell'esame suesposto dei motivi di ricorso specifici riguardanti il secondo abuso, non risulta che altri elementi forniti in risposta alla domanda di informazioni del 22 maggio 1996 siano stati utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dei suoi addebiti nella decisione impugnata, in violazione dei diritti della difesa.
292. Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti sul punto devono essere respinti.
La domanda di informazioni dell'11 luglio 1996
293. Risulta dalla domanda di informazioni dell'11 luglio 1996 che essa mirava ad ottenere informazioni riguardanti i contratti di servizio, le condizioni di mercato, l'EIEIA, nonché le nuove capacità introdotte sul mercato.
294. In primo luogo, per quanto riguarda i contratti di servizio, occorre constatare che le risposte delle ricorrenti a tale domanda hanno permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di ottenere informazioni dettagliate per quanto riguarda i contratti di servizio del [OSCURATO:PERSONA] ed i contratti di servizio individuali relativi al 1996, in particolare sui prezzi, sulle azioni unilaterali, sugli obblighi di quantità minime e sui casi di trasferimento del carico effettuati da caricatori, parti di contratti di servizio, verso i noli tempo/volume.
295. Le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato alcuni di questi elementi ai considerando' 127-155 della decisione impugnata.
296. Occorre, tuttavia, osservare che i detti considerando', contenuti nella parte in fatto della decisione impugnata, si limitano a descrivere il meccanismo dei contratti di servizio. Dal momento che simile descrizione non costituisce in nessun caso il presupposto logico-argomentativo degli addebiti formulati nella valutazione giuridica della decisione impugnata, non è possibile che essa sia, in sé e per sé, lesiva per le ricorrenti.
297. Inoltre, le ricorrenti osservano che, nell'ambito del primo abuso, ai considerando' 551-558, la decisione impugnata contesta loro di aver abusato della posizione dominante detenuta attraverso l'imposizione di restrizioni all'accesso ed al contenuto dei contratti di servizio. Esse invocano, parimenti, il fatto che la decisione impugnata afferma, al considerando' 540, che i contratti di servizio costituiscono una barriera all'ingresso per poi concludere che il [OSCURATO:PERSONA] detiene una posizione dominante e, al considerando' 564, che il [OSCURATO:PERSONA] ha abusato della propria posizione dominante, nell'ambito del secondo abuso, allorché ha permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di avere accesso immediato ai contratti di servizio.
298. In primo luogo, per quanto riguarda il primo abuso, non deriva dai considerando' 551-558 della decisione impugnata, contenenti la valutazione giuridica della [OSCURATO:PERSONA] sul punto, che gli elementi forniti in risposta alla domanda di informazioni dell'11 luglio 1996 siano stati utilizzati a sostegno dell'addebito in causa. L'analisi della [OSCURATO:PERSONA] si basa infatti essenzialmente sulle disposizioni dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] in materia di contratti di servizio che sono state notificate alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto restrizioni eventuali alla concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], la cui portata è stata poi precisata in risposta a varie domande di informazioni, non contestate dalle ricorrenti nell'ambito del presente ricorso. Occorre, infine, osservare che la comunicazione degli addebiti esponeva già chiaramente, ai punti 73-87, 341 e 342, l'abuso contestato in materia di contratti di servizio, di modo che le ricorrenti sono state in grado di far valere le proprie osservazioni in proposito.
299. Per quanto riguarda, inoltre, gli ostacoli all'ingresso costituiti dai contratti di servizio, è sufficiente osservare che la comunicazione degli addebiti menziona esplicitamente, al punto 331, questo elemento tra quelli che confermano l'esistenza di una posizione dominante detenuta dal [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti non possono, pertanto, far valere la violazione dei diritti della difesa sul punto.
300. Per quanto riguarda, infine, l'accesso immediato della [OSCURATO:PERSONA] ai contratti di servizio, deriva dal considerando' 564 della decisione impugnata che, come già si è indicato sopra, non sembra che la [OSCURATO:PERSONA] abbia utilizzato a sostegno di tale addebito altri elementi oltre al verbale [OSCURATO:PERSONA] 95/8. Ora, è pacifico che tale documento è stato fornito dalle ricorrenti in risposta non alla domanda di informazioni dell'11 luglio 1996, ma alle domande del 9 e del 22 maggio 1996, di cui si è trattato nell'ambito dell'esame innanzi svolto con riferimento ai motivi specifici di ricorso riguardanti il secondo abuso.
301. In secondo luogo e con riferimento alle condizioni di mercato, le ricorrenti fanno valere che le loro risposte alla domanda di informazioni dell'11 luglio 1996 sono state utilizzate nella decisione impugnata ai considerando' 85-88 relativi alle quote del mercato dei trasporti marittimi in causa, al considerando' 533 relativo alla posizione dominante collettiva del [OSCURATO:PERSONA] ed ai considerando' 217-221 relativi alla concorrenza interna sul prezzo in seno al [OSCURATO:PERSONA].
302. Occorre ammettere che i dati relativi alle quote di mercato, menzionate ai considerando' 85-88 della parte in fatto della decisione impugnata, hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a constatare, al considerando' 533, che le quote di mercato detenute dal [OSCURATO:PERSONA] nel 1994, nel 1995 e nel 1996 sul traffico in causa fanno sorgere una forte presunzione di posizione dominante. Tuttavia, è necessario osservare che la comunicazione degli addebiti esponeva già, al punto 325, che il [OSCURATO:PERSONA] era detentore di una posizione dominante, considerata la sua quota di mercato sul traffico transatlantico. D'altro canto, occorre sottolineare che i dati relativi alle quote di mercato forniti in risposta alla domanda dell'11 luglio 1996 costituiscono soltanto l'aggiornamento dei dati forniti in precedenza, in risposta a domande di informazioni che non sono state oggetto di contestazione.
303. Quanto all'analisi della concorrenza interna, svolta ai considerando' 217-222, nell'ambito della quale la [OSCURATO:PERSONA] ha posto in evidenza come il numero di azioni indipendenti sia insignificante rispetto al traffico in causa, si è già constatato sopra, al punto 244, che la comunicazione degli addebiti indicava già, ai punti 223 e 224, che le azioni indipendenti non costituivano alcuna prova dell'esistenza di una concorrenza interna e che la decisione impugnata non violava, sul punto, i diritti della difesa.
304. In terzo luogo, per quanto riguarda l'EIEIA, le ricorrenti osservano che la [OSCURATO:PERSONA] descrive tale accordo, nella decisione impugnata, ai considerando' 35-46 e conclude che esso non permette di concedere alcuna esenzione in favore della tariffazione dei servizi di trasporto terrestre, ai considerando' 425-436.
305. A questo proposito va constatato che i considerando' 425-436 della decisione impugnata corrispondono esattamente ai punti 269-277 della comunicazione degli addebiti. Così, i soli documenti citati dalla decisione impugnata, nella nota n. 124 relativa ai considerando' 430, 434 e 435, a sostegno delle constatazioni riguardanti l'EIEIA, cioè la relazione intermedia del gruppo intermodale, nonché i commenti del presidente del [OSCURATO:PERSONA] e di un membro del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], sono menzionati nella nota n. 70, relativa al punto 271, oltre che ai punti 275 e 276 della comunicazione degli addebiti.
306. Occorre inoltre osservare che risulta dal considerando' 426 che la decisione impugnata non si pronuncia sull'efficacia restrittiva della concorrenza dell'EIEIA, di modo che non è possibile che le risposte delle ricorrenti alla domanda di informazioni in causa siano state utilizzate sul punto a loro carico. È vero che la decisione impugnata conclude che l'EIEIA non permette di concedere un'esenzione in favore della fissazione collettiva dei prezzi dei servizi di trasporto terrestre forniti in un contesto multimodale. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, incombe alle ricorrenti l'onere di provare che un accordo soddisfa le condizioni previste dall'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] (sentenza VBVB e VBBB/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 162, punto 52) e di addurre, pertanto, tutti gli elementi utili a sostegno della domanda. Ne consegue che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] avesse utilizzato un documento fornito in risposta ad una domanda di informazioni per respingere la domanda di esenzione individuale presentata dalle ricorrenti, esse non possono invocare la violazione dei diritti della difesa. Non risulta, comunque, che i considerando' 425436 della decisione impugnata utilizzino uno degli elementi forniti dalle ricorrenti in risposta alla domanda di informazioni in causa.
307. In quarto luogo, per quanto riguarda le nuove capacità introdotte sul mercato, è sufficiente constatare che le ricorrenti stesse riconoscono che la decisione impugnata non fa esplicito riferimento alle risposte che esse hanno fornito. Le ricorrenti, infatti, si limitano a citare i considerando' 364 e 367, i quali, per loro stessa ammissione, contengono soltanto un'affermazione generale del fatto che il regolamento n. 4056/86 non è finalizzato a risolvere i problemi provocati da decisioni di investimento irragionevoli da parte delle compagnie marittime.
308. Per tali ragioni, occorre dunque respingere l'insieme degli argomenti delle ricorrenti che si riferiscono alla domanda di informazioni dell'11 luglio 1996.
Le domande di informazioni del 17 luglio 1996 e dell'8 agosto 1996
309. Occorre considerare che le domande di informazioni del 17 luglio 1996 e dell'8 agosto 1996 riguardavano i contatti eventuali tra il [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e le compagnie UASC ed APL, dall'altro, in vista della loro adesione al [OSCURATO:PERSONA].
310. Occorre, tuttavia, osservare che le risposte delle ricorrenti a tali domande di informazioni non sono state utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. Le ricorrenti lo ammettono, del resto, esse stesse quando, nel contesto dei motivi di ricorso relativi all'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], esse contestano alla [OSCURATO:PERSONA] proprio il fatto di non aver preso in considerazione le loro risposte sul punto, risposte che, a loro dire, contraddicono l'allegazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incentivato le concorrenti potenziali all'adesione. Orbene, se la [OSCURATO:PERSONA] sceglie di non tenere conto delle risposte delle ricorrenti nella decisione impugnata, è evidente che non si può parlare di violazione dei diritti della difesa, ma soltanto, eventualmente, di un'insufficienza della prova delle asserite violazioni, il che riguarderebbe propriamente la fondatezza della decisione impugnata.
311. Pertanto, è necessario respingere gli argomenti delle ricorrenti sul punto.
La domanda di informazioni del 12 settembre 1996
312. Occorre osservare che la domanda di informazioni del 12 settembre 1996 è stata inviata non al [OSCURATO:PERSONA], ma ai membri delle conferenze canadesi allo scopo di ottenere informazioni sul funzionamento delle dette conferenze. Le ricorrenti sostengono che alcuni elementi forniti in risposta a tale domanda di informazioni sono stati utilizzati ai considerando' 265-273 della decisione impugnata, nei quali la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la quota di mercato delle parti del [OSCURATO:PERSONA] per i servizi prestati attraverso la [OSCURATO:PERSONA] («porta canadese») dev'essere aggregata a quella che esse detengono per i servizi diretti e non va trattata come fonte di concorrenza distinta.
313. Nei limiti in cui simili considerazioni siano state effettuate nella fase della determinazione della quota di mercato del [OSCURATO:PERSONA] e ledano così le ricorrenti contribuendo ad attribuir loro una posizione dominante, circostanza che le ricorrenti non sostengono, è sufficiente osservare che la comunicazione degli addebiti, ai punti 324-338, espone ampiamente le ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] detiene una posizione dominante. A tal proposito, la comunicazione degli addebiti sottolinea immediatamente, al punto 325, qual è la quota di mercato detenuta dal [OSCURATO:PERSONA] sul traffico in causa. Ora, ai punti 51-53, la comunicazione degli addebiti indica esplicitamente che la quota di mercato occupata dal [OSCURATO:PERSONA] attraverso i porti canadesi dev'essere presa in considerazione per stabilire la quota di mercato del [OSCURATO:PERSONA] sul traffico transatlantico.
314. Occorre anche osservare che è in risposta agli argomenti avanzati ai punti 9-26 della risposta alla comunicazione degli addebiti, secondo cui le parti del [OSCURATO:PERSONA] che sono membri delle conferenze canadesi fanno concorrenza al [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato tale domanda di informazioni ed ha sviluppato la sua argomentazione in proposito ai considerando' 265-273 della decisione impugnata. Ora, secondo la giurisprudenza, la presa in considerazione di un argomento addotto da un'impresa nel corso di un procedimento amministrativo, senza che essa sia stata posta in grado di pronunciarsi in proposito prima dell'adozione della decisione definitiva, non può in quanto tale costituire una violazione dei suoi diritti della difesa, a maggior ragione quando la presa in considerazione di tale argomento non modifichi la natura degli addebiti che le sono mossi (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 152, punto 34).
315. Considerato l'insieme dei motivi esposti, occorre respingere gli argomenti delle ricorrenti riguardanti la domanda di informazioni del 12 settembre 1996.
La domanda di informazioni dell'8 novembre 1996
316. Va osservato che, con la domanda di informazioni dell'8 novembre 1996, la [OSCURATO:PERSONA] mirava ad ottenere una copia dei contratti di servizio relativi al traffico transaltlantico per gli anni 1992, 1993, 1996 e 1997.
317. A tale proposito è sufficiente constatare che le ricorrenti si limitano, nel ricorso, a riferire l'oggetto della domanda, senza neanche porlo in relazione con i pertinenti paragrafi della decisione impugnata e senza formulare altre osservazioni quanto alle contestazioni che esse sollevano.
318. Date le circostanze, sul punto non è possibile constatare alcuna violazione dei diritti della difesa.
La domanda di informazioni del 12 febbraio 1997
319. Con la domanda di informazioni del 12 febbraio 1997, la [OSCURATO:PERSONA] mirava ad ottenere informazioni riguardanti i costi sostenuti dalle ricorrenti in relazione al trasporto marittimo da porto a porto.
320. A tale proposito è sufficiente constatare che, come è avvenuto per la precedente domanda di informazioni, datata 8 novembre 1996, le ricorrenti si sono limitate a ricordare, nel ricorso, quale ne era l'oggetto, senza neanche porlo in relazione con i pertinenti paragrafi della decisione impugnata e senza formulare altre osservazioni con riferimento alle contestazioni che esse fanno valere al riguardo. Non si può, per altro verso, desumere dall'esame della decisione impugnata che le informazioni fornite in risposta a simile domanda siano state effettivamente utilizzate.
321. Date le circostanze, non è possibile constatare sul punto alcuna violazione dei diritti della difesa.
La domanda di informazioni del 13 febbraio 1997
322. Va osservato che, con la domanda di informazioni del 13 febbraio 1997, la [OSCURATO:PERSONA] mirava ad ottenere il ricavo medio globale per EVP delle ricorrenti nel periodo 1992-1996. Le ricorrenti fanno valere che questi dati sono stati utilizzati ai considerando' 316-319 della decisione impugnata, nei quali la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che numerose parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno potuto aumentare i propri redditi medi per EVP senza perdite di quote di mercato.
323. È vero che occorre constatare che i dati forniti in risposta alla domanda di informazioni in causa sono stati utilizzati, come le ricorrenti fanno valere, ai considerando' 316-319, nella parte in fatto della decisione impugnata. Tuttavia, è necessario osservare che, anche se risultasse dimostrato - cosa che le ricorrenti non sostengono - che le osservazioni relative al ricavo medio per EVP delle ricorrenti avvalorano l'addebito formulato al considerando' 543, secondo cui le parti del [OSCURATO:PERSONA] avrebbero la capacità «di imporre aumenti di prezzo regolari, per quanto modesti», così dimostrando, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che le ricorrenti detengono una posizione dominante sul mercato in causa, risulta dai considerando' 307 e 308 che tali osservazioni hanno lo scopo di rispondere all'allegazione formulata dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, secondo la quale, da un lato, i tassi dei contratti di servizio relativi al 1996 sarebbero inferiori a quelli relativi al 1994 e, dall'altro, i tassi della tariffa sarebbero diminuiti nell'agosto 1996.
324. In simile contesto, le ricorrenti non possono far valere una violazione dei diritti della difesa sul punto.
La domanda di informazioni del 15 maggio 1997
325. Occorre osservare che la domanda di informazioni del 15 maggio 1997 mirava ad ottenere informazioni riguardanti gli accordi esistenti tra le parti del [OSCURATO:PERSONA], in particolare gli accordi di consorzio. Le ricorrenti constatano che la decisione impugnata tratta di questi accordi ai considerando' 181-198, che fanno rinvio all'allegato IV della decisione impugnata, nel quale sono elencati tutti gli accordi in vigore. Esse fanno valere che, al considerando' 531, la decisione impugnata basa su simili accordi la constatazione dell'esistenza di vincoli economici ulteriori tra le parti del [OSCURATO:PERSONA], vincoli che sarebbero tali da giustificare una valutazione collettiva della loro posizione sul mercato ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA].
326. È, tuttavia, necessario constatare che la comunicazione degli addebiti, al punto 322, indicava già esplicitamente, nel contesto dell'esame della posizione dominante collettiva detenuta dal [OSCURATO:PERSONA], che i vincoli economici tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] sono rafforzati dagli accordi di consorzio e faceva rinvio, in merito, alla descrizione di simili accordi svolta ai punti 94-106. Ora, tali punti della comunicazione degli addebiti, nonché l'allegato n. 2 al quale fanno rinvio, corrispondono sostanzialmente ai considerando' 181-198 ed all'allegato IV della decisione impugnata.
327. In simili circostanze le ricorrenti non possono asserire di non aver avuto occasione di essere sentite sull'addebito formulato contro di loro nella decisione impugnata.
La domanda di informazioni del 19 giugno 1997
328. Dal momento che la domanda di informazioni del 19 giugno 1997 ha lo stesso oggetto di quella del 13 febbraio 1997, si deve constatare che, per i medesimi motivi esposti sopra ai punti 322-324, le ricorrenti non possono far valere la violazione dei diritti della difesa sul punto.
La domanda di informazioni del 2 ottobre 1997
329. Va osservato che, con la domanda di informazioni del 2 ottobre 1997, la [OSCURATO:PERSONA] mirava ad ottenere una copia della tariffa del [OSCURATO:PERSONA].
330. A questo proposito è sufficiente constatare che le ricorrenti si limitano a riportare, nel ricorso, l'oggetto della domanda in causa, senza neppure porlo in correlazione con i pertinenti paragrafi della decisione impugnata e senza formulare altre osservazioni quanto alle censure che esse propongono. D'altra parte, dal momento che la tariffa costituisce l'essenza stessa del sistema di conferenza istituito dalle ricorrenti, per il quale esse beneficiano dell'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del regolamento n. 4056/86, essa non può, in quanto tale, essere idonea ad arrecare loro pregiudizio.
331. Pertanto, le ricorrenti non possono far valere una violazione dei diritti della difesa sul punto.
d) Conclusione
332. Deriva dalle osservazioni che precedono la conclusione che i motivi dedotti dalle ricorrenti, intesi a far constatare l'esistenza di allegazioni nuove contenute nella decisione impugnata, devono essere accolti soltanto nei limiti in cui contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver basato il secondo abuso su documenti rispetto ai quali esse non hanno avuto occasione di presentare le proprie osservazioni. Per il rimanente, i motivi di ricorso proposti devono essere respinti.
Il secondo profilo dei motivi di ricorso, attinente alla violazione del diritto d'accesso al fascicolo
333. Sotto un secondo profilo, nell'ambito dei motivi di ricorso attinenti alla violazione dei diritti della difesa, le ricorrenti sollevano tre motivi, a mezzo dei quali esse fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il diritto, ad esse spettante, di accedere al fascicolo. Il primo motivo di ricorso verte sulla mancata comunicazione dei resoconti dei colloqui intrattenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] con i denuncianti. Il secondo motivo attiene alla mancata comunicazione del verbale o di qualsiasi altra nota, con riferimento ad una riunione tra il membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della concorrenza e l'ESC. Il terzo motivo di ricorso è, infine, relativo al carattere incompleto del fascicolo.
A - Osservazioni preliminari
334. Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il diritto di accesso al fascicolo nelle cause in materia di concorrenza ha per oggetto di permettere ai destinatari di una comunicazione degli addebiti di prendere conoscenza degli elementi di prova contenuti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], affinché possano pronunciarsi in modo efficace, sulla base di tali elementi, sulle conclusioni cui la [OSCURATO:PERSONA] è pervenuta nella comunicazione degli addebiti (v., in particolare, sentenze della Corte 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8417, punto 89, e 8 luglio 1999, causa C-51/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I4235, punto 75; sentenze del Tribunale 18 dicembre 1992, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 95, punto 38; 29 giugno 1995, causa T-30/91, Solvay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II1775, punto 59; 28 aprile 1999, causa T-221/95, Endemol/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1299, punto 65; 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 172, punto 142, nonché 20 marzo 2002, causa T-23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II1705, punto 169). L'accesso al fascicolo rientra così tra le garanzie procedurali dirette a garantire i diritti della difesa e ad assicurare, in particolare, l'effettivo esercizio del diritto ad essere sentiti (sentenze del Tribunale 1° aprile 1993, causa T-65/89, BPB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II389, punto 30, nonché [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 169).
335. [OSCURATO:PERSONA] ha, pertanto, l'obbligo di rendere accessibile alle imprese implicate in un procedimento ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] o dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] tutta la documentazione a carico ed a favore da essa raccolta nel corso dell'indagine, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] e altre informazioni riservate (sentenza del Tribunale 19 maggio 1999, causa T-175/95, BASF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1581, punto 45).
336. Deriva, tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale che, per determinare la portata esatta dell'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] e le conseguenze giuridiche di una violazione di esso, occorre effettuare una distinzione tra gli elementi a carico e gli elementi a favore.
337. Per quanto riguarda gli elementi a carico, il rispetto delle prerogative della difesa impone, secondo la giurisprudenza, che l'impresa interessata sia stata messa in grado di far conoscere in modo efficace il suo punto di vista sugli elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto per suffragare il suo addebito d'infrazione (sentenze della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3461, punto 7; VBVB e VBBB/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 162, punto 25, nonché AKZO/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 95, punti 21 e 24). A questo proposito, l'obbligo di accesso al fascicolo riguarda soltanto gli elementi che sono stati effettivamente considerati nella decisione e non tutti gli addebiti che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe eventualmente potuto formulare ad uno stadio qualsiasi del procedimento amministrativo.
338. Secondo la giurisprudenza, qualora si accertasse che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata, nella decisione impugnata, su documenti che non erano presenti nel fascicolo dell'istruttoria e che non erano stati comunicati alle ricorrenti, si dovrebbero stralciare detti elementi quali mezzi di prova (sentenza 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 172, punto 382). Occorrerebbe pertanto, in questo caso, verificare se l'addebito formulato nella decisione finale fosse sufficientemente provato attraverso gli altri elementi considerati a carico ai quali le ricorrenti hanno avuto accesso.
339. Per quanto riguarda i documenti a favore, deriva dalla giurisprudenza che, nell'ambito del procedimento contraddittorio istituito dai regolamenti d'applicazione degli artt. 85 ed 86 del [OSCURATO:PERSONA], in particolare i regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86, non può spettare alla [OSCURATO:PERSONA] da sola decidere quali siano i documenti utili per la difesa delle parti coinvolte in un procedimento di infrazione delle norme sulla concorrenza (sentenza Solvay/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 334, punto 81). In particolare, tenuto conto del principio generale della «parità delle armi», non si può ammettere che la [OSCURATO:PERSONA] possa decidere da sola se utilizzare o meno determinati documenti contro le parti ricorrenti, mentre queste ultime non avevano accesso a tali documenti e non hanno dunque potuto decidere parallelamente se utilizzarli o meno per la propria difesa (sentenze Solvay/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 334, punto 83, e 29 giugno 1995, causa T-36/91, ICI/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 192, punto 111).
340. Secondo la giurisprudenza, ove risulti che la [OSCURATO:PERSONA], nel corso del procedimento amministrativo, non ha comunicato alle ricorrenti documenti che avrebbero potuto contenere elementi a loro favore, sarà possibile constatare la violazione dei diritti della difesa soltanto se sia dimostrato che il procedimento amministrativo avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso nell'ipotesi in cui la parte ricorrente avesse avuto accesso ai documenti di cui trattasi nel corso di tale procedimento (v., in particolare, sentenze 17 dicembre 1991, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 95, punto 56, e Solvay/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 334, punto 98). Quando detti documenti sono contenuti nel fascicolo dell'istruttoria della [OSCURATO:PERSONA], la violazione dei diritti della difesa è indipendente dal modo in cui l'impresa interessata si è comportata nel corso del procedimento amministrativo (sentenza Solvay/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 334, punto 96). Per contro, quando i documenti a favore in questione non sono contenuti nel fascicolo dell'istruttoria della [OSCURATO:PERSONA], si può constatare una violazione dei diritti della difesa soltanto se la parte ricorrente ha presentato un'espressa richiesta di accesso a detti documenti alla [OSCURATO:PERSONA], a pena di preclusione sul punto per quanto riguarda il ricorso d'annullamento eventualmente proposto contro la decisione definitiva (sentenza 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 172, punto 383).
341. È alla luce di simili principi che occorre valutare questo profilo dei motivi di ricorso in esame.
B - Il motivo di ricorso vertente sulla mancata comunicazione dei resoconti dei colloqui intrattenuti tra la [OSCURATO:PERSONA] ed i denuncianti
1. [OSCURATO:PERSONA] delle parti
342. Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i diritti della difesa rifiutando di fornire loro qualunque informazione riguardo allo svolgimento o all'oggetto degli scambi di pareri tra i servizi della [OSCURATO:PERSONA] ed i denuncianti.
343. Esse sostengono che, a seguito di una loro richiesta di accludere nel fascicolo una nota relativa a una conversazione telefonica tra i servizi della [OSCURATO:PERSONA] ed i consulenti dei denuncianti sulla riservatezza di alcune informazioni contenute nella comunicazione degli addebiti, oltre che qualunque altra nota relativa alle conversazioni telefoniche con i denuncianti, la [OSCURATO:PERSONA] le ha informate, con lettera in data 7 agosto 1996, che non era stata redatta alcuna nota con riferimento alla conversazione telefonica in causa e che, comunque, essa non aveva l'obbligo, in virtù della giurisprudenza, di rendere accessibili questo tipo di note che costituiscono documenti meramente interni all'istituzione.
344. Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto consentire loro l'accesso ad ogni documento relativo ai colloqui tra essa ed i denuncianti su questioni di merito o di procedura. Da questo punto di vista, esse ritengono che il mezzo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] per raccogliere le informazioni o gli argomenti dei denuncianti non possa comunque costituire una limitazione del loro diritto ad essere informate sull'argomento. Ora, se tali informazioni e documenti fossero stati raccolti per iscritto, la corrispondenza con i denuncianti sarebbe stata acclusa nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe stata resa loro accessibile. Sarebbe, infatti, probabile che tale corrispondenza contenesse elementi a favore o quantomeno rilevanti per la difesa. In una lettera del 21 ottobre 1996, il consigliere-auditore della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, del resto, egli stesso riconosciuto che esse avrebbero avuto il diritto di far valere il proprio punto di vista in modo formale «nel caso in cui determinati partecipanti avessero introdotto prove nuove o nuovi elementi di fatto, con riferimento ai quali le parti convenute non avessero avuto occasione di illustrare il proprio punto di vista in precedenza».
345. Le ricorrenti considerano che non si può sostenere che una nota relativa a una conversazione tra la [OSCURATO:PERSONA] ed i denuncianti costituisca un documento interno non accessibile. Nella misura in cui simile nota attesti l'esistenza della conversazione, il contenuto delle osservazioni dei denuncianti, il contenuto delle osservazioni dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni che questi ultimi hanno dedotto dai contatti in questione, soltanto l'ultimo dei detti elementi potrebbe rientrare nella categoria dei documenti interni riservati. Per il resto, la nota conterrebbe soltanto elementi in fatto noti ai denuncianti, che dovrebbero, conseguentemente, essere comunicati alle ricorrenti.
346. Esse ritengono che la sentenza della Corte 6 aprile 1995, causa C310/93 P, BPB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-865), e la sentenza del Tribunale 1° aprile 1993, BPB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (citata supra al punto 334), cui fa riferimento la [OSCURATO:PERSONA] nella sua lettera in data 7 agosto 1996, non siano pertinenti, dal momento che non trattano della questione se la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a far versare agli atti nel fascicolo le note che riferiscono i colloqui dei suoi servizi con i denuncianti.
347. Di conseguenza, le ricorrenti sostengono che i diritti della difesa sono stati violati in quanto il fascicolo al quale esse hanno avuto accesso era incompleto.
348. [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver violato il diritto di accesso al fascicolo delle ricorrenti e conclude, pertanto, per il rigetto del motivo di ricorso in esame.
2. Giudizio del Tribunale
349. Occorre osservare che, secondo quanto si legge in una lettera in data 7 agosto 1996, inviata in risposta ad una lettera del rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] datata 1° agosto 1996, la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato a quest'ultimo, senza alcuna contestazione da parte delle ricorrenti sul punto, di non avere redatto alcun resoconto dei colloqui avuti con i denuncianti nel corso del procedimento amministrativo.
350. È dato, pertanto, osservare che il motivo di ricorso in esame equivale a sostenere che il rispetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] del diritto di accesso al fascicolo, spettante alle imprese interessate, nelle cause in materia di concorrenza la obbligherebbe a redigere simili resoconti.
351. Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza citata supra al punto 334, il diritto di accesso al fascicolo nelle cause in materia di concorrenza ha lo scopo di permettere ai destinatari della comunicazione degli addebiti di prendere conoscenza degli elementi di prova che compaiono nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA]. Non esiste, per contro, alcun obbligo generale, per la [OSCURATO:PERSONA], di stendere resoconti delle discussioni che essa ha con i denuncianti, nell'ambito dell'applicazione delle regole di concorrenza del [OSCURATO:PERSONA], nel corso di riunioni o di colloqui telefonici con essi.
352. È vero che, se la [OSCURATO:PERSONA] intende utilizzare nella decisione un elemento a carico comunicato verbalmente da un denunciante, essa deve renderlo accessibile alle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti, redigendo eventualmente a questo scopo un documento scritto destinato a comparire nel fascicolo (v., in questo senso, sentenza Endemol/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 334, punti 83-91). Non si può infatti ammettere che il ricorso alla prassi delle relazioni verbali con i terzi comprometta i diritti della difesa.
353. Tuttavia, nella fattispecie, occorre constatare che le ricorrenti si limitano a pretendere in via generale ed astratta l'accesso ai resoconti delle discussioni tra la [OSCURATO:PERSONA] ed i terzi senza precisare sotto quale aspetto gli elementi a carico considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata sarebbero stati determinati da tali discussioni.
354. Ora, occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza, un'argomentazione di natura generale non permette di accertare l'esistenza di una violazione dei diritti della difesa che va, al contrario, esaminata in relazione alle circostanze specifiche del caso di specie (sentenza Solvay/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 334, punto 60). Infatti, come si è già esposto sopra al punto 334, il diritto di accesso al fascicolo nelle cause in materia di concorrenza è riconosciuto soltanto al fine di permettere alle imprese interessate di esprimersi in modo efficace sulle conclusioni alle quali la [OSCURATO:PERSONA] è pervenuta nella comunicazione degli addebiti. Dal momento che le ricorrenti non hanno indicato, fatto salvo il motivo di ricorso specifico esaminato in prosieguo, alcuna censura formulata nella comunicazione degli addebiti e poi nella decisione impugnata che sarebbe basata su elementi trasmessi verbalmente dai denuncianti ai quali esse non avrebbero avuto accesso, non è dato alle medesime contestare alla [OSCURATO:PERSONA] alcuna violazione dei diritti della difesa sul punto.
355. Sotto questo profilo, occorre osservare che l'unico colloquio menzionato dalle ricorrenti a sostegno dell'addebito in esame, che ha dato luogo, nel corso del procedimento amministrativo, alla domanda di accesso formulata nella lettera del 1° agosto 1996, riguarda una conversazione telefonica tra i servizi della [OSCURATO:PERSONA] ed il rappresentante dell'ESC. È pacifico che con tale conversazione sarebbe stata soddisfatta la richiesta delle ricorrenti affinché la [OSCURATO:PERSONA] verificasse con il denunciante il carattere riservato di un'informazione contenuta nella comunicazione degli addebiti. È necessario constatare che simile conversazione telefonica non è, considerato il suo oggetto, tale da compromettere i diritti della difesa, tanto più che tale conversazione è stata sollecitata dalle ricorrenti stesse.
356. In simile contesto, si deve constatare che le ricorrenti non hanno addotto alcun elemento tale da dimostrare che le discussioni con i denuncianti hanno permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di dotare di supporto logico-argomentativo determinati addebiti formulati nei loro confronti nella decisione impugnata. Pertanto, non costituisce violazione dei diritti della difesa il fatto che nel fascicolo cui le ricorrenti hanno avuto accesso nel corso del procedimento amministrativo non compaia alcun resoconto delle discussioni in causa.
357. A questo proposito, contrariamente a quanto le ricorrenti affermano, non è esatto dire che, se la [OSCURATO:PERSONA] si fosse messa in contatto con i denuncianti esclusivamente per iscritto, una corrispondenza del genere avrebbe necessariamente costituito parte del fascicolo al quale esse hanno avuto accesso. Infatti, quando la [OSCURATO:PERSONA] decide, sulla base di una denuncia, di intraprendere un procedimento di infrazione, le imprese interessate devono rispondere non alla denuncia, bensì alla comunicazione degli addebiti. Ora, conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 337, gli elementi esposti dai denuncianti che non vengono presi in considerazione nella comunicazione degli addebiti non costituiscono addebiti rispetto ai quali i ricorrenti devono formulare la propria risposta. I diritti della difesa non possono quindi dirsi violati nell'ipotesi in cui essi non abbiano avuto l'opportunità di rispondere.
358. Per altro verso, nei limiti in cui le ricorrenti fanno valere che alcuni elementi a favore non sarebbero stati loro comunicati, è necessario constatare che, anche se le ricorrenti invocano, in via generale, la possibilità che simili elementi a favore siano stati trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA] da parte di terzi, esse non hanno precisato, nel corso del procedimento amministrativo o nel contesto del presente ricorso, gli elementi a favore sollecitati, né hanno fornito un minimo di indizi che possano accreditare l'esistenza di questi ultimi e, di conseguenza, la loro utilità ai fini della causa. Considerate le circostanze e poiché, secondo la giurisprudenza, una violazione dei diritti della difesa dev'essere valutata in funzione delle circostanze specifiche del caso di specie (sentenza 29 giugno 1995, causa T-36/91, ICI/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 192, punto 70), sul punto non è possibile riscontrare alcuna violazione del diritto di accesso al fascicolo (v., in questo senso, sentenza Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 334, punto 93).
359. Risulta dalle considerazioni che precedono che il motivo di ricorso in esame, vertente sulla mancata comunicazione dei resoconti delle conversazioni telefoniche tra la [OSCURATO:PERSONA] ed i denuncianti, dev'essere respinto.
C - Il motivo di ricorso vertente sulla mancata comunicazione del verbale o di qualsiasi altra nota relativi ad una riunione tra il membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della concorrenza e l'ESC
1. [OSCURATO:PERSONA] delle parti
360. Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i diritti della difesa nel corso del procedimento rifiutando di rivelare loro l'esistenza o l'oggetto di contatti stabiliti tra essa e i denuncianti e, in particolare, rifiutando di confermare o di smentire il contenuto di un resoconto, pubblicato dalla stampa, relativo ad una riunione tra i denuncianti ed il membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della concorrenza, che si sarebbe tenuta nel corso del mese di dicembre 1995 ed in occasione della quale si sarebbe discussa la possibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare di un'esenzione per la fissazione dei tassi terrestri. Le ricorrenti ritengono che simile riunione abbia potuto influenzare in modo essenziale la posizione della [OSCURATO:PERSONA] in proposito e, in particolare, la sua decisione di adottare una comunicazione degli addebiti complementare relativa alla revoca dell'immunità. Sarebbe pertanto stato vitale per l'esercizio della difesa sapere in che cosa sarebbero consistiti simili contatti.
361. Le ricorrenti fanno valere che, fino allo svolgimento della detta riunione nel dicembre del 1995, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso che, in linea di principio, un accordo sugli scambi di attrezzature le avrebbe permesso di concedere un'esenzione per le loro attività di fissazione dei prezzi del trasporto terrestre nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA]. Esse osservano in proposito che, nel suo rapporto riguardante il trasporto marittimo presentato al Consiglio l'8 giugno 1994, la [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato che un accordo di cooperazione flessibile tra gli armatori per lo scambio dei container avrebbe prodotto vantaggi per i caricatori ed avrebbe fatto sì che il potere di fissazione del tasso di trasporto multimodale potesse beneficiare di un'esenzione individuale. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe perfino invitato le conferenze marittime ad effettuare la notifica di simili accordi. Le ricorrenti avrebbero, dunque, elaborato un accordo sugli scambi di attrezzature, l'EIEIA, con l'esplicita intenzione di promuovere e facilitare lo scambio tra di loro di container vuoti. L'EIEIA integrerebbe il genere di accordo descritto nel rapporto citato e la [OSCURATO:PERSONA], nel corso di varie riunioni, avrebbe adottato la posizione secondo cui l'EIEIA avrebbe potuto, in linea di principio ed a patto di soddisfare le condizioni di esenzione esposte all'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], essere sufficiente a giustificare la concessione dell'esenzione individuale in favore del potere di fissazione di tassi di trasporto multimodale. Parimenti, nel corso del procedimento sommario che ha dato luogo all'ordinanza del presidente del Tribunale 22 novembre 1995, causa T-395/94 R II, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2893), la [OSCURATO:PERSONA], riferendosi all'EIEIA, avrebbe dichiarato che la notifica e l'applicazione di accordi compatibili con l'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] e con il rapporto del giugno 1994 avrebbero manifestamente privato di oggetto la prosecuzione di qualsiasi procedimento. Essa avrebbe dichiarato, allo stesso modo, di non avere, coerentemente, adottato alcuna disposizione finalizzata a preparare una decisione di revoca del beneficio dell'immunità.
362. Per contro, nella comunicazione complementare degli addebiti del 1° marzo 1996 relativa alla revoca dell'immunità e senza che le ragioni della modifica della posizione adottata fino ad allora potessero essere dedotte da tale comunicazione o dal fascicolo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esposto che l'EIEIA non avrebbe mai, a prescindere dai potenziali vantaggi, reso possibile che l'esercizio del potere di fissazione di tassi di trasporto multimodale beneficiasse di un'esenzione. Le ricorrenti sostengono che, alle loro precise domande intese a conoscere se servizi e/o membri della [OSCURATO:PERSONA] avessero tenuto riunioni con organizzazioni di caricatori o con rappresentanti dei medesimi con riferimento alla notifica dell'EIEIA o ad argomenti ch e fossero in relazione con tale mutato orientamento, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad indicare, con le lettere del 21 marzo e del 10 aprile 1996, che «non vi sono state né riunioni né discussioni ufficiali tra funzionari della direzione generale della concorrenza e caricatori individuali, organizzazioni di caricatori o loro rappresentanti o anche altre parti terze interessate con riferimento alla notifica dell'EIEIA». Tuttavia, le ricorrenti osservano che un articolo di stampa, apparso nel giugno 1996, riportava il resoconto di una riunione, tenutasi nel dicembre 1995, dopo la notifica dell'EIEIA ma prima della comunicazione complementare degli addebiti, tra il membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della concorrenza ed uno dei denuncianti, cioè l'ESC. Le discussioni avrebbero riguardato il documento dell'ESC intitolato «[OSCURATO:PERSONA] - Time for Change», che si sarebbe riferito al TAA ed al [OSCURATO:PERSONA] ed avrebbe reclamato la revoca dell'esenzione per le conferenze marittime. Dal momento che il fascicolo non conteneva tale documento dell'ESC e non prendeva atto in alcun modo della riunione, le ricorrenti affermano di aver posto una serie di precise domande alla [OSCURATO:PERSONA]. Esse sottolineano il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito ad esse alcuna risposta, non ha confermato né smentito l'esistenza della riunione e si è limitata ad indicare che il documento dell'ESC non era stato accluso al fascicolo perché si trattava di un documento che riguardava il lobbying ed era accessibile al pubblico.
363. Le ricorrenti ricordano che la [OSCURATO:PERSONA] ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impresa interessata copie di tutti i documenti utili o potenzialmente utili alla sua difesa, indipendentemente dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si basi o no su di essi in quanto elementi a carico o che essi appaiano o no manifestamente come elementi a favore (sentenze Solvay/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 334; 29 giugno 1995, causa T36/91, ICI/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 192, nonché causa T37/91, ICI/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 188). In forza del principio generale che obbliga a trasmettere alla difesa i documenti ricevuti dalle parti terze (sentenza 6 aprile 1995, BPB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 346), la [OSCURATO:PERSONA], si basi o no su simili elementi di informazione, avrebbe l'obbligo di comunicare all'impresa interessata ogni informazione ricevuta dai denuncianti. Allo stesso modo, il principio «audi alteram partem» ed il principio della parità delle armi nello svolgimento del processo potrebbero essere rispettati soltanto se l'impresa venisse posta in grado di contrapporre i suoi mezzi di difesa al complesso dell'argomentazione sviluppata dalla [OSCURATO:PERSONA] e se avesse effettivamente accesso alle stesse informazioni. Considerato l'iter decisionale della [OSCURATO:PERSONA], non si può sostenere che le discussioni tra i denuncianti ed il membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della concorrenza, che avrebbe un ruolo centrale nella determinazione della politica della concorrenza e che avrebbe svolto una parte attiva nel contesto della controversia in esame, non presentino interesse per la difesa.
364. Le ricorrenti sostengono che, se una discussione riguardante qualsiasi questione controversa nella fattispecie ha avuto luogo tra il membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della concorrenza ed uno dei denuncianti, le informazioni relative a tale discussione potrebbero essere utili alla loro difesa. Ora, secondo il verbale, tale discussione avrebbe avuto luogo nel corso del procedimento amministrativo e, secondo la posizione adottata dall'ESC, non doveva essere concessa in nessun caso l'esenzione in favore del potere di fissazione dei tassi di trasporto multimodale. Inoltre, tale riunione sarebbe stata l'unica circostanza in grado di spiegare il cambio di orientamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il rifiuto da parte della [OSCURATO:PERSONA] di fornire ad esse tutti gli elementi di informazione in merito costituirebbe dunque una violazione dei diritti della difesa. In via più generale, le ricorrenti sono del parere che non sia ammissibile che la [OSCURATO:PERSONA], ivi incluso il membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della concorrenza, non abbia l'obbligo di informare le imprese interessate del fatto che è stata tenuta una riunione con i denuncianti e dell'oggetto della medesima, oltre che di comunicare ad esse tutti i documenti o le altre informazioni forniti dai denuncianti.
365. Le ricorrenti sostengono che risulta da quanto ammesso dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso nella causa T-18/97, con riferimento allo svolgimento ed all'oggetto della riunione tra il membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della concorrenza e l'ESC, che vi è stata dal punto di vista giuridico una manifesta violazione dei diritti della difesa.
366. Le ricorrenti ricordano che risulta dalla giurisprudenza (sentenze Solvay/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 334, e 29 giugno 1995, causa T-36/91, ICI/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 192) che le imprese convenute hanno diritto d'accesso a tutti i documenti pertinenti in possesso della [OSCURATO:PERSONA], salva soltanto la tutela delle informazioni che sono legittimamente riservate, e che spetta alle imprese e non alla [OSCURATO:PERSONA] stabilire la rilevanza dei documenti. La nozione di documenti a carico o a favore non potrebbe servire a definire la portata del diritto che il convenuto ha di consultare il fascicolo.
367. Le ricorrenti avrebbero pertanto, a loro avviso, il diritto, contrariamente a quanto sosterrebbe la [OSCURATO:PERSONA], di accedere alle informazioni ottenute dai terzi che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a prendere posizione nei loro confronti, anche se su simili informazioni non si basano espressamente gli addebiti mossi dalla [OSCURATO:PERSONA].
368. Da questo punto di vista, nella fattispecie, le informazioni relative alla riunione presenterebbero un evidente interesse per la difesa delle ricorrenti. Sarebbe, in primo luogo, manifesto che l'ESC avrebbe cercato di persuadere la [OSCURATO:PERSONA] di porre fine alla fissazione dei tassi terrestri. In secondo luogo, avrebbe potuto essere dedotto dalle dichiarazioni del membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della concorrenza il fatto che egli era di orientamento favorevole rispetto a simili iniziative. In terzo luogo, l'adozione della comunicazione complementare degli addebiti in seguito alla detta riunione avrebbe costituito un cambiamento dell'atteggiamento assunto dalla [OSCURATO:PERSONA]. In quarto luogo, la comunicazione complementare degli addebiti non avrebbe tenuto in alcun conto dell'accordo con la [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il metodo di notifica dell'EIEIA, né l'incoraggiamento dato dalla [OSCURATO:PERSONA] all'introduzione e allo sviluppo dell'EIEIA. L'indicazione implicita secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata «indotta» (controricorso nella causa T18/97, punto 57) dall'ESC nel corso di detta riunione ad adottare la comunicazione complementare degli addebiti confermerebbe l'importanza di tali questioni per i diritti della difesa.
369. Le ricorrenti fanno osservare che esse avrebbero potuto prendere conoscenza delle iniziative dell'ESC se queste ultime, secondo l'uso normale, fossero state fatte per iscritto e ritengono che la circostanza che siano state effettuate verbalmente non debba pregiudicare la difesa. Sarebbe, peraltro, inconcepibile che la [OSCURATO:PERSONA] non sia in possesso di note e neppure di un resoconto della riunione.
370. Le ricorrenti sostengono, pertanto, che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe rendere accessibili tutte le note e le minute redatte con riferimento alla riunione tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'ESC nonché tutte le note e le minute redatte in relazione a qualsiasi altra riunione o a qualsiasi altro contatto tra i servizi della [OSCURATO:PERSONA], il membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della concorrenza, i membri del suo gabinetto e ogni altro membro od ogni altro gabinetto della [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e qualsiasi parte terza, dall'altro, per quanto riguarda le questioni in esame nella presente causa.
371. [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver commesso alcuna violazione del diritto di accesso al fascicolo spettante alle ricorrenti e conclude, pertanto, per il rigetto del motivo di ricorso in esame.
2. Giudizio del Tribunale
372. In quanto, con il presente motivo di ricorso, le ricorrenti contestano, in via generale, alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver comunicato loro i resoconti dei colloqui da essa intrattenuti con i terzi, tale motivo dev'essere respinto per le ragioni esposte in precedenza, ai punti 349-359.
373. In questa fase, occorre pertanto esaminare il motivo in questione soltanto sotto il profilo in cui è inteso a contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver comunicato alle ricorrenti tutte le informazioni riguardanti una riunione tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della concorrenza al momento dei fatti e l'ESC, associazione di caricatori interveniente nel presente ricorso, in occasione della quale l'ESC ha presentato allaCommissione un documento intitolato «[OSCURATO:PERSONA] - Time for Change» (in prosieguo: la «riunione contestata»).
374. Secondo le ricorrenti, le informazioni riguardanti la riunione contestata, in particolare il fatto stesso dello svolgimento della detta riunione, il suo oggetto, il verbale redatto in tale occasione e le note relative ad essa, anche se su questi elementi non si basano espressamente gli addebiti della [OSCURATO:PERSONA], presentano un interesse per la loro difesa, considerato il fatto che simile riunione ha influito a loro sfavore sulla decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non concedere loro un'esenzione individuale per quanto riguarda l'accordo di fissazione collettiva dei prezzi dei servizi di trasporto terrestre forniti in un contesto multimodale. A tal proposito le ricorrenti fanno notare che, poco dopo la riunione in causa, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, il 1° marzo 1996, una comunicazione degli addebiti complementare che revocava il beneficio dell'immunità relativo alle ammende con riferimento a simile accordo mentre, prima di tale riunione, la [OSCURATO:PERSONA] era propensa, vista la notifica dell'accordo EIEIA, ad adottare una posizione favorevole con riferimento ad esso.
375. Con il motivo di ricorso in esame, le ricorrenti sostengono così, sostanzialmente, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concedere loro l'accesso ad elementi che, anche se non costituiscono espressamente il fondamento degli addebiti relativi all'accordo di fissazione collettiva dei prezzi dei servizi di trasporto terrestre in un contesto multimodale, hanno tuttavia indotto l'istituzione a sollevare tali addebiti nei loro confronti, dal momento che tali elementi presentano un interesse per la loro difesa essendo idonei a rivelare i motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato gli addebiti in causa.
376. Occorre ricordare preliminarmente che l'accesso al fascicolo non è un fine in sé, ma mira a tutelare i diritti della difesa (sentenza 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 172, punto 156). In particolare, per quanto riguarda l'accesso agli elementi a carico, deriva dalla giurisprudenza citata supra al punto 337 che il rispetto dei diritti della difesa esige unicamente che l'impresa interessata sia stata posta in condizione di far conoscere efficacemente il proprio punto di vista sugli elementi considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione, a sostegno della sua allegazione relativa all'esistenza di un'infrazione. Il diritto di accesso al fascicolo risulta pertanto rispettato se l'impresa interessata è stata ascoltata sugli addebiti formulati contro di essa dopo aver preso conoscenza degli elementi di prova a carico utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno di tali addebiti, elementi di prova che devono figurare nel fascicolo dell'istruttoria della [OSCURATO:PERSONA].
377. Ne deriva che, per stabilire se il diritto di accesso agli elementi a carico del fascicolo sia stato rispettato, la questione rilevante non consiste nell'individuare le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un addebito o chi sia all'origine di detto addebito, ma soltanto se l'addebito formulato nella decisione finale sia fondato su elementi a carico che sono stati comunicati alle imprese oggetto del procedimento di infrazione. Il diritto di accesso al fascicolo non può, pertanto, essere inteso come avente lo scopo di permettere alle imprese interessate di esaminare il processo attraverso il quale la [OSCURATO:PERSONA] è pervenuta alle sue conclusioni (v., in questo senso, ordinanza della Corte 18 giugno 1986, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1899, punto 16). Infatti, considerato che il diritto di accesso al fascicolo non costituisce un fine in sé, ma mira ad assicurare la tutela dei diritti della difesa, la [OSCURATO:PERSONA] non ha l'obbligo di comunicare alle imprese interessate gli elementi a carico che essa non prende in considerazione nella decisione a sostegno dei suoi addebiti.
378. È alla luce di questi principi che occorre esaminare gli argomenti sviluppati dalle ricorrenti nell'ambito del presente motivo di ricorso.
379. In quanto, in primo luogo, le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non averle informate del fatto stesso che la riunione contestata si era tenuta o del suo oggetto, occorre osservare che, nel corso del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA], malgrado le ripetute domande delle ricorrenti, ha sistematicamente rifiutato di confermare o di smentire, come deriva dai termini stessi delle sue lettere del 15 marzo, del 21 marzo, del 10 aprile e del 26 aprile 1996 inviate ai rappresentanti del [OSCURATO:PERSONA], lo svolgersi della riunione contestata, mentre, nell'ambito del presente ricorso, essa afferma, come esposto nel controricorso, che «non è un segreto per nessuno» che tale riunione abbia avuto luogo, di modo che è ormai pacifico tra le parti che la riunione contestata si è tenuta il 4 dicembre 1995.
380. Occorre inoltre osservare che, in risposta alle domande delle ricorrenti sul punto, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al [OSCURATO:PERSONA], il 16 e il 24 luglio 1996, due domande di informazioni che esigevano la produzione del documento «[OSCURATO:PERSONA] - Time for Change», citato dalle ricorrenti nelle loro domande di accesso al fascicolo, e che è pacifico che tale documento è stato consegnato dall'ESC al sig. [OSCURATO:PERSONA] nel corso della riunione contestata, di modo che la [OSCURATO:PERSONA] era in possesso di tale documento al momento dell'invio delle due domande di informazioni citate.
381. Nell'ambito del motivo di ricorso in esame, attinente alla violazione del diritto di accesso al fascicolo, occorre tuttavia esclusivamente verificare se le ricorrenti siano state in grado di manifestare efficacemente il proprio punto di vista in relazione agli elementi considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dei suoi addebiti, nella specie quelli che hanno condotto al rifiuto della concessione di un'esenzione individuale in favore dell'accordo di fissazione collettiva dei prezzi dei servizi di trasporto terrestre forniti in contesto multimodale.
382. Ora, è necessario constatare che né il fatto dello svolgimento della riunione contestata né il suo oggetto constituiscono, di per sé, elementi sui quali potrebbero fondarsi gli addebiti formulati nella decisione impugnata. Quanto alla circostanza secondo cui l'informazione relativa allo svolgimento di simile riunione e al suo oggetto avrebbe potuto essere utile alla difesa delle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo, essa è, per i motivi esposti sopra, priva di pertinenza per quanto riguarda l'accesso agli elementi a carico contenuti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA]. D'altro canto, occorre osservare che le ricorrenti non sostengono che lo svolgimento della riunione contestata o l'oggetto della medesima avrebbero potuto essere utilizzati da parte loro come elementi a proprio favore.
383. Occorre, pertanto, constatare che il rispetto del diritto di accesso al fascicolo spettante alle parti del [OSCURATO:PERSONA] non imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] di informare le ricorrenti dello svolgersi della riunione contestata e dell'oggetto di essa.
384. Nei limiti in cui, in secondo luogo, le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver comunicato loro il resoconto della riunione contestata, nonché ogni altra nota relativa ad essa, occorre a prima vista osservare che, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale sul punto, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, senza essere contraddetta dalle ricorrenti nel corso dell'udienza, che i suoi servizi non hanno redatto alcuna nota o verbale della riunione contestata.
385. Ora, occorre ricordare che, come si è esposto infra al punto 351, il diritto di accesso al fascicolo nelle cause in materia di concorrenza ha per unico scopo quello di consentire ai destinatari della comunicazione degli addebiti di prendere conoscenza degli elementi di prova che compaiono nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA]. Non esiste, per contro, alcun obbligo generale per la [OSCURATO:PERSONA] di redigere verbali delle riunioni che essa tiene con i denuncianti nel contesto dell'applicazione delle regole di concorrenza del [OSCURATO:PERSONA].
386. È vero che, se la [OSCURATO:PERSONA] intende utilizzare, nella sua decisione, un elemento a carico comunicato da un denunciante, anche solo verbalmente, essa deve, come si è indicato sopra al punto 352, renderlo accessibile alle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti, redigendo, eventualmente, a questo scopo un documento scritto destinato a comparire nel suo fascicolo (v., in questo senso, sentenza Endemol/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 334, punti 83-91). Tuttavia, nella fattispecie, le ricorrenti non contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver comunicato loro elementi sui quali si fondano determinati addebiti, ma soltanto di non aver comunicato loro elementi che possono averla indotta a sollevare determinate censure nei loro confronti.
387. A questo proposito è sufficiente ricordare che il diritto di accesso al fascicolo è esclusivamente finalizzato a permettere alle imprese interessate di manifestare efficacemente il proprio punto di vista in merito agli elementi posti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno degli addebiti formulati nella decisione impugnata, cioè, nella fattispecie, quelli che hanno condotto al rifiuto della concessione dell'esenzione individuale in favore dell'accordo di fissazione collettiva dei prezzi dei servizi di trasporto terrestre forniti in un contesto multimodale. Conseguentemente, gli elementi a carico forniti dall'ESC, che possono aver indotto la [OSCURATO:PERSONA] a rifiutare la concessione di simile esenzione, avrebbero dovuto essere comunicati alle parti del [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di garantire l'esercizio del loro diritto di accesso al fascicolo, soltanto se fossero stati effettivamente posti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno degli addebiti formulati sul punto nella decisione impugnata.
388. Occorre, tuttavia, constatare che ciò non si è verificato nella fattispecie.
389. Occorre, pertanto, in primo luogo osservare che l'unico documento di cui è accertato il fatto che è stato trasmesso nel corso della riunione contestata è il documento intitolato «[OSCURATO:PERSONA] - Time for change». Ora, è pacifico tra le parti che le ricorrenti hanno avuto accesso a tale documento allorché hanno esercitato il loro diritto di accesso al fascicolo. Inoltre, non risulta dai considerando' 425436 della decisione impugnata, ai sensi dei quali la [OSCURATO:PERSONA] rifiuta la concessione di un'esenzione individuale in favore dell'accordo di fissazione collettiva dei prezzi dei servizi di trasporto terrestre forniti in un contesto multimodale, che tale documento sia stato utilizzato a sostegno degli addebiti formulati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Va, d'altra parte, sottolineato che tale documento appartiene alla tipologia dei documenti di lobbying e che con esso il denunciante reclama, sostanzialmente, l'abolizione del regime delle esenzioni per categoria previsto dal regolamento n. 4056/86 in favore delle conferenze marittime. È necessario ammettere, e questo non viene peraltro contestato, che simile documento non contiene, di per sé, nessun elemento a carico che avrebbe potuto essere utilizzato in modo pertinente dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del rifiuto di concedere un'esenzione individuale in favore dell'accordo di fissazione dei prezzi dei servizi di trasporto terrestre forniti in un contesto multimodale.
390. È necessario, inoltre, constatare che non deriva dai considerando' 425436 della decisione impugnata che il rifiuto di concedere un'esenzione individuale in favore dell'accordo in causa sia fondato, anche parzialmente, su elementi a carico che sarebbero stati comunicati, eventualmente solo in maniera verbale, dall'ESC alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso della riunione contestata e ai quali le ricorrenti non avrebbero avuto accesso. Infatti, occorre osservare che, al considerando' 433, la decisione impugnata constata che le ricorrenti non hanno fatto nessun tentativo per dimostrare che la fissazione collettiva dei prezzi era indispensabile per l'EIEIA o per ottenere altri eventuali benefici derivanti da tale accordo. Deriva dalla decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] basa tale constatazione sulla relazione intermedia del gruppo intermodale presentata al [OSCURATO:PERSONA] il 6 febbraio 1996 (nota n. 124, relativa al considerando' 430), sui commenti formulati dal sig. [OSCURATO:PERSONA], presidente del [OSCURATO:PERSONA] e dell'ACL, nell'edizione dell'ottobre 1995 dell' [OSCURATO:PERSONA] (considerando' 434) e sulle osservazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA], riportati nel Journal of Commerce del 6 dicembre 1995 (considerando' 435). Ora, da un lato, le ricorrenti non sostengono che questi elementi a carico sono stati comunicati dall'ESC alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso della riunione contestata e, dall'altro, esse non contestano di aver avuto accesso a tali elementi nell'ambito dell'esercizio del loro diritto di accesso al fascicolo, in modo tale che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] avesse considerato a sostegno dei suoi addebiti elementi a carico forniti dall'ESC nel corso della riunione contestata, tali addebiti continuerebbero ad essere fondati su altri elementi di prova ai quali le ricorrenti non contestano di aver avuto accesso e dei quali esse non contestano la fondatezza.
391. Inoltre, nei limiti in cui le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di essere stata influenzata da elementi a carico presentati dall'ESC durante la riunione contestata e di non averli, tuttavia, esplicitamente menzionati nella comunicazione degli addebiti e poi nella decisione impugnata, occorre osservare che le ricorrenti non adducono alcun elemento concreto atto a dimostrare che simili elementi siano stati effettivamente presentati. Va, inoltre, sottolineato che i diritti della difesa sono stati sufficientemente salvaguardati grazie al fatto che le ricorrenti hanno avuto la possibilità di illustrare le loro osservazioni sugli elementi a carico menzionati nella comunicazione degli addebiti. Infatti, se gli elementi a carico presentati da un denunciante prima dell'adozione della comunicazione degli addebiti, che si tratti di semplici argomenti o di documenti probatori, non vengono riportati nella comunicazione degli addebiti, non costituiscono addebiti ai quali le imprese interessate sono tenute a rispondere, cosicché non è necessario che tali elementi siano ad esse comunicati in sede di esercizio del diritto di accesso al fascicolo.
392. A tal proposito, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, non è esatto affermare che, se gli elementi proposti dall'ESC fossero stati presentati per iscritto piuttosto che verbalmente nel corso di una riunione, avrebbero necessariamente fatto parte del fascicolo al quale esse hanno avuto accesso. Infatti, come si è già indicato sopra al punto 357, quando la [OSCURATO:PERSONA] decide, sulla base di una denuncia, di intraprendere un procedimento di infrazione, le imprese interessate devono rispondere non alla denuncia, ma alla comunicazione degli addebiti. Gli elementi proposti nella denuncia, ma non ripresi nella comunicazione degli addebiti, non costituiscono addebiti ai quali le ricorrenti devono rispondere. Pertanto, i diritti della difesa non possono dirsi violati se esse non hanno l'opportunità di rispondere.
393. Del resto, secondo la giurisprudenza, nell'ambito di un procedimento di applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] può, in ogni caso, negare l'accesso alla corrispondenza con i terzi, adducendo a motivazione il carattere riservato di essa, in quanto l'impresa destinataria di una comunicazione degli addebiti, che detiene una posizione dominante sul mercato, potrebbe adottare misure di ritorsione nei confronti dell'impresa concorrente, del fornitore o del cliente che ha collaborato all'istruzione condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza 1° aprile 1993, BPB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 334, punto 33, confermata dalla sentenza 6 aprile 1995, BPB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 346, punto 26).
394. Infine, occorre comunque sottolineare che il verbale o le note che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe redatto della riunione - quod non - con il denunciante costituirebbero documenti a carattere meramente interno che, secondo costante giurisprudenza, non devono in linea di principio essere resi accessibili ai terzi nell'ambito dell'esercizio del loro diritto di accesso al fascicolo (sentenze del Tribunale 1° aprile 1993, BPB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 334, punto 33; BASF/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 335, punto 45; 13 dicembre 2001, cause riunite T-45/98 e T-47/98, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3757, punti 46 e 47; 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 172, punti 196 e 420, nonché [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 334, punto 170). Tale restrizione all'accesso ai documenti interni è giustificata dalla necessità di garantire il buon funzionamento dell'istituzione interessata nel settore della repressione delle violazioni alle regole di concorrenza del [OSCURATO:PERSONA].
395. Sulla base delle suesposte considerazioni, occorre concludere che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia redatto il verbale della riunione contestata non ha avuto l'effetto di privare le ricorrenti della possibilità di prendere conoscenza, nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso al fascicolo, degli elementi a carico sui quali si fondano gli addebiti formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa nella decisione impugnata.
396. D'altra parte, occorre sottolineare che le ricorrenti non sostengono che alcuni elementi relativi alla riunione contestata avrebbero potuto essere utilizzati da esse come elementi a favore. In ogni caso, anche se il motivo di ricorso dovesse essere inteso in questo senso, sarebbe necessario constatare che le ricorrenti non indicano gli elementi a favore in questione e non forniscono alcun indizio che accrediti la loro esistenza e, quindi, la loro utilità ai fini del procedimento. In simili circostanze, considerato che, secondo la giurisprudenza, la violazione dei diritti della difesa dev'essere esaminata in relazione alle circostanze specifiche del caso di specie (sentenza 29 giugno 1995, causa T-36/91, ICI/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 192, punto 70), non è possibile constatare sul punto alcuna violazione del diritto di accesso al fascicolo (v., in questo senso, sentenza Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 334, punto 93).
397. In simili circostanze, il motivo di ricorso in esame, attinente alla violazione del diritto di accesso al fascicolo, dev'essere respinto.
D - Il motivo di ricorso vertente sul carattere incompleto del fascicolo
1. [OSCURATO:PERSONA] delle parti
398. Le ricorrenti sostengono, infine, che la decisione impugnata dev'essere annullata per il semplice motivo che esse hanno avanzato seri dubbi quanto alla completezza del fascicolo, in quanto gli elementi da esso mancanti possono spiegare l'orientamento adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.
399. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questo motivo di ricorso sia di portata generale e conclude chiedendo che esso venga respinto per le medesime ragioni che giustificano il rigetto dei motivi di ricorso di cui sopra.
2. Giudizio del Tribunale
400. Come risulta dall'analisi dei motivi di ricorso che precedono, è a torto che le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe comunicato loro alcuni elementi a carico posti a sostegno degli addebiti menzionati nella decisione impugnata, elementi che le sarebbero stati forniti solo verbalmente da parte di terzi nel corso di colloqui. È inevitabile, pertanto, constatare che le ricorrenti non hanno per nulla dimostrato l'esistenza di un serio dubbio quanto alla completezza del fascicolo della [OSCURATO:PERSONA].
401. Occorre, in ogni caso, sottolineare che, contrariamente a quanto le ricorrenti sostengono, la circostanza secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata, nella decisione impugnata, su documenti a carico non acclusi al fascicolo dell'istruttoria e che non erano stati loro comunicati non può di per sé comportare l'annullamento del complesso della decisione in causa. Infatti, secondo la giurisprudenza citata supra al punto 338, occorrerebbe ancora, in questo caso, verificare in qual misura gli addebiti formulati nella decisione finale risultino sufficientemente provati da altri elementi valutati a carico cui le ricorrenti hanno avuto accesso.
402. Pertanto, il motivo di ricorso in esame dev'essere respinto.
Il terzo profilo dei motivi di ricorso, attinente alla violazione dei principi di buona amministrazione, di obiettività e di imparzialità
403. Nell'ambito del terzo profilo dei motivi di ricorso in esame, vertenti sull'asserita violazione dei diritti della difesa, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i principi di buona amministrazione, di obiettività e di imparzialità, in primo luogo per quanto riguarda lo svolgimento del procedimento amministrativo, in secondo luogo per quanto riguarda la valutazione dei fatti, delle prove e delle questioni pertinenti e, in terzo luogo, per quanto riguarda la valutazione delle ammende. Ne deriverebbe che la decisione impugnata dovrebbe, per questi motivi, essere annullata.
404. Occorre osservare preliminarmente che, tra le garanzie conferite dall'ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi, compare, in particolare, il principio di buona amministrazione, al quale si collega l'obbligo per l'istituzione competente di esaminare, con cura ed imparzialità, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (sentenza del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T-44/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1, punto 86; 29 giugno 1993, causa T-7/92, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-669, punto 34; 11 luglio 1996, cause riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93 e T-546/93, Métropole télévision e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-649, punto 93, nonché sentenza 20 marzo 2002, causa T-31/99, ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1881, punto 99).
405. Nella fattispecie, occorre pertanto esaminare se gli addebiti sollevati dalle ricorrenti siano in grado di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso una violazione di simile principio.
A - Lo svolgimento del procedimento amministrativo
1. [OSCURATO:PERSONA] delle parti
406. È opinione delle ricorrenti che lo svolgimento del procedimento di inchiesta dimostri che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe emesso la propria valutazione anticipatamente rispetto ai risultati dell'inchiesta amministrativa. A sostegno di questa contestazione, esse osservano, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una comunicazione degli addebiti prematura e, dall'altro, che la [OSCURATO:PERSONA] ha intrapreso la redazione della decisione impugnata prima della fine del procedimento di inchiesta. Le ricorrenti si basano, a questo proposito, sulla lettera che è stata inviata loro dal consigliere-auditore il 12 novembre 1996, due anni prima dell'adozione della decisione impugnata, per mezzo della quale questi le avrebbe informate che i servizi della [OSCURATO:PERSONA] stavano preparando la redazione di un progetto di decisione.
407. Esse osservano che tale valutazione emessa anticipatamente con riferimento al risultato dell'inchiesta risulta dalle minacce di irrogazione di ammende che la [OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato loro nel corso di tutto il procedimento amministrativo. A sostegno di tale contestazione, le ricorrenti fanno in primo luogo presenti le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], riportate dalla stampa, che hanno accompagnato il procedimento di revoca dell'immunità dalle ammende in relazione alla fissazione collettiva dei prezzi dei servizi di trasporto terrestre nell'ambito del trasporto multimodale. Deriverebbe da tali dichiarazioni che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già, in quel momento, manifestato l'intenzione di infliggere ammende alle ricorrenti nella causa [OSCURATO:PERSONA], malgrado l'ordinanza di sospensione 10 marzo 1995 nella causa T395/94 R. Così, nel suo comunicato stampa pubblicato al momento dell'adozione della comunicazione degli addebiti riguardante la revoca dell'immunità, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato che «le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno scelto di notificare un accordo che, come esse ben sanno, è illegale a seguito delle decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA]». Per altro verso, per quanto riguarda le allegazioni di abuso di posizione dominante, le ricorrenti menzionano diversi articoli e comunicati stampa che renderebbero evidente che la [OSCURATO:PERSONA] considerava l'irrogazione di ammende in forza dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] quale strumento atto ad eludere l'immunità dall'imposizione di ammende a norma dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA], della quale esse avrebbero beneficiato grazie alla notifica del [OSCURATO:PERSONA].
408. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto degli argomenti delle ricorrenti sul punto.
2. Giudizio del Tribunale
409. Le ricorrenti sostengono che lo svolgimento del procedimento amministrativo dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe stabilito in anticipo i risultati della sua inchiesta. Le ricorrenti si basano a tal proposito sul carattere prematuro della comunicazione degli addebiti, sul fatto che la redazione della decisione impugnata sarebbe iniziata prima dell'audizione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], nonché sulle minacce di irrogazione di ammende formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo.
a) Il carattere prematuro della comunicazione degli addebiti
410. In sostanza, le ricorrenti sostengono che l'invio di domande di informazioni supplementari poco prima e poco dopo l'adozione della comunicazione degli addebiti (in prosieguo: le «domande di informazioni controverse») dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] ha formulato prematuramente nella comunicazione degli addebiti i risultati definitivi dell'inchiesta. Esse sottolineano ugualmente, in simile contesto, il numero elevato di tali domande di informazioni e delle questioni che esse comportano.
411. In primo luogo, per quanto riguarda l'allegazione delle ricorrenti secondo la quale il fatto stesso di inviare le domande di informazioni controverse dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso anticipatamente, nella comunicazione degli addebiti, la sua valutazione rispetto ai risultati definitivi dell'inchiesta, occorre ricordare che si è già constatato sopra, al punto 116, nell'ambito dell'esame del primo profilo dei motivi di ricorso in esame, vertenti sulla violazione dei diritti della difesa, che, considerato che la comunicazione degli addebiti non costituisce un atto che fissa in modo definitivo la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] circa la legalità delle pratiche in causa, ma un atto puramente preparatorio che contiene allegazioni provvisorie della [OSCURATO:PERSONA] su cui essa ha la possibilità di ritornare nella decisione finale, la [OSCURATO:PERSONA] ha il pieno diritto, allo scopo in particolare di tenere conto degli argomenti o di ogni altro elemento proposto dalle imprese interessate, di proseguire la sua inchiesta in fatto dopo l'adozione della comunicazione degli addebiti con l'invio di domande di informazioni supplementari allo scopo, all'occorrenza, di ritirare alcuni addebiti o di aggiungerne di nuovi.
412. Pertanto, l'invio da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle domande di informazioni controverse, lungi dal testimoniare una qualsiasi valutazione emessa anticipatamente da parte della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle ricorrenti, costituisce un comportamento inerente al carattere contraddittorio del procedimento amministrativo di applicazione delle regole di concorrenza del [OSCURATO:PERSONA], che attesta, proprio al contrario, la volontà della [OSCURATO:PERSONA] di esaminare con cura ed imparzialità l'insieme degli elementi pertinenti della fattispecie, allo scopo, in particolare, di porsi in grado di decidere con piena cognizione di causa della domanda di esenzione presentata dalle ricorrenti.
413. Di conseguenza, la sola circostanza che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] abbia indirizzato alle parti del [OSCURATO:PERSONA] numerose domande di informazioni supplementari poco prima e poco dopo l'adozione della comunicazione degli addebiti non è idonea a dimostrare una violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei principi di buona amministrazione, di obiettività e di imparzialità.
414. D'altra parte, occorre sottolineare che il controllo di legittimità esercitato dal Tribunale nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto sulla base dell'art. 173 del [OSCURATO:PERSONA] non riguarda la comunicazione degli addebiti, ma la decisione finale adottata a seguito di essa. Secondo la giurisprudenza, la comunicazione degli addebiti non costituisce, del resto, un atto contro il quale sia esperibile l'azione di annullamento (sentenza IBM/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 96, punto 21). Pertanto, anche se la [OSCURATO:PERSONA] avesse manifestato, nella comunicazione degli addebiti, un pregiudizio nei confronti delle ricorrenti, simile pregiudizio sarebbe idoneo a viziare la decisione impugnata soltanto se avesse trovato espressione in quest'ultima. Tuttavia, le ricorrenti non dimostrano che questo sia quanto è accaduto nella fattispecie (v., in questo senso, sentenza ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 404, punto 105).
415. Infine, in ogni caso, anche se l'allegato pregiudizio nei confronti delle ricorrenti avesse trovato espressione nella decisione impugnata, si deve osservare che esso non costituirebbe violazione dei diritti della difesa in grado di causare l'annullamento della decisione impugnata, ma andrebbe esaminato nell'ambito del controllo della valutazione dei mezzi probatori o della motivazione della decisione (v., in questo senso, sentenza 29 giugno 1995, causa T-37/91, ICI/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 188, punto 72).
416. Per queste ragioni, è necessario respingere gli argomenti delle ricorrenti nella parte in cui contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver emesso la sua valutazione, nella comunicazione degli addebiti, anticipatamente rispetto al risultato finale dell'indagine.
417. In secondo luogo, per quanto riguarda l'elevato numero delle domande di informazioni, occorre osservare che è pacifico tra le parti che nel corso del periodo che va dal 22 maggio 1996, cioè due giorni prima l'adozione della comunicazione degli addebiti, al 16 settembre 1998, data dell'adozione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato 32 domande di informazioni contenenti più di 100 quesiti alle parti del [OSCURATO:PERSONA]. È ugualmente pacifico che molte di queste domande di informazioni sono state inviate nel corso del periodo assegnato alle parti del [OSCURATO:PERSONA] per rispondere alla comunicazione degli addebiti, e cioè tra il 24 maggio 1996, data dell'adozione della comunicazione degli addebiti, ed il 6 settembre 1996, data in cui le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno inviato la loro risposta alla comunicazione degli addebiti.
418. Occorre ammettere che l'invio di un elevato numero di domande di informazioni dopo l'adozione della comunicazione degli addebiti può compromettere l'efficace esercizio, da parte delle imprese interessate, del diritto ad essere ascoltate sugli addebiti formulati contro di esse. Conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 404, è in effetti compito della [OSCURATO:PERSONA] vegliare a che lo svolgimento del procedimento amministrativo sia portato a termine con cura. Ora, secondo la giurisprudenza, occorre che le domande di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] rispettino il principio di proporzionalità e che l'obbligo di fornire un'informazione, imposto ad un'impresa, non costituisca per quest'ultima un onere sproporzionato rispetto alle necessità dell'inchiesta (sentenza SEP/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 119, punto 51).
419. Nella fattispecie occorre pertanto valutare se l'invio delle domande di informazioni controverse abbia imposto alle ricorrenti un onere sproporzionato tale da ledere i diritti della difesa. Sotto questo aspetto, occorre tenere conto del contenuto di tali domande di informazioni, del contesto nel quale esse sono state inviate e dell'obiettivo che esse mirano a perseguire.
420. Deriva dall'esame delle domande di informazioni controverse che esse possono essere fondamentalmente raggruppate in otto categorie.
421. In primo luogo, una domanda di informazioni, quella del 22 maggio 1996, è stata inviata due giorni prima della comunicazione degli addebiti. Occorre tuttavia constatare che simile domanda mirava ad ottenere semplici precisazioni ed informazioni supplementari sui dati forniti dalle ricorrenti il 9 maggio 1996 in risposta ad una domanda di informazioni dell'8 marzo 1996, in modo tale che non si può ragion evolmente ritenere che essa rappresenti un onere sproporzionato per le ricorrenti. Del resto, risulta che la domanda in questione sia stata inviata due giorni prima dell'adozione della comunicazione degli addebiti a causa del comportamento delle ricorrenti stesse. Infatti, i dati che costituiscono l'oggetto dei quesiti formulati nella domanda controversa avrebbero dovuto, come risulta dalla domanda di informazioni dell'8 marzo 1996, essere forniti per il 25 marzo 1996, ma, a motivo di diversi rinvii sollecitati dalle ricorrenti, essi sono stati infine comunicati soltanto il 9 maggio 1996, cioè due mesi dopo la domanda iniziale della [OSCURATO:PERSONA].
422. In secondo luogo, quattro domande di informazioni, cioè le domande datate 16 ottobre 1996, 12 febbraio, 2 giugno e 19 giugno 1997, miravano ad ottenere informazioni richieste ma non fornite a seguito di domande precedenti o il dettaglio di informazioni fornite anteriormente, mentre altre quattro domande di informazioni, cioè quelle datate 27 gennaio, 13 febbraio, 15 maggio e 2 ottobre 1997, erano intese ad ottenere l'aggiornamento di dati forniti anteriormente, prima dell'invio della comunicazione degli addebiti. Nei limiti in cui le domande di informazioni in causa miravano ad ottenere informazioni richieste anteriormente, ma non fornite, occorre ricordare che, ai sensi del'art. 16, n. 5, del regolamento n. 4056/86 e delle disposizioni equivalenti dei regolamenti n. 17 e n. 1017/68, le imprese interessate hanno l'obbligo di fornire in modo completo le informazioni richieste nel termine stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, se tali domande di informazioni derivano dal mancato soddisfacimento dell'obbligo in questione da parte delle ricorrenti, il loro invio non può essere contestato alla [OSCURATO:PERSONA]. D'altro canto, se le domande in causa si limitano a sollecitare precisazioni ed aggiornamenti di dati forniti anteriormente, si deve ammettere che esse erano giustificate dalle necessità dell'inchiesta e non rappresentavano un onere sproporzionato per le ricorrenti.
423. In terzo luogo, nove domande di informazioni datate, rispettivamente, 12, 16 e 18 settembre 1996, 9 ottobre 1996, 8 e 15 novembre 1996, 22 aprile 1997, 26 maggio 1997e 30 settembre 1997 miravano a permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare la fondatezza degli argomenti proposti dalle ricorrenti nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti. Come è evidente, simili domande di informazioni erano giustificate dalle necessità dell'inchiesta, in quanto permettevano alla [OSCURATO:PERSONA] di considerare gli argomenti e gli elementi dedotti dalle ricorrenti in risposta alla comunicazione degli addebiti, allo scopo di apportare eventuali modifiche agli addebiti formulati nei loro confronti.
424. In quarto luogo, cinque domande di informazioni, cioè quelle datate 11 luglio 1996, 17 luglio 1996, 8 agosto 1996, 24 gennaio 1997 e 19 giugno 1997, erano intese ad ottenere, almeno in parte, informazioni che non avevano costituito oggetto di domande di informazioni prima dell'adozione della comunicazione degli addebiti. Tali domande di informazioni riguardavano in particolare alcuni aspetti legati ai contratti di servizio, ai contatti tra il [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e l'UASC e l'APL, dall'altro, in vista di una loro eventuale adesione al [OSCURATO:PERSONA], alle pratiche della [OSCURATO:PERSONA] in materia di prezzi ed alle lagnanze di alcuni caricatori in Irlanda. È tuttavia necessario constatare, e ciò non è oggetto di contestazione da parte delle ricorrenti, che gli elementi richiesti con simili domande di informazioni erano pertinenti nel contesto dell'esame delle pratiche in causa del [OSCURATO:PERSONA], in particolare allo scopo di verificare la fondatezza dell'allegazione di abuso di posizione dominante che compare nella comunicazione degli addebiti. L'invio di dette domande di informazioni era pertanto giustificato dalle necessità dell'inchiesta.
425. In quinto luogo, due domande di informazioni datate 16 e 24 luglio 1996, inviate in risposta alle allegazioni di violazione del diritto di accesso al fascicolo, erano intese ad ottenere informazioni riguardo al documento «[OSCURATO:PERSONA] - Time for Change». Come si è già constatato supra al punto 380, risulta dal fascicolo sottoposto al Tribunale che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di tale documento al momento dell'invio delle due domande di informazioni in causa. Considerate le circostanze, occorre ammettere che le dette domande di informazioni non erano giustificate dalle necessità dell'inchiesta.
426. In sesto luogo, una domanda di informazioni, quella recante la data del 5 dicembre 1996, mirava ad ottenere risposte ad alcuni quesiti posti nel corso dell'audizione del 25 ottobre 1996. Non si può contestare che una simile domanda, mirante a dare alle ricorrenti l'opportunità di proseguire per iscritto il dibattito intrapreso nel corso dell'audizione, fosse giustificata dalle necessità dell'inchiesta.
427. In settimo luogo, tre domande di informazioni, cioè quelle in data 21 ottobre 1997, 24 novembre 1997 e 18 marzo 1998, miravano ad ottenere dati relativi al fatturato delle parti del [OSCURATO:PERSONA]. Dato che tali domande di informazioni avevano lo scopo di permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare che il massimale delle ammende previsto dagli artt. 15, n. 2, del regolamento n. 17, 22, n. 2, del regolamento n. 1017/68 e 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86 non venisse superato, si deve ammettere che simili richieste di informazioni erano, in linea di principio, giustificate dalle necessità dell'inchiesta (sentenza del Tribunale 19 marzo 2003, causa T-213/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-913, punto 490). Nella fattispecie, le ricorrenti non contestano, del resto, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia utilizzato i dati forniti in risposta per assicurarsi che le ammende che essa intendeva infliggere con la decisione impugnata non eccedessero il massimale consentito.
428. In ottavo luogo, tre domande di informazioni, cioè quelle datate 17 gennaio 1997, 17 febbraio 1997 ed 11 marzo 1997, riguardavano il sistema «hub and spoke», notificato dopo l'invio della comunicazione degli addebiti, il 10 gennaio 1997. Non si può contestare che tali domande di informazioni, che miravano ad ottenere precisazioni su accordi notificati dalle ricorrenti allo scopo di ottenere la concessione di un'esenzione individuale a norma dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], erano giustificate dalle necessità dell'inchiesta, in quanto dovevano permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare se le condizioni previste da tale disposizione fossero soddisfatte.
429. Deriva dalle osservazioni che precedono che soltanto due delle domande di informazioni controverse, cioè quelle in data 16 e 24 luglio 1996, non sembrano giustificate dalle necessità dell'inchiesta. È tuttavia necessario ammettere che l'invio di due domande di informazioni ingiustificate su di un totale di 32 domande di informazioni nel corso di un periodo di 22 mesi non può aver significato per le ricorrenti l'imposizione di un onere sproporzionato, tale da compromettere l'efficace esercizio del loro diritto ad essere ascoltate.
430. Infine, in ogni caso, anche se la [OSCURATO:PERSONA] avesse violato i diritti della difesa, occorrerebbe sottolineare che tale violazione potrebbe comportare l'annullamento della decisione soltanto se, in assenza dell'invio delle domande di informazioni controverse, esistesse una possibilità - anche esigua - per le ricorrenti di far giungere il procedimento amministrativo ad un risultato diverso (v., in questo senso, sentenze 17 dicembre 1991, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 95, punto 56, e 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 172, punto 383). Ora, le ricorrenti non sostengono affatto che ciò avrebbe potuto verificarsi nella fattispecie né adducono alcun elemento in tal senso.
431. Per questi motivi, occorre respingere gli argomenti delle ricorrenti miranti a contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver inviato loro un elevato numero di domande di informazioni dopo l'adozione della comunicazione degli addebiti.
432. Deriva dall'insieme delle considerazioni che precedono che il motivo di ricorso, attinente alla violazione del principio di buona amministrazione, è, sul punto, infondato.
b) La redazione della decisione impugnata
433. In sostanza, le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver intrapreso la redazione della decisione impugnata prima della fine del procedimento amministrativo di inchiesta.
434. È pacifico tra le parti che la [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato la redazione della decisione impugnata poco dopo l'audizione delle parti del [OSCURATO:PERSONA], il 25 ottobre 1996. Nella sua lettera del 12 novembre 1996, il consigliere-auditore della [OSCURATO:PERSONA] indica, così, alle parti del [OSCURATO:PERSONA] quanto segue:
«Credo che la direzione competente stia preparando, al momento, un progetto di decisione nella pratica [OSCURATO:PERSONA] e che sia applicabile il procedimento normale».
435. D'altra parte, è esatto dire che la [OSCURATO:PERSONA], come osservano le ricorrenti, ha proseguito il procedimento amministrativo di inchiesta, dopo l'audizione delle parti del [OSCURATO:PERSONA], con l'invio di domande di informazioni supplementari fino al mese di marzo 1998. Considerando che la decisione impugnata è stata adottata il 16 settembre 1998, si deve ammettere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia iniziato la redazione della decisione impugnata prima della fine del procedimento amministrativo di inchiesta.
436. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, tale comportamento non è contrario al principio di buona amministrazione. Al contrario, occorre considerare che proprio il rispetto di questo stesso principio, che esige in particolare che la [OSCURATO:PERSONA] proceda con diligenza al trattamento degli affari di cui ha la responsabilità, può obbligarla ad iniziare la redazione della decisione finale prima della fine del procedimento amministrativo di inchiesta, allo scopo di garantire l'adozione della decisione in un termine ragionevole, sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica e, in particolare, del contesto della stessa, della condotta delle parti nel corso del procedimento, della complessità della pratica, nonché degli interessi delle imprese coinvolte (sentenza 20 aprile 1999, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 191, punti 187 e 188; sentenze del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1739, punto 56, e 9 settembre 1999, causa T-127/98, UPS [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2633, punto 38).
437. Ora, nella fattispecie, non viene contestato che gli aspetti del [OSCURATO:PERSONA] che hanno costituito l'oggetto del procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] sollevano questioni in fatto ed in diritto complesse, che hanno condotto la [OSCURATO:PERSONA] a dover esaminare un volume importante di dati forniti dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] nelle loro differenti notifiche oltre che nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti e nelle loro risposte alle domande di informazioni.
438. In tali circostanze, poiché, trascorsi 26 mesi di inchiesta dalla notifica dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] del 5 luglio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto, il 6 settembre 1996, la risposta delle parti del [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti ed aveva ascoltato, il 25 ottobre 1996, le stesse parti nel corso di un'audizione, è necessario ammettere che essa disponeva, in quel momento, di elementi sufficienti per iniziare la redazione della decisione impugnata. Ciò è tanto più vero in quanto, tra le domande di informazioni inviate dopo l'audizione, soltanto quelle datate 24 gennaio 1997, 15 maggio 1997 e 19 giugno 1997, che riguardavano, rispettivamente, alcune pratiche della [OSCURATO:PERSONA] in materia di prezzi, i vincoli di consorzio tra i membri del [OSCURATO:PERSONA] e le denunce di alcuni caricatori in Irlanda, sollecitavano informazioni che non erano state oggetto di domande di informazioni anteriori.
439. In ogni caso, è inevitabile constatare che le ricorrenti non indicano sotto quale profilo le domande di informazioni inviate dopo l'audizione dimostrerebbero che la [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di intraprendere la redazione della decisione finale dopo l'audizione.
440. Ne consegue che gli argomenti delle ricorrenti sul punto devono essere respinti.
b) Le minacce di irrogazione di ammende
441. In primo luogo, le ricorrenti fanno valere che alcune dichiarazioni, emesse nel corso del procedimento che ha accompagnato l'adozione, il 26 novembre 1996, della decisione che ha revocato alle parti del [OSCURATO:PERSONA] l'immunità dalle ammende per quanto riguarda la fissazione collettiva dei prezzi dei servizi di trasporto terrestre forniti in contesto multimodale, dimostrerebbero che la [OSCURATO:PERSONA] aveva intenzione, fin da quel momento, di infliggere loro ammende, eventualmente anche di elevata entità.
442. A tal proposito le ricorrenti osservano subito che, al momento dell'adozione, da parte del presidente del Tribunale, dell'ordinanza che ha disposto la sospensione della decisione TAA nella parte che vieta la fissazione collettiva dei detti prezzi (ordinanza 10 marzo 1995, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 29, confermata dall'ordinanza 19 luglio 1995, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., citata supra al punto 29), la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, in un comunicato stampa in data 14 marzo 1995, che, «se i membri del [OSCURATO:PERSONA] risulteranno soccombenti nel merito del ricorso, rischieranno di vedersi applicare forti ammende per aver continuato in tale pratica».
443. È tuttavia inevitabile constatare che, con questa dichiarazione, la [OSCURATO:PERSONA], lungi dal formulare in anticipo la sua decisione finale quanto all'imposizione delle ammende nei confronti delle parti del [OSCURATO:PERSONA], si è limitata semplicemente a sottolineare, a buon diritto, gli effetti giuridici che occorre attribuire ad un'ordinanza del presidente del Tribunale che decide in applicazione degli artt. 185 e 186 del trattato CE (divenuti artt. 242 CE e 243 CE) nel contesto di una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA].
444. In effetti, l'ordinanza del Tribunale 10 marzo 1995 resa nel contesto della causa TAA (ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 29) aveva ad oggetto non una pronuncia sulla legittimità del divieto, imposto dalla decisione TAA, dell'accordo che prevede la fissazione collettiva dei prezzi dei servizi di trasporto terrestre forniti in contesto multimodale, considerato che tale valutazione rientra esclusivamente nell'ambito di competenza del giudice di merito, ma la sospensione di tale divieto. Di conseguenza, fintantoché il Tribunale non avesse reso la sentenza TAA nel merito - il che è avvenuto il 28 febbraio 2002 -, il divieto dell'accordo in causa, imposto con la decisione TAA, rimaneva valido, mentre soltanto l'esecuzione del divieto in causa era sospesa.
445. Atteso che è pacifico che l'accordo concluso dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] è sostanzialmente identico all'accordo che ha costituito l'oggetto dell'ordinanza 10 marzo 1995, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 29, e che esso è stato concluso, almeno inizialmente, tra le stesse parti, è a giusto titolo che la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato, nella dichiarazione contestata, il rischio per le parti del [OSCURATO:PERSONA] di vedersi infliggere ammende per il fatto stesso della conclusione di simile accordo. Quanto all'allusione, contenuta in tale dichiarazione, all'elevato ammontare delle ammende, è sufficiente constatare che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a sottolineare l'esistenza di un semplice rischio e non di una decisione definitiva in proposito. D'altro canto, nella misura in cui la minaccia di ammende elevate formulata nella dichiarazione in parola abbia trovato espressione nella decisione impugnata in quanto le ammende ivi inflitte sarebbero eccessive, la contestazione delle ricorrenti va esaminata nel merito in sede di valutazione ad opera del Tribunale dell'entità delle ammende nell'ambito dell'esercizio della sua competenza di piena giurisdizione.
446. Le ricorrenti rammentano, poi, alcune dichiarazioni del membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della concorrenza, sig. [OSCURATO:PERSONA], espresse al momento dell'invio della comunicazione degli addebiti, il 21 giugno 1995, con cui si informavano le parti del [OSCURATO:PERSONA] dell'intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di revocare il beneficio dell'immunità dalle ammende per quanto riguarda l'accordo tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] che prevede la fissazione collettiva dei prezzi dei servizi di trasporto terrestre forniti in contesto multimodale.
447. Vero è che, con simili dichiarazioni, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che la decisione considerata doveva costituire «un segnale chiaro e non equivoco del fatto che l'accordo [OSCURATO:PERSONA] non è accettabile per la [OSCURATO:PERSONA]» e che, più le ricorrenti tarderanno a trovare una soluzione ai problemi individuati dalla [OSCURATO:PERSONA], «più le ammende saranno elevate».
448. È tuttavia necessario osservare che, con queste dichiarazioni, il sig. [OSCURATO:PERSONA], lungi dal formulare in anticipo la sua decisione finale della [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'imposizione di ammende nei confronti delle parti del [OSCURATO:PERSONA], si è limitato semplicemente a sottolineare, a buon diritto, gli effetti giuridici che occorre riconnettere ad una decisione di revoca dell'immunità relativa alle ammende.
449. Infatti, le decisione di revoca dell'immunità adottata nella fattispecie dalla [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto non di irrogare ammende alle parti del [OSCURATO:PERSONA] o di impegnare la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare una decisione in tal senso, ma soltanto di permetterle di conservare, a titolo precauzionale, tale possibilità malgrado la notifica effettuata dalle parti del [OSCURATO:PERSONA], per l'eventualità che le ricorrenti avessero beneficiato dell'immunità dall'imposizione delle ammende per gli accordi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento n. 1017/68. Risulta così che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] era motivata essenzialmente dal fatto che le notifiche successive effettuate dalle ricorrenti non avrebbero dovuto privarla della possibilità di infliggere ammende per il passato, nell'ipotesi in cui essa fosse ritenuta in grado di concedere l'esenzione ad una delle versioni modificate del [OSCURATO:PERSONA].
450. In considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 22, n. 2, del regolamento n. 1017/68, l'importo delle ammende è determinato, tra l'altro, in funzione della durata dell'infrazione, è a buon diritto che la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato alle parti del [OSCURATO:PERSONA] che qualsiasi ritardo nell'adozione di una soluzione in grado di risolvere i problemi che essa aveva individuato avrebbe avuto per effetto l'aumento dell'entità delle sanzioni.
451. In ogni caso, considerato che il regolamento n. 1017/68 non prevede alcun regime di immunità dalle ammende per quanto riguarda gli accordi che rientrano nel suo campo di applicazione e che non esiste un principio generale del diritto comunitario secondo il quale la notifica di un accordo conferisce all'impresa, autrice della notifica, il beneficio di un'immunità dalle ammende anche in assenza di un testo normativo che preveda espressamente tale immunità (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 44, punti 48 e 53), la decisione di revoca dell'immunità adottata nella fattispecie non avrebbe in alcun modo potuto compromettere la situazione giuridica delle parti del [OSCURATO:PERSONA], in quanto, anche a prescindere dall'adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di una decisione di revoca dell'immunità, quest'ultima disponeva comunque della facoltà di infliggere ammende malgrado la notifica effettuata dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] dell'accordo che prevede la fissazione collettiva dei prezzi dei servizi di trasporto terrestre forniti in un contesto multimodale.
452. Per questi motivi, occorre respingere gli argomenti delle ricorrenti sul punto.
453. In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che emerge da diversi articoli e comunicati stampa che la [OSCURATO:PERSONA] considerava l'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] a determinate pratiche del [OSCURATO:PERSONA] come mezzo atto ad eludere l'immunità dalle ammende di cui esse beneficiavano a norma dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA].
454. Occorre tuttavia constatare che, se i diversi articoli e comunicati stampa cui le ricorrenti fanno riferimento certamente testimoniano dell'eventuale intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere ammende alle parti del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento agli accordi notificati in vista della concessione di un'esenzione individuale ai sensi dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], non è possibile desumere da questa circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato l'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] ad alcune pratiche del [OSCURATO:PERSONA] all'unico scopo di eludere l'immunità di cui i suoi membri beneficiavano a norma dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA]. Poiché le ricorrenti non adducono altri elementi concreti in grado di sostenere la loro tesi, si deve constatare che esse non hanno dimostrato la realtà dei fatti sui quali si basa la loro contestazione sul punto.
455. In ogni caso, anche supponendo che l'asserito obiettivo di elusione possa essere dedotto dai vari articoli e comunicati stampa citati dalle ricorrenti, è sufficiente constatare che il problema se la [OSCURATO:PERSONA] avesse il diritto di infliggere ammende per la violazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] ad imprese autrici di una notifica finalizzata alla concessione di un'esenzione individuale a norma dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] concerne la fondatezza della decisione impugnata per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] e le ammende irrogate a questo titolo. Infatti, la tesi sostenuta dalle ricorrenti poggia sulla premessa secondo cui l'autore di una violazione all'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] non beneficia di un'immunità relativa alle ammende. Ora, se questa premessa, contestata del resto dalle ricorrenti nell'ambito dei motivi di ricorso relativi alle ammende, si rivela infondata, la questione dell'elusione dell'immunità non si pone, poiché l'esistenza di un'immunità a norma dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe in tal caso costituito un ostacolo all'imposizione di ammende volte a sanzionare un'infrazione a tale disposizione. Se, al contrario, la premessa è fondata, la questione se la [OSCURATO:PERSONA] avesse il diritto di infliggere ammende dipende esclusivamente dall'esistenza di una violazione all'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], che è contestata dalle ricorrenti nell'ambito dei motivi di ricorso relativi all'applicazione di tale disposizione. Infatti, o l'infrazione all'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] è accertata, nel qual caso la [OSCURATO:PERSONA] avesse il diritto di irrogare ammende, o la violazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] non è accertata, nel qual caso le ammende irrogate a norma dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] devono, per questo solo motivo, essere annullate. L'allegazione di elusione dell'immunità a norma dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] è quindi inconsistente.
456. Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti sul punto devono essere respinti.
B - La valutazione dei fatti, delle prove e delle questioni pertinenti
1. [OSCURATO:PERSONA] delle parti
457. Le ricorrenti contestano, in primo luogo, alla [OSCURATO:PERSONA] di aver basato numerose constatazioni di fatto e di diritto contenute nella decisione impugnata su ipotesi astratte, supposizioni e presunzioni, e non su prove od elementi di analisi. Esse fanno osservare, a questo proposito, l'utilizzo nella decisione impugnata, in ben 47 occasioni, dei termini «probabile» e «poco probabile», al momento dell'analisi del mercato in causa (considerando' 66 e 67), della concorrenza interna (considerando' 193), della concorrenza esterna (considerando' 249, 252 e 258), della concorrenza potenziale (considerando' 290), del contenuto dei contratti di servizio (considerando' 490 e 494), della remunerazione degli spedizionieri (considerando' 510) e della posizione dominante (considerando' 540 e 541). Le ricorrenti fanno valere che questi differenti passi della decisione impugnata non sono fondati su alcun elemento di prova. A loro parere, anche se può essere legittimo che la [OSCURATO:PERSONA], in alcune circostanze, ponderi le considerazioni pertinenti e decida sulla questione di conseguenza, sarebbe altrettanto vero che gli esempi citati nel ricorso non indicherebbero ponderazioni di sorta.
458. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che il rigetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle prove e degli argomenti da esse dedotti testimonierebbe che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affrontato la controversia in esame senza mantenersi «(...) aperta, nel trattare il caso, a tutte le prove e a tutti gli argomenti che possono esserle sottoposti» (conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa definita con sentenza della Corte 21 febbraio 1984, causa 86/82, Hasselblad/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pagg. 883, 913).
459. A sostegno di simile contestazione, le ricorrenti citano un certo numero di esempi tratti dalla decisione impugnata. In primo luogo, per quanto riguarda l'analisi della concorrenza interna (considerando' 201 e 202), le ricorrenti ritengono che l'affermazione secondo cui «l'esistenza di prezzi diversi da quelli indicati nella tariffa non dimostra, in sé, che vi sia concorrenza, come non dimostra che questa sia assente» renderebbe evidente che la [OSCURATO:PERSONA] non era disposta ad accettare prove dell'esistenza di concorrenza sui prezzi. In secondo luogo, per quanto riguarda la concorrenza su elementi diversi dal prezzo (considerando' 242 e 522), le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver chiarito le ragioni per cui ha scartato le prove che esse avevano addotto. In terzo luogo, per quanto riguarda la sostituibilità dal lato dell'offerta (considerando' 280282), le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver accolto una presunzione di invalidità delle prove da esse fornite a motivo del fatto che le conclusioni del rapporto Dynamar sarebbero state «influenzate dalle istruzioni impartite all'esperto». Le ricorrenti fanno osservare che, nel controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] non tenta di spiegare le ragioni della suspicione avanzata verso il rapporto Dynamar avvalendosi della corrispondenza tra le ricorrenti e Dynamar con riferimento alla preparazione di tale rapporto, anche se detta corrispondenza è allegata al ricorso. In quarto luogo, per quanto riguarda le allegazioni in materia di prezzi (considerando' 308, 325, 543 e 589), le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver proceduto, nella decisione impugnata, ad una nuova analisi dei tassi dei contratti di servizio, senza fare riferimento alle allegazioni della comunicazione degli addebiti e senza confutare gli argomenti che esse hanno presentato nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti. In particolare, la decisione impugnata non si occuperebbe della questione se le constatazioni svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] (cioè che, nel corso del periodo che va dal 1993 al 1997, i tassi marittimi sarebbero aumentati dell'8%, mentre i tassi terrestri comunitari sarebbero diminuiti del 4%, senza tenere conto dell'inflazione) fossero compatibili con una constatazione di posizione dominante. Le ricorrenti fanno osservare che la scarsa fiducia riposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua propria analisi si può dedurre dalla descrizione della decisione impugnata che essa stessa effettua nella relazione sulla politica di concorrenza del 1998 ( XXVIII Relazione sulla politica di concorrenza - 1998 , punto 107), nel quale la [OSCURATO:PERSONA] preferisce riferirsi alle asserzioni screditate dei denuncianti piuttosto che alla propria analisi dei prezzi. In quinto luogo, per quanto riguarda i contratti di servizio a duplice tariffa (considerando' 154), le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver chiesto loro informazioni riguardanti l'allegazione secondo cui l'iniziativa per la conclusione di questo tipo di contratti proveniva dai caricatori parti dei contratti. Considerando che si trattava di una questione di importanza nodale per quanto riguarda l'allegazione di abuso, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto tentare di addossare l'onere della prova alle ricorrenti. Infine, in sesto luogo, per quanto riguarda lo sviluppo storico dei contratti conferenziali (considerando' 469471), le ricorrenti osservano che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato uno soltanto degli elementi che esse avevano addotto, senza prendere in esame gli altri. Esse fanno anche osservare che la [OSCURATO:PERSONA] ha cercato di chiarire le ragioni del totale rigetto di questi elementi soltanto nel controricorso e non nella decisione impugnata.
460. In terzo luogo, le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto, nella decisione impugnata, di alcuni elementi in fatto successivi alla comunicazione degli addebiti, laddove essi dimostrerebbero l'erroneità di allegazioni che erano state essenziali al ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'adozione della comunicazione degli addebiti. In particolare, le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver mantenuto nella decisione impugnata (considerando' 296, 562, 566 e 567) l'allegazione che compare nella comunicazione degli addebiti (punti 108, 113, 229, 235 e 236), secondo la quale esse non subiscono un'importante concorrenza potenziale mentre, nel corso del procedimento amministrativo, le compagnie [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «Cosco»), Yangming, K [OSCURATO:PERSONA] (nel febbraio 1997) e [OSCURATO:PERSONA] (nel giugno 1998) hanno fatto ingresso nel traffico transatlantico in quanto operatori indipendenti, mentre la NOL (nel maggio 1998) si è ritirata dal [OSCURATO:PERSONA] per intraprendere nuove attività sotto il nome di APL. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] fonderebbe le sue conclusioni quanto all'alterazione abusiva della struttura del mercato sull'allegazione che le concorrenti potenziali sono state indotte a divenire membri del [OSCURATO:PERSONA].
461. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto degli argomenti delle ricorrenti sul punto.
2. Giudizio del Tribunale
462. Con le censure in esame, le ricorrenti contestano, in primo luogo, alla [OSCURATO:PERSONA] di aver fondato numerose constatazioni di fatto e di diritto contenute nella decisione impugnata su ipotesi astratte, supposizioni e presunzioni e non su prove od elementi di analisi. Esse le contestano poi di aver respinto le prove e gli argomenti da esse avanzati senza alcuno spirito di apertura. Infine, esse contestano alla medesima istituzione di non aver tenuto conto nella decisione impugnata di alcuni elementi in fatto successivi alla comunicazione degli addebiti, elementi che avrebbero dimostrato l'erroneità di allegazioni che erano essenziali al ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] all'atto dell'adozione della comunicazione degli addebiti.
463. Ne deriva che le ricorrenti contestano essenzialmente alla [OSCURATO:PERSONA] di aver mancato di obiettività nell'esame dei fatti, delle prove e delle questioni pertinenti nella fattispecie.
464. Occorre sottolineare che l'asserita mancanza di obiettività della [OSCURATO:PERSONA] in relazione a questi diversi punti, anche a supporla dimostrata, non costituisce una violazione dei diritti della difesa in grado di causare l'annullamento della decisione impugnata, ma va esaminata sotto il profilo del controllo della valutazione dei mezzi probatori o della motivazione della decisione (v., in questo senso, sentenza 29 giugno 1995, causa T-37/91, ICI/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 188, punto 72).
465. Così, è dato osservare che la maggior parte delle allegazioni delle ricorrenti torna a denunciare l'assenza di prove sufficienti a sostegno delle allegazioni della [OSCURATO:PERSONA]. Questo vale, ad esempio, per le allegazioni che riguardano l'utilizzo in 47 occasioni dei termini «probabile» («likely») e «poco probabile» («unlikely») nella decisione, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata disposta ad accettare le prove della concorrenza sui prezzi tra le parti del [OSCURATO:PERSONA], la mancata presa in considerazione delle conclusioni del rapporto Dynamar, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proceduto ad una nuova analisi delle tariffe dei contratti di servizio nella decisione impugnata senza fare più riferimento alle allegazioni formulate nella comunicazione degli addebiti, il non aver interpellato le ricorrenti sul fatto che i contratti di servizio a duplice tariffa sarebbero stati chiesti dai caricatori, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe considerato soltanto uno degli elementi riguardanti lo sviluppo storico delle conferenze dedotti dalle ricorrenti allo scopo di chiarire quale fosse l'intenzione del legislatore in materia di contratti di servizio ed il fatto che ingressi recenti sul traffico transatlantico sarebbero da interpretarsi in senso contrario alle allegazioni della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti l'assenza di concorrenza potenziale.
466. Quanto alle allegazioni secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe chiarito le ragioni per cui ha scartato le prove della concorrenza sui prezzi addotte dalle parti del [OSCURATO:PERSONA], oltre che gli elementi dedotti dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento allo sviluppo storico delle conferenze, esse si risolvono nel contestare la motivazione della decisione impugnata sui punti in esame.
467. Per queste ragioni, si deve considerare che gli argomenti delle ricorrenti sono privi di pertinenza nel contesto dei motivi di ricorso in esame riguardanti la violazione dei diritti della difesa e devono, di conseguenza, essere respinti.
C - La valutazione delle ammende
1. [OSCURATO:PERSONA] delle parti
468. Le ricorrenti sostengono che gli avvenimenti che hanno accompagnato l'imposizione delle ammende nella fattispecie rivelano mancanza di obiettività da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti invocano a questo proposito alcuni articoli di stampa che attestano il manifestarsi di una certa opposizione, in seno alla [OSCURATO:PERSONA] e ad alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri, rispetto all'entità delle ammende proposte dalla direzione generale «Concorrenza» (in prosieguo: la «DG Concorrenza»). Le ricorrenti invocano, parimenti, le dichiarazioni di un caricatore che ritiene che l'ammontare delle ammende sia eccessivo. Le ricorrenti affermano di ignorare se simili elementi siano stati presi in considerazione - e, se sì, in qual misura - dalla [OSCURATO:PERSONA] prima dell'adozione della decisione impugnata.
469. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto degli argomenti delle ricorrenti sul punto.
2. Giudizio del Tribunale
470. In sostanza, con il motivo di ricorso in esame, le ricorrenti fanno valere che le circostanze che hanno accompagnato l'imposizione delle ammende alle parti del [OSCURATO:PERSONA] rivelerebbero mancanza d'obiettività da parte della DG Concorrenza.
471. Per quanto riguarda, in primo luogo, l'asserita opposizione della [OSCURATO:PERSONA] quanto all'imposizione delle ammende proposta dalla DG Concorrenza, occorre osservare che, anche se vi fosse stata da parte della DG Concorrenza una violazione dei principi di buona amministrazione, di obiettività e di imparzialità, la decisione impugnata non è stata comunque adottata da tale DG, ma dal collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] (v., in questo senso, sentenza ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 404, punto 104).
472. Per quanto riguarda, poi, l'opposizione manifestata da alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri all'entità delle ammende proposta dalla DG Concorrenza, occorre ricordare che, in esecuzione delle disposizioni pertinenti dei regolamenti di applicazione degli artt. 85 ed 86 del [OSCURATO:PERSONA] relativi al collegamento con le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri, i rappresentanti di tali [OSCURATO:PERSONA] membri vengono consultati previamente all'adozione di qualsiasi decisione che irroga ammende per la violazione delle norme sulla concorrenza nell'ambito dei comitati consultivi in materia di intese e posizioni dominanti istituiti da tali regolamenti. Nella fattispecie, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la sua decisione sulla base dei regolamenti n. 17, n. 1017/68 e n. 4056/86, sono stati consultati i tre comitati consultivi istituiti da ciascuno di questi regolamenti. È necessario osservare che inerisce a questo processo decisionale il fatto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sollevino, all'occorrenza, riserve od obiezioni quanto alle decisioni della [OSCURATO:PERSONA]. Per altro verso, nei limiti in cui tali comitati consultivi emettono soltanto semplici pareri, la [OSCURATO:PERSONA] non commette una violazione del principio di buona amministrazione se semplicemente se ne discosta.
473. Per quanto riguarda, d'altra parte, il parere espresso da un caricatore, occorre constatare che tale elemento è, in sé, privo di qualsiasi pertinenza per valutare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia mancato di obiettività. Non si può infatti dedurre dal parere espresso da un terzo il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse dei pregiudizi nei confronti delle ricorrenti. Inoltre, occorre osservare che l'articolo di stampa citato dalle ricorrenti riferisce che, secondo un altro caricatore, le parti del [OSCURATO:PERSONA] sono perfettamente in grado di pagare l'ammenda che è stata loro inflitta, considerati gli utili che hanno realizzato nel corso degli ultimi cinque anni.
474. Infine, comunque, occorre sottolineare che l'asserita mancanza di obiettività da parte della [OSCURATO:PERSONA] o della DG Concorrenza sulla valutazione dell'ammontare delle ammende, anche ammettendo che sia dimostrata, non costituisce una violazione dei diritti della difesa in grado di causare l'annullamento della decisione impugnata, ma rientra nell'ambito della valutazione effettuata in sede di controllo della stima dell'entità delle ammende e sarà pertanto trattata nel contesto dell'esame dei motivi di ricorso relativi a tale questione (v., in questo senso, sentenza 29 giugno 1995, causa T-37/91, ICI/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 188, punto 72).
475. Occorre, di conseguenza, respingere nella sua totalità la terza censura relativa alla valutazione delle ammende.
D - Conclusione sul terzo profilo dei motivi di ricorso
476. Deriva dalle considerazioni che precedono che il terzo profilo del presente gruppo di motivi di ricorso dev'essere respinto nella sua totalità.
Conclusione sui motivi di ricorso attinenti alla violazione dei diritti della difesa
477. Deriva dall'insieme delle considerazioni che precedono che il primo profilo del presente gruppo di motivi di ricorso, attinenti alla violazione dei diritti della difesa, che si riferisce alla violazione del diritto ad essere ascoltati, dev'essere accolto nella parte in cui le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver fondato la constatazione del secondo abuso, nella decisione impugnata, su quattro documenti con riferimento ai quali esse non hanno avuto l'opportunità di far valere le loro osservazioni. Le conseguenze da trarre da simile violazione per quanto riguarda la legittimità della decisione impugnata dipendono tuttavia dall'esame nel merito delle valutazioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al secondo abuso, che costituiscono l'oggetto dei motivi di ricorso delle ricorrenti attinenti a una violazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA].
478. Per il rimanente, il primo profilo del gruppo in esame di motivi di ricorso dev'essere respinto. Del resto, il secondo ed il terzo profilo del presente gruppo di motivi di ricorso, attinenti alla violazione dei diritti della difesa, relativi, rispettivamente, alla violazione del diritto di accesso al fascicolo ed alla violazione dei principi di buona amministrazione, di obiettività e di imparzialità, devono essere integralmente respinti.
II - Sui motivi di ricorso vertenti sull'assenza di infrazioni all'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] ed all'art. 2 del regolamento n. 1017/68, nonché sull'esistenza di diversi difetti di motivazione sul punto
479. I motivi sviluppati dalle ricorrenti in questo contesto possono essere sostanzialmente raggruppati sotto tre profili distinti. Il primo profilo riguarda le valutazioni della decisione impugnata sull'accordo che prevede la fissazione dei prezzi dei servizi di trasporto terrestre. Il secondo profilo riguarda le valutazioni della decisione impugnata relative alle regole sui contratti di servizio. Infine, il terzo profilo riguarda le valutazioni della decisione impugnata relative alle regole sulla remunerazione degli spedizionieri.
Il primo profilo dei motivi di ricorso, riguardante le valutazioni della decisione impugnata relative all'accordo che prevede la fissazione dei prezzi dei servizi di trasporto terrestre
480. Con i motivi di ricorso proposti nell'ambito del profilo in esame, le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che il divieto, previsto dall'art. 1 della decisione impugnata, che colpisce l'accordo concluso da lle parti del [OSCURATO:PERSONA] relativo alla fissazione dei prezzi dei servizi di instradamento terrestre, forniti ai caricatori sul territorio della [OSCURATO:PERSONA] in combinazione con altri servizi nel quadro di operazioni di trasporto multimodale di carichi containerizzati fra l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], è incompatibile con l'ordinanza 10 marzo 1995, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 29. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che, considerati in particolare gli accordi di cooperazione che esse hanno concluso allo scopo di migliorare la fornitura dei servizi di trasporto terrestre ai caricatori, cioè l'accordo EIEIA ed il sistema «hub and spoke», l'accordo in causa soddisfa le condizioni di concessione dell'esenzione individuale di cui all'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA].
481. Tuttavia, in risposta ad un quesito posto dal Tribunale sul punto, le ricorrenti hanno indicato all'udienza che, considerate in particolare la sentenza FEFC (citata supra al punto 196) e la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 14 novembre 2002, 2003/68/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del [OSCURATO:PERSONA] CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/37.396/D2 - [OSCURATO:PERSONA] riveduto) (GU L 26, pag. 53), che esse non intendevano mantenere i motivi di ricorso proposti nel contesto del profilo in esame.
482. Pertanto, non v'è più ragione di decidere sul primo profilo di questi motivi di ricorso vertenti sull'assenza di infrazioni all'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] ed all'art. 2 del regolamento n. 1017/68, nonché sull'esistenza di diverse carenze di motivazione sul punto.
Il secondo profilo dei motivi di ricorso, riguardante le valutazioni della decisione impugnata relative alle regole sui contratti di servizio
483. I motivi addotti dalle ricorrenti nell'ambito del secondo profilo sono, essenzialmente, di due ordini. Con i motivi di ricorso del primo tipo, le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver vietato loro, secondo quanto risulta dall'art. 3 della decisione impugnata, di concludere, collettivamente nell'ambito della conferenza, contratti di servizio della conferenza con i caricatori, secondo le procedure di voto definite dall'accordo [OSCURATO:PERSONA], possibilità che esse, per citare il ricorso, definiscono quale «potere di concludere contratti di servizio della conferenza» («conference service contract authority»). Con i motivi di ricorso del secondo tipo, le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver vietato, come si deduce dall'art. 3 della decisione impugnata, alcune regole previste dall'accordo [OSCURATO:PERSONA] in materia di contratti di servizio.
A - Il potere delle parti del [OSCURATO:PERSONA] di concludere contratti di servizio della conferenza
484. Le ricorrenti propongono, in sostanza, due motivi di ricorso per quanto riguarda il potere di concludere contratti di servizio della conferenza. Con il primo motivo di ricorso, esse sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto a torto nella decisione impugnata che simile potere non possa beneficiare dell'applicazione dell'esenzione per categoria prevista all'art. 3 del regolamento n. 4056/86, mentre tale potere rientra tra le attività tradizionali delle conferenze ed è compatibile con la nozione di tassi di nolo uniformi o comuni, ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento n. 4056/86. Con il secondo motivo di ricorso, le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver deciso, in applicazione dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], sulla loro domanda di esenzione individuale in favore del potere di concludere contratti di servizio della conferenza.
1. L'applicazione dell'esenzione per categoria di cui all'art. 3 del regolamento n. 4056/86
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
485. In primo luogo, le ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando' 464 della decisione impugnata, il potere di concludere contratti di servizio della conferenza costituisce un'attività tradizionale delle conferenze, compatibile con la nozione di tassi di nolo uniformi o comuni, che beneficerebbe pertanto dell'esenzione per categoria di cui all'art. 3 del regolamento n. 4056/86. Considerato che, secondo le ricorrenti, il potere di concludere contratti di servizio della conferenza costituirebbe un'attività coperta dall'esenzione per categoria, l'accordo riguardante le condizioni alle quali i membri della conferenza esercitano tale potere dovrebbe parimenti beneficiare dell'esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 4056/86. Le ricorrenti precisano ancora che, nella decisione TAA, la [OSCURATO:PERSONA] non ha discusso dell'applicazione dell'esenzione per categoria ai contratti di servizio comuni.
486. Le ricorrenti osservano che gli accordi contrattuali tra caricatori e conferenze per l'instradamento delle merci nel corso di un dato periodo ad una tariffa diversa da quella della conferenza fanno parte delle pratiche tradizionali delle conferenze e che il termine «contratti di servizio» è stato già utilizzato dall'US [OSCURATO:PERSONA] nel 1961.
487. Le ricorrenti fanno anche valere di aver esposto dettagliatamente le clausole di simili contratti di conferenza nella risposta alla comunicazione degli addebiti (2 a parte, pagg. 164-181) e descrivono nel ricorso le pratiche tradizionali delle conferenze. Le ricorrenti ritengono che simii elementi dimostrino che l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i contratti di servizio sono stati introdotti soltanto dopo l'entrata in vigore dell'US [OSCURATO:PERSONA] e non appartengono alle pratiche tradizionali delle conferenze sia privo di fondamento.
488. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che il potere di concludere contratti di servizio della conferenza è, contrariamente a quanto esposto al considerando' 462 della decisione impugnata, compatibile con l'esistenza di tassi di nolo uniformi o comuni previsti dal regolamento n. 4056/86.
489. Secondo le ricorrenti, deriva dal regolamento n. 4056/86 o che la definizione della nozione di tassi di nolo uniformi o comuni è sufficientemente ampia da includere gli accordi di fedeltà, le tariffe su base «tempo/volume» e le azioni indipendenti, o che il regolamento in causa consente ai membri della conferenza di concludere con i caricatori vari accordi addizionali sul prezzo, come gli accordi di fedeltà, le tariffe su base «tempo/volume» e le azioni indipendenti.
490. Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non interpreta in modo coerente la nozione di tassi di nolo uniformi o comuni. Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] adotta una definizione riduttiva dell'espressione «uniformi o comuni» per escluderne il potere di concludere contratti di servizio della conferenza e propone argomenti artificiosi per distinguere i contratti di servizio dagli accordi di fedeltà, dalle tariffe decrescenti in funzione della durata e del volume e dalle azioni indipendenti.
491. Per altro verso, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata non chiarisce se i servizi forniti nell'ambito di contratti di fedeltà, di tariffe su base «tempo/volume», di azioni indipendenti e di contratti di servizio individuali costituiscano «servizi sostanzialmente diversi da quelli normalmente forniti ai caricatori che pagano le tariffe della conferenza», secondo quanto esposto nel considerando' 450 della decisione impugnata.
492. Sotto questo profilo, le ricorrenti fanno in primo luogo valere che la [OSCURATO:PERSONA] accetta che i membri della conferenza si discostino dai prezzi della conferenza in determinate circostanze, ma non concilia simile posizione con la sua definizione della nozione di tassi di nolo uniformi o comuni. In particolare, essa non chiarirebbe se i servizi forniti nell'ambito di accordi di fedeltà, di tariffe su base «tempo/volume» e di azioni indipendenti costituiscano servizi «sostanzialmente diversi da quelli normalmente forniti ai caricatori che pagano le tariffe della conferenza».
493. Le ricorrenti fanno, inoltre, valere che non appare chiaro dalla decisione impugnata se i servizi forniti nell'ambito dei contratti di servizio individuali - che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], devono essere autorizzati dalle conferenze - siano (o debbano essere) «sostanzialmente diversi da quelli normalmente forniti ai caricatori che pagano le tariffe della conferenza». Se lo sono, la decisione impugnata non spiegherebbe perché i servizi forniti nell'ambito dei contratti di servizio della conferenza non lo siano. Se, per contro, i servizi forniti nell'ambito di contratti di servizio individuali non sono del genere di quelli contemplati al considerando' 450 della decisione impugnata, la decisione in causa non spiegherebbe in quale misura i contratti di servizio individuali sarebbero compatibili con la nozione di tassi di nolo uniformi o comuni come interpretata dalla [OSCURATO:PERSONA].
494. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall'ECTU, dichiara di non essere in grado di comprendere con esattezza che cosa intendano le ricorrenti con l'espressione «[OSCURATO:PERSONA] service contract authority». Secondo la [OSCURATO:PERSONA], se le ricorrenti intendono con questa espressione che i membri della conferenza possono concludere collettivamente contratti di servizio con i caricatori, essa sottolinea che la decisione impugnata non considera che simile possibilità rappresenti, di per sé, una restrizione della concorrenza. Di conseguenza, il problema sollevato dalle ricorrenti non si porrebbe.
b) Giudizio del Tribunale
495. In sostanza, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata constata a torto che il potere delle parti del [OSCURATO:PERSONA] di concludere, collettivamente in seno alla conferenza, contratti di servizio della conferenza, secondo le procedure di voto definite dall'accordo [OSCURATO:PERSONA], non può beneficiare dell'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del regolamento n. 4056/86.
496. Prima di esaminare simile questione, occorre tuttavia verificare se la decisione impugnata abbia constatato che detto potere costituisca, in sé e per sé, una restrizione alla concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA].
497. A questo proposito dev'essere osservato che, al considerando' 449 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] indica che l'esenzione per categoria di cui all'art. 3 del regolamento n. 4056/86 «non autorizza (...) i contratti di servizio in comune». Ora, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto, nel controricorso, che l'espressione «contratti di servizio in comune» utilizzata dalla decisione impugnata comprendeva tanto i contratti di servizio della conferenza quanto i contratti di servizio individuali conclusi in comune da diversi vettori.
498. Occorre ammettere, con le ricorrenti, che si potrebbe dedurre da questo considerando' della decisione impugnata che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il semplice fatto della conclusione da parte di una conferenza marittima di contratti di servizio della conferenza costituisca in sé e per sé una restrizione della concorrenza, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], che non rientra nel campo di applicazione dell'esenzione per categoria prevista all'art. 3 del regolamento n. 4056/86 e che è, pertanto, in assenza di un'esenzione individuale concessa in applicazione dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], vietata dal primo paragrafo di questa disposizione. Questo a maggior ragione, in quanto la conclusione dei contratti di servizio della conferenza implica, essenzialmente, la conclusione di un accordo orizzontale di fissazione collettiva dei prezzi. Orbene, simili accordi, oltre ad essere espressamente vietati dall'art. 85, n. 1, lett. a), del [OSCURATO:PERSONA], costituiscono violazioni manifeste delle norme comunitarie in materia di concorrenza (sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-14/89, Montedipe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1155, punto 265, e 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1063, punto 109), anche nell'ambito dei trasporti marittimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento n. 4056/86 (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 427, punti 100 e 210).
499. Tuttavia, la portata esatta della decisione impugnata sul punto va determinata in funzione del suo dispositivo, nonché dalla motivazione che ne costituisce il sostegno necessario (sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T-138/89, NBV e NVB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II2181, punto 31).
500. A questo proposito occorre osservare che, all'art. 3 del dispositivo della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] constata che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno violato l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] «in quanto hanno concordato le condizioni alle quali è possibile concludere contratti di servizio con i caricatori». Allo stesso modo occorre osservare che, nella motivazione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] indica, con una formulazione equivalente, ai considerando' 379, lett. c), e 607, lett. b), che è l'accordo «relativamente alle condizioni applicabili alla stipulazione di contratti di servizio con i caricatori» che ha per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA].
501. Orbene, deriva in primo luogo dai considerando' 477-501 della decisione impugnata, relativi all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] alle regole del [OSCURATO:PERSONA] in materia di contratti di servizio, che le sole «condizioni» esaminate dalla [OSCURATO:PERSONA] sono, da un lato, il divieto, per il 1994 ed il 1995, di concludere contratti di servizio individuali e, dall'altro, le restrizioni che colpiscono l'esistenza ed il contenuto dei contratti di servizio, cioè, ai sensi dei considerando' 489501 della decisione impugnata, il divieto delle clausole di adeguamento, il divieto dei contratti di durata superiore ad un anno (che è stata portata in seguito a due e poi a tre anni), il divieto dei contratti multipli, le penali, la riservatezza dei contratti di servizio ed il divieto delle azioni indipendenti sui contratti di servizio. A seguito di questa analisi, la [OSCURATO:PERSONA] conclude, al considerando' 502 della decisione impugnata, che simili condizioni non possono beneficiare della concessione di un'esenzione individuale in forza dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA]. Allo stesso modo va sottolineato che, al considerando' 149 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] elenca, tra le restrizioni imposte dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il contenuto dei contratti di servizio e le condizioni alle quali tali contratti possono essere conclusi, le «limitazioni [che] riguardano (...) la durata, il divieto di impiegare clausole di adeguamento e contratti multipli, l'obbligo di non mantenere riservata alcuna informazione e l'accordo sui livelli delle penali per la mancata o parziale esecuzione del contratto».
502. È, per contro, inevitabile constatare che il fatto che i contratti di servizio della conferenza vengano conclusi collettivamente in seno alla conferenza secondo le procedure di voto da essa definite non compare tra le condizioni individuate ai considerando' 477-501 della decisione impugnata, sebbene le disposizioni pertinenti dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] che prevedono tali procedure ai fini della conclusione dei contratti di servizio della conferenza siano state notificate, esattamente come la maggior parte delle condizioni individuate ai considerando' 477-501 della decisione impugnata, al fine di ottenere la concessione dell'esenzione individuale ai sensi dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA].
503. In secondo luogo, si deve, peraltro, osservare che, al considerando' 445 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] precisa espressamente, nel contesto dell'analisi dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] ai contratti di servizio, che i «contratti di servizio in comune» che rientrano nel campo di applicazione del divieto sancito da tale disposizione sono «come quelli conclusi dai membri del [OSCURATO:PERSONA]». Orbene, ai sensi dei considerando' che precedono, dopo aver ricordato, al considerando' 442, che, nel 1994 e nel 1995, le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno vietato la conclusione di contratti di servizio individuali, la [OSCURATO:PERSONA] indica, al considerando' 443, che i «contratti di servizio in comune conclusi con due o più vettori sono suscettibili di restringere la concorrenza, tra l'altro, qualora esista un accordo esplicito o implicito tra tali vettori di non concludere contratti individuali di servizio con lo stesso caricatore».
504. In tal caso, la [OSCURATO:PERSONA] rileva, come espone al considerando' 445, che «i contratti di servizio in comune (...), più che offrire un nuovo servizio ai caricatori, hanno per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza in materia di prezzi e di altre condizioni fra i concorrenti che forniscono lo stesso servizio». A tal proposito essa osserva, in particolare, al considerando' 446, che, «se il servizio in oggetto può essere fornito da una singola società di navigazione, in mancanza di un contratto di servizio in comune i vettori marittimi potrebbero offrire servizi supplementari quali maggiore franchigia, concessione di crediti e documentazione gratuita oppure sconti su servizi forniti su altre rotte». [OSCURATO:PERSONA] constata tuttavia, al considerando' 445, che «[i] membri del [OSCURATO:PERSONA] non hanno addotto alcuna prova relativa ai benefici supplementari che deriverebbero ai caricatori dai contratti di servizio in comune rispetto ai servizi che potrebbero essere offerti dalle singole compagnie di navigazione di linea». Al contrario, ai considerando' 127 e 128, nonché ai considerando' 145-148, nella parte in fatto della decisione impugnata dedicata alla descrizione dei contratti di servizio della conferenza conclusi dalle parti del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea estesamente gli effetti del divieto di concludere contratti di servizio individuali imposto dal [OSCURATO:PERSONA] nel 1994 e nel 1995 ed in particolare il fatto che i contratti di servizio della conferenza conclusi dal [OSCURATO:PERSONA] avrebbero offerto pochi servizi individualizzati, contrariamente a quanto avveniva nella maggioranza dei casi prima dell'entrata in vigore del TAA/[OSCURATO:PERSONA], quando la conclusione di contratti di servizio individuali era possibile.
505. Deriva così dalla lettura combinata dei considerando' 442-446 della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che, per le parti del [OSCURATO:PERSONA], il fatto stesso di concludere in comune, in seno alla conferenza, contratti di servizio della conferenza, secondo le procedure di voto definite dal [OSCURATO:PERSONA], avrebbe avuto l'effetto di restringere la concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] soltanto nei limiti in cui, per altro verso, fosse stato vietato alle stesse parti del [OSCURATO:PERSONA] stipulare contratti di servizio individuali, con la conseguenza che queste ultime avrebbero potuto concludere esclusivamente contratti di servizio della conferenza, ad esclusione di tutti i contratti di servizio individuali.
506. Di conseguenza, considerata la lettera dell'art. 3 del dispositivo della decisione impugnata, quale interpretata alla luce della motivazione esposta ai considerando' 442-502, occorre constatare che, quando la decisione impugnata indica, al considerando' 449, che i «contratti di servizio in comune» non rientrano nell'ambito di applicazione dell'esenzione per categoria prevista all'art. 3 del regolamento n. 4056/86 e che essi sono, pertanto, in assenza di un'esenzione individuale concessa in applicazione dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], vietati dal primo paragrafo di questa disposizione, essa considera soltanto il divieto, imposto alle parti del [OSCURATO:PERSONA], di concludere contratti di servizio individuali.
507. Deriva, pertanto, dalle considerazioni che precedono che la [OSCURATO:PERSONA] non considera, nella decisione impugnata, che il potere delle parti del [OSCURATO:PERSONA] di concludere, in comune, in seno alla conferenza, contratti di servizio della conferenza, secondo le procedure di voto definite dall'accordo [OSCURATO:PERSONA], costituisca, in quanto tale, una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, essa non vieta simile potere. È, del resto, necessario constatare quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha esplicitamente confermato, tanto nel controricorso quanto nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale, nonché all'udienza, che la decisione impugnata non vieta alle parti del [OSCURATO:PERSONA] di concludere simili contratti di servizio della conferenza. Occorre anche osservare che risulta dalla decisione 2003/68, relativa al [OSCURATO:PERSONA] riveduto, in particolare dal considerando' 66 di essa, che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno continuato ad offrire contratti di servizio della conferenza dopo l'adozione della decisione impugnata.
508. Pertanto, occorre constatare che il motivo di ricorso in esame è privo di oggetto.
2. La concessione di un'esenzione individuale a norma dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA]
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
509. Le ricorrenti sostengono di avere chiesto, con la domanda di esenzione del 5 luglio 1994, un'esenzione individuale in favore del potere di concludere contratti di servizio della conferenza («[OSCURATO:PERSONA] service contract authority»). Esse aggiungono che, sebbene il potere di concludere contratti di servizio della conferenza sia ritenuto contrario all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] e non rientri nell'ambito dell'esenzione per categoria di cui all'art. 3 del regolamento n. 4056/86, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe preso in considerazione l'eventuale concessione di un'esenzione individuale e l'art. 3 della decisione impugnata non farebbe riferimento alla loro domanda di esenzione.
510. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall'ECTU, insiste nell'affermare di non comprendere la nozione di «[OSCURATO:PERSONA] contract service authority» utilizzata dalle ricorrenti e sostiene che il motivo di ricorso è comunque infondato.
b) Giudizio del Tribunale
511. In risposta ad un quesito scritto del Tribunale sul punto, le ricorrenti hanno dichiarato, considerata in particolare la decisione 2003/68, di non avere intenzione di mantenere il presente motivo di ricorso. Pertanto, su di esso non v'è più luogo a statuire.
B - Le norme previste dall'accordo [OSCURATO:PERSONA] in materia di contratti di servizio
512. Con i motivi di ricorso in esame, le ricorrenti contestano le valutazioni espresse dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata con riferimento, in primo luogo, alle norme relative al contenuto dei contratti di servizio della conferenza, in secondo luogo, alle norme che riguardano l'esistenza ed il contenuto dei contratti di servizio individuali e, in terzo luogo, al divieto di azioni indipendenti sui contratti di servizio.
1. Le norme riguardanti il contenuto dei contratti di servizio della conferenza
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
513. Le ricorrenti sostengono, per prima cosa, che, considerato che il potere di concludere contratti di servizio della conferenza rientra nell'ambito di applicazione dell'esenzione per categoria di cui all'art. 3 del regolamento n. 4056/86, le parti del [OSCURATO:PERSONA] sono, per questa ragione, necessariamente autorizzate a fissare le regole che disciplinano le condizioni alle quali esse possono, in quanto conferenza, concludere contratti di servizio della conferenza. La fissazione di simili condizioni da parte del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi parimenti coperta dall'esenzione per categoria.
514. Le ricorrenti osservano che la [OSCURATO:PERSONA] non tratta simile questione nella decisione impugnata. Conseguentemente, esse chiedono l'annullamento della decisione impugnata in quanto la constatazione che l'esenzione per categoria non si applica alle norme che disciplinano i contratti di servizio della conferenza poggerebbe sull'erronea conclusione secondo cui l'esenzione collettiva non dovrebbe applicarsi al potere di concludere contratti di servizio della conferenza.
515. Le ricorrenti osservano, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] non valuta se il potere di concludere contratti di servizio della conferenza soddisfi le condizioni richieste per la concessione dell'esenzione individuale. A parer loro, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto rifiutare la concessione dell'esenzione individuale alle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] che si riferiscono al contenuto dei contratti di servizio della conferenza senza prima procedere a tale valutazione.
516. Coerentemente, le ricorrenti sollecitano l'annullamento della decisione impugnata per difetto di motivazione, in quanto essa rifiuta la concessione di un'esenzione individuale alle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] relative ai contratti di servizio.
517. Per quanto riguarda l'affermazione dell'ECTU, secondo la quale «è difficile, comunque, immaginare circostanze nelle quali si potrebbe concedere l'esenzione individuale ai contratti di servizio comuni», le ricorrenti fanno valere che questa affermazione non riflette la posizione della [OSCURATO:PERSONA] espressa nel controricorso, in base alla quale essa sarebbe stata disposta a permettere ai membri delle conferenze marittime di concludere contratti di servizio comuni.
518. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall'ECTU, dichiara di non comprendere che cosa le ricorrenti intendano per «[OSCURATO:PERSONA] service contract authority» e per «norme che disciplinano i contratti di servizio della conferenza». Essa conclude per il rigetto del motivo di ricorso in esame.
b) Giudizio del Tribunale
519. Con i motivi di ricorso in esame le ricorrenti fanno valere, in sostanza, come hanno indicato in risposta ad un quesito scritto del Tribunale che riguardava la portata dei motivi di ricorso da esse proposti con riferimento alla violazione dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA], che il potere delle parti del [OSCURATO:PERSONA] di concludere in comune, in seno alla conferenza, contratti di servizio della conferenza, secondo le procedure di voto definite dall'accordo [OSCURATO:PERSONA], conferisce loro necessariamente il potere di stabilire il contenuto dei detti contratti. Orbene, esse ritengono che la decisione impugnata non riconosca loro questo potere.
520. È necessario ricordare che, come si è già constatato sopra, contrariamente a quanto le ricorrenti sostengono, la decisione impugnata non vieta alle parti del [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA], di concludere contratti di servizio della conferenza. Occorre, nondimeno, ancora verificare se, come le ricorrenti affermano, la decisione impugnata vieti loro, in applicazione della stessa disposizione, di determinare liberamente, nell'ambito della conferenza, il contenuto di tali contratti.
521. A questo proposito occorre ricordare che, all'art. 3 del dispositivo della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] constata che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno violato l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] «in quanto hanno concordato le condizioni alle quali è possibile concludere contratti di servizio con i caricatori». Orbene, come si è constatato sopra, deriva dai considerando' 477-501 della decisione impugnata, relativi all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] alle regole del [OSCURATO:PERSONA] in materia di contratti di servizio, che simili «condizioni» contemplano, oltre al divieto per il 1994 ed il 1995 di concludere contratti di servizio individuali, anche alcune restrizioni che riguardano la disponibilità ed il contenuto dei contratti di servizio, cioè, come deriva dai considerando' 489-501 della decisione impugnata, il divieto delle clausole di adeguamento, il divieto dei contratti di durata superiore ad un anno (che è stato portata in seguito a due e poi a tre anni), il divieto dei contratti multipli, le penali, la riservatezza dei contratti di servizio ed il divieto delle azioni indipendenti sui contratti di servizio.
522. È inevitabile la constatazione che, per quanto riguarda queste ultime restrizioni, i considerando' 472-502 della decisione impugnata non distinguono a seconda che simili restrizioni riguardino i contratti di servizio individuali o i contratti di servizio della conferenza. Al contrario, al considerando' 442 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea esplicitamente, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], che le condizioni previste dalle norme in vigore in seno al [OSCURATO:PERSONA] hanno continuato ad applicarsi, malgrado le modifiche apportate a dette norme, a «tutti i contratti di servizio (in comune o individuali) conclusi dai membri del [OSCURATO:PERSONA]». D'altra parte, occorre osservare che una delle restrizioni individuate ai considerando' 487-501, cioè il divieto delle azioni indipendenti, può riguardare soltanto, come si desume dai considerando' 131-139 e dal considerando' 449, i contratti di servizio della conferenza e non i contratti di servizio individuali. Inoltre, quando la [OSCURATO:PERSONA] constata, al considerando' 493, che il divieto dei contratti multipli ha per effetto che la parte di un contratto di servizio in comune non può concludere contratti di servizio individuali, essa prende esplicitamente in considerazione una restrizione che colpisce i contratti di servizio della conferenza. Va infine notato che i considerando' 472-502 rientrano nell'ambito della sezione della decisione impugnata dedicata all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] ai contratti di servizio «in comune» («XX. Contratti di servizio in comune - Applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera b)»].
523. Esaminati questi considerando' e tenuto conto del fatto che l'espressione «contratti di servizio in comune» utilizzata nella decisione impugnata può riguardare, come la [OSCURATO:PERSONA] indica nel controricorso, i contratti di servizio della conferenza, va ammesso con le ricorrenti che si potrebbe dedurre dalla decisione impugnata il fatto che essa vieterebbe al [OSCURATO:PERSONA] di determinare liberamente il contenuto dei contratti di servizio della conferenza.
524. Tuttavia, la decisione impugnata va letta nel suo insieme. Orbene, a questo proposito, va constatato che, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] ai contratti di servizio, la [OSCURATO:PERSONA] - dopo aver esposto, al considerando' 445, che simile disposizione si applica ai «contratti di servizio in comune, come quelli conclusi dai membri del [OSCURATO:PERSONA]», espressione che ricomprende, per questo, come si è giudicato sopra, al punto 506, il divieto dei contratti di servizio individuali - indica, al considerando' 447, che l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] si applica, inoltre, all'«accordo fra i membri del [OSCURATO:PERSONA] sulle restrizioni applicabili alle condizioni per la stipulazione dei contratti di servizio individuali». Allo stesso modo, con riferimento all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver constatato che l'esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 4056/86 non si applica ai «contratti di servizio in comune quali quelli conclusi dai membri del [OSCURATO:PERSONA]», precisa, al considerando' 464 della decisione impugnata, che ne deriva che tale esenzione per categoria non si applica alle «restrizioni alla disponibilità o al contenuto dei contratti di servizio individuali».
525. Ne deriva che, ai sensi della decisione impugnata, le restrizioni che colpiscono il contenuto dei contratti di servizio, individuate ai considerando' 487-501, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] - e, in assenza di applicazione dell'esenzione per categoria prevista all'art. 3 del regolamento n. 4056/86, richiedono la concessione di un'esenzione individuale a norma dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] - soltanto nei limiti in cui incidono sulle condizioni alle quali i contratti di servizio individuali possono essere stipulati, vuoi determinando il contenuto di simili contratti, vuoi determinando le condizioni della loro disponibilità.
526. Così, per quanto riguarda il contenuto dei contratti di servizio individuali, deriva dai considerando' 487-501 che la decisione impugnata vieta alle parti del [OSCURATO:PERSONA] di imporre in tali contratti clausole che prevedano il divieto delle clausole di adeguamento, il divieto dei contratti di durata superiore ad un anno (che è stata portata successivamente a due e poi a tre anni) e l'ammontare delle penali. Allo stesso modo, per quanto riguarda le condizioni di disponibilità dei contratti di servizio individuali, deriva dagli stessi considerando' che la decisione impugnata, in applicazione delle norme previste dall'accordo [OSCURATO:PERSONA] in materia di contratti di servizio, vieta alle parti del [OSCURATO:PERSONA] di esigere la divulgazione delle condizioni dei contratti di servizio individuali e, considerato il divieto dei contratti multipli ed il divieto delle azioni indipendenti, di impedire alle parti di un contratto di servizio della conferenza di concludere contratti di servizio individuali e di esercitare un'azione indipendente sui contratti di servizio della conferenza.
527. Per contro, nei limiti in cui le condizioni di contratti di servizio della conferenza conclusi dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] non influenzano il contenuto o la disponibilità dei contratti di servizio individuali, la decisione impugnata non vieta alle parti, salva l'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], di determinarne liberamente il contenuto nell'ambito della conferenza, in particolare per quanto riguarda la loro durata o l'entità delle penali. A questo proposito è certamente esatto affermare che alcune della restrizioni individuate ai considerando' 487-501 della decisione impugnata vengono imposte alle parti del [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso contratti di servizio della conferenza. Tuttavia, come sopra si è osservato, simili restrizioni non determinano il contenuto di detti contratti, ma, al massimo, determinano indirettamente le condizioni di disponibilità dei contratti di servizio individuali o di esercizio di azioni indipendenti.
528. Occorre, di conseguenza, constatare che, come la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato tanto nei suoi scritti che in risposta ai quesiti scritti del Tribunale, nonché all'udienza in risposta a domande specifiche sul punto, che, così come la decisione impugnata non vieta alle parti del [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA], di concludere contratti di servizio della conferenza, essa nemmeno vieta loro, in applicazione della medesima disposizione, di determinare liberamente il contenuto di simili contratti, dato che la [OSCURATO:PERSONA] considera, nella decisione impugnata, che il potere di concludere contratti di servizio della conferenza implica necessariamente, salva l'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], il potere di determinarne liberamente il contenuto.
529. Occorre, pertanto, constatare che i motivi di ricorso in esame sono privi di oggetto.
2. Le norme riguardanti la disponibilità ed il contenuto dei contratti di servizio individuali
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
530. Le ricorrenti sostengono che sarebbe immotivata ed illogica la posizione della [OSCURATO:PERSONA], esposta al considerando' 464 della decisione impugnata, secondo cui, dal momento che «i contratti di servizio in comune quali quelli conclusi dai membri del [OSCURATO:PERSONA]» non beneficiano dell'esenzione per categoria, allora un accordo che limiti i contratti di servizio individuali non potrebbe, allo stesso modo, beneficiare dell'esenzione per categoria. [OSCURATO:PERSONA] non chiarirebbe, infatti, le ragioni per cui l'esenzione prevista dall'art. 3 del regolamento n. 4056/86 non si applica alle restrizioni relative all'accesso ai contratti di servizio individuali ed al loro contenuto.
531. Le ricorrenti fanno osservare che l'unica ragione apparente che giustifica la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] è che, considerato che l'art. 3 del regolamento n. 4056/86 non si applica al potere di concludere contratti di servizio della conferenza, esso non potrebbe, a maggior ragione, essere applicato ad un accordo che impone restrizioni al contenuto dei contratti di servizio individuali. Secondo le ricorrenti, tuttavia, anche se l'esenzione per categoria non si applica al potere di concludere contratti di servizio della conferenza, i membri della conferenza hanno il diritto di convenire di non concludere contratti individuali e di concordare restrizioni che riguardino il contenuto di tali contratti.
532. D'altra parte, secondo le ricorrenti, se i membri di una conferenza hanno il diritto di vietare i contratti di servizio individuali, ne consegue che un eventuale affievolimento di simile divieto non costituirebbe un'inaccettabile restrizione della concorrenza. Di conseguenza, esse ritengono che la constatazione secondo cui l'esenzione per categoria non si applicherebbe alle norme relative alla disponibilità ed al contenuto dei contratti di servizio individuali sia fondata sull'erronea constatazione secondo cui il divieto di concludere tali contratti non rientrerebbe nel campo dell'esenzione per categoria.
533. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall'ECTU, ritiene che i motivi di ricorso in esame siano infondati.
b) Giudizio del Tribunale
534. Con i motivi di ricorso in esame, le ricorrenti contestano le valutazioni espresse dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'applicazione dell'esenzione per categoria, di cui all'art. 3 del regolamento n. 4056/86, alle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] che riguardano la disponibilità ed il contenuto dei contratti di servizio individuali.
535. In primo luogo, le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata contiene, al considerando' 464, una motivazione che difetta di logica per quanto riguarda l'inapplicabilità dell'esenzione per categoria al divieto di contratti di servizio individuali ed alle restrizioni relative alla disponibilità ed al contenuto di tali contratti.
536. Va osservato che, al considerando' 464 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, «[poiché i] contratti di servizio in comune quali quelli conclusi dai membri del [OSCURATO:PERSONA] non rappresentano una delle tradizionali attività conferenziali che abbiano beneficiato di un'esenzione per categoria, dato che sono stati introdotti soltanto a seguito dell'adozione dello [OSCURATO:PERSONA] (...) negli [OSCURATO:PERSONA], [n]e consegue anche che le restrizioni alla disponibilità o al contenuto dei contratti di servizio individuali non beneficiano di esenzioni per categoria e devono dimostrare di soddisfare le condizioni dell'art. 85, paragrafo 3, del [OSCURATO:PERSONA] CE (...) perché sia applicabile un'esenzione individuale».
537. È necessario ammettere che, come sostengono le ricorrenti, il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] sul punto è completamente privo di logica. Infatti, la circostanza secondo cui i contratti di servizio comuni conclusi dal [OSCURATO:PERSONA] non costituiscono una pratica tradizionale del [OSCURATO:PERSONA] non giustifica, a livello logico, che le restrizioni relative alla disponibilità dei contratti individuali, ivi incluso il divieto puro e semplice di concluderli per il 1994 ed il 1995, nonché le limitazioni al contenuto degli stessi, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'esenzione per categoria.
538. Sebbene la motivazione della decisione impugnata sul punto sia, dunque, erronea, occorre tuttavia constatare che, per i motivi esposti ai punti 1381-1385, nel contesto dell'esame dei motivi di ricorso attinenti al mancato rispetto del procedimento previsto dal regolamento n. 4056/86, è a buon diritto che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, al considerando' 464 della decisione impugnata, che il divieto dei contratti di servizio individuali per il 1994 ed il 1995, nonché le restrizioni relative alla disponibilità ed al contenuto dei contratti di servizio individuali applicate a partire dal 1996, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'esenzione per categoria.
539. Il motivo di ricorso in esame deve pertanto essere respinto.
540. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che, poiché il divieto dei contratti di servizio individuali beneficia dell'esenzione per categoria, ne deriva che ogni attenuazione apportata a detto divieto beneficia ugualmente dell'esenzione in causa.
541. A tal proposito è sufficiente constatare che, per i motivi esposti in prosieguo, ai punti 1381-1385, nell'ambito dell'esame dei motivi attinenti al mancato rispetto del procedimento previsto dal regolamento n. 4056/86, il divieto dei contratti di servizio individuali non beneficia dell'esenzione per categoria.
542. Conseguentemente, poiché la premessa sulla quale si fonda il motivo di ricorso in causa è erronea, tale motivo va respinto per quest'unica ragione.
3. Il divieto delle azioni indipendenti sui contratti di servizio
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
543. Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata non contiene alcuna motivazione per quanto riguarda l'allegazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il divieto delle azioni indipendenti sui contratti di servizio della conferenza non potrebbe beneficiare né dell'esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 4056/86, né di un'esenzione individuale.
544. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall'ECTU, afferma che il motivo di ricorso è infondato.
b) Giudizio del Tribunale
545. Come le ricorrenti fanno osservare, la decisione impugnata si limita a esporre, al considerando' 449, che il divieto delle azioni indipendenti sui contratti di servizio della conferenza non beneficia dell'applicazione dell'esenzione per categoria di cui all'art. 3 del regolamento n. 4056/86, senza fornire alcun chiarimento specifico in proposito.
546. Occorre tuttavia ricordare che, ai considerando' 451-471 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto dettagliatamente le ragioni per le quali i contratti di servizio della conferenza non rientravano nell'ambito di applicazione di tale esenzione. Orbene, considerato che la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che i contratti di servizio della conferenza non rientravano nell'ambito di applicazione dell'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del regolamento n. 4056/86, in quanto le tariffe previste da simili contratti variano a seconda dei caricatori e non istituiscono, pertanto, tassi di nolo uniformi o comuni, ne deriva che la restrizione accessoria che ha per oggetto di garantire il rispetto delle tariffe previste dai contratti di servizio della conferenza vietando di praticare azioni indipendenti su di esse non può, per lo stesso motivo, beneficiare dell'applicazione di simile esenzione per categoria.
547. Quanto alla concessione dell'esenzione individuale in applicazione dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente constatare che, al considerando' 500, la decisione impugnata indica, da un lato, che le ricorrenti non hanno spiegato sotto quale aspetto il divieto in causa soddisfaceva le condizioni di concessione di un'esenzione individuale e, dall'altro, che le azioni indipendenti erano autorizzate nel passato. D'altra parte, al considerando' 501, la decisione impugnata espone che il divieto delle azioni indipendenti sui contratti di servizio non appare indispensabile, data l'esistenza di azioni indipendenti sulla tariffa stessa e l'assenza di vantaggi derivanti da simile divieto ai consumatori.
548. Ne deriva che la decisione impugnata fornisce alle ricorrenti indicazioni sufficienti per valutare se la decisione impugnata sia fondata in merito all'applicazione del regolamento n. 4056/86 e dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] al divieto di azioni indipendenti sui contratti di servizio, ovvero se essa sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità (sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-49/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1799, punto 51).
549. Pertanto, la decisione impugnata è sufficientemente motivata in diritto sui punti in esame e il presente motivo di ricorso, vertente sul difetto di motivazione, deve, coerentemente, essere respinto.
Il terzo profilo dei motivi di ricorso, vertente sulle valutazioni della decisione impugnata relative alle disposizioni sulla remunerazione degli spedizionieri
A - [OSCURATO:PERSONA] delle parti
550. In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata non tiene conto dell'importanza giuridica della genesi degli accordi tra i membri della conferenza sui livelli massimi di remunerazione degli spedizionieri e del modo in cui il diritto americano tratta simili accordi e che, per questo motivo e per l'assenza di un'adeguata motivazione che ne è il corollario, gli artt. 2 e 4 della decisione impugnata dovrebbero essere annullati.
551. A questo proposito, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] adotta un'interpretazione riduttiva dell'espressione «fissazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto» contenuta all'art. 3 del regolamento n. 4056/86 e che, inoltre, essa segue un orientamento diverso da quello che ha seguito in altri casi, in particolare per quanto riguarda i contratti di servizio. Gli accordi che fissano i massimali di remunerazione degli spedizionieri costituirebbero una pratica che risale al principio del XX° secolo e che esiste non soltanto negli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], ma anche in altri paesi. Le ricorrenti fanno valere che, negli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], le parti delle conferenze possono concordare l'entità, i livelli o le condizioni di remunerazione degli spedizionieri.
552. In secondo luogo, le ricorrenti affermano che esiste un «rapporto diretto e necessario» tra i tassi di nolo e le somme versate agli spedizionieri, di modo che l'accordo sui massimali di remunerazione degli spedizionieri dev'essere considerato come il corollario necessario ed accessorio dell'accordo sulle tariffe di trasporto che beneficia dell'esenzione per categoria di cui all'art. 3 del regolamento n. 4056/86.
553. In terzo luogo, la ricorrente nella causa T-213/98 sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha compreso lo status dello spedizioniere e la sua relazione contrattuale con il vettore ed il suo cliente (il caricatore). Lo spedizioniere non fornirebbe, in condizioni normali, alcun servizio alla compagnia marittima; non esisterebbe alcun contratto tra lo spedizioniere e la compagnia marittima per la fornitura di questi servizi e la remunerazione dello spedizioniere non costituirebbe il pagamento dei servizi in causa. Conseguentemente, la valutazione dell'accordo in causa da parte della [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'art. 85, n. 1, ed all'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe viziata.
554. La ricorrente ritiene che la descrizione svolta nella decisione impugnata del modo in cui gli spedizionieri operano sul mercato difetti di precisione su di un punto in particolare. Nell'[OSCURATO:PERSONA] continentale, la regola generale sarebbe, infatti, che lo spedizioniere, sebbene intervenga come agente nei confronti del suo cliente (il caricatore), agisca in quanto committente nei confronti del vettore. La remunerazione dello spedizioniere sarebbe pertanto, in realtà, una riduzione della tariffa di trasporto, sotto forma di un rimborso sull'ammontare dovuto dallo spedizioniere al vettore a titolo del contratto di trasporto. L'accordo [OSCURATO:PERSONA] consistente nel fissare massimali di remunerazione degli spedizionieri nell'[OSCURATO:PERSONA] continentale sarebbe pertanto un accordo avente come obiettivo la fissazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 4056/86.
555. La ricorrente osserva che la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] è, da parte sua, basata sull'idea che la remunerazione degli spedizionieri viene pagata dai membri del [OSCURATO:PERSONA] in quanto prezzo di determinati servizi forniti dagli spedizionieri alle compagnie marittime. Quest'idea sarebbe inesatta.
556. [OSCURATO:PERSONA] ed in Irlanda, lo status preciso dello spedizioniere varierebbe secondo il caso. Esso potrebbe agire in qualità di agente, nel qual caso il contratto di trasporto sarebbe concluso tra la compagnia marittima ed il caricatore. In determinate circostanze, esso potrebbe impegnarsi verso la compagnia marittima.
557. In ogni caso, la ricorrente ritiene che gli stessi errori di analisi si applichino, mutatis mutandis, alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la situazione nel [OSCURATO:PERSONA] ed in Irlanda. In particolare, il fatto che in questi paesi agli spedizionieri non viene pagata alcuna somma confermerebbe il fatto che questi ultimi non forniscono alcun servizio distinto alle compagnie marittime e che gli unici servizi che essi prestano vengono forniti ai loro clienti (i caricatori), che sono gli unici a versare loro una remunerazione. Ne deriverebbe che, nel [OSCURATO:PERSONA] ed in Irlanda, la norma che vieta il pagamento di una commissione agli spedizionieri non costituirebbe null'altro che un divieto di concedere rimborsi sul tasso di nolo.
558. Infine, in quarto luogo, la ricorrente nella causa T-213/98 aggiunge che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata in quanto:
- gli unici servizi di intermediazione forniti dagli spedizionieri nella situazione in causa sono quelli che essi prestano ai loro clienti (i caricatori), dei quali essi sono agenti;
- la decisione impugnata non contiene alcuna descrizione dei servizi che gli spedizionieri si presume forniscano alle compagnie marittime e non chiarisce sotto quale aspetto simili servizi si differenziano da quelli forniti ai caricatori;
- la decisione impugnata non individua le relazioni contrattuali o di altra natura tra le compagnie marittime e gli spedizionieri in forza delle quali simili servizi si presume siano forniti alle compagnie marittime, considerato che, in realtà, non esiste alcun contratto separato per simili servizi e l'unica relazione contrattuale tra lo spedizioniere e la compagnia marittima è quella per cui, nell'[OSCURATO:PERSONA] continentale, lo spedizioniere agisce in quanto committente nell'ambito di un contratto di trasporto con la compagnia marittima di cui trattasi.
559. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall'ECTU, ritiene che nessuno di questi motivi di ricorso sia fondato.
B - Giudizio del Tribunale
560. Con i motivi di ricorso in esame le ricorrenti, che non contestano il carattere restrittivo della concorrenza dell'accordo in questione ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], fanno valere, in sostanza, che la decisione impugnata è viziata sotto molteplici punti di vista in quanto constata, ai considerando' 509-511, che l'accordo in causa non rientra nell'ambito di applicazione dell'esenzione per categoria prevista all'art. 3 del regolamento n. 4056/86.
561. In proposito è opportuno ricordare che l'esenzione per categoria di cui all'art. 3 del regolamento n. 4056/86 riguarda gli accordi che fissano i prezzi e le condizioni di trasporto previsti nell'ambito delle conferenze marittime, le quali, ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento in causa, devono applicare «tassi di nolo uniformi o comuni (...) nei riguardi della fornitura di detti servizi di linea».
562. Ne deriva che, per beneficiare dell'esenzione per categoria di cui all'art. 3 del regolamento n. 4056/86, gli accordi di fissazione dei prezzi conclusi dai membri di una conferenza marittima devono stabilire un tasso di nolo uniforme o comune (sentenza TAA, punti 138-143).
563. Nella fattispecie, come deriva dal considerando' 164 della decisione impugnata, l'accordo in causa consiste nel fatto che, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. c), dell'accordo [OSCURATO:PERSONA], le parti del [OSCURATO:PERSONA] stabiliscono di comune accordo gli importi, i livelli o le tariffe per le commissioni di brokeraggio e per la retribuzione degli spedizionieri, ivi incluse le modalità di pagamento di tali somme nonché la designazione delle persone che possono agire in qualità di intermediari.
564. È necessario constatare che un simile accordo non istituisce un tasso di nolo ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento n. 4056/86, ma si limita a fissare il livello delle commissioni pagate dai membri della conferenza marittima agli spedizionieri come remunerazione dei servizi di intermediazione nel trasporto che essi prestano in quanto agenti dei caricatori. Tali servizi, che consistono, come si desume dal considerando' 163 della decisione impugnata, nell'organizzazione del trasporto delle merci e nella negoziazione delle condizioni alle quali il trasporto sarà effettuato, oltre che nel compimento di formalità amministrative, quali la redazione dei documenti e lo sdoganamento, non possono essere assimilati ai servizi di trasporto marittimo propriamente detti che costituiscono l'oggetto dei tassi di nolo che rientrano nell'esenzione per categoria. Occorre, dunque, osservare che, contrariamente al tasso di nolo, che viene pagato dai caricatori alle compagnie marittime, le commissioni oggetto dell'accordo in causa vengono pagate dalle compagnie marittime agli agenti dei caricatori.
565. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso a buon diritto l'applicazione dell'esenzione per categoria, di cui all'art. 3 del regolamento n. 4056/86, all'accordo in causa.
566. Nessuno dei motivi di ricorso proposti dalle ricorrenti è in grado di inficiare simile conclusione.
567. Per quanto riguarda, in primo luogo, il motivo di ricorso secondo cui esisterebbe una relazione diretta e necessaria tra il tasso di nolo e le somme versate agli spedizionieri, è sufficiente constatare che le ricorrenti, se invocano l'esistenza di simile nesso, non spiegano tuttavia in che cosa esso consista. Al riguardo occorre del resto osservare che, come la [OSCURATO:PERSONA] osserva giustamente al considerando' 517 della decisione impugnata, la circostanza sottolineata dalla ricorrente nella causa T-213/98, in base alla quale, nel [OSCURATO:PERSONA] ed in Irlanda, agli spedizionieri non viene pagata alcuna commissione da parte dei vettori marittimi, è, al contrario, tale da lasciar supporre che l'accordo in questione non sia affatto indispensabile per la fissazione dei tassi di nolo.
568. Del resto, in ogni caso, anche se l'esistenza di simile nesso diretto e necessario venisse dimostrata, l'accordo in causa non rientrerebbe ugualmente nell'ambito di applicazione dell'esenzione per categoria prevista all'art. 3 del regolamento n. 4056/86. Infatti, secondo costante giurisprudenza, tenuto conto del principio generale che vieta le intese anticoncorrenziali, sancito dall'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni di carattere derogatorio inserite in un regolamento di esenzione per categoria devono, per loro natura, essere interpretate restrittivamente (sentenze del Tribunale 22 aprile 1993, causa T-9/92, Peugeot/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-493, punto 37, e 8 ottobre 1996, cause riunite da T-24/93 a T-26/93 e T-28/93, [OSCURATO:PERSONA] maritime belge transports e a./[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1201, punto 48). Orbene, occorre ricordare che l'ambito di applicazione del regolamento n. 4056/86 è limitato, in forza dell'art. 1, n. 2, dello stesso regolamento, ai soli trasporti marittimi da porto a porto. Di conseguenza, l'esenzione per categoria di cui all'art. 3 del regolamento in causa non si estende a servizi che, anche supponendo che si possano considerare come accessori o necessari al trasporto marittimo da porto a porto, non costituiscono, in quanto tali, servizi di trasporto marittimo rientranti nel campo di applicazione del regolamento n. 4056/86. E questo vale a maggior ragione nella fattispecie, in quanto tali servizi appartengono ad un mercato distinto, sul quale gli spedizionieri sono, come deriva dal considerando' 156 della decisione impugnata, in concorrenza con altri operatori economici, quali i NVOCC (v., in questo senso, sentenza FEFC, citata supra al punto 196, punto 261).
569. Per quanto riguarda, poi, il motivo di ricorso secondo cui l'accordo in causa sarebbe il riflesso di una pratica tradizionale delle conferenze negli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] come in altri paesi, va sottolineato che l'applicazione dell'esenzione per categoria di cui all'art. 3 del regolamento n. 4056/86 ad un determinato accordo non può avvenire meramente in funzione del suo carattere tradizionale, ma dipende prima di tutto della valutazione se tale accordo rientri nel campo di applicazione di detta esenzione per categoria. Per altro verso, secondo la giurisprudenza, le pratiche nazionali, supponendo che esse siano comuni a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, non possono imporsi nell'applicazione delle regole di concorrenza del [OSCURATO:PERSONA] (sentenza VBVB e VBBB/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 162, punto 40). Ne consegue, a fortiori, che le pratiche di alcuni [OSCURATO:PERSONA] terzi non possono prevalere sull'applicazione del diritto comunitario (sentenza FEFC, citata supra al punto 196, punto 341).
570. Ne deriva che la circostanza addotta dalle ricorrenti secondo cui l'accordo in causa sarebbe il riflesso di una pratica tradizionale delle conferenze negli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] oltre che in altri paesi non è in grado, di per sé, di dimostrare ipso facto che la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto torto nell'escludere l'applicazione all'accordo in causa dell'esenzione per categoria di cui all'art. 3 del regolamento n. 4056/86.
571. Nella misura in cui le ricorrenti fanno valere, oltre a questo, un difetto di motivazione sul punto, il motivo di ricorso in esame si confonde con il motivo di ricorso specifico attinente al difetto di motivazione relativo alla mancata presa in considerazione del diritto degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], che costituisce l'oggetto di un'analisi distinta svolta in prosieguo, ai punti 1396-1411.
572. Per quanto riguarda il motivo, sollevato dalla sola ricorrente nella causa T-213/98, secondo cui la remunerazione pagata agli spedizionieri dai vettori marittimi costituisce non il prezzo pagato per servizi forniti, ma una riduzione sul tasso di nolo, è sufficiente osservare che tale motivo di ricorso si basa sull'erronea premessa secondo cui gli spedizionieri non fornirebbero alcun servizio ai vettori marittimi. Infatti, occorre ricordare che, al considerando' 163 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, senza essere contraddetta sul punto dalla ricorrente, che, quando gli spedizionieri agiscono in qualità di agenti dei caricatori, il loro compito consiste nell'organizzare il trasporto delle merci e negoziare le condizioni alle quali il trasporto sarà effettuato, oltre che nello sbrigare le formalità amministrative. È necessario ammettere che simili servizi vanno a beneficio non soltanto dei caricatori, ma anche dei vettori marittimi, in quanto hanno lo scopo di agevolare la conclusione e l'esecuzione del contratto di trasporto marittimo.
573. A questo proposito occorre ancora osservare che la circostanza secondo cui nel [OSCURATO:PERSONA] ed in Irlanda agli spedizionieri non viene pagata alcuna commissione da parte dei vettori marittimi, lungi dal dimostrare che gli spedizionieri non forniscono alcun servizio a questi ultimi, è piuttosto tale da lasciar supporre, come la ricorrente stessa sembra riconoscere, l'esistenza in tali [OSCURATO:PERSONA] membri di un accordo che vieta il pagamento di qualsiasi commissione. Tale accordo avrebbe, alla luce dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], un effetto ancora più restrittivo sulla concorrenza che non l'accordo in causa.
574. Per quanto riguarda, infine, il motivo di ricorso vertente su un difetto di motivazione sollevato dalla medesima ricorrente, occorre osservare che le critiche formulate da quest'ultima mirano, in realtà, a contestare la fondatezza delle valutazioni svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata in merito ai servizi forniti dagli spedizionieri e al loro status giuridico rispetto ai vettori marittimi ed ai caricatori. Orbene, simili argomenti, che devono essere respinti per i motivi esposti sopra, sono privi di pertinenza nel contesto dell'esame del rispetto dell'obbligo di motivazione (sentenza 20 aprile 1999, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 191, punto 389).
575. In ogni caso, anche supponendo che gli argomenti dedotti dalle ricorrenti nell'ambito del presente motivo di ricorso possano essere considerati come intesi a contestare la motivazione della decisione impugnata, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, se, in forza dell'art. 190 del trattato CE (divenuto art. 253 CE), la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a menzionare gli elementi di fatto o di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica della sua decisione, nonché le considerazioni che l'hanno indotta ad adottarla, non è tuttavia necessario che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto che sono stati sollevati nel corso del procedimento amministrativo (v., in particolare, sentenza della Corte 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2545, punti 26 e 44). [OSCURATO:PERSONA] ha al massimo l'obbligo, in forza dell'art. 190 del [OSCURATO:PERSONA], di rispondere in modo specifico alle sole allegazioni essenziali sollevate dalle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo (sentenza FEFC, citata supra al punto 196, punto 426).
576. Orbene, nella fattispecie, è necessario constatare che, nel corso del procedimento amministrativo, ed in particolare nella risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente non ha dedotto alcun elemento mirante a contestare le valutazioni svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione degli addebiti per quanto riguarda i servizi forniti dagli spedizionieri e il loro status giuridico rispetto ai vettori marittimi ed ai caricatori. È evidente che non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA], sul piano del rispetto dell'obbligo di motivazione, di non aver preso posizione nella decisione impugnata su elementi che non sono stati ad essa segnalati prima dell'adozione della decisione in causa.
577. Per l'insieme di queste ragioni occorre respingere tutti i motivi di ricorso invocati dalle ricorrenti contro le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti l'accordo relativo alla remunerazione degli spedizionieri.
Conclusione sui motivi di ricorso relativi all'assenza di infrazioni all'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] e all'art. 2 del regolamento n. 1017/68, nonché all'esistenza di diversi difetti di motivazione sul punto
578. Deriva dall'insieme delle considerazioni che precedono che i motivi di ricorso in esame vanno respinti integralmente.
III - Sui motivi di ricorso attinenti all'assenza di violazioni dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] ed all'esistenza di diversi difetti di motivazione sul punto
579. I motivi di ricorso in esame vengono sostanzialmente sviluppati sotto tre profili. Nell'ambito del primo profilo, le ricorrenti contestano che la loro posizione possa essere valutata collettivamente. Nell'ambito del secondo profilo, esse fanno valere che i membri del [OSCURATO:PERSONA] non detengono una posizione dominante collettiva. Infine, sotto il terzo profilo, esse contestano i due abusi di posizione dominante che vengono loro addebitati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.
Osservazione preliminare sulla ricevibilità dei motivi di ricorso in esame
580. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, preliminarmente, che la parte dei ricorsi dedicata all'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile in quanto sollecita l'annullamento delle valutazioni in fatto espresse nella parte motiva della decisione impugnata (sentenza NBV e NVB/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 499).
581. È tuttavia necessario osservare che, con i motivi di ricorso in esame, le ricorrenti non mirano ad ottenere l'annullamento delle valutazioni in fatto formulate nella motivazione della decisione impugnata, ma a porre in questione tali valutazioni nei limiti in cui esse costituiscono il supporto necessario degli artt. 5-7 del dispositivo della decisione impugnata, dei quali esse sollecitano l'annullamento. Con essi la [OSCURATO:PERSONA] ha, da un lato, constatato che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno abusato della posizione dominante detenuta avendo modificato la struttura concorrenziale del mercato in modo da rafforzare la posizione dominante del [OSCURATO:PERSONA], ed avendo imposto restrizioni all'accesso ai contratti di servizio ed al loro contenuto, e ha, dall'altro, ordinato alle dette parti di porre fine a tali abusi.
582. Ne deriva che l'eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] sul punto dev'essere respinta perché infondata.
Il primo profilo, relativo all'assenza di una posizione dominante detenuta collettivamente dalle parti del [OSCURATO:PERSONA]
583. Le ricorrenti contestano che la posizione detenuta dai membri del [OSCURATO:PERSONA] possa essere valutata collettivamente. A sostegno di questo profilo dei loro motivi di ricorso, esse fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso errori di valutazione con riferimento, da un lato, ai vincoli economici tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, alla concorrenza interna tra le stesse parti.
A - I motivi di ricorso attinenti ad un'errata valutazione dei vincoli economici tra le parti del [OSCURATO:PERSONA]
1. [OSCURATO:PERSONA] delle parti
584. Le ricorrenti fanno osservare che la decisione impugnata, ai punti 526531, individua cinque tipi di vincoli, cioè la tariffa, le misure di esecuzione del [OSCURATO:PERSONA], il segretariato del [OSCURATO:PERSONA], la pubblicazione del piano economico e gli accordi di consorzio. Le ricorrenti considerano che questi elementi, siano essi presi individualmente o collettivamente, sono insufficienti a giustificare la valutazione collettiva della loro posizione sul mercato in causa.
585. Considerando in primo luogo la tariffa, le ricorrenti sostengono che l'obbligo ai sensi del diritto americano (secondo l'US [OSCURATO:PERSONA]) di rispettare la tariffa non costituisce un vincolo economico tale da indurle ad adottare lo stesso comportamento sul mercato, in quanto il diritto americano consente ai membri di una conferenza di discostarsi dalla tariffa nell'ambito di azioni indipendenti. Le ricorrenti precisano a questo proposito che la tariffa comprende sia i «tassi ordinari» che varie forme di deroghe a questi tassi. I meccanismi di simili deroghe sarebbero tanto legali quanto i tassi stessi. Secondo le ricorrenti, la tesi della [OSCURATO:PERSONA] consisterebbe nel ritenere che i membri di tutte le conferenze marittime e dei cartelli di prezzo debbano essere valutati collettivamente con riferimento all'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], il che equivarrebbe a riutilizzare le prove pertinenti alla valutazione alla stregua dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di trarne delle conclusioni per l'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA].
586. In secondo luogo, per quanto riguarda le misure di esecuzione, le ricorrenti affermano che esse sono d'uso in seno alle conferenze marittime e che sono considerate favorevolmente dall'US [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «FMC») come mezzi di tutela della concorrenza, in quanto esse sono intese ad impedire le pratiche discriminatorie dei membri delle conferenze nei confronti dei caricatori. Inoltre, dato che queste misure non fanno nient'altro che garantire il rispetto degli obblighi previsti dal [OSCURATO:PERSONA], esse non possono logicamente essere considerate come un vincolo in sé e per sé. Infine, in ogni caso, questo genere di misure non restringerebbe la concorrenza che esiste tra i membri del [OSCURATO:PERSONA].
587. In terzo luogo, per quanto riguarda il ruolo del segretariato del [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti sottolineano per prima cosa, per quanto riguarda la negoziazione dei contratti di servizio, che il segratariato agisce sulla base delle istruzioni dei membri della conferenza. Sotto questo profilo, esse precisano che non è esatto affermare, come fa la [OSCURATO:PERSONA], che il segretariato partecipa alla negoziazione dei contratti di servizio individuali contro la volontà del caricatore. Anche qualora il caricatore scegliesse di coinvolgere il segretariato nella negoziazione dei contratti di servizio individuali, quest'ultimo parteciperebbe molto raramente alla negoziazione delle clausole commerciali. Per quanto riguarda, inoltre, il ruolo del segretariato nell'ambito dell'esecuzione dei contratti di servizio, le ricorrenti ritengono che simile incombenza sia di natura puramente amministrativa ed irrilevante per la posizione concorrenziale dei membri. Allo stesso modo, per quanto riguarda la pubblicazione di comunicati stampa, le ricorrenti considerano che si tratta di funzioni amministrative ordinarie intese ad assicurare la comunicazione con i caricatori.
588. In quarto luogo, per quanto riguarda la pubblicazione del piano economico, le ricorrenti fanno osservare che esso serve ad annunciare le modifiche apportate alla tariffa ed ai contratti di servizio della conferenza. Dato che i membri di una conferenza devono raggiungere un'intesa sulla tariffa, le ricorrenti ritengono che tale annuncio periodico non possa costituire un vincolo in sé e servire a presentare la conferenza come avente una «strategia commerciale comune» (considerando' 530 della decisione impugnata). Le ricorrenti affermano, inoltre, che il piano economico è una misura intesa a favorire il processo di consultazione con i caricatori, imposta dall'art. 5, n. 1, del regolamento n. 4056/86.
589. In quinto luogo, per quanto riguarda i consorzi, le ricorrenti fanno notare che esse non fanno parte dello stesso consorzio. Inoltre, esse sottolineano che gli accordi di consorzio comportano vantaggi in termini di efficenza tecnica ed operativa che, come il regolamento (CEE) del Consiglio 25 febbraio 1992, n. 479, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del [OSCURATO:PERSONA] a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi») (GU L 55, pag. 3), riconosce nel suo quarto e sesto considerando', contribuiscono ad aumentare la competitività dei trasporti marittimi di linea. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe così osservato, nella sua decisione relativa alla concentrazione tra la P & O e la [OSCURATO:PERSONA] [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 dicembre 1996 che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione in base al regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89 (Caso n. IV/M.831 - P & O/[OSCURATO:PERSONA]) (GU C 110, pag. 7), punto 65], che «la concorrenza si manifesta in seno ai consorzi, in primo luogo, con il fatto che le compagnie commercializzano i loro servizi separatamente e, in secondo luogo, con la qualità dei loro servizi, ad esempio la messa a disposizione di equipaggiamenti specializzati, la fornitura di servizi logistici (ad esempio la containerizzazione) ed intermodali, nonché con la rapidità e la qualità della documentazione, ivi incluso il trattamento dei dati» (punto 65). Secondo le ricorrenti, la partecipazione ad accordi di consorzio è rilevante in quanto vincolo economico soltanto se le parti di simili accordi adottano lo stesso comportamento sul mercato. Questa circostanza non si verificherebbe nella fattispecie. Al contrario, la partecipazione dei membri del [OSCURATO:PERSONA] a diversi consorzi contribuirebbe piuttosto, secondo il parere delle ricorrenti, ad aumentare la concorrenza interna tra di esse.
590. Infine, la ricorrente nella causa T-212/98 fa valere che la constatazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] che i vincoli esistenti tra di essa e gli altri membri del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero abbastanza forti da giustificare l'esistenza di una posizione dominante collettiva è fondata su di un'erronea valutazione dei vincoli economici che le uniscono. La ricorrente osserva, a questo proposito, che la sua quota di mercato sul traffico in causa (meno dello 0,1%) ed il volume d'affari realizzato su tale traffico nel 1996, paragonato a quello degli altri membri del [OSCURATO:PERSONA] (soltanto l'1,2% del suo volume d'affari è stato realizzato su questo traffico), dimostrano che essa non può aver agito in quanto entità economica unica con le altre ricorrenti sul mercato in causa.
591. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall'ECTU, ritiene che i vincoli economici individuati nella decisione impugnata dimostrino sufficientemente il carattere collettivo della posizione detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA].
2. Giudizio del Tribunale
592. Con i presenti motivi di ricorso, le ricorrenti asseriscono, essenzialmente, che i vincoli economici tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] individuati nella decisione impugnata, siano essi considerati individualmente o collettivamente, sono insufficienti a giustificare la valutazione collettiva della loro posizione sul mercato in causa.
593. Occorre osservare che, con i motivi di ricorso seguenti, vertenti su un'asserita erronea valutazione della concorrenza interna, che saranno esaminati in prosieguo, le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto della concorrenza significativa che ha luogo nell'ambito alla conferenza tra le parti del [OSCURATO:PERSONA], in particolare sul prezzo. In simile contesto occorre, pertanto, considerare i presenti motivi di ricorso come intesi esclusivamente a contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver ritenuto che i vincoli derivanti dall'esistenza della conferenza siano, in quanto tali, suscettibili di giustificare una valutazione collettiva della posizione detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA].
594. Occorre ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, l'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] è applicabile a situazioni in cui più imprese occupano, insieme, una posizione dominante sul mercato pertinente (sentenze della Corte 27 aprile 1994, causa C-393/92, Almelo e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1477, punto 43; 5 ottobre 1995, causa C-96/94, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2883, punti 32 e 33; 17 ottobre 1995, cause riunite da C140/94 a C-142/94, DIP e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3257, punti 25 e 26; sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, cause riunite T-68/89, T-77/89 e T78/89, SIV e a./[OSCURATO:PERSONA], detta «Vetro piano», [OSCURATO:PERSONA]. pag. II1403, punto 358, nonché sentenza 8 ottobre 1996, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 568, punto 60).
595. Per accertare l'esistenza di simile posizione dominante collettiva, occorre, secondo la giurisprudenza, che le imprese interessate siano sufficientemente legate tra loro per adottare una stessa linea d'azione comune sul mercato (sentenze della [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 594, punto 33; DIP e a., citata supra al punto 594, punto 26; 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C30/95, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], detta «Kali und Salz», [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1375, punto 221, nonché 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I1577, punto 113; sentenza 8 ottobre 1996, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 568, punto 62). Sotto questo profilo, è necessario esaminare i vincoli o fattori di correlazione economica tra le imprese interessate e verificare se simili vincoli o fattori consentano loro di agire insieme, indipendentemente dai loro concorrenti, dai loro clienti e dai consumatori (sentenze della Corte Almelo e a., citata supra al punto 594, punto 43; Kali und Salz, citata supra al punto 595, punto 221; 16 marzo 2000, cause riunite C-395/96 P e C-396/96 P, [OSCURATO:PERSONA] maritime belge transports e a./[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1365, punti 41 e 42, nonché Wouters e a., citata supra al punto 595, punto 114).
596. Nella fattispecie va osservato che, al considerando' 525 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che «i membri del [OSCURATO:PERSONA] godono di una posizione dominante collettiva in quanto [sono] legati da un numero considerevole di vincoli economici, che ne ha ridotto significativamente la capacità di operare in modo autonomo l'uno dall'altro». È pacifico tra le parti che, ai considerando' 526531 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sui cinque vincoli economici seguenti: la tariffa (considerando' 526), le misure di esecuzione e le sanzioni (considerando' 527), il segretariato (considerando' 528 e 529), i piani economici annuali (considerando' 528 e 530) e gli accordi di consorzio (considerando' 531). Sotto questo profilo, deriva dal considerando' 528 della decisione impugnata che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la tariffa e le misure di esecuzione, nonché le sanzioni, costituiscono «restrizioni alle capacità dei membri del [OSCURATO:PERSONA] di operare in modo autonomo l'uno dall'altro [che] sono finalizzate a sopprimere in modo sostanziale la concorrenza reciproca in materia di prezzi». D'altra parte, allo stesso considerando' della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che il segratariato del [OSCURATO:PERSONA] ed i piani economici annuali rientravano nell'ambito delle misure che hanno permesso alle parti del [OSCURATO:PERSONA] di «presentare se stessi come un'unica struttura omogenea, riducendo così le pressioni della clientela per una riduzione dei prezzi».
597. Occorre osservare che, ad eccezione degli accordi di consorzio, i vincoli individuati dalla [OSCURATO:PERSONA], cioè la tariffa, le misure di esecuzione e le sanzioni, il segretariato e i piani economici annuali, risultano direttamente dalle attività esercitate dalle ricorrenti nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, dalla loro adesione ad esso.
598. È pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] costistuisce una conferenza marittima ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento n. 4056/86. Orbene, va osservato che, per costituire una conferenza marittima a norma di detta disposizione del regolamento n. 4056/86, le imprese interessate devono necessariamente stabilire un certo numero di vincoli tra di esse.
599. Infatti, ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento n. 4056/86, una conferenza marittima è «un gruppo di due o più vettori armatori che assicura servizi internazionali di linea per il trasporto di merci su una o più linee entro limiti geografici determinati e in base ad accordi o intese di qualunque natura, nell'ambito dei quali essi gestiscono in comune applicando tassi di nolo uniformi o comuni e ogni altra condizione concordata nei riguardi della fornitura di detti servizi di linea».
600. Deriva dall'ottavo considerando' di questo regolamento che tali conferenze «esercitano un ruolo stabilizzatore atto a garantire servizi affidabili ai caricatori; che esse contribuiscono in genere ad assicurare un'offerta di servizi di trasporto marittimo regolari, sufficienti ed efficaci, tenendo inoltre equamente conto degli interessi degli utenti; che questi risultati non possono essere ottenuti senza la cooperazione che le compagnie marittime organizzano in seno alle s uddette conferenze in materia di tariffe e eventualmente di offerta di capacità o di ripartizione del tonnellaggio da trasportare, e anche delle entrate; che nella maggior parte dei casi le conferenze restano sottoposte ad una concorrenza effettiva da parte sia dei servizi regolari non conferenziati sia, in determinati casi, dei servizi non di linea e di altri modi di trasporto; che, inoltre, la mobilità delle flotte, che caratterizza la struttura dell'offerta nel settore dei servizi di trasporti marittimi, esercita una pressione concorrenziale permanente sulle conferenze, che di norma non hanno la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei servizi di trasporto marittimo in questione».
601. Come la Corte ed il Tribunale hanno dichiarato (sentenza 16 marzo 2000, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 595, punti 48 e 49; sentenza Vetro piano, citata supra al punto 594, punto 359, nonché sentenza 8 ottobre 1996, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 568, punti 63-66), risulta da tali disposizioni che, per sua natura e alla luce dei suoi obiettivi, una conferenza marittima, quale quella definita dal Consiglio come beneficiaria dell'esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 4056/86, può essere qualificata come entità collettiva che si presenta come tale sul mercato di fronte sia agli utenti che ai concorrenti. Il Consiglio prevede peraltro, con il regolamento n. 4056/86, le disposizioni necessarie per evitare che una conferenza marittima produca effetti incompatibili con l'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]. Ciò non pregiudica assolutamente la questione di stabilire se, in una data situazione, una conferenza marittima detenga una posizione dominante su un mercato determinato o se, a fortiori, abbia sfruttato in maniera abusiva tale posizione. Infatti, come deriva dalla formulazione dell'art. 8, n. 2, del regolamento n. 4056/86, è con il suo comportamento che una conferenza che detiene una posizione dominante può produrre effetti incompatibili con l'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA].
602. Viste le considerazioni che precedono, è pertanto possibile ritenere che i vincoli risultanti dall'esistenza di una conferenza marittima ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento n. 4056/86 siano in linea di principio idonei a giustificare una valutazione collettiva della posizione detenuta dai membri della conferenza sul mercato in causa ai fini dell'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], in quanto simili vincoli sono in grado di permettere loro di adottare in comune, in quanto entità unitaria che si presenta come tale sul mercato di fronte sia agli utenti che ai concorrenti, un'unica linea di azione sul mercato in causa.
603. Nessuno degli argomenti proposti dalle ricorrenti nell'ambito dei motivi di ricorso in esame è in grado di rimettere in discussione simile conclusione.
604. In primo luogo, per quanto riguarda la tariffa del [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti sostengono che l'obbligo, nel diritto americano, di rispettare la tariffa non costituisce un vincolo economico tale da indurle ad adottare un identico comportamento sul mercato, in quanto il diritto americano permette ai membri di una conferenza di discostarsi dalla tariffa nell'ambito di azioni indipendenti. Le ricorrenti precisano ancora che la tariffa comporta sia tassi ordinari che differenti tipi di deroghe a detti tassi.
605. Per esaminare la fondatezza di questo motivo di ricorso, occorre ricordare che al considerando' 526 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la tariffa costituiva il primo dei vincoli economici tra le parti del [OSCURATO:PERSONA]. In proposito essa ha osservato che le parti del [OSCURATO:PERSONA] non convenivano soltanto di aderire ad una tariffa, ma che, inoltre, esse erano tenute a agire in questo senso in forza della legislazione americana, a pena di ammende dell'ammontare di USD 25 000 per ogni infrazione. [OSCURATO:PERSONA] osserva così, al considerando' 528 della decisione impugnata, che la tariffa costituisce una restrizione della capacità dei membri del [OSCURATO:PERSONA] di agire indipendentemente gli uni dagli altri e che ha lo scopo di eliminare, in larga misura, la concorrenza sul prezzo tra essi.
606. Occorre ricordare che l'esistenza stessa di una conferenza marittima ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento n. 4056/86, quale il [OSCURATO:PERSONA], richiede l'applicazione di una tariffa che preveda tassi di nolo uniformi o comuni.
607. È necessario constatare che simile conferenza marittima si presenta, pertanto, in linea di principio come un'entità unica sul mercato nella misura in cui essa fissa tassi di nolo uniformi o comuni per tutti i suoi membri, nel senso che per il trasporto di una stessa merce dal punto A al punto B sarà applicabile uno stesso prezzo, indipendentemente dall'armatore membro della conferenza che si occuperà del trasporto (sentenza TAA, punto 157).
608. A questo proposito, il fatto che la tariffa in causa preveda, oltre ai tassi ordinari, alcuni tassi derogatori, quali ad esempio i noli tempo/volume, è privo di rilievo, poiché, come la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato con riferimento a questi ultimi tipi di tassi al considerando' 120 della decisione impugnata e come le ricorrenti ammettono del resto esse stesse, simili tassi derogatori costituiscono anch'essi tassi di nolo uniformi o comuni che costituiscono parte integrante della tariffa.
609. Quanto alla circostanza addotta dalle ricorrenti secondo cui la legislazione americana prevede il diritto, per i membri di una conferenza marittima, di condurre azioni indipendenti sui tassi della tariffa, occorre sottolineare che simili azioni indipendenti rivestono un carattere eccezionale rispetto al principio della fissazione in comune dei prezzi (sentenza TAA, punto 307), di modo che esse non possono in linea di principio compromettere l'uniformità dei tassi della tariffa e, quindi, rimettere in discussione la valutazione collettiva della conferenza quale risulta, in collegamento con altri fattori, da questa circostanza. Quanto alla questione se, nella fattispecie, le azioni indipendenti e le altre pratiche concrete delle parti del [OSCURATO:PERSONA] in materia di prezzi siano in grado di rimettere in discussione tale valutazione, essa costituisce l'oggetto, come sopra si è indicato, di motivi di ricorso distinti che saranno trattati in prosieguo.
610. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la circostanza secondo cui un accordo è vietato dall'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] non impedisce alla [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione simile accordo per concludere, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], per il carattere collettivo della posizione delle imprese interessate sul mercato in causa. Infatti, come la Corte ha già giudicato, un accordo, una decisione o una pratica concordata, oggetto o meno di esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], nella rispettiva applicazione, possono avere la conseguenza che le imprese interessate si siano vincolate quanto al loro comportamento su un mercato determinato in maniera tale che esse si presentino su tale mercato come un'entità collettiva nei confronti dei loro concorrenti, delle loro controparti commerciali e dei consumatori. L'esistenza di una posizione dominante collettiva può pertanto risultare dalla natura e dai termini di un accordo, dalla maniera della sua applicazione e, pertanto, dai legami o fattori di correlazione tra imprese che ne derivano (sentenza 16 marzo 2000, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 595, punti 44 e 45). Secondo la giurisprudenza, così avviene, come si è ricordato sopra al punto 601, nel caso di una conferenza marittima ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento n. 4056/86. Orbene, è pacifico, nella fattispecie, che il [OSCURATO:PERSONA] è una conferenza marittima di questo genere. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto di basarsi su simile accordo per concludere, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], per il carattere collettivo della posizione delle parti del [OSCURATO:PERSONA] sul mercato in causa.
611. Occorre, pertanto, considerare che è a buon diritto che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata in particolare sulla tariffa del [OSCURATO:PERSONA] per valutare collettivamente la posizione delle parti del [OSCURATO:PERSONA] sul mercato in causa. Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti sul punto devono essere respinti.
612. In secondo luogo, per quanto riguarda la misure di esecuzione e le sanzioni del [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti osservano che esse sono d'uso in seno alle conferenze marittime e vengono considerate con favore dalla FMC, in quanto strumenti di tutela del sistema concorrenziale, essendo destinate ad impedire le pratiche discriminatorie dei membri delle conferenze nei confronti dei caricatori. Inoltre, nei limiti in cui simili misure garantiscono il rispetto degli obblighi previsti dal [OSCURATO:PERSONA], esse non possono, secondo le ricorrenti, essere logicamente considerate alla stregua di vincoli autonomi.
613. Occorre osservare che, al considerando' 527 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che l'adesione alle regole del [OSCURATO:PERSONA] è garantita da numerose misure di esecuzione. Risulta dal considerando' 21 della decisione impugnata che l'art. 10 dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] prevede l'instaurazione di un'autorità di controllo («[OSCURATO:PERSONA]») incaricata di condurre, su denuncia o d'ufficio, indagini su qualsiasi infrazione presunta alle disposizioni dell'accordo in causa. A tal proposito la [OSCURATO:PERSONA] osserva, al considerando' 22 della decisione impugnata, che tale autorità di controllo dispone di un accesso illimitato all'insieme dei documenti relativi alle attività dei vettori sul traffico e che essa è autorizzata ad infliggere ingenti ammende per qualsiasi violazione degli accordi, in particolare degli accordi di fissazione dei prezzi, e per qualsiasi rifiuto di accesso richiesto nel corso di un'indagine. [OSCURATO:PERSONA] constata così, al considerando' 527 della decisione impugnata, che queste misure di vigilanza sono «le più ampie che la [OSCURATO:PERSONA] abbia mai osservato nel settore del trasporto marittimo di linea».
614. È necessario constatare che simili misure di esecuzione e sanzione destinate, in particolare, ad assicurare il rispetto della tariffa adottata da una conferenza marittima sono tali da rafforzare il vincolo stabilito dalla tariffa in causa. Ciò si verifica a maggior ragione in quanto, come si è constatato sopra al punto 599, l'esistenza stessa di una conferenza marittima ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento n. 4056/86 richiede l'applicazione di una tariffa che prevede tassi di nolo uniformi o comuni, in modo tale che le misure di esecuzione e di sanzione destinate a garantirne il rispetto ad opera delle parti della conferenza marittima costituiscono misure necessarie e, quindi, accessorie a qualsiasi conferenza marittima ai sensi della disposizione citata.
615. Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, è a tal proposito privo di rilievo il fatto che la FMC valuti positivamente le misure di esecuzione adottate dalle conferenze marittime. Infatti, simili misure non vengono considerate dalla decisione impugnata come costitutive di una violazione alle norme sulla concorrenza del [OSCURATO:PERSONA], bensì come un elemento tale da rafforzare il vincolo tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] che risulta dalla tariffa da esso adottata. Ora, l'esistenza di simile vincolo, che può indurre la [OSCURATO:PERSONA] a valutare collettivamente la posizione delle parti del [OSCURATO:PERSONA], non comporta in sé alcuna violazione delle regole di concorrenza contenute nel [OSCURATO:PERSONA]. Soltanto l'utilizzo abusivo di tale posizione può costituire simile violazione, almeno quando la posizione detenuta collettivamente rivesta un carattere dominante sul mercato in questione (sentenza 16 marzo 2000, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 595, punti 37-39).
616. Per quanto riguarda la circostanza addotta dalle ricorrenti, secondo cui le misure di esecuzione e le sanzioni non costituirebbero un vincolo in sé, essa appare non pertinente in quanto si è constatato in precedenza che le dette misure erano in grado di rafforzare il vincolo stabilito con la tariffa.
617. È, pertanto, a buon diritto che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata, in particolare, sull'esistenza di misure di esecuzione e sanzione per valutare collettivamente la posizione detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] sul mercato rilevante.
618. In terzo luogo, per quanto riguarda il segretariato del [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti sottolineano, per prima cosa, con riferimento alla negoziazione dei contratti di servizio, che il segratariato agisce sulla base delle istruzioni dei membri della conferenza e che, anche quando un caricatore sceglie di coinvolgere il segretariato nella negoziazione dei contratti di servizio individuali, quest'ultimo partecipa molto raramente alla negoziazione delle clausole commerciali. Per quanto riguarda poi il ruolo del segretariato nell'ambito dell'esecuzione dei contratti di servizio, le ricorrenti ritengono che simile compito sia di natura meramente amministrativa e privo di rilievo per quanto riguarda la posizione concorrenziale dei membri della conferenza.
619. Va osservato che, al considerando' 528, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che il segretariato del [OSCURATO:PERSONA] permetteva alla conferenza marittima di presentarsi sul mercato come un'unica entità. Al considerando' 529, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, sotto questo profilo, che il segretariato del [OSCURATO:PERSONA] svolgeva funzioni amministrative e finanziarie estese, che era autorizzato a svolgere il ruolo di agente dei membri del [OSCURATO:PERSONA] stipulando contratti di trasporto in loro nome, che poteva assistere alla negoziazione dei contratti di servizio tra i caricatori ed i membri della conferenza e che pubblicava comunicati stampa per conto delle parti.
620. Senza che vi sia bisogno di interrogarsi sul ruolo esatto del segretariato del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della negoziazione e dell'esecuzione dei contratti di servizio, è necessario ammettere che il semplice fatto dell'esistenza, incontestata, di un organo amministrativo comune autorizzato a rappresentare le parti del [OSCURATO:PERSONA], in particolare di fronte ai caricatori, costituisce un elemento tale da dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] è in grado di presentarsi come un'unica entità sul mercato, traducendo così i vincoli che esistono tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] in base alle loro attività in quanto membri di una conferenza marittima ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento n. 4056/86. A questo proposito emerge del resto dal fascicolo sottoposto al Tribunale che la corrispondenza dei caricatori riguardante la conclusione dei contratti di servizio della conferenza era indirizzata al segretariato del [OSCURATO:PERSONA].
621. È pertanto a buon diritto che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sull'esistenza del segretariato del [OSCURATO:PERSONA] per valutare collettivamente la posizione delle parti del [OSCURATO:PERSONA] sul mercato in causa. Ne consegue che gli argomenti delle ricorrenti sul punto devono essere respinti.
622. In quarto luogo, per quanto riguarda i piani economici annuali del [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti ritengono che, essendo destinati ad annunciare le modifiche della tariffa, essi non possano costituire un vincolo in sé né servire a presentare la conferenza come avente una strategia commerciale comune. Le ricorrenti osservano inoltre che il piano economico annuale è una misura destinata a contribuire al processo di consultazione con i caricatori, imposta dall'art. 5, n. 1, del regolamento n. 4056/86.
623. Occorre osservare che, ai considerando' 528 e 530 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la pubblicazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di piani economici annuali avrebbe dimostrato che le parti del [OSCURATO:PERSONA] apparivano ai caricatori come aventi una strategia commerciale comune sul mercato e avrebbe permesso così al [OSCURATO:PERSONA] di presentarsi sul mercato come una sola ed unica entità.
624. È necessario ammettere che la pubblicazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di piani economici annuali, elaborati in comune dai suoi membri nell'ambito delle loro attività di conferenza marittima ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento n. 4056/86, è un elemento manifestamente idoneo a far apparire il [OSCURATO:PERSONA] come un'unica entità di fronte ai terzi e riflette, così, l'esistenza dei vincoli tra i membri della conferenza marittima ai sensi del detto regolamento. Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, i piani economici annuali costituiscono pertanto un vincolo in sé che è in grado, per il fatto stesso della loro pubblicazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], di presentare quest'ultimo come un'entità collettiva sul mercato in causa di fronte ai concorrenti ed ai caricatori.
625. Questa conclusione risulta a maggior ragione confermata dal fatto che tali piani economici annuali, come le ricorrenti stesse sottolineano, sono destinati a contribuire al processo di consultazione con i caricatori previsto all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 4056/86. Infatti, ai sensi di tale disposizione, simili consultazioni hanno luogo allo scopo di cercare di risolvere le questioni di principio generali che si pongono tra gli utenti, da un lato, e la conferenza marittima nel suo insieme, dall'altro, relativamente ai prezzi, alle condizioni ed alla qualità dei servizi regolari di trasporto marittimo. Pertanto, lungi dal contraddire la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la pubblicazione dei piani economici annuali consentirebbe al [OSCURATO:PERSONA] di presentarsi come un'entità collettiva sul mercato in causa, la circostanza che la detta pubblicazione risulti da un obbligo imposto alle conferenze marittime dal regolamento n. 4056/86 è, al contrario, in grado di rafforzarla.
626. A questo proposito occorre ancora osservare che nella decisione impugnata non si considera la pubblicazione in causa come costitutiva di una violazione alle norme del [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza, ma al contrario come elemento in grado di far apparire il [OSCURATO:PERSONA] come un'entità collettiva sul mercato in causa. Orbene, l'esistenza di simile entità collettiva non implica di per sé alcuna violazione alle regole del [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza. Soltanto lo sfruttamento abusivo, da parte di detta entità collettiva, della sua posizione sul mercato in questione potrebbe integrare gli estremi di una simile infrazione, almeno quando la posizione così detenuta rivesta un carattere dominante sul mercato (sentenza 16 marzo 2000, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 595, punti 37-39).
627. È pertanto a buon diritto che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata, in particolare, sulla pubblicazione dei piani economici annuali del [OSCURATO:PERSONA] per valutare collettivamente la posizione detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] sul mercato in causa. Ne deriva che gli argomenti delle ricorrenti sul punto devono essere respinti.
628. Occorre constatare che, sulla scorta delle considerazioni che precedono e in conformità alla giurisprudenza citata supra al punto 601, la tariffa, le misure di esecuzione e sanzione, il segretariato ed i piani economici annuali del [OSCURATO:PERSONA] dimostrano sufficientemente l'esistenza di vincoli sostanziali tra le parti del [OSCURATO:PERSONA], tali da giustificare una valutazione collettiva della loro posizione sul mercato in causa.
629. Di conseguenza, senza che occorra pronunciarsi sulla pertinenza di altri vincoli tra le ricorrenti derivanti dalla conclusione di altri accordi, quali gli accordi di consorzio, si deve concludere che è a buon diritto che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su questi elementi, che risultano dall'attività delle ricorrenti in quanto parti del [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, dalla loro adesione ad una conferenza marittima ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento n. 4056/86, per valutare collettivamente la posizione delle parti del [OSCURATO:PERSONA] sul mercato in causa.
630. Questa conclusione non potrebbe essere rimessa in discussione, per quanto riguarda la ricorrente nella causa T-212/98, a motivo dell'esiguità della quota di mercato da essa detenuta, o del suo volume di affari sul traffico rilevante. Infatti, considerato che i vincoli su cui si basa la valutazione collettiva della posizione delle parti del [OSCURATO:PERSONA] risultano dalla loro adesione al [OSCURATO:PERSONA], la posizione di ciascuna parte del [OSCURATO:PERSONA] deve, per il solo fatto dell'adesione, essere valutata insieme a quella delle altre parti del [OSCURATO:PERSONA], collettivamente, in quanto attraverso simile adesione la ricorrente si è vincolata alle altre parti che hanno aderito al [OSCURATO:PERSONA], quanto al suo comportamento su un mercato determinato, in maniera tale che le dette parti si presentano su tale mercato come un'entità collettiva nei confronti dei loro concorrenti, delle loro controparti commerciali e dei consumatori (sentenza 16 marzo 2000, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 595, punto 44). Orbene, nella fattispecie, la ricorrente non contesta il fatto di essere stata parte del [OSCURATO:PERSONA] nel corso del periodo rilevante.
631. Sotto questo profilo, occorre ancora osservare che, secondo la giurisprudenza, perché la posizione di diverse imprese venga valutata collettivamente su un dato mercato, è sufficiente che esse abbiano la possibilità di adottare su questo mercato una medesima linea d'azione. Non è, per contro, necessario dimostrare che simili imprese abbiano tutte effettivamente adottato questa stessa linea di azione in tutte le circostanze (v., in questo senso, sentenza Kali und Salz, citata supra al punto 595, punto 221).
632. In tali circostanze è privo di rilievo, nell'ambito dei motivi di ri corso in esame, relativi al carattere collettivo della posizione detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA], il fatto che alla ricorrente non possa essere attribuito qualunque atto compiuto dal [OSCURATO:PERSONA], a causa della sua posizione minima sul mercato.
633. Al più, il fatto che una parte del [OSCURATO:PERSONA] non abbia seguito il comportamento adottato dalle altre parti del [OSCURATO:PERSONA] potrebbe dimostrare l'assenza di partecipazione di tale parte del [OSCURATO:PERSONA] a una violazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], se risultasse che il comportamento assunto dalle altre parti del [OSCURATO:PERSONA] costituisce un abuso ai sensi di questa disposizione. Infatti, sebbene l'esistenza di una posizione dominante collettiva discenda dalla posizione detenuta congiuntamente dalle entità economiche considerate sul mercato di cui trattasi, l'abuso non deve necessariamente essere commesso da tutte le imprese interessate. Esso deve solamente poter essere individuato come una delle manifestazioni della detenzione di una tale posizione dominante collettiva (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 152, punto 66).
634. Pertanto, anche se la quota di mercato o il volume d'affari della ricorrente sul traffico in causa erano minimi nel corso del periodo rilevante, si deve comunque ritenere che, considerata la tariffa, le misure di esecuzione e le sanzioni, il segretariato ed i piani economici annuali del [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente in causa potesse costituire con le altre parti del [OSCURATO:PERSONA] un'entità unica sul mercato in questione.
635. Deriva dall'insieme delle considerazioni che precedono che i motivi di ricorso, le censure e gli argomenti in esame vertenti sull'erronea valutazione dei vincoli economici tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] devono essere integralmente respinti.
636. Occorre, tuttavia, ancora verificare se, come le ricorrenti fanno valere con i seguenti motivi di ricorso, gli elementi relativi alla concorrenza interna che esse hanno dedotto siano in grado di dimostrare che i vincoli individuati dalla decisione impugnata non giustificavano, nella fattispecie, una valutazione collettiva della posizione detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA].
B - I motivi di ricorso riguardanti errori di valutazione relativi alla concorrenza interna tra le parti del [OSCURATO:PERSONA]
637. Per quanto riguarda la concorrenza interna tra le parti del [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti affermano anzitutto che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, ha applicato a tale proposito un criterio giuridico erroneo. Successivamente esse allegano che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente valutato la concorrenza interna sui prezzi e su elementi diversi dai prezzi tra le parti del [OSCURATO:PERSONA]. Infine, le ricorrenti invocano numerose carenze di motivazione della decisione impugnata con riferimento a tali punti.
1. Sul criterio giuridico erroneo applicato dalla decisione impugnata
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
638. In primo luogo, le ricorrenti muovono alla [OSCURATO:PERSONA] la censura di non aver esaminato se i vincoli esistenti tra i membri del [OSCURATO:PERSONA] abbiano determinato l'esistenza di un'entità unica operante sul mercato. In particolare, esse ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia definito «tali vincoli con riferimento al loro risultato, vale a dire la creazione di una situazione in cui un gruppo di imprese indipendenti opera sul mercato come un'entità unica» (conclusioni dell'avvocato generale Fennelly nella causa definita con sentenza 16 marzo 2000, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I1371, paragrafo 28).
639. A sostegno di tale censura, le ricorrenti affermano, ai considerando' 528 e 530 della decisione impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce così alle loro intenzioni e all'apparenza delle loro azioni senza tuttavia provare il risultato prodotto da tali vincoli sul loro comportamento sul mercato.
640. In secondo luogo, le ricorrenti contestano l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA], al considerando' 522 della decisione impugnata, secondo cui dalla sentenza Vetro piano, citata supra al punto 594, risulta che «il persistere di un certo grado di concorrenza fra le parti non esclude il configurarsi di una posizione dominante collettiva».
641. Le ricorrenti ritengono che la citata sentenza Vetro piano non accolga tale tesi. Esse ricordano che, in tale sentenza, il Tribunale ha esclusivamente dichiarato che «non si può escludere in via di principio che due o più entità economiche indipendenti siano, su un mercato specifico, unite da tali vincoli economici che, per tale motivo, esse detengono insieme una posizione dominante rispetto agli altri operatori sullo stesso mercato» (punto 358 della sentenza). Secondo le ricorrenti, da tale passaggio non è possibile dedurre alcunché per quanto riguarda il grado di concorrenza che sarebbe compatibile con la constatazione dell'esistenza di una posizione dominante collettiva.
642. Le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] cerca, con la sua tesi, di sviluppare un nuovo criterio che considera la tariffa comune come il fattore prevalente che giustifica l'affermazione dell'esistenza di una posizione dominante collettiva, per cui, se le imprese in questione adottano lo stesso atteggiamento generale, la prova di un comportamento indipendente sul mercato, in particolare la fissazione autonoma dei prezzi, non si oppone all'esistenza di una posizione dominante collettiva. Dal momento che qualsiasi conferenza marittima si fonda, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 4046/86, su una tariffa uniforme o comune, la [OSCURATO:PERSONA] applicherebbe in tal modo una presunzione praticamente assoluta secondo cui i membri di ogni conferenza marittima, compreso il [OSCURATO:PERSONA], sono suscettibili di detenere una posizione dominante collettiva. Le ricorrenti considerano che tali tesi spiega anche la reticenza della [OSCURATO:PERSONA] ad esaminare le prove di concorrenza effettiva.
643. Secondo le ricorrenti, dalla giurisprudenza comunitaria risulta al contrario che l'esistenza di una posizione dominante collettiva presuppone l'assenza di concorrenza tra le imprese interessate. Esse rilevano che, al punto 34 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 594, la Corte ha dichiarato che «non si può considerare in proposito che una normativa nazionale la quale prevede la determinazione delle tariffe dei trasporti di merci su strada da parte dei pubblici poteri porti ad attribuire agli operatori economici una posizione dominante collettiva che sarebbe caratterizzata dall'assenza di rapporti concorrenziali tra loro» [v., inoltre, sentenza DIP e a., citata supra al punto 594, punto 27, e, per quanto riguarda la prassi della [OSCURATO:PERSONA], la comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni - Quadro normativo, mercati rilevanti e principi, punti 78 e 79 (GU 1998, C 265, pag. 2)]. [OSCURATO:PERSONA] conclusioni presentante nella causa definita con sentenza 16 marzo 2000, [OSCURATO:PERSONA], citate supra al punto 638, l'avvocato generale Fennelly avrebbe concluso che «dalla succitata giurisprudenza, in particolare dalle sentenze [OSCURATO:PERSONA], DIP e [Kali und Salz], emerge chiaramente che l'assenza di concorrenza tra un certo numero di imprese che si ritiene detengano una posizione dominante costituisce un elemento caratteristico della posizione dominante collettiva» (paragrafo 34). Tale giurisprudenza sarebbe del resto conforme alle teorie economiche generalmente accettate in materia di posizione dominante collettiva.
644. Pertanto, secondo le ricorrenti, per affermare l'esistenza di una posizione dominante collettiva, occorre esaminare, in primo luogo, se le imprese interessate abbiano adottato una strategia comune in materia di prezzi e, in caso affermativo, in secondo luogo, se la portata e l'intensità di altre forme di concorrenza su elementi diversi dai prezzi siano tali da impedire che ci si basi sull'esistenza di una strategia comune in materia di prezzi per affermare l'esistenza di una posizione dominante collettiva (conclusioni dell'avvocato generale Fennelly nella causa definita con sentenza 16 marzo 2000, [OSCURATO:PERSONA], citate supra al punto 638, paragrafo 34). Nel caso di specie, la decisione impugnata non effettuerebbe tale doppio esame.
645. In terzo luogo, le ricorrenti muovono alla [OSCURATO:PERSONA] la censura di non aver esaminato la questione essenziale di stabilire se le ricorrenti abbiano adottato «una linea d'azione comune sul mercato» (sentenza Almelo e a., citata supra al punto 594, punto 42) e se esse costituiscano un'«entità unica sul mercato» (conclusioni dell'avvocato generale Fennelly nella causa definita con sentenza 16 marzo 2000, [OSCURATO:PERSONA], citate supra al punto 638, paragrafo 28). Esse rilevano che la decisione impugnata, al considerando' 525, si limita a constatare che i vincoli economici tra i membri del [OSCURATO:PERSONA] hanno «ridotto significativamente la capacità di operare in modo autonomo l'uno dall'altro». Secondo le ricorrenti, tale circostanza non giustifica la conclusione secondo cui esse sono in grado di detenere una posizione dominante collettiva. Contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza e dalle teorie economiche in materia, la [OSCURATO:PERSONA] non cercherebbe di stabilire che tali vincoli hanno avuto come risultato l'adozione dello stesso comportamento sul mercato per tutti gli aspetti pertinenti della concorrenza sul mercato. L'affermazione contenuta nel controricorso, secondo cui sarebbe sufficiente che i membri del [OSCURATO:PERSONA] avessero adottato un'«attitudine molto simile», non può quindi essere accolta.
646. In conclusione le ricorrenti fanno altresì osservare che il modo di procedere della [OSCURATO:PERSONA], attenuando il criterio dello «stesso comportamento», confonde la distinzione tra gli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] e che ciò equivale ad attribuirle un potere discrezionale nello stabilire le circostanze in cui l'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] si applica al comportamento di due o più imprese. Secondo le ricorrenti, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di definire la portata di tale potere discrezionale, sembra che essa consideri che la collusione orizzontale può essere «peggiore» della posizione dominante di una sola impresa e per questo motivo dev'essere ricondotta all'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA].
647. La ricorrente nella causa T212/98 afferma che, del resto, se anche si potesse ritenere che essa detenga, con gli altri membri del [OSCURATO:PERSONA], una posizione dominante collettiva per il solo motivo della sua adesione al [OSCURATO:PERSONA], da ciò non deriverebbe che ogni atto compiuto da una o più parti del [OSCURATO:PERSONA] riguardante il traffico transatlantico deve necessariamente essere attribuito in qualsiasi momento a tutte le parti del [OSCURATO:PERSONA]. Benché gli abusi addebitati alle ricorrenti ricadano, in tutto o in parte, al di fuori del campo di applicazione dell'accordo [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non proverebbe che tutte le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno adottato lo stesso comportamento sul mercato per quanto concerne le questioni oggetto della decisione impugnata. Orbene, secondo la ricorrente, la sua debole posizione sul mercato al momento dei fatti rende poco verosimile l'esistenza di un comportamento unico, in quanto essa ne avrebbe ricavato solo un vantaggio minimo. La ricorrente rileva che, per giunta, nella sua qualità di nuovo membro del [OSCURATO:PERSONA], essa ha accettato le clausole dell'accordo di conferenza nella versione vigente al momento della sua adesione.
648. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall'ECTU, chiede il rigetto del presente motivo.
b) Giudizio del Tribunale
649. Occorre osservare che gli argomenti esposti dalle ricorrenti nell'ambito del presente motivo equivalgono, in sostanza, a contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver sufficientemente dimostrato che i membri del [OSCURATO:PERSONA] formavano un'entità unica che aveva adottato lo stesso comportamento sul mercato, con il risultato di eliminare qualsiasi rapporto concorrenziale tra essi.
650. A tale proposito occorre rilevare che, come fanno giustamente osservare le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata non ha constatato che le parti del [OSCURATO:PERSONA] avevano adottato il medesimo comportamento sul mercato di cui trattasi, ma esclusivamente, come indica il considerando' 525, che la loro capacità di operare autonomamente era «significativamente» ridotta dai numerosi vincoli economici individuati ai considerando' 526531, che risultano, da un lato, dalla tariffa, dai provvedimenti di attuazione e di sanzione, dalla segreteria e dai piani economici annuali del [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, dagli accordi di consorzio. A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha del resto espressamente sottolineato, al considerando' 528 della decisione impugnata, che le restrizioni alla capacità dei membri del [OSCURATO:PERSONA] di operare in modo autonomo l'uno dall'altro, che risultano dalla tariffa e dai provvedimenti di attuazione e di sanzione del [OSCURATO:PERSONA], erano finalizzate a eliminare «in modo sostanziale» la concorrenza reciproca in materia di prezzi. [OSCURATO:PERSONA] rileva quindi, come ha indicato al considerando' 522 della decisione impugnata, che «il persistere di un certo grado di concorrenza fra le parti non esclude il configurarsi di una posizione dominante collettiva».
651. Occorre quindi esaminare se, come sostengono le ricorrenti, per valutare collettivamente la posizione detenuta da numerose imprese nell'ambito dell'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] deve necessariamente constatare che le imprese interessate hanno adottato uno stesso comportamento risultante nell'eliminazione di qualsiasi rapporto concorrenziale tra esse.
652. È opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza, affinché la posizione di diverse imprese possa costituire oggetto di una valutazione collettiva sul mercato rilevante, dev'essere provato che le imprese di cui si tratta insieme hanno, in particolare a causa dei fattori di correlazione tra esse esistenti, il potere di adottare sul mercato una medesima linea d'azione (sentenza Kali und Salz, citata supra al punto 595, punto 221). Ciò avviene se tali imprese sono in grado di prevedere i loro reciproci comportamenti e sono pertanto fortemente incentivate ad allineare il loro comportamento sul mercato in modo da massimalizzare il loro profitto comune riducendo la produzione al fine di aumentare i prezzi (sentenze del Tribunale 25 marzo 1999, causa T102/96, Gencor/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II753, punto 276, e 6 giugno 2002, causa T342/99, Airtours/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II2585, punto 60).
653. Si deve osservare che, se la possibilità, per un'impresa, di allineare il suo comportamento su quello di uno o più concorrenti implica necessariamente che la concorrenza tra essi risulta significativamente ridotta, una simile possibilità di allineamento del comportamento concorrenziale, per contro, non implica affatto che la concorrenza tra le imprese considerate sia completamente eliminata. Del resto, occorre ricordare che l'esistenza di una posizione dominante collettiva ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] presuppone l'esistenza di vincoli economici tra due o più entità economiche, per definizione, indipendenti e quindi in grado di entrare in concorrenza l'una con l'altra, e non l'esistenza tra le imprese interessate di vincoli istituzionali analoghi a quelli che intercorrono tra una società madre e una società figlia (v., in tal senso, sentenza Vetro piano, citata supra al punto 594, punti 357 e 358).
654. Di conseguenza, se l'assenza di un'effettiva concorrenza tra operatori asseritamente membri di un oligopolio dominante costituisce un elemento importante tra gli elementi chiamati a svolgere un ruolo nella valutazione dell'esistenza di una posizione dominante collettiva (sentenza Airtours/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 652, punto 63; v., altresì, in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 594, punto 34, e DIP e a., citata supra al punto 594, punto 27), per dichiarare l'esistenza di tale posizione dominante non può richiedersi che l'eliminazione della concorrenza effettiva porti all'eliminazione di ogni concorrenza tra le imprese interessate.
655. Ne consegue che a torto le ricorrenti sostengono che l'esistenza di una posizione dominante collettiva ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] esclude, per definizione, ogni concorrenza tra le imprese che detengono tale posizione e richiede l'adozione da parte delle dette imprese di uno stesso comportamento per quanto riguarda tutti gli aspetti della concorrenza sul mercato rilevante.
656. Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente nella causa T212/98 vertenti sul fatto che, se anche, per la sola ragione della sua adesione al [OSCURATO:PERSONA], si poteva ritenere che essa detenga insieme agli altri membri del [OSCURATO:PERSONA] una posizione dominante collettiva, da ciò non potrebbe conseguire che ogni atto compiuto da una o più parti del [OSCURATO:PERSONA] relativamente al traffico transatlantico debba necessariamente essere attribuito in qualsiasi momento a tutte le parti del [OSCURATO:PERSONA], ad essi è già stato risposto sopra, ai punti 630634, nell'ambito dei precedenti motivi.
657. Da tutto quanto precede risulta che il presente motivo, riguardante l'applicazione di un criterio giuridico erroneo, dev'essere respinto.
2. Sui motivi vertenti su un'erronea valutazione della concorrenza interna sui prezzi e su elementi diversi dai prezzi
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
658. Le ricorrenti deducono due motivi. Il primo riguarda l'erronea valutazione della concorrenza interna sui prezzi, il secondo verte sull'erronea valutazione della concorrenza interna relativa ad elementi diversi dai prezzi.
659. Per quanto riguarda, in primo luogo, la concorrenza sui prezzi, le ricorrenti sostengono che la valutazione degli elementi di prova che esse hanno fornito in merito alla loro strategia individuale in materia di prezzi è, da un punto di vista economico e da un punto di vista giuridico, incompatibile con la constatazione di una posizione dominante collettiva.
660. A titolo preliminare, le ricorrenti affermano che si deve distinguere tra i tassi della conferenza e quelli delle azioni indipendenti. Esse spiegano che i tassi della conferenza comprendono i tassi della tariffa e i tassi dei contratti di servizio della conferenza. I tassi della tariffa comprendono, a loro volta, da un lato, i «tassi ordinari» relativi al trasporto di merci rientranti in talune categorie indipendentemente dalla quantità («class tariff») e, dall'altro, i noli tempo/volume relativi al trasporto di un volume determinato su un periodo specifico. Tutti questi tassi avrebbero in comune il fatto di essere stabiliti collettivamente dai membri della conferenza. Quanto ai tassi delle azioni indipendenti, essi comprendono le azioni indipendenti sia sui «tassi ordinari» sia sui noli tempo/volume («time/volume rates independent action» o «noli tempo/volume») e i contratti di servizio individuali. Essi sarebbero negoziati direttamente tra il caricatore e il membro o (in caso di contratti di servizio comuni) i membri della conferenza.
661. Le ricorrenti sottolineano che sia i tassi della conferenza sia i tassi delle azioni indipendenti riflettono la concorrenza sul mercato. Così, nell'ambito della fissazione dei tassi della conferenza, esse dovrebbero tener conto della concorrenza esercitata dai non membri della conferenza, dagli operatori attivi su rotte alternative, dalle azioni indipendenti, dagli altri modi di trasporto, nonché del potere di acquisto dei clienti. Le ricorrenti fanno osservare che, a causa di tale concorrenza, i tassi che prevalgono sul traffico transatlantico sono bassi, come dimostrano le conclusioni delle relazioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
662. Le ricorrenti sostengono che, nell'ambito delle conferenze marittime di linea, l'accertamento di una strategia comune di prezzi esige che tutto o praticamente tutto il carico sia trasportato dalla conferenza ai «tassi ordinari» della conferenza o ai tassi dei contratti di servizio della conferenza. Orbene, nel caso di specie, le ricorrenti avrebbero seguito una politica indipendente in mater ia di prezzo in risposta alla concorrenza sia interna che esterna. L'esistenza di una concorrenza interna sarebbe dimostrata dalle azioni indipendenti, dai contratti di servizio individuali e comuni e dai contratti con i NVOCC. Secondo le ricorrenti, negare tale concorrenza interna equivarrebbe ad affermare, ed è questa la tesi implicita della [OSCURATO:PERSONA], che i membri di una conferenza marittima devono, per definizione, essere oggetto di un esame collettivo, indipendentemente dalle prove di concorrenza interna sui prezzi o su elementi diversi dai prezzi. Le ricorrenti ritengono che gli elementi di prova descritti qui di seguito dimostrino che esse non hanno adottato lo stesso comportamento di fissazione di prezzi sul mercato. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dedotto alcun elemento di prova in senso contrario.
663. In primo luogo, per quanto riguarda le azioni indipendenti, le ricorrenti sostengono che, pur essendo esatto che esse sono sovente di durata molto breve o servono da soluzione provvisoria durante la negoziazione di contratti di servizio, tali azioni sono la manifestazione di una concorrenza interna sui prezzi nel senso che il ricorso alle azioni indipendenti, anche per un breve periodo, costituisce una decisione indipendente in materia di prezzo. Le ricorrenti sottolineano, in particolare, la possibilità per ogni membro di una conferenza di seguire l'azione indipendente avviata da un altro membro (per mezzo di un «me too»). Secondo le ricorrenti, tali azioni costituiscono una prova di concorrenza interna, in quanto attestano la volontà del membro che si aggrega di rimanere competitivo rispetto al membro che ha preso l'iniziativa. Il diritto di «me too» sarebbe garantito dall'US [OSCURATO:PERSONA].
664. Inoltre, le ricorrenti rilevano che il procedimento applicabile alle azioni indipendenti conferisce un significativo margine di manovra alle conferenze affinché esse possano rispondere alla concorrenza interna ed esterna. A tale proposito, esse rilevano che le azioni indipendenti sui «tassi ordinari» devono essere notificate alla segreteria della conferenza che le notifica a sua volta a tutti i membri della conferenza e le pubblica nella nuova tariffa della conferenza, cosicché ogni caricatore può beneficiarne durante il suo periodo di validità senza obbligo di effettuare il trasporto con il membro che ha preso l'iniziativa. Per quanto riguarda i noli tempo/volume, le ricorrenti sottolineano che ogni membro della conferenza può partecipare a tali azioni purché lo faccia prima che il tasso diventi effettivo e previo accordo del membro che ha adottato l'iniziativa. Le ricorrenti rilevano inoltre che, in forza delle regole della FMC, non appena il tasso è accettato da un caricatore, non può più essere modificato, anche se successivamente il tasso della conferenza diminuisce.
665. Nel caso di specie, le ricorrenti affermano che le azioni indipendenti dei membri del [OSCURATO:PERSONA] nel corso del periodo 19941997 sono state numerose e sostengono, sulla base di dati relativi ai noli tempo/volume per l'anno 1996 che, in primo luogo, nel 1996 l'8,3% del totale dei carichi sulla rotta transatlantica è stato effettuato nell'ambito di noli tempo/volume; in secondo luogo, che esse hanno perseguito strategie diverse in materia (per esempio, mentre due membri del [OSCURATO:PERSONA] non hanno effettuato alcun nolo tempo/volume, altri due membri hanno trasportato più del 20% del loro carico totale secondo tale sistema); in terzo luogo, le ricorrenti sostengono che, anche se esse non sono in grado di stabilire il volume di carico trasportato nell'ambito di un'azione indipendente sui «tassi ordinari», è evidente che il volume di carico trasportato in tale ambito è più elevato di quello trasportato nel solo ambito dei noli tempo/volume.
666. Le ricorrenti affermano altresì, sulla base di dati numerici relativi all'anno 1996, che la concorrenza tra i membri di ciascuno dei consorzi di cui fanno parte i membri del [OSCURATO:PERSONA] è caratterizzata dall'esercizio di azioni indipendenti e di «me too», il che contraddice l'affermazione, al considerando' 198 della decisione impugnata, secondo cui «gli accordi per l'uso in comune di navi hanno per effetto di ridurre il numero di azioni indipendenti da parte dei membri di tali accordi». A tale proposito, le ricorrenti precisano che la dichiarazione di un funzionario della FMC, riprodotta dalla decisione impugnata al considerando' 197, e che serve da fondamento a tale affermazione, non rappresenta la posizione ufficiale della FMC. Il fatto che essa abbia accettato un numero elevato di accordi per l'uso in comune di navi dimostrerebbe del resto che la FMC non collega affatto l'esistenza di questo tipo di accordi al livello di attività delle azioni indipendenti intraprese dai suoi membri. Le ricorrenti prendono atto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso considera tale punto della decisione impugnata di secondaria importanza, ma sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna prova a sostegno della sua constatazione.
667. Infine, le ricorrenti criticano la pertinenza del confronto, contenuto nella tabella 4 della decisione impugnata, tra le azioni indipendenti sul traffico transpacifico e le azioni indipendenti sul traffico transatlantico. Anzitutto esse rilevano che la [OSCURATO:PERSONA] non fornisce alcun dato per quanto riguarda la dimensione relativa dei due traffici, in secondo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] non tiene conto del fatto che nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA] ogni notifica di un'azione indipendente è calcolata una volta sola, indipendentemente dal numero di linee della tariffa interessata (in termini di merci e di rotte), mentre, sul traffico transpacifico in direzione dell'[OSCURATO:PERSONA], le azioni indipendenti sono registrate per ogni merce e per ogni rotta di cui si tratta, in terzo luogo, che nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], il quale comprende «tassi ordinari», le azioni indipendenti intraprese su una categoria possono riguardare più tipi di merci, mentre, nell'ambito del traffico transpacifico, che ammette una tariffa «per merce», le azioni indipendenti sono generalmente effettuate su una merce specifica e, in quarto luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato la fonte dei dati da lei citati. A sostegno delle loro critiche le ricorrenti allegano la dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ed ex direttore generale e presidente direttore generale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che spiega perché la tabella 5 della decisione impugnata non conferma le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
668. In secondo luogo, per quanto riguarda i contratti di servizio, le ricorrenti sottolineano che, nel 1996, esse hanno concluso in totale 92 contratti di servizio individuali e comuni, che rappresentano il 17,8% di tutti i contratti di servizio da esse conclusi e il 15,3% del totale del carico da esse trasportato nel 1996. Le ricorrenti fanno altresì notare che la partecipazione a contratti di servizio comuni riflette le politiche commerciali diverse seguite da ciascuno dei membri del [OSCURATO:PERSONA]. Così, mentre taluni membri non hanno partecipato ad alcuno di tali contratti, sette membri hanno partecipato ad almeno un contratto, mentre otto membri hanno partecipato a più di 70 contratti. Esse ricordano che tali contratti di servizio non richiedono un voto da parte della conferenza. Poiché praticamente tutte le ricorrenti hanno concluso contratti di servizio individuali o comuni, e lo hanno fatto a livelli diversi, le ricorrenti affermano di non capire la portata dell'osservazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui un po' meno della metà dei contratti sono stati conclusi con caricatori proprietari. Per quanto riguarda la circostanza, rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA], che quasi tutti i contratti di servizio prevedono prezzi diversi, le ricorrenti fanno osservare che ciò è il risultato di strategie individuali di vettori individuali. Analogamente, il fatto che taluni caricatori abbiano anche spedito una parte del loro carico nell'ambito di contratti di servizio della conferenza sarebbe il riflesso della volontà dei vettori individuali di concludere affari in quanto vettori individuali in concorrenza, sull'insieme del mercato della conferenza, con altri membri della conferenza e con compagnie non membri della conferenza.
669. Le ricorrenti fanno valere che la conclusione di tali contratti di servizio ha determinato una riduzione della tariffa della conferenza. Così, il contratto di servizio individuale concluso nel 1996 dalla [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] riguardante il trasporto di pezzi di ricambio di automobili e di prodotti chimici, dopo aver dato luogo a un «me too» da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], avrebbe determinato una riduzione del «tasso ordinario» di diverse merci che poteva giungere fino al 17,7%. Tali elementi di prova sarebbero stati forniti alla [OSCURATO:PERSONA] nella risposta alla comunicazione degli addebiti, ma la [OSCURATO:PERSONA] non ne avrebbe tenuto conto nella decisione impugnata, senza fornire la minima spiegazione.
670. In terzo luogo, per quanto riguarda la concorrenza per il trasporto del carico dei NVOCC, le ricorrenti allegano che le strategie individuali adottate da ogni membro del [OSCURATO:PERSONA] dimostrano l'assenza di posizione dominante collettiva. Così, risulterebbe dai dati numerici forniti dalla ricorrente, in primo luogo, che, nel 1994, sette degli allora sedici membri del [OSCURATO:PERSONA] si sono fatti concorrenza per il trasporto del carico dei NVOCC; in secondo luogo, che, nel 1995, nove degli allora diciassette membri del [OSCURATO:PERSONA] si sono fatti concorrenza per il trasporto del carico dei NVOCC; in terzo luogo che, nel 1996, quindici dei diciassette membri del [OSCURATO:PERSONA] si sono fatti concorrenza per il trasporto del carico dei NVOCC e, in quarto luogo, che, nel 1997, sedici dei diciassette membri del [OSCURATO:PERSONA] si sono fatti concorrenza per il trasporto del carico dei NVOCC. Del resto, da questi stessi dati risulterebbe che la parte di ciascuna delle ricorrenti nel totale del carico trasportato dalla conferenza per conto dei NVOCC è considerevolmente cambiato nel corso del periodo in esame, il che rifletterebbe ancora una volta le politiche diverse seguite in materia da ciascun membro del [OSCURATO:PERSONA]. Così, ad esempio, la parte di [OSCURATO:PERSONA] nel carico della conferenza presso i NVOCC sarebbe aumentata tra il 1994 e il 1997 dallo 0,9 al 9,6% a danno di compagnie che tradizionalmente trattano questo tipo di carico. La spiegazione pertinente sarebbe stata fornita alla [OSCURATO:PERSONA] dal consulente legale delle ricorrenti in una lettera del 3 maggio 1995, in cui si spiega:
«Per quanto riguarda il carico trasportato mediante container completo (gull container loado FCL) talune parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno scelto, nell'ambito della loro politica globale d'impresa, della loro pianificazione nonché della loro strategia di commercializzazione e d'investimento, di non conservare notevoli effettivi di vendita e/o reti estese di agenzie per ottenere un carico dal numero relativamente elevato di piccoli e medi caricatori proprietari di un carico FCL. Di conseguenza, tali vettori tendono a ricorrere piuttosto ai [NVOCC] per ottenere e raggruppare volumi considerevoli di carico FCL. Al contrario, altri membri del [OSCURATO:PERSONA] hanno scelto di conservare notevoli effettivi di vendita, un servizio esteso alla clientela nonché reti estese di agenzie e di sostenerne i costi fissi. Tali vettori hanno piuttosto la tendenza a trattare direttamente con i caricatori proprietari di carico FCL e sono pertanto portati a considerare i [NVOCC] come vettori concorrenti e rivali (in quanto anch'essi cercano di ottenere del carico FCL presso detti caricatori)».
671. Nel primo caso si troverebbe, ad esempio, la [OSCURATO:PERSONA], la cui quota nel carico della conferenza presso i NVOCC sarebbe diminuita dal 1994 al 1997 dal 19,5 all'8,3%. In sede di replica le ricorrenti precisano che sono le vecchie compagnie indipendenti, le quali non dispongono delle infrastrutture di marketing e di vendita necessarie per attuare una concorrenza efficace ai caricatori proprietari, che si sono basate sui NVOCC per fornire tale infrastruttura di marketing e di vendita. Le ricorrenti ritengono che tali politiche divergenti in materia di carico dei NVOCC abbiano determinato una concorrenza significativa tra i membri del [OSCURATO:PERSONA], con il risultato che taluni membri hanno perso una parte rilevante della detta attività a vantaggio di altri membri.
672. Alla luce di tali elementi, le ricorrenti respingono l'affermazione, al considerando' 296 della decisione impugnata, secondo cui «la maggior parte dei membri del [OSCURATO:PERSONA] non sono in concorrenza tra di loro quando aderiscono a contratti di servizio con vettori comuni non armatori (NVOCC)». Esse sottolineano che la [OSCURATO:PERSONA], pur riproducendo la lettera 3 maggio 1995 alla nota a pié di pag. 55 relativa al considerando' 151 della decisione impugnata, ha ignorato la loro spiegazione. D'altronde, esse rimproverano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver fondato la sua affermazione su dati relativi al solo anno 1995 senza esaminare le tendenze e gli sviluppi che si sono manifestati sul mercato a causa delle variazioni nella strategia individuale di ciascuna delle parti del [OSCURATO:PERSONA]. Infine, esse rilevano che l'allegazione della [OSCURATO:PERSONA] sembra limitarsi ai contratti di servizio con i NVOCC. Orbene, dai dati forniti nel ricorso risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] ha trasportato tutto il suo carico dei NVOCC nel 1994, nel 1995 e nel 1996 nell'ambito di noli tempo/volume e che nel 1994 tale compagnia era l'unica a procedere in questo modo. Nel 1995 e nel 1996, numerose ricorrenti avrebbero anch'esse trasportato un carico dei NVOCC nello stesso ambito. A tale proposito le ricorrenti precisano che, dal 1994, l'insieme del carico dei NVOCC nell'ambito di noli tempo/volume è stato trasportato non a un tasso convenuto di comune accordo, ma a un tasso fissato dalle compagnie su base individuale a titolo di noli tempo/volume.
673. Per quanto riguarda l'osservazione critica della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui quattro membri del [OSCURATO:PERSONA] hanno trasportato la maggior parte del carico dei NVOCC, le ricorrenti affermano che essa equivale a sostenere che i membri del [OSCURATO:PERSONA] avrebbero strategie sufficientemente diverse solo se facessero tutti la stessa cosa. Orbene, secondo le ricorrenti, la questione pertinente è piuttosto se i membri del [OSCURATO:PERSONA] hanno perseguito strategie diverse per quanto riguarda il carico dei NVOCC, come effettivamente hanno fatto, poiché gli elementi innanzi indicati provano che il trasporto del carico dei NVOCC è notevolmente cambiato nel tempo. La circostanza che tali trasporti siano stati realizzati in base ai contratti di servizio o nell'ambito di noli tempo/volume sarebbe priva di rilevanza. Secondo le ricorrenti, ciò che è rilevante è la concorrenza per tale carico.
674. In secondo luogo, per quanto riguarda la concorrenza su elementi diversi dai prezzi, le ricorrenti affermano che la valutazione degli elementi di prova che esse hanno fornito a tale riguardo per quanto concerne la loro strategia individuale è, da un punto di vista economico e da un punto di vista giuridico, incompatibile con la constatazione di una posizione dominante collettiva. In particolare, le ricorrenti rimproverano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver dichiarato, al considerando' 194 della decisione impugnata, che «il prodotto offerto da ogni vettore diviene sempre meno differenziato», nonostante i numerosi elementi di prova di concorrenza su elementi diversi dai prezzi da esse forniti nel corso del procedimento amministrativo.
675. A titolo preliminare, le ricorrenti fanno osservare che i servizi offerti dai vettori marittimi non si limitano ai servizi espressamente compresi nei contratti di servizio, ma devono intendersi altresì come riguardanti i «servizi con valore aggiunto», vale a dire quelli che determinano la selezione da parte di un caricatore, in fase precontrattuale, dei vettori chiamati a presentare un'offerta per il trasporto di un carico determinato, la scelta di trattare con l'uno o altro vettore e la scelta di un vettore determinato nell'ambito di un contratto di servizio della conferenza o di un contratto di servizio individuale concluso in comune. Le ricorrenti reputano che tali elementi di concorrenza si riflettano nei contratti di servizio della conferenza, nelle richieste di servizi specifici dei caricatori e nei «servizi con valore aggiunto».
676. In primo luogo, per quanto riguarda i contratti di servizio della conferenza, le ricorrenti sottolineano che, quando tale contratto è firmato, spetta al caricatore, secondo la sua valutazione commerciale, suddividere il suo carico tra i vettori partecipanti. Le ricorrenti sostengono, sulla base di dati forniti nel ricorso, che, nella maggioranza dei casi, l'identità del «vettore principale» («lead carrier») è cambiata di anno in anno e che la proporzione del carico trasportato dal «vettore principale» varia considerevolmente di anno in anno. A tale proposito non sarebbe corretto sostenere, come fa la [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell'allegato V della decisione impugnata, che la maggior parte dei cambiamenti di vettore avrebbe avuto luogo all'interno del gruppo di vettori parti di uno stesso accordo. Al contrario, da tale allegato risulterebbe che la quota rispettiva dei caricatori nel carico trasportato dalle società appartenenti a ciascun gruppo è notevolmente cambiata nel corso degli anni 19941996. Dal momento che il tasso dei contratti di servizio della conferenza è stato stabilito nell'ambito delle procedure della conferenza, le ricorrenti ritengono che tali cambiamenti debbano essere imputati alla concorrenza su elementi diversi dai prezzi.
677. In secondo luogo, per quanto riguarda le richieste di servizi specifici dei caricatori, le ricorrenti fanno valere che i caricatori selezionano i vettori sulla base dei servizi specializzati con «valore aggiunto» che essi propongono. D'altra parte, esisterebbe una grande varietà di servizi che, isolatamente o in combinazione con altri, determinerebbero la scelta di un vettore da parte del caricatore.
678. A sostegno di tali affermazioni, le ricorrenti invocano, in primo luogo, le dichiarazioni dei caricatori rilasciate al momento della negoziazione di contratti di servizio della conferenza con la segreteria della conferenza. Il fatto che i caricatori attribuiscano una notevole importanza alle differenze nel livello dei servizi forniti dai vettori risulterebbe in particolare dalle richieste dei caricatori di beneficiare di un tasso ridotto da parte dei vettori che, dal loro punto di vista, offrono servizi di qualità inferiore. Secondo le ricorrenti, gli elementi di differenziazione sono relativi ai periodi di transito, alla disponibilità degli equipaggiamenti, alla disponibilità degli «slot», ai porti di scalo, al contenuto dei servizi, ai servizi di vendita e alla velocità di caricamento. In secondo luogo, le ricorrenti si riferiscono alle condizioni poste dai caricatori nelle loro gare d'appalto nonché alle risposte dei vettori a tali gare d'appalto. Tali documenti illustrerebbero anch'essi la varietà dei servizi specifici richiesti ad ogni vettore individuale. Per quanto riguarda la circostanza che le ricorrenti avrebbero, nel corso del procedimento amministrativo, sollecitato il trattamento confidenziale di tali gare d'appalto cosicché la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto verificare il parere dei caricatori, le ricorrenti sottolineano che essa non impedirebbe affatto alla [OSCURATO:PERSONA] di condurre un'inchiesta generale. In terzo luogo, le ricorrenti rilevano che i contratti di servizio della conferenza contengono, nella stragrande maggioranza dei casi, clausole standard che prevedono a carico dei vettori, da un lato, obblighi collettivi di servizio in materia di regolarità degli orari, di spazi disponibili sulla nave, di scali, di tempi di transito e di container e, d'altro lato, obblighi individuali di servizio in materia di pubblicità degli orari, di sicurezza e di servizi/equipaggiamenti speciali. Le ricorrenti sottolineano del resto che un numero elevato di contratti di servizio conclusi nel 1995 contiene clausole di servizio negoziate individualmente con i caricatori. Nel ricorso, le ricorrenti individuano sedici diverse clausole di questo tipo. L'affermazione, al considerando' 146 della decisione impugnata, secondo cui «la [OSCURATO:PERSONA] è stata informata del fatto che i rappresentanti delle società di linea affermano di poter offrire, in base alle regole del TAA o del [OSCURATO:PERSONA], soltanto contratti di servizio standard, legati cioè ai volumi trasportati e privi di servizi accessori», sarebbe quindi priva di fondamento. In ogni caso, occorrerebbe riconoscere che gli elementi presi in considerazione da un caricatore al momento della selezione di un vettore marittimo non assumono in generale la forma di clausole contrattuali, dal momento che la selezione avviene in generale sulla base degli elementi di valore aggiunto descritti in precedenza. In quarto luogo, le ricorrenti spiegano che, nell'ambito di contratti di servizio della conferenza, i membri della conferenza si fanno concorrenza attraverso offerte di servizi individuali. Così, ogni caricatore selezionerebbe un vettore per ragioni a lui proprie. In risposta alla critica della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il ricorso a tale riguardo esporrebbe non il parere dei caricatori, ma l'opinione delle ricorrenti, esse fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha cercato di ottenere prove da parte dei caricatori e che essa respinge altresì le dichiarazioni dei caricatori citate nel ricorso. Infine, in quinto luogo, le ricorrenti mettono in evidenza l'esistenza di contratti di cooperazione globale tra vettori e caricatori.
679. In terzo luogo, le ricorrenti affermano che esse perseguono strategie individuali diverse per soddisfare le richieste dei caricatori in materia di servizi. In primo luogo, per quanto riguarda il trasporto marittimo oceanico, esse rilevano che i membri del [OSCURATO:PERSONA] si fanno concorrenza sulla durata dei periodi di transito e sui porti di scalo, sulla durata dei periodi di attesa e di scarico in particolare nell'ambito di un trasporto multimodale, nonché sulla durata dei preavvisi d'arrivo e sulle notifiche di immobilizzazione di container. Secondo le ricorrenti, i dati numerici dimostrano in ogni caso il carattere erroneo dell'allegazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno cercato di determinare i porti in cui esse dovevano o non dovevano far scalo. In secondo luogo, le ricorrenti sottolineano che i membri del [OSCURATO:PERSONA] prendono iniziative individuali in materia di acquisto di equipaggiamenti speciali e di trasporto di container non standardizzati. In terzo luogo, per quanto riguarda i servizi portuali e a terra, esse fanno valere che i membri del [OSCURATO:PERSONA] si fanno concorrenza sul piano logistico, segnatamente per quanto riguarda la loro capacità di riposizionare i container nei porti adeguati in funzione della domanda dei caricatori, nonché sulla possibilità di offrire servizi durante i fine settimana e servizi speciali in caso di prenotazione o di consegna tardiva. In quarto luogo, per quanto riguarda le tecnologie informatiche, le ricorrenti sottolineano che esse hanno dovuto prendere iniziative individuali per soddisfare le richieste dei caricatori in materia di scambio di dati informatizzati (electronic data interchange) e di servizi Internet, in particolare per permettere loro di essere informati rapidamente dei trasporti in corso. In quinto luogo, le ricorrenti offrirebbero servizi diversi in materia di formalità doganali. In sesto luogo, le ricorrenti fanno notare che esse non assicurano tutte lo stesso livello qualitativo. In particolare, essere rilevano che non tutte le compagnie marittime hanno ottenuto la certificazione ISO 9002 (gestione della qualità). Infine, in settimo luogo, le ricorrenti insistono sul fatto che esse commercializzano i loro servizi, attraverso i mezzi di comunicazione tradizionali o elettronici, su base individuale e non effettuano alcuna pubblicità collettivamente in quanto conferenza o consorzio. Del resto, esse fanno valere che la loro politica di commercializzazione è destinata a distinguere i servizi individuali che esse offrono rispetto a quelli proposti dalle altre compagnie.
680. Per tutte queste ragioni, le ricorrenti concludono che esse forniscono servizi distinti e si fanno concorrenza per soddisfare le richieste specifiche dei caricatori. Sarebbe quindi erroneo considerare che esse adottano uno stesso comportamento sul mercato e che si presentano come un'entità unica sul mercato.
681. La ricorrente nella causa T213/98 espone che le circostanze particolari che caratterizzano la sua situazione individuale e che non sono contestate dalla [OSCURATO:PERSONA] confermano l'assenza di una posizione dominante collettiva. Essa fa valere che la sua politica commerciale e in particolare le ragioni per cui essa ha aderito al [OSCURATO:PERSONA] nel 1993 dimostrano che essa agisce in modo autonomo in concorrenza con gli altri membri del [OSCURATO:PERSONA], cosicché non si può considerare che essa forma un'entità economica unica con gli altri membri del [OSCURATO:PERSONA].
682. La ricorrente spiega, a titolo preliminare, che le ragioni che l'hanno indotta a diventare membro del [OSCURATO:PERSONA] erano, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA] al considerando' 293 della decisione impugnata, giustificate sul piano commerciale. Essa fa valere a tale proposito che, in quanto vettore tradizionale attivo sul traffico transpacifico e sul traffico tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essa ha dovuto trasformarsi in vettore globale per adattarsi alla tendenza della clientela a centralizzare i suoi acquisti a livello regionale ([OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), e persino a livello mondiale. In tale contesto la ricorrente avrebbe deciso di sviluppare attività di trasporto sul traffico transatlantico per fornire ai suoi clienti un circuito unico («one stop shop») per il trasporto delle loro merci attraverso il mondo.
683. In considerazione delle perdite annuali subite dai membri del [OSCURATO:PERSONA] su tale traffico [v. considerando' 590, lett. b), della decisione impugnata], la NYK avrebbe ritenuto che l'introduzione di un servizio indipendente comportasse rischi eccessivi. Essa avrebbe quindi scelto di sviluppare le sue attività su tale traffico nell'ambito di un accordo di consorzio con la [OSCURATO:PERSONA] e la NOL ([OSCURATO:PERSONA]), il cui oggetto era di fornire contemporaneamente un servizio transpacifico e un servizio transatlantico. La ricorrente riconosce cha la sua presenza sul mercato transatlantico è rimasta limitata. Tale circostanza sarebbe tuttavia giustificata dal fatto che la sua clientela tradizionale richiede essenzialmente il trasporto di carico sul traffico transpacifico e che era difficile prevedere in quale misura la clientela sarebbe stata disposta ad affidarle il trasporto del suo carico sul traffico transatlantico.
684. Secondo la ricorrente, la ragione per cui essa ha successivamente aderito al TAA/[OSCURATO:PERSONA] risiede nel fatto che i clienti cui essa mirava in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] utilizzavano tale conferenza per il trasporto del loro carico. Del resto, la NYK sottolinea che essa opera tradizionalmente nell'ambito di conferenze e che la sua adesione al [OSCURATO:PERSONA] era tale da promuovere la stabilità sul traffico in questione, conformemente all'obiettivo indicato dall'ottavo considerando' del regolamento n. 4056/86. Infine, dal momento che in forza del diritto americano l'adesione ad una conferenza non può essere rifiutata e che tale adesione permette l'accesso ai contratti di servizio della conferenza alle stesse condizioni di cui beneficiano gli altri membri, la NYK avrebbe semplicemente colto le opportunità offerte dal diritto americano per aumentare il carico trasportato sul traffico considerato nell'ambito di un nuovo servizio globale.
685. La ricorrente sostiene che le ragioni che l'hanno indotta a diventare membro del [OSCURATO:PERSONA] hanno determinato la politica commerciale indipendente che essa ha perseguito successivamente alla sua adesione. Così, la ricorrente spiega che la sua politica commerciale sul traffico transatlantico aveva l'obiettivo di concentrarsi sui clienti tradizionali della compagnia su altri traffici. A suo parere, il vantaggio commerciale che essa poteva offrire ai suoi clienti riguardava, da un lato, la possibilità di far trasportare il carico transatlantico verso la costa ovest degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] e le linee transpacifiche esclusivamente per via navigabile (attraverso il canale di Panama) e, dall'altro, i servizi offerti verso i porti canadesi al di fuori della conferenza.
686. Contrariamente a quanto lascia intendere la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata (considerando' 293 e segg.), l'adesione al [OSCURATO:PERSONA] non darebbe affatto ad un vettore la garanzia di entrare con successo in un nuovo traffico. La ricorrente precisa anzitutto che l'accesso immediato ai contratti di servizio del [OSCURATO:PERSONA] non significa la garanzia di ottenere il carico coperto da tali contratti, in quanto è compito di ogni vettore convincere i caricatori ad affidargli il carico. [OSCURATO:PERSONA] concluderebbe quindi a torto, al considerando' 564, che l'accesso immediato ai contratti di servizio della conferenza ha indotto la Hyndai ad aderire al [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente sottolinea del resto che, se le diverse iniziative commerciali che essa ha adottato le hanno permesso di guadagnare taluni nuovi clienti e di entrare in nuovi mercati (per esempio il mercato degli effetti personali nel [OSCURATO:PERSONA]), essa ha anche perduto taluni clienti o è stata costretta a ritirarsi da alcuni mercati, per esempio per ragioni logistiche. La ricorrente ricorda che la quota di mercato sul traffico di cui si tratta è così diminuita dallo 0,9% nel 1994 allo 0,6% nel 1995 e nel 1996.
687. In tali circostanze, la ricorrente è dell'opinione che la [OSCURATO:PERSONA] non possa sostenere che le quote di mercato dei membri del [OSCURATO:PERSONA] non hanno subìto variazioni nel corso del periodo in esame e che l'assenza di simili variazioni dimostra l'assenza di concorrenza. Comunque, la ricorrente ritiene che quote costanti di mercato non significhino necessariamente un'assenza di concorrenza. Nel settore marittimo ci sarebbe una tendenza naturale a quote di mercato che riflettono le capacità offerte dalle compagnie su ciascuna linea. Inoltre, la ricorrente allega che quote di mercato costanti possono anche spiegarsi con la fedeltà dei clienti o con trasferimenti di clienti. La ricorrente rileva che la dottrina economica citata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso conferma questa tesi, poiché Scherer & Ross ( [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1990) riconoscono l'esistenza di frequenti cambiamenti di marchi in ragione dell'assenza di preferenza dei consumatori. In tali condizioni, secondo la ricorrente è poco rilevante che i vettori marittimi attuino «vani tentativi per differenziare i prodotti», come affermano tali autori.
688. La ricorrente sostiene inoltre che essa non ha mai adottato la decisione di non concorrere per un carico al fine di agevolare l'inserimento della Hyudai e della [OSCURATO:PERSONA] sul traffico. Dal momento che un rifiuto di fornire clienti rischierebbe di provocarne la perdita su altri traffici, non vi sarebbe stata alcuna ragione commerciale di adottare un simile comportamento.
689. D'altronde la ricorrente aggiunge che, siccome l'accesso alla conferenza non può essere rifiutato e non esiste alcun accordo all'interno del [OSCURATO:PERSONA] per limitare le capacità offerte da ciascun vettore individuale, la conferenza non è in grado di controllare le capacità, in particolare quelle offerte da vettori indipendenti. Ne consegue, secondo la ricorrente, che le parti del [OSCURATO:PERSONA] non sono in grado, per quanto riguarda un aspetto essenziale della relazione tra domanda ed offerta, di agire in quanto entità economica unica o di eliminare la concorrenza potenziale.
690. Per quanto riguarda in particolare la concorrenza sui prezzi, la ricorrente precisa che il numero relativamente scarso, rispetto agli altri membri del [OSCURATO:PERSONA], di azioni indipendenti da lei intraprese in materia di prezzi, comprese quelle sotto forma di noli tempo/volume o di contratti di servizio individuali o comuni, riportati nelle tabelle della parte comune del ricorso, non dev'essere interpretato come un indizio del fatto che essa non si è avvalsa del suo diritto di praticare una politica autonoma dei prezzi. Da un lato, occorrerebbe tener conto del fatto che tali cifre, espresse in termini assoluti, devono intendersi nel contesto della sua quota di mercato ridotta sul traffico di cui si tratta. Dall'altro lato, tali dati non terrebbero conto delle azioni da essa intraprese sul traffico verso i porti canadesi, sui quali essa opera al di fuori di qualsiasi conferenza. Analogamente, la ricorrente fa osservare che, se il carico dei NVOCC che essa ha trasportato può apparire poco importante, cionondimeno uno dei suoi clienti principali era un NVOCC e il carico di quest'ultimo rappresentava il 25% dei suoi trasporti Westbound nel 1995. Essa sottolinea che oltre il 30% del carico trasportato Westbound, compreso quello diretto verso i porti canadesi, era un carico dei NVOCC.
691. Per quanto riguarda la circostanza allegata dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le ricorrenti fanno parte di una conferenza marittima che beneficia di un'esenzione per categoria per le attività di fissazione delle tariffe marittime, essa è, secondo la ricorrente, non pertinente dal momento che le ricorrenti hanno provato l'esistenza di una concorrenza fondata su altri parametri. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe d'altra parte riconosciuto l'esistenza di una simile concorrenza nell'ambito di un consorzio (decisione P & O/[OSCURATO:PERSONA], cit.). Orbene, la ricorrente sottolinea che il [OSCURATO:PERSONA] comprende diversi consorzi. Analogamente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe espressamente riconosciuto, nell'ambito del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 20 aprile 1995, n. 870, riguardante l'applicazione dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concertate tra compagnie marittime di linea (consortia) in forza del regolamento n. 479/92 (GU L 89, pag. 7, v. ottavo considerando' e art. 5, secondo trattino), la possibilità che esista una concorrenza effettiva tra i membri di una conferenza in termini di servizi forniti, in quanto l'esistenza di una simile concorrenza è una condizione preliminare dell'applicazione del regolamento di esenzione.
692. Infine, la ricorrente rileva che la decisione impugnata non riguarda la questione se la sua partecipazione al [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto sul mercato rilevante un effetto così significativo da potersi ritenere che essa abbia contribuito alle pratiche abusive commesse da un gruppo di imprese che detengono una posizione dominante collettiva.
693. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall'ECTU, ritiene che gli argomenti avanzati dalle ricorrenti nell'ambito dei presenti motivi non siano fondati e debbano di conseguenza essere respinti.
b) Giudizio del Tribunale
694. Con i loro argomenti dedotti nell'ambito dei presenti motivi, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che la concorrenza interna significativa che esiste tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] è incompatibile con la constatazione dell'esistenza di una posizione dominante collettiva.
695. A prescindere dalla questione se l'esistenza di una concorrenza interna significativa all'interno di una conferenza marittima, nel senso del regolamento n. 4056/86, sia idonea ad incidere sulla stabilità del traffico giustificando l'applicazione dell'esenzione per categoria prevista da tale regolamento e quindi a condurre la [OSCURATO:PERSONA] a revocare il beneficio di essa, occorre ammettere con le ricorrenti che una concorrenza interna significativa può anche essere di natura tale da provare che, a dispetto dei diversi legami o fattori di correlazione esistenti tra i membri di una conferenza marittima, questi ultimi non sono in grado di adottare lo stesso comportamento sul mercato, che li faccia apparire come un'entità unica dinanzi a terzi e, pertanto, che giustifichi una valutazione collettiva della loro posizione sul mercato alla luce dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA].
696. Nel caso di specie, le ricorrenti deducono elementi relativi sia alla concorrenza sul prezzo sia alla concorrenza su elementi diversi dal prezzo. Peraltro, la ricorrente nella causa T213/98 fa valere un certo numero di argomenti specifici.
i) Sulla concorrenza interna sui prezzi
697. Le ricorrenti fanno valere che le azioni indipendenti, i contratti di servizio e il trasporto del carico dei NVOCC attestano la concorrenza che i membri del [OSCURATO:PERSONA] attuano tra di loro in materia di prezzi. In sostanza, le ricorrenti rilevano che le azioni indipendenti e i contratti di servizio individuali conducono ad applicare prezzi inferiori alla tariffa, mentre i contratti di servizio della conferenza e il trasporto del carico dei NVOCC riflettono strategie commerciali individuali, a cui taluni membri del [OSCURATO:PERSONA] ricorrono più di altri.
698. Per quanto riguarda, in primo luogo, le azioni indipendenti, vale a dire il diritto previsto dalla legislazione americana, per ogni membro di una conferenza marittima di proporre un prezzo inferiore alla tariffa della conferenza, occorre in primo luogo rilevare che tale facoltà, concessa dalla legislazione di uno Stato terzo, di derogare, in presenza di talune condizioni, alla disciplina tariffaria derivante dagli accordi di fissazione dei prezzi di trasporto marittimo riveste un carattere eccezionale in rapporto al principio di fissazione dei prezzi in comune da parte di una conferenza (sentenza TAA, punto 307).
699. Inoltre, dall'art. 13 dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] risulta che, nonostante la sua denominazione, l'azione indipendente è, come la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea al considerando' 104 della decisione impugnata, senza essere contraddetta dalle ricorrenti sul punto, sorvegliata e inquadrata dalle regole della conferenza, nel senso che la segreteria del [OSCURATO:PERSONA] dev'essere informata prima della sua attuazione, il che dà la possibilità agli altri membri di allinearsi o di convincere il suo autore a rinunziarvi. L'azione indipendente quindi non rientra nel normale gioco della concorrenza, in virtù del quale ogni operatore deve autonomamente determinare la condotta ch'egli intende seguire sul mercato, il che vieta rigorosamente che tra gli operatori economici abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi l'oggetto o l'effetto d'influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l'interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato (sentenza TAA, punto 307).
700. Del resto, è pacifico tra le parti che, come la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto ai considerando' 215 e 216 della decisione impugnata, le azioni indipendenti possono riguardare un periodo molto breve e servire come soluzione provvisoria durante la negoziazione dei contratti di servizio.
701. Inoltre, occorre constatare che i dati forniti dalle stesse ricorrenti non permettono di confutare la constatazione, al considerando' 221 della decisione impugnata, secondo cui il ricorso alle azioni indipendenti è rimasto poco rilevante sul traffico transatlantico. A tale proposito occorre rilevare che, se è vero che tali cifre indicano il numero di azioni indipendenti praticate dai membri del [OSCURATO:PERSONA] sui prezzi della tariffa, compresi i noli tempo/volume, nel 1994, nel 1995 e nel 1996, esse non indicano tuttavia, per i primi due anni, le quantità di carico trasportate nell'ambito di tali azioni, per cui non potrebbero vedersi attribuire un valore concludente ai fini di provare l'esistenza di una concorrenza interna significativa. Proprio al contrario, dai dati relativi al 1996 - che per quanto riguarda i noli tempo/volume, sono i soli ad indicare le quantità di carico trasportate nell'ambito di azioni indipendenti - risulta che, nel corso di tale anno, il carico oggetto dei noli tempo/volume ha rappresentato solo l'8,3% del totale del carico trasportato dalle parti del [OSCURATO:PERSONA], ossia una quantità relativamente marginale di quest'ultimo.
702. A tale proposito occorre ancora sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, alla tabella 5 del considerando' 220 della decisione impugnata, che il numero di azioni indipendenti sul traffico transatlantico è rimasto insignificante rispetto al numero di azioni indipendenti sul traffico transpacifico. Anche se le ricorrenti contestano il metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per calcolare e comparare il numero di azioni indipendenti sui due traffici in questione e fanno valere che la decisione impugnata non spiega l'assenza di dati in merito alla grandezza rispettiva dei due traffici, occorre constatare che le ricorrenti non forniscono alcun elemento tale da provare che la conclusione a cui la [OSCURATO:PERSONA] è giunta, secondo cui il numero di azioni indipendenti sul traffico transatlantico non ha un carattere significativo, sia erronea.
703. Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti diretti a dimostrare l'esistenza di una concorrenza interna significativa risultante dalle azioni indipendenti devono essere respinti.
704. In secondo luogo, per quanto riguarda i contratti di servizio, occorre anzitutto rilevare che, in merito ai contratti di servizio della conferenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente affermato, al considerando' 224 della decisione impugnata, che tali contratti non possono essere invocati per provare l'esistenza di una concorrenza interna sui prezzi. Infatti, tenuto conto del fatto che i contratti di servizio della conferenza sono conclusi in comune all'interno della conferenza, secondo le procedure di voto definite dall'accordo [OSCURATO:PERSONA], tali contratti implicano, per definizione, la fissazione collettiva di un prezzo comune da parte di tutti i membri della conferenza che partecipano al contratto in parola. Per quanto riguarda la circostanza allegata dalle ricorrenti secondo cui taluni membri del [OSCURATO:PERSONA] partecipano più frequentemente di altri ai contratti di servizio della conferenza, essa è priva di pertinenza dal momento che i caricatori che sono parti di tali contratti si vedono comunque imporre un prezzo comune per il trasporto del loro carico a prescindere dal membro del [OSCURATO:PERSONA], parte del contratto, che effettua il trasporto summenzionato.
705. Inoltre, per quanto riguarda i contratti di servizio individuali, si deve rilevare che, se tali contratti costituiscono certamente una fonte di concorrenza interna sui prezzi, essi sono stati vietati dal [OSCURATO:PERSONA] nel 1994 e nel 1995. Di conseguenza, tali contratti possono essere invocati dalle ricorrenti come prova dell'esistenza di una concorrenza interna solo per uno dei tre anni compresi nella decisione impugnata, e cioè il 1996. Inoltre, risulta dagli stessi dati numerici forniti dalle ricorrenti che, nel 1996, i contratti di servizio individuali hanno rappresentato solo il 15,3% del totale del carico trasportato dal [OSCURATO:PERSONA]. D'altronde, da questi stessi dati risulta che la maggior parte dei contratti di servizio individuali summenzionati sono stati conclusi congiuntamente da più vettori, con il risultato che, nel caso in esame, la concorrenza interna sui prezzi non ha riguardato tutte le parti del [OSCURATO:PERSONA]. Infine, occorre considerare che, analogamente alle azioni indipendenti, la conclusione e la negoziazione dei contratti di servizio individuali erano disciplinate dall'art. 14 dell'accordo [OSCURATO:PERSONA], il quale prevedeva, come risulta dal considerando' 149 della decisione impugnata, un certo numero di restrizioni riguardanti il loro contenuto e le circostanze in cui potevano essere conclusi. Al considerando' 447 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, senza essere contraddetta dalle ricorrenti sul punto, che simili restrizioni erano comprese nell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che, anche quando i contratti di servizio individuali sono stati autorizzati dal [OSCURATO:PERSONA], essi non sono rientrati nel normale gioco della concorrenza.
706. In relazione all'affermazione delle ricorrenti secondo cui i contratti di servizio individuali avrebbero determinato una riduzione della tariffa, occorre constatare che le ricorrenti non provano, per le merci che esse individuano nel loro ricorso, l'esistenza di un nesso di causalità tra i contratti di servizio individuali e le riduzioni della tariffa decise dal [OSCURATO:PERSONA], cosicché la veridicità dei fatti su cui tale affermazione si fonda non è accertata. Inoltre, dev'essere osservato che la circostanza secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso di ridurre la tariffa per renderla conforme ai tassi dei contratti di servizio individuali, lungi dal rimettere in discussione l'esistenza di una posizione collettiva, al contrario è tale da confermare tale esistenza, in quanto riflette la capacità delle parti del [OSCURATO:PERSONA] di reagire collettivamente alle iniziative individuali intraprese da talune di esse al fine di estendere all'insieme della conferenza le tariffe inferiori proposte da queste ultime.
707. Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti volti a stabilire l'esistenza di una concorrenza interna significativa risultante dai contratti di servizio devono essere respinti.
708. Infine, per quanto riguarda il trasporto del carico dei NVOCC, si deve osservare che dai dati numerici forniti dalle ricorrenti per quanto riguarda gli anni 1994, 1995 e 1996 risulta che l'insieme del carico dei NVOCC è stato trasportato dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] vuoi nell'ambito dei noli tempo/volume, vuoi nell'ambito dei contratti di servizio. Per quanto riguarda i noli tempo/volume, le ricorrenti, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale su tale punto, hanno ribadito la loro affermazione contenuta nel ricorso secondo cui tutto il carico oggetto dei noli tempo/volume era, in realtà, trasportato nell'ambito di azioni indipendenti e rappresentava pertanto dei noli tempo/volume. Comunque, questa sola circostanza, benché accertata, è insufficiente a provare l'esistenza di una concorrenza interna significativa sui prezzi all'interno del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, da un lato, occorre sottolineare che il carico dei NVOCC ha rappresentato, nel 1994, nel 1995 e nel 1996, rispettivamente solo il 12,5, il 14,5, e il 15,1% del carico totale trasportato dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso di questi tre anni. Del resto, dev'essere rilevato che la parte di carico dei NVOCC trasportato nell'ambito dei noli tempo/volume ha rappresentato, nel corso di tali anni, rispettivamente solo l'1, il 4,5 e il 15,5% del totale del carico dei NVOCC trasportato dalle parti del [OSCURATO:PERSONA], mentre l'essenziale di tale carico era trasportato nell'ambito di contratti di servizio. Orbene, occorre ricordare che, nel 1994 e nel 1995, la conclusione di contratti di servizio individuali era proibita dal [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che, nel corso di questi due anni, il carico dei NVOCC trasportato nell'ambito di contratti di servizio, che ha rappresentato, durante i due anni in questione, rispettivamente il 99 e il 94,5% del totale del carico dei NVOCC, è stato oggetto di contratti di servizio della conferenza che per definizione prevedevano la fissazione di prezzi comuni. D'altronde la [OSCURATO:PERSONA] indica, senza essere contraddetta sul punto dalle ricorrenti, che il 70% del carico dei NVOCC trasportato nell'ambito di contratti di servizio nel 1996 ha costit uito altresì oggetto di contratti di servizio della conferenza.
709. Dai dati forniti dalle stesse ricorrenti risulta quindi che, nel corso del periodo considerato dalla decisione impugnata, il carico dei NVOCC è stato essenzialmente trasportato nell'ambito di prezzi comuni stabiliti dalla conferenza. A tale proposito è privo di rilevanza, ai fini di stabilire l'esistenza di una concorrenza interna significativa sui prezzi, che talune parti del [OSCURATO:PERSONA] trasportino un carico dei NVOCC superiore ad altre, in quanto i NVOCC si vedono applicare un prezzo fissato in comune dalla conferenza per la quasi totalità del loro carico.
710. Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti diretti a stabilire l'esistenza di una concorrenza interna significativa risultante dal trasporto del carico dei NVOCC devono essere respinti.
711. Da quanto precede risulta che nessuno degli elementi dedotti dalle ricorrenti, che si tratti dell'esercizio di azioni indipendenti sulla tariffa, della conclusione di contratti di servizio della conferenza e di contratti di servizio individuali o del trasporto del carico dei NVOCC, è idoneo a stabilire l'esistenza di una concorrenza interna significativa sui prezzi all'interno del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti tali elementi, persino considerati nel loro insieme, attestano una concorrenza di gran lunga troppo limitata per rimettere in questione l'assenza di concorrenza interna sui prezzi risultante dai prezzi della tariffa comune o uniforme costitutiva dell'accordo di conferenza marittima ai sensi del regolamento n. 4056/86.
712. Occorre tuttavia verificare ancora se gli elementi dedotti dalle ricorrenti per quanto riguarda la concorrenza interna su elementi diversi dai prezzi possano rimettere in questione tale conclusione.
ii) Sulla concorrenza interna su elementi diversi dai prezzi
713. In sostanza, per provare l'esistenza di una concorrenza interna significativa su elementi diversi dai prezzi, le ricorrenti fanno valere anzitutto che, nell'ambito dei contratti di servizio della conferenza, il «vettore principale» («lead carrier») e la percentuale di carico che quest'ultimo trasporta ogni anno varia di anno in anno. Inoltre, esse allegano che i caricatori hanno esigenze di servizi specifiche che li inducono a selezionare i vettori sulla base dei servizi specializzati che propongono. Infine, le ricorrenti sostengono che le parti del [OSCURATO:PERSONA] perseguono strategie individuali diverse per soddisfare le esigenze dei caricatori in materia di servizi.
714. A titolo preliminare, occorre sottolineare che la presenza tra i membri di una conferenza marittima di forme di concorrenza su elementi diversi dai prezzi, come ad esempio la concorrenza sulla qualità del servizio prestato, non basta, in linea di principio, a escludere l'esistenza di una posizione dominante collettiva basata sui vincoli dedotti dalla loro comune strategia dei prezzi, a meno che la portata e l'intensità di tali forme alternative di concorrenza non siano tali da impedire che ci si fondi ragionevolmente le loro comuni politiche dei prezzi per stabilire l'esistenza di un'unica entità di mercato (conclusioni dell'avvocato generale Fennelly nella causa decisa con sentenza 16 marzo 2000, [OSCURATO:PERSONA], citate supra al punto 638, paragrafo 34).
715. Nella fattispecie spetta quindi alle ricorrenti fornire la prova non solo del fatto che esiste una concorrenza interna all'interno del [OSCURATO:PERSONA] su elementi diversi dai prezzi, ma soprattutto del fatto che questa eventuale concorrenza interna presenta un'ampiezza e un'intensità tali da essere idonea a impedire che le parti del [OSCURATO:PERSONA] possano essere valutate collettivamente.
716. Alla luce di tali considerazioni occorre esaminare il valore concludente degli elementi di prova che le ricorrenti hanno dedotto su questo punto.
717. Per quanto riguarda, in primo luogo, gli argomenti relativi ai contratti di servizio della conferenza occorre osservare che, per valutare l'esistenza di una concorrenza interna su elementi diversi dai prezzi, la mera circostanza secondo cui l'identità del «vettore principale» con cui i caricatori effettuano il trasporto del loro carico varia a seconda degli anni è in quanto tale non pertinente, se per giunta non si è tenuto conto del fatto che ogni vettore è anche parte di accordi di consorzio sul traffico in esame. Infatti, come giustamente rileva la [OSCURATO:PERSONA] al considerando' 232 della decisione impugnata, senza essere contraddetta dalle ricorrenti sul punto, quando un vettore marittimo è parte di un accordo di consorzio, come l'accordo VSA tra la P & O, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], la concorrenza sulla qualità del servizio è esclusa, dal momento che le parti di tali accordi condividono le navi e operano secondo un calendario comune. Poiché gli accordi di consorzio hanno lo scopo di uniformare i servizi offerti dalle compagnie marittime che ne sono membri, l'esistenza di una concorrenza sui servizi interna al [OSCURATO:PERSONA] è necessariamente limitata alla concorrenza esistente tra i diversi consorzi che lo compongono. Di conseguenza, per provare l'esistenza di una concorrenza interna sulla qualità dei servizi all'interno del [OSCURATO:PERSONA] è necessario, come indica la [OSCURATO:PERSONA] al considerando' 233 della decisione impugnata, che le ricorrenti provino che i caricatori hanno trasferito il loro carico non solo all'interno di uno stesso consorzio, ma da un consorzio all'altro.
718. Orbene, a tale proposito, allo stesso considerando' la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che dai dati forniti dalle ricorrenti nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, in parte riprodotti all'allegato V della decisione impugnata, risultava che «le quote detenute dai gruppi di vettori sono rimaste molto costanti e, salvo che in taluni casi, i trasferimenti effettuati non sono avvenuti da un gruppo all'altro».
719. Anche se le ricorrenti contestano tale valutazione contenuta nella decisione impugnata, dev'essere osservato, oltre al fatto che tale contestazione appare per la prima volta in fase di replica, che i dati forniti dalle ricorrenti nell'ambito dei presenti ricorsi - dati che hanno lo scopo di far apparire, per un certo numero di caricatori determinati, i cambiamenti di «vettore principale» nonché le variazioni annuali nella quota di carico trasportata da questi ultimi - sono, in sostanza, identici a quelli presentati alla [OSCURATO:PERSONA] nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti. Orbene, dall'esame di tali dati risulta che, come la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato al considerando' 233 della decisione impugnata, nella maggior parte dei casi, i cambiamenti di «vettore principale» hanno luogo all'interno di un medesimo consorzio. Per quanto riguarda la circostanza secondo cui la quota di carico di ciascuno dei caricatori trasportata da ogni «vettore principale» varierebbe a seconda degli anni, è sufficiente osservare che, in mancanza di indicazioni per quanto riguarda l'identità delle compagnie marittime che trasportano la parte rimanente del carico, i dati forniti dalle ricorrenti non permettono di individuare il consorzio beneficiario di tale carico. In tali circostanze, i dati presentati dalle ricorrenti non possono essere idonei a rimettere in discussione la constatazione contenuta nella decisione impugnata secondo cui i cambiamenti di «vettore principale» avvengono tra compagnie marittime parti di un medesimo consorzio.
720. Ne consegue che gli elementi dedotti dalle ricorrenti non sono idonei a provare l'esistenza di una concorrenza interna significativa sulla qualità dei servizi nell'ambito dei contratti di servizio della conferenza.
721. Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti su tale punto devono essere respinti.
722. In secondo luogo, per quanto riguarda gli argomenti relativi alle esigenze dei caricatori, non può essere contestato che i caricatori esigono dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] un certo livello nella qualità dei servizi di trasporto che esse forniscono. Tuttavia, tale circostanza non vale di per sé a provare l'esistenza di una concorrenza interna tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] su elementi diversi dai prezzi, a meno che non sia provato che i caricatori trasferiscono una parte del carico da un vettore all'altro, proprio a causa dei servizi diversi da essi offerti. Orbene, occorre constatare che le ricorrenti non forniscono tale prova, ma si limitano a presentare un elenco dei servizi richiesti dai caricatori.
723. D'altronde, se le ricorrenti affermano, senza provarlo, che i contratti di servizio della conferenza propongono, oltre a impegni di servizi collettivi per tutte le compagnie marittime partecipanti, impegni di servizi individuali per ognuna di tali compagnie, esse non provano che tali impegni individuali si traducano in trasferimenti di carico da una compagnia marittima all'altra.
724. Infine, occorre constatare che i soli esempi di clausole negoziate presentate nel ricorso sono tutti riferiti a clausole negoziate dal [OSCURATO:PERSONA] che prevedono impegni collettivi suscettibili di essere offerti da tutte la compagnie partecipanti. Di conseguenza, a ragione la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, al considerando' 242 della decisione impugnata, che pochi contratti di servizio della conferenza contenevano disposizioni personalizzate riguardanti il tipo di servizi offerti. Certamente occorre ammettere che i contratti di servizio individuali contengono un maggior numero di clausole particolari rispetto ai contratti di servizio della conferenza. Tuttavia, occorre ricordare che i contratti di servizio individuali sono stati autorizzati dal [OSCURATO:PERSONA] solo a partire dal 1996. Del resto, dai dati forniti dalle ricorrenti risulta che nel 1996 il carico trasportato dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di contratti di servizio individuali, compresi quelli conclusi congiuntamente da più vettori, ha rappresentato solo il 15,3% del carico totale trasportato dal [OSCURATO:PERSONA] e che solo un numero ridotto di tali contratti è stato concluso individualmente da un unico vettore.
725. In tali circostanze, occorre constatare che i dati forniti dalle ricorrenti non sono idonei a rimettere in questione le valutazioni della decisione impugnata su tale punto.
726. Pertanto gli argomenti delle ricorrenti relativi alle esigenze dei caricatori devono essere respinti.
727. In terzo luogo, per quanto riguarda gli argomenti relativi alla strategia individuale perseguita da ciascuna delle parti del [OSCURATO:PERSONA], occorre nuovamente constatare che nessuno dei dati forniti dalle ricorrenti è idoneo a provare che le differenze esistenti nei servizi offerti ai caricatori hanno un effetto significativo sulla scelta della compagnia marittima incaricata di effettuare il trasporto del loro carico.
728. Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti su tale punto sono privi di pertinenza e devono essere respinti.
729. Da quanto precede risulta quindi che gli elementi dedotti dalle ricorrenti, nei limiti in cui dimostrano l'esistenza di una concorrenza interna su elementi diversi dai prezzi, non provano che tale concorrenza presenta un'ampiezza ed un'intensità tali da renderla idonea a compensare l'assenza di concorrenza sui prezzi risultante dall'esistenza dei tassi di carico uniformi o comuni della tariffa.
iii) Sugli argomenti specifici dedotti dalla ricorrente nella causa T213/98
730. Per quanto riguarda, anzitutto, l'argomento secondo cui la ricorrente ha aderito al [OSCURATO:PERSONA] per ragioni commerciali proprie ed ha perseguito una politica autonoma nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], occorre constatare che, secondo i dati forniti dalla ricorrente, la sua quota di mercato sul traffico in questione nel corso del periodo a cui si riferiscono le infrazioni individuate nella decisione impugnata è rimasta inferiore all'1%. In tali circostanze, anche a voler supporre che le affermazioni, peraltro scarsamente suffragate, della ricorrente siano esatte per quanto riguarda il carattere autonomo della sua politica commerciale, la concorrenza esercitata da tale compagnia sulle altre parti del [OSCURATO:PERSONA] non può, da sola, costituire una fonte di concorrenza interna di ampiezza e di intensità tali da essere idonea a mettere in discussione la natura collettiva della posizione detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] sul traffico in esame, risultante dai vincoli identificati ai considerando' 525531 della decisione impugnata.
731. In secondo luogo, per quanto riguarda l'argomento secondo cui quote di mercato costanti non significano necessariamente un'assenza totale di concorrenza in quanto possono anche spiegarsi con la fedeltà dei clienti o con trasferimenti compensativi di clienti, è sufficiente osservare che la ricorrente non presenta alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare l'esistenza di una reale concorrenza. Proprio al contrario, la circostanza sottolineata dalle ricorrenti nell'ambito di tale argomento, secondo cui, nel settore marittimo, ci sarebbe una tendenza naturale a che le quote di mercato riflettano le capacità offerte dalle compagnie su ogni linea, è tale da confermare l'assenza di concorrenza interna tra i membri di una conferenza marittima. Infatti, tenuto conto della tariffa comune istituita dalla conferenza, le ricorrenti non sono incentivate a introdurre capacità in vista di guadagnare quote di mercato mediante una politica di prezzi aggressiva, poiché l'introduzione di nuove capacità non avrebbe conseguenze sui prezzi. In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente rilevato, ai considerando' 233 e 239 della decisione impugnata, che la circostanza che le quote di mercato delle parti del [OSCURATO:PERSONA] siano rimaste costanti nel corso del periodo in esame costituiva l'indizio dell'assenza di concorrenza interna significativa.
732. In terzo luogo, per quanto riguarda l'argomento secondo il quale, poiché l'accesso alla conferenza non può essere rifiutato e non esiste alcun accordo nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA] diretto a limitare le capacità offerte da ogni vettore individuale, il [OSCURATO:PERSONA] non è in grado di agire come entità collettiva per un aspetto essenziale della relazione tra domanda ed offerta, si deve osservare che il solo fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia concluso un accordo al suo interno allo scopo di trattare collettivamente taluni aspetti delle relazioni commerciali tra i suoi membri è privo di rilevanza, in quanto un simile accordo collettivo esiste in merito ad altri aspetti di tali relazioni commerciali e in quanto tale accordo prova a sufficienza sotto il profilo giuridico che la posizione delle parti del [OSCURATO:PERSONA] dev'essere valutata collettivamente alla luce dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]. Così, occorre sottolineare che, anche in assenza di norme comuni sulla capacità, cionondimeno ogni nuovo membro del [OSCURATO:PERSONA] deve rispettare, a causa della sua adesione, le regole collettive fissate dal [OSCURATO:PERSONA], in particolare per quanto riguarda la tariffa. Comunque, occorre ricordare che, a causa della tariffa praticata dalla conferenza, il [OSCURATO:PERSONA] ha scarso interesse a regolamentare le capacità, poiché ogni membro è consapevole del fatto che ogni aumento o riduzione di capacità rimarrà, in linea di principio, senza effetto sui prezzi e quindi sulla sua quota di mercato.
733. In quarto luogo, per quanto riguarda gli altri argomenti dedotti dalla ricorrente, occorre constatare che tali argomenti sono diretti a contestare non la valutazione collettiva della posizione detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA], ma il comportamento abusivo ad esse imputato dalla decisione impugnata.
734. Pertanto, tali argomenti sono privi di pertinenza nell'ambito dei presenti motivi e devono, di conseguenza, essere respinti.
iv) Conclusione sul grado di concorrenza interna
735. Alla luce di tutto quanto precede, occorre concludere che gli elementi esposti dalle ricorrenti per quanto riguarda la concorrenza interna sui prezzi e su elementi diversi dai prezzi non provano che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di valutazione fondandosi sull'esistenza di una tariffa uniforme o comune per constatare che la concorrenza sui prezzi tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] è stata eliminata in notevole misura, per cui tali parti sono in grado di adottare una stessa linea di azione sul mercato e che, di conseguenza, la loro posizione sul mercato dev'essere valutata collettivamente alla luce dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA].
736. Di conseguenza, tutti gli argomenti delle ricorrenti sul punto devono essere respinti.
3. Sui motivi vertenti su un difetto di motivazione
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
737. In primo luogo, le ricorrenti fanno valere che, al considerando' 531 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] deduce dall'esistenza di «vincoli economici molto stretti» tra i membri del [OSCURATO:PERSONA] che questi ultimo sono in grado di detenere una posizione dominante collettiva, senza constatare preventivamente che le imprese in causa hanno adottato uno stesso comportamento sul mercato. Le ricorrenti ritengono che tale carenza di motivazione non sia sanata dai rinvii che il controricorso compie alla valutazione della concorrenza interna effettuata ai considerando' 174242 della decisione impugnata. Infatti la descrizione dei fatti in essa contenuta non permetterebbe di sostenere che le ricorrenti hanno adottato lo stesso comportamento o che non esisteva una concorrenza sufficiente sui prezzi o su elementi diversi dai prezzi.
738. In secondo luogo, le ricorrenti allegano che, al considerando' 522 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non cerca di quantificare o di spiegare il grado di concorrenza interna che sarebbe compatibile con la constatazione dell'esistenza di una posizione dominante collettiva. Orbene, le ricorrenti avrebbero, nel corso del procedimento amministrativo, fornito elementi di prova relativi all'esistenza di una concorrenza interna. In mancanza di chiari criteri il considerando' 522 non permetterebbe né alle ricorrenti né al Tribunale di stabilire le ragioni che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a respingere tali elementi di prova e di valutare se sia esatto che il mantenimento di una certa concorrenza non esclude l'esistenza di una posizione dominante collettiva. Le ricorrenti aggiungono che la [OSCURATO:PERSONA] non identifica gli aspetti della concorrenza pertinenti al fine di stabilire se una valutazione collettiva sia giustificata. Infatti, secondo le ricorrenti, la decisione impugnata non terrebbe conto delle forme di concorrenza su elementi diversi dai prezzi.
739. In terzo luogo, le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia motivato a sufficienza, per quanto riguarda l'analisi della concorrenza interna tra i membri del [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, la sua constatazione, al considerando' 198, che i consorzi come gli accordi di condivisioni di navi di cui le parti del [OSCURATO:PERSONA] sono membri hanno l'effetto di ridurre il numero di azioni indipendenti intraprese dai loro membri; in secondo luogo, la mancanza di dati, al considerando' 221, in merito alla taglia relativa del traffico transpacifico rispetto al traffico transatlantico e, in terzo luogo, la sua decisione di fondare sui dati di un solo anno la sua conclusione, al considerando' 296, secondo cui la maggioranza dei membri del [OSCURATO:PERSONA] non si fa concorrenza per partecipare ai contratti di servizio con i NVOCC.
740. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall'ECTU, chiede il rigetto di tali motivi ed argomenti.
b) Giudizio del Tribunale
741. Per quanto riguarda anzitutto il motivo con cui si contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver constatato nella decisione impugnata che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno adottato lo stesso comportamento sul mercato rilevante, occorre osservare che gli argomenti delle ricorrenti sono diretti in realtà a contestare la fondatezza delle valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. Orbene, simili argomenti, che devono essere respinti per i motivi esposti sopra ai punti 649655, sono privi di pertinenza nell'ambito della verifica del rispetto dell'obbligo di motivazione (sentenza 20 aprile 1999, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 191, punto 389).
742. Occorre, comunque, rilevare che la decisione impugnata indica, ai considerando' 525531, i motivi per cui la [OSCURATO:PERSONA] considera che le parti del [OSCURATO:PERSONA] insieme hanno, a causa dei fattori di correlazione tra esse esistenti, il potere di adottare sul mercato una medesima linea d'azione (sentenza Kali und Salz, citata supra al punto 595, punto 221). Infatti, ai considerando' in parola, la [OSCURATO:PERSONA] espone ciascuno dei cinque vincoli economici esistenti tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] che essa prende in considerazione per giustificare una valutazione collettiva della posizione detenuta da queste ultime sul mercato rilevante. Inoltre, nell'ambito di tale valutazione, la [OSCURATO:PERSONA] indica espressamente, al considerando' 525 della decisione impugnata, che tali vincoli hanno notevolmente ridotto la capacità delle parti del [OSCURATO:PERSONA] di agire autonomamente. A tale riguardo, essa precisa, al considerando' 528 della decisione impugnata, da un lato che la tariffa e i provvedimenti di attuazione e di sanzione sono finalizzati «a sopprimere in modo sostanziale la concorrenza [tra le parti del [OSCURATO:PERSONA]] in materia di prezzi», rinviando quindi implicitamente, ma certamente, ai considerando' 174242 in cui esamina il grado di concorrenza interna tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro lato, che la segreteria e la pubblicazione di programmi economici annuali hanno permesso alle stesse parti di presentarsi sul mercato come una «sola ed unica entità». Occorre constatare che tali motivi costituiscono un'indicazione sufficiente degli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione legale della decisione impugnata e delle considerazioni che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] ad adottarla (v., in particolare, sentenza Remia e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 575, punti 26 e 44).
743. Del resto, occorre rilevare che, nel corso del procedimento amministrativo, e in particolare nella risposta alla comunicazione degli addebiti, le ricorrenti non hanno fatto valere che la valutazione collettiva della posizione delle parti del [OSCURATO:PERSONA] sul mercato rilevante alla luce dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] richiedeva l'assenza di qualsiasi rapporto concorrenziale tra esse. Orbene, sul piano del rispetto dell'obbligo di motivazione, evidentemente non si può rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di non rispondere, nella decisione impugnata, ad argomenti che sono stati sollevati prima della sua adozione (v., in tal senso, sentenza FEFC, citata supra al punto 196, punto 427).
744. In secondo luogo, per quanto riguarda il motivo con cui si censura la [OSCURATO:PERSONA] per non aver quantificato o spiegato nella decisione impugnata il grado di concorrenza interna che sarebbe compatibile con la constatazione dell'esistenza di una posizione dominante collettiva, occorre ricordare che, ai considerando' 174242 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato in dettaglio quale fosse il grado di concorrenza interna tra le parti del [OSCURATO:PERSONA]. Da tali considerando' della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] vi ha constatato che la concorrenza interna tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] era limitata, per non dire insignificante. A tale riguardo, dopo aver esaminato la portata della normativa introdotta dall'US [OSCURATO:PERSONA] (considerando' 175180), la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato l'effetto prodotto dagli altri accordi restrittivi che influiscono sul traffico transatlantico, in particolare gli accordi di consorzio (considerando' 181198). Successivamente, essa ha esaminato, ai considerando' 199242, ciascuno degli elementi di prova di concorrenza interna forniti dalle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo relativi alle azioni indipendenti, ai contratti di servizio, alle azioni unilaterali riguardanti i contratti di servizio, ai noli tempo/volume e alla concorrenza sui servizi offerti. [OSCURATO:PERSONA] ha così esaminato in successione le pratiche di discriminazione attraverso i prezzi (considerando' 203213), le azioni indipendenti (considerando' 214222), i contratti di servizio (considerando' 223233), le fluttuazioni delle quote di mercato (considerando' 234-239) e la concorrenza sulla qualità (considerando' 240242). È in tale contesto che, nell'ambito della valutazione giuridica, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, al considerando' 525 della decisione impugnata, che occorreva valutare collettivamente la posizione delle parti del [OSCURATO:PERSONA] alla luce dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], dato che la loro possibilità di operare in modo autonomo era ridotta.
745. Da quanto precede risulta che, in risposta agli elementi di prova presentati dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, nella decisione impugnata, le ragioni per cui nel caso di specie la concorrenza interna tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] era insufficiente ad escludere una valutazione collettiva della posizione da esse detenuta. Procedendo in tal modo la [OSCURATO:PERSONA] ha così risposto specificamente agli argomenti essenziali dedotti dalle ricorrenti durante il procedimento amministrativo (sentenza FEFC, citata supra al punto 196, punto 426). Inoltre, contrariamente a quanto fanno valere le ricorrenti, essa ha esaminato ciascuno degli aspetti della concorrenza interna eventualmente pertinenti, comprese non solo le forme di concorrenza sui prezzi, ai considerando' 199222 della decisione impugnata, ma anche, ai considerando 213233 e 240242, le forme di concorrenza su elementi diversi dai prezzi.
746. È vero che la [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato, nella decisione impugnata, quale fosse il grado di concorrenza interna che avrebbe permesso, all'occorrenza, di escludere una valutazione collettiva della posizione detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, per motivare pienamente la sua decisione, la [OSCURATO:PERSONA] deve unicamente esporre in modo chiaro e preciso le ragioni da cui dipende la motivazione di essa (sentenza Remia e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 575, punti 26 e 44). Essa non può, invece, essere tenuta a esporre le ragioni di motivi non accolti e, pertanto, meramente ipotetici (v., in tal senso, sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I1719, punto 64).
747. Di conseguenza, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha, nella fattispecie, constatato che la concorrenza interna al [OSCURATO:PERSONA] era sufficiente a escludere una valutazione collettiva del medesimo, essa non doveva precisare quale grado di concorrenza era richiesto per escludere tale valutazione.
748. Pertanto, il motivo riguardante un difetto di motivazione della decisione impugnata a tale riguardo dev'essere respinto.
749. In terzo luogo, per quanto riguarda il motivo che imputa alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver sufficientemente motivato l'affermazione, al considerando' 198 della decisione impugnata, secondo cui gli accordi di consorzio di cui sono membri le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno l'effetto di ridurre il numero di azioni indipendenti intraprese dalla parti di tali accordi, è sufficiente osservare che, secondo la formulazione stessa di tale considerando', non si tratta di un'affermazione della [OSCURATO:PERSONA], ma di una delle parti del [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, il rispetto dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 190 del [OSCURATO:PERSONA] non può imporre alla [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di motivare le affermazioni di terzi, e ciò tanto più che dalla decisione impugnata non risulta che la [OSCURATO:PERSONA] si fondi su tale affermazione per concludere nel senso dell'esistenza di una posizione dominante collettiva.
750. Pertanto, il motivo riguardante un difetto di motivazione su tale punto dev'essere respinto.
751. Per quanto riguarda, in quarto luogo, il motivo vertente sulla mancanza di elementi, al considerando' 221 della decisione impugnata, relativamente alle dimensioni del traffico transpacifico rispetto al traffico transatlantico, è sufficiente osservare che, nei limiti in cui le ricorrenti sostengono che, in mancanza di tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva constatare che il numero di azioni indipendenti sul secondo traffico era «comparativamente» insignificante rispetto al numero di azioni indipendenti sul primo traffico, esse intendono in realtà contestare la fondatezza delle valutazioni della decisione impugnata su tale punto. Orbene, un simile argomento, che dev'essere respinto per i motivi esposti sopra ai punti 698703, non è pertinente nell' ambito della verifica del rispetto dell'obbligo di motivazione (sentenza 20 aprile 1999, PVCI, citata supra al punto 191, punto 389).
752. Comunque, occorre constatare che i considerando' 221 e 222 della decisione impugnata menzionano i dati numerici su cui si fonda l'analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] e la conclusione a cui quest'ultima è pervenuta e, quindi, forniscono alle ricorrenti un'indicazione sufficiente per sapere se la decisione impugnata sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità e permettono al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione (v., segnatamente, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 548, punto 51).
753. Pertanto, il motivo della ricorrente riguardante un difetto di motivazione sul punto dev'essere respinto.
754. Per quanto riguarda, in quinto luogo, il motivo vertente sulla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe motivato, al considerando' 150 della decisione impugnata, la scelta di fondarsi sui contratti di servizio di un solo anno per sostenere la constatazione secondo cui un gran numero di contratti di servizio conclusi con i NVOCC sono stati stipulati da parti del [OSCURATO:PERSONA] che erano in precedenza membri non strutturati del TAA, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva affatto l'obbligo di motivare la sua decisione rispetto a tale scelta. Infatti, sul piano del rispetto dell'obbligo di motivazione, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] menziona, nella decisione impugnata, gli elementi su cui la sua analisi si fonda come pure le conclusioni che ne ha tratto, essa fornisce alle ricorrenti, e ciò non è del resto contestato da queste ultime, un'indicazione sufficiente per stabilire se la decisione impugnata sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità e permetta al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 548, punto 51).
755. Del resto, occorre osservare che, se i dati riguardanti altri anni, presentati dalle ricorrenti nell'ambito del presente ricorso, fossero tali da contraddire le conclusioni a cui la [OSCURATO:PERSONA] era giunta sulla base del solo anno considerato dalla decisione impugnata, spetterebbe al Tribunale trarne le conseguenze non sul piano del rispetto dell'obbligo di motivazione, ma nel merito.
756. Per tali motivi, occorre respingere il motivo riguardante una carenza di motivazione su tale punto.
C - Conclusioni nel primo profilo
757. Da quanto precede risulta che tutti i motivi sollevati nell'ambito della prima parte, relativa all'assenza di posizione dominante detenuta collettivamente dalle parti del [OSCURATO:PERSONA], devono essere respinti.
Sul secondo profilo, relativo al carattere dominante della posizione detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA]
758. Nell'ambito di tale parte dei loro motivi riguardanti l'insussistenza di una violazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti contestano anzitutto la definizione del mercato rilevante adottata dalla decisione impugnata ai fini dell'applicazione di tale disposizione. Inoltre, esse contestano che la loro posizione su tale mercato sia dominante. Infine, esse invocano numerose carenze di motivazione su tali punti.
A - Quanto alla definizione del mercato rilevante
759. Le ricorrenti sollevano motivi e censure riguardanti sia la definizione del mercato dei servizi rilevante sia la definizione del mercato geografico in esame adottate dalla decisione impugnata ai fini dell'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA].
1. Sul mercato dei servizi rilevante
760. Al considerando' 519 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] indica che il mercato dei servizi rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] è descritto ai considerando' 6075. Dopo aver esaminato in tali considerando' le diverse possibilità di sostituzione invocate dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] conclude, al considerando' 84, che il mercato dei servizi marittimi in questione è quello «dei servizi di trasporto di linea containerizzati fra [i porti dell'][OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e quelli degli [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]».
761. Le ricorrenti sollevano due ordini di motivi e censure per opporsi a tale definizione. Da un lato, esse contestano che i servizi di trasporto marittimo mediante container costituiscano il mercato dei servizi rilevante. Dall'altro, esse allegano che il mercato comprende, oltre ai porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], i porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud.
a) Sui servizi di trasporto in esame
i) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
762. A titolo preliminare, le ricorrenti contestano che la [OSCURATO:PERSONA] possa fondarsi sulla sentenza della Corte 14 novembre 1997, causa C333/94 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA] II» ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I5951), per affermare nella decisione impugnata che la stabilità della domanda costituisce la base adeguata per definire il mercato rilevante. Infatti, al considerando' 61 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] chiarirebbe che nella summenzionata sentenza «la Corte di giustizia [delle [OSCURATO:PERSONA] europee] ha rilevato che la stabilità della domanda di un certo prodotto costituisce un criterio rilevante per definire il mercato interessato e che il fatto che prodotti diversi siano, almeno in parte, intercambiabili non esclude necessariamente la possibilità che essi appartengano a mercati diversi».
763. In primo luogo, il riferimento compiuto dalla Corte a un «criterio rilevante» significherebbe che altri criteri devono anch'essi essere presi in considerazione per stabilire il grado di sostituibilità. In secondo luogo, in tale sentenza la Corte non avrebbe dichiarato che la stabilità della domanda costituisce la base corretta per definire il mercato interessato, ma avrebbe esaminato la questione della stabilità della domanda nel contesto della sostituibilità di prodotti. Infine, in terzo luogo, contrariamente alla situazione esistente nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, citata supra al punto 762, dalle constatazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando' 69 della decisione impugnata risulterebbe che, da un lato, i volumi del carico trasportato, rispettivamente, in container o alla rinfusa avrebbero subìto variazioni sostanziali nel tempo e che, dall'altro, l'intercambiabilità tra il trasporto alla rinfusa e il trasporto in container non sarebbe marginale in termini di volume.
764. Nell'ambito del presente motivo, le ricorrenti contestano, in sostanza, alla [OSCURATO:PERSONA] di aver ritenuto, ai considerando' 6275 e 84 della decisione impugnata, che il mercato dei servizi rilevante fosse quello dei «trasporti marittimi di linea via container» esclusi i trasporti classici alla rinfusa, i trasporti refrigerati, i trasporti aerei e i NVOCC. Esse ritengono che l'analisi della [OSCURATO:PERSONA] non sia conforme alle linee direttrici che essa si è data nella comunicazione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU 1997, C 372, pag. 5) per quanto riguarda la sostituibilità dal punto di vista della domanda e la sostituibilità dal punto di vista dell'offerta.
765. In primo luogo, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha compiuto un'analisi errata della sostituzione dal punto di vista della domanda. Esse ricordano che la Corte, nella sua sentenza 13 febbraio 1979, causa 85/76, HoffmannLa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 461, punto 28), ha dichiarato che «la nozione di mercato di cui trattasi (relevant market) implica, in realtà, che vi possa essere concorrenza effettiva tra i prodotti che ne fanno parte, il che presuppone un sufficiente grado di intercambiabilità per lo stesso uso fra tutti i prodotti che fanno parte dello stesso mercato».
766. Su un piano generale, le ricorrenti anzitutto contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver trascurato l'impatto cumulativo delle diverse fonti di concorrenza, valutando che ciascuna di tali fonti potesse sostituirsi al trasporto mediante container solo in circostanze eccezionali e per un numero limitato di prodotti. A giudizio delle ricorrenti, affinché due prodotti siano sostituibili, non può richiedersi che esista tra essi un'intercambiabilità nella maggioranza dei casi. Tale tesi non terrebbe conto dei tipi assai diversi di prodotti e di utilizzatori con cui trattano le ricorrenti. Così, un operatore che trasporta 50 prodotti diversi, ciascuno di diverso valore, e che quindi è confrontato alla concorrenza dell'uno o dell'altro vettore alternativo, deve far fronte alla concorrenza per l'insieme dei suoi prodotti.
767. Inoltre, le ricorrenti rimproverano alla [OSCURATO:PERSONA] di avere fondato le sue conclusioni, per quanto riguarda i trasporti classici (considerando' 65, 68 e 74 e la nota a pié di pag. 29) e i trasporti refrigerati (considerando' 73), sulla nozione di «sostituibilità a senso unico», invece di esaminare, come prescritto dalla sua comunicazione precedentemente citata sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza e dalla dottrina economica, la sensibilità dei quantitativi relativi di merci trasportate mediante i due modi di trasporto al loro prezzo relativo. Le ricorrenti considerano che, secondo i principi di economia generalmente accolti, la sostituibilità implica necessariamente una relazione simmetrica (o a due sensi). Le ricorrenti sottolineano, ad esempio, che, se i clienti passano dal trasporto alla rinfusa al trasporto mediante container sulla base del prezzo relativo esistente, un aumento del prezzo relativo del modo di trasporto mediante container tenderà a rallentare il tasso di trasferimento o addirittura, se la modifica dei prezzi è abbastanza significativa, invertirà la tendenza. L'esistenza di servizi di trasporto alla rinfusa sarebbe quindi un fattore vincolante per la fissazione del prezzo dei servizi di trasporto mediante container. Le ricorrenti contestano di conseguenza la valutazione della [OSCURATO:PERSONA], al considerando' 67 della decisione impugnata, secondo cui «una volta che un certo tipo di merce inizia ad essere regolarmente containerizzata difficilmente tornerà ad essere trasportata in altro modo». Secondo le ricorrenti, un esame economico rigoroso avrebbe richiesto che la [OSCURATO:PERSONA] precisasse la sua affermazione aggiungendo le parole «se la containerizzazione continua ad offrire gli stessi vantaggi netti che in passato», esame questo che esige un'analisi della sensibilità della domanda alle modifiche che intervengono nei vantaggi netti che i caricatori considerano vantaggiosi. La decisione impugnata non conterrebbe tale analisi.
768. Su un piano più specifico, le ricorrenti allegano che, in ogni caso, la valutazione della sostituibilità tra il trasporto mediante container e gli altri modi di trasporto precedentemente individuati è di fatto erronea.
769. In primo luogo, per quanto riguarda i trasporti classici alla rinfusa, le ricorrenti ritengono che essi siano sostituibili ai trasporti mediante container e che quindi siano compresi nello stesso mercato. Esse fanno notare, in primo luogo, che tale sostituibilità è stata constatata in un articolo pubblicato nell'agosto 1996 dalla rivista [OSCURATO:PERSONA] che citava le dichiarazioni di un dirigente della [OSCURATO:PERSONA], una società americana esportatrice di carta. In seguito, esse sottolineano che, sul traffico transatlantico [OSCURATO:PERSONA], la sostituzione tra il trasporto classico e il trasporto mediante container riguarda in generale le merci trasportate in notevoli quantità provenienti da regioni specifiche degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] (per esempio, il caffè, le arachidi, le mele e le pere, i limoni, ecc). Tale sostituzione sarebbe particolarmente importante per le merci di scarso valore a causa dei tassi ridotti offerti dagli operatori dei diversi tipi di navi. Le ricorrenti notano che la [OSCURATO:PERSONA], ai considerando' 217 e 218 della decisione impugnata, ammette espressamente tale sostituzione per quanto riguarda il caffè e le arachidi. Esse considerano che la loro tesi è confermata dalla relazione Dynamar (appendice 25), che sulla base di dati numerici constata, in particolare, l'esistenza di tale sostituzione per quanto riguarda taluni prodotti siderurgici e i prodotti forestali. Contrariamente alla tesi della [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti considerano che la sostituzione del trasporto alla rinfusa resta possibile persino nell'ipotesi di una carenza di capacità di container sul traffico transatlantico.
770. In conclusione, le ricorrenti rimproverano quindi alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto del criterio dei «fenomeni shock» menzionati al punto 38 della sua comunicazione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, citata in precedenza, secondo cui essa doveva esaminare esempi recenti di sostituzione verificatisi sul mercato. Secondo le ricorrenti, gli esempi di sostituzione reciproca tra il trasporto classico e il trasporto mediante container costituiscono esempi di tal genere, ma essi sarebbero stati ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA].
771. In secondo luogo, per quanto riguarda i trasporti refrigerati alla rinfusa, le ricorrenti allegano che anch'essi sono in concorrenza diretta con i trasporti mediante container. Le ricorrenti fanno notare che tale sostituzione è attestata dalle dichiarazioni degli operatori tradizionali di servizi di trasporto refrigerato. Esse rilevano inoltre che la concorrenza tra i due modi di trasporto aumenta ancora con la decisione di taluni vettori di container, come la [OSCURATO:PERSONA], di aumentare le loro capacità frigorifere. A sostegno della loro tesi, le ricorrenti citano uno studio di [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] - pallets v containers v breakbulk, 1997) che, a loro parere, conferma che, sul traffico tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], una parte della frutta americana è trasportata al contempo mediante container e mediante navi frigorifere classiche. Su tale base, le ricorrenti concludono che, almeno per talune merci, il trasporto mediante container e il trasporto refrigerato alla rinfusa sono sostituibili.
772. In terzo luogo, per quanto riguarda i trasporti aerei, le ricorrenti affermano che per taluni prodotti essi costituiscono un'alternativa possibile al trasporto marittimo. A tale proposito, esse fanno riferimento ad una dichiarazione del presidente del [OSCURATO:PERSONA] che ammette tale sostituzione, in particolare per quanto riguarda gli oggetti di scarso peso e notevole valore. Analogamente, nel maggio 1998, il Journal of Commerce avrebbe segnalato che dal 10 al 15% circa del volume di carico oceanico dei transiti è stato trasferito verso il trasporto aereo.
773. In quarto luogo, per quanto riguarda i NVOCC, le ricorrenti sostengono che essi rappresentano una fonte importante di concorrenza di cui occorre tener conto ai fini della definizione del mercato rilevante. Le ricorrenti precisano di riferirsi esclusivamente ai NVOCC che non sfruttano navi né sul traffico transatlantico né su altri traffici, individuati al considerando' 159 della decisione impugnata. Secondo le ricorrenti, dal punto di vista dei caricatori, non esiste alcuna differenza tra i NVOCC e i vettori marittimi, dal momento che entrambi si fanno concorrenza allo stadio del dettaglio per trasportare i carichi dei caricatori proprietari (o degli spedizionieri). Le ricorrenti sottolineano che i NVOCC sono in grado di esercitare un potere di negoziazione significativo sui vettori marittimi a causa, da un lato, del loro notevole potere di acquisto che risulta dal cumulo dei volumi dei caricatori individuali e, dall'altro, dei tassi e dei servizi (porti di scalo, periodi di transito, formalità doganali, ecc.) vantaggiosi che essi possono ottenere presso i vettori marittimi (membri o meno di una conferenza) sotto forma di contratti di servizio o di noli tempo/volume, tassi che, a causa del loro potere di acquisto, sono inevitabilmente inferiori a quelli proposti ai caricatori individuali dai vettori marittimi per l'instradamento di volumi di scarsa entità.
774. Le ricorrenti affermano quindi che la concorrenza ha luogo ad un triplice livello: al primo livello, i vettori si fanno concorrenza tra loro per il trasporto del carico dei NVOCC sulla base dei tassi e delle condizioni che offrono; al secondo livello, i NVOCC selezionano, sulla base dei servizi e tassi offerti dai vettori, il vettore o i vettori più competitivi; infine, al terzo livello, i vettori fanno anche concorrenza ai NVOCC per il trasporto del carico dei caricatori o degli spedizionieri. Ne deriverebbe che i vettori e i NVOCC operano allo stesso livello concorrenziale. Tale rapporto di concorrenza tra i NVOCC e i vettori marittimi sarebbe del resto riconosciuto dagli stessi NVOCC.
775. A sostegno della loro tesi, le ricorrenti presentano un certo numero di esempi di sostituzione di carico tra i membri del [OSCURATO:PERSONA] e i NVOCC. Esse osservano altresì che i calcoli relativi alle dimensioni del mercato comprendono le vendite dei NVOCC, riducendo di conseguenza le vendite delle ricorrenti. Così, il volume di carico dei NVOCC trasportato dai membri del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dei contratti di servizio e di noli tempo/volume sarebbe passato dall'11,8% nel 1994 al 14,4% nel 1997.
776. La tesi della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui i NVOCC, acquistando le loro capacità oceaniche presso gli operatori di navi, non forniscono una forma di servizi diversa da questi ultimi e devono quindi essere esclusi dal mercato rilevante, secondo le ricorrenti confonde il mercato intermedio (le vendite ai NVOCC) e il mercato dell'utente finale (le vendite ai caricatori proprietari). Orbene, dal punto di vista dell'utente finale, non esistono dubbi che i servizi offerti dai gestori di navi e dai NVOCC sono simili ed hanno un elevato livello di sostituibilità. Le ricorrenti stabiliscono a tale proposito un'analogia con le società di teledistribuzione, che acquistano una parte dei loro programmi da operatori di televisione via satellite, con i quali, peraltro, sono in concorrenza per la fornitura di canali a pagamento. Le ricorrenti sottolineano inoltre che, nell'ambito del trasporto multimodale, il trasporto comporta diverse componenti e livelli di servizio. Pertanto, come i vettori individuali acquistano presso fornitori esterni gli elementi necessari (trasporto terrestre, servizi portuali) per completare i loro servizi di trasporto multimodale, i NVOCC fornirebbero essi stessi taluni elementi del servizio di trasporto multimodale e ne acquisterebbero altri.
777. Infine, le ricorrenti fanno osservare che la [OSCURATO:PERSONA] non chiarisce le ragioni per cui ritiene che i NVOCC non facciano parte del mercato rilevante, quando lei stessa, al considerando' 22 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1994, 94/985/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] CE (IV/33.218 - [OSCURATO:PERSONA]) (GU L 378, pag. 17), constata che i NVOCC «offrono gli stessi servizi delle società di navigazione di linea che offrono servizi multimodali, ma invece di operare navi, affittano slots da vettori operanti navi».
778. In secondo luogo, le ricorrenti rimproverano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto, in contraddizione con il punto 20 della sua comunicazione, precedentemente citata, sulla definizione del mercato in causa ai fini del diritto comunitario della concorrenza, della sostituzione dal lato dell'offerta. Esse rilevano che, al considerando' 75 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia, per l'esame di tale questione, ai considerando' 278282. Orbene, tali paragrafi della decisione impugnata riguarderebbero non la sostituzione dal lato dell'offerta, ma la concorrenza potenziale. Secondo le ricorrenti, queste due questioni sono, sia sul piano economico sia sul piano giuridico, distinte e non possono essere confuse. Le ricorrenti constatano inoltre che la conclusione, al considerando' 305 della decisione impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non può ammettere che la stragrande maggioranza dei clienti del [OSCURATO:PERSONA] considera il trasporto alla rinfusa come sostituibile al trasporto mediante container integrale, si fonda su un solo elemento di prova. Del resto, tale elemento di prova, una pubblicità di ACL che descrive l'equipaggiamento speciale di cui dispongono le sue navi, proverebbe l'esistenza di una sostituibilità dal lato dell'offerta, poiché un operatore che utilizza container ricorrerebbe ad una simile forma di pubblicità solo se cercasse di incoraggiare un trasferimento verso i suoi servizi.
779. Le ricorrenti sostengono che la mobilità delle flotte riconosciuta dall'ottavo considerando' del regolamento n. 4056/86 è compatibile con un elevato grado di sostituzione dal lato dell'offerta. Del resto, dalla relazione Dynamar risulterebbe che, nel 1996, operatori «non containerizzati» attivi sul traffico transatlantico attraverso la porta canadese erano potenzialmente in grado, con un costo minimo, di aumentare i loro trasporti di container di circa 200 000 EPV sia sul traffico Westbound sia sul traffico Estbound, pari al 15% delle capacità delle ricorrenti, e ciò senza che fosse necessario adattare o modificare le loro navi. Le ricorrenti ricordano che nella causa 6/72, decisa con sentenza della Corte 21 febbraio 1973, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 215), la Corte ha annullato una decisione della [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che essa non aveva tenuto conto della sostituibilità dal lato dell'offerta, sottolineando che «il fatto di occupare una posizione dominante sul mercato degli imballaggi metallici leggeri destinati alla conservazione di carne e di pesce non è quindi decisivo finché non venga dimostrato che i concorrenti in altri settori del mercato degli imballaggi metallici leggeri non possono, mediante un semplice adattamento della produzione, presentarsi sul mercato di cui trattasi con una forza sufficiente per costituire un contrappeso di rilievo» (punto 33).
780. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall'ECTU, ritiene che i motivi delle ricorrenti non siano fondati.
ii) Giudizio del Tribunale
781. Le ricorrenti considerano che la definizione del mercato dei servizi rilevante adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata è il risultato di una valutazione erronea sia della sostituzione dal lato della domanda sia della sostituzione dal lato dell'offerta.
- Sulla sostituzione dal lato della domanda
782. Le ricorrenti fanno valere che i trasporti aerei, i trasporti marittimi di linea classici (alla rinfusa o «break bulk») e i NVOCC sono sostituibili ai trasporti marittimi di linea mediante container. Esse contestano altresì alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto dell'effetto cumulativo di tali fonti di concorrenza.
Sui servizi di trasporto aereo
783. Benché, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, le ricorrenti non abbiano sostenuto che i servizi di trasporto aereo sono sostituibili ai servizi di trasporto marittimo mediante container, esse allegano, allo stadio del presente ricorso, che, per talune merci, i servizi di trasporto aereo costituiscono un'alternativa possibile ai servizi di trasporto marittimo. Esse si basano, a tale proposito, su una dichiarazione del presidente del [OSCURATO:PERSONA] e su un estratto del Journal of Commerce del maggio 1998.
784. Occorre ricordare che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] rileva, al considerando' 62, che «il trasporto aereo rappresent[a] un mercato distinto da quello dei trasporti di linea, anche perché non è stato dimostrato che una quota significativa delle merci trasportate via container possa facilmente passare al trasporto aereo». A tale riguardo la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, allo stesso considerando', che «sulle linee aeree che attraversano il nord dell'Atlantico il trasporto di merci è fino a venti volte più caro del trasporto via mare e fino a nove volte più veloce».
785. Si deve constatare che gli elementi dedotti dalle ricorrenti nell'ambito dei presenti ricorsi non sono idonei a provare l'inesattezza di tali constatazioni.
786. Così, per quanto riguarda la dichiarazione del presidente del [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che una simile dichiarazione proveniente da un rappresentante dell'industria aeronautica, anziché contraddire le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] sottolinea esplicitamente che la sostituzione allegata riguarda gli oggetti di scarso peso e di notevole valore, come i componenti di computer.
787. Per quanto riguarda l'articolo del Journal of Commerce del maggio 1998, occorre constatare, oltre al suo carattere aneddotico, che tale articolo si limita ad esporre il fatto, non altrimenti provato, che taluni spedizionieri hanno trasferito dal 10 al 15% del loro volume di carico oceanico verso il trasporto aereo per quanto riguarda una categoria indeterminata di prodotti. Pertanto, a tale documento non può essere riconosciuta alcuna particolare efficacia probatoria.
788. Occorre quindi constatare che gli elementi presentati dalle ricorrenti non provano che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di valutazione nel considerare che la domanda di trasporto aereo riguardava quantitativi limitati di prodotti ad alto valore aggiunto e di scarso peso e che il trasporto aereo costituiva un mercato distinto dal trasporto marittimo di linea mediante container (v., in tale senso, sentenza TAA, punto 279).
789. Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti sul punto devono essere respinti.
Sui trasporti marittimi di linea classici (alla rinfusa o «break bulk»)
790. Per quanto riguarda, in primo luogo, i trasporti marittimi di linea classici, le ricorrenti ritengono anzitutto che l'esclusione di essi dal mercato rilevante sia erroneamente fondata sulla nozione di sostituibilità a senso unico.
791. A tale proposito occorre rilevare che, al considerando' 65 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha giudicato che, per stabilire le condizioni della concorrenza sul mercato rilevante, era necessario prendere in considerazione le possibilità di sostituire il trasporto alla rinfusa al trasporto mediante container, restando irrilevante la sostituzione del trasporto mediante container al trasporto alla rinfusa. Un ragionamento identico è svolto al considerando' 73 per quanto riguarda i servizi di trasporto refrigerato, laddove la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, se i container refrigerati' sono eventualmente sostituibili ai trasporti refrigerati alla rinfusa, ciò non implica che i trasporti refrigerati alla rinfusa siano sostituibili ai trasporti refrigerati mediante container. Infatti la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, al considerando' 68, che «crescendo il livello di impiego dei container anche i caricatori che non vi facevano ricorso tendono ad usare i container ed una volta abituati ad effettuare spedizioni tramite container difficilmente torneranno al vecchio sistema di trasporto. Esistono parecchi esempi di simili casi di sostituibilità a senso unico».
792. Dalla decisione impugnata risulta che tale situazione è dovuta al fatto che i caricatori si abituano a spedire merci in quantità minori, ma più frequentemente e diventano consapevoli del fatto che, una volta caricate le merci nel container, risulta più facile portare a termine il trasporto dal porto di arrivo alla destinazione ultima tramite servizi multimodali (considerando' 67). Inoltre, le spedizioni di quantità inferiori riducono i costi di magazzino e i rischi di danneggiamento o di furto (considerando' 70). Orbene, quasi tutte le merci possono essere trasportate mediante container. Così, sui mercati maturi, quali sono i mercati dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] o dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], il passaggio ai container è stato quasi del tutto completato e non esistono praticamente categorie residue di merci che possano essere containerizzate e che non lo siano state (considerando' 66).
793. Nel caso di specie, se le ricorrenti contestano le conclusioni a cui la [OSCURATO:PERSONA] è giunta ai considerando' 65 e 73 della decisione impugnata in cui si fa ricorso alla nozione di sostituibilità a senso unico, esse non contestano, invece, le valutazioni di fatto compiute ai considerando' 6670 relativamente al fenomeno della «containerizzazione» progressiva del carico, che ne costituiscono il fondamento. Al massimo, le ricorrenti si limitano ad affermare che un aumento di prezzo del trasporto mediante container avrà l'effetto di rallentare il tasso di trasferimento o, addirittura, se la variazione è abbastanza significativa, invertirà la tendenza. Secondo le ricorrenti, l'esistenza di servizi di trasporto alla rinfusa sarebbe quindi un fattore vincolante per la fissazione del prezzo dei servizi di trasporto mediante container. Tuttavia, se è vero che una modifica significativa del prezzo del trasporto mediante container potrebbe, almeno in teoria, incitare taluni caricatori a sostituirlo con il trasporto alla rinfusa, le ricorrenti non forniscono alcuna prova concreta a sostegno delle loro affermazioni.
794. In tali circostanze, occorre considerare accertato che la sostituzione del trasporto classico con il trasporto mediante container, una volta effettuata, è definitiva (v., in tal senso, sentenza TAA, punto 281).
795. Pertanto è a buon diritto che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tale sostituzione non fosse pertinente ai fini di definire il mercato rilevante. Infatti, tale sostituzione non prova che, dal punto di vista dei caricatori, i due modi di trasporto di cui trattasi sono sostituibili l'uno all'altro, ma traduce esclusivamente un fenomeno di «containerizzazione» delle merci che determina l'emergere di un nuovo mercato distinto in cui i trasporti classici non sono considerati sostituibili ai servizi offerti dai vettori di container. Di conseguenza, occorre considerare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore di valutazione fondando la sua analisi del mercato rilevante sulla nozione di sostituibilità a senso unico.
796. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che i trasporti alla rinfusa, compresi i trasporti refrigerati alla rinfusa, sono sostituibili al trasporto mediante container.
797. Anzitutto, per quanto riguarda i trasporti non refrigerati alla rinfusa, le ricorrenti invocano a sostegno della loro tesi l'esistenza di detta sostituzione sul traffico transatlantico [OSCURATO:PERSONA] per le merci trasportate in grandi quantità provenienti da regioni specifiche degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] quali, ad esempio, il caffè, le arachidi, le mele, le pere o i limoni. Le ricorrenti si fondano a tale proposito sulle conclusioni di una relazione Dynamar, che constaterebbe, sul fondamento di dati numerici, l'esistenza di tale sostituzione per quanto riguarda in particolare taluni prodotti siderurgici e i prodotti forestali. Esse invocano anche un articolo pubblicato nell'agosto 1996 dalla rivista [OSCURATO:PERSONA] che citava le dichiarazioni di un dirigente della [OSCURATO:PERSONA], una società americana esportatrice di carta.
798. Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il mercato da prendere in considerazione comprende l'insieme dei prodotti che, in funzione delle loro caratteristiche, sono particolarmente adatti a soddisfare bisogni costanti e sono poco intercambiabili con altri prodotti (sentenza Michelin/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 337, punto 37).
799. Come la Corte ha già dichiarato, la stabilità della domanda di un prodotto costituisce quindi un criterio pertinente per definire un mercato rilevante, per cui il semplice fatto che prodotti diversi siano, in misura marginale, intercambiabili non impedisce di concludere che tali prodotti appartengono a mercati di prodotti distinti (sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, citata supra al punto 762, punti 1315; v. anche sentenza TAA, punto 273).
800. Nel caso di specie, è quindi a giusto titolo che, al considerando' 61 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata su tale giurisprudenza della Corte per constatare, ai considerando' 6474 della decisione impugnata, che la circostanza che altri modi di trasporto marittimo possano, per un numero limitato di merci, esercitare una concorrenza marginale sul mercato dei servizi di trasporto mediante container non significa di per sé che essi possano essere considerati come compresi nel medesimo mercato.
801. A tale proposto, contrariamente a quanto fanno valere le ricorrenti, il riferimento a un «criterio pertinente» al punto 15 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, citata supra al punto 762, non significa che debbano anche essere presi in considerazione altri criteri per stabilire il grado di sostituzione, ma che la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di fondarsi su tale criterio per stabilire l'esistenza di mercati distinti. Comunque, nella fattispecie, risulta dal considerando' 75 della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] non si è limitata a studiare la sostituzione dal lato della domanda, ma ha anche verificato se gli esempi di sostituzione dal lato dell'offerta allegati dalle ricorrenti fossero tali da rimettere in discussione la sua analisi. [OSCURATO:PERSONA] non ha quindi fondato la sua valutazione su un unico criterio.
802. Tuttavia occorre ancora verificare se sia corretta la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, nel caso di specie, il trasporto alla rinfusa esercitava esclusivamente una concorrenza marginale sul trasporto mediante container.
803. A tale proposito risulta che, nell'ambito del presente ricorso, le ricorrenti si limitano, in sostanza, a riprendere gli argomenti sviluppati nel corso del procedimento amministrativo nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti. Orbene, deve constatarsi che le ricorrenti non hanno effettivamente contestato i motivi per cui tali argomenti sono stati respinti dalla [OSCURATO:PERSONA] ai considerando' 6474 della decisione impugnata. Da questi ultimi risulta, da un lato, che per la stragrande maggioranza delle categorie di prodotti e di utenti dei servizi di trasporto marittimo mediante container le altre forme di trasporto di linea classico non rappresentano una soluzione sostitutiva praticabile sul traffico di cui trattasi e, dall'altro, che, a partire dal momento in cui un tipo di prodotti è regolarmente trasportato mediante container, è praticamente escluso che sia ancora trasportato in un altro modo. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] conclude, al considerando' 74, che, «pur essendo possibile in casi eccezionali che ci sia sostituibilità fra trasporto [classico] e quello effettuato tramite container, non è stata nella maggior parte dei casi dimostrata l'esistenza di una sostituibilità permanente dei container con il modo alla rinfusa».
804. Occorre constatare che nessuno tra gli elementi addotti dalle ricorrenti nell'ambito del presente ricorso è idoneo a provare l'inesattezza di tali constatazioni.
805. Così, per quanto riguarda anzitutto la dichiarazione del dirigente di un caricatore riguardante un prodotto specifico, la carta, essa non può ragionevolmente provare l'esistenza di un'ampia sostituzione tra i due servizi di trasporto per una vasta categoria di prodotti. Nei loro scritti le ricorrenti riconoscono del resto espressamente che la sostituzione allegata è importante esclusivamente per le merci di scarso valore a causa dei tassi ridotti offerti dagli operatori dei diversi tipi di navi.
806. Inoltre, per quanto riguarda i dati riportati nel ricorso per stabilire che talune merci, come i fertilizzanti e taluni prodotti siderurgici, sono trasportati mediante i due tipi di trasporto, occorre constatare che tali dati non provano l'esistenza di trasferimenti da parte dei caricatori tra questi due tipi di trasporto. A tale proposito, al considerando' 71, la [OSCURATO:PERSONA], senza essere contraddetta dalle ricorrenti, constata quanto segue:
«A tale riguardo non ha rilevanza che alcune merci continuino ad essere trasportate in tutti e due i modi: la questione essenziale per definire se esista sostituibilità nella domanda è il fatto che la scelta del modo venga compiuta o meno in base alle sue specifiche caratteristiche. Il fatto che alcuni prodotti siderurgici siano trasportati alla rinfusa ed altri tramite container non indica che i due modi siano sostituibili, dal momento che non prende in considerazione la diversa natura (ed il valore) di tali prodotti né le condizioni di consegna richieste dal cliente».
807. D'altronde, occorre rilevare che, ai considerando' 217 e 219 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, senza essere neppure in tale occasione contraddetta dalle ricorrenti, che l'esistenza di una certa sostituzione per i prodotti quali il caffè, le arachidi e la carta, per cui essa ammette la presenza di una concorrenza residua dei vettori alla rinfusa, era il risultato di azioni indipendenti attuate dai membri del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente valutato, al considerando' 72, che, anziché provare che i trasporti alla rinfusa dovevano essere inclusi nel mercato rilevante, tali esempi provavano che le parti del [OSCURATO:PERSONA] avevano la possibilità di ricorrere alla discriminazione attraverso i prezzi per sviare prodotti marginali dai vettori alla rinfusa senza modificare il volume di carico in generale e che nulla indicava che i vettori alla rinfusa fossero anch'essi in grado di operare una discriminazione tra clienti.
808. Per quanto riguarda poi la circostanza allegata dalle ricorrenti, secondo cui gli elementi menzionati al considerando' 69 della decisione impugnata dimostrano l'instabilità della domanda, poiché la [OSCURATO:PERSONA] rileva in tale considerando' che, secondo [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] and Profitability in a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1996), la proporzione del carico trasportato in container è aumentata significativamente tra il 1980 e il 1994, passando dal 20,7 al 41,6%, percentuale che doveva raggiungere il 53,8% nell'anno 2000, occorre ricordare che, come la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente indicato al considerando' 65 della decisione impugnata, tale sostituzione non svolge alcun ruolo al fine di definire il mercato rilevante; infatti l'unica questione pertinente non è quella di stabilire in quale misura il trasporto mediante container possa sostituirsi agli altri modi di trasporto, quanto piuttosto quella di determinare in quale misura, una volta che tale sostituzione è stata realizzata, gli altri modi di trasporto possano sostituirsi al trasporto mediante container quando il prezzo di esso aumenta significativamente.
809. Alla luce di quanto precede, occorre constatare che nessun elemento presentato dalle ricorrenti è idoneo a mettere in discussione la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, per la stragrande maggioranza delle categorie di merci e dei clienti delle compagnie che assicurano un trasporto mediante container, il trasporto alla rinfusa non costituisce una soluzione sostitutiva ragionevole ai servizi di trasporto mediante container (v., in tal senso, sentenza TAA, punto 273).
810. Per quanto riguarda, in secondo luogo, i servizi di trasporto refrigerato alla rinfusa, le ricorrenti fanno notare che tale sostituzione è attestata dalle dichiarazioni degli operatori tradizionali di servizi di trasporto refrigerato, dal fatto che la concorrenza tra i due modi di trasporto aumenta ancora con la decisione di taluni vettori di container come la [OSCURATO:PERSONA] di aumentare le loro capacità frigorifere e dal fatto che, sul traffico tra l'[OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], una parte della frutta americana è trasportata sia mediante container sia mediante navi frigorifere classiche.
811. Risulta quindi che le ricorrenti nell'ambito dei ricorsi in esame si limitano, in sostanza, a riprendere gli elementi sviluppati in occasione del procedimento amministrativo nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti. Orbene, si deve constatare che le ricorrenti non hanno effettivamente contestato i motivi per cui tali elementi sono stati respinti dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando' 73 della decisione impugnata. Da tale considerando' risulta che, se tali elementi dimostrano che i container frigoriferi sono sostituibili ai trasporti refrigerati alla rinfusa, essi non provano, al contrario, che i trasporti refrigerati alla rinfusa siano sostituibili ai trasporti refrigerati mediante container. D'altronde, la [OSCURATO:PERSONA] a questo punto della decisione impugnata constata, da un lato, che i servizi di trasporto refrigerato mediante container offrono taluni vantaggi come i volumi ridotti e la rapidità di trasferimento verso altre forme di trasporto e, dall'altro, che un numero più rilevante di prodotti si presta al trasporto refrigerato mediante container rispetto al trasporto refrigerato alla rinfusa.
812. Occorre constatare che gli elementi addotti dalle ricorrenti nell'ambito del presente ricorso non provano l'inesattezza di tali valutazioni.
813. Infatti, come la [OSCURATO:PERSONA] rileva giustamente al considerando' 73 della decisione impugnata, gli elementi in questione confermano al massimo il fenomeno di «containerizzazione» progressiva dei trasporti refrigerati e non provano affatto che i trasporti refrigerati alla rinfusa siano sostituibili ai trasporti refrigerati mediante container. Orbene, come indicato sopra al punto 795, solo la prova di tale sostituzione sarebbe idonea a dimostrare che i due tipi di trasporto refrigerato rientrano nello stesso mercato.
814. Così, le dichiarazioni degli operatori di servizi di trasporto refrigerato alla rinfusa invocate dalle ricorrenti si limitano esclusivamente a sottolineare che «la containerizzazione costituisce la minaccia principale gravante sui servizi refrigerati classici», ma non affermano affatto che il trasporto refrigerato alla rinfusa sarebbe sostituibile al trasporto refrigerato mediante container. Comunque, anche supponendo che le summenzionate dichiarazioni possano essere interpretate in questo modo, esse non possono seriamente costituire la prova dell'esistenza di una sostituzione significativa.
815. Inoltre, la circostanza secondo cui taluni vettori di container installano capacità frigorifere «containerizzate» non prova che i servizi di trasporto refrigerato alla rinfusa siano sostituibili ai servizi di trasporto refrigerato mediante container, ma esclusivamente che esiste un fenomeno di «containerizzazione» per quanto riguarda i servizi di trasporto refrigerato.
816. Infine, la circostanza che taluni prodotti siano trasportati sia mediante container sia alla rinfusa non prova l'esistenza di trasferimenti da parte dei caricatori tra questi due metodi di trasporto e, di conseguenza, non può provare che i servizi di trasporto refrigerato alla rinfusa siano, in misura significativa, sostituibili ai servizi di trasporto refrigerato per container, ma tutt'al più evidenzia il fenomeno secondo cui una parte del carico refrigerato è in via di «containerizzazione».
817. Per tali motivi, occorre quindi concludere che le ricorrenti non hanno fornito elementi di natura tale da mettere in discussione le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i servizi di trasporto refrigerato alla rinfusa non sono sostituibili ai servizi di trasporto mediante container.
Sui NVOCC
818. Le ricorrenti sostengono che i NVOCC che non dispongono di navi su alcun traffico rappresentano una fonte di concorrenza importante di cui occorre tener conto ai fini della definizione del mercato rilevante. Le ricorrenti affermano inoltre che la decisione non è sufficientemente motivata in diritto al riguardo in quanto non espone le ragioni per cui i NVOCC non fanno parte del mercato rilevante.
819. È pacifico che i NVOCC che non dispongono di navi su alcun traffico acquistano i loro servizi di trasporto marittimo, come rileva la [OSCURATO:PERSONA] al considerando' 159 della decisione impugnata, presso le parti del [OSCURATO:PERSONA] alle stesse condizioni dei caricatori, e cioè vuoi ai tassi previsti dalla tariffa, vuoi, il più delle volte, sulla base di un contratto di servizio della conferenza.
820. Quindi, poiché tali operatori non forniscono essi stessi alcun servizio proprio di trasporto marittimo, ma acquistano tali servizi presso le parti del [OSCURATO:PERSONA], essi non esercitano, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA] ai considerando' 160 e 161 della decisione impugnata, alcuna concorrenza rispetto ai vettori marittimi per quanto riguarda la qualità e il prezzo del servizio di trasporto marittimo fornito. A tale proposito è certamente esatto che i NVOCC in questione possono disporre di un certo potere di acquisto e possono quindi ottenere, nell'ambito di contratti di servizio, prezzi inferiori a quelli pagati da altri caricatori. Tuttavia, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA] al considerando' 161 della decisione impugnata, tali prezzi restano comunque fissati dalle parti del [OSCURATO:PERSONA].
821. D'altronde, dal momento che i NVOCC non forniscono essi stessi servizi di trasporto marittimo sul traffico di cui si tratta, occorre osservare che i NVOCC che non dispongono di navi su alcun traffico non portano sul mercato alcuna capacità propria, ma si limitano ad acquistare, come i caricatori, quella fornita dai vettori marittimi.
822. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente considerato che i NVOCC che non disponevano di navi su alcun traffico non facevano parte dello stesso mercato delle parti del [OSCURATO:PERSONA]. I motivi esposti ai considerando' 159161 della decisione impugnata contengono inoltre una motivazione sufficiente per quanto riguarda tale punto.
823. Di conseguenza, gli argomenti delle ricorrenti in materia devono essere respinti.
Sulla presa in considerazione dell'effetto cumulativo delle fonti di concorrenza
824. Infine le ricorrenti muovono alla [OSCURATO:PERSONA] la censura di aver ignorato l'impatto cumulativo delle diverse fonti di concorrenza considerando che ciascuna di tali fonti poteva sostituirsi al trasporto mediante container solo in circostanze eccezionali e per un numero limitato di prodotti. Così, secondo le ricorrenti, un operatore che trasporta 50 prodotti diversi, ciascuno di valore diverso e che quindi deve far fronte alla concorrenza dell'uno o dell'altro vettore alternativo, subisce la concorrenza per l'insieme dei suoi prodotti.
825. Occorre tuttavia constatare, come giustamente ha fatto la [OSCURATO:PERSONA] ai considerando' 72, 203213 e 534537 della decisione impugnata, che i vettori marittimi che attuano una discriminazione tra le diverse categorie di merci applicando prezzi fortemente differenziati (con il prezzo del trasporto che può, secondo le merci, andare da 1 a 5 per lo stesso servizio di trasporto) sono in grado di limitare gli effetti di una concorrenza marginale per il trasporto di categorie specifiche di merci. Inoltre, l'argomento delle ricorrenti, secondo cui, dovendo affrontare una fonte concorrenziale diversa per ogni categoria di merci, esse sono esposte alla concorrenza per tutti i servizi, non può essere accolto. Non soltanto le ricorrenti non hanno provato che esse dovevano far fronte alla concorrenza di altri servizi di trasporto per quanto riguarda ogni categoria di merci e quindi per tutta la gamma dei loro servizi, ma, per soprammercato, da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente dimostrato che per la stragrande maggioranza delle categorie di merci e di utenti gli altri servizi di trasporto non erano sostituibili ai servizi marittimi di trasporto mediante container (v., in tal senso, sentenza TAA, punto 282).
826. Di conseguenza, la censura vertente sulla mancata presa in considerazione dell'effetto cumulativo delle diverse fonti di concorrenza dev'essere respinti.
- Sulla sostituzione dal lato dell'offerta
827. Le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato la possibilità di sostituzione dal lato dell'offerta, ma esclusivamente la questione diversa di stabilire se le parti del [OSCURATO:PERSONA] siano soggette ad una certa concorrenza potenziale. D'altra parte, esse sostengono che la mobilità delle flotte, che è riconosciuta dall'ottavo considerando' del regolamento n. 4056/86, è compatibile con un elevato grado di sostituzione dal lato dell'offerta. D'altra parte, dalla relazione Dynamar risulterebbe che, nel 1996, operatori «non containerizzati» attivi sul traffico transatlantico attraverso i porti canadesi erano potenzialmente in grado di aumentare per un costo minimo i loro trasporti di container di circa 200 000 EVP tanto sul traffico Westbound quanto sul traffico [OSCURATO:PERSONA], pari al 15% circa delle capacità delle ricorrenti, e ciò senza che fosse necessario adattare o modificare le loro navi.
828. In primo luogo, per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non esamina, nella decisione impugnata, la questione della sostituzione dal lato dell'offerta, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, perché si possa affermare ch'essi costituiscono un mercato distinto, i prodotti in questione devono essere individuati non solo dal semplice fatto di venir utilizzati, ma anche da particolari caratteristiche produttive che li rendano specificatamente atti a tale destinazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 779, punto 33).
829. Pertanto, nel caso di specie, per definire il mercato rilevante era compito della [OSCURATO:PERSONA] verificare se gli operatori di navi diverse dai portacontainer integrali potevano, con un semplice adattamento tecnico, convertire le loro navi per trasportare container o aumentare il numero di container trasportati e presentarsi in tal modo sul mercato del trasporto delle merci mediante container con una capacità sufficiente per costituire un contrappeso serio ai vettori di merci mediante container (sostituzione dal lato dell'offerta).
830. A tale proposito occorre osservare che, al considerando' 75 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia l'esame della questione della sostituzione dal lato dell'offerta ai considerando' 278282.
831. Occorre constatare che tale rinvio è erroneo. Infatti, a tali considerando', che costituiscono la prima parte della sezione della decisione impugnata dedicata alla concorrenza potenziale, la [OSCURATO:PERSONA] non esamina le possibilità di sostituzione dal lato dell'offerta, ma si limita a formulare talune osservazioni preliminari concernenti il valore probatorio della relazione Dynamar ( [OSCURATO:PERSONA] - An overview of the carrying capacity/potential of nonTACA members, 1996) invocato dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della loro risposta alla comunicazione degli addebiti su tale punto. In sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] spiega che, poiché le parti del [OSCURATO:PERSONA] non le hanno fornito le istruzioni impartite alla Dynamar in vista della preparazione di tale relazione, essa ne deduce che le conclusioni di quest'ultima sono state indirizzate da tali istruzioni.
832. Occorre tuttavia osservare che, nel prosieguo di questa stessa sezione della decisione impugnata dedicata alla concorrenza potenziale, la [OSCURATO:PERSONA] esamina, ai considerando' 300305, la concorrenza esercitata dalle navi non interamente containerizzate, cosicché il considerando' 75 deve considerarsi come un rinvio a tali considerando'.
833. Occorre ammettere con le ricorrenti che nessuno di tali considerando' riguarda espressamente la questione della sostituzione dal lato dell'offerta. Infatti, a questo punto della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non esamina la capacità delle navi diverse da quelle interamente containerizzate di adattarsi per trasportare container o per aumentare il numero di container trasportati, ma esamina esclusivamente, come risulta dal considerando' 301, se gli operatori di tali navi siano in grado di esercitare una concorrenza potenziale significativa sulle navi interamente containerizzate nel senso che, in primo luogo, tali operatori possono competere con le parti del [OSCURATO:PERSONA] su un piano di uguaglianza in condizioni normali di redditività e, in secondo luogo, che i clienti considerano il trasporto effettuato da tali operatori come intercambiabile, su un piano funzionale, con il trasporto mediante navi interamente containerizzate. Al termine della sua analisi la [OSCURATO:PERSONA] esclude l'esistenza di una simile concorrenza potenziale significativa. Per quanto riguarda il primo aspetto, essa sottolinea, ai considerando' 302304 della decisione impugnata, da un lato, che le navi diverse da quelle interamente containerizzate presentano caratteristiche tecniche e prestazioni notevolmente diverse da quelle delle navi interamente containerizzate e, dall'altro, che gli operatori di tali navi non detengono lo stesso stock di container degli operatori di navi interamente containerizzate e generalmente non posseggono le stesse installazioni a terra. Per quanto riguarda il secondo aspetto, essa osserva, al considerando' 305 della decisione impugnata, che dal punto di vista della clientela le navi portarinfuse o «neobulk» non sono sostituibili alle navi containerizzate.
834. Nonostante la concorrenza potenziale e la sostituzione dal lato dell'offerta costituiscano questioni concettualmente diverse, come del resto ammette esplicitamente la [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso, occorre constatare che tali questioni in parte si sovrappongono in quanto la distinzione consiste soprattutto nel carattere immediato o meno della restrizione della concorrenza. Ne risulta che la maggior parte degli elementi sottolineati ai considerando' 302304 della decisione impugnata sono idonei a giustificare sia l'assenza di concorrenza potenziale significativa sia l'assenza di sostituzione dal lato dell'offerta. Così, per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle navi diverse dai portacontainer integrali, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea espressamente, al considerando' 303, che talune di esse «scoraggiano una conversione a livello dell'offerta», in quanto vi sono «costi aggiuntivi necessari al trasporto di container su navi non appositamente costruite per tale trasporto». Analogamente non si può contestare che l'assenza di uno stock rilevante di container o di installazioni a terra sufficienti rappresenti un ostacolo significativo ad una rapida trasformazione delle navi diverse dai portacontainer integrali in navi di questo tipo.
835. A tale proposito si deve del resto sottolineare che dal considerando' 300 della decisione impugnata risulta che le valutazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] ai considerando' 302304 sono dirette a respingere l'argomento delle ricorrenti vertente sulla relazione Dynamar, invocato altresì a sostegno dei motivi in esame, secondo cui gli operatori di navi diverse dai portacontainer integrali possono trasformare tali navi per trasportare container o aumentare il numero di container trasportati.
836. In tali circostanze occorre ammettere che la questione della sostituzione dal lato dell'offerta è esaminata implicitamente, ma certamente, ai considerando' 302304 della decisione impugnata. La censura delle ricorrenti relativa a tale punto deve quindi essere respinta.
837. In secondo luogo, per quanto riguarda gli elementi dedotti dalle ricorrenti per dimostrare l'esistenza di una sostituzione dal lato dell'offerta, occorre sottolineare, come precedentemente indicato, che nell'ambito dei presenti ricorsi le ricorrenti si limitano in sostanza a riprendere gli argomenti vertenti sulla relazione Dynamar che esse hanno sviluppato nel corso del procedimento amministrativo nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti. Orbene, deve constatarsi che le ricorrenti non hanno contestato i motivi per cui tali argomenti sono stati respinti dalla [OSCURATO:PERSONA] ai considerando' 302304 della decisione impugnata.
838. Al massimo le ricorrenti fanno valere che la constatazione, al considerando' 305 della decisione impugnata, secondo cui la stragrande maggioranza dei clienti delle parti del [OSCURATO:PERSONA] non è dell'opinione che il trasporto alla rinfusa sia sostituibile al trasporto mediante container, si fonda su un unico elemento di prova, e cioè un testo pubblicitario dell'ACL ripreso nel medesimo considerando.
839. Occorre tuttavia constatare che tale critica è priva di pertinenza nell'ambito dell'esame dei presenti motivi relativi alla valutazione della sostituzione dal lato dell'offerta. Infatti, la constatazione contenuta nel considerando' 305 della decisione impugnata riguarda non la sostituzione dal lato dell'offerta, ma la sostituzione dal lato della domanda.
840. Comunque, contrariamente a quanto allegato dalle ricorrenti, tale constatazione non si fonda esclusivamente su un testo pubblicitario dell'ACL. Infatti, dal considerando' 69 della decisione impugnata risulta che le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alle possibilità di sostituzione tra il trasporto mediante container e il trasporto alla rinfusa si fondano essenzialmente sulla relazione [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] and Profitability in a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1996). Per giunta occorre segnalare che, come indicato sopra al punto 803, le ricorrenti non hanno effettivamente contestato il ragionamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] ai considerando' 6474 per dimostrare tale assenza di sostituzione.
841. Per quanto riguarda l'argomento vertente sulla circostanza che la mobilità delle flotte è riconosciuta dall'ottavo considerando' del regolamento n. 4056/86, occorre ricordare che nel suddetto considerando' il Consiglio sottolinea che «le conferenze restano sottoposte ad una concorrenza effettiva da parte sia dei servizi regolari non conferenziati sia, in determinati casi, dei servizi non di linea e di altri modi di trasporto; che, inoltre, la mobilità delle flotte, che caratterizza la struttura dell'offerta nel settore dei servizi di trasporti marittimi, esercita una pressione concorrenziale permanente sulle conferenze, che di norma non hanno la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei servizi di trasporto marittimo in questione». Dalla formulazione di tale considerando' risulta quindi chiaramente che il Consiglio si basa sulla mobilità delle flotte non per dichiarare che le navi diverse dai portacontainer possono aumentare la loro capacità in container, ma che i vettori marittimi di linea che sono parti di una conferenza marittima su un traffico determinato sono, in linea di principio, sottoposti alla concorrenza potenziale dei portacontainer attivi su altri traffici. D'altronde ed in ogni caso, dev'essere osservato che la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, ai considerando' 289299 della decisione impugnata, senza essere contraddetta dalle ricorrenti sul punto, che la mobilità delle flotte non aveva molte possibilità di essere effettiva sul traffico transatlantico. Quindi le ricorrenti non possono trarre alcun argomento dalla circostanza che la mobilità delle flotte è riconosciuta dal regolamento n. 4056/86 per contestare la definizione del mercato dei servizi rilevante adottata dalla decisione impugnata.
842. Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti riguardanti la sostituzione dal lato dell'offerta devono essere respinti.
b) Sulla dimensione geografica dei servizi considerati
i) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
843. Le ricorrenti sostengono che la definizione del mercato rilevante di cui al considerando' 84 della decisione impugnata come mercato dei trasporti marittimi tra i porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e quelli degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] è erronea in quanto esclude i porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud (considerando' 7683 della decisione impugnata).
844. A titolo preliminare, le ricorrenti precisano che, contrariamente a quanto la [OSCURATO:PERSONA] lascia intendere al considerando' 77 della decisione impugnata, esse non hanno sostenuto nel corso del procedimento amministrativo che i porti della Turchia, del Libano, di Israele, di Cipro, dell'Egitto, della Libia, della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco sono sostituibili ai porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al resto, le ricorrenti espongono quanto segue.
845. In primo luogo, le ricorrenti ripetono che esse muovono alla [OSCURATO:PERSONA] la censura di avere, al considerando' 76 della decisione impugnata, respinto la sostituibilità dei porti mediterranei fondandosi sulla nozione di sostituibilità a senso unico. Le ricorrenti, pur rinviando alle critiche che hanno formulato allo stadio della definizione del mercato dei servizi rilevante, sottolineano in particolare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha chiarito in che senso gli elementi che dimostrano che i porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] erano sostituibili ai porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud non dimostrerebbero contemporaneamente che i porti delle due regioni erano sostituibili gli uni agli altri. Le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA], respingendo le prove di sostituibilità che esse hanno fornito nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, abbia posto a loro carico l'onere di provare che i porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud sono sostituibili ai porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], mentre la definizione corretta del mercato rilevante è una condizione preliminare alla constatazione di una posizione dominante. Secondo le ricorrenti, era compito della [OSCURATO:PERSONA] inviare le richieste di informazioni necessarie ai caricatori, dal momento che esse non erano in grado di ottenere da questi ultimi le prove pertinenti.
846. In secondo luogo, le ricorrenti allegano che le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA], ai considerando' 80 e 82, secondo cui i porti del Mediterraneo sarebbero inadeguati e presenterebbero «limiti strutturali» sono contraddette dai fatti.
847. In primo luogo, dalla stampa specialistica risulterebbe che i porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud sono sempre più spesso percepiti come sostituibili ai porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. Così, sarebbe stato riferito che numerosi vettori considerano più sensato fermarsi nei porti del Mediterraneo per collegare i servizi EuropaAsia ai servizi [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. D'altronde, i porti mediterranei stessi considererebbero i loro servizi come concorrenziali rispetto ai porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], come confermerebbe ad esempio una pubblicità dell'autorità portuale di Marsiglia. Le ricorrenti affermano altresì che il volume di carico relativo al traffico [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] trattato nei porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud è aumentato notevolmente dal 1994 al 1997.
848. In secondo luogo, l'atteggiamento dei vettori marittimi dimostrerebbe anch'esso che i porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud sono sostituibili a quelli dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti rilevano a tale proposito che uno studio predisposto da una delle ricorrenti conclude che i porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud esercitano una concorrenza effettiva su quelli dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in termini di efficienza, che da sempre esistono conferenze (SEAC e USSEC) sul traffico tra l'[OSCURATO:PERSONA] del Sud e gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] e che compagnie indipendenti come la Lykes e l'Evergreen hanno accresciuto i loro servizi a partire dai porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud.
849. Infine, in terzo luogo, dal comportamento dei caricatori risulterebbe che i porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud sono sostituibili a quelli dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. Così, un bando di gara d'appalto di un caricatore dichiara esplicitamente che «i porti del Mediterraneo possono essere considerati come porti di carico senza alcuna preferenza da parte nostra». Del resto, numerosi caricatori avrebbero trasferito una parte del loro carico dai porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] a quelli dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud. Non v'è nulla che consenta di affermare, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso, che tali prove sono state presentate tardivamente.
850. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall'ECTU, ritiene che la definizione del mercato geografico rilevante adottata dalla decisione impugnata sia corretta e sufficientemente motivata in diritto. Essa chiede quindi il rigetto dei motivi e degli argomenti delle ricorrenti relativi a tale punto.
ii) Giudizio del Tribunale
851. Le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver escluso i porti del Mediterraneo dalla sua definizione del mercato dei servizi rilevante al considerando' 84 della decisione impugnata, laddove i servizi di trasporto riguardanti il traffico transatlantico offerti a partire dai porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e quelli offerti a partire dai porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud sono sostituibili.
852. Occorre rilevare che con tale argomento le ricorrenti contestano la componente geografica dei servizi di trasporto che costituiscono il mercato rilevante. Tale componente rinvia alla questione della determinazione dei punti di origine e di destinazione dei servizi di trasporto riguardanti il traffico transatlantico (sentenza TAA, punto 293).
853. Come giustamente fa osservare la [OSCURATO:PERSONA], tale questione è distinta da quella della definizione del mercato geografico rilevante, che nella fattispecie si trova al considerando' 519 della decisione impugnata, e che ha lo scopo di determinare il territorio su cui le imprese interessate effettuano l'offerta di servizi di cui si tratta, in cui le condizioni di concorrenza sono abbastanza omogenee e che può essere distinto da zone geografiche vicine soprattutto perché le condizioni di concorrenza di esse risultano essere significativamente diverse ( v., in tal senso, sentenza della Corte 14 febbraio 1978, causa 27/76, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 207, punto 11, e sentenza del Tribunale 30 marzo 2000, causa T65/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II1885, punto 81),
854. In primo luogo, le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver stabilito la componente geografica del mercato rilevante fondandosi erroneamente sulla nozione di «sostituibilità a senso unico», nel senso che essa ha giudicato che i porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] erano sostituibili a quelli dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud, ma non il contrario. Esse fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha chiarito perché gli elementi che provavano che i porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] erano sostituibili a quelli dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud non provavano contemporaneamente che i porti delle due regioni erano sostituibili gli uni agli altri.
855. Occorre rilevare che, ai considerando' 7683 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso i porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud dalla componente geografica del mercato dei servizi rilevante con la giustificazione, esposta al considerando' 76, che, «mentre alcuni caricatori ritengono che i porti del [OSCURATO:PERSONA] possano rappresentare un'alternativa a quelli del Mediterraneo, quasi nessuno ritiene che i porti del Mediterraneo possano rappresentare un'alternativa a quelli del [OSCURATO:PERSONA]».
856. Si deve constatare che da tale considerando' della decisione impugnata risulta quindi esplicitamente che, contrariamente a quanto suggeriscono le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dichiarato che i porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] erano sostituibili ai porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud, ma solo che «taluni» caricatori ritenevano che i porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] fossero sostituibili a «taluni» porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud.
857. Sebbene tale motivo già da solo sia sufficiente a respingere la censura in esame, occorre anche sottolineare che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] avesse stabilito che i porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] erano sostituibili ai porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud, essa non avrebbe comunque dovuto, per giustificare l'esclusione dei porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud dal mercato rilevante, indicare le ragioni per cui gli elementi di prova di tale sostituibilità non dimostravano che tali porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud erano sostituibili a quelli dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].
858. Infatti, occorre sottolineare che il [OSCURATO:PERSONA] è un accordo che disciplina le condizioni di trasporto marittimo mediante container verso gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] non a partire dai porti europei del Mediterraneo, ma dai porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], e in particolare, come risulta dal considerando' 14 della decisione impugnata, dai porti situati a latitudini comprese tra quella di Bayonne e quella del capo di Norvegia e dai punti d'[OSCURATO:PERSONA] serviti da tali porti, ad eccezione della Spagna e del Portogallo. Per definire la componente geografica del mercato dei servizi rilevante, al fine di valutare tale accordo rispetto al diritto della concorrenza, la sola questione pertinente è quindi di sapere se un caricatore che instrada merci a partire dall'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] verso gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] potrebbe facilmente sostituire ai servizi offerti a partire dai porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] i servizi offerti a partire dai porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud a destinazione degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA]. A tale proposito, le ragioni per cui un caricatore che instrada merci a partire dai porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud verso gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] potrebbe in definitiva sostituire ad essi i porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente prive di rilevanza.
859. Contrariamente a quanto fanno valere le ricorrenti, non risulta affatto invertito l'onere della prova. Infatti, dalla decisione impugnata deriva che la [OSCURATO:PERSONA], per escludere i porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud dal mercato rilevante in ragione del fatto che nessun caricatore ha instradato quantitativi rilevanti di merci dall'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] verso i porti europei del Mediterraneo con destinazione finale il [OSCURATO:PERSONA], si fonda su numerosi elementi di prova, cioè, in sostanza:
- il fatto che le parti del [OSCURATO:PERSONA], che sono affiliate anche al VSA, effettuano settimanalmente due o tre servizi ferroviari di navetta fra Milano e Rotterdam (considerando' 80);
- il fatto che, secondo la relazione [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1996), anche per i servizi [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] i porti mediterranei non sembrano sostituibili (considerando' 82);
- il fatto che, per taluni tipi di merci, le parti del [OSCURATO:PERSONA] possono limitare gli effetti della concorrenza marginale esercitata da altri mezzi di trasporto, offrendo prezzi inferiori senza che questo necessariamente influenzi il livello generale dei prezzi (considerando' 83).
860. Al considerando' 80 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tali elementi prevalgano su quelli forniti dalle parti del [OSCURATO:PERSONA], le quali facevano valere, in sostanza, che i caricatori hanno trasferito approssimativamente da 8 000 a 10 000 EVP di carico dall'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] verso i porti europei del Mediterraneo.
861. Da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'onere della prova che le incombe nell'ambito della definizione preliminare del mercato rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA].
862. Per tali motivi, le presenti censure vertenti su un ricorso erroneo alla nozione di sostituibilità a senso unico devono essere respinte.
863. In secondo luogo, le ricorrenti allegano che le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA], ai considerando' 80 e 82 della decisione impugnata, secondo cui i porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud sarebbero «inadeguati» e presenterebbero «limiti strutturali» sono contraddette dai fatti. A parere delle ricorrenti, le prove da loro presentate nell'atto introduttivo del ricorso dimostrano che i porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud sono sempre più spesso percepiti come sostituibili ai porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].
864. È innegabile che esista una certa sostituibilità tra i servizi di trasporto marittimo assicurati nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA] e i servizi regolari di trasporto di container sulla linea transatlantica, offerti a partire o a destinazione dei porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud (sentenza TAA, punto 296). Tuttavia, non è l'assenza totale di sostituibilità a giustificare l'esclusione di questi ultimi dai servizi del mercato rilevante, ma la circostanza che tale sostituibilità sia molto limitata.
865. Infatti, al considerando' 80 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] constata che «le parti del [OSCURATO:PERSONA] non hanno fornito prove circa il fatto che i caricatori trasportino sostanziali volumi di merci destinate all'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] dai porti del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] a quelli del Mediterraneo». A tale riguardo la [OSCURATO:PERSONA] osserva, al considerando' 79 della decisione impugnata, che l'asserita sostituzione di 8 00010 000 EVP di carico dei porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] verso i porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud, invocata dalle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo, avrebbe il solo effetto, secondo i dati delle stesse ricorrenti, di aumentare il mercato totale del 2% con la conseguenza che la quota del mercato rilevante detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe ridotta di circa l'1%.
866. Orbene, come è stato indicato sopra al punto 799, risulta dalla giurisprudenza che l'esistenza di una sostituibilità marginale non impedisce di concludere nel senso dell'esistenza di mercati distinti (sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, citata supra al punto 762, punti 1315, e sentenza TAA, punto 273).
867. Occorre constatare che le ricorrenti non hanno fornito, nell'ambito dei presenti ricorsi, elementi idonei a provare che per i caricatori dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], che costituisce la zona di attrazione dei servizi assicurati dai membri del [OSCURATO:PERSONA], i servizi offerti dai porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud rappresentano una soluzione alternativa ragionevole.
868. In primo luogo, le ricorrenti invocano l'esistenza di trasferimenti di carico dai porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] verso i porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud. Esse si fondano a tale proposito sui trasferimenti effettuati da tredici caricatori tra il 1996 e il 1998, sul bando di gara d'appalto di un caricatore in cui quest'ultimo indica di non avere alcuna preferenza tra i porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e i porti europei del Mediterraneo e sui dati della P & O [OSCURATO:PERSONA] relativi ai porti a partire dai quali tale ricorrente fornisce i suoi servizi ai suoi clienti.
869. Occorre tuttavia osservare che, se le ricorrenti affermano, sulla base di tali dati, che esistono trasferimenti di carico a partire dai porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] verso i porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud, viceversa esse non affermano in alcuna occasione che tali trasferimenti siano sostanziali. Orbene, come è stato precedentemente chiarito, al considerando' 80 della decisione impugnata, non è la mancanza totale di trasferimenti che ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] ad escludere i porti europei del Mediterraneo dal mercato rilevante, ma il fatto che tali trasferimenti non riguardano quantità significative.
870. D'altronde, dall'esame dei dati forniti dalle ricorrenti risulta che essi non consentono di accertare l'esistenza di trasferimenti significativi.
871. Così, per quanto riguarda anzitutto esempi di trasferimenti effettuati da tredici caricatori, i dati forniti dalle ricorrenti fanno apparire, al massimo, trasferimenti per un volume di EPV 7 900 in tre anni. Orbene, dalla tabella 2 allegata al considerando' 85 della decisione impugnata risulta che, nel solo anno 1996, il [OSCURATO:PERSONA] ha trasportato sul traffico tra l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] 1 429 090 EPV, per cui i trasferimenti cui si fa riferimento rappresentano una quantità minima sul mercato rilevante. Inoltre, i dati di cui si tratta non permettono di ricavare alcuna conclusione pertinente in quanto non indicano né il luogo di stabilimento del caricatore né, soprattutto, la destinazione delle merci. In seguito, per quanto riguarda il bando di gara d'appalto citato nel ricorso, è sufficiente constatare che esso riguarda esclusivamente un contratto di servizio di un solo caricatore e che non può quindi acquisire una particolare efficacia probatoria. Infine, per quanto riguarda i dati della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti un solo vettore, si deve osservare che, come giustamente rileva la [OSCURATO:PERSONA], essi non hanno alcuna efficacia probatoria dal momento che si limitano a indicare, per taluni clienti caricatori della P & O [OSCURATO:PERSONA], le variazioni del carico trasportato a partire dai porti europei del Mediterraneo tra il 1995 e il 1996, senza precisare le variazioni nel carico totale trasportato a partire dall'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e a partire dai porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud. In tali circostanze, i dati summenzionati non consentono di stabilire se le variazioni di carico risultino da trasferimenti in provenienza dai porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] o da una variazione nei volumi delle esportazioni verso gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA].
872. In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che il volume di carico relativo al traffico tra l'[OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], che è trattato nei porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud, è aumentato sostanzialmente durante il periodo compreso tra il 1994 e il 1997.
873. A tale proposito occorre constatare che, se è vero che i dati forniti dalle ricorrenti in materia indiscutibilmente provano tale aumento, essi non provano invece che esso risulterebbe da trasferimenti di carico in partenza dai porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e non da altri fattori, come un aumento delle esportazioni verso gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] (sentenza TAA, punto 297).
874. In terzo luogo, le ricorrenti affermano che uno studio predisposto da una di esse conclude che i porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud esercitano una concorrenza effettiva su quelli dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in termini di efficacia. In tale contesto esse sottolineano anche che da sempre esistono conferenze sul traffico tra l'[OSCURATO:PERSONA] del Sud e gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] e che alcune compagnie indipendenti come la Lykes e l'Evergreen hanno aumentato i loro servizi a partire dai porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud.
875. Occorre tuttavia constatare che tali dati non provano che, dal punto di vista dei caricatori, i porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud sono sostituibili, in misura significativa, ai porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. Così, per quanto riguarda lo studio presentato dalle ricorrenti, si deve osservare che esso si limita a esaminare la produttività dei porti europei del Mediterraneo e quella dei porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], non occupandosi affatto della loro sostituibilità. Un simile studio è quindi privo di pertinenza per contestare la definizione del mercato rilevante adottata dalla decisione impugnata. In merito agli elementi addotti dalle ricorrenti, se è vero che essi dimostrano che una certa quantità di carico destinato agli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] è instradata a partire dai porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud, tuttavia essi non provano affatto l'esistenza di trasferimenti, da parte dei caricatori, di carico in partenza dai porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] verso i porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud.
876. Infine, in quarto luogo, le ricorrenti citano articoli della stampa specializzata che attestano, da un lato, che «numerosi vettori ritengono maggiormente sensato fermarsi nei porti mediterranei del [OSCURATO:PERSONA]» per collegare i servizi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ai servizi [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, che gli operatori dei porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud considerano che i loro servizi sono concorrenziali rispetto ai porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].
877. A tale proposito occorre tuttavia rilevare che le impressioni dei caricatori, come riferite dalla stampa specializzata, in merito al collegamento [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], non possono ragionevolmente rimettere in discussione le conclusioni opposte tratte dalla relazione [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1996), riportate al considerando' 82 della decisione impugnata in base al quale «non sembra esistere sostituibilità fra [i] porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e quelli del Mediterraneo [dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud] nemmeno per i servizi di trasporto fra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]». In ogni caso, occorre rilevare che gli articoli invocati dalle ricorrenti a tale proposito si limitano ad attestare l'aumento del traffico nei porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud, senza provare affatto che tale aumento sia dovuto a trasferimenti di carico effettuati dai caricatori dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].
878. Per quanto riguarda la circostanza che i porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud dichiarano la loro competitività rispetto ai porti del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente constatare che l'unico elemento allegato dalle ricorrenti al riguardo è una pubblicità dell'autorità portuale di Marsiglia, il cui tenore manifestamente non può, tenuto conto del suo oggetto, rimettere in discussione le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] ha tratto dalla relazione [OSCURATO:PERSONA].
879. Da quanto precede risulta che le ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza di trasferimenti rilevanti di carico in partenza dai porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] verso i porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud.
880. D'altronde, occorre ancora rilevare che nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, senza essere contraddetta sul punto dalle ricorrenti, da un lato, al considerando' 80, che le parti del [OSCURATO:PERSONA] partecipanti agli accordi VSA effettuavano settimanalmente due o tre servizi ferroviari di navetta fra Milano e Rotterdam e, dall'altro, al considerando' 83, che per taluni tipi di prodotto le parti del [OSCURATO:PERSONA] potevano limitare l'effetto della concorrenza marginale esercitata da altri mezzi di trasporto offrendo prezzi inferiori senza che questo necessariamente influenzasse il livello generale dei prezzi. [OSCURATO:PERSONA] memorie scritte presentate al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha anche sottolineato in maniera pertinente che la tariffa terrestre del [OSCURATO:PERSONA] si estende fino alla Croazia. Occorre ammettere che tali circostanze costituiscono seri indizi idonei a provare, come giustamente sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], che i porti mediterranei dell'[OSCURATO:PERSONA] del Sud non bastano a garantire le spedizioni verso l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e che quindi non sono sostituibili ai porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].
881. Infine, e in ogni modo, come è già stato precedentemente menzionato, le ricorrenti hanno rilevato nel corso del procedimento amministrativo che, se il carico trasportato in partenza dai porti europei del Mediterraneo fosse compreso nel mercato rilevante, ciò avrebbe l'effetto di aumentare il mercato totale del 2%. Orbene, al considerando' 79 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato a tale proposito, senza essere contraddetta dalle ricorrenti su tale punto, che, «[d]al momento che essi non fanno rientrare nella quota di mercato detenuta d[a]l [OSCURATO:PERSONA] le merci trasportate dai membri del [OSCURATO:PERSONA] al di fuori della regione geografica coperta dall'accordo che li lega, la quota da essi detenuta nel mercato verrebbe così a ridursi [dell']1% circa». Alla luce di quanto esposto, le presenti censure, nella parte in cui, contestando la definizione del mercato rilevante, sono dirette a mettere in discussione il carattere dominante della posizione detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] su tale mercato, sono inconferenti.
882. Per tutte queste ragioni, occorre quindi respingere gli argomenti delle ricorrenti riguardanti la dimensione geografica del mercato rilevante accolta dalla decisione impugnata.
c) Conclusione sul mercato dei servizi rilevante
883. Alla luce di quanto precede risulta che le censure sollevate dalle ricorrenti in merito alla definizione del mercato dei servizi rilevante accolta dalla decisione impugnata devono essere integralmente respinte.
2. Sul mercato geografico rilevante
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
884. Le ricorrenti fanno valere che, per quanto riguarda la definizione del mercato geografico rilevante, la posizione della [OSCURATO:PERSONA] è incoerente. Infatti, al considerando' 84 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] definirebbe il mercato geografico come le rotte marittime tra i porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e quelli degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], mentre, al considerando' 519, essa affermerebbe che «[i]l mercato geografico consiste nell'area in cui sono commercializzati i servizi di trasporto marittimo in oggetto, cioè, nel presente caso, i bacini d'utenza dei porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]», e che «tale mercato geografico corrisponde al campo di applicazione della tariffa [OSCURATO:PERSONA] relativa al trasporto terrestre». Pertanto, le ricorrenti non comprendono la conclusione, al considerando' 91, secondo cui i servizi di trasporto terrestre tra l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] in ambito multimodale non fanno parte del mercato dei trasporti marittimi. Orbene, se il mercato rilevante comprendesse tali servizi di trasporto terrestre, sarebbe innegabile che le ricorrenti non detenevano una posizione dominante.
885. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall'ECTU, ritiene che tale censura non sia fondata.
b) Giudizio del Tribunale
886. A titolo preliminare, occorre ricordare che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la definizione del mercato geografico rilevante adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella presente fattispecie non è contenuta al considerando' 84, ma al considerando' 519 della decisione impugnata. Infatti, come è stato indicato sopra ai punti 851852, al considerando' 84 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] non definisce il mercato geografico rilevante, ma esclusivamente la componente geografica rilevante dei servizi marittimi di cui trattasi.
887. Occorre rilevare che, al considerando' 519 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] spiega che il mercato geografico rilevante dei servizi marittimi «consiste nell'area in cui sono commercializzati i servizi di trasporto marittimo in oggetto, cioè nel presente caso i bacini d'utenza dei porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]», e precisa che «tale mercato geografico corrisponde al campo d'applicazione della tariffa [OSCURATO:PERSONA] relativa al trasporto terrestre».
888. È esatto, come sottolineano le ricorrenti, che, al considerando' 91 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] dichiara che i servizi di trasporto terrestre di cui trattasi, cioè quelli «effettuati sul territorio comunitario che i caricatori acquistano, assieme ad altri servizi, nell'ambito di un'operazione di trasporto multimodale di merci containerizzate fra l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] (...), non fanno parte del mercato dei servizi di trasporto marittimo».
889. Tuttavia, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, non ne risulta alcuna contraddizione. Infatti, i considerando' 91 e 519 della decisione impugnata riguardano ciascuno mercati di servizi diversi, cioè, rispettivamente, il mercato rilevante dei servizi di trasporto terrestre e il mercato rilevante dei servizi di trasporto marittimo. Orbene, il fatto che i mercati geografici di tali servizi si sovrappongano parzialmente, nel senso che essi comprendono entrambi la zona geografica in cui sono forniti i servizi di trasporto terrestre del [OSCURATO:PERSONA], non può logicamente implicare che i servizi terrestri e i servizi marittimi considerati siano sostituibili gli uni agli altri e, quindi, rientrino nello stesso mercato di servizi. Infatti nulla osta a che la medesima zona geografica comprenda due mercati di servizi distinti.
890. Poiché la motivazione della decisione impugnata non è inficiata da alcuna contraddizione sul punto, la censura in esame dev'essere respinta.
3. Conclusione sulla definizione del mercato rilevante
891. Da tutto quanto precede risulta che i motivi e argomenti delle ricorrenti riguardanti la definizione del mercato dei servizi rilevante adottata dalla decisione impugnata ai fini dell'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] devono essere integralmente respinti.
B - Sull'esistenza di una posizione dominante sul mercato rilevante
892. Le ricorrenti, in questa parte dei motivi riguardanti l'assenza di violazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], negano che le parti del [OSCURATO:PERSONA] detenessero una posizione dominante sul mercato rilevante durante il periodo a cui la decisione impugnata si riferisce. A tal proposito esse sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha analizzato in modo erroneo non solo la loro quota di mercato, ma anche la concorrenza esterna effettiva, la concorrenza potenziale, la concorrenza interna e l'evoluzione dei tassi sul traffico di cui trattasi. Le ricorrenti affermano, d'altronde, l'esistenza di diverse carenze di motivazione sull'ultimo punto.
1. Sulla quota di mercato detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA]
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
893. Il primo motivo delle ricorrenti riguarda un errore di diritto che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso nel dichiarare, al considerando' 533 della decisione impugnata, che la circostanza di detenere nel 1994, nel 1995 e nel 1996 una quota di mercato del 60% circa «dà adito ad una forte presunzione di posizione dominante». Le ricorrenti giudicano che l'analisi da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei dati relativi alla quota di mercato delle parti del [OSCURATO:PERSONA] è erronea e incompleta.
894. In primo luogo, le ricorrenti affermano che i dati relativi alla quota di mercato utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] non si riferiscono ad un periodo abbastanza lungo (solo tre anni). Orbene, la Corte avrebbe riconosciuto l'importanza del persistere nel tempo di una quota di mercato rilevante ai fini dell'accertamento di una posizione dominante (sentenza HoffmannLa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 765, punto 41). Sebbene la Corte non abbia precisato la durata richiesta, risulterebbe dalla dottrina (Bellamy & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], 4 a ed., punto 9024) che un periodo di cinque anni sarebbe probabilmente sufficiente, ma che un periodo inferiore a tre anni, in particolare su un mercato dinamico, potrebbe essere giudicato troppo breve al fine di ritenere che una quota di mercato elevata possa essere considerata come indicatore di una posizione dominante.
895. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato la posizione delle parti rispetto a quella delle compagnie indipendenti. Orbene, quando un'impresa che detiene una quota di mercato limitata è in grado di soddisfare la domanda di clienti che vorrebbero abbandonare l'impresa che detiene la quota di mercato più elevata, essa non potrebbe essere considerata come una «controparte obbligatoria» ai sensi della sentenza HoffmannLa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 765, e quindi in posizione dominante. Esse ricordano che, secondo tale sentenza, «la detenzione di una quota di mercato particolarmente cospicua pone l'impresa che la detiene durante periodi di una certa entità, dato il volume di produzione e d'offerta che in essa viene compreso - mentre i detentori di quote notevolmente inferiori non sono in grado di soddisfare rapidamente la domanda che vorrebbe orientarsi verso imprese diverse da quella che detiene la quota maggiore -, in una posizione di forza che la rende controparte obbligatoria e che, già per questo fatto, le garantisce, quanto meno per periodi relativamente lunghi, l'indipendenza di comportamento che caratterizza la posizione dominante» (punto 41). Le ricorrenti sottolineano altresì che la valutazione della quota di mercato in modo isolato senza tener conto della quota di mercato dei principali concorrenti porta ad ignorare, da un lato, i vincoli risultanti dalla concorrenza potenziale (mentre esse hanno fornito numerose prove dell'esistenza di tale concorrenza) e, dall'altro, la natura della dinamica concorrenziale del mercato.
896. In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che, nell'ipotesi di una posizione dominante collettiva, la [OSCURATO:PERSONA] non può indurre una presunzione di posizione dominante dalla sola constatazione di una quota di mercato superiore al 50%. Le ricorrenti ritengono che tale presunzione, derivante dal punto 60 della sentenza AKZO/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 95, ai fini della constatazione di una posizione dominante individuale, non sia pertinente nell'ipotesi di una posizione dominante collettiva. Secondo le ricorrenti, in quest'ultima ipotesi, l'analisi delle quote cumulate di mercato dovrebbe inoltre tener conto dell'esistenza della concorrenza interna tra le imprese interessate. Sarebbe solo in assenza di tale concorrenza interna che l'analisi compiuta nella sentenza AKZO/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 95, tornerebbe ad essere pertinente. La Corte avrebbe, nell'ambito del controllo comunitario delle concentrazioni, confermato tale orientamento nella sentenza Kali und Salz (citata supra al punto 595, punto 226), in cui ha giudicato che «una quota di mercato complessiva di circa il 60% [ripartita tra le imprese individuali nel modo seguente: 23% per l'una e 37% per l'altra] non costituisce, di per sé stessa, un indizio decisivo dell'esistenza di una posizione dominante collettiva delle dette imprese». D'altronde, la [OSCURATO:PERSONA] stessa avrebbe riconosciuto, nella sua prassi decisionale in materia di controllo delle concentrazioni, che quote di mercato e livelli di produzione asimmetrici rendevano poco probabile l'adozione di una strategia commerciale comune. Orbene, nella fattispecie, da un lato, le quote di mercato delle ricorrenti sarebbero state comprese, nel 1996, tra il 9,6% nel caso della [OSCURATO:PERSONA] e lo 0,1% nel caso della NOL e, dall'altro, l'utilizzazione delle capacità individuali delle ricorrenti sarebbe stata molto diversa.
897. In quarto luogo, le ricorrenti sottolineano che, secondo la prassi della [OSCURATO:PERSONA], tanto in materia di accordi [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 29 luglio 1987, 87/500/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (IV/32.279 - BBI/Boosey & Hawkes: provvedimenti provvisori) (GU L 286, pag. 36), punto 18] quanto in materia di controllo delle concentrazioni [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 12 aprile 1991, 91/251/CEE, che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione (caso n. IV/M042 - Alcatel/Telettra) (GU L 122, pag. 48)], una quota di mercato elevata non può creare una presunzione di dominanza. Inoltre, nel caso di conferenze marittime, esse ricordano che queste ultime dispongono tradizionalmente di una quota di mercato cumulata relativamente elevata per svolgere il ruolo stabilizzatore loro attribuito dal regolamento n. 4056/86. A tale riguardo le ricorrenti ritengono che, poiché il regolamento n. 4056/86 comporta una disposizione in forza della quale la [OSCURATO:PERSONA] può applicare l'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] alle conferenze marittime, non può legittimamente presumersi, sulla base di una quota di mercato cumulata relativamente elevata, che una conferenza marittima detenga una posizione dominante.
898. Il secondo motivo delle ricorrenti verte sul fatto che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata a considerare le parti del [OSCURATO:PERSONA] collettivamente, la quota di mercato collettiva delle ricorrenti è incompatibile con la dichiarazione di una posizione dominante collettiva.
899. In primo luogo, le ricorrenti allegano che, sul mercato come definito dalla [OSCURATO:PERSONA], la quota di mercato detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] dal 1994 al 1997 sul mercato rilevante in quanto operatori [OSCURATO:PERSONA] era, contrariamente a quanto dichiara la decisione impugnata al considerando' 85 e alla tabella 2, per ciascuno degli anni, del 58,1, del 57,6, del 56,2 e del 54,3%. Le ricorrenti spiegano che la differenza della quota di mercato rispetto a quella constatata nella decisione impugnata corrisponde alla diversa valutazione della questione dei trasporti effettuati attraverso i porti canadesi. Secondo le ricorrenti, i trasporti realizzati dai membri individuali del [OSCURATO:PERSONA] attraverso la porta canadese non sono compresi nell'ambito di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] e non devono quindi essere sommati ai trasporti da esse effettuati sui traffici diretti.
900. In secondo luogo, le ricorrenti affermano che, sul mercato rilevante correttamente definito, la quota di mercato delle parti del [OSCURATO:PERSONA] è sostanzialmente inferiore a quella constatata nella decisione impugnata. Così, le ricorrenti ritengono che la quota di mercato delle parti del [OSCURATO:PERSONA] su tale mercato sarebbe, secondo i casi, del 47,2, del 46,4 o addirittura inferiore al 40% a seconda che, dal punto di vista della domanda, si tenga conto, rispettivamente, del carico trasportato alla rinfusa e nell'ambito di servizi di trasporto refrigerato, dei porti del Mediterraneo e dei NVOCC. Le ricorrenti precisano che i dati relativi al trasporto aereo non sono disponibili, ma che, se lo fossero, la loro quota di mercato sarebbe ancora inferiore ai dati sopramenzionati. D'altronde, se si tenesse conto della possibilità di sostituzione dal lato dell'offerta, la loro quota di mercato sarebbe del 43,3% (senza dedurre il carico dei NVOCC). Le ricorrenti indicano che tali valutazioni sono fondate sui loro propri dati, relativi al 1995 per quanto riguarda la sostituzione dal lato della domanda, e relativi al 1996 per quanto riguarda la sostituzione dal lato dell'offerta. Le ricorrenti fanno valere che le imperfezioni dovute al carattere limitato di tali dati giocano comunque a loro sfavore, poiché maggiori informazioni in merito al carico trasportato mediante container e alla rinfusa avrebbero l'effetto di ridurre proporzionalmente la loro quota di mercato.
901. Inoltre la ricorrente nella causa T213/98 sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non può respingere come non pertinente il fatto che la quota di mercato del [OSCURATO:PERSONA] è diminuita nel 1997 (considerando' 533 della decisione impugnata) senza esaminare le ragioni di tale riduzione della quota di mercato. Se la riduzione è dovuta alla concorrenza esercitata sul [OSCURATO:PERSONA], tale circostanza sarebbe infatti pertinente per la valutazione della posizione del [OSCURATO:PERSONA] sul mercato rilevante.
902. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall'ECTU, ritiene che tali motivi non siano fondati.
b) Giudizio del Tribunale
903. In sostanza, con i presenti motivi e censure, le ricorrenti negano che la loro quota di mercato sul traffico transatlantico sia idonea a conferire loro una posizione dominante sul medesimo.
904. Tuttavia, si deve precisare immediatamente che dalla decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non si è fondata esclusivamente sulla detenzione di tale quota di mercato per concludere nel senso dell'esistenza di una posizione dominante. Al considerando' 533 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] indica espressamente che la quota di mercato delle parti del [OSCURATO:PERSONA] «dà adito ad una forte presunzione di posizione dominante». D'altronde, ai considerando' 534549 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] constata che tale presunzione è confermata da altri fattori, in particolare:
- il mantenimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] di una struttura dei prezzi discriminatoria; infatti, secondo la valutazione della [OSCURATO:PERSONA], ai considerando' 534537, il sistema delle tariffe differenziate, in particolare, in funzione del valore dei prodotti o delle quantità, il cui scopo è di massimizzare i profitti, si ritrova normalmente solo in situazioni in cui una a più imprese godono di una notevole potenza di mercato;
- le possibilità limitate che hanno i clienti di rivolgersi ad altri fornitori; a giudizio della [OSCURATO:PERSONA], infatti, tale circostanza risulta dalle capacità detenute dal [OSCURATO:PERSONA] (considerando' 539), dall'esistenza di contratti di servizio (considerando' 540), dalla leadership del [OSCURATO:PERSONA] in materia di prezzi (considerando' 541 e 548), dal ruolo di gregari dei concorrenti in materia di prezzi (considerando' 541 e 544) dalla capacità del [OSCURATO:PERSONA] di imporre aumenti regolari di prezzi, benché modesti, nel corso del periodo in esame (considerando' 543) e dalle notevoli barriere all'ingresso che esistono sul traffico (considerando' 545547).
905. Di conseguenza, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha fondato la sua valutazione secondo cui le parti del [OSCURATO:PERSONA] detengono una posizione dominante sul traffico considerato esclusivamente sulla quota di mercato da esse detenuta su tale traffico, occorre intendere i motivi e le censure in esame come diretti a rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver dedotto una «forte presunzione di posizione dominante» a partire da tale quota di mercato.
906. Nella fattispecie occorre osservare che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, al considerando' 533, che le parti del [OSCURATO:PERSONA] detenevano circa il 60% del mercato rilevante nel 1994, nel 1995 e nel 1996, cioè, come risulta dai considerando' 592594, nel corso del periodo a cui si riferiscono le violazioni dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] rilevate dalla decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì constatato che tale quota di mercato raggiungeva il 70% sul segmento più importante del traffico, cioè, come risulta dalla tabella 3 al considerando' 86, a cui rinvia il considerando' 533, sul segmento del traffico tra l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e la costa orientale degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] nonché sul segmento del traffico tra l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e la costa occidentale degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA].
907. Occorre ammettere, come la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente constatato, che tale quota di mercato è idonea a dare alle parti del [OSCURATO:PERSONA] il potere di impedire il mantenimento di una concorrenza effettiva sul mercato rilevante attribuendo loro la possibilità di comportamenti indipendenti in misura significativa rispetto ai loro concorrenti e ai caricatori e, pertanto, a conferire loro una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] (sentenza HoffmannLa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 765, punto 38). Infatti, secondo la giurisprudenza, sebbene l'esistenza di tale posizione possa risultare da diversi fattori che, considerati isolatamente, non sarebbero necessariamente determinanti, quote di mercato estremamente elevate costituiscono di per sé, salvo circostanze eccezionali, la prova dell'esistenza di una posizione dominante (sentenza 8 ottobre 1996, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 568, punto 76 e giurisprudenza citata). Dalla giurisprudenza risulta che quote di mercato di oltre il 50% costituiscono quote di mercato estremamente elevate (sentenza AKZO/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 95, punto 60; sentenze del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T30/89, Hilti/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II1439, punto 89, e 6 ottobre 1994, causa T83/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II755, punto 109). Così, il Tribunale ha già constatato che una quota di mercato compresa tra il 70 e l'80% costituisce di per sé un chiaro indizio dell'esistenza di una posizione dominante (sentenza Hilti/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 907, punto 92).
908. In tali circostanze occorre ritenere che, al considerando' 533 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] abbia giustamente dedotto dal fatto che le parti del [OSCURATO:PERSONA] detenevano una quota di mercato del 60% sul traffico considerato «una forte presunzione di posizione dominante».
909. Nessuno dei motivi o censure proposti dalle ricorrenti nell'ambito dei ricorsi in esame è idoneo a rimettere in discussione tale conclusione.
910. Per quanto riguarda in primo luogo l'affermazione secondo cui i dati relativi alla quota di mercato accolta nella decisione impugnata sarebbero inesatti, le ricorrenti anzitutto contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver erroneamente incluso i trasporti effettuati dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] attraverso i porti canadesi.
911. A tale proposito occorre ricordare che, ai considerando' 265273 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato che la quota di mercato delle parti del [OSCURATO:PERSONA] per i servizi forniti attraverso i porti canadesi doveva aggiungersi a quella che esse detenevano per i servizi diretti, e non considerata come se appartenesse ad un concorrente. Di conseguenza, ai fini di determinare la quota di mercato delle parti del [OSCURATO:PERSONA] sul mercato rilevante nel corso del periodo considerato nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, come risulta dai considerando' 85 e 533 della decisione impugnata, del carico delle parti del [OSCURATO:PERSONA] in transito nei porti canadesi.
912. Senza che in questa fase occorra pronunziarsi sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente tenuto conto del carico in transito nei porti canadesi per stabilire la quota di mercato delle parti del [OSCURATO:PERSONA] sul mercato rilevante, dal momento che tale questione costituisce l'oggetto di altri motivi che saranno esaminati successivamente nel corso dell'esame della concorrenza esterna, occorre osservare che comunque la quota di mercato delle parti del [OSCURATO:PERSONA] tra il 1994 e il 1996, come calcolata dalle ricorrenti, escludendo tale carico, è solo leggermente inferiore a quella accolta dalla decisione impugnata, in quanto ammonta per ciascuno degli anni considerati al 58,1, al 57,6, e al 56,2% invece che al 60,6, al 61,5 e al 59,8%.
913. Orbene, occorre constatare che una quota di mercato del 56% rimane pur sempre una quota di mercato assi rilevante che, conformemente alla giurisprudenza precedentemente citata, costituisce di per sé, salvo circostanze eccezionali, la prova dell'esistenza di una posizione dominante.
914. In tali circostanze, la censura delle ricorrenti, anche a voler supporre che essa sia fondata, dev'essere considerata inconferente.
915. Inoltre, per quanto riguarda la censura in base alla quale, sul mercato rilevante come definito dalle ricorrenti, la quota di mercato delle parti del [OSCURATO:PERSONA] è inferiore al 50%, e persino al 40%, essa è priva di qualsiasi fondamento, giacché le censure delle ricorrenti in merito alla definizione del mercato rilevante sono state precedentemente respinte.
916. Pertanto, il motivo riguardante un calcolo non esatto della quota di mercato delle parti del [OSCURATO:PERSONA] dev'essere respinto.
917. In secondo luogo, per quanto riguarda il motivo vertente sul carattere incompleto ed errato dell'analisi della quota di mercato delle parti del [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti anzitutto contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver esaminato tale quota di mercato su un periodo sufficientemente lungo.
918. A tale proposito occorre ricordare che, al considerando' 533 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] constata che le parti del [OSCURATO:PERSONA] detenevano una quota di mercato del 60% circa nel 1994, nel 1995 e nel 1996, cioè, come risulta dai considerando' 592 e 594 della decisione impugnata, nel corso dei tre anni corrispondenti al periodo a cui si riferiscono le violazioni dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] individuate dalla decisione impugnata. Al medesimo considerando', la [OSCURATO:PERSONA] precisa che la decisione impugnata non esamina se tale quota di mercato sia stata mantenuta nel 1997.
919. È vero che non può escludersi che la detenzione di una quota di mercato elevata durante un periodo molto breve, in talune circostanze, non sia sufficiente a far sorgere una presunzione di posizione dominante.
920. Nella fattispecie, occorre tuttavia rilevare che la detenzione di una quota di mercato pari al 60% per un periodo di tre anni corrispondente ai primi tre anni di funzionamento dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] non può a priori essere considerata insufficiente per indurre l'esistenza di una presunzione di posizione dominante. A tale proposito occorre d'altronde constatare che, se le ricorrenti sostengono in generale che un periodo di tre anni è insufficiente, esse non spiegano perché ciò si verificherebbe nella fattispecie.
921. Inoltre, deve osservarsi che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la detenzione in capo alle parti del [OSCURATO:PERSONA] di una quota di mercato pari a quella accolta nella decisione impugnata non è stata limitata a tre anni. Infatti, come il Tribunale ha constatato nella sentenza TAA (punto 326), il TAA, a cui è succeduto il [OSCURATO:PERSONA] nel 1994, disponeva sul traffico transatlantico tra l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] di una quota di mercato dell'ordine del 75% nel 1992 e compresa tra il 65 e il 70% nel 1993. Dal momento che il TAA raggruppava nel 1992 e nel 1993 la maggioranza delle parti del [OSCURATO:PERSONA], occorre quindi constatare che le parti del TAA/[OSCURATO:PERSONA] hanno detenuto una quota di mercato superiore al 60% per un periodo di almeno cinque anni. Orbene, le ricorrenti stesse hanno ammesso, nelle comparse presentate dinanzi al Tribunale, che la detenzione di una quota di mercato elevata per un periodo di cinque anni era sufficiente a far sorgere una presunzione di posizione dominante.
922. Ne risulta che a torto le ricorrenti sostengono che la presunzione di posizione dominante constatata nella decisione impugnata è stata desunta da dati relativi a un periodo non sufficientemente lungo.
923. D'altronde, laddove, con la presente censura, le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto della diminuzione della quota di mercato detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] successivamente al 1996, tale censura si confonde con i motivi e argomenti relativi all'esame della concorrenza potenziale che saranno esaminati nel prosieguo. Infatti, una diminuzione significativa della quota di mercato delle parti del [OSCURATO:PERSONA] successivamente al 1996 potrebbe essere l'indizio dell'esistenza di una concorrenza potenziale rilevante tra il 1994 e il 1996 che sarebbe, se del caso, idonea a mettere in discussione l'esistenza di una posizione dominante nel corso di quest'ultimo periodo. Tale questione sarà esaminata in seguito, ai punti 10091037.
924. Inoltre, per quanto riguarda la censura secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato la posizione dei concorrenti delle parti del [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che, ai considerando' 538544 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la presunzione di posizione dominante risultante dalla quota di mercato detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] nel corso del periodo in esame era confermata dalle possibilità limitate che i loro clienti avevano di rivolgersi ad altri fornitori. A tale proposito la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, al considerando' 539 della decisione impugnata, che, tra il 1993 e il 1995, le parti del [OSCURATO:PERSONA] detenevano oltre il 70% delle capacità disponibili sul traffico diretto tra l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], pur sottolineando che il concorrente principale delle parti del [OSCURATO:PERSONA], cioè l'Evergreen, deteneva l'11% di tali capacità disponibili e che non esisteva alcuna ragione perché tali cifre fossero diverse nel 1996. Del resto, con riferimento ad altri concorrenti principali, la [OSCURATO:PERSONA] ha rinviato, allo stesso considerando', all'analisi compiuta ai considerando' 244264 della decisione impugnata.
925. Da quanto precede risulta, è vero, che per constatare che le parti del [OSCURATO:PERSONA] detenevano una posizione dominante sul mercato rilevante la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato la posizione dei concorrenti delle parti del [OSCURATO:PERSONA] non con riferimento alla loro quota di mercato, ma alla quota detenuta da questi ultimi nelle capacità disponibili sul mercato rilevante. Tuttavia, per questo solo motivo non è possibile dedurre, come fanno le ricorrenti, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato la posizione dei concorrenti delle parti del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a queste ultime.
926. Infatti, le ricorrenti stesse hanno indicato, nelle loro comparse dinanzi al Tribunale, che sul mercato dei trasporti marittimi le quote di mercato rispecchiano in linea di principio le capacità.
927. Inoltre, ai considerando' 244264, a cui il considerando' 539 rinvia esplicitamente, la [OSCURATO:PERSONA] esamina in dettaglio la posizione concorrenziale di ciascuno dei concorrenti del [OSCURATO:PERSONA] che detengono una quota di mercato superiore all'1%, cioè, oltre all'Evrergreen, la Lykes, l'[OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. In tale ambito, la [OSCURATO:PERSONA] esamina non solo la quota di mercato di ciascuno di tali concorrenti, ma anche l'insieme degli elementi pertinenti, in particolare le capacità detenute da tali concorrenti e gli altri accordi a cui sono vincolati, per valutare l'intensità della concorrenza esercitata da questi ultimi.
928. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato, ai considerando' 540544 e 548 della decisione impugnata, l'effetto di chiusura provocato dai contratti di servizio e il fatto che i concorrenti delle parti del [OSCURATO:PERSONA] fissano i loro tassi in funzione del [OSCURATO:PERSONA] e sono quindi dei gregari in materia.
929. Ne risulta che, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente esaminato, nella decisione impugnata, la posizione dei concorrenti delle parti del [OSCURATO:PERSONA] e in tal modo è stata in grado di valutare, in conformità della giurisprudenza (sentenza Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 765, punto 48), se tali concorrenti fossero in grado di esercitare una concorrenza effettiva sulle parti del [OSCURATO:PERSONA].
930. Pertanto la censura secondo cui sarebbe mancato un esame della posizione dei concorrenti delle parti del [OSCURATO:PERSONA] dev'essere respinta.
931. Per quanto riguarda la censura secondo cui, contrariamente alla situazione vigente in caso di posizione dominante individuale, una quota di mercato superiore al 50% non può essere sufficiente a stabilire una presunzione di posizione dominante collettiva, conviene ricordare che, secondo la giurisprudenza, la nozione di posizione dominante riguarda una situazione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori (sentenza HoffmannLa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 765, punto 38).
932. Occorre constatare che un soggetto che detiene oltre il 50% del mercato, sia esso un soggetto individuale o collettivo, può godere di tale indipendenza.
933. È vero che, come giustamente rilevano le ricorrenti, un soggetto collettivo è composto di imprese tra cui può sussistere un certo grado di concorrenza, e le cui quote di mercato possono presentare una certa asimmetria. Tuttavia, se tale circostanza all'occorrenza può condurre ad escludere una valutazione collettiva della posizione di tali imprese sul mercato rilevante (v., in tal senso, sentenza Kali und Salz, citata supra al punto 595, punti 226 e 233), essa è invece priva di pertinenza per stabilire se tale posizione collettiva ha un carattere dominante. Infatti, il carattere dominante di una posizione di mercato si valuta in funzione del grado di dipendenza rispetto ai concorrenti, clienti e fornitori, per cui solo questi ultimi fattori riguardanti la concorrenza esterna devono essere tenuti in considerazione.
934. In ogni modo, nel caso di specie, occorre rilevare che la quota di mercato detenuta dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso del periodo in esame superava di gran lunga la soglia della quota di mercato del 50%. Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente constatato che le parti del [OSCURATO:PERSONA] detenevano una quota di mercato del 60% circa. Del resto, al considerando' 533 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che, sul segmento più rilevante del mercato rilevante, la quota del [OSCURATO:PERSONA] era del 70% circa nel corso del periodo in esame. Infine, come precedentemente rilevato, secondo gli stessi dati forniti dalle ricorrenti a sostegno del loro ricorso, la quota di mercato del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe addirittura superiore al 56%.
935. In tali circostanze occorre constatare che, anche accogliendo la tesi erronea delle ricorrenti secondo cui la soglia di quota di mercato richiesta per indurre l'esistenza di una posizione dominante collettiva è più elevata di quella richiesta per una semplice posizione dominante individuale, ciò si verificherebbe nel caso di specie.
936. Pertanto, la censura delle ricorrenti su tale punto dev'essere respinta.
937. Infine, per quanto riguarda l'argomento secondo cui le conferenze marittime devono disporre di quote di mercato elevate per svolgere il ruolo stabilizzatore che è loro attribuito dal regolamento n. 4056/86, occorre ammettere che una conferenza marittima, per sua natura, limita la concorrenza tra i suoi membri e può conseguire l'obiettivo di stabilizzazione che le è attribuito dal regolamento n. 4056/86 solo se dispone di una quota di mercato non trascurabile. Il fatto che il regolamento n. 4056/86 preveda un'esenzione per categoria a favore delle conferenze marittime non consente quindi di concludere automaticamente che qualsiasi conferenza marittima che detenga una quota di mercato del 50% non soddisfa la quarta condizione dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], vale a dire l'eliminazione della concorrenza (sentenza TAA, punto 324).
938. Tuttavia, da ciò non può dedursi che, nel settore dei trasporti marittimi, la circostanza che una conferenza marittima detenga una quota di mercato elevata non costituisce un indizio dell'esistenza di una posizione dominante.
939. Infatti, se l'eliminazione della concorrenza è idonea ad escludere l'applicazione dell'esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 4056/86, al contrario la semplice detenzione di una posizione dominante è assolutamente priva di rilevanza a tale riguardo. Da un lato, poiché la nozione di eliminazione della concorrenza è più limitata di quella dell'esistenza o dell'acquisizione di una posizione dominante, un'impresa che detiene tale posizione può godere di un'esenzione (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 853, punto 113; Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 765, punto 39, e sentenza TAA, punto 330). Così, in forza dell'art. 8 del regolamento n. 4056/86, la [OSCURATO:PERSONA] può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria prevista da tale regolamento solo qualora una conferenza marittima sfrutti in modo abusivo la sua posizione dominante. Dall'altro lato, il semplice fatto di detenere una posizione dominante non è, contrariamente alla possibilità di eliminare la concorrenza, di per sé vietato dalle regole di concorrenza introdotte dal [OSCURATO:PERSONA], il quale vieta esclusivamente lo sfruttamento abusivo di tale posizione.
940. Ne consegue che, anche nel settore dei trasporti marittimi, la detenzione di un quota di mercato elevata può costituire un indizio di una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA].
941. Pertanto, il presente argomento relativo al regolamento n. 4056/86 dev'essere respinto.
942. Da quanto precede risulta quindi che i motivi e le censure relativi alla quota di mercato detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] devono essere integralmente respinti.
2. Sulla concorrenza esterna effettiva
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
943. Con il presente motivo le ricorrenti deducono che la decisione impugnata conclude erroneamente, ai considerando' 243275 (sezione X: «Concorrenza esterna») come ai considerando' 543 e 566 (nella sezione XXIII: «Valutazione rispetto all'art. 86»), che esse hanno eliminato la concorrenza esterna reale. In subordine, le ricorrenti affermano altresì che, nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto, nella fase scritta del procedimento, che esse, allorché sono incorse nel secondo abuso rilevato dalla decisione impugnata, non avrebbero eliminato la concorrenza esterna reale, occorrerebbe almeno tenerne conto in sede di valutazione della proporzionalità delle ammende inflitte.
944. In primo luogo, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA], considerando che la quota di mercato cumulata delle parti del [OSCURATO:PERSONA] è rimasta relativamente stabile, ha ignorato il fatto che una modifica numerica minima in termini di quota di mercato poteva equivalere ad una variazione importante in termini di carico. Così, quando l'Evergreen ha aumentato la sua quota di mercato nel 1995 dell'1,2% rispetto al 1994, tale aumento avrebbe rappresentato un aumento di carico pari a 36 466 EVP. Le ricorrenti aggiungono che esistono oltre 20 operatori indipendenti di trasporto mediante container sul traffico tra l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], i quali esercitano una pressione concorrenziale cumulativa sulle parti del [OSCURATO:PERSONA].
945. In secondo luogo, le ricorrenti rilevano che il tasso di aumento del carico trasportato da altri vettori tra il 1994 e il 1996 e tra il 1994 e il 1997 ha superato il loro tasso. Ad esempio, le ricorrenti fanno osservare che, sul traffico est-ovest, nel periodo compreso tra il 1994 e il 1996, il carico trasportato dal [OSCURATO:PERSONA] è diminuito dell'8,3%, mentre quello trasportato da altri operatori è aumentato del 6,7%. Le ricorrenti rilevano altresì che i nuovi operatori entrati sul mercato hanno aumentato in modo significativo la loro quota di mercato nel trasporto di taluni prodotti. D'altronde, le capacità offerte dagli operatori indipendenti sul traffico in esame sarebbero aumentate del 41% nel periodo compreso tra il luglio 1996 e il luglio 1997 e del 47% nel periodo compreso tra il luglio 1995 e il luglio 1997. Tale aumento sarebbe dovuto all'ingresso sul mercato, nel febbraio 1997, della Cosco, della K [OSCURATO:PERSONA] e della Yangming.
946. In terzo luogo, le ricorrenti sottolineano l'importanza della concorrenza esercitata dai vettori di container indipendenti, l'Evergreen e la Lykes, sul traffico transatlantico diretto.
947. Per quanto riguarda l'Evergreen, le ricorrenti considerano che tale concorrenza è provata dal trasferimento da parte dei caricatori di tutto o di parte del loro carico dal [OSCURATO:PERSONA] verso l'Evergreen e dall'aumento della quota di mercato di quest'ultima nel periodo compreso tra il 1994 e il 1996 dal 10,8% al 12%. Inoltre, nell'ottobre 1997, l'Evergreen avrebbe annunciato la sua intenzione di investire nella costruzione di 25 nuove navi. Tale elemento corrisponderebbe all'affermazione, al considerando' 251 della decisione impugnata, secondo cui «la pressione concorrenziale esercitata dall'Evergreen è limitata dagli elevati livelli di utilizzazione di capacità attualmente esistenti sul traffico transatlantico, che la obbligherebbero, per essere competitiva e conquistare quote di mercato, a far entrare in servizio nuove navi». Comunque, secondo le ricorrenti, anche se l'Evergreen non investisse in nuove capacità, tale compagnia avrebbe la possibilità di aumentare le sue capacità sul traffico transatlantico, senza costi supplementari, attraverso il semplice trasferimento di navi destinate ad altre rotte.
948. Per quanto riguarda la Lykes, le ricorrenti ritengono che la concorrenza che essa esercita sul [OSCURATO:PERSONA] sia dimostrata dai casi di trasferimenti del loro carico verso la Lykes, nonché dal volume di carico trasportato da tale operatore sul traffico in esame tra il 1994 e il 1996. In merito alla circostanza allegata dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale un gran numero di tali casi di trasferimento non riguarda tutte le richieste dei caricatori, le ricorrenti ritengono che tali trasferimenti dimostrino che i caricatori considerano le parti non membri del [OSCURATO:PERSONA] come effettivi concorrenti della conferenza, dal momento che i caricatori spesso distribuiscono le loro richieste proprio per esercitare una maggiore pressione quando negoziano i tassi.
949. In quarto luogo, le ricorrenti sottolineano la concorrenza esercitata dal carico trasportato attraverso i porti canadesi vuoi dai membri del [OSCURATO:PERSONA] attivi su tale traffico (ACL, DSRSenator, [OSCURATO:PERSONA], MSC, [OSCURATO:PERSONA], NOL, NYK, [OSCURATO:PERSONA], P & O [OSCURATO:PERSONA], POL e [OSCURATO:PERSONA]), vuoi dai non membri del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Le ricorrenti ricordano che il carico che transita attraverso i porti canadesi a destinazione degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] non è soggetto alla fissazione collettiva delle tariffe, per cui i membri del [OSCURATO:PERSONA] attivi su tale traffico operano come vettori indipendenti. Esse fanno valere che la concorrenza esercitata dal carico in transito attraverso i porti canadesi è riconosciuta dalla stampa specializzata e dimostrata dai casi di trasferimenti di carico effettuati da parte dei caricatori, tra il 1993 e il 1998, dai membri del [OSCURATO:PERSONA] verso altri operatori attivi sul traffico attraverso i porti canadesi.
950. Per quanto riguarda la concorrenza esercitata dai membri del [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti ritengono che essa sia provata dal fatto che i tassi praticati sul traffico diretto e sul traffico attraverso i porti canadesi sono diversi. Inoltre tale concorrenza sarebbe riconosciuta dagli stessi caricatori, che ritengono che i membri del [OSCURATO:PERSONA] operanti attraverso i porti canadesi agiscano come indipendenti. Secondo le ricorrenti, tali elementi contraddicono le constatazioni effettuate ai considerando' 269 e 270 della decisione impugnata.
951. Per quanto riguarda la concorrenza esercitata dagli operatori non membri del [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti precisano anzitutto che, contrariamente a quanto lascia supporre il considerando' 268 della decisione impugnata, le autorità canadesi non sono affatto «preoccupate» dalla situazione concorrenziale sul traffico [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d'appello federale del [OSCURATO:PERSONA]), nella sua ordinanza relativa alla fusione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la CP Ships, avrebbe infatti dichiarato che la concorrenza non sarebbe stata ridotta da tale fusione, data l'intensità della concorrenza sul traffico, dimostrata dall'annuncio effettuato dalla Sea-[OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla P & O [OSCURATO:PERSONA] in merito al loro ingresso su tale traffico. Le ricorrenti sottolineano inoltre la concorrenza significativa esercitata dal gruppo CP Ships, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il gruppo CP Ships, che detiene una capacità di 85 000 EVP e una flotta di 46 navi, costituirebbe un concorrente potente sulla rotta attraverso i porti canadesi. Il carico trasportato da tale gruppo a destinazione degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbe del resto una quota importante del carico totale che trasporta. Del resto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe l'intenzione di accrescere la sua presenza sulla rotta attraverso l'acquisto di nuovi container. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], essa sarebbe attiva sulla rotta con tre navi. Infine, la [OSCURATO:PERSONA], una compagnia con sede in Svizzera, avrebbe lanciato nel giugno 1998 un nuovo servizio tra l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. Le navi della [OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbero una capacità di 1 388 EVP e l'obiettivo di tale compagnia sarebbe di differenziarsi dalla concorrenza operando esclusivamente a partire da tre porti.
952. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall'ECTU, considera che tali motivi e censure non siano fondati.
b) Giudizio del Tribunale
953. Le ricorrenti negano che il [OSCURATO:PERSONA] abbia eliminato la concorrenza esterna effettiva. Esse fanno valere che esiste un numero elevato di concorrenti del [OSCURATO:PERSONA] la cui quota di mercato è aumentata nel corso del periodo in esame, che il tasso di aumento della quota di mercato di questi ultimi ha superato quello del [OSCURATO:PERSONA] e che le capacità offerte dalle compagnie indipendenti sono aumentate successivamente all'ingresso sul mercato della Cosco, della K [OSCURATO:PERSONA] e della Yangming. Esse rilevano anche che alcuni caricatori hanno trasferito in tutto o in parte il loro carico dal [OSCURATO:PERSONA] verso l'Evergreen e la Lyker e che l'Evergreen è in grado di aumentare le sue capacità in futuro. La ricorrente nella causa T213/98 contesta che la leadership del [OSCURATO:PERSONA] in materia di prezzi possa costituire l'indizio di una posizione dominante nel settore dei trasporti marittimi. Le ricorrenti ritengono inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente valutato la concorrenza esercitata dal carico trasportato attraverso i porti canadesi.
954. A titolo preliminare occorre osservare che, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dichiarato nella decisione impugnata che la concorrenza esterna effettiva nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era eliminata, ma solo che era limitata. Infatti, al considerando' 538 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] indica che uno degli elementi che provano la posizione dominante del [OSCURATO:PERSONA] consiste nelle possibilità «limitate» che hanno i suoi clienti di rivolgersi ad altri fornitori, il che lo rende controparte commerciale obbligatoria, anche per clienti scontenti. A tale proposito la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea i seguenti fattori relativamente alla concorrenza esterna: il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] detiene il 70% delle capacità disponibili sul traffico diretto tra l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], mentre il suo principale concorrente detiene l'11% di esse, l'effetto di chiusura creato dai contratti di servizio, la leadership del [OSCURATO:PERSONA] e il ruolo di gregari dei concorrenti in materia di prezzi e gli aumenti regolari, seppur modesti, dei prezzi imposti dal [OSCURATO:PERSONA] tra il 1994 e il 1996.
955. Ne risulta che quindi non è l'assenza totale di concorrenza che ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] a concludere nel senso dell'esistenza di una posizione dominante, ma piuttosto la debole intensità di tale concorrenza esterna. A tale riguardo occorre del resto ricordare che, secondo la giurisprudenza, una posizione dominante non esclude necessariamente l'esistenza di una certa concorrenza, ma pone la ditta che la detiene in grado, se non di decidere, almeno di influire notevolmente sui modi in cui si svolgerà detta concorrenza e, comunque, di comportarsi sovente senza doverne tener conto e senza che, per questo, simile condotta le arrechi pregiudizio (sentenza Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 765, pun to 39).
956. In tale contesto, occorre quindi esaminare se i motivi e le censure sollevati dalle ricorrenti in merito all'analisi della concorrenza esterna effettuata nella decisione impugnata dimostrino, oltre all'esistenza di una concorrenza esterna, il carattere significativo di essa.
i) Sul numero di concorrenti delle parti del [OSCURATO:PERSONA] e sull'aumento della loro quota di mercato
957. Le ricorrenti fanno valere, da un lato, che il [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto alla concorrenza cumulativa di una ventina di compagnie marittime e, dall'altro, che l'aumento della loro quota di mercato, seppur modesto, riflette quantità elevate in termini di volume.
958. Per quanto riguarda, in primo luogo, il numero di concorrenti, è gia stato indicato supra, ai punti 927929, che, ai considerando 244262 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la posizione concorrenziale di cinque compagnie marittime indipendenti dal [OSCURATO:PERSONA], cioè l'Evergreen, la Lykes, l'[OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tali imprese costituissero i «cinque grandi concorrenti» del [OSCURATO:PERSONA]. Al considerando' 244 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] constata che la quota di mercato di ciascuno di tali concorrenti nel 1995 era, rispettivamente, del 10,2, del 5,7, del 3,2, del 2,7 e dell'1%.
959. È esatto, come rilevano le ricorrenti, che la [OSCURATO:PERSONA] per contro non ha esaminato la posizione detenuta dalla dozzina di altri concorrenti attivi sul mercato rilevante.
960. Tuttavia, è pacifico tra le parti che nel corso del periodo in esame nessuno di questi altri concorrenti ha detenuto una quota di mercato superiore all'1%. Orbene, non può seriamente essere contestato che una compagnia marittima che dispone di una quota di mercato inferiore all'1% non è in grado di esercitare una concorrenza significativa sulle parti del [OSCURATO:PERSONA]. A tale proposito occorre peraltro osservare che le ricorrenti non contestano le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA], ai considerando' 253262 della decisione impugnata, riguardanti l'assenza di concorrenza effettiva esercitata dall'[OSCURATO:PERSONA], dall'[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], mentre questi ultimi detengono quote di mercato dell'ordine del 23%. D'altronde, dev'essere ricordato che, secondo giurisprudenza costante, più i concorrenti sono deboli e di dimensioni ridotte, meno sono in grado di esercitare una pressione concorrenziale reale nei confronti dell'impresa dominante (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 853, punti 111 e 112; Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 765, punti 5158, e sentenza TAA, punto 341). Per quanto riguarda il mercato rilevante, il Tribunale ha così già in precedenza dichiarato che «nessun'altra compagnia indipendente era in grado, tenuto conto di quote di mercato e risorse inferiori a quelle dell'Evergreen, di fornire servizi di volume sufficiente per esercitare una pressione concorrenziale reale sui membri del TAA» (sentenza TAA, punto 343).
961. Per giunta, anche tenendo conto della posizione cumulativa detenuta dai concorrenti in questione, risulta dai dati forniti dalle stesse ricorrenti che questi ultimi detenevano insieme, al massimo, il 2,3% del mercato rilevante nel 1996. È chiaro che una quota di mercato di tale entità non è idonea ad esercitare una pressione concorrenziale notevole su un soggetto che detiene il 60% del mercato. D'altronde, a tale proposito occorre osservare che le ricorrenti non chiariscono sotto quale profilo l'asserita pressione cumulativa esercitata da tali concorrenti avrebbe effettivamente influito sulla posizione detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA].
962. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi giustamente ignorato i concorrenti la cui quota di mercato era inferiore all'1% per stabilire se le parti del [OSCURATO:PERSONA] detenessero una posizione dominante sul mercato rilevante. Pertanto, la censura delle ricorrenti dev'essere respinta.
963. In secondo luogo, per quanto riguarda l'affermazione secondo la quale un aumento modesto della quota di mercato riflette quantitativi elevati in termini di volume, essa è manifestamente priva di fondamento. Infatti, la circostanza che un'impresa aumenti il volume delle sue vendite è di per sé priva di pertinenza per valutare la sua posizione concorrenziale rispetto agli altri operatori attivi sul mercato rilevante, se l'aumento del volume delle vendite non è riferito al volume complessivo del mercato al fine di stabilire la quota che essa rappresenta nel medesimo.
964. Pertanto, la censura delle ricorrenti relativa a tale punto dev'essere respinta.
ii) Sul tasso di crescita del volume di carico trasportato dai concorrenti del [OSCURATO:PERSONA]
965. Le ricorrenti sostengono che i concorrenti delle parti del [OSCURATO:PERSONA] sono riusciti a conquistare una quota significativa dell'aumento della domanda tra il 1994 e il 1996. A tal riguardo esse rilevano che, tra il 1994 e il 1996, il tasso di crescita del carico trasportato dal [OSCURATO:PERSONA] è aumentato del 2%, mentre quello dei suoi concorrenti è aumentato dell'11%.
966. Si deve tuttavia constatare che, malgrado tale circostanza, la quota di mercato del [OSCURATO:PERSONA] si è mantenuta sostanzialmente allo stesso livello per i tre anni considerati dalla decisione impugnata. Di conseguenza, anche se i concorrenti delle parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno aumentato il volume di carico da essi trasportato, non sono stati in grado di occupare quote di mercato rilevanti a discapito delle parti del [OSCURATO:PERSONA].
967. D'altronde, occorre rammentare che, come indicato supra, la quota di mercato detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] si è mantenuta ad un livello elevato. Quindi, pur accogliendo le stime delle ricorrenti, risulta che la quota di mercato delle parti del [OSCURATO:PERSONA] tra il 1994 e il 1996 è rimasta superiore al 56%, mentre quella della Evergreen, il concorrente più importante delle parti del [OSCURATO:PERSONA], non ha superato il 12%. È giocoforza constatare che una tale differenza tra la quota di mercato detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] e quella del suo concorrente principale rappresenta un indizio rilevante dell'esistenza di una posizione dominante (sentenza Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 765, punto 48), e ciò a maggior ragione se si considera che i concorrenti seguenti detengono quote di mercato marginali (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 853, punti 111 e 112; Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 765, punti 51-58, e sentenza TAA, punto 341).
968. Quanto alla circostanza fatta valere, secondo cui le capacità offerte dai concorrenti delle parti del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero aumentate in seguito all'ingresso sul mercato della Cosco, della K [OSCURATO:PERSONA] e della Yangming, basti constatare come, dato che l'ingresso di tali compagnie marittime indipendenti nel traffico transatlantico ha avuto luogo successivamente al periodo considerato dalla decisione impugnata, esso sia irrilevante per l'esame della concorrenza esterna effettiva.
969. Per tali ragioni, l'addebito delle ricorrenti su tale punto dev'essere respinto.
iii) Sulla concorrenza effettiva svolta dalla Evergreen e dalla Lykes
970. Al fine di dimostrare la concorrenza esterna svolta dalla Evergreen e dalla Lykes, le ricorrenti fanno valere, da un lato, l'esistenza di trasferimenti di carico in favore di tali due compagnie marittime e, dall'altro, il fatto che la Evergreen dispone della possibilità di aumentare le sue capacità.
971. A tal riguardo si deve rilevare che la Evergreen è l'unica compagnia indipendente che dispone di una quota di mercato relativamente importante, cioè, secondo il considerando' 244 della decisione impugnata, il 10,5% nel 1995. Tuttavia, come risulta dai considerando' 249, 250, 539 e 544 della decisione impugnata, diversi fattori possono far diminuire in misura rilevante la concorrenza che la detta compagnia ha potuto attuare nei confronti dei membri del [OSCURATO:PERSONA]. Occorre quindi sottolineare che la quota di mercato della Evergreen è cinque volte inferiore a quella detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA]. D'altronde, dal considerando' 539 della decisione impugnata risulta che, tra il 1993 e il 1995, la Evergreen disponeva dell'11% delle capacità disponibili sul traffico diretto tra l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], mentre le parti del [OSCURATO:PERSONA] ne detenevano più del 70%. È inoltre pacifico che la Evergreen faceva parte dell'accordo Eurocorde, della [OSCURATO:PERSONA] e degli accordi sul disimpegno di capacità come il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA], dei quali facevano parte anche talune parti del [OSCURATO:PERSONA], il che indica una comunità di interessi con le ricorrenti. Si deve altresì rammentare che la Evergreen doveva originariamente partecipare al TAA, il predecessore del [OSCURATO:PERSONA], e che, sebbene in definitiva sia rimasta indipendente, il Tribunale ha già accertato che essa aveva nondimeno mantenuto rapporti regolari con alcuni membri del TAA ed era ampiamente informata in merito alla politica dei prezzi adottata da questi ultimi, il che le consentiva di modificare le sue tariffe per seguire, a distanza di breve tempo, le evoluzioni introdotte dalle parti del TAA (sentenza TAA, punto 342). Al considerando' 249 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi constatato, senza che le ricorrenti apportassero alcun elemento concreto idoneo a rimettere in discussione tale constatazione, che la Evergreen aveva annunciato aumenti di prezzo identici a quelli del [OSCURATO:PERSONA] per il 1996 e che tale compagnia doveva di conseguenza essere considerata un gregario del [OSCURATO:PERSONA] in materia di prezzi.
972. In tali circostanze, sembra chiaro che la Evergreen, l'unica compagnia indipendente a disporre di un certo potere sul mercato dei servizi regolari di trasporto sulla tratta transatlantica, non era in grado, in realtà, di esercitare una vera pressione concorrenziale sui membri del [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza TAA, punto 342).
973. Quanto alla Lykes, il secondo operatore indipendente in ordine d'importanza sul mercato di cui trattasi, dal considerando' 244 della decisione impugnata risulta che la sua quota di mercato sul mercato di cui trattasi nel 1995 era pari solo al 5,7%. D'altronde, al considerando' 252, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, senza essere contraddetta dalle ricorrenti su tale punto, che tale compagnia aveva chiesto il beneficio di un regolamento giudiziario nel 1995, conformemente al diritto americano, limitando così la propria libertà commerciale sul mercato di cui trattasi.
974. Ne discende che né la Evergreen né la Lykes sono state in grado di esercitare una concorrenza esterna significativa sulle parti del [OSCURATO:PERSONA].
975. Nessuno degli elementi fatti valere dalle ricorrenti nell'ambito dei ricorsi in esame è idoneo a rimettere in discussione tale constatazione.
976. Per quanto riguarda l'esistenza di trasferimenti di caricatori in favore della Evergreen e della Lykes, basti osservare che, se i dati forniti dalle ricorrenti dimostrano innegabilmente l'esistenza di una certa concorrenza esercitata da tali compagnie indipendenti, circostanza del resto non contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], essi non dimostrano, invece, che tale concorrenza riguardi quantitativi significativi di carico. D'altronde, al considerando' 544 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, senza essere contraddetta dalle ricorrenti su tale punto, che dagli esempi scelti dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, la maggior parte dei quali è identica a quelli presentati nell'ambito dei ricorsi in esame, risulta che «il passaggio a Evergreen riguardava solo una parte (a volte piccolissima) delle esigenze di un determinato caricatore».
977. Per quanto riguarda la possibilità, per la Evergreen, di aumentare le sue capacità nel 1997, si deve sottolineare come il fatto che la Evergreen abbia previsto di aumentare le sue capacità dopo il periodo considerato dalla decisione impugnata non provi l'esistenza, durante il periodo oggetto della decisione, di una concorrenza esterna effettiva, ma, tutt'al più, eventualmente, l'esistenza di una certa concorrenza potenziale. Quindi, l'argomento delle ricorrenti è irrilevante al fine di contestare le valutazioni contenute nella decisione impugnata in merito alla concorrenza esterna effettiva. Si deve comunque osservare che i dati forniti dalle ricorrenti non consentono di determinare la quota rappresentata dagli aumenti di capacità decisi dalla Evergreen rispetto all'insieme delle capacità disponibili sul mercato di cui trattasi, di modo che essi non possono rivestire alcun carattere probante.
978. Di conseguenza, gli addebiti delle ricorrenti relativi alla concorrenza esterna effettiva esercitata dalla Evergreen e dalla Lykes devono essere respinti.
iv) Sulla «leadership» del [OSCURATO:PERSONA] in materia di prezzi e sul ruolo di gregari svolto dai concorrenti indipendenti
979. Se è vero che le ricorrenti non contestano davvero la «leadership» del [OSCURATO:PERSONA] in materia di prezzi constatata ai considerando' 249, 541 e 548 della decisione impugnata, la ricorrente nella causa T-213/98 ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non possa dedurne l'indizio di una posizione dominante, poiché il fatto che le compagnie marittime fuori conferenza tendono a seguire il [OSCURATO:PERSONA] servendosi della tariffa uniforme come punto di riferimento costituisce uno degli aspetti della stabilità alla quale contribuiscono le conferenze nel settore dei trasporti marittimi.
980. È senz'altro esatto, come fatto osservare dalle ricorrenti, che la «leadership» detenuta dalle conferenze marittime in materia di prezzi è tale da consentire loro di garantire l'obiettivo della stabilità del traffico previsto dal regolamento n. 4056/86. Tuttavia, non se ne può dedurre che la «leadership» del [OSCURATO:PERSONA] in materia di prezzi non costituisce, per tale ragione, l'indizio di una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA].
981. Infatti, come rilevato supra ai punti 937-940, nell'ambito dell'esame della quota di mercato detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA], il fatto di detenere una posizione dominante, da un lato, non è di per sé vietato dall'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, non impedisce la concessione di un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA]. D'altronde, da una giurisprudenza consolidata risulta che l'esistenza di una posizione dominante si evince da tutti gli elementi obiettivi che dimostrano la capacità dell'impresa di cui trattasi di comportarsi in maniera indipendente rispetto ai clienti, ai concorrenti e ai fornitori, ivi compresi gli elementi di per sé positivi, come l'esistenza di efficaci programmi di ricerca e di sviluppo (sentenza Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 765, punto 48). Pertanto, il fatto che la «leadership» del [OSCURATO:PERSONA] in materia di prezzi contribuisce all'obiettivo di stabilizzazione del traffico non è affatto idoneo ad impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di avvalersene per accertare l'esistenza di una posizione dominante.
982. Quindi, gli addebiti delle ricorrenti su tali punti devono essere respinti.
v) Sulla concorrenza esercitata attraverso la «porta canadese»
983. Le ricorrenti sostengono che il carico trasportato attraverso i porti canadesi, tanto da parti del [OSCURATO:PERSONA] attive in tale traffico, quanto da compagnie marittime non facenti parte del [OSCURATO:PERSONA], esercita una concorrenza esterna significativa sulle parti del [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo le ricorrenti sottolineano che il carico che passa attraverso i porti canadesi a destinazione degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] non è assoggettato alla fissazione in comune delle tariffe, di modo che le parti del [OSCURATO:PERSONA] attive in tale traffico operano come vettori indipendenti. Esse fanno altresì valere che la concorrenza rappresentata dal carico in transito attraverso i porti canadesi è ammessa dalla stampa specializzata e dimostrata dai casi di trasferimento di carico effettuati tra il 1993 e il 1998 dai caricatori dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] verso altri operatori attivi nel traffico attraverso i porti canadesi.
984. Prima di esaminare questi argomenti, si deve evidenziare come, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non abbia constatato che il carico in transito attraverso i porti canadesi a destinazione o in provenienza dagli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] non esercitava alcun tipo di concorrenza sulle parti del [OSCURATO:PERSONA], ma solo che tale concorrenza era relativamente limitata. Al considerando' 265 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce infatti che il carico proveniente dal Mid-West o destinato a tale regione degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] può viaggiare verso l'[OSCURATO:PERSONA] o provenirne passando sia dai porti americani sia dai porti canadesi, soprattutto Montréal e Halifax. [OSCURATO:PERSONA] rileva altresì che il carico in transito attraverso i porti del [OSCURATO:PERSONA] è escluso dalla sfera di applicazione delle esenzioni previste dalla normativa anti-trust tanto negli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] quanto in [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, essa ammette, al considerando' 266 della decisione impugnata, che, per taluni caricatori, i porti canadesi possono sostituirsi ai porti della costa orientale degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA].
985. Tuttavia, come risulta dai considerando' 269-272 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale concorrenza resti limitata in quanto, da un lato, diversi membri delle conferenze canadesi, cioè la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l'ACL e la POL, sono anche parti del [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, i membri delle conferenze canadesi sono informati delle pratiche delle parti del [OSCURATO:PERSONA] in materia di fissazione dei prezzi. Di conseguenza, essa conclude, al considerando' 273 della decisione impugnata, che «la quota di mercato delle parti contraenti del [OSCURATO:PERSONA], per i servizi forniti via [i porti canadesi], debba essere aggregata a quella che essi detengono per i servizi diretti e non considerata come fonte di concorrenza distinta». Dai considerando' 85 e 533 della decisione impugnata risulta quindi che i dati relativi alla quota di mercato utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per giungere ad una presunzione di posizione dominante comprendono il carico in transito nei porti canadesi.
986. È giocoforza constatare che nessuno degli elementi fatti valere dalle ricorrenti nell'ambito dei ricorsi in esame è tale da rimettere in discussione tali constatazioni dimostrando l'esistenza di una concorrenza significativa rappresentata dal carico in transito nei porti canadesi.
987. Per quanto riguarda, in primo luogo, la concorrenza svolta dai membri del [OSCURATO:PERSONA] attivi nei porti canadesi, le ricorrenti deducono alcuni dati volti a dimostrare che i tassi praticati da tali membri sul traffico diretto divergono da quelli applicabili sul traffico in transito nei porti canadesi.
988. Si deve tuttavia constatare l'irrilevanza di tali dati, poiché i diversi tassi imposti sul traffico diretto e sul traffico in transito nei porti canadesi possono essere motivati da altre ragioni, attinenti alla natura dei servizi prestati sulle due linee di cui trattasi. Come giustamente constatato dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando' 270 della decisione impugnata, «[q]uel che è determinante è l'elasticità reciproca del prezzo dei due servizi, e non il livello del prezzo; [ora], le parti del [OSCURATO:PERSONA] non hanno peraltro fornito alcun elemento di prova relativo al grado d i elasticità reciproca rispetto al prezzo delle due rotte». D'altronde, al considerando' 269 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, senza essere contraddetta dalle ricorrenti, che la [OSCURATO:PERSONA], l'ACL e la POL non offrivano servizi separati nei porti canadesi, dato che gli stessi «slots» erano utilizzati per le spedizioni dirette e per quelle in transito nei porti canadesi. Come esattamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] allo stesso considerando', «non [è] realistico pensare che una compagnia marittima entri in concorrenza con se stessa per vendere lo stesso spazio container a seconda dell'itinerario terrestre del carico. Anche se un certo grado di concorrenza non è escluso, è probabile che essa sia limitata dalla grande influenza che alcune parti del [OSCURATO:PERSONA] esercitano anche sulla concorrenza nel traffico tra l'[OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]».
989. È quindi a ragione che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le parti del [OSCURATO:PERSONA] attive nei porti canadesi non esercitassero una concorrenza esterna significativa sulle parti del [OSCURATO:PERSONA] attive sul traffico diretto di cui trattasi.
990. Per quanto riguarda, in secondo luogo, la concorrenza rappresentata dalle compagnie marittime non facenti parte del [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti rilevano che la CP Ships trasporta grossi quantitativi di carico attraverso i porti canadesi e che tale compagnia avrebbe l'intenzione di aumentare la sua presenza in futuro. Esse sottolineano altresì che la [OSCURATO:PERSONA] è attiva su tale tratta con tre navi e che la [OSCURATO:PERSONA] ha inaugurato, nel 1998, un nuovo servizio tra l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].
991. È giocoforza constatare che, se tali elementi attestano innegabilmente l'esistenza di una certa concorrenza esercitata via i porti canadesi sul traffico diretto verso gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], circostanza peraltro non contestata, essi non sono affatto idonei ad inficiare la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tale concorrenza è limitata.
992. Occorre anzitutto rammentare che, anche se il carico in transito nei porti canadesi è stato incluso dalla [OSCURATO:PERSONA] nel mercato di cui trattasi, ciò non toglie che esso rappresenta una quota relativamente modesta del carico totale instradato tra l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, dai dati relativi al mercato menzionati al considerando' 85 della decisione impugnata risulta che il carico in transito nei porti canadesi a destinazione degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] o dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] rappresenta una quota compresa tra il 15 e il 17% del carico trasportato tra l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, la pressione concorrenziale esercitata dalle conferenze canadesi, che detengono solo una quota del carico in transito nei porti canadesi, sulle compagnie attive sul traffico diretto è necessariamente limitata.
993. Si deve poi rilevare come le ricorrenti non contestino che le conferenze canadesi, pur non beneficiando di un'esenzione in materia di fissazione in comune dei prezzi, seguono le pratiche sui prezzi del [OSCURATO:PERSONA] sul traffico transatlantico, come constatato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai considerando' 271 e 272 della decisione impugnata. Si dovrebbe quindi constatare che le conferenze canadesi, quand'anche potessero esercitare sul [OSCURATO:PERSONA] una pressione concorrenziale significativa, vi hanno essenzialmente rinunciato.
994. Occorre infine constatare che nessuno degli elementi fatti valere dalle ricorrenti appare concludente. Si deve infatti osservare che l'aumento delle capacità previsto dalla CP Ships e quello realizzato nel 1998 dalla [OSCURATO:PERSONA] non dimostrano l'esistenza di una concorrenza esterna attuale nel periodo preso in considerazione dalla decisione impugnata. D'altronde, la presenza di tre navi detenute dalla [OSCURATO:PERSONA], in assenza di qualsiasi altro dato relativo alla sua quota di mercato, riveste un carattere puramente secondario. Quanto al carico trasportato dalla CP Ships, si deve constatare che le ricorrenti si limitano a fornire una serie disordinata di dati diretti a evidenziare l'importanza della compagnia, senza che sia possibile dedurne il volume di carico da essa trasportato sulla rotta di cui trattasi e la quota di mercato rappresentata da tale volume.
995. Di conseguenza, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente considerato che le compagnie marittime non facenti parte del [OSCURATO:PERSONA] attive nei porti canadesi non esercitavano una concorrenza esterna significativa sulle parti del [OSCURATO:PERSONA] sul traffico di cui trattasi.
996. Per quanto riguarda, in terzo luogo, i trasferimenti di carico dal [OSCURATO:PERSONA] verso i membri delle conferenze canadesi, occorre osservare che la maggior parte degli esempi citati dalle ricorrenti fa riferimento ad anni precedenti o successivi al periodo oggetto della decisione impugnata. D'altronde, se tali dati provano che taluni caricatori hanno trasferito una parte del loro carico verso le conferenze canadesi, dimostrando con tale circostanza, non contestata, l'esistenza di una certa concorrenza esercitata attraverso i porti canadesi, essi non dimostrano affatto che tale concorrenza è significativa. Al contrario, dal confronto di tali dati con quelli riportati al considerando' 85 della decisione impugnata risulta che gli esempi di trasferimenti fatti valere dalle ricorrenti rappresentano quantità marginali, inferiori, rispettivamente, allo 0,8, allo 0,9 e al 2,3% di tutto il carico in transito nei porti canadesi nel 1994, nel 1995 e nel 1996.
997. Quindi, gli addebiti delle ricorrenti relativi alla mancata presa in considerazione della concorrenza esterna effettiva esercitata attraverso i porti canadesi devono essere respinti.
iv) Conclusione sulla concorrenza esterna effettiva
998. Da quanto precede risulta che l'insieme dei motivi e degli addebiti fatti valere dalle ricorrenti in merito alla valutazione della concorrenza esterna dev'essere respinto.
3. Sulla concorrenza potenziale
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
999. Le ricorrenti sostengono che, ai considerando' 276-306 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente constatato che i membri del [OSCURATO:PERSONA] avevano eliminato la concorrenza potenziale effettiva. In subordine, nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] ammettesse in questa fase che la concorrenza potenziale non è stata eliminata, le ricorrenti fanno valere che si dovrebbe tenerne conto in sede di valutazione della gravità del secondo abuso rilevato dalla decisione impugnata e della proporzionalità delle ammende inflitte.
1000. In primo luogo, le ricorrenti asseriscono che i costi di ingresso sul traffico transatlantico non sono elevati come ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo esse fanno valere che le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] ai considerando' 288 e 545 sono contraddette dal rapporto Dynamar, secondo cui l'investimento iniziale per la creazione di un servizio operativo ammonta a circa USD 355 milioni, mentre la creazione di un servizio di nicchia esige solo un investimento pari a USD 100 milioni, cioè, in ogni caso, un importo ampiamente inferiore a USD 500 milioni menzionati nella decisione impugnata. Secondo lo stesso rapporto, l'istituzione di servizi di trasporto marittimo mediante noleggio di spazi su altre navi potrebbe anche richiedere un investimento, nell'ambito di un'attività di nicchia, pari a USD 21 milioni. D'altronde, gli investimenti necessari potrebbero ancora essere ridotti grazie alla riutilizzazione di navi provenienti da altre rotte, ovvero grazie al leasing. Quanto all'argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le cifre citate nella decisione impugnata riguarderebbero l'ipotesi in cui il soggetto entrante intende proporre un servizio di livello paragonabile a quello delle parti del [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti ritengono che esso non tenga conto del fatto che diversi membri del [OSCURATO:PERSONA] non sono proprietari delle navi da essi utilizzate, bensì impiegano spazio noleggiato su navi appartenenti ad altri operatori (v. considerando' 182 della decisione impugnata). Pertanto, il fatto che i servizi siano o meno comparabili non dipenderebbe dalla qualità di proprietario della nave.
1001. In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che il recente ingresso sul mercato di diverse compagnie marittime non operanti come membri del [OSCURATO:PERSONA] dimostra che i membri del [OSCURATO:PERSONA] erano soggetti, durante il periodo di cui trattasi nella decisione impugnata, ad una concorrenza potenziale. Le ricorrenti fanno riferimento, a tal riguardo, agli ingressi della K [OSCURATO:PERSONA], della Yangming e della Cosco nel febbraio 1997 e dell'APL e della Mitsui nel marzo 1998 mediante noleggio di spazi presso la Lykes, nonché al nuovo servizio della [OSCURATO:PERSONA], dal 2 dicembre 1997, a partire da Filadelfia. Le ricorrenti rilevano che tali avvenimenti dimostrano che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di fatto constatando, al punto 113 della comunicazione degli addebiti, che le parti del [OSCURATO:PERSONA] non subivano concorrenza potenziale effettiva dato che l'APL, la Mitsui, la Yangming e la K [OSCURATO:PERSONA] sarebbero entrate probabilmente sulla rotta di cui trattasi aderendo al [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe irrilevante, a tal riguardo, la circostanza che l'APL e la Mitsui sono membri della [OSCURATO:PERSONA], in quanto non incide affatto sulla concorrenza da esse esercitata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].
1002. In terzo luogo, le ricorrenti contestano il fatto che i contratti di servizio rappresentino un ostacolo all'ingresso sul mercato (considerando' 135, 225 e 564 della decisione impugnata). Esse fanno valere che le prove da esse prodotte dimostrano che la maggioranza dei caricatori non copre l'insieme delle proprie esigenze con un solo contratto di servizio. Esse rilevano che i caricatori spesso superano per più del 60% gli impegni di quantità minime previsti dai contratti di servizio, il che prova come i caricatori mantengano la possibilità di trasportare carichi con altri vettori a tassi competitivi. Le ricorrenti contestano, d'altronde, che l'effetto restrittivo dei contratti di servizio sia più rilevante all'inizio dell'anno. Esse rilevano inoltre che la Cosco, la K [OSCURATO:PERSONA] e la Yangming sono entrate con successo sul mercato nel febbraio 1997 ed hanno rapidamente acquisito quote di mercato.
1003. In quarto luogo, le ricorrenti sottolineano che, dal 1997, un certo numero di ricorrenti (la [OSCURATO:PERSONA], la NOL, la [OSCURATO:PERSONA], la DSR-[OSCURATO:PERSONA], la TMM, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]) si sono ritirate dal [OSCURATO:PERSONA] e operano in qualità di indipendenti sul traffico transatlantico.
1004. La ricorrente nella causa T-213/98 fa valere poi che le parti del [OSCURATO:PERSONA] non sono in grado di eliminare la concorrenza.
1005. Essa fa osservare, a tal riguardo, che dalle disposizioni del regolamento n. 4056/86 (v. ottavo considerando') risulta che, a condizione che sussista una certa concorrenza attuale o potenziale, i benefici che i caricatori ed i consumatori traggono dalle conferenze giustificano le restrizioni inerenti agli accordi di conferenza e che qualsiasi potere eccessivo sul mercato può essere controllato con i poteri attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] dall'art. 7, n. 2, lett. b), sub i). In siffatte circostanze, sarebbe incoerente che la [OSCURATO:PERSONA] potesse qualificare come abuso il mero ampliamento di una conferenza esistente con l'aggiunta di nuovi membri, qualora la concorrenza sul mercato di cui trattasi non fosse eliminata. La ricorrente ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] confonda l'eliminazione della concorrenza con l'eliminazione di una fonte di concorrenza potenziale (la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]). I fatti dimostrerebbero che, in seguito all'adesione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], la concorrenza sul mercato ha impedito al [OSCURATO:PERSONA] di esercitare un qualsiasi potere di mercato.
1006. La ricorrente sostiene altresì che le compagnie attive su altre rotte hanno la possibilità di entrare nel traffico transatlantico realizzando economie di scala. Essa evidenzia a tal riguardo che le compagnie possono utilizzare le loro infrastrutture operative e amministrative su altre rotte, acquisire compagnie attive sul traffico transatlantico o procedere a fusioni con queste ultime e che la maggior parte delle principali compagnie marittime è impegnata in un processo di estensione della propria rete, completando le rotte principali est-ovest con rotte nord-sud.
1007. La ricorrente conclude che, in siffatte circostanze, le parti del [OSCURATO:PERSONA] non sono in grado di eliminare la concorrenza. A titolo d'esempio, essa rileva che le quote di mercato delle compagnie membri e non membri del [OSCURATO:PERSONA] sul traffico di cui trattasi hanno fluttuato continuamente tra il 1996 e il 1998 e che in tale mercato si sono introdotte compagnie indipendenti (la Cosco, la Yangming e la K [OSCURATO:PERSONA]). La ricorrente fa valere anche la concorrenza svolta dai porti del Mediterraneo per il trasporto di merci in provenienza o a destinazione della Spagna, dell'Italia, della [OSCURATO:PERSONA] centrale e meridionale, nonché di altre regioni del sud dell'[OSCURATO:PERSONA] (Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, ecc.). Essa sostiene che, in tali ultimi casi, il trasporto marittimo più lungo è compensato da un trasporto terrestre più breve. La ricorrente evidenzia altresì la concorrenza svolta dai porti canadesi. Contrariamente a quanto affermato al considerando' 269 della decisione impugnata, non sarebbe inconsueto che talune imprese si pongano su un mercato in modo tale che i loro prodotti si facciano concorrenza tra loro. La ricorrente evidenzia altresì che il procedimento delle autorità canadesi relativo all'acquisizione della [OSCURATO:PERSONA], menzionato al considerando' 268 della decisione impugnata, non dice nulla in merito alla concorrenza svolta sul mercato americano dalla CP Ships, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essa aggiunge che l'ingresso nel traffico transatlantico non richiede necessariamente navi da 4 000 EVP, come affermato al considerando' 287, in quanto l'itinerario su tale traffico sarebbe relativamente breve.
1008. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall'ECTU, ritiene infondato tale motivo.
c) Giudizio del Tribunale
1009. Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente constatato che i membri del [OSCURATO:PERSONA] hanno eliminato la concorrenza potenziale. In primo luogo, fanno valere che i costi di ingresso sul traffico transatlantico non sono elevati come asserito dalla [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, sottolineano che diverse compagnie marittime sono recentemente entrate nel traffico di cui trattasi come compagnie indipendenti dal [OSCURATO:PERSONA]. In terzo luogo, contestano che i contratti di servizio rappresentino un ostacolo all'ingresso sul mercato. Infine, in quarto luogo, sottolineano che molte di loro si sono ritirate dal [OSCURATO:PERSONA] dopo il 1997. In udienza, le ricorrenti hanno tuttavia segnalato, in risposta ad un quesito del Tribunale su quest'ultimo punto, di non considerare che i detti ritiri rappresentino una prova dell'esistenza di una concorrenza potenziale significativa sulle parti del [OSCURATO:PERSONA], di modo che non è necessario esaminare tale addebito.
1010. Occorre osservare, in via preliminare, che, contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha constatato, nella decisione impugnata, che la concorrenza potenziale svolta sulle parti del [OSCURATO:PERSONA] fosse eliminata, ma solo che era limitata. Infatti, al considerando' 538 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che uno degli elementi che dimostrano la posizione dominante del [OSCURATO:PERSONA] consiste nelle possibilità «limitate» per i suoi clienti di rivolgersi ad altri fornitori, rendendolo così un partner commerciale obbligato, anche per i clienti insoddisfatti. A tal riguardo la [OSCURATO:PERSONA] evidenzia, per quanto riguarda la concorrenza potenziale, che gli ostacoli all'ingresso sono notevoli, se si considerano gli elevati costi di ingresso sul mercato (considerando' 545), la ridotta mobilità delle flotte nel traffico di cui trattasi - cioè la possibilità ridotta, per i concorrenti effettivi, di accrescere le loro capacità o, per i concorrenti potenziali, di accedere al traffico (considerando' 546) - e la specializzazione delle navi (considerando' 547).
1011. Ne discende che non è stata la totale mancanza di concorrenza potenziale a condurre la [OSCURATO:PERSONA] a concludere nel senso dell'esistenza di una posizione dominante, bensì la sua modesta intensità.
1012. In tale contesto, occorre quindi esaminare se i motivi e le censure sollevati dalle ricorrenti in merito all'analisi della concorrenza potenziale svolta nella decisione impugnata dimostrino, oltre all'esistenza di una siffatta concorrenza potenziale, anche il suo carattere significativo.
i) Sui costi dell'ingresso sul mercato
1013. Occorre rammentare come, al considerando' 545 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] affermi che l'investimento necessario all'ingresso sul mercato può variare tra USD 400 milioni e USD 2 miliardi. Al considerando' 288 della decisione impugnata, poi, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che è necessario un investimento dell'ordine di USD 500 milioni per poter garantire un servizio settimanale a giorno fisso con scali in tre o quattro porti dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e negli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], poiché un servizio siffatto esige una flotta di cinque navi di simili velocità e capacità di carico, nonché uno stock di container avente una capacità tripla rispetto a quella della flotta.
1014. È giocoforza constatare che nessuno degli argomenti fatti valere dalle ricorrenti nell'ambito dei ricorsi in esame è tale da rimettere in discussione tali constatazioni contenute nella decisione impugnata.
1015. Per quanto attiene, anzitutto, all'argomento secondo cui, per il rapporto Dynamar, l'investimento iniziale per l'istituzione di un servizio operativo da parte di un armatore proprietario di navi è di circa USD 355 milioni, basti constatare che un siffatto importo, sebbene inferiore alle stime contenute nella decisione impugnata, resta cionondimeno notevole. D'altronde, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, senza essere contraddetta dalle ricorrenti su tale punto, che le stime effettuate dal rapporto Dynamar non tenevano conto degli investimenti non recuperabili, che si presentano solo dopo i primi due anni.
1016. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nella causa T-213/98, occorre anche osservare che la [OSCURATO:PERSONA] non afferma affatto che l'ingresso sul traffico transatlantico esiga navi di 4 000 EVP. Al considerando' 287 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si limita infatti a rilevare che «il costo per ogni posto container [è] inferiore del 30%-40% su una nave dotata di una capacità di 4000 [EVP] rispetto ad una di 2500 [EVP]».
1017. Per quanto attiene, poi, alle altre stime, tutte inferiori agli USD 355 milioni, presentate dalle ricorrenti sulla base dello stesso rapporto Dynamar, si deve osservare che tali stime riguardano la creazione di servizi di nicchia sulla base di accordi di noleggio di navi. Ora, per valutare la portata degli ostacoli all'ingresso sul mercato di cui trattasi, occorre determinare i costi necessari per l'istituzione di un servizio di livello paragonabile a quello delle parti del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, è solo in una situazione siffatta che un nuovo operatore che entra sul mercato sarà eventualmente in grado di esercitare una concorrenza significativa sulle parti del [OSCURATO:PERSONA]. Poiché è pacifico che le parti del [OSCURATO:PERSONA] non si limitano a svolgere attività di nicchia, bensì sono attive su tutto il traffico di cui trattasi, occorre constatare che i dati forniti dalle ricorrenti non sono pertinenti. D'altronde, se è vero, come sottolineato dalle ricorrenti, che talune parti del [OSCURATO:PERSONA] svolgono la loro attività di trasporto marittimo nel traffico di cui trattasi mediante noleggio di spazi su navi appartenenti ad altre parti del [OSCURATO:PERSONA], si deve altresì sottolineare che i nuovi soggetti entranti indipendenti che non desiderano aderire al [OSCURATO:PERSONA] non possono avvalersi di tale possibilità in misura identica a quella delle parti del [OSCURATO:PERSONA], poiché la concorrenza esterna al [OSCURATO:PERSONA] è limitata. In ogni caso, le ricorrenti hanno affermato in udienza l'impossibilità di determinare il costo dell'ingresso sul mercato mediante noleggio di spazi, dato che tale costo dipende dalle condizioni negoziate con l'armatore.
1018. Per quanto attiene, infine, all'argomento secondo cui un nuovo soggetto entrante potrebbe ridurre gli investimenti necessari riutilizzando navi attive su altre tratte, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, nella decisione impugnata, che nel traffico di cui trattasi la mobilità delle flotte riconosciuta dal regolamento n. 4056/86 era limitata. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, al considerando' 287 della decisione impugnata, che le caratteristiche del traffico transatlantico riducevano sensibilmente le probabilità di una concorrenza potenziale, sottolineando a tal riguardo l'elevata densità di tale traffico e la necessità di servizi regolari e a grande capacità, il che implicava un gran numero di navi moderne di grossa stazza, in grado di garantire un servizio settimanale con scali in un numero sufficiente di porti. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, al considerando' 290 della decisione impugnata, che quasi tutte le grandi compagnie marittime erano già presenti sul traffico transatlantico. In terzo luogo, ha sottolineato, ai considerando' 291-298, che, tra il 1993 e il 1995, tutti i grandi concorrenti potenziali erano entrati su tale traffico aderendo al [OSCURATO:PERSONA]. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, al considerando' 299, che il costo di un ritiro dal traffico transatlantico, con le ripercussioni negative che esso può causare sulla reputazione dell'interessato e sulla sua posizione concorrenziale su altre tratte, nonché per le modeste prospettive di tornare un giorno su tale tratta, diminuiva l'attrattiva dell'ingresso. Infine, in quinto luogo, ha osservato, al considerando' 547, che era indispensabile riutilizzare navi di un livello qualitativo relativamente elevato, specializzate nel trasporto dei container.
1019. Poiché le ricorrenti non hanno contestato alcuna delle valutazioni contenute nella decisione impugnata, si deve ritenere provato che nel traffico di cui trattasi la mobilità delle flotte è limitata.
1020. Quindi, l'argomento secondo cui un nuovo soggetto entrante potrebbe ridurre i costi di ingresso sul mercato utilizzando navi attive su altre tratte dev'essere respinto.
1021. Per tali motivi, l'insieme degli argomenti delle ricorrenti relativi ai costi d'ingresso sul mercato dev'essere respinto.
ii) Sugli ingressi recenti sul mercato rilevante al di fuori del [OSCURATO:PERSONA]
1022. Le ricorrenti sottolineano che diverse compagnie marittime sono entrate nel traffico transatlantico tra il 1997 e il 1998 senza aderire al [OSCURATO:PERSONA].
1023. È pacifico tra le parti che la K [OSCURATO:PERSONA], la Yangming e la Cosco sono entrate nel traffico di cui trattasi il 16 febbraio 1997 nell'ambito di accordi consortili. Allo stesso modo, non è contestato che l'APL e la Mitsui sono entrate nel detto traffico nel marzo 1998 sulla base di accordi sul noleggio di spazi presso la Lykes, mentre, a decorrere dal 2 dicembre 1997, la [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto su tale tratta un nuovo servizio, a partire da Filadelfia.
1024. È giocoforza constatare che tali ingressi sul mercato contraddicono direttamente la constatazione fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione degli addebiti - cioè nel periodo durante il quale, secondo la decisione impugnata, le parti del [OSCURATO:PERSONA] detenevano una posizione dominante sul mercato di cui trattasi - secondo cui, alla luce dei rapporti esistenti con le parti del [OSCURATO:PERSONA] su altre tratte, era probabile che, se tali compagnie marittime fossero entrate sul traffico transatlantico, lo avrebbero fatto divenendo membri del [OSCURATO:PERSONA].
1025. Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], non è pertinente il fatto che tutti questi ingressi sono successivi al periodo oggetto della decisione impugnata. La concorrenza potenziale non può confondersi con la concorrenza esterna effettiva. Per definizione, la concorrenza potenziale fa infatti riferimento ad una pressione concorrenziale che non si realizza al momento dei fatti di cui trattasi, ma il cui sopravvenire nel breve o medio termine può essere previsto, sulla base di indizi precisi e concordanti, con un certo margine di certezza al momento di questi stessi fatti. Ora, durante il procedimento amministrativo, le ricorrenti hanno prodotto diversi articoli della stampa specializzata che attestavano l'intenzione dell'APL e della Cosco di entrare sul mercato a breve termine.
1026. Tuttavia, si deve osservare che la circostanza secondo cui diverse compagnie marittime, nonostante i loro rapporti con le parti del [OSCURATO:PERSONA] su altre tratte, sono entrate sul traffico transatlantico al di fuori del [OSCURATO:PERSONA] tra il 1997 e il 1998 non dimostra necessariamente che tali compagnie rappresentavano, durante il periodo oggetto della decisione impugnata, una concorrenza potenziale significativa.
1027. Ora, a tal riguardo, si deve rilevare che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, al considerando' 264, senza essere contraddetta dalle ricorrenti su tale punto, che, sulla base delle capacità impiegate sulla tratta a metà del 1995, la nuova capacità rappresentata dal consorzio Cosco-K [OSCURATO:PERSONA]-Yangming avrebbe assegnato alla Cosco una quota pari al 2,8% nel senso ovest-est e del 2,7% nel senso est-ovest sul traffico diretto e, rispettivamente, quote del 2,3 e del 2,2% in caso di inclusione del traffico attraverso il [OSCURATO:PERSONA], mentre le altre compagnie avrebbero avuto ciascuna esattamente la metà di tali quote. Quanto all'ingresso della Mitsui e dell'APL, la [OSCURATO:PERSONA] evidenzia, al considerando' 244 della decisione impugnata, senza essere contraddetta dalle ricorrenti, che tali due nuovi operatori sono entrati sul traffico transatlantico senza introdurre la minima capacità ulteriore.
1028. D'altronde, occorre rammentare che la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, al considerando' 249 della decisione impugnata, senza essere contraddetta dalle ricorrenti su tale punto, che i concorrenti indipendenti tendevano a seguire la «leadership» del [OSCURATO:PERSONA] in materia di prezzi. [OSCURATO:PERSONA] sue memorie, la stessa ricorrente nella causa T-213/98 ha inoltre sottolineato che tale tendenza a seguire i prezzi fissati dal [OSCURATO:PERSONA] costituiva uno degli aspetti della stabilità riconosciuta dal regolamento n. 4056/86, alla quale contribuiscono le conferenze marittime nel settore dei trasporti marittimi.
1029. In siffatte circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto legittimamente considerare che la K [OSCURATO:PERSONA], la Yangming, la Cosco, l'APL e la Mitsui non potevano rappresentare una fonte di concorrenza potenziale significativa sulle parti del [OSCURATO:PERSONA].
1030. Quindi, gli argomenti delle ricorrenti su tale punto devono essere respinti.
iii) Sui contratti di servizio
1031. Le ricorrenti contestano che i contratti di servizio rappresentino un ostacolo all'ingresso sul mercato. Esse fanno valere che la maggioranza dei caricatori non copre l'insieme delle proprie esigenze con un solo contratto di servizio. Esse rilevano che i caricatori spesso superano per più del 60% gli impegni di quantitativi minimi previsti dai contratti di servizio, il che prova come i caricatori mantengano la possibilità di trasportare carichi con altri vettori a tassi competitivi.
1032. È pacifico tra le parti che un contratto di servizio, individuale o collettivo che sia, è un contratto con il quale, da un lato, un caricatore si impegna a far trasportare un quantitativo minimo di carico entro un periodo determinato e, dall'altro, la conferenza o il vettore si impegna ad applicare un certo tasso, nonché a fornire un certo numero di servizi. [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, al considerando' 135 della decisione impugnata, che i caricatori cercavano di ottenere, in linea di principio, un contratto di servizio relativo al maggior volume possibile di cui ritenevano aver bisogno, poiché ciò consentiva loro di ottenere uno sconto maggiore sulla tariffa normale. Per tale ragione essa ritiene poco probabile, al considerando' 540 della decisione impugnata, che i caricatori che hanno bisogno di servizi di trasporto marittimo regolari su un periodo di un anno o più si rivolgano ai piccoli vettori per coprire una parte delle loro esigenze, in quanto ciò ridurrebbe il quantitativo minimo che essi si impegnano a far trasportare nell'ambito del contratto di servizio con la conferenza, e quindi lo sconto loro concesso.
1033. Lungi dall'inficiare tali constatazioni, i dati presentati dalle ricorrenti nell'ambito dei ricorsi in esame le confermano pienamente. Da tali dati risulta infatti che, durante i tre anni oggetto dalla decisione impugnata, i volumi di carico oggetto di un impegno minimo ai sensi di un contratto di servizio hanno rappresentato, rispettivamente, il 59,2 (1994), il 60,6 (1995) e il 61,2% (1996) del carico totale trasportato dai caricatori menzionati dalle ricorrenti. Ora, anche se tali dati non riguardano tutti i caricatori e non sembrano limitarsi al mercato di cui trattasi, poiché le ricorrenti li presentano come rappresentativi del comportamento dell'insieme dei caricatori, se ne può dedurre che il 60% circa del carico trasportato sul mercato di cui trattasi fosse coperto da un obbligo di trasporto di quantitativi minimi nei confronti di un vettore nell'ambito di un contratto di servizio. Considerata la quota di mercato del 60% circa detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di cui trattasi durante il periodo oggetto della decisione impugnata, si può quindi dedurre che il 36% circa di tale carico fosse vincolato alle parti del [OSCURATO:PERSONA].
1034. È giocoforza constatare che una tale soglia di dipendenza può restringere sensibilmente l'accesso dei concorrenti al mercato di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-9/93, Schöller/[OSCURATO:PERSONA], T9/93, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1611, punto 81). Certo, dato che i contratti di servizio non impongono, su un piano strettamente giuridico, un obbligo di acquisto esclusivo, ad un caricatore è consentito, in linea di principio, far trasportare da un altro vettore quantitativi oggetto di un tale contratto. Tuttavia, se si considera che il rispetto dell'obbligo di trasporto di quantitativi minimi è sanzionato dal pagamento di rilevanti indennità forfettarie, i contratti di servizio sono manifestamente idonei a spingere i caricatori a far trasportare in via prioritaria i quantitativi di cui trattasi dal vettore al quale sono contrattualmente legati.
1035. Per tali ragioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente considerato che i contratti di servizio rappresentavano un ostacolo significativo all'ingresso per i concorrenti potenziali.
1036. Quindi, gli argomenti delle ricorrenti su tale punto devono essere respinti.
iv) Conclusione sulla concorrenza potenziale
1037. Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che i motivi e gli argomenti delle ricorrenti relativi alla concorrenza potenziale devono essere respinti.
4. Sulla concorrenza interna al [OSCURATO:PERSONA]
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
1038. Le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver preso in considerazione la concorrenza interna tra i membri del [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'analisi del loro potere collettivo sul mercato di cui trattasi.
1039. Secondo le ricorrenti, anche qualora si ammettesse che le imprese di cui trattasi possono formare oggetto di una valutazione collettiva, le prove di una concorrenza interna sui prezzi o su altri elementi sono rilevanti per determinare la loro capacità collettiva di agire indipendentemente dai concorrenti (tanto interni quanto esterni), dai clienti e dai consumatori. Le ricorrenti ritengono che la concorrenza interna restringa la possibilità di un'azione collettiva delle imprese interessate. Per esempio, la concorrenza interna sui prezzi impedirebbe alle imprese di cui trattasi di fissare in comune i prezzi ad un livello eccessivo. Ora, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ammesso che il carattere collettivo della posizione dominante dei membri del [OSCURATO:PERSONA] non esclude la possibilità di differenze individuali rispetto alla strategia commerciale comune. Si dovrebbe quindi tener conto di tali differenze per valutare se le imprese di cui trattasi detengano una posizione dominante. Le ricorrenti rinviano a tal riguardo agli elementi di prova dedotti supra, nella fase dell'esame del carattere collettivo della posizione dominante.
1040. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall'ECTU, conclude nel senso del rigetto di tale motivo.
b) Giudizio del Tribunale
1041. Occorre rammentare la constatazione svolta supra al punto 735, secondo cui il livello di concorrenza interna tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] non consentiva di escludere una valutazione collettiva della posizione detenuta dalle dette parti sul mercato di cui trattasi. Con i motivi in esame, le ricorrenti sostengono ciononostante che la concorrenza interna tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] era sufficiente per mettere in discussione la loro posizione dominante su tale mercato.
1042. A tal riguardo è sufficiente rammentare che, conformemente alla giurisprudenza (sentenza Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 765, punto 38), il problema di sapere se le parti del [OSCURATO:PERSONA] detengano collettivamente una posizione dominante sul traffico transatlantico dipende esclusivamente dalla capacità delle dette parti di comportarsi indipendentemente dalle pressioni concorrenziali esterne derivanti, in particolare, dall'attività dei loro concorrenti fuori conferenza e dei caricatori. Pertanto, se il grado di concorrenza interna tra le imprese di cui trattasi è eventualmente tale da indurre ad escludere una valutazione collettiva della loro posizione sul mercato interessato (sentenza Kali und Salz, citata supra al punto 595, punto 233), esso è invece irrilevante per determinare se tale posizione collettiva abbia carattere dominante.
1043. È vero che, non si può escludere, come fatto valere dalle ricorrenti, che la concorrenza interna esistente tra imprese la cui posizione forma oggetto di una valutazione collettiva possa avere l'effetto di restringere l'entità degli aumenti di prezzo decisi da tali imprese. Purtuttavia, se siffatti aumenti di prezzo vengono decisi dalle dette imprese in piena autonomia, senza dover tenere conto della pressione concorrenziale esterna, essi devono essere considerati atti provenienti da imprese che detengono collettivamente una posizione dominante. Tutt'al più, se la concorrenza interna in questione dovesse avere l'effetto di restringere l'entità di tali aumenti di prezzo, potrebbe eventualmente derivarne che i prezzi così fissati non raggiungono un livello eccessivo e non hanno quindi un carattere abusivo ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]. La tesi delle ricorrenti equivale quindi a confondere l'esistenza di una posizione dominante con lo sfruttamento abusivo di quest'ultima.
1044. Quindi, gli argomenti delle ricorrenti relativi alla concorrenza interna tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinti.
5. Sull'evoluzione dei tassi nel traffico di cui trattasi
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
1045. Le ricorrenti sostengono che l'evoluzione dei tassi sul traffico transatlantico è incompatibile con la constatazione di una posizione dominante.
1046. In primo luogo, le ricorrenti affermano che, se non avessero dovuto far fronte alla concorrenza esterna, non sarebbero state spinte a trasportare carico al di fuori dei «tassi ordinari» della conferenza nell'ambito dei noli tempo/volume o di contratti di servizio. Ora, le ricorrenti fanno osservare che il volume e la proporzione del carico trasportato dal [OSCURATO:PERSONA] ai «tassi ordinari» sono costantemente diminuiti tra il 1994 e il 1997. Al contrario, il volume e la proporzione del carico trasportato nell'ambito dei noli tempo/volume e nell'ambito di tutti i contratti di servizio (cioè quelli della conferenza, i contratti individuali e i contratti in comune) sarebbero aumentati durante tale periodo. Le ricorrenti rilevano poi che il volume e la proporzione del carico trasportato nell'ambito di contratti di servizio della conferenza sono diminuiti nel 1996 e nel 1997 rispetto al 1994, mentre il volume del carico trasportato nell'ambito di contratti di servizio individuali e in comune è aumentato. Le ricorrenti sottolineano altresì che i tassi dei contratti di servizio hanno costituito, nel 1996 e nel 1997, una riduzione più rilevante sui «tassi ordinari» della conferenza rispetto al 1994. A loro avviso, ciò dimostra che i tassi dei contratti di servizio della conferenza sono diminuiti nel periodo tra il 1994 e il 1997.
1047. Le ricorrenti osservano che la [OSCURATO:PERSONA] si limita ad affermare che i noli tempo/volume e i contratti di servizio non costituiscono, di per sé, prove di concorrenza esterna. [OSCURATO:PERSONA] non spiegherebbe tuttavia perché il volume e la proporzione del carico trasportato ai «tassi ordinari» sono diminuiti e perché il volume e la proporzione del carico trasportato nell'ambito di noli tempo/volume e di contratti di servizio individuali sono aumentati durante il periodo di cui trattasi.
1048. Le ricorrenti constatano che, nel suo controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] si limita a criticare il rapporto [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui esso conclude nel senso che, su un mercato di trasporto marittimo concorrenziale, talune riduzioni di tassi possono fare la loro comparsa prima delle riduzioni dei costi effettivi. Le ricorrenti rilevano tuttavia che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta l'esistenza di cali di tassi anticipati, ma che cionondimeno respinge la conclusione che ne consegue, cioè che sul mercato esiste una concorrenza serrata sui prezzi. Il rigetto di tale conclusione sarebbe fondato su un'ipotesi priva di fondamento, e cioè che i tassi delle ricorrenti erano eccessivi.
1049. Quanto alla constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, nel primo semestre 1995, il 40% del carico del [OSCURATO:PERSONA] evolveva verso la tariffa, essa non distinguerebbe tra i «tassi di categoria» della conferenza e gli altri tassi che compaiono nella tariffa, cioè i noli tempo/volume e le azioni indipendenti.
1050. In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che l'evoluzione dei tassi del 75% dei loro contratti di servizio rivela che, durante il periodo tra il 1993 e il 1998, i tassi sul traffico Westbound in valute europee sono calati, in media, di più del 15% (tenendo conto dell'inflazione).
1051. Per quanto attiene al metodo da esse adottato, le ricorrenti precisano che, contrariamente a quanto asserito dalla [OSCURATO:PERSONA], la loro analisi non esprime i suoi risultati solo in valute nazionali, bensì anche in USD. Le ricorrenti aggiungono che i risultati di tale analisi sono stati ponderati in funzione dell'impegno di quantitativi minimi riportati in ciascun contratto per riflettere nella valutazio ne globale l'importanza relativa di ciascun contratto di servizio. Contrariamente alle critiche della [OSCURATO:PERSONA], tale ponderazione non maschererebbe affatto l'effetto del loro potere di mercato rispetto ai piccoli caricatori. Infine, le ricorrenti ritengono di aver legittimamente adeguato i dati relativi ai tassi per riflettere il livello generale dell'inflazione e della deflazione delle valute di cui trattasi, al quale erano assoggettate esse stesse ed i caricatori durante il periodo di cui trattasi.
1052. Le ricorrenti rilevano che la tendenza al ribasso constatata nella loro analisi conferma la pressione sui tassi manifestatasi durante il periodo 1983-1993, a proposito della quale la [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Profitability in a [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 1996) ha constatato che i tassi transatlantici si erano ridotti in termini reali.
1053. Le ricorrenti rilevano che, nella decisione impugnata (considerando' 324 e tabella 11), la [OSCURATO:PERSONA] conclude, al termine della propria analisi relativa all'evoluzione dei tassi, che, su un periodo di cinque anni (1993-1997), i tassi dei trasporti marittimi sono aumentati dell'8%, mentre quelli dei trasporti terrestri nella [OSCURATO:PERSONA] sono diminuiti del 4%. [OSCURATO:PERSONA] non fornirebbe tuttavia alcun chiarimento sulla discrepanza che emerge tra tale conclusione e l'affermazione dei denuncianti (ESC), ripresa ai punti 118 e 119 della comunicazione degli addebiti, secondo cui gli aumenti imposti nel 1995 producono un aumento totale su un periodo di tre anni pari a più dell'80%. D'altronde, le ricorrenti sottolineano il contrasto tra, da un lato, le conclusioni del considerando' 324 e della tabella 11 e, dall'altro, quanto affermato ai considerando' 325 e 328, che alludono ad una «posizione dominante» e ad «aumenti [di prezzo] notevoli su entrambi i tratti».
1054. Le ricorrenti rilevano che, nel suo controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] chiede oramai se le comparazioni dei prezzi siano realmente utili per quanto attiene ad imprese in situazione di monopolio, a meno che non sia dimostrato che, su un mercato concorrenziale, i tassi sarebbero stati inferiori a quelli delle imprese di cui trattasi. Le ricorrenti notano tuttavia che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, si basa su un'analisi dell'evoluzione dei tassi per fondare la sua constatazione dell'esistenza di una posizione dominante e, dall'altro, non dimostra che, su un mercato concorrenziale, i prezzi sarebbero stati inferiori.
1055. Le ricorrenti ritengono, inoltre, che l'analisi dei prezzi svolta ai considerando' 320-328 della decisione impugnata sia basata su una metodologia errata sotto diversi profili. In primo luogo, il campione di contratti di servizio impiegato sarebbe troppo modesto: i contratti di servizio esaminati riguarderebbero dieci caricatori su 500 e il numero più elevato di caricatori oggetto di un esame per un determinato periodo sarebbe pari a otto. [OSCURATO:PERSONA] non chiarirebbe poi su quali basi ha selezionato tali dieci caricatori rispetto a tutti gli altri caricatori che avrebbero potuto soddisfare i criteri di selezione della [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, il volume di carico trasportato nell'ambito dei contratti di servizio analizzati rappresenterebbe una quota relativamente modesta del carico totale trasportato dalle ricorrenti (il volume di carico dei dieci caricatori scelti rappresenterebbe il 6,4% del carico totale trasportato dalle ricorrenti in forza di contratti di servizio nel 1993, il 5,1% nel 1994 e il 7% nel 1995). In terzo luogo, le percentuali di aumento non sarebbero oggetto di alcuna ponderazione diretta a tener conto dell'importanza relativa (in termini di volume) dei contratti di servizio presi in esame. In quarto luogo, la scelta del 1992 come anno di riferimento sarebbe soggettiva, poiché si tratterebbe di un anno in cui i tassi sul traffico transatlantico sono diminuiti in misura notevole. In quinto luogo, l'analisi non terrebbe conto degli oneri accessori al carico.
1056. In ogni caso, le ricorrenti ritengono che, anche se fosse affidabile, lo studio della [OSCURATO:PERSONA] non dimostri l'esistenza di una posizione dominante. Esse rilevano che, ad esempio, la [OSCURATO:PERSONA] constata che, durante il periodo tra il 1993 e il 1997, i tassi oceanici sono aumentati dell'8% (tabella 11 della decisione impugnata) e che i tassi terrestri sono calati del 4%. Tali evoluzioni non terrebbero però conto dell'inflazione.
1057. Quanto all'analisi dell'evoluzione dei tassi svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei dati forniti dalle ricorrenti nell'ambito del loro studio di 75 contratti di servizio dei membri del [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti ritengono che anch'essa sia erronea, in quanto i dati non sono adeguati per tener conto dell'inflazione, non sono ponderati in funzione del volume ed escludono le tasse e le sovrattasse di manutenzione al terminal. Inoltre, contrariamente al metodo che intende seguire, la [OSCURATO:PERSONA] ometterebbe caricatori che pure avevano concluso contratti di servizio nel 1993 e contratti di servizio o noli tempo/volume nel 1996.
1058. Le ricorrenti addebitano altresì alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver rivelato il metodo aritmetico e i dati di base utilizzati per calcolare, ai considerando' 320-328, gli aumenti di tassi dei contratti di servizio (l'allegato VI della decisione riprenderebbe solo il risultato di tali calcoli). Esse addebitano poi alla [OSCURATO:PERSONA] di aver fondato la sua analisi, al considerando' 320 della decisione impugnata, per quanto riguarda le variazioni di prezzo nei contratti di servizio TAA/[OSCURATO:PERSONA], su una frazione minima dei contratti di servizio della conferenza, senza tener conto dell'inflazione.
1059. Nella causa T-213/98, la ricorrente fa valere ancora diversi motivi attinenti ad un errore di valutazione e/o di motivazione.
1060. In primo luogo, la ricorrente asserisce che il mantenimento di prezzi diversi a seconda del valore dei prodotti non può essere utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] per confermare la presunzione di una posizione dominante (considerando' 534 della decisione impugnata), in quanto la differenziazione delle tariffe a seconda del valore delle merci è una pratica consolidata nel settore marittimo, espressamente imposta dal codice Unctad [art. 12, lett. b)]. Allo stesso modo, l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, su un mercato meno concentrato, il prezzo del trasporto verrebbe fissato «sulla base dei costi reali in sintonia con le forze di mercato» (considerando' 535) sarebbe errata, in quanto prezzi diversi possono essere giustificati in funzione della «capacità di pagamento» dei clienti, come accade frequentemente nel settore dei trasporti aerei. Comunque, la ricorrente ritiene che la mancanza di nesso tra prezzi differenziati e la detenzione di una posizione dominante sia dimostrata dal fatto che quasi tutte le compagnie offrono, su tutti i traffici, tariffe diverse a seconda del valore delle merci.
1061. In secondo luogo, la ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di essersi basata sul fatto che il coefficiente di adeguamento monetario (in prosieguo: il «CAF») fissato dal [OSCURATO:PERSONA] sarebbe discriminatorio a seconda del porto di destinazione o di imbarco (considerando' 536 della decisione impugnata). La ricorrente rileva anzitutto che il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] è confuso e contraddittorio, poiché, dopo aver indicato che le differenze di CAF potrebbero non essere economicamente giustificate, la [OSCURATO:PERSONA] afferma cionondimeno che la decisione impugnata non tratta il problema di sapere se l'accordo delle parti del [OSCURATO:PERSONA] in merito al CAF soddisfi le condizioni poste dall'art. 4 del regolamento n. 4056/86, che tratta proprio il problema della giustificazione economica di CAF diversi. La ricorrente contesta inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] di non chiarire le ragioni per cui un'asserita discriminazione commessa nel 1997 sarebbe rilevante per valutare l'esistenza di una posizione dominante tra il 1994 e il 1996.
1062. In terzo luogo, la ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di essersi fondata sulla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] deterrebbe una «leadership» in materia di prezzi (considerando' 541 e 542 della decisione impugnata). La ricorrente asserisce che, come ammesso dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando' 329 della decisione impugnata, il fatto che le compagnie non appartenenti a una conferenza tendono a seguire la conferenza servendosi della tariffa uniforme come «punto di riferimento sul mercato» rappresenta uno degli aspetti della stabilità alla quale contribuiscono le conferenze nel settore dei trasporti marittimi. Ciò premesso, il fatto che l'accordo [OSCURATO:PERSONA] sia «uno dei più restrittivi» o che il [OSCURATO:PERSONA] abbia acquistato «una reputazione di leader in materia di prezzi» non può essere considerato rilevante per stabilire se il [OSCURATO:PERSONA] detenga una posizione dominante. Lo stesso vale, secondo la ricorrente, per l'affermazione, contenuta al considerando' 548, secondo cui, a causa di tale «leadership», sarebbe poco probabile che un concorrente rischi di destabilizzare il mercato sfidando il [OSCURATO:PERSONA] con una concorrenza aggressiva sui prezzi.
1063. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall'ECTU, ritiene che tali motivi siano infondati.
b) Giudizio del Tribunale
1064. Con i motivi in esame, le ricorrenti fanno valere che l'evoluzione dei tassi sul traffico transatlantico è incompatibile con l'esistenza di una posizione dominante. A tal riguardo esse sottolineano, da un lato, che la quantità di carico trasportata ai tassi ordinari previsti dalla tariffa è diminuita costantemente a vantaggio dei noli tempo/volume e dei contratti di servizio e, dall'altro, che i tassi praticati dal [OSCURATO:PERSONA] sono calati durante il periodo di cui trattasi.
i) Sulla proporzione rappresentata dal carico trasportato ai tassi ordinari rispetto al carico trasportato nell'ambito dei noli tempo/volume e dei contratti di servizio
1065. Non è contestato che, durante il periodo oggetto della decisione impugnata, circa il 60% del carico trasportato dal [OSCURATO:PERSONA] è stato instradato nell'ambito di noli tempo/volume e di contratti di servizio. [OSCURATO:PERSONA] sue memorie dinanzi al Tribunale, la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che si tratta di una quota «considerevole». Ora, è pacifico che i noli tempo/volume e i contratti di servizio consentono ai membri di una conferenza marittima di concedere ai loro clienti riduzioni di prezzo rispetto ai tassi ordinari previsti dalla tariffa. Come risulta dai considerando' 457 e 459 della decisione impugnata, mentre i noli tempo/volume conducono a concedere una riduzione a tutti i caricatori su una base comune e uniforme in funzione dei volumi e dei quantitativi trasportati, i contratti di servizio possono condurre a concedere una siffatta riduzione su base individuale in funzione delle condizioni stipulate tra la conferenza e il caricatore interessato.
1066. Si può quindi ritenere provato che, durante il periodo oggetto della decisione impugnata, più della metà del carico trasportato dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato di tassi ridotti rispetto ai tassi più elevati della tariffa [OSCURATO:PERSONA].
1067. Tuttavia, contrariamente a quanto fatto valere dalle ricorrenti, una tale circostanza non dimostra affatto, di per sé, che le parti del [OSCURATO:PERSONA] non detenessero una posizione dominante durante il periodo di cui trattasi. Infatti, il fatto che un'impresa conceda ristorni ai suoi clienti non costituisce in alcun caso un indizio che tale impresa non ha una posizione dominante sul mercato interessato. Come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, rispondendo ad un quesito del Tribunale su tale punto, accade frequentemente che un'impresa in posizione dominante su un determinato mercato conceda ristorni ai suoi clienti, ad esempio per ridistribuire incrementi di efficienza ed economie di scala, ovvero per fidelizzare i detti clienti (v., segnatamente, sentenze Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 765, punti 90 e 91, e Michelin/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 337, punto 71). L'esistenza di una posizione dominante riguarda infatti più la capacità di un'impresa di fissare i suoi prezzi in totale autonomia, senza dovere tener conto della pressione concorrenziale esterna, che la capacità di fissare i prezzi più elevati.
1068. Di conseguenza, nel caso di specie, senza che occorra pronunciarsi sulla natura esatta dei ristorni concessi dalle parti del [OSCURATO:PERSONA], si deve constatare che, per contestare il carattere dominante della loro posizione sul mercato di cui trattasi, le ricorrenti non possono trarre alcun argomento dal fatto che le dette parti concedono ristorni ai caricatori nell'ambito dei noli tempo/volume o dei contratti di servizio.
1069. Al contrario, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che i ristorni concessi nell'ambito di noli tempo/volume e di contratti di servizio confermavano la posizione dominante detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA], in quanto riflettevano la capacità delle parti del [OSCURATO:PERSONA] di operare una discriminazione tra i caricatori sulla base dei prezzi.
1070. Pertanto, ai considerando' 203-213 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che le parti del [OSCURATO:PERSONA] intendevano fatturare ciò che ciascun caricatore è in grado di sopportare per accrescere i loro redditi senza aumentare i loro costi. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che le parti del [OSCURATO:PERSONA] praticavano tre gradi di discriminazione. Il primo consiste, secondo il considerando' 206, nel far pagare ad un cliente un dato prezzo per un articolo o un servizio determinato, ed un prezzo diverso per gli articoli o servizi acquistati in seguito. Il secondo, che ha la forma dei noli tempo/volume e dei contratti di servizio, consiste, secondo il considerando' 207, nel fissare i prezzi in funzione del quantitativo acquistato. Infine, il terzo, cioè la divisione della tariffa in codici e le azioni indipendenti, consiste, secondo i considerando' 208213, nel ripartire i clienti in diverse categorie e nel fissare un prezzo diverso per ciascuna categoria.
1071. Al considerando' 534 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tale capacità discriminatoria fosse tale da confermare la posizione dominante dedotta dalle quote di mercato detenute dalle parti del [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva anzitutto che «[l]a tariffa [OSCURATO:PERSONA] per i servizi di trasporto marittimo stabilisce prezzi diversi per prodotti diversi in base al loro valore. Sebbene la gamma delle tariffe sia notevolmente più ristretta rispetto a quella dei valori delle merci, taluni prezzi possono essere anche il quintuplo di altri. In altre parole, per quanto il costo del trasporto di un container sia quasi completamente indipendente dal tipo di merci trasportate, i noli dei prodotti di maggior valore possono essere il quintuplo di quelli relativi ai prodotti di basso valore». Ai sensi del considerando' 535 della decisione impugnata:
«Tale sistema di differenziazione dei prezzi, finalizzato a massimizzare i profitti, è in genere caratteristico soltanto delle situazioni di mercato in cui una o più imprese hanno un elevato potere di mercato. Nei settori del trasporto in cui mancasse una concentrazione significativa del potere di mercato, invece, il prezzo del trasporto sarebbe probabilmente determinato dal tipo di servizio offerto e non dal tipo di beni trasportati, sulla base dei costi reali in sintonia con le forze di mercato».
1072. Ai considerando' 536 e 537, poi, la [OSCURATO:PERSONA] constata che un altro esempio della discriminazione imposta dal [OSCURATO:PERSONA] risiede nel CAF, il cui importo varia notevolmente a seconda dei porti di destinazione e di origine.
1073. Tali constatazioni non sono rimesse in discussione dalla circostanza, sottolineata dalla ricorrente nella causa T-213/98, secondo cui quasi tutte le compagnie marittime offrono, su tutti i traffici, prezzi variabili a seconda del valore delle merci. Infatti, la stessa ricorrente ha sottolineato che uno degli aspetti della stabilità prevista dal regolamento n. 4056/86, alla quale contribuiscono le conferenze marittime nel settore dei trasporti marittimi, consisteva nel fatto che le compagnie non aderenti a una conferenza tendevano a seguire la conferenza servendosi della tariffa uniforme come «punto di riferimento del mercato». Quindi, nel traffico di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] constata, al considerando' 548 della decisione impugnata, senza essere contraddetta dalle ricorrenti su tale punto, che «la leadership del [OSCURATO:PERSONA] in materia di prezzi rende improbabile l'eventualità che un concorrente voglia rischiare di destabilizzare il mercato con una politica dei prezzi aggressiva nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]».
1074. In siffatte circostanze, il fatto che, su altri traffici, compagnie marittime che non hanno una posizione dominante adottino, sull'esempio delle compagnie dominanti, una politica tariffaria discriminatoria nei confronti dei caricatori non dimostra che la discriminazione sui prezzi non rappresenta un criterio rilevante per constatare l'esistenza di una posizione dominante su un mercato determinato, ma rivela, tutt'al più, che le compagnie non dominanti tendono a seguire la politica tariffaria delle compagnie dominanti.
1075. Quanto alla circostanza fatta valere dalla stessa ricorrente, secondo cui il carattere discriminatorio del CAF, sottolineato al considerando' 536 della decisione impugnata, è fondato su dati relativi al 1997, cioè un anno successivo al periodo oggetto della decisione impugnata, essa non è pertinente. Infatti, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non constata, nel dispositivo della decisione impugnata, che la detta discriminazione è vietata, bensì si limita a far valere tale discriminazione come esempio della capacità delle parti del [OSCURATO:PERSONA] di operare una discriminazione sulla base dei prezzi, capacità non contestata dalle ricorrenti, per illustrare la sua tesi la [OSCURATO:PERSONA] poteva ben fondarsi su dati successivi al periodo oggetto della decisione impugnata.
1076. Inoltre, per la parte in cui la ricorrente asserisce che la decisione impugnata è erroneamente motivata, è sufficiente osservare che le affermazioni su tale punto si confondono con i motivi attinenti a un errore di valutazione e che esse mirano, di conseguenza, a contestare la fondatezza della valutazione della decisione impugnata (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 746, punto 67). Quindi, le dette affermazioni sono irrilevanti nell'ambito della verifica del rispetto dell'obbligo di motivazione (sentenza FEFC, citata supra al punto 196, punti 425 e 431).
1077. Ne discende che nessuno degli elementi fatti valere dalle ricorrenti circa l'esistenza di ristorni sui tassi più elevati della tariffa è tale da rimettere in discussione la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] sul carattere dominante della posizione detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] sul mercato di cui trattasi.
ii) Sull'aumento dei tassi praticati dalle parti del [OSCURATO:PERSONA]
1078. Con i motivi in esame, le ricorrenti contestano i risultati dello studio sui prezzi relativo all'evoluzione dei prezzi, per il tragitto marittimo ed il tragitto terrestre nella [OSCURATO:PERSONA], dei contratti di servizio TAA/[OSCURATO:PERSONA] dal 1992 al 1997, presentati ai considerando' 320-328 della decisione impugnata (in prosieguo: lo «studio sui tassi dei contratti di servizio»). Al considerando' 324 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] constata che «[l]a conclusione più evidente che si può dedurre dall'indagine statistica è che gli aumenti di prezzo del periodo 1993-1996 sui segmenti marittimi hanno superato di 10,4 punti percentuali gli aumenti sui segmenti terrestri comunitari».
1079. Dalla decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su tali risultati per constatare, al considerando' 543, che le possibilità limitate per i caricatori di rivolgersi ai concorrenti del [OSCURATO:PERSONA] erano dimostrate dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era stato in grado «di imporre aumenti di prezzo regolari, per quanto modesti, nel periodo 1994-1996, in netto contrasto con gli altri due principali traffici».
1080. Occorre convenire con le ricorrenti che i risultati dello studio sui tassi dei contratti di servizio sono poco concludenti. Infatti, se è vero che, per il periodo tra il 1993 e il 1996, il detto studio constata un aumento della tariffa marittima di 15,5 punti contro un aumento di soli 5,1 punti per la tariffa terrestre, dalla decisione impugnata non emerge che tale studio prende specificamente in esame l'evoluzione dei prezzi durante il periodo oggetto della decisione impugnata, cioè dal 1994 al 1996. Ora, gli altri risultati presentati dal detto studio non consentono di dedurre che l'evoluzione dei prezzi durante tale periodo è stata identica a quella che ha avuto luogo tra il 1993 e il 1996. In tal senso, per il periodo tra il 1992 e il 1996, tale stess o studio constata che la tariffa marittima è aumentata meno della tariffa terrestre, mentre, per il periodo tra il 1992 e il 1997, l'aumento della tariffa marittima supera di poco quello della tariffa terrestre. È giocoforza constatare che tali risultati, divergendo, non consentono di trarre conclusioni ai fini della constatazione dell'esistenza di una posizione dominante.
1081. Tuttavia, quali che siano i vizi di tale studio, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] fonda la sua constatazione, al considerando' 543 della decisione impugnata, secondo cui le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno regolarmente imposto aumenti di prezzo, anche sui risultati di un altro studio, presentato ai considerando' 307-319 della decisione impugnata, prima di quelli dello studio sui tassi dei contratti di servizio. Infatti, secondo tale altro studio, attinente all'evoluzione dei ricavi medi per EVP del [OSCURATO:PERSONA] tra il 1992 e il 1996 (in prosieguo: lo «studio sui ricavi medi»), la [OSCURATO:PERSONA] conclude, come affermato ai considerando' 318 e 319, da un lato, che, «[i]n media, le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno aumentato i loro ricavi per [EVP] (e cioè il prezzo medio pagato dai caricatori per il trasporto marittimo di [un EVP] dell'8% per i trasporti in direzione est e del 18% per quelli in direzione ovest nel periodo 1992-1996» e, dall'altro, che «alcune delle parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno potuto aumentare i propri redditi medi per [EVP] senza perdite di quote di mercato». D'altronde, dai considerando' 314, 315 e 317 della decisione impugnata risulta che l'aumento del ricavo medio sarebbe stato ancor più marcato se le parti del [OSCURATO:PERSONA] non fossero state costrette dalla FMC a ricondurre i tassi della tariffa e dei contratti di servizio del 1995 ai livelli di quelli del 1994.
1082. È giocoforza constatare che le ricorrenti non contestano i risultati dello studio sui ricavi medi. In siffatte circostanze, si può ritenere provato che la constatazione, al considerando' 543 della decisione impugnata, secondo cui le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno regolarmente imposto aumenti di prezzo, è sufficientemente suffragata, nella decisione impugnata, dallo studio sui ricavi medi.
1083. Di conseguenza, anche se fosse provata, la circostanza secondo cui i risultati dello studio sui tassi dei contratti di servizio non consentono di dimostrare la constatazione svolta al considerando' 543 sarebbe inconferente.
1084. Comunque, occorre evidenziare che la constatazione, al considerando' 543 della decisione impugnata, secondo cui le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno regolarmente imposto aumenti di prezzo rappresenta solo uno dei numerosi elementi accolti ai considerando' 532-549 della decisione impugnata per dimostrare l'esistenza di una posizione dominante. Infatti, se la capacità di imporre regolarmente aumenti di prezzo rappresenta innegabilmente un elemento idoneo ad affermare l'esistenza di una posizione dominante, non ne costituisce affatto un elemento indispensabile, dato che l'indipendenza di cui gode un'impresa dominante in materia di prezzi attiene più alla sua capacità di fissare questi ultimi senza dovere tener conto della reazione dei concorrenti, dei clienti e dei fornitori che alla capacità di aumentarli (v., in tal senso, sentenza AKZO/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 95, punti 7072).
1085. Ora, nel caso di specie, si deve constatare come dal suesposto esame dei motivi e argomenti emerga che la posizione dominante delle parti del [OSCURATO:PERSONA] è già sufficientemente provata dagli altri elementi accertati nella decisione impugnata, che non attengono solo alla loro quota di mercato estremamente elevata, ma anche alla loro capacità di procedere ad una discriminazione sulla base dei prezzi ed alla mancanza di concorrenza esterna effettiva, come risulta dalla quota da esse detenuta nelle capacità disponibili nel traffico di cui trattasi, dall'effetto di chiusura indotto dai contratti di servizio, dalla leadership del [OSCURATO:PERSONA] in materia di prezzi e dal ruolo di gregari dei concorrenti in tale materia.
1086. Per tali ragioni, occorre respingere i motivi e gli argomenti delle ricorrenti relativi all'evoluzione dei tassi nel traffico di cui trattasi.
6. Conclusione sui motivi attinenti all'esistenza di una posizione dominante sul mercato rilevante
1087. Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che i motivi delle ricorrenti attinenti all'esistenza di una posizione dominante detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] devono essere integralmente respinti.
A - Conclusione sul secondo profilo
1088. Per le ragioni sopra esposte, i motivi e gli argomenti fatti valere nell'ambito della seconda parte, relativa al carattere dominante della posizione detenuta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA], devono essere respinti.
Sul terzo profilo, relativo all'assenza di sfruttamento abusivo
1089. Con i motivi dedotti nell'ambito della parte in esame, le ricorrenti contestano i due abusi constatati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, cioè, da un lato, l'imposizione abusiva di restrizioni all'accesso ai contratti di servizio e al loro contenuto e, dall'altro, la modifica abusiva della struttura concorrenziale del mercato.
A - Sul primo abuso, rappresentato dall'imposizione abusiva di restrizioni all'accesso ai contratti di servizio
1090. I motivi e gli addebiti delle ricorrenti nei confronti della decisione impugnata in merito al primo abuso rientrano in due categorie. Da un lato, le ricorrenti asseriscono che ciascuna delle pratiche che costituiscono tale abuso è obiettivamente giustificata. Dall'altro, le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata è insufficientemente motivata su diversi punti.
1. Sul carattere obiettivamente giustificato delle pratiche che costituiscono il primo abuso
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
1091. Per quanto riguarda, anzitutto, i contratti di servizio della conferenza, le ricorrenti asseriscono che le condizioni imposte dal [OSCURATO:PERSONA] in merito alle clausole di adeguamento, alla durata dei contratti di servizio, al divieto dei contratti multipli ed al livello delle indennità forfettarie, alle quali fa riferimento il considerando' 556 della decisione impugnata, sono giustificate da ragioni obiettive. Esse contestano che tali giustificazioni riguarderebbero solo i loro interessi e ritengono che il loro carattere obiettivo sia attestato dai numerosi riferimenti alla situazione vigente nell'ordinamento americano. Il fatto che le parti del [OSCURATO:PERSONA] abbiano notificato una versione modificata del loro accordo, che non contiene più le clausole abusive e le altre restrizioni della concorrenza accertate nella decisione impugnata in materia di contratti di servizio, non rifletterebbe una mancanza di fiducia delle ricorrenti nei confronti della validità del loro accordo, bensì la loro volontà di porre fine alla controversia con la [OSCURATO:PERSONA].
1092. In primo luogo, per quanto riguarda le clausole di adeguamento, le ricorrenti precisano che tale tipo di clausola prevede generalmente che, se il tasso della tariffa raggiunge un livello inferiore a quello dei contratti di servizio del caricatore, ovvero se la conferenza stipula un altro contratto di servizio recante un impegno relativo ad un volume inferiore, nonché ad un tasso meno elevato, il caricatore che ha sottoscritto il primo contratto può automaticamente avvalersi del tasso più basso.
1093. Secondo le ricorrenti, il divieto delle clausole di adeguamento è giustificato dalla necessità di preservare la stabilità dei tassi e dei servizi. Le clausole di adeguamento potrebbero infatti compromettere il ruolo stabilizzante delle conferenze marittime, che costituisce l'obiettivo stesso dell'esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 4056/86. In tal senso, le autorità americane avrebbero ammesso nel 1995, nell'ambito di una controversia tra la Lykes e un'associazione di caricatori, che le clausole di adeguamento potevano essere anticoncorrenziali, in quanto idonee ad incoraggiare la Lykes a non concedere tassi favorevoli ai concorrenti dell'associazione dei caricatori interessata. Da una giurisprudenza costante delle autorità americane risulterebbe altresì che le clausole dette «della nazione più favorita» sono anticoncorrenziali. Sarebbe quindi erroneo sostenere che tale tipo di clausola è stato considerato anticoncorrenziale solo in via eccezionale.
1094. In secondo luogo, per quanto riguarda la durata dei contratti, le ricorrenti precisano anzitutto che l'oggetto della clausola prevista dall'accordo [OSCURATO:PERSONA] è che i membri del [OSCURATO:PERSONA] si impegnino a mantenere un prezzo stabile per almeno un anno civile, consentendo così al vettore e al caricatore di pianificare e di mettere in bilancio entrate ed uscite. Tale vantaggio sarebbe simile a quelli riconosciuti al considerando' 473 della decisione impugnata. Le ricorrenti fanno poi valere che la clausola di cui trattasi produce maggiore efficienza amministrativa per i vettori e contribuisce a garantire una parità di trattamento tra caricatori nella stessa situazione. D'altronde, secondo le ricorrenti, la durata di un anno imposta dall'accordo [OSCURATO:PERSONA] è conforme alla pratica normale in materia di contratti di servizio. Le ricorrenti ritengono che tale situazione sia dovuta al fatto che, date le fluttuazioni sul mercato internazionale di linea e la tendenza al ribasso dei tassi, i caricatori non assumono volentieri impegni per un volume minimo specifico a un tasso determinato per più di un anno. Infine, le ricorrenti rilevano che la [OSCURATO:PERSONA] non ha provato che la durata di uno, due o tre anni prevista dall'accordo [OSCURATO:PERSONA] produceva un sensibile effetto restrittivo sulla concorrenza. Ora, l'effetto di eliminare la concorrenza esplicito dai contratti di servizio, cui fa riferimento la [OSCURATO:PERSONA] ai considerando' 225 e 564 della decisione impugnata, sarebbe più sostanziale se i vettori e i caricatori avessero il diritto di concludere contratti di servizio che superano la durata consentita dall'accordo [OSCURATO:PERSONA].
1095. In terzo luogo, per quanto riguarda i contratti multipli, le ricorrenti rammentano che l'accordo [OSCURATO:PERSONA] vieta la conclusione, da parte di un vettore, di diversi contratti di servizio con uno stesso caricatore solo nel caso in cui tali contratti riguardino, in tutto o in parte, il trasporto di uno stesso carico sulla stessa rotta, ovvero su una parte di quest'ultima. Secondo le ricorrenti, tale divieto è conforme alla normale pratica commerciale. Anzitutto, esse rilevano che, se tali contratti fossero autorizzati, si finirebbe con il consentire alle parti del [OSCURATO:PERSONA] di modificare unilateralmente i contratti della conferenza. Inoltre, esse fanno valere che sorgerebbe un conflitto d'interessi se una parte fosse autorizzata a negoziare ed a votare un contratto di conferenza, per poi pregiudicare tale contratto concludendo a titolo personale, a condizioni diverse, un contratto con lo stesso caricatore, per lo stesso carico. Secondo le ricorrenti, i vettori membri di una conferenza devono scegliere tra la partecipazione ad un contratto della conferenza, la stipula di un nolo tempo/volume, intraprendere un'azione indipendente ovvero, a partire dal 1996, la conclusione di un contratto individuale di servizi (ovvero individuale stipulato in comune). Infine, le ricorrenti fanno osservare che i contratti di servizio (della conferenza o individuali) possono essere modificati, di modo che la clausola imposta dall'accordo [OSCURATO:PERSONA] non vincola irrimediabilmente le parti. Ad esempio, le parti potrebbero aggiungere merci o destinazioni supplementari.
1096. In quarto luogo, per quanto riguarda le indennità forfettarie, le ricorrenti ritengono che il diritto di disciplinare le conseguenze giuridiche di una violazione delle obbligazioni contenute in un contratto di servizio della conferenza inerisca al diritto di concludere siffatti contratti. Esse sottolineano che la clausola di indennità forfettaria rappresenta una stima preventiva del danno subìto dal vettore in caso di inadempimento, da parte del caricatore, delle obbligazioni del contratto di servizio relative ai quantitativi minimi. Secondo le ricorrenti, la ragionevolezza di tale clausola risulterebbe altresì dal decimo considerando' del regolamento n. 4056/86, dove è previsto che i membri di una conferenza possono convenire di «infliggere sanzioni [agli utenti] che eludessero abusivamente l'obbligo di fedeltà, che rappresenta la contropartita per i ristorni, le riduzioni nei noli o le commissioni concessi dalla conferenza». Le ricorrenti fanno inoltre valere che le clausole d'indennità forfettarie sono legittime nell'ordinamento americano. In particolare, la FMC avrebbe concluso, nella sua circolare 1-89, che le indennità previste devono essere sostanziali, per impedire che i contratti di servizio vengano impiegati per aggirare le tariffe. Infine, le ricorrenti fanno osservare che, se un contratto non prevede clausole d'indennità forfettarie, il vettore non avrà altra scelta, in caso di inadempimento del caricatore, se non di fatturare nuovamente il carico oggetto del contratto al tasso della conferenza, il che equivarrebbe ad imporre al caricatore un importo superiore all'indennità forfettaria prevista dall'accordo [OSCURATO:PERSONA].
1097. Inoltre, per quanto riguarda i contratti di servizio individuali, le ricorrenti sostengono che il loro divieto rappresenta una pratica della conferenza obiettivamente giustificabile.
1098. In primo luogo, le ricorrenti ritengono che l'obbligo, previsto dal regolamento n. 4056/86, per una conferenza marittima, di operare applicando tassi di nolo uniformi o comuni [art. 1, n. 3, lett. b)] e di fissare i prezzi e le condizioni di trasporto (art. 3) autorizza (ma non obbliga) i membri della conferenza a vietare la conclusione di contratti di servizio individuali. Secondo le ricorrenti, il divieto dei contratti di servizio individuali rappresenta una pratica normale delle conferenze per preservare l'integrità e l'uniformità delle tariffe. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 1999, data dell'introduzione di contratti di servizio individuali riservati da parte dei membri del [OSCURATO:PERSONA], i tassi sul traffico transatlantico sarebbero calati sostanzialmente (del 21% rispetto all'anno precedente sul traffico ovest-est e del 14% sul traffico est-ovest). [OSCURATO:PERSONA] non chiarirebbe in che modo il diritto di stipulare liberamente contratti di servizio individuali sarebbe conciliabile con l'obbligo di operare applicando tassi di nolo uniformi o comuni.
1099. In secondo luogo, le ricorrenti sottolineano che le conferenze attive sul traffico transatlantico hanno tradizionalmente vietato la conclusione di contratti di servizio individuali da parte dei loro membri. Così, al considerando' 126, la decisione impugnata avrebbe ammesso che tali conferenze «non hanno mai apertamente autorizzato la conclusione di contratti di servizio individuale fino a quando, nel [1996], tali contratti non hanno iniziato ad essere impiegati dalle parti del [OSCURATO:PERSONA]». D'altronde, sulle altre rotte, le restrizioni alla conclusione di contratti di servizio individuali sarebbero più la regola che l'eccezione.
1100. In terzo luogo, le ricorrenti considerano che il divieto dei contratti di servizio individuali è compatibile con l'ordinamento degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA]. Esse rilevano che l'US [OSCURATO:PERSONA] autorizza il divieto di ricorrere a contratti di servizio da parte dei membri di una conferenza [section 4 (a) (7)]. Tale situazione non sarebbe stata modificata dall'accordo di regolamento condizionato del 1995. La FMC non avrebbe deciso, in tale accordo di regolamento condizionato, che le conferenze, alla luce della normativa degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], devono autorizzare la conclusione di contratti di servizio individuali, ma avrebbe imposto alle parti del [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di autorizzare i contratti di servizio individuali nel 1996. Non avrebbe, invece, disposto che tali contratti fossero autorizzati nel 1997 e negli anni seguenti, di modo che esse avrebbero avuto il diritto, conformemente all'accordo di regolamento condizionato, di vietare i contratti di servizio individuali.
1101. Quanto all'applicazione delle regole della conferenza in materia di contratti di servizio ai contratti di servizio individuali, poi, le ricorrenti asseriscono che, quando hanno autorizzato i contratti di servizio individuali nel 1996, potevano anche regolamentarne e vietarne l'uso, ai sensi dell'US [OSCURATO:PERSONA] [section 4 (a) (7)]. L'applicazione delle regole del [OSCURATO:PERSONA] relative ai contratti di servizio individuali era quindi legittima alla luce dell'ordinamento degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA]. D'altronde, le ricorrenti ritengono che l'applicazione ai contratti di servizio individuali delle regole del [OSCURATO:PERSONA] in materia di contratti di servizio rappresentasse un'esigenza dell'accordo di regolamento condizionato della FMC del 1995. Secondo le ricorrenti, l'ordinanza della FMC imponeva al [OSCURATO:PERSONA], infatti, di autorizzare i contratti di servizio individuali per il 1996 e prevedeva che i detti contratti dovessero essere disciplinati dalle regole del [OSCURATO:PERSONA] (cioè dall'art. 14, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA]).
1102. Infine, per quanto riguarda la riservatezza dei contratti di servizio individuali, le ricorrenti fanno valere che la comunicazione degli elementi essenziali dei contratti di servizio individuali (compresi quelli stipulati in comune) è obbligatoria per l'ordinamento americano [section 8 (c) dell'US [OSCURATO:PERSONA]]. Sebbene gli elementi essenziali menzionati nella normativa americana non comprendano il nominativo del caricatore, qualsiasi operatore ben informato nel settore dei vettori marittimi sarebbe in grado di dedurre tale informazione a partire dagli elementi pubblicati (cioè le distanze percorse, le merci interessate, il volume minimo, il tasso di trasporto da un terminal all'altro, la durata, gli impegni in materia di servizi, le indennità forfettarie per inadempimento). In siffatte circostanze, le ricorrenti ritengono che la reciproca comunicazione delle informazioni relative ai contratti di servizio individuali possa essere considerata ragionevole alla luce delle condizioni di trasparenza risultanti dall'US [OSCURATO:PERSONA].
1103. La ricorrente nella causa T-213/98 sostiene che un'impresa in posizione dominante, in assenza di altri elementi, non può commettere un abuso adottando pratiche commerciali che potrebbero essere adottate anche da un'impresa non dominante (sentenza Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 765), a meno che le dette pratiche non abbiano l'effetto di rafforzare la sua posizione dominante o di ridurre la concorrenza sul mercato. Ora, da un lato, le pratiche di cui trattasi in materia di contratti di servizio sarebbero da ricondurre anche a compagnie indipendenti e, dall'altro, la [OSCURATO:PERSONA] non dimostrerebbe che tali pratiche abbiano rafforzato l'asserita posizione dominante delle parti del [OSCURATO:PERSONA]. D'altronde, per quanto riguarda il divieto dei contratti di servizio individuali, la ricorrente evidenzia le iniziative da essa intraprese in materia di tariffe nel periodo di cui trattasi, sotto forma di azioni indipendenti, di tassi regressivi o di trasporto di carico tramite i porti canadesi.
1104. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall'ECTU, ritiene infondati tali motivi e argomenti.
b) Giudizio del Tribunale
1105. Per esaminare tali motivi e argomenti, con i quali le ricorrenti sostengono che le pratiche che configurano il primo abuso sono obiettivamente giustificate, occorre rammentare come, secondo l'art. 6 del dispositivo della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] abbia constatato che, stipulando un accordo che impone restrizioni all'accesso ai contratti di servizio e al loro contenuto, le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno abusato della loro posizione dominante collettiva.
1106. Dai considerando' 551-558 della decisione impugnata, confermati dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, in risposta ai quesiti del Tribunale, risulta che tale primo abuso è rappresentato dalle seguenti pratiche:
- per quanto riguarda i contratti di servizio individuali, il loro puro e semplice divieto nel 1994 e nel 1995 (considerando' 554 e 557) e, quando sono stati autorizzati, a partire dal 1996, l'applicazione di talune condizioni fissate in comune dal [OSCURATO:PERSONA] (considerando' 554-556) e la reciproca divulgazione delle loro condizioni (considerando' 552);
- per quanto riguarda i contratti di servizio della conferenza, l'applicazione di talune condizioni fissate in comune dal [OSCURATO:PERSONA] (considerando' 554-556).
1107. Dal tenore letterale del considerando' 556 della decisione impugnata risulta che le dette condizioni, fissate in comune dal [OSCURATO:PERSONA], sono quelle attinenti al divieto delle clausole di adeguamento, alla durata dei contratti di servizio, al divieto dei contratti multipli e all'entità delle indennità forfettarie. Tali condizioni sono previste dall'art. 14, n. 2, dell'accordo [OSCURATO:PERSONA].
1108. Le ricorrenti ritengono che ciascuna di queste pratiche sia obiettivamente giustificata alla luce dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo esse fanno valere, sostanzialmente, tre tipi di giustificazioni relative, rispettivamente, alla necessità delle dette pratiche per raggiungere taluni obiettivi, alla loro conformità alla prassi normale nel settore dei trasporti marittimi e alla loro conformità alla normativa degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA].
1109. Prima di esaminare tali giustificazioni, si deve sottolineare che nel diritto comunitario della concorrenza non esiste alcuna eccezione al divieto di abuso di posizione dominante. Infatti, contrariamente all'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA], l'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] non consente alle imprese detentrici di una posizione dominante di chiedere la concessione di un'esenzione a favore delle loro pratiche abusive (sentenza della Corte 11 aprile 1989, causa 66/86, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 803, punto 32, e sentenza 8 ottobre 1996, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 568, punto 152). D'altronde, secondo la giurisprudenza, alle imprese dominanti incombe la particolare responsabilità di non compromettere con il loro comportamento lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato comune (sentenze Michelin/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 337, punto 57, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 152, punto 112). Di conseguenza, le pratiche abusive commesse da imprese dominanti sono vietate senza eccezioni.
1110. È alla luce di tali principi che occorre valutare le giustificazioni dedotte dalle ricorrenti nell'ambito dei ricorsi in esame.
i) Sulle giustificazioni attinenti alla necessità di talune tra le pratiche in esame
1111. Le ricorrenti sostengono che il divieto dei contratti di servizio individuali, le restrizioni alla durata e il divieto delle clausole di adeguamento sono necessari per preservare la stabilità dei tassi uniformi o comuni che beneficiano dell'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del regolamento n. 4056/86. Esse fanno altresì valere che le restrizioni alla durata sono necessarie per garantire l'uguaglianza tra i caricatori e realizzare incrementi di efficienza amministrativa. Infine, le ricorrenti ritengono che il divieto dei contratti multipli e la clausola relativa all'entità delle indennità forfettarie siano necessari, sostanzialmente, per preservare l'integrità dei contratti di servizio della conferenza.
1112. Occorre tuttavia evidenziare che, poiché l'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] non prevede la possibilità di concedere un'esenzione, le pratiche abusive sono vietate indipendentemente dai vantaggi ai quali danno eventualmente luogo per gli autori di tali pratiche o per i terzi.
1113. È vero che, secondo la giurisprudenza, l'esistenza di una posizione dominante non può privare un'impresa che si trovi in questa posizione del diritto di tutelare i propri interessi commerciali, qualora questi siano insidiati, di modo che essa deve avere la facoltà, entro limiti ragionevoli, di compiere gli atti ritenuti opportuni per la protezione di tali interessi, a condizione, tuttavia, che un comportamento del genere non abbia lo scopo di rafforzare la posizione dominante e di farne abuso (v., ad esempio, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 853, punto 189; 8 ottobre 1996, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 568, punti 107 e 146, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 152, punto 112). Ne discende che un'impresa dominante può quindi legittimamente far valere motivi idonei a giustificare le pratiche da essa adottate.
1114. Tuttavia, le giustificazioni consentite dalla giurisprudenza nell'ambito dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] non possono condurre, nell'applicazione di tale disposizione, ad ammettere l'esistenza di motivi di esenzione. Infatti, l'unico obiettivo di tali giustificazioni è di consentire ad un'impresa dominante di dimostrare non che le pratiche di cui trattasi procurano taluni vantaggi che ne giustifichino l'adozione, ma solo che le dette pratiche mirano a proteggere in modo ragionevole i suoi interessi commerciali nei confronti di azioni intraprese da terzi e che, quindi, esse non costituiscono in realtà pratiche abusive.
1115. Ora, nel caso di specie, occorre constatare che le giustificazioni fatte valere dalle ricorrenti non mirano a dimostrare che le pratiche di cui trattasi in materia di contratti di servizio non costituiscono pratiche abusive, ma solo che tali pratiche sono necessarie alla realizzazione di taluni vantaggi, cioè a preservare la stabilità dei tassi di nolo uniformi o comuni e l'integrità dei contratti di servizio della conferenza, il rispetto dell'uguaglianza tra i caricatori e la realizzazione di incrementi di efficienza amministrativa. A tal riguardo occorre rilevare che i motivi che, secondo le ricorrenti, giustificano la necessità delle pratiche della conferenza di cui trattasi non attengono all'azione di terzi che metta a repentaglio gli interessi commerciali del [OSCURATO:PERSONA], ma al rischio che gli stessi membri del [OSCURATO:PERSONA] arrechino pregiudizio, con la loro condotta, alle regole adottate dalla conferenza, come l'accordo di fissazione in comune dei tassi di nolo uniformi o comuni e i contratti di servizio della conferenza, ovvero all'efficace funzionamento di quest'ultima.
1116. Ne discende che, con tali giustificazioni, le ricorrenti mirano in realtà ad ottenere un'esenzione delle pratiche abusive in esame, in quanto le dette pratiche sono necessarie per realizzare taluni vantaggi derivanti dal sistema delle conferenze.
1117. Sebbene questo solo motivo sia già sufficiente per respingere l'insieme delle giustificazioni fatte valere in merito alla necessità delle regole di cui trattasi, si deve altresì constatare che, anche se siffatte giustificazioni potessero essere accolte nell'ambito dell'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti non dimostrano affatto in che modo le pratiche in esame siano necessarie per realizzare i vantaggi menzionati.
1118. In tal senso, per quanto riguarda l'asserita necessità di preservare la stabilità dei tassi di nolo uniformi o comuni, la semplice circostanza secondo cui la fissazione in comune dei detti tassi beneficia dell'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del regolamento n. 4056/86 non può di per sé giustificare le pratiche di cui trattasi alla luce dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, da un lato, l'art. 8, n. 2, del regolamento n. 4056/86 stabilisce esplicitamente che l'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] è applicabile alla condotta delle conferenze marittime che beneficiano dell'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del detto regolamento (sentenza 8 ottobre 1996, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 568, punto 64). Dall'altro, l'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del detto regolamento, tenuto conto del suo carattere del tutto eccezionale, non può essere estesa al di là del suo campo di applicazione (v., in tal senso, sentenza FEFC, citata supra al punto 196, punto 254).
1119. A fortiori, per quanto riguarda l'asserita necessità di non arrecare pregiudizio ai contratti di servizio della conferenza, le ricorrenti non possono far valere tale obiettivo per giustificare, alla luce dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], le pratiche restrittive di cui trattasi, mentre i contratti di servizio della conferenza non rientrano, per i motivi esposti ai punti 1381-1385, nell'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del regolamento n. 4056/86. A tal riguardo si deve poi osservare, per quanto riguarda la clausola relativa alle indennità forfettarie, che, se è vero che il decimo considerando' del regolamento n. 4056/86 prevede, come giustamente rilevato dalle ricorrenti, che i membri di una conferenza possano convenire di «infliggere sanzioni [ai caricatori] che eludessero abusivamente l'obbligo di fedeltà, che rappresenta la contropartita per i ristorni, le riduzioni nei noli o le commissioni concessi dalla conferenza», nessuna disposizione del detto regolamento impone alla conferenza il livello delle dette indennità. Ora, dal considerando' 556 della decisione impugnata risulta che solo quest'ultimo, come fissato dalle parti del [OSCURATO:PERSONA], cioè un importo pari a USD 250 per EVP, è stato considerato abusivo dalla detta decisione.
1120. Quanto all'asserita necessità di garantire l'uguaglianza tra i caricatori e di realizzare incrementi di efficienza amministrativa, basti osservare che, considerata la particolare responsabilità a loro carico di non pregiudicare la concorrenza, le imprese dominanti devono adottare comportamenti proporzionati agli obiettivi da esse perseguiti. Con ogni evidenza, nessun motivo attinente all'organizzazione amministrativa interna del [OSCURATO:PERSONA] può quindi giustificare un'infrazione all'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]. Allo stesso modo, per quanto attiene al motivo relativo alla necessità di garantire l'uguaglianza tra i caricatori, le ricorrenti non possono far valere la loro intenzione di non commettere un'infrazione all'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], che vieta alle imprese dominanti, al suo punto c), di imporre condizioni discriminatorie ai loro partner commerciali, per giustificare un'altra violazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA].
1121. Infine, in ogni caso, le ricorrenti non possono avvalersi del fatto che talune parti del [OSCURATO:PERSONA] potrebbero venir meno agli obblighi derivanti dall'accordo di fissazione dei tassi di nolo uniformi o comuni o dai contratti di servizio della conferenza per giustificare, alla luce dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], pratiche destinate a impedire tali inadempimenti. Il semplice fatto che il rispetto dell'accordo di fissazione dei tassi e dei contratti di servizio della conferenza privi di qualsiasi utilità le pratiche di cui trattasi in materia di contratti di servizio basta per dimostrare che queste ultime non sono indispensabili (v., in tal senso, sentenza FEFC, citata supra al punto 196, punto 389).
1122. Quindi, le giustificazioni attinenti ai vantaggi procurati dalle pratiche di cui trattasi in materia di contratti di servizio devono essere respinte.
ii) Sulle giustificazioni attinenti alla conformità di talune pratiche di cui trattasi alla prassi normale nel settore dei trasporti marittimi
1123. Le ricorrenti fanno valere che il divieto dei contratti di servizio individuali e le restrizioni alla durata sono conformi alla prassi normale del settore.
1124. Occorre, tuttavia, evidenziare che, salvo vuotare di contenuto l'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], un comportamento non può perdere il suo carattere abusivo solo perché rappresenta la prassi generalmente seguita in un determinato settore. Infatti, ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], alle imprese dominanti spetta la particolare responsabilità di non compromettere col loro comportamento lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato comune (sentenza Michelin/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 337, punto 57). Contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente nella causa T-213/98, una siffatta responsabilità non è affatto limitata ai soli comportamenti idonei a rafforzare la posizione dominante dell'impresa interessata o a ridurre la concorrenza che sussiste sul mercato, poiché l'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] non considera solo le pratiche che possono pregiudicare una concorrenza effettiva, ma altresì quelle idonee, come nel caso di specie, a causare un danno immediato ai consumatori (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 779, punto 26).
1125. Pertanto, anche supponendo che ciascuna delle pratiche di cui trattasi in materia di contratti di servizio rientri nella prassi normale dei vettori marittimi, l'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] vietava cionondimeno alle parti del [OSCURATO:PERSONA], considerata la particolare responsabilità loro spettante in quanto entità collettiva dominante sul traffico transatlantico, di adottare siffatte pratiche, anche qualora tali pratiche fossero state seguite dalla maggior parte, o addirittura dall'insieme, dei loro concorrenti.
1126. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dalla circostanza secondo cui, ai sensi dell'art. 86, lett. d), del [OSCURATO:PERSONA], il fatto di subordinare la conclusione di contratti a prestazioni supplementari è vietato solo qualora queste ultime, «per loro natura o secondo gli usi commerciali», non abbiano nessun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. Infatti, la presa in considerazione degli usi commerciali in tale contesto dipende dall'esame degli elementi costitutivi della nozione di vendite collegate, in quanto la constatazione di tali vendite esige necessariamente che siano determinate le circostanze in cui le vendite commerciali non sono tra esse collegate. Per le ragioni sopra esposte, tale presa in considerazione degli usi commerciali non può però essere estesa ad altre pratiche abusive, al fine di giustificarle, in particolare qualora tali pratiche abbiano proprio la finalità di rafforzare una posizione dominante e di abusarne (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 853, punto 189).
1127. Di conseguenza, le giustificazioni attinenti agli usi commerciali devono essere respinte.
iii) Sulle giustificazioni attinenti alla conformità di talune delle pratiche di cui trattasi al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA]
1128. Le ricorrenti fanno valere che la clausola relativa all'entità delle indennità forfettarie, il divieto delle clausole di adeguamento, il divieto dei contratti di servizio individuali, l'applicazione di condizioni fissate in comune dalla conferenza ai contratti di servizio individuali e la reciproca divulgazione delle condizioni dei contratti di servizio sono pratiche conformi all'ordinamento degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA].
1129. In via preliminare, si deve osservare che nel caso di specie il [OSCURATO:PERSONA], in quanto conferenza marittima attiva sul traffico transatlantico, è disciplinato allo stesso tempo dal diritto comunitario della concorrenza, come risulta dagli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA], e dal diritto degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], in particolare dall'US [OSCURATO:PERSONA]. Ne discende che le parti del [OSCURATO:PERSONA] devono garantire che il loro comportamento sul mercato di cui trattasi sia conforme non solo al diritto comunitario della concorrenza, ma altresì al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA].
1130. Occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, gli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] riguardano i soli comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese di propria iniziativa. Essi non si applicano se un comportamento anticoncorrenziale è imposto alle imprese da una normativa nazionale o se quest'ultima crea un ambito normativo che elimina qualsiasi possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro. In una situazione siffatta, la restrizione della concorrenza non trova la propria origine, come presupposto da tali disposizioni, in comportamenti autonomi delle imprese. Gli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] possono invece essere applicati qualora risulti che la normativa nazionale lascia sussistere la possibilità di una concorrenza che possa essere ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese (sentenze della Corte 11 novembre 1997, cause riunite C-359/95 P e C-379/95 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6265, punto 33; 9 settembre 2003, causa C-198/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8055, punti 52-55, e 11 settembre 2003, causa C-207/01, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8875, punti 30, 35 e 36; sentenze del Tribunale 17 luglio 1998, causa T-111/96, ITT Promedia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2937, punto 96; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 152, punto 130; 30 marzo 2000, causa T-513/93, Consiglio Nazionale degli [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1807, punti 58 e 59, e 26 ottobre 2000, causa T-154/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3453, punti 78-91). Di conseguenza, se una legge nazionale si limita a consentire, sollecitare o facilitare l'adozione di comportamenti anticoncorrenziali autonomi da parte delle imprese, queste rimangono soggette alle regole di concorrenza del [OSCURATO:PERSONA] (v., segnatamente, sentenze della Corte 27 settembre 1988, cause riunite 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 e da 125/85 a 129/85, Ahlström/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 5193, punto 20, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 56).
1131. Nel caso di specie, per la parte in cui le ricorrenti fanno valere che talune delle pratiche citate sono consentite, o addirittura sollecitate, dal diritto degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], occorre dunque constatare che tale circostanza è di per sé del tutto irrilevante per l'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] alle dette pratiche, poiché, in un caso siffatto, le parti del [OSCURATO:PERSONA] conservano la possibilità di adeguare il loro comportamento per rispettare tanto il diritto comunitario della concorrenza quanto il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA].
1132. In tal senso, per quanto riguarda la clausola d'indennità forfettarie, il fatto che tale tipo di clausola sia legittimo per l'ordinamento degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] non può essere fatto valere per giustificare la detta clausola alla luce dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], tanto più che, come risulta dal considerando' 556 della decisione impugnata, solo il livello delle indennità forfettarie, come fissato dalle parti del [OSCURATO:PERSONA], e non il fatto in sé di prevedere una siffatta clausola, viene considerato abusivo dalla detta decisione.
1133. Allo stesso modo, per quanto riguarda il divieto delle clausole di adeguamento, basti osservare, per respingere l'addebito delle ricorrenti, che esse si limitano a sostenere che, secondo la giurisprudenza americana, le clausole di adeguamento possono implicare effetti anticoncorrenziali, cosicché esse possono, ma non necessariamente debbono, essere vietate.
1134. Infine, per quanto riguarda le pratiche in materia di contratti di servizio individuali, è pacifico tra le parti che l'abolizione del divieto dei contratti di servizio individuali nel 1996 fa seguito all'ordinanza della FMC 4 aprile 1995, con la quale la FMC ha posto fine al procedimento avviato negli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle pratiche del [OSCURATO:PERSONA], in particolare dell'eccessivo livello dei tassi della sua tariffa, dopo che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno accettato di ricondurre i tassi della tariffa del 1995 a quelli del 1994. Ai sensi di tale ordinanza:
«(...) il progetto di accordo di regolamento della controversia è approvato a condizione che l'accordo [OSCURATO:PERSONA] sia modificato con l'aggiunta di un nuovo art. 14, n. 4, dal contenuto seguente:
Fatte salve le disposizioni dell'art. 14, n. 3, ciascuna delle parti, individualmente o in comune con una o più altre parti, può stipulare un contratto individuale con qualsiasi caricatore o associazione di caricatori per il trasporto di carico sul traffico, a condizione che tale contratto:
(...)
(i) non inizi prima del 1° gennaio 1996 e scada entro il 31 dicembre 1996 (...)
(ii) sia conforme agli orientamenti previsti dall'art. 14, n. 2, lett. a)h)».
1135. Le ricorrenti fanno valere che l'ordinanza della FMC non è idonea a dimostrare che il divieto dei contratti di servizio individuali nel 1994 e nel 1995 è contrario al diritto americano, poiché tale ordinanza non impediva alle parti del [OSCURATO:PERSONA] di reintrodurre il detto divieto a partire dal 1997.
1136. È vero, come fatto valere dalle ricorrenti, che dal tenore letterale dell'ordinanza della FMC emerge che quest'ultima ha previsto l'abolizione del divieto dei contratti di servizio individuali per il solo 1996.
1137. Tuttavia, tale circostanza è del tutto irrilevante nell'ambito del motivo in esame. Infatti, essa dimostra tutt'al più che l'ordinamento degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] autorizzava le parti del [OSCURATO:PERSONA] a vietare i contratti di servizio individuali nel 1994 e nel 1995 o a reintrodurre tale divieto a partire dal 1997. Ora, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 1130, una siffatta circostanza non è tale da giustificare la legittimità della pratica di cui trattasi alla luce dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], poiché nulla impediva alle parti del [OSCURATO:PERSONA] di non prevedere un siffatto divieto nel 1994 e nel 1995 o di non procedere alla sua reintroduzione a partire dal 1997.
1138. D'altronde, è pacifico che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno confermato l'abolizione del divieto dei contratti di servizio individuali al di là del 1996, il che basta di per sé a dimostrare che il detto divieto non era necessario per conformarsi all'ordinamento degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA].
1139. Di conseguenza, le ricorrenti non possono fondarsi sull'ordinanza della FMC per giustificare obiettivamente il divieto dei contratti di servizio individuali a partire dal 1996.
1140. Per la parte in cui le ricorrenti fanno valere che talune delle pratiche di cui trattasi sono imposte dal diritto degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], si deve osservare che, alla luce del fatto, sopra sottolineato, che le parti del [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda le loro attività sul traffico transatlantico, sono disciplinate allo stesso tempo dal diritto comunitario della concorrenza e dal diritto degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], non si può escludere che un comportamento vietato dal diritto comunitario sia imposto dal diritto degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], di modo che, per rispettare il diritto comunitario, le parti del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero altra scelta che quella di violare il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, occorre poi rilevare che l'art. 9 del regolamento n. 4056/86 menziona esplicitamente tali situazioni di conflitto con la normativa di un paese terzo. Ai sensi di tale disposizione, spetta alla [OSCURATO:PERSONA], in un caso del genere, avviare negoziati con il paese terzo interessato per conciliare, nella misura del possibile, gli interessi in gioco.
1141. Nel caso di specie, occorre tuttavia determinare, anzitutto, in quale misura le pratiche di cui trattasi risultino effettivamente da obblighi legali imposti al [OSCURATO:PERSONA].
1142. Per quanto riguarda l'applicazione delle regole fissate in comune dalla conferenza ai contratti di servizio individuali, occorre convenire con le ricorrenti che dall'ordinanza della FMC, citata supra al punto 1134, risulta che quest'ultima ha previsto, secondo il tenore letterale del suo dispositivo, che le parti del [OSCURATO:PERSONA] potevano stipulare contratti di servizio individuali «a condizione» che fossero conformi alle disposizioni dell'art. 14, n. 2, dell'accordo [OSCURATO:PERSONA]; da ciò discende che l'applicazione di tali ultime regole ai contratti di servizio individuali è stata non solo autorizzata, ma altresì imposta dalla FMC.
1143. Per valutare la portata dell'ordinanza della FMC su tale punto, occorre tuttavia tener conto della sua natura, nonché dell'obiettivo da essa perseguito.
1144. Per quanto riguarda, anzitutto, la natura dell'ordinanza della FMC, si deve sottolineare che essa non costituisce un atto legislativo astratto avente portata generale, bensì un atto giudiziario avente ad oggetto l'approvazione di un progetto di accordo concluso tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] e i servizi della FMC allo scopo di porre fine ad un procedimento contenzioso avviato dalla FMC.
1145. Ne consegue che gli obblighi previsti da tale ordinanza non risultano tutti da circostanze esterne alle ricorrenti. Infatti, da un lato, la detta ordinanza trova origine nel comportamento stesso delle parti del [OSCURATO:PERSONA], cioè, nel caso di specie, nel fatto che esse hanno praticato prezzi eccessivi, tali da arrecare pregiudizio ai caricatori e, dall'altro, come emerge dai documenti prodotti dalle ricorrenti in risposta ad un quesito scritto del Tribunale sul punto, il tenore letterale di tale ordinanza deriva da negoziati con la FMC nei quali sono state coinvolte le parti del [OSCURATO:PERSONA].
1146. Certo, dal fascicolo in possesso del Tribunale risulta che l'applicazione ai contratti di servizio individuali delle disposizioni dell'art. 14, n. 2, dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] è stata aggiunta dalla FMC nell'ultima fase del procedimento come condizione per l'approvazione del progetto di accordo di regolamento della controversia sottopostole. Erroneamente, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, in udienza, che l'applicazione delle regole fissate in comune dal [OSCURATO:PERSONA] ai contratti di servizio individuali è stata negoziata tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] e i servizi della FMC.
1147. Cionondimeno, dalla motivazione dell'ordinanza emerge che tale condizione d'approvazione, sebbene non negoziata tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] e la FMC, non è stata imposta unilateralmente da quest'ultima. Infatti, la FMC ha espressamente sottoposto tale condizione d'approvazione all'accettazione delle parti del [OSCURATO:PERSONA], intervenuta il 9 marzo 1995 con la notifica alla FMC di una versione modificata dell'accordo [OSCURATO:PERSONA]. Anche se il rifiuto di tale condizione d'approvazione entro il termine impartito avrebbe comportato, ai sensi dell'ordinanza, la caducazione del progetto di accordo di regolamento della controversia, occorre considerare che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno spontaneamente accettato la detta condizione, tenendo conto dei diversi interessi in gioco. A tal riguardo si deve inoltre osservare che, comunque, l'eventuale caducazione del progetto di accordo di regolamento della controversia non avrebbe pregiudicato l'esito del procedimento promosso nel merito dalla FMC quanto alla legittimità delle pratiche di cui trattasi del [OSCURATO:PERSONA].
1148. Per quanto riguarda, poi, l'obiettivo perseguito dall'ordinanza della FMC, si deve osservare che la condizione d'approvazione imposta dalla FMC aveva l'oggetto essenziale di abolire il divieto previsto dal [OSCURATO:PERSONA] di stipulare contratti di servizio individuali, e non di applicare le regole del [OSCURATO:PERSONA] a tali contratti, rispondendo così ai timori, espressi dai caricatori in seguito alla pubblicazione del progetto di accordo di regolamento della controversia, che le parti del [OSCURATO:PERSONA] compensassero la riduzione dei tassi della tariffa del 1995 con aumenti eccessivi dei tassi della tariffa del 1996. Secondo la FMC, l'accresciuta concorrenza derivante dall'introduzione dei contratti di servizio individuali sul traffico era tale da privare le parti del [OSCURATO:PERSONA] di una possibilità del genere.
1149. Considerato tale obiettivo, sembra chiaro che l'applicazione delle regole del [OSCURATO:PERSONA] ai contratti di servizio individuali, piuttosto che costituire un obiettivo deliberato, è stato inserita dalla FMC per consentire ai clienti del [OSCURATO:PERSONA] di stipulare contratti di servizio individuali allo stesso titolo di contratti di servizio della conferenza. La motivazione dell'ordinanza non consente poi di ritenere che la FMC abbia considerato che l'applicazione delle regole fissate in comune dal [OSCURATO:PERSONA] ai contratti di servizio individuali fosse indispensabile per la realizzazione dell'obiettivo perseguito e, quindi, che il fatto, per le parti del [OSCURATO:PERSONA], di non applicare tali regole avrebbe necessariamente costituito una violazione di tale ordinanza. Come giustamente rilevato in udienza dall'interveniente, risulta inoltre dalla decisione 2003/68, in particolare dai suoi considerando' 24, n. 2, e 64, che il [OSCURATO:PERSONA] rivisto non limita più in nulla la libertà delle parti del [OSCURATO:PERSONA] di stipulare contratti di servizio individuali con i caricatori alle condizioni liberamente convenute dalle parti dei detti contratti.
1150. Per questi motivi, si deve concludere nel senso che l'ordinanza della FMC non imponeva affatto alle ricorrenti di applicare le regole del [OSCURATO:PERSONA] ai contratti di servizio individuali a partire dal 1996. Quindi, l'addebito delle ricorrenti su tale punto dev'essere respinto, in quanto si fonda su una premessa erronea.
1151. Per quanto riguarda la reciproca divulgazione delle condizioni dei contratti di servizio, dal considerando' 498, al quale rinvia il considerando' 551, nonché dal considerando' 552 della decisione impugnata, risulta che l'abuso contestato dalla [OSCURATO:PERSONA] attiene al fatto che le parti del [OSCURATO:PERSONA] comunicavano l'esistenza dei contratti di servizio individuali e il contenuto dei detti contratti alle compagnie marittime che non erano parti di tali contratti.
1152. È tuttavia pacifico tra le parti che, in forza dell'US [OSCURATO:PERSONA], le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno l'obbligo di notificare i loro contratti di servizio individuali alla FMC, alla quale dev'essere consegnato anche un sunto delle «clausole essenziali» di tali contratti, cioè, secondo la normativa vigente al momento dei fatti in esame, le clausole relative ai settori portuali o alle zone geografiche di origine e di destinazione, al prodotto o ai prodotti interessati, al volume minimo, al tasso applicabile del trasporto propriamente detto, alla durata, alle prestazioni di servizi garantite ed eventualmente all'indennità forfettaria in caso di inadempimento. Tale sunto è poi pubblicato dalla FMC. [OSCURATO:PERSONA] non contesta che tale sunto riprenda tutte le informazioni rilevanti contenute nelle «clausole essenziali», di modo che il contenuto delle dette clausole, dal momento che è pubblicato, è accessibile al pubblico, compresi non solo i caricatori, ma altresì tutte le parti del [OSCURATO:PERSONA]. Come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando' 112 della decisione impugnata, le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno l'obbligo, ai sensi della normativa americana, di offrire le stesse condizioni a tutti i caricatori che si trovano in situazioni analoghe.
1153. In siffatte circostanze, si deve quindi constatare che, contrariamente alla tesi sostenuta delle ricorrenti, la pratica di cui trattasi non è imposta dal diritto americano. Infatti, la normativa americana non impone alle parti del [OSCURATO:PERSONA] di comunicarsi reciprocamente l'esistenza e il contenuto dei loro contratti di servizio individuali, ma, al più, impone loro l'obbligo di notificare i detti contratti alla FMC, che procede poi alla pubblicazione di un sunto delle loro «clausole essenziali».
1154. Si deve però osservare che la pubblicazione, negli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], di un tale sunto, implica che il contenuto delle «clausole essenziali» dei contratti di servizio individuali diventi un dato pubblico. In un contesto siffatto, le parti del [OSCURATO:PERSONA] non possono vedersi contestare dalla [OSCURATO:PERSONA], al considerando' 552 della decisione impugnata, il fatto di aver convenuto di «comunicarsi» reciprocamente tali dati. Infatti, considerata la pubblicazione del contenuto delle «clausole essenziali», la comunicazione tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] dell'esistenza e del contenuto dei loro contratti di servizio individuali rappresenta uno scambio di informazioni pubbliche. Ora, secondo la giurisprudenza, un tale sistema di scambio di informazioni non è idoneo a violare le regole di concorrenza del [OSCURATO:PERSONA] (v., segnatamente, sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-35/92, Deere/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-957, punto 81, confermata dalla sentenza della Corte 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3111, punti 89 e 90).
1155. In risposta ai quesiti scritti del Tribunale sul punto, la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia sostenuto che le parti del [OSCURATO:PERSONA] si comunicavano reciprocamente informazioni supplementari rispetto a quelle comprese nella pubblicazione prevista dall'US [OSCURATO:PERSONA]. Interrogata in udienza su tale punto, la [OSCURATO:PERSONA] ha però ammesso che l'unica clausola dei contratti di servizio individuali che non dev'essere pubblicata come «clausola essenziale» ai sensi del diritto degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] è quella relativa all'identità del caricatore o dei caricatori interessati.
1156. A tal riguardo occorre però osservare, come fanno giustamente valere le ricorrenti nelle loro memorie dinanzi al Tribunale, che l'identità del caricatore o dei caricatori interessati può essere agevolmente dedotta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] a partire dalle «clausole essenziali» pubblicate ai sensi della normativa americana. Infatti, dal momento che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno accesso, per ciascun contratto di servizio individuale concluso da una di esse, ad informazioni come le zone portuali e geografiche interessate, i prodotti interessati e le prestazioni di servizi garantite, si può ragionevolmente ritenere che, alla luce dei diversi collegamenti esistenti tra di esse nell'ambito della conferenza marittima, esse siano in grado di determinare l'identità del caricatore o dei caricatori vincolati dai contratti di servizio interessati. [OSCURATO:PERSONA], d'altronde, non ha contestato tale circostanza, bensì sostenuto, tutt'al più, che l'identità del caricatore o dei caricatori interessati era divulgata dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] prima della pubblicazione delle «clausole essenziali». È giocoforza constatare, tuttavia, che tale asserzione, formulata per la prima volta in udienza, non è suffragata da alcun elemento del fascicolo, di modo che non può considerarsi provata.
1157. Da quanto precede risulta quindi che, durante il periodo oggetto della decisione impugnata, ciascuna delle parti del [OSCURATO:PERSONA] era in grado, considerata la pubblicazione delle «clausole essenziali» contenute nei contratti di servizio individuali, prevista dall'ordinamento degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], di prendere conoscenza dell'esistenza dei contratti di servizio individuali stipulati da una di esse, nonché dell'insieme delle condizioni rilevanti previste da tali contratti.
1158. In siffatte circostanze, occorre concludere nel senso che erroneamente la decisione impugnata ha constatato che le ricorrenti hanno convenuto di comunicarsi reciprocamente l'esistenza dei contratti di servizio individuali ed il loro contenuto.
1159. Di conseguenza, devono essere accolti gli addebiti delle ricorrenti su tale punto.
2. Sulla motivazione della decisione impugnata quanto al primo abuso
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
1160. Le ricorrenti formulano quattro critiche riguardanti la motivazione della decisione impugnata, per la parte relativa ai contratti di servizio della conferenza.
1161. La prima critica attiene al fatto che la decisione impugnata non spiegherebbe perché i membri di una conferenza non dovrebbero essere autorizzati a determinare le condizioni alle quali esercitano il potere di stipulare contratti di servizio della conferenza («[OSCURATO:PERSONA] service contract authority»), mentre l'esercizio di tale potere è di per sé compatibile con il diritto comunitario.
1162. Le ricorrenti rilevano che, se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] considera che il potere di stipulare contratti di servizio della conferenza non rientra nella sfera di applicazione del regolamento n. 4056/86, essa non esclude che tale potere possa beneficiare di un'esenzione individuale. Le ricorrenti fanno riferimento, al riguardo, al considerando' 582 della decisione impugnata, che recita: «[l]a presente decisione non impone ai caricatori l'obbligo di rinegoziare i loro contratti di servizio in comune né fissa un termine entro cui effettuare una eventuale rinegoziazione». Poiché i membri di una conferenza possono convenire di stipulare contratti di servizio della conferenza, ne consegue che i membri della conferenza devono altresì essere autorizzati a determinare le condizioni alle quali possono stipulare siffatti contratti. Se questa non è la posizione della [OSCURATO:PERSONA], essa dovrebbe motivare le ragioni per cui l'accordo delle ricorrenti su tali condizioni configura uno sfruttamento abusivo di posizione dominante.
1163. Nella fase di replica, le ricorrenti prendono atto dell'affermazione della [OSCURATO:PERSONA], nel suo controricorso, secondo cui il primo abuso rilevato nella decisione impugnata non concerne l'accordo relativo alle condizioni in cui veniva esercitato il potere della conferenza quanto ai contratti di servizio, bensì le restrizioni imposte alla conclusione dei contratti di servizio individuali (o ai contratti di servizio individuali in comune) in quanto tali ovvero a condizioni stipulate in comune.
1164. La seconda critica delle ricorrenti attiene al fatto che la decisione impugnata non motiva l'affermazione secondo cui le condizioni imposte dall'art. 14, n. 2, dell'accordo [OSCURATO:PERSONA], al quale fa riferimento il considerando' 556 della decisione impugnata (cioè, le clausole di adeguamento, la durata dei contratti di servizio, il divieto dei contratti multipli e l'entità delle indennità forfettarie), sono inique alla luce dell'art. 86, lett. a), del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non spiegherebbe le ragioni per cui l'accordo relativo al contenuto dei contratti di servizio della conferenza rappresenta un abuso di posizione dominante. Non vi sarebbe inoltre alcuna analisi di tali condizioni e alcuna presa in considerazione del contesto economico e commerciale nell'ambito del quale sono state convenute tali condizioni. [OSCURATO:PERSONA] non spiegherebbe inoltre la rilevanza della valutazione svolta nell'ambito dell'applicazione dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], alla quale fa riferimento il considerando' 551 della decisione impugnata.
1165. La terza critica delle ricorrenti attiene al fatto che la decisione impugnata non spiega le ragioni per cui sarebbero irragionevoli le condizioni alle quali le ricorrenti hanno fornito i servizi. Ora, dalla giurisprudenza risulterebbe che un rifiuto di fornire servizi è abusivo solo se non è obiettivamente giustificato. La decisione impugnata non conterrebbe una siffatta analisi, ma si limiterebbe a constatare, ai considerando' 553 e 554, che, date le regole sancite all'art. 14 dell'accordo [OSCURATO:PERSONA], non era disponibile alcun contratto di servizio che non rispettasse tali regole.
1166. La quarta critica delle ricorrenti attiene al fatto che, contrariamente agli insegnamenti della sentenza Vetro piano, citata supra al punto 594 (punto 360), la [OSCURATO:PERSONA] ha riciclato le constatazioni svolte nell'ambito dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] per accertare l'esistenza di una pratica abusiva ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]. Secondo le ricorrenti, il primo abuso rilevato dalla decisione consiste infatti, come ammesso dalla decisione al considerando' 551, nello stesso comportamento esaminato ai sensi dell'infrazione all'art. 85, oggetto di una descrizione «in maggior dettaglio ai precedenti considerando 487-502». Da tale rinvio risulterebbe che, dal punto di vista della [OSCURATO:PERSONA], poiché le clausole dei contratti di servizio non causano vantaggi, in termini di miglioramento della produzione o della distribuzione dei servizi o in termini di promozione del progresso tecnico o economico, sufficienti a soddisfare le condizioni per un'esenzione individuale elencate ai considerando' 487-502, tali clausole sarebbero altresì abusive e irragionevoli alla luce dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA].
1167. Nella fase di replica, le ricorrenti asseriscono che tale ragionamento costituisce un errore di diritto. Esse fanno valere che l'esame di una pratica alla luce delle condizioni di concessione di un'esenzione individuale previste all'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] non può rappresentare un ragionamento sufficiente per giustificare, senza altre formalità, la conclusione che tale pratica è abusiva anche ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che i criteri giuridici di applicazione degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] sono diversi e perseguono obiettivi economici diversi, il mero rinvio al ragionamento svolto nell'ambito dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] non può bastare per motivare la constatazione di un abuso ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]. Ora, né la decisione impugnata né il controricorso conterrebbero una spiegazione motivata in merito alle ragioni per cui tali restrizioni della concorrenza rappresenterebbero abusi ai sensi dell'art. 86, lett. a) e b), del [OSCURATO:PERSONA].
1168. Le ricorrenti considerano che le conclusioni dell'avvocato generale nella causa definita con la sentenza 16 marzo 2000, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 595, non rilevano per la problematica in esame. Ai paragrafi 28 e 35 delle sue conclusioni, l'avvocato generale, infatti, non esaminerebbe il problema del rinvio al ragionamento svolto nell'ambito dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] per motivare la constatazione di un abuso ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], bensì il diverso problema se, per provare i nessi economici necessari per procedere ad un esame collettivo, la [OSCURATO:PERSONA] possa fondarsi su fatti che possano configurare un accordo o una pratica concordata ai sensi dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA].
1169. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall'ECTU, ritiene che la decisione impugnata sia sufficientemente motivata su tali punti e conclude quindi nel senso del rigetto dei motivi in esame e degli addebiti delle ricorrenti.
b) Giudizio del Tribunale
1170. Con tali motivi e addebiti, le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata non contiene le ragioni per cui le condizioni per l'esercizio del potere di stipulare contratti di servizio della conferenza sono in contrasto con l'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]. D'altronde, esse asseriscono, sostanzialmente, che la [OSCURATO:PERSONA] non espone sufficientemente in diritto le ragioni per cui le pratiche che configurerebbero il primo abuso, da un lato, sono abusive ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, non sono obiettivamente giustificate.
1171. Per quanto riguarda, in primo luogo, l'addebito attinente alla mancanza di motivazione in merito al carattere abusivo delle condizioni per l'esercizio del potere di stipulare contratti di servizio della conferenza, si è già constatato supra ai punti 1106 e 1107 che, per quanto riguarda i contratti di servizio della conferenza, il primo abuso è consistito, ai sensi della decisione impugnata, nel fatto che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno applicato a tali contratti di servizio talune delle condizioni previste dall'art. 14, n. 2, dell'accordo [OSCURATO:PERSONA], cioè, ai sensi del considerando' 556 della decisione impugnata, quelle relative al divieto delle clausole di adeguamento, alla durata dei contratti di servizio, al divieto dei contratti multipli e al livello delle indennità forfettarie.
1172. Ne discende che, contrariamente a quanto fatto valere dalle ricorrenti, la decisione impugnata non constata che il mero fatto di fissare collettivamente le condizioni per l'esercizio del potere di stipulare contratti di servizio della conferenza rappresenta di per sé un abuso, ma solo che l'applicazione di talune tra tali condizioni previste dall'accordo [OSCURATO:PERSONA] è abusiva.
1173. Quindi, l'addebito delle ricorrenti su tale punto è privo di oggetto.
1174. Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'addebito attinente all'assenza di motivazione quanto al carattere abusivo delle pratiche che configurano il primo abuso, le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver esposto, nella decisione impugnata, le ragioni per cui le dette pratiche rientrano nell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], bensì di aver proceduto, a tal riguardo, ad un «riciclaggio» della motivazione svolta per escludere l'applicazione dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] alle stesse pratiche.
1175. Si deve anzitutto osservare che, con un siffatto addebito, le ricorrenti si limitano a far valere, come risulta espressamente dal tenore letterale del loro ricorso, una violazione dell'art. 190 del [OSCURATO:PERSONA], nel senso che la decisione impugnata sarebbe viziata da un difetto di motivazione o da una motivazione insufficiente. Quindi, contrariamente a quanto suggerito in udienza dalle ricorrenti, in risposta ad un quesito del Tribunale, non si può ammettere che, con l'addebito in esame, le ricorrenti intendano altresì contestare alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di avere accolto una motivazione errata su tale punto. Infatti, un siffatto motivo, che verterebbe sulla legittimità nel merito della decisione controversa e sarebbe pertanto riconducibile alla violazione di una norma di diritto relativa all'applicazione del [OSCURATO:PERSONA], non può essere confuso con il distinto motivo attinente ad un difetto o un'insufficienza di motivazione, che rientra nella violazione delle forme sostanziali (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 746, punto 67). Di conseguenza, nei limiti in cui dal tenore letterale della replica possa eventualmente dedursi un motivo vertente su un'erronea motivazione, esso dovrebbe essere dichiarato irricevibile in quanto motivo nuovo in applicazione dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.
1176. Nel caso di specie, per esaminare la fondatezza dell'addebito delle ricorrenti, occorre quindi verificare soltanto se la decisione impugnata contenga una motivazione sufficiente quanto al carattere abusivo delle pratiche che costituiscono il primo abuso.
1177. A tal riguardo si deve rammentare che, secondo l'art. 6 del dispositivo della decisione impugnata, il primo abuso è consistito nel fatto che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso un accordo contenente restrizioni all'accesso ai contratti di servizio e al loro contenuto. Come indicato supra ai punti 1106 e 1107, dai considerando' 551-558 della decisione impugnata risulta che tale primo abuso deriva, da un lato, per quanto riguarda i contratti di servizio individuali, dal loro divieto puro e semplice nel 1994 e nel 1995 e, quando sono stati autorizzati a partire dal 1996, dall'applicazione di talune condizioni fissate collettivamente dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla reciproca divulgazione delle loro condizioni, e, dall'altro, per quanto riguarda i contratti di servizio della conferenza, dall'applicazione di talune condizioni fissate collettivamente dal [OSCURATO:PERSONA].
1178. Si deve anzitutto constatare che, contrariamente a quanto fatto valere dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, non motiva il carattere abusivo di tali pratiche riciclando la motivazione esposta ai considerando' 487-502 per giustificare il rifiuto di concedere un'esenzione individuale ai sensi dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] a favore delle stesse pratiche. Infatti, ai sensi del considerando' 551 della decisione impugnata, sul quale le ricorrenti fondano la loro affermazione di «riciclaggio», la [OSCURATO:PERSONA] espone soltanto quanto segue:
«L'importanza dei contratti di servizio per i caricatori è stata oggetto di esame più dettagliato ai precedenti considerando 122-126 nonché 472-476. I membri del [OSCURATO:PERSONA] hanno un accordo tra loro sull'imposizione di talune restrizioni al contenuto dei contratti di servizio e in passato hanno concordato di non stipulare contratti di servizio individuali. Una delle finalità di tali restrizioni è stata quella di impedire la concorrenza sui prezzi (cfr. considerando 479). Dette restrizioni sono descritte in maggior dettaglio ai precedenti considerando 487-502».
1179. Quindi, è giocoforza constatare che dallo stesso tenore letterale dell'ultima frase di tale considerando risulta che il rinvio ai considerando' 487-502 non riguarda la motivazione che giustifica il rifiuto della concessione di un'esenzione individuale, bensì la «descrizione dettagliata» ivi svolta delle restrizioni al contenuto dei contratti di servizio imposte dalle regole del [OSCURATO:PERSONA]. Gli argomenti delle ricorrenti attinenti ad un asserito «riciclaggio» sono pertanto privi di fondamento, già solo per questo motivo.
1180. Occorre tuttavia ancora esaminare se la decisione impugnata contenga una motivazione propria quanto al carattere abusivo delle pratiche di cui trattasi.
1181. A tal riguardo si deve osservare che, al considerando' 553 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che un accordo diretto ad imporre restrizioni all'accesso ai contratti di servizio e al loro contenuto equivale a rifiutare la fornitura dei servizi, se non a condizioni inique, nonché ad una restrizione della fornitura di prodotti di trasporti, di modo che un accordo siffatto rientra nella previsione dell'art. 86, lett. a) e b), del [OSCURATO:PERSONA]. Poi, al considerando' 554 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] constata, per quanto riguarda il divieto dei contratti di servizio individuali, che tale divieto ha avuto l'effetto che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno rifiutato di fornire, nel 1995, «servizi consoni alle esigenze dei singoli consumatori secondo le capacità individuali dei singoli vettori»; tale rifiuto privava i caricatori «di quei servizi aggiuntivi che i singoli membri del [OSCURATO:PERSONA] erano in grado di offrire». Quanto all'applicazione ai contratti di servizio individuali (a partire dal 1996) e della conferenza di talune condizioni fissate collettivamente dalle parti del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] afferma, allo stesso considerando, che «[i] membri del [OSCURATO:PERSONA] si sono rifiutati di fornire ai caricatori servizi di trasporto marittimo e terrestre nel quadro di contratti di servizio, ad eccezione di quelli basati su alcune condizioni, definite collettivamente dal [OSCURATO:PERSONA]». Un'analoga considerazione è contenuta al considerando' 555 della decisione impugnata.
1182. Dal tenore letterale della decisione impugnata emerge quindi che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, nella detta decisione, che le pratiche costitutive del primo abuso sono abusive ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] a causa del loro carattere iniquo e restrittivo quanto alla fornitura dei prodotti di trasporto nei limiti in cui tali pratiche hanno avuto ad oggetto, per i motivi esposti ai considerando' 554 e 555 della decisione impugnata, la restrizione dell'accesso ai contratti di servizio e al loro contenuto.
1183. È giocoforza constatare come una siffatta motivazione, che menziona il tipo di abusi previsto dall'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] tra i quali rientrano le pratiche di cui trattasi e precisa le ragioni concrete per cui tali pratiche rappresentano abusi del genere, fornisca alle ricorrenti un'indicazione sufficiente per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, e consenta al giudice comunitario di svolgere il suo controllo sulla legittimità della decisione impugnata (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 548, punto 51).
1184. Di conseguenza, si deve considerare che la decisione impugnata è sufficientemente motivata in diritto su tale punto.
1185. Occorre quindi respingere l'addebito in esame.
1186. Per quanto riguarda, infine, la motivazione del carattere obiettivamente giustificabile delle pratiche costitutive del primo abuso, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza, qualora la [OSCURATO:PERSONA] constati che un'impresa ha sfruttato in modo abusivo la sua posizione dominante, spetta all'impresa di cui trattasi giustificare, eventualmente con circostanze oggettive, gli abusi che le sono contestati (sentenza della Corte 13 luglio 1989, causa 395/87, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2521, punto 38).
1187. Nel caso di specie, è giocoforza constatare che, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento atto a giustificare l'abuso in materia di contratti di servizio loro contestato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione degli addebiti.
1188. Ora, non si può evidentemente contestare alla [OSCURATO:PERSONA], sul piano del rispetto dell'obbligo di motivazione, di non aver preso posizione, nella decisione impugnata, sugli elementi che non le sono stati presentati prima dell'adozione della detta decisione, ma che sono stati fatti valere per la prima volta nella fase dei ricorsi in esame (v., in tal senso, sentenza FEFC, citata supra al punto 196, punti 426 e 427).
1189. Quindi, l'addebito delle ricorrenti su tale punto dev'essere respinto.
3. Conclusione sul primo abuso
1190. Dalle considerazioni che precedono risulta che i motivi e gli addebiti delle ricorrenti in merito al primo abuso devono essere accolti solo nei limiti in cui riguardano la reciproca divulgazione, dalle parti del [OSCURATO:PERSONA], dell'esistenza e del contenuto dei contratti di servizio. Per il resto, i motivi e gli addebiti in esame devono essere respinti.
1191. Si deve quindi annullare l'art. 6 del dispositivo della decisione impugnata nella parte in cui esso si applica alla reciproca divulgazione, dalle parti del [OSCURATO:PERSONA], dell'esistenza e del contenuto dei contratti di servizio e, di conseguenza, l'art. 7 del detto dispositivo nella parte in cui ingiunge alle ricorrenti di porvi immediatamente fine e di astenersi, in futuro, da qualsiasi atto avente un oggetto o un effetto identico.
B - Sul secondo abuso, costituito dalla modifica abusiva della struttura concorrenziale del mercato
1192. Nei confronti delle valutazioni relative al secondo abuso contenute nella decisione impugnata le ricorrenti fanno valere quattro ordini di motivi e di addebiti. I primi riguardano la prova delle pratiche che configurano il secondo abuso; i secondi l'effetto sensibile delle dette pratiche; i terzi la loro durata e i quarti la loro imputabilità alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA].
1. Sulla prova delle pratiche che configurano il secondo abuso
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
i) Osservazioni preliminari
1193. In via preliminare, le ricorrenti sottolineano che il secondo abuso rilevato nella decisione impugnata è interamente fondato sulla constatazione che la conferenza ha attivamente spinto due compagnie, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], ad aderire al [OSCURATO:PERSONA].
1194. Le ricorrenti constatano tuttavia che la [OSCURATO:PERSONA] sviluppa, nel suo controricorso, una nuova argomentazione secondo cui, al di là degli eventi che circondano l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] (i quali sarebbero solo esemplificativi), esse avrebbero adottato una «politica» diretta a neutralizzare la concorrenza e espresso una «volontà» di proporre incentivi a modificare la struttura del mercato.
1195. Le ricorrenti sostengono che l'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] non è applicabile a circostanze del genere e che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 779, su cui si fonda la [OSCURATO:PERSONA] ai considerando' 559 e 560 della decisione impugnata, non ha autorità ai fini dell'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] alla politica o alla volontà dei membri del [OSCURATO:PERSONA]. Secondo le ricorrenti, in mancanza della prova di costrizione abusiva esercitata sul nuovo venuto affinché aderisca alla conferenza, occorre concludere nel senso che quest'ultimo ha aderito alla conferenza sulla base di una valutazione propria dei suoi interessi commerciali. Le ricorrenti fanno valere che, contrariamente ad una situazione di concentrazione come quella all'origine della sentenza sopra menzionata, le parti di una conferenza marittima restano libere, da un lato, di farsi concorrenza con i prezzi o altrimenti e, dall'altro, di abbandonare la conferenza alla scadenza del termine di preavviso convenuto. Secondo le ricorrenti, se la struttura della concorrenza è gravemente lesa dall'accesso alla conferenza di nuovi membri, la [OSCURATO:PERSONA] ha il potere di revocare il beneficio dell'esenzione per categoria in applicazione degli artt. 7 e/o 8 del regolamento n. 4056/86.
1196. Le ricorrenti fanno ancora osservare che la [OSCURATO:PERSONA] non spiega come la «politica» diretta a neutralizzare la concorrenza e la «volontà» di proporre incentivi ai vettori per invogliarli ad entrare sul traffico transatlantico come parti del [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto conseguenze negative sul mercato. Ora, secondo le ricorrenti, dalla giurisprudenza della Corte emerge che la nozione di abuso è un concetto obiettivo, che riguarda pratiche idonee a causare un pregiudizio ai consumatori o ad ostacolare la struttura concorrenziale del mercato (sentenze Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 765, punto 91; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 779, punto 26, e 6 aprile 1995, BPB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 346, punto 70). Comunque, le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia prodotto prove del fatto che la politica del [OSCURATO:PERSONA] diretta a neutralizzare la concorrenza ha inciso sulla struttura della concorrenza.
1197. La ricorrente nella causa T-213/98 osserva che le adesioni alle conferenze marittime e i ritiri dalle stesse non sono affatto eccezionali. La ricorrente ritiene che l'analisi della [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie possa avere l'effetto di «congelare» il numero di membri delle conferenze al loro livello attuale, contrariamente agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 4056/86. Inoltre, la ricorrente rammenta che le conferenze aperte disciplinate dal diritto americano devono accettare tutti i nuovi membri, mentre le conferenze chiuse devono accettare i nuovi membri che soddisfano taluni requisiti obiettivi, conformemente all'art. 1, n. 1, del codice Unctad.
1198. La ricorrente contesta sostanzialmente alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver chiaramente descritto, nella decisione impugnata, il comportamento costitutivo dell'abuso. Secondo la ricorrente, l'art. 5 della decisione impugnata può indurre a pensare che l'abuso contestato risiede nell'ammissione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] come membri del [OSCURATO:PERSONA], ovvero nelle misure adottate dalle ricorrenti per invogliare tali due compagnie ad aderire al [OSCURATO:PERSONA], ovvero in entrambe le condotte.
1199. Per quanto riguarda la prima ipotesi, la ricorrente asserisce che è errata sul piano dei principi, in quanto le conferenze non possono al contempo essere obbligate per legge ad accettare tutti i nuovi membri e commettere un abuso soddisfando tale obbligo. La ricorrente rammenta che, per svolgere il loro ruolo stabilizzatore conformemente al regolamento n. 4056/86, le conferenze devono detenere una quota di mercato sufficientemente elevata. La ricorrente sostiene altresì, sul piano dei fatti, che l'adesione di compagnie come la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non può avere sensibilmente alterato la concorrenza, dato che la loro quota di mercato cumulata supera appena l'1%. D'altronde, la [OSCURATO:PERSONA] non può dedurre dal fatto che l'adesione di tali due compagnie ha eliminato «questa fonte di concorrenza» (considerando' 566) la conclusione che il [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto l'intenzione di eliminare la concorrenza mediante i prezzi. La ricorrente rileva inoltre che compagnie indipendenti sono poi penetrate sul mercato.
1200. Per quanto riguarda la seconda ipotesi, la ricorrente precisa anzitutto che quest'ultima presuppone logicamente che l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] non costituisca di per sé una condizione preliminare per la constatazione dell'abuso. La ricorrente ritiene che, in tale ipotesi, la [OSCURATO:PERSONA] non spieghi come gli asseriti incentivi abbiano alterato la struttura del mercato. [OSCURATO:PERSONA] non ricollegherebbe poi alcuna importanza alla forma di tali incentivi. Comunque, se gli incentivi offerti dalle conferenze marittime per ottenere le adesioni costituiscono casi di abuso, la ricorrente si chiede in che modo le conferenze possano aumentare il numero dei loro membri garantendo a questi ultimi ed al traffico in generale i benefici previsti dal regolamento n. 4056/86.
1201. Per quanto riguarda la terza ipotesi, la ricorrente sostiene che valgono cumulativamente le osservazioni che precedono.
1202. Nella fase di replica, la ricorrente ribadisce gli argomenti delle altre ricorrenti riguardanti la modifica, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della natura del secondo abuso. Essa sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non fornisce alcun dettaglio in merito alla politica o alla volontà delle parti del [OSCURATO:PERSONA] di eliminare la concorrenza e non produce alcun documento a sostegno della sua tesi. Afferma di non aver avuto una politica o una volontà del genere e rammenta che la sua adesione al [OSCURATO:PERSONA] è di poco precedente a quella della [OSCURATO:PERSONA]. Comunque, la ricorrente conclude nel senso del rigetto della nuova tesi della [OSCURATO:PERSONA] per la semplice ragione che non si tratta dell'abuso accertato all'art. 5 della decisione impugnata.
1203. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che il secondo abuso contestato alle ricorrenti è estremamente grave, in quanto era diretto ad eliminare la concorrenza potenziale, incitando i concorrenti potenziali ad entrare sul mercato come parti del [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo la [OSCURATO:PERSONA] precisa che gli eventi che circondano l'ingresso della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] alla conferenza rappresentano solo esempi della politica svolta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la decisione impugnata fornisce altri esempi di incentivi offerti dal [OSCURATO:PERSONA] ai concorrenti potenziali, non limitati alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], cioè i contratti a tariffa duplice e il fatto che gli ex membri strutturati del TAA si astenevano dal concorrere per i contratti di servizio con i NVOCC (considerando' 565). Pertanto, anche se le ricorrenti potessero dimostrare che la conferenza non ha invogliato la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ad aderire al [OSCURATO:PERSONA], ciò non basterebbe per confutare il secondo abuso rilevato dalla decisione impugnata.
1204. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la dottrina delle conferenze aperte non impedisce ai membri di una conferenza di chiedere alla FMC una deroga all'obbligo di accettare tutti i nuovi membri qualora questi ultimi non intendano impiegare le proprie imbarcazioni sul traffico. D'altronde, alla luce del codice delle conferenze di linea della Unctad, la [OSCURATO:PERSONA] interpreta il regolamento n. 4056/86 nel senso che esso autorizza (senza imporle) le conferenze di linea chiuse. Ora, uno dei motivi di rifiuto di un nuovo membro consentiti dal codice sarebbe che tale nuovo membro non apporta imbarcazioni proprie. Nei limiti in cui l'art. 7, n. 1, dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] ricorre esattamente al tenore letterale del codice della Unctad per descrivere le condizioni in cui possono essere ammessi i nuovi membri, la [OSCURATO:PERSONA] considera pertinente osservare che le nuove parti del [OSCURATO:PERSONA], come la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], sono entrate sul traffico senza introdurre il proprio tonnellaggio.
1205. Comunque, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene la dottrina delle conferenze aperte irrilevante nel caso di specie, poiché la decisione impugnata non constata che le parti del [OSCURATO:PERSONA] abbiano commesso un abuso ammettendo nuovi membri. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], potrebbero aversi circostanze in cui una conferenza detiene una posizione talmente forte che qualsiasi aumento dei suoi effettivi potrebbe costituire un abuso. Ciò non si verificherebbe però nel caso di specie. La decisione impugnata constaterebbe infatti solo che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno adottato un comportamento avente la finalità, specificamente, di sviare la concorrenza potenziale, spingendo ad aderire al [OSCURATO:PERSONA] le compagnie marittime che, altrimenti, l'avrebbero fatto come armatori indipendenti. Tale strategia rammenterebbe quella della struttura tariffaria a doppio livello di cui trattasi nella causa TAA.
1206. L'ECTU fa valere che impedire o ritardare l'ingresso di concorrenti indipendenti è uno degli abusi più gravi di una posizione dominante, in quanto è idoneo a pregiudicare la struttura della concorrenza, impedendo l'emergere di una concorrenza effettiva.
1207. L'ECTU sostiene che l'approccio della [OSCURATO:PERSONA] è conforme alla giurisprudenza comunitaria. L'interveniente rileva che la Corte ha già dichiarato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 779, che un comportamento di rafforzamento di una posizione dominante rientra nell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], poiché è idoneo a pregiudicare la struttura della concorrenza effettiva. Secondo la Corte, poco importano i «mezzi e le procedure» impiegati a tal fine dall'impresa dominante. L'ECTU constata che la Corte e il Tribunale, nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA], citate, hanno altresì sancito tali principi nell'ambito dell'applicazione delle regole di concorrenza al settore dei trasporti marittimi (sentenza 16 marzo 2000, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 595, punti 112, 113 e 114, e sentenza 8 ottobre 1996, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 568, punti 106 e 107).
1208. Secondo l'ECTU, poco importa che il comportamento in questione non implichi un aumento supplementare della quota di mercato dell'impresa dominante, ovvero implichi una sua diminuzione (sentenza 8 ottobre 1996, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 568, punto 77). Infatti, se il [OSCURATO:PERSONA] non avesse avuto un comportamento abusivo, la concorrenza sarebbe stata più effettiva e la posizione del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata ridotta. Allo stesso modo, l'ECTU ritiene poco rilevante il fatto che i caricatori abbiano richiesto talune delle pratiche abusive asserite (cioè, i contratti a tariffa duplice). Secondo l'interveniente si tratta di un'asserzione priva di base fattuale; inoltre, l'interveniente rammenta come sia provato che il fatto che imprese in posizione dominante abbiano negoziato politiche di prezzi anticoncorrenziali in risposta alle domande dei consumatori non può essere fatto valere a difesa qualora vi sia la prova di un'intenzione di commettere un abuso [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 dicembre 1990, 91/300/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 86 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (IV/33.133-D: Carbonato di sodio - ICI) (GU 1991, L 152, pag. 40)].
1209. L'interveniente evidenzia che l'esenzione prevista dall'art. 3 del regolamento n. 4056/86 ha un'ampia portata, in quanto autorizza la fissazione in comune dei prezzi per una durata indeterminata. In siffatte circostanze, essa fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] deve esaminare attentamente il comportamento delle parti di tali cartelli legalizzati, per verificare la permanente sussistenza delle condizioni necessarie per una siffatta esenzione e che le parti non abusino di una posizione dominante.
ii) Sulle misure specifiche destinate alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]
1210. Il primo addebito delle ricorrenti attiene al fatto che, contrariamente alle constatazioni svolte ai considerando' 563 e 564 della decisione impugnata, le circostanze relative all'ingresso della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sul traffico transatlantico ed i contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed altri operatori in merito al possibile ingresso di tali operatori sul traffico sono incompatibili con la constatazione di un abuso, in quanto dimostrano che i membri del [OSCURATO:PERSONA] non hanno incitato concorrenti potenziali ad entrare sul traffico transatlantico aderendo al [OSCURATO:PERSONA].
1211. Le ricorrenti sottolineano che, ammettendo la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] alla conferenza, i membri del [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in stretta conformità ai loro obblighi derivanti dal diritto americano. Esse fanno valere che, conformemente alla sezione 5, lett. b), dell'US [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] è una conferenza «aperta» che consente l'adesione di nuovi membri sulla base dei criteri ragionevoli e non discriminatori stabiliti all'art. 7, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno delle loro affermazioni, le ricorrenti allegano una dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], un ex consigliere generale della FMC, in cui quest'ultimo dichiarerebbe di non conoscere alcun elemento o precedente atto a suffragare l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA], contenuta nel suo controricorso, secondo cui le ricorrenti avrebbero potuto chiedere alla FMC l'autorizzazione di non ammettere un vettore oceanico come membro della conferenza qualora il vettore richiedente non avesse proposto di impiegare le proprie imbarcazioni sul traffico coperto dalla conferenza.
1212. Per quanto attiene, anzitutto, all'adesione specifica della [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti contestano le constatazioni svolte ai considerando' 563 e 564 della decisione impugnata, secondo cui, «prima di diventare un membro del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [ha] richiesto di ricevere informazioni relative a tutti i documenti e le statistiche pertinenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] (compresi tariffe, contratti di servizio, scali, il volume dei carichi e l'utilizzazione delle capacità di carico) [lettera della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] del 19 agosto 1994]» e secondo cui «l'affermazione della segreteria del [OSCURATO:PERSONA] riportata al precedente considerando 239 a proposito di [OSCURATO:PERSONA] dimostra una disponibilità collettiva a permettere che [OSCURATO:PERSONA] acquisisca una quota di mercato adeguata agli spazi container con cui opera sulle rotte in questione (...) [nota d'istruzioni del [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 1996]».
1213. Le ricorrenti fanno valere che i primi contatti tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto luogo il 23 agosto 1994, data della domanda di adesione della compagnia. Da tale documento emergerebbe che, in primo luogo, la domanda di adesione della [OSCURATO:PERSONA] derivava da discussioni intervenute non con i membri del [OSCURATO:PERSONA], bensì con i suoi partner nel consorzio Tricon (ovvero con la DSR-[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]), in secondo luogo, tale domanda di adesione è stata presentata sulla base della dottrina della conferenza aperta in diritto americano, in terzo luogo, la domanda di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] era motivata dalla necessità di preparare le sue attività commerciali e, in quarto luogo, la maggior parte delle informazioni richieste era pubblica. Le ricorrenti rilevano che, nella sua lettera di risposta del 24 agosto 1994, il segretariato del [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che le informazioni richieste dalla [OSCURATO:PERSONA] le sarebbero state comunicate solo dopo la sua adesione alla conferenza il 31 agosto 1994. Da tale documento risulterebbe altresì che il [OSCURATO:PERSONA] era consapevole dei suoi obblighi ai sensi della dottrina della conferenza aperta in diritto americano. In seguito a tale scambio di corrispondenza, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe divenuta un membro del [OSCURATO:PERSONA] con effetto al 31 agosto 1994. Il [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe poi trasmesso copia della tariffa [OSCURATO:PERSONA] il 1° settembre 1994, nonché, nei giorni seguenti, altre informazioni.
1214. Sulla base di tali elementi, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente concluso, al considerando' 563 della decisione impugnata, che la comunicazione di informazioni ha rappresentato «un potente incentivo perché [OSCURATO:PERSONA] entrasse nel traffico transatlantico». Infatti, dalla lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 23 agosto 1994 risulterebbe chiaramente che essa aveva già deciso di aderire alla conferenza. Sarebbe inoltre illogico considerare che una domanda di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] costituisca un incentivo ad aderire al [OSCURATO:PERSONA], senza esaminare quando ed in quali circostanze il [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale domanda.
1215. Inoltre, le ricorrenti fanno valere che il diritto americano esigeva, ai sensi della dottrina delle conferenze aperte, che la conferenza fornisse alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni relative alla tariffa e ai contratti di servizio. Le ricorrenti allegano, a tal riguardo, una dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] in cui quest'ultimo attesta l'inesistenza, nel diritto americano, di qualsiasi base legale per vietare ad un nuovo membro di una conferenza di partecipare ai contratti di servizio esistenti della conferenza. Secondo le ricorrenti, era quindi del tutto legittimo che un nuovo membro chiedesse alla conferenza il tipo di informazioni richieste dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua domanda di adesione.
1216. Le ricorrenti prendono atto che la [OSCURATO:PERSONA] sembra ammettere che la conferenza non ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni da essa richieste prima di diventare parte della conferenza, quando afferma, nel suo controricorso, che la lettera del 24 agosto 1994 precisa che le informazioni chieste dalla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero state fornite finché essa non fosse divenuta parte del [OSCURATO:PERSONA].
1217. Quanto alla lettera del presidente del [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], datata 30 gennaio 1996, riportata in parte al considerando' 561 della decisione impugnata, le ricorrenti sottolineano che, poiché è stata scritta 17 mesi dopo l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] alla conferenza, nell'agosto 1994, tale lettera non può logicamente riguardare la problematica dell'ingresso della [OSCURATO:PERSONA] sul traffico transatlantico. Secondo le ricorrenti, tale lettera riguarderebbe le azioni proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] come membro del [OSCURATO:PERSONA] attivo sul traffico transatlantico, considerate minacce al ruolo stabilizzatore della conferenza. La lettera in questione riguarderebbe quindi piuttosto il progetto di espansione della [OSCURATO:PERSONA] come operatore nel traffico di cui trattasi.
1218. Secondo le ricorrenti, è in tale contesto che dev'essere compresa la nota d'istruzioni del 15 febbraio 1996. Le ricorrenti spiegano che tale nota fa seguito alla lettera del 30 gennaio 1996 del presidente del [OSCURATO:PERSONA]. Essa sarebbe stata redatta dal segretariato britannico per una riunione che avrebbe avuto luogo il 29 febbraio 1996 tra il presidente ed il direttore esecutivo della conferenza, da un lato, e i quadri della [OSCURATO:PERSONA], dall'altro. Secondo le ricorrenti, l'oggetto della nota era di reagire alla politica dei prezzi della [OSCURATO:PERSONA] spiegandole le opzioni possibili per fissare i suoi prezzi concorrenziali nell'ambito della conferenza senza pregiudicare il ruolo stabilizzatore della conferenza. Comunque, le ricorrenti non vedono come tale dichiarazione del segretariato del [OSCURATO:PERSONA], redatta circa 17 mesi dopo l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto invogliare la [OSCURATO:PERSONA] ad intraprendere tale strada.
1219. Per quanto attiene, sotto un secondo profilo, all'adesione specifica della [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti contestano la constatazione fatta al considerando' 564 della decisione impugnata, secondo cui la possibilità, per la [OSCURATO:PERSONA], di partecipare immediatamente ai contratti di servizio della conferenza sarebbe stata «un potente incentivo perché [OSCURATO:PERSONA] entrasse nel traffico transatlantico come membro del [OSCURATO:PERSONA]».
1220. Le ricorrenti fanno valere che i primi contatti della [OSCURATO:PERSONA] relativi al suo ingresso sul traffico transatlantico hanno avuto luogo con una compagnia indipendente dal [OSCURATO:PERSONA], per negoziare un accordo di noleggio relativo a spazi di imbarcazioni nell'ambito di un'intesa a tre che avrebbe coinvolto altresì un'altra compagnia indipendente. Tali negoziati sarebbero tuttavia falliti. Le ricorrenti espongono poi che, poco prima della rottura dei negoziati, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contattato anche la MSC nel maggio 1995, per stipulare un accordo di noleggio. Nell'ambito di tali negoziati, nel giugno 1995, sarebbe sorto il problema dell'adesione della [OSCURATO:PERSONA] alla conferenza (lettera del 19 giugno 1995). Secondo le ricorrenti, i primi contatti tra la [OSCURATO:PERSONA] e la conferenza hanno avuto luogo telefonicamente alla fine di luglio 1995. Il 30 agosto 1995, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe interrogato il [OSCURATO:PERSONA] sulla possibilità di partecipare ai contratti di servizio della conferenza esistenti fino alla fine del 1995. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe divenuta membro della conferenza con effetto all'11 settembre 1995. Da una nota interna del [OSCURATO:PERSONA] del 29 settembre 1995 risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe scelto di essere inclusa in tutti i contratti di servizio della conferenza per il 1995.
1221. Le ricorrenti asseriscono che da tali documenti emerge che, in primo luogo, la prima scelta della [OSCURATO:PERSONA] era di entrare sul traffico transatlantico concludendo un accordo non con il [OSCURATO:PERSONA], bensì con una compagnia indipendente, in secondo luogo, i negoziati a tal fine sono falliti per motivi che non hanno alcun rapporto con la conferenza, in terzo luogo, in seguito a tale fallimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato negoziati con la MSC, un membro del [OSCURATO:PERSONA], per concludere un accordo di noleggio di spazi, in quarto luogo, quando i termini dell'accordo sono stati chiari, la [OSCURATO:PERSONA] ha contattato la conferenza alla fine di luglio 1995 per aderire al [OSCURATO:PERSONA], in quinto luogo, l'accordo con la MSC è stato sottoscritto un mese prima dell'adesione della [OSCURATO:PERSONA] alla conferenza, in sesto luogo, sebbene la domanda di adesione sia del mese di luglio 1995, solo il 30 agosto 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato per la prima volta il problema della partecipazione ai contratti di servizio della conferenza del 1995 e, in settimo luogo, in risposta a tale domanda, è stato comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] che aveva il diritto a partecipare a tali contratti.
1222. Secondo le ricorrenti, quindi, non vi sarebbe alcuna prova che la conferenza avrebbe incoraggiato la [OSCURATO:PERSONA] ad aderire al [OSCURATO:PERSONA] o che l'avrebbe spinta a farlo dandole accesso ai contratti di servizio della conferenza. Al contrario, da quanto precede risulterebbe che i primi contatti ai fini di un'adesione provenivano dalla [OSCURATO:PERSONA] e che il [OSCURATO:PERSONA] ha incluso la [OSCURATO:PERSONA] nei contratti di servizio della conferenza sulla base delle istruzioni impartite dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa.
1223. Inoltre, le ricorrenti fanno valere che il diritto americano imponeva alle parti del [OSCURATO:PERSONA] di ammettere la [OSCURATO:PERSONA] ai contratti di servizio esistenti della conferenza. In base alla dottrina delle conferenze aperte, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcun motivo di opporsi alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] di partecipare ai contratti di servizio alle stesse condizioni degli altri membri della conferenza a partire dalla data di adesione. Le ricorrenti fanno riferimento, a tal riguardo, alla citata dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA].
1224. Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda l'adesione di altri concorrenti potenziali, le ricorrenti espongono, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «UASC»), pur avendo preso contatti con il [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 1996 in vista di un'eventuale adesione, non ha aderito al [OSCURATO:PERSONA] e non è entrata sul traffico transatlantico e, dall'altro, che l'APL non ha avuto alcun contatto con il [OSCURATO:PERSONA] in vista di un'adesione a quest'ultimo. Esse precisano a tal riguardo che, nel 1998, la NOL si è ritirata dalla conferenza e ha ripreso l'APL. La NOL sarebbe oramai attiva sul traffico transatlantico come compagnia indipendente con il nome dell'APL. Infine, le ricorrenti rammentano che, nel febbraio 1997, la Cosco, la Yangming e la K [OSCURATO:PERSONA] sono entrate sul traffico transatlantico non come parti del [OSCURATO:PERSONA], ma come compagnie indipendenti.
1225. Infine, la ricorrente nella causa T-213/98 contesta di aver contribuito a misure di incentivo o di aver avuto conoscenza di misure del genere destinate ad indurre la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ad aderire al [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente rammenta di essere divenuta membro del [OSCURATO:PERSONA] solo nel 1993, cioè poco tempo prima dell'adesione della [OSCURATO:PERSONA], nel 1994. Più in particolare, la ricorrente respinge l'asserzione, contenuta al considerando' 293 della decisione impugnata, secondo cui le sarebbe stato «consentito», ai sensi di «vari accordi stipulati con membri del [OSCURATO:PERSONA]» di «entrare sul mercato e (...) aggiudicarsene una quota senza dover affrontare la normale concorrenza prevedibile in tali situazioni».
1226. La ricorrente asserisce d'altronde che la tesi della [OSCURATO:PERSONA] sostenuta nel controricorso è inaccettabile, in quanto rende praticamente impossibile l'aumento, da parte di una conferenza, del numero dei suoi membri senza commettere un abuso. A tal riguardo la ricorrente evidenzia che, nell'ambito di negoziati di adesione, rientra nella prassi commerciale normale che i partner offrano incentivi. La ricorrente non comprende perché, sebbene il regolamento n. 4056/86 riconosca i vantaggi procurati dalle conferenze marittime, la [OSCURATO:PERSONA] tenti adesso di impedire alle conferenze di convincere compagnie che non siano membri a divenirlo. Essa evidenzia che nel caso di specie la quota di mercato del [OSCURATO:PERSONA] è inferiore a quella di molte altre conferenze e ribadisce che l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] ha comportato solo un modesto aumento di tale quota di mercato. Per quanto riguarda l'affermazione relativa alla riserva, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di una quota di mercato a favore della [OSCURATO:PERSONA] (considerando' 533 e 535 della decisione impugnata), la ricorrente fa osservare che tale comportamento, anche se fosse dimostrato, non potrebbe tuttavia essere definito abusivo, poiché il regolamento n. 4056/86 autorizza gli accordi di ripartizione del carico. Non vi sarebbe alcun motivo di non proporre tale tipo di incentivo ad un candidato membro prima della sua adesione, mentre potrebbe essere offerto dopo questa adesione. Secondo la ricorrente, un simile approccio condurrebbe al fallimento dei negoziati.
1227. In risposta a quanto affermato dall'ECTU, le ricorrenti ribadiscono che non vi è alcuna prova del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tentato di convincere le compagnie indipendenti ad aderire alla conferenza. Esse constatano altresì che l'asserita intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di eliminare i concorrenti indipendenti sarebbe stata scoperta dall'ECTU in un documento del 1992. Quanto alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mantenuto la sua posizione dominante, esse ritengono che la decisione impugnata non contenga alcuna constatazione in tal senso.
1228. Per quanto riguarda, in primo luogo, l'adesione della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] conferma che era evidente come tale compagnia fosse in grado di penetrare sul mercato di cui trattasi in modo indipendente, trattandosi di una compagnia che non faceva parte degli accordi di conferenza. Essa ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 19 agosto 1994 non affermi che tale compagnia ha deciso di aderire al [OSCURATO:PERSONA], ma solo che essa ha deciso di entrare nel traffico di cui trattasi.
1229. Quanto alla lettera del [OSCURATO:PERSONA] del 24 agosto 1994, secondo la [OSCURATO:PERSONA] essa conferma che la [OSCURATO:PERSONA], al momento della domanda di informazioni, non aveva ancora adottato la sua decisione, e che «dovevano svolgersi ulteriori discussioni circa l'adesione [della [OSCURATO:PERSONA]]». [OSCURATO:PERSONA] evidenzia altresì come tale lettera precisi che le informazioni richieste dalla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero state fornite fino a quando quest'ultima non fosse divenuta parte del [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], una parte di tali informazioni riguardava il contenuto dei contratti di servizio esistenti, i volumi trasportati e le prestazioni delle parti del [OSCURATO:PERSONA], ovvero informazioni riservate e sensibili da un punto di vista commerciale, la cui divulgazione avrebbe consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di identificare la maggior parte dei clienti del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] considera che tali informazioni superano quanto necessario ad una compagnia marittima che aspira a divenire membro della conferenza. Essa ribadisce che il fatto di sape re che le parti del [OSCURATO:PERSONA] erano disposte a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] tali informazioni al momento della sua adesione ha costituito un incentivo supplementare per indurre quest'ultima ad aderire alla conferenza.
1230. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la nota d'istruzioni del 15 febbraio 1996 dimostri l'esistenza di una volontà collettiva dei membri del [OSCURATO:PERSONA] di cedere alla [OSCURATO:PERSONA] quote di mercato. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale volontà collettiva rappresentava un incentivo per la [OSCURATO:PERSONA] ad aderire al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la stessa attitudine trasparisse dalla lettera del presidente del [OSCURATO:PERSONA] del 30 gennaio 1996. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale lettera, sebbene datata 1996, resta rilevante, poiché descrive la situazione trascorsa. Essa rileva che, contrariamente a quanto spiegato dalle ricorrenti, la dichiarazione in base alla quale il presidente del [OSCURATO:PERSONA] proponeva l'aiuto della conferenza «ad ogni compagnia che cercasse di entrare sul mercato» può difficilmente essere compresa come non rivolta alle compagnie desiderose di entrare sul traffico.
1231. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], anche nell'ambito di una conferenza di linea che beneficia di un'esenzione per categoria non potrebbe essere considerato un comportamento commerciale normale il fatto che la conferenza operi affinché nuovi membri siano in grado di ottenere una quota di mercato sufficiente per mantenere la loro attività a spese degli altri membri della conferenza. Nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], un siffatto comportamento avrebbe senso solo se l'intento fosse di far prevalere i vantaggi connessi all'eliminazione della concorrenza potenziale sulla perdita di quote di mercato.
1232. Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'adesione della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia progettato la conclusione di un accordo con una compagnia indipendente non possa rimettere in discussione l'argomento secondo cui la volontà delle parti del [OSCURATO:PERSONA] di accettare di concludere contratti di servizio con la [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato un potente incentivo al momento di fare la sua scelta. Quanto ai contatti con la MSC, la [OSCURATO:PERSONA] rammenta che, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, le ricorrenti hanno ammesso che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di noleggiare posti della MSC era legata alla sua decisione di aderire al [OSCURATO:PERSONA]. D'altronde, la [OSCURATO:PERSONA] contesta l'affermazione secondo cui il diritto americano imporrebbe l'ammissione immediata ai contratti di servizio di tutti i nuovi membri di una conferenza.
1233. Per quanto riguarda, in terzo luogo, l'adesione di altri operatori, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'UASC e l'APL non possano affatto essere paragonate alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] come concorrenti potenziali. D'altronde, la [OSCURATO:PERSONA] osserva, da un lato, che sarebbe stata sorprendente un'adesione dell'UASC e dell'APL al [OSCURATO:PERSONA] dopo l'adozione della comunicazione degli addebiti nel maggio 1996 e, dall'altro, che le prove prodotte dalle ricorrenti relativamente ai contatti dell'UASC e dell'APL con la conferenza appaiono incomplete, dato che non menzionano le discussioni che hanno avuto luogo nel segretariato del [OSCURATO:PERSONA] o tra quest'ultimo e le parti del [OSCURATO:PERSONA].
iii) Sulle misure generali destinate ai concorrenti potenziali
- Sui contratti di servizio a tariffa duplice
1234. Il secondo addebito delle ricorrenti attiene al fatto che la constatazione della [OSCURATO:PERSONA], al considerando' 565 della decisione impugnata, secondo cui i contratti di servizio a tariffa duplice delle ricorrenti hanno rappresentato un incentivo affinché i nuovi membri aderissero alla conferenza, è viziata da errori di fatto e di valutazione.
1235. Le ricorrenti sostengono che, in ciascun caso, l'iniziativa di un contratto di servizio a due livelli di tassi emanava dal caricatore parte del contratto sulla base della percezione che quest'ultimo aveva delle differenze nella qualità dei servizi forniti dai vettori interessati. Le ricorrenti rilevano come dal considerando' 450 della decisione impugnata emerga che la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha accettato che ai caricatori potessero essere offerti tassi diversi in caso di fornitura di servizi di diversa qualità. Contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando' 154 della decisione impugnata, le ricorrenti ritengono che la corrispondenza intercorsa tra i caricatori e i vettori al momento del negoziato per i contratti di servizio dimostri le loro affermazioni. Ora, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe chiesto alle ricorrenti di fornire tali elementi di prova. Le ricorrenti ritengono che non possa essere loro contestato di non averle presentate spontaneamente, in quanto non avevano ragione di supporre che la [OSCURATO:PERSONA] avesse obiezioni nei confronti del modo in cui erano stati negoziati i contratti di servizio. Le ricorrenti sottolineano che tale problema ha formato oggetto di una riunione con la [OSCURATO:PERSONA] il 3 maggio 1995 (sei mesi prima dell'adesione della [OSCURATO:PERSONA]) senza che essa formulasse critiche a tal riguardo.
1236. Comunque, le ricorrenti contestano che i contratti a doppio tasso abbiano incentivato i concorrenti potenziali ad aderire alla conferenza. Esse rilevano che solo una minoranza dei contratti di servizio della conferenza comprendeva doppi tassi di tariffazione, che non vi era un previo accordo tra le ricorrenti quanto all'identità delle parti alle quali i caricatori avrebbero corrisposto tassi inferiori e che non vi era alcun accordo previo quanto all'importo dello scarto tra i tassi.
1237. Le ricorrenti osservano che, durante il periodo dell'infrazione, solo la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno aderito al [OSCURATO:PERSONA]. Ora, la decisione impugnata non conterrebbe alcuna prova che i contratti di servizio della conferenza a doppio tasso abbiano invogliato tali due compagnie ad entrare nel [OSCURATO:PERSONA].
1238. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], la corrispondenza sopracitata non conterrebbe alcuna indicazione in tal senso. D'altronde, il carico trasportato dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base di contratti di servizio a doppio tasso costituirebbe solo, rispettivamente, il 5,5 e il 6,9% del carico trasportato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di contratti di servizio nel 1995 e nel 1996.
1239. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], le prove dimostrerebbero che, quando tale compagnia si è informata sull'esistenza di strutture tariffarie a doppio livello nei contratti di servizio prima di aderirvi, le è stato chiaramente risposto che nel [OSCURATO:PERSONA] tutti i vettori godevano di un eguale status, con eguali diritti ed obblighi (lettera dell'8 settembre 1995). D'altronde, da una e-mail del 2 ottobre 1995 del segretariato del [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe che, al momento dell'adesione della [OSCURATO:PERSONA], nel caso in cui i contratti di servizio avessero contenuto un doppio tasso, la [OSCURATO:PERSONA] vi avrebbe partecipato al tasso più elevato. Infine, le ricorrenti rilevano che il carico trasportato dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base di contratti di servizio a doppio tasso rappresenta solo, rispettivamente, il 7e il 14,7% del carico trasportato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di contratti di servizio nel 1995 e nel 1996.
1240. Le ricorrenti trovano poi sorprendente che l'ECTU non presenti alcuna osservazione in merito alle prove fornite dalle ricorrenti per dimostrare che i contratti a tariffa duplice erano richiesti dai caricatori.
1241. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce le constatazioni da essa svolte ai considerando' 565 e 152 della decisione impugnata, secondo le quali nel 1995 quasi un terzo dei contratti di servizio della conferenza conteneva una duplice tariffa.
1242. [OSCURATO:PERSONA] osserva che le ricorrenti tentano di minimizzare l'importanza dei contratti di servizio a doppio tasso inserendo nei loro calcoli i contratti di servizio con i NVOCC. Ora, la [OSCURATO:PERSONA] rammenta che i membri tradizionali della conferenza erano raramente parti nei contratti di servizio con i NVOCC nel 1996 (e per niente nel 1995). Non sarebbe stato quindi necessario inserire una duplice tariffa. Comunque, secondo la [OSCURATO:PERSONA], è irrilevante la circostanza che solo una minoranza di contratti di servizio della conferenza conteneva un doppio tasso. A suo avviso, i caricatori potevano avere un contratto di servizio a un tasso con uno o più membri e un altro contratto con un altro tasso con uno o più altri membri. Di conseguenza, non sarebbero occorsi contratti a doppio tasso.
1243. L'analisi dei contratti di servizio del 1995 svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] metterebbe in luce il fatto che la differenza tra i due tassi era, nella maggior parte dei casi, di USD 50 o 100. Considerato che i contratti erano adottati dalla conferenza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene non pertinente l'argomento delle ricorrenti secondo cui non vi era un previo accordo quanto all'entità dello scarto.
1244. [OSCURATO:PERSONA] ripete che non è stata prodotta alcuna prova del fatto che l'iniziativa dei contratti a doppio tasso emanava dai caricatori. [OSCURATO:PERSONA] rammenta che il mantenimento dei doppi tassi le è apparso solo quando ha chiesto una copia dei contratti di servizio. Comunque, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la maggior parte delle domande citate dalle ricorrenti sembra riguardare la continuazione di contratti a livelli duplici di tassi dell'anno precedente e non l'inserimento di tale disposizione in un nuovo contratto. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe straordinario che la predominanza dei contratti a duplice livello di tassi possa risultare esclusivamente dalla percezione che ciascun caricatore ha delle diverse qualità dei servizi offerti dalle parti del [OSCURATO:PERSONA].
1245. Quanto al fatto asserito dalle ricorrenti, secondo cui né la [OSCURATO:PERSONA] né la [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state invogliate ad aderire al [OSCURATO:PERSONA] a causa di tali contratti, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che questi ultimi hanno rappresentato solo uno degli aspetti degli incentivi offerti dal [OSCURATO:PERSONA]. Essa fa valere che, nel 1995, il 68,5% del carico totale trasportato nell'ambito di contratti di servizio dalla [OSCURATO:PERSONA] lo è stato in esecuzione di un contratto contenente un duplice tasso o di un contratto con un NVOCC. Durante lo stesso anno, la percentuale corrispondente per la [OSCURATO:PERSONA] è stata del 73%.
- Sui contratti di servizio con i NVOCC
1246. Il terzo addebito delle ricorrenti attiene al fatto che la constatazione della [OSCURATO:PERSONA], ai considerando' 150 e 565 della decisione impugnata, secondo cui gli ex membri strutturati del TAA si astenevano dal concorrere per taluni contratti di servizio con i NVOCC non è dimostrata dai fatti.
1247. Come osservazione preliminare, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non spiega su che basi considera ex membri non strutturati del TAA, alla nota n. 53 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], la DSR-[OSCURATO:PERSONA], la MSC, la [OSCURATO:PERSONA], la POL, la [OSCURATO:PERSONA] e la TMM.
1248. Le ricorrenti rilevano, per il resto, che la decisione impugnata non contiene alcuna prova dell'esistenza di un accordo o di una pratica concordata tra i membri tradizionali della conferenza per riservare alle compagnie tradizionalmente indipendenti i contratti di servizio con i NVOCC. [OSCURATO:PERSONA] si baserebbe solo su una comparazione tra i trasporti effettuati dai membri del [OSCURATO:PERSONA] precedentemente indipendenti nell'ambito dei contratti di servizio con i NVOCC e quelli effettuati dai membri tradizionali del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla lettera del 28 dicembre 1995, inviata dalla POL alla [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti ritengono che essa non possa valere come prova del fatto che i contratti di servizio con i NVOCC sono stati riservati dai membri tradizionali della conferenza ai nuovi venuti e alle compagnie tradizionalmente indipendenti, poiché si tratta di una lettera inviata da un ex indipendente ad un nuovo venuto.
1249. Le ricorrenti sottolineano che la decisione di trasportare carico dei NVOCC è una decisione unilaterale adottata individualmente da ciascuna ricorrente. Rammentano, a tal riguardo, la spiegazione da loro fornita alla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo, riprodotta alla nota n. 55 della decisione impugnata.
1250. Le ricorrenti osservano che, se nel 1994 e nel 1995 i membri tradizionali della conferenza (ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]) hanno concentrato le loro attività sul trasporto di merci dei caricatori proprietari, a partire dal 1996 quasi tutte le ricorrenti hanno trasportato merci dei NVOCC. Quindi, i membri tradizionali della conferenza avrebbero trasportato, nel 1996 e nel 1997, rispettivamente, il 22 e il 29% del carico dei NVOCC. In siffatte circostanze, le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia presentato indizi seri, precisi e concordanti dell'esistenza di una concertazione previa e non abbia dimostrato che la concertazione rappresenti l'unica spiegazione plausibile del trasporto di carico dei NVOCC da loro effettuato.
1251. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall'ECTU, rileva come le ricorrenti, nel loro ricorso, abbiano implicitamente ammesso che i membri tradizionali della conferenza non concorrevano per i contratti di servizio con i NVOCC nel 1994 e nel 1995.
1252. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che le ricorrenti tentano di confondere i contratti di servizio con i NVOCC di cui trattasi nella decisione impugnata e il carico dei NVOCC nell'ambito della tariffa. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le prove dimostrano che, nel 1996, le ex compagnie membri del [OSCURATO:PERSONA] precedentemente indipendenti hanno trasportato il 94,7% del carico dei NVOCC in esecuzione di un contratto di servizio del [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il valore del mercato transatlantico dei NVOCC nel 1995 superava USD 300 milioni, non sarebbe plausibile che i membri tradizionali della conferenza abbiano deciso unilateralmente che tale attività non meritava di essere continuata. [OSCURATO:PERSONA] considera che tali elementi dimostrano che i contratti con i NVOCC erano riservati ai membri non tradizionali e ai nuovi venuti sul mercato.
1253. Quanto ai motivi commerciali fatti valere dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] comprende che i membri tradizionali del [OSCURATO:PERSONA] non concorressero per il carico dei NVOCC, in quanto li consideravano concorrenti. Tuttavia, le ricorrenti non spiegherebbero perché questi stessi membri trasportano attualmente una quota significativa dei carichi che rientrano nei contratti di servizio con i NVOCC. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le spiegazioni delle ricorrenti sono quindi prive di qualsiasi credibilità. [OSCURATO:PERSONA] considera che la modifica della strategia commerciale dei membri tradizionali del [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta a causa delle misure da essa adottate per ridurre l'effetto delle pratiche anticoncorrenziali delle parti del [OSCURATO:PERSONA].
1254. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] rammenta i termini della lettera inviata dalla POL alla [OSCURATO:PERSONA] il 28 dicembre 1995 in merito ai contratti di servizio con i NVOCC, riprodotta al considerando' 180 della decisione impugnata. Lungi dal trattare un problema meramente bilaterale tra la POL e la [OSCURATO:PERSONA], tale lettera evidenzia che tutti i problemi relativi ai NVOCC erano molto delicati e sensibili e dovevano essere trattati in armonia nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], collettivamente e senza individualismi, per preservare la posizione costruita con tanto impegno dal gruppo nel corso degli anni. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali considerazioni non suggeriscono certo un problema estraneo all'insieme della conferenza.
d) Giudizio del Tribunale
1255. Per esaminare tali motivi riguardanti la prova delle pratiche costitutive del secondo abuso, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 5 del dispositivo della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che il [OSCURATO:PERSONA] ha abusato della sua posizione dominante «in quanto [ha] alterato la struttura concorrenziale del mercato in modo da consolidare la posizione dominante del [[OSCURATO:PERSONA]]».
1256. Dal considerando' 562 della decisione impugnata risulta che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], «l'intenzione delle parti del [OSCURATO:PERSONA] era (...) di far sì che i concorrenti potenziali entrassero nel mercato solo dopo avere aderito al [OSCURATO:PERSONA]». Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] constata, al considerando' 563 della decisione impugnata, che «i membri del [OSCURATO:PERSONA] si sono adoperati attivamente per aiutare tali concorrenti potenziali ad entrare con successo nel mercato, come parti del [OSCURATO:PERSONA]». Ai sensi del considerando' 566 della decisione impugnata:
«Ciascuno di questi atti avrebbe rappresentato un incentivo per potenziali concorrenti ad entrare nel traffico transatlantico come membri del [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che come vettori indipendenti. In effetti, nella misura in cui l'esistenza di potenziali concorrenti poteva limitare il potere di mercato del [OSCURATO:PERSONA] (teoria dei mercati contenibili), l'eliminazione di tale fonte di concorrenza poteva produrre due effetti: eliminare la concorrenza potenziale ed eliminare a titolo preventivo la concorrenza effettiva. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale comportamento, di cui non si fa menzione nella domanda di esenzione, abbia danneggiato la struttura concorrenziale del mercato e costituisca un abuso della posizione dominante collettiva dei membri del [OSCURATO:PERSONA] negli anni 1994, 1995 e 1996».
1257. Dai considerando' 563-565 della decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] identifica a tal riguardo misure specifiche di incentivo destinate alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] e misure generali di incentivo destinate a tutti i concorrenti potenziali. Le prime risultano, secondo i considerando' 563 e 564, dalla comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] di informazioni riservate relative al [OSCURATO:PERSONA], dalla volontà collettiva delle parti del [OSCURATO:PERSONA] di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di formarsi una quota di mercato compatibile con la sua capacità in «slots» sul traffico e dalla partecipazione immediata della [OSCURATO:PERSONA] ai contratti di servizio della conferenza. Quanto alle seconde, risultano, secondo il considerando' 565, dalla conclusione di un gran numero di contratti di servizio a tariffa duplice e dal fatto che gli ex membri strutturati del TAA si astenevano dal concorrere per taluni contratti di servizio con i NVOCC.
1258. Con tali motivi, le ricorrenti contestano tanto le misure specifiche di incentivo destinate alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] quanto le misure generali di incentivo destinate a tutti i concorrenti potenziali.
i) Sulle misure specifiche di incentivo destinate alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]
1259. Sostanzialmente, le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente valutato le circostanze delle adesioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo esse fanno anzitutto valere che l'ordinamento degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] obbligava le parti del [OSCURATO:PERSONA] ad accettare le adesioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. Esse sostengono poi di non avere spinto la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ad aderire al [OSCURATO:PERSONA], essendo state invece queste ultime ad aver chiesto di aderire secondo una decisione autonoma.
- Sugli obblighi derivanti dal diritto degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA]
1260. Le ricorrenti sottolineano che, ammettendo la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] alla conferenza, il [OSCURATO:PERSONA] ha agito in stretta conformità ai suoi obblighi ai sensi del diritto americano. Esse fanno valere che, conformemente alla section 5, lett. b), dell'US [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] è una conferenza «aperta», che consente l'adesione di nuovi membri sulla base dei criteri ragionevoli e non discriminatori sanciti all'art. 7, n. 1, dell'accordo [OSCURATO:PERSONA].
1261. Si deve osservare che il motivo in esame è fondato sul presupposto che la decisione impugnata addebiti alle parti del [OSCURATO:PERSONA] un abuso della loro posizione dominante collettiva derivante dall'accettazione dei nuovi membri nella conferenza.
1262. È vero che, secondo la giurisprudenza, può costituire un abuso ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] il fatto che un'impresa in posizione dominante rafforzi tale posizione al punto che il grado di dominio così raggiunto rappresenti un sostanziale ostacolo per la concorrenza, nel senso di lasciar sussistere solo imprese dipendenti, per il loro comportamento, dall'impresa dominante (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 779, punto 26). Allo stesso modo, non si può escludere, come giustamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, che, in talune circostanze, il fatto che una conferenza marittima in posizione dominante accetti nuovi membri rappresenti, di per sé, un abuso.
1263. Tuttavia, è giocoforza rilevare che questo non è l'abuso accertato nel caso di specie nella decisione impugnata. Infatti, come già indicato sopra, dai considerando' 562-566 della decisione impugnata, confermati dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie ed in udienza in risposta ad un quesito del Tribunale su tale punto, risulta che il secondo abuso constatato nella detta decisione non è consistito nel fatto che taluni concorrenti potenziali hanno aderito al [OSCURATO:PERSONA] tra il 1994 e il 1996, bensì nel fatto che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno adottato talune misure per invogliare i detti concorrenti potenziali ad aderire al [OSCURATO:PERSONA], dato che la decisione impugnata addebitava così alle parti del [OSCURATO:PERSONA] un comportamento avente la specifica finalità di sviare la concorrenza potenziale spingendo ad aderire al [OSCURATO:PERSONA] compagnie marittime che, in mancanza di ciò, sarebbero entrate sul mercato come compagnie indipendenti concorrenti della conferenza.
1264. Si deve poi osservare che, al considerando' 576 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma esplicitamente che, se è vero che «[la decisione impugnata] si riferisce a talune misure adottate dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] per indurre potenziali concorrenti ad entrare nel mercato come parti del [OSCURATO:PERSONA], [essa] non riguarda e dunque non pregiudica la possibilità per le conferenze marittime di linea, le cui attività rientrano nell'ambito dell'esenzione per categoria di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4056/86, di ammettere nuovi membri alle stesse condizioni in vigore per i membri già esistenti, né pregiudica la possibilità per i membri di tali conferenze marittime di linea di scambiarsi le informazioni necessarie all'espletamento delle attività che rientrano nell'ambito di tale esenzione per categoria».
1265. Ne discende che la decisione impugnata non contesta alle parti del [OSCURATO:PERSONA] il fatto di avere accettato l'adesione di nuovi membri della conferenza, ma solo di avere adottato talune misure dirette ad incoraggiare tali adesioni.
1266. Ora, se le ricorrenti fanno valere, con il motivo in esame, che il diritto americano le obbliga ad accettare l'adesione di qualsiasi nuovo membro della conferenza, esse non sostengono, invece, che tale stesso diritto le obbliga ad adottare misure dirette ad incoraggiare tali adesioni.
1267. Di conseguenza, gli argomenti sviluppati nell'ambito del motivo in esame, attinente al diritto americano, non sono pertinenti e devono quindi essere respinti.
- Sulla prova delle misure destinate alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]
1268. Le ricorrenti asseriscono che le parti del [OSCURATO:PERSONA] non hanno spinto la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ad aderire alla conferenza. Esse ritengono che l'abuso constatato su tale punto non sia sufficientemente provato.
1269. È pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno aderito al [OSCURATO:PERSONA] con effetto, rispettivamente, al 31 agosto 1994 ed all'11 settembre 1995.
1270. Non è contestato che, prima della loro adesione al [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non operavano sul traffico transatlantico e svolgevano le loro attività di trasporto marittimo su altri traffici, non come membri di conferenze marittime, bensì come compagnie indipendenti. Al considerando' 563 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, senza essere contraddetta dalle ricorrenti su tale punto, che, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti nella causa TAA, le ricorrenti hanno presentato la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] come armatori indipendenti che esercitano una «pressione concorrenziale rilevante» sulle parti del TAA, in quanto minacciavano di entrare sul traffico coperto da quest'ultimo.
1271. Ne discende che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto legittimamente considerare, nella decisione impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] rappresentavano una fonte di concorrenza potenziale per le parti del [OSCURATO:PERSONA], dato che tali compagnie, come compagnie indipendenti su altri traffici, potevano entrare sul traffico transatlantico senza aderire al [OSCURATO:PERSONA]. Poiché, tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno aderito al [OSCURATO:PERSONA], si deve constatare che, così facendo, è stata eliminata la fonte di concorrenza potenziale da esse rappresentata.
1272. Tuttavia, come indicato al punto 1265 supra, il secondo abuso constatato nella decisione impugnata non consiste nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno aderito al [OSCURATO:PERSONA], bensì nel fatto che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno adottato misure destinate a spingerle a divenire membri della conferenza anziché entrare sul traffico transatlantico come compagnie indipendenti.
1273. Pertanto, per determinare se legittimamente la [OSCURATO:PERSONA] abbia constatato che l'eliminazione della concorrenza potenziale derivante dell'adesione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] ha avuto come causa un comportamento abusivo delle parti del [OSCURATO:PERSONA], occorre esaminare se essa abbia sufficientemente provato in diritto, nella decisione impugnata, che le dette parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno adottato misure destinate a spingere la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ad aderire alla conferenza.
Sull'adesione della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]
1274. Occorre rammentare che, secondo la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] è stata spinta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] ad aderire alla conferenza, da un lato, secondo il considerando' 563, dalla comunicazione di informazioni riservate riportate in documenti e statistiche provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, secondo il considerando' 564, dalla volontà collettiva delle parti del [OSCURATO:PERSONA] di consentirle di formarsi una quota di mercato compatibile con la sua capacità in «slots» sui traffici. Da questi stessi considerando' risulta che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali misure di incentivo sono dimostrate, rispettivamente, dalla lettera della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] del 19 agosto 1994 e dalla nota del [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 1996.
1275. Ora, è già stato constatato, al termine dell'esame dei motivi attinenti alla violazione dei diritti della difesa al punto 187 supra, che la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 19 agosto 1994 e la nota del [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 1996 sono state utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] in violazione dei diritti della difesa e che, di conseguenza, tali documenti a carico devono essere stralciati come elementi di prova.
1276. Poiché l'affermazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] ha spinto la [OSCURATO:PERSONA] ad aderire alla conferenza con le misure citate si fonda integralmente su tali due documenti, come confermato dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza in risposta ad un quesito del Tribunale su tale punto, tale affermazione contenuta nella decisione impugnata dev'essere considerata non suffragata da alcun elemento di prova.
1277. D'altronde, nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] volesse provare le dette misure di incentivo alla [OSCURATO:PERSONA] con la lettera del [OSCURATO:PERSONA] del 30 gennaio 1996, alla quale la decisione impugnata fa un generico riferimento al considerando' 561, si dovrebbe analogamente constatare che anche tale lettera, essendo stata impiegata in violazione dei diritti della difesa per le ragioni esposte nell'ambito dei motivi attinenti alla violazione di tali diritti, dovrebbe essere stralciata come elemento di prova.
1278. Ne discende che il secondo abuso non è sufficientemente provato in diritto, nei limiti in cui consiste nel fatto che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno adottato misure specifiche, destinate a spingere la [OSCURATO:PERSONA] ad aderire alla conferenza.
1279. Comunque, si deve constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], né la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 19 agosto 1994 né la nota del [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 1996 dimostrano che l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] non deriva da una decisione autonoma, bensì sarebbe stata provocata dalle citate misure adottate dalle parti del [OSCURATO:PERSONA].
1280. Per quanto attiene, in primo luogo, alla lettera del 19 agosto 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, al considerando' 563 della decisione impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, ai sensi di tale lettera, di conoscere «tutti i documenti e le statistiche pertinenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] (compresi tariffe, contratti di servizio, scali, il volume dei carichi e l'utilizzazione delle capacità di carico)». Al considerando' 563 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che «[la] divulgazione di tali informazioni, molte delle quali rappresentano segreti commerciali di notevole valore (identità dei clienti, merci, prezzi, tipologia di trasporto) e non sono necessarie ad una compagnia marittima di linea per diventare membro di una conferenza impegnata in attività che rientrano nell'ambito dell'esenzione per categoria, sarà stata un potente incentivo perché [OSCURATO:PERSONA] entrasse nel traffico transatlantico come membro del [OSCURATO:PERSONA] e non come vettore indipendente».
1281. Per esaminare la fondatezza di tali valutazioni della decisione impugnata, occorre anzitutto osservare che la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 19 agosto 1994 contiene la domanda di adesione di tale compagnia al [OSCURATO:PERSONA]. Con tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA] informa il [OSCURATO:PERSONA] della conclusione, a tal fine, di un accordo di noleggio di spazi con la DSR-[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], suoi partner nel consorzio Tricon, di modo che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata in grado di impiegare le capacità già disponibili sulla tratta piuttosto che apportare nuove imbarcazioni. [OSCURATO:PERSONA] propone quindi al [OSCURATO:PERSONA] di procedere alle notifiche richieste presso la [OSCURATO:PERSONA] e la FMC, pur sollevando talune questioni relative alla sua adesione.
1282. [OSCURATO:PERSONA] non può validamente sostenere che la detta lettera dimostra solo l'intento della [OSCURATO:PERSONA] non di aderire al [OSCURATO:PERSONA], bensì di penetrare sul mercato transatlantico. Infatti, se è vero che l'accordo di noleggio di spazi concluso con la DSR-[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non pregiudicava, forse, la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di operare sul traffico transatlantico come compagnia indipendente, la corrispondenza prodotta dalle ricorrenti in merito all'adesione della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] non consente di considerare che tale alternativa fosse quella scelta dalla [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'invio della lettera del 19 agosto 1994. Infatti, in tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA] afferma espressamente che desidera «aderire al [[OSCURATO:PERSONA]], come notificato alla FMC e alla [OSCURATO:PERSONA] europea». Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] conclude la sua lettera dichiarando che spera di ricevere una risposta positiva alle questioni poste nella sua «domanda di adesione». Occorre poi constatare che la lettera della [OSCURATO:PERSONA] è stata altresì compresa in tal senso dal [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, con fax del 24 agosto 1994, il [OSCURATO:PERSONA] ha accusato ricezione della «domanda di adesione» della [OSCURATO:PERSONA], mentre, con lettera dello stesso giorno, il [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] delle modalità di tale adesione. Inoltre, con fax del 24 agosto 1994, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha formulato le sue congratulazioni alla [OSCURATO:PERSONA] per la sua decisione di aderire al [OSCURATO:PERSONA], invitandola a contattare il suo rappresentante legale affinché notificasse l'adesione della compagnia alle autorità competenti. Occorre infine osservare che, poiché la lettera del 19 agosto 1994 era indirizzata al [OSCURATO:PERSONA], è difficile immaginare che potesse essere diretta ad informare quest'ultimo che la [OSCURATO:PERSONA] desiderava entrare sul mercato come indipendente.
1283. Si deve quindi ritenere provato che la lettera del 19 agosto 1994 rappresenta la domanda di adesione della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA].
1284. Ora, la [OSCURATO:PERSONA] non apporta alcun elemento idoneo a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato misure nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] prima del 19 agosto 1994. Infatti, il fascicolo dinanzi al Tribunale non contiene alcuna corrispondenza precedente tale data in merito all'adesione della [OSCURATO:PERSONA] ed il tenore letterale della corrispondenza successiva a tale data non rivela alcun indizio che consenta di concludere che la domanda di adesione della [OSCURATO:PERSONA] è stata provocata dal [OSCURATO:PERSONA].
1285. In siffatte circostanze, non risulta che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di divenire membro del [OSCURATO:PERSONA] sia stata sollecitata dalle parti del [OSCURATO:PERSONA].
1286. È esatto, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando' 563 della decisione impugnata, che, con la sua lettera del 19 agosto 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere messa al corrente di tutti i documenti e le statistiche pertinenti provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] in merito alla tariffa, ai contratti di servizio, agli scali, ai carichi ed alle prestazioni.
1287. Si deve però rammentare che la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, al considerando' 576, che la decisione impugnata non pregiudicava la capacità delle conferenze marittime le cui attività rientravano nell'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del regolamento n. 4056/86 di ammettere nuovi membri alle stesse condizioni dei vecchi, né la capacità dei membri di scambiare informazioni necessarie per le attività rientranti in tale esenzione. Infatti, come confermato in udienza dalla [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata non mette in discussione il fatto in sé delle nuove adesioni al [OSCURATO:PERSONA], bensì il fatto che le parti del [OSCURATO:PERSONA] abbiano adottato talune misure dirette ad invogliare i concorrenti potenziali a divenire membri della conferenza. Ora, se si considerasse che la comunicazione di informazioni necessarie all'esercizio delle attività rientranti nell'art. 3 del regolamento n. 4056/86 ha rappresentato l'incentivo ad aderire al [OSCURATO:PERSONA], ciò equivarrebbe a considerare che è stata l'adesione al [OSCURATO:PERSONA] a costituire, di per sé, l'abuso. Infatti, in tal caso, la misura di incentivo addebitata al [OSCURATO:PERSONA] consisterebbe nel fatto stesso che i nuovi membri del [OSCURATO:PERSONA] beneficiano del regime di esenzione per categoria previsto dal regolamento n. 4056/86, che autorizza restrizioni di concorrenza, il cui carattere eccezionale è già stato sottolineato dal Tribunale (sentenza TAA, punto 146).
1288. Nel caso di specie, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto le informazioni richieste nella lettera del 19 agosto 1994 dopo la sua adesione alla conferenza. Infatti, dalla lettera del [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] del 24 agosto 1994, il cui tenore letterale non è contestato dalla [OSCURATO:PERSONA], risulta che le informazioni di cui trattasi sono state rese accessibili alla [OSCURATO:PERSONA] durante una riunione svoltasi dopo il 1° settembre 1994.
1289. Ora, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 4056/86, i membri di conferenze marittime beneficiano di un'esenzione per categoria per quanto riguarda i loro accordi di fissazione dei tassi di nolo uniformi o comuni e per quanto riguarda i loro accordi sul coordinamento degli orari delle imbarcazioni o delle loro date di viaggio o di scalo, la determinazione della frequenza dei viaggi o degli scali, il coordinamento o la ripartizione dei viaggi o degli scali, la regolazione della capacità di trasporto offerta da ciascuno dei membri e la ripartizione fra i membri del tonnellaggio trasportato o delle entrate.
1290. È giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non spiega sotto quale profilo la comunicazione delle informazioni richieste nel caso di specie dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla tariffa, ai contratti di servizio, agli scali, ai carichi ed alle prestazioni non fosse necessaria per l'esercizio di tali attività rientranti nell'art. 3 del regolamento n. 4056/86 e, quindi, perché non fosse necessaria per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di aderire alle stesse condizioni degli ex membri. Ora, la comunicazione di informazioni relative alla tariffa sembra inerire alla conclusione di qualsiasi accordo di fissazione dei tassi di nolo uniformi o comuni. È peraltro pacifico, come constatato dalla decisione impugnata al considerando' 99, che la tariffa è pubblicata. Allo stesso modo, la conclusione di accordi relativi al coordinamento degli orari ed alla frequenza degli scali o alla loro ripartizione richiede previamente che i membri della conferenza si comunichino talune informazioni relative agli scali. La comunicazione di informazioni relative ai contratti di servizio, ai carichi ed alle prestazioni, poi, può essere necessaria, a prima vista, per concludere accordi di regolazione della capacità di trasporto o di ripartizione del tonnellaggio trasportato o delle entrate.
1291. A tal riguardo occorre ancora osservare, per quanto riguarda i contratti di servizio, che la decisione impugnata, come confermato dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, non vieta alle parti del [OSCURATO:PERSONA] di concludere contratti di servizio della conferenza. Ora, per partecipare a contratti del genere, ogni nuovo membro del [OSCURATO:PERSONA] deve necessariamente essere in grado di assumere informazioni ad essi relative.
1292. Si deve quindi constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente provato in diritto che la comunicazione, dalle parti del [OSCURATO:PERSONA], di informazioni riservate alla [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato una misura di incentivo destinata a indurre tale compagnia ad aderire alla conferenza, consentendole di avere accesso ad informazioni non necessarie per svolgere le attività coperte dall'esenzione per categoria.
1293. Occorre, pertanto, accogliere gli addebiti delle ricorrenti su tale punto.
1294. Per quanto attiene, in secondo luogo, alla nota del [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 1996, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, al considerando' 564 della decisione impugnata, che tale nota dimostrava una volontà collettiva di «permettere che [OSCURATO:PERSONA] acquisisca una quota di mercato adeguata agli spazi container con cui opera sulle rotte in questione (...)». Secondo la [OSCURATO:PERSONA], «[t]ale disponibilità da parte degli altri membri del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ridotto in misura sostanziale i rischi commerciali insiti nell'ingresso in un nuovo mercato, fornendo così a [OSCURATO:PERSONA] un incentivo ad accedere al traffico transatlantico come membro del [OSCURATO:PERSONA]».
1295. Occorre tuttavia osservare che la nota del [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 1996, successiva di più di 17 mesi all'adesione della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], non riguarda tale adesione, bensì tratta delle soluzioni da apportare ad un conflitto tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], come membro della conferenza.
1296. Dal fascicolo sottoposto al Tribunale risulta che la detta nota fa seguito alla lettera del [OSCURATO:PERSONA] del 30 gennaio 1996, in cui il presidente della conferenza, sig. [OSCURATO:PERSONA], mostrava alla [OSCURATO:PERSONA] la sua preoccupazione rispetto a recenti iniziative adottate da tale parte del [OSCURATO:PERSONA] in materia di prezzi sul traffico transatlantico. In tale lettera, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] segnalava alla [OSCURATO:PERSONA] che una guerra dei prezzi rischiava di «distruggere le fondamenta sulle quali è stato istituito il [OSCURATO:PERSONA]», ragion per cui proponeva di incontrare a breve termine i dirigenti della [OSCURATO:PERSONA], prima di concludere, secondo un brano della detta lettera citato ai consi derando' 292 e 561 della decisione impugnata,:
«Come ho già detto a tutte le compagnie di linea interessate che cercano di entrare nel mercato, per favore venite a parlarne con me e faremo del nostro meglio per aiutarvi a realizzare tale obiettivo».
1297. Dal fascicolo sottoposto al Tribunale risulta che in seguito, il 13 febbraio 1996, si è svolta una riunione tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].
1298. Come risulta dal suo tenore letterale, l'oggetto della nota del [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 1996 è stato di preparare lo svolgimento di un'altra riunione con la [OSCURATO:PERSONA] il 29 febbraio 1996. In tale nota, il segretariato britannico del [OSCURATO:PERSONA] constata che la [OSCURATO:PERSONA], la cui quota di mercato sul traffico transatlantico era limitata nel 1995, ha intrapreso un significativo numero di azioni indipendenti che era opportuno restringere per mantenere la stabilità dei tassi nel traffico di cui trattasi. Per realizzare tale obiettivo, il segretariato britannico del [OSCURATO:PERSONA] propone alla conferenza, in particolare, le seguenti raccomandazioni:
«1 Incoraggiare la [OSCURATO:PERSONA], garantendole che gli altri vettori saranno incoraggiati nello stesso modo, ad intavolare una soluzione commerciale in vista di una discussione comune e di una soluzione congiunta. In tal modo, le [azioni indipendenti] divengono un rimedio estremo e non uno strumento d'azione prioritario.
2 Incoraggiare e convincere tutti i vettori a trovare una soluzione collegiale per permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di conquistare una quota di mercato adeguata e consona alla capacità del proprio spazio container sul traffico, senza provocare ripercussioni negative.
3 Se si rendono ancora necessarie azioni indipendenti, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere incoraggiata a trovare metodi e strumenti per strutturarle su una base più stretta, minimizzando così l'effetto distorsivo, e per indicare separatamente i tassi terrestri ed accessori.
4 Informare la [OSCURATO:PERSONA] che, se persiste nelle sue azioni indipendenti, non farà che aumentare la pressione sugli altri vettori, in concorrenza sullo stesso livello di servizi e concentrati sullo stesso segmento di mercato, a fare lo stesso intensificando la loro attività. Ciò condurrebbe al totale affondamento del tariffario del [OSCURATO:PERSONA]».
1299. È giocoforza constatare come da quanto precede risulti che la volontà collettiva delle parti del [OSCURATO:PERSONA] di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di conquistare una quota di mercato compatibile con la sua capacità in «slots» sul traffico non ha alcun rapporto con la sua adesione alla conferenza. Interrogata in udienza su tale punto, la [OSCURATO:PERSONA] ha d'altra parte ammesso che la nota del [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 1996 non era collegata all'adesione della [OSCURATO:PERSONA].
1300. D'altronde, non si può interpretare la nota del [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 1996 nel senso che essa dimostra l'esistenza di una volontà collettiva permanente delle parti del [OSCURATO:PERSONA] di concedere alla [OSCURATO:PERSONA], a partire dalla sua adesione alla conferenza, una certa quota di mercato. Infatti, il fatto che la volontà di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di conquistare una quota di mercato venga affermata più di 17 mesi dopo la sua adesione per risolvere un conflitto interno al [OSCURATO:PERSONA] basta, di per sé, a dimostrare che una misura del genere non esisteva prima di tale conflitto e, in ogni caso, non al momento dell'adesione della [OSCURATO:PERSONA] alla conferenza. [OSCURATO:PERSONA] non può quindi sostenere, come ha fatto in udienza, che la nota del [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 1996 illustra il contesto generale in cui è stata inviata la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 19 agosto 1994, con cui quest'ultima ha chiesto di essere ammessa alla conferenza.
1301. Lo stesso vale per la lettera del [OSCURATO:PERSONA] del 30 gennaio 1996. Infatti, come rilevato supra, tale lettera è stata inviata nello stesso contesto in cui è stata redatta la nota del 15 febbraio 1996. Pertanto, anche se i termini generali di un brano isolato di tale lettera potessero, eventualmente, lasciare intendere che il presidente del [OSCURATO:PERSONA] tendeva ad aiutare i terzi ad aderire alla conferenza, non se ne potrebbe ragionevolmente dedurre, in mancanza di qualsiasi altro elemento concreto in tal senso, che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno sistematicamente spinto i concorrenti potenziali, tra i quali la [OSCURATO:PERSONA], ad aderire al [OSCURATO:PERSONA] con misure che consentivano loro di divenire membri della conferenza a condizioni diverse da quelle proposte ai vecchi membri. Il semplice fatto che il presidente del [OSCURATO:PERSONA] abbia affermato di voler aiutare i terzi a divenire membri della conferenza non dimostra assolutamente, infatti, che le parti del [OSCURATO:PERSONA] abbiano effettivamente adottato collettivamente misure di incentivo ai sensi della decisione impugnata per indurre i concorrenti potenziali ad aderire al [OSCURATO:PERSONA].
1302. Infine, in ogni caso, si deve osservare che, nell'ambito del regime di concorrenza istituito dal regolamento n. 4056/86, gli accordi di ripartizione del mercato stipulati tra i membri di una conferenza marittima non sono necessariamente vietati. Infatti, l'art. 3 del regolamento n. 4056/86 prevede esplicitamente che l'esenzione per categoria si applichi altresì agli accordi aventi come obiettivo la regolazione della capacità di trasporto offerta da ciascun membro e la ripartizione tra i membri del tonnellaggio trasportato o delle entrate.
1303. È giocoforza constatare che la decisione impugnata non spiega sotto quale profilo la volontà collettiva del [OSCURATO:PERSONA] di conquistare alla [OSCURATO:PERSONA] una certa quota di mercato nel traffico di cui trattasi non rappresenti un accordo del genere, tale da consentire a tale compagnia di aderire alla conferenza sulle stesse basi dei vecchi membri. Ora, al considerando' 576 della decisione impugnata, la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la decisione impugnata non pregiudicava tale capacità, in quanto non vietava, come confermato in udienza dalla [OSCURATO:PERSONA], il fatto in sé delle nuove adesioni al [OSCURATO:PERSONA]. Come osservato supra, se si considerasse che la partecipazione ad accordi rientranti nell'esenzione per categoria ha costituito l'incentivo ad aderire al [OSCURATO:PERSONA], ciò equivarrebbe a considerare che è stata l'adesione al [OSCURATO:PERSONA] a costituire, di per sé, l'abuso, poiché, in tal caso, la misura di incentivo addebitata al [OSCURATO:PERSONA] risiederebbe nel fatto stesso che la [OSCURATO:PERSONA] beneficia dell'esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 4056/86, che autorizza restrizioni di concorrenza, il cui carattere eccezionale è già stato sottolineato dal Tribunale.
1304. Alla luce di quanto precede, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente provato in diritto che la volontà collettiva delle parti del [OSCURATO:PERSONA] di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di conquistare una certa quota di mercato nel traffico di cui trattasi abbia rappresentato una misura di incentivo destinata ad indurre tale compagnia a divenire un membro della conferenza.
1305. Occorre, pertanto, accogliere gli addebiti delle ricorrenti su tale punto.
Sull'adesione della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]
1306. Occorre rammentare che, ai sensi del considerando' 564 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] è stata spinta dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] a divenire membro della conferenza per il fatto che «ha potuto partecipare ai contratti di servizio [della conferenza] cui era interessata fin dalla prima navigazione su quelle rotte». Da questo stesso considerando risulta che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale misura di incentivo è dimostrata dal resoconto [OSCURATO:PERSONA] 95/8.
1307. Ora, si è già constatato, al termine dell'esame dei motivi attinenti alla violazione dei diritti della difesa, al punto 187 supra, che tale resoconto è stato utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] in violazione dei diritti della difesa e che, di conseguenza, tale documento a carico dev'essere stralciato come elemento di prova.
1308. Poiché l'affermazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] ha spinto la [OSCURATO:PERSONA] ad aderire alla conferenza offrendole l'accesso immediato ai contratti di servizio della conferenza si basa interamente su tale unico documento, il che è stato confermato in udienza dalla [OSCURATO:PERSONA], in risposta ad un quesito del Tribunale su tale punto, tale affermazione contenuta nella decisione impugnata dev'essere considerata come non fondata su alcun elemento di prova.
1309. D'altronde, anche se la [OSCURATO:PERSONA] intendesse provare la misura di incentivo citata con la lettera del [OSCURATO:PERSONA] del 30 gennaio 1996, alla quale fa generico riferimento la decisione impugnata al considerando' 561, si dovrebbe comunque constatare che, poiché tale lettera è stata utilizzata, per le ragioni esposte nell'ambito dei motivi attinenti ad una violazione dei diritti della difesa, in violazione di tali diritti, anch'essa dovrebbe essere stralciata come elemento di prova.
1310. Ne consegue che non risulta sufficientemente provato in diritto il secondo abuso, relativo al fatto che le parti del [OSCURATO:PERSONA] avrebbero adottato misure specifiche destinate ad incitare la [OSCURATO:PERSONA] ad aderire alla conferenza.
1311. Ad ogni modo, si deve constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], il verbale [OSCURATO:PERSONA] 95/8 non vale a dimostrare che l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] sia stata non il risultato di un'autonoma decisione, bensì un effetto indotto dalla suddetta misura adottata dalle parti del [OSCURATO:PERSONA].
1312. Occorre rilevare che, in base al tenore del detto verbale, così come riportato al considerando' 230 della decisione impugnata, «[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere inclusa nei contratti di servizio del 1995, cui attualmente aderiscono tre o più membri - rispettivamente sui traffici in direzione ovest/est, est/ovest e nei due sensi - ai livelli di tasso applicabili alla maggioranza dei membri in tali contratti». A questo proposito è stato confermato, ai termini del medesimo verbale, «che erano in corso dei preparativi per notificare la sua inclusione ai caricatori aderenti al contratto di servizio, a decorrere dal momento dei primi viaggi transatlantici di [OSCURATO:PERSONA]». Ai sensi del considerando' 564 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] reputa che, alla luce del fatto che «l'ampia diffusione dei contratti di servizio può fungere da barriera all'ingresso di nuovi operatori[, l]'accesso immediato a tali contratti [avrebbe] costituito per [OSCURATO:PERSONA] un forte stimolo ad entrare nel traffico transatlantico come membro del [OSCURATO:PERSONA]».
1313. Occorre osservare come dal fascicolo della causa dinanzi al Tribunale, in particolare dalla corrispondenza scambiata all'epoca dell'adesione della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], risulti che, in un primo momento, nel corso del mese di febbraio del 1995, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione l'ipotesi di entrare nel traffico transatlantico non già divenendo parte del [OSCURATO:PERSONA], bensì concludendo un accordo di noleggio di spazi con una compagnia indipendente concorrente del [OSCURATO:PERSONA]. Essendo tali negoziati falliti nel corso del mese di maggio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] ha dunque avviato negoziati con la MSC, un membro del [OSCURATO:PERSONA], al fine di concludere un accordo di noleggio di spazi.
1314. Occorre pertanto verificare se, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], il fallimento dei negoziati con tale compagnia indipendente sia stato determinato dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto alla [OSCURATO:PERSONA] l'accesso immediato ai contratti di servizio della conferenza in caso di adesione a quest'ultima.
1315. È pacifico tra le parti che la [OSCURATO:PERSONA] ha, per la prima volta, interrogato il [OSCURATO:PERSONA] in merito alla possibilità di avere accesso immediato ai contratti di servizio della conferenza il 30 agosto 1995. Dal verbale relativo ad una riunione del [OSCURATO:PERSONA] in data 31 agosto 1995 ([OSCURATO:PERSONA] 95/7) risulta che la detta proposta - in ordine alla quale si precisa che è stata discussa «su richiesta della [OSCURATO:PERSONA]» - è stata accettata a tale data dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha preso nota di tale accettazione con fax del 5 settembre 1995 indirizzato al [OSCURATO:PERSONA].
1316. Può ritenersi dunque dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA], in seguito a discussioni con il [OSCURATO:PERSONA] prima della sua adesione, è stata informata dal [OSCURATO:PERSONA] medesimo del fatto che, in caso di adesione, essa sarebbe stata inserita nei contratti di servizio della conferenza relativi al 1995.
1317. Tuttavia, questa sola circostanza non è sufficiente a dimostrare che sia stato questo il motivo che ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] ad aderire al [OSCURATO:PERSONA].
1318. Infatti, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto un accordo di noleggio di spazi con la MSC fin dal 17 agosto 1995, a seguito di negoziati avviati con tale parte del [OSCURATO:PERSONA] nel mese di maggio 1995. Risulta dal fascicolo che, a questa stessa data, era stato già predisposto un progetto definitivo di notifica di tale accordo alla FMC. Orbene, nella loro risposta alla richiesta di informazioni in data 8 marzo 1996, le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno chiarito - senza che ciò sia stato contestato dalla [OSCURATO:PERSONA] - che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di concludere un accordo di noleggio di spazi con la MSC era collegata alla sua decisione di aderire al [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto asserito dalla [OSCURATO:PERSONA], una tale circostanza non solo non contraddice la tesi delle ricorrenti, ma anzi è idonea a confermarla, in quanto indica che la [OSCURATO:PERSONA] aveva preso la propria decisione di aderire alla conferenza sin dal mese di maggio 1995.
1319. Inoltre, le ricorrenti hanno affermato, senza essere contraddette sul punto dalla [OSCURATO:PERSONA], di aver preso contatto con il [OSCURATO:PERSONA] nella prospettiva di tale adesione nel corso del mese di luglio 1995, quando i termini dell'accordo di noleggio di spazi con la MSC sono stati chiaramente definiti.
1320. Infine, risulta dall'ulteriore corrispondenza con la MSC che, il 22 agosto 1995, la [OSCURATO:PERSONA] già segnalava a tale membro della conferenza che la sua domanda di adesione avrebbe dovuto essere inviata al [OSCURATO:PERSONA] intorno al 30 agosto 1995, laddove la MSC si impegnava, per parte sua, a notificare tale decisione al [OSCURATO:PERSONA], in modo che il presidente della conferenza potesse incaricare il legale rappresentante di quest'ultima in [OSCURATO:PERSONA] di procedere alle richieste notifiche presso la [OSCURATO:PERSONA].
1321. Risulta da tali elementi che la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di aderire al [OSCURATO:PERSONA] al termine di una decisione autonoma molto prima che la questione dell'accesso immediato ai contratti della conferenza venisse sollevata. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA], allorché ha chiesto di avere accesso immediato ai contratti di servizio della conferenza, aveva già, da un lato, sottoscritto l'accordo di noleggio di spazi con la MSC che le permetteva di entrare nel traffico in questione senza apportare nuove capacità e, dall'altro, intrapreso tutti i passi necessari in vista dell'adesione al [OSCURATO:PERSONA].
1322. Stanti tali premesse, non risulta che l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] sia stata determinata dall'accesso immediato ai contratti di servizio della conferenza.
1323. Inoltre, occorre ricordare come la stessa [OSCURATO:PERSONA] abbia indicato, al considerando' 576, che la decisione impugnata non pregiudicava la possibilità per le conferenze marittime, le cui attività rientravano nell'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del regolamento n. 4056/86, di ammettere nuovi membri alle stesse condizioni valide per i membri preesistenti. Orbene, considerato che la decisione impugnata non vieta alle parti del [OSCURATO:PERSONA] - come confermato dalla [OSCURATO:PERSONA] all'udienza - di concludere contratti di servizio della conferenza, la [OSCURATO:PERSONA] non spiega in che modo l'adesione di qualsiasi nuovo membro alle stesse condizioni valide per i membri preesistenti non consentisse alla [OSCURATO:PERSONA] di pretendere di divenire immediatamente parte di tutti i contratti di servizio della conferenza e, in particolare, di beneficiare delle stesse condizioni offerte alla MSC, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso un accordo di noleggio di spazi per entrare nel traffico in questione. A questo proposito occorre d'altronde rilevare che, secondo la lettera del 19 agosto 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una richiesta analoga a quella della [OSCURATO:PERSONA], senza che la [OSCURATO:PERSONA] ritenesse che si trattasse di una misura destinata ad indurre la [OSCURATO:PERSONA] ad aderire al [OSCURATO:PERSONA].
1324. Interrogata all'udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] doveva essere intesa anche alla luce della lettera del [OSCURATO:PERSONA] stesso del 30 gennaio 1996. Tuttavia, si è già constatato sopra al punto 1301 che, in assenza di qualsiasi altro concreto elemento in tal senso, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ragionevolmente dedurre dai termini generali di un singolo passaggio di tale lettera - inviata dal presidente del [OSCURATO:PERSONA] in occasione di un conflitto con la [OSCURATO:PERSONA] sorto più di 17 mesi dopo l'adesione di questa al [OSCURATO:PERSONA] - che le parti del [OSCURATO:PERSONA] avessero sistematicamente incitato i concorrenti potenziali, tra i quali la [OSCURATO:PERSONA], ad aderire al [OSCURATO:PERSONA] stesso mediante misure atte a consentire loro di divenire membri della conferenza a condizioni diverse da quelle proposte ai membri preesistenti.
1325. Alla luce di quanto precede, occorre dunque constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato in termini giuridicamente sufficienti che le parti del [OSCURATO:PERSONA] abbiano incitato la [OSCURATO:PERSONA] ad aderire alla conferenza, consentendole di avere accesso immediato ai contratti di servizio di quest'ultima al momento della sua adesione.
1326. Dall'insieme delle considerazioni che precedono consegue che non risulta sufficientemente provato in diritto il secondo abuso, relativo al fatto che le parti del [OSCURATO:PERSONA] avrebbero adottato misure specifiche destinate ad incitare la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ad aderire al [OSCURATO:PERSONA] stesso.
ii) Quanto alle misure incentivanti a carattere generale destinate ai concorrenti potenziali
1327. Con i presenti motivi e argomenti, le ricorrenti contestano le valutazioni della decisione impugnata relative alle misure incentivanti a carattere generale adottate dalle parti del [OSCURATO:PERSONA], vale a dire, da un lato, la conclusione di un gran numero di contratti di servizio a doppia tariffazione e, dall'altro, il fatto che i preesistenti membri strutturali del TAA si astenevano dal concorrere per taluni contratti di servizio con i NVOCC.
- Quanto ai contratti di servizio a duplice tariffa
1328. In sostanza, le ricorrenti contestano che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] siano state indotte ad aderire al [OSCURATO:PERSONA] a motivo della doppia tariffazione nei contratti di servizio. A sostegno della loro tesi, esse fanno anzitutto valere che tale misura è stata sollecitata dai caricatori. Inoltre, esse rilevano come la decisione non contenga alcuna prova che tale misura abbia indotto la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ad aderire al [OSCURATO:PERSONA]. Infine, esse sottolineano che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno partecipato ad un numero ridotto di contratti di servizio di questo tipo.
1329. Occorre ricordare che, al considerando' 565 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che, «[c]ome [da essa accertato] nel caso TAA (...), lo scopo e il risultato della istituzione di servizi con una duplice tariffa era di ridurre la concorrenza degli operatori indipendenti integrandoli nella conferenza [e che, a] seguito del divieto del TAA nel 1994, le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno abbandonato il loro sistema di duplice tariffa, ma hanno continuato ad offrire contratti di servizio con prezzi più elevati per i membri tradizionali della confere nza e a prezzi inferiori per gli operatori tradizionali indipendenti e per quelli recentemente entrati nel mercato». [OSCURATO:PERSONA] ritiene che «[i]l risultato di tale comportamento sarebbe stato di indurre i potenziali concorrenti, desiderosi di accedere al mercato, ad entrarvi come parti del [OSCURATO:PERSONA]».
1330. A sostegno delle proprie allegazioni, la [OSCURATO:PERSONA] richiama i fatti descritti al considerando' 152 della decisione impugnata nei seguenti termini:
«Da un esame dei contratti di servizio del [OSCURATO:PERSONA] per il 1995 risulta (...) che un numero significativo di questi (circa un terzo) contiene una duplice tariffa grazie alla quale gli ex membri non strutturali del TAA applicano tariffe minori rispetto agli ex membri strutturali dello stesso. La riduzione varia tra 50 USD e 100 USD per [EVP] benché in almeno un caso raggiunga i 150 USD. La duplice tariffa è presente anche nei contratti di servizio del [OSCURATO:PERSONA] del 1996 e del 1997».
1331. È giocoforza constatare come le ricorrenti, pur negando che la doppia tariffazione nei contratti di servizio della conferenza sia stata adottata di loro iniziativa ovvero che essa rappresenti una quota significativa dei contratti di servizio conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], non neghino invece che numerosi contratti di servizio della conferenza conclusi dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] nel corso del periodo in questione nella decisione impugnata contenevano un duplice tasso.
1332. Occorre ricordare che, nella sentenza TAA (punto 163), il Tribunale ha già constatato che l'istituzione di tassi differenziati nella tariffa del TAA aveva lo scopo di integrare nell'accordo vettori indipendenti che, senza questa facoltà di ridurre i prezzi loro riconosciuta rispetto ai membri preesistenti, sarebbero rimasti indipendenti e avrebbero continuato a fare concorrenza alla conferenza segnatamente agendo sui prezzi. Il Tribunale ha rilevato come tale obiettivo fosse sufficientemente dimostrato da un verbale relativo ad una riunione svoltasi tra i futuri membri del TAA a Ginevra (Svizzera) il 13 gennaio 1992.
1333. Ciò premesso, occorre dunque verificare se, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la doppia tariffazione nei contratti di servizio della conferenza abbia altresì indotto i concorrenti potenziali ad aderire al [OSCURATO:PERSONA] nel corso del periodo contemplato dalla decisione impugnata, permettendo loro di offrire ai caricatori prezzi più bassi di quelli offerti dai preesistenti membri strutturali della conferenza.
1334. A questo proposito occorre osservare che, per configurare una misura idonea ad incitare i potenziali concorrenti ad aderire alla conferenza, la doppia tariffazione nei contratti di servizio deve necessariamente aver avuto come effetto di indurre potenziali concorrenti a divenire membri del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la circostanza che una misura qualificata come incentivo ad aderire alla conferenza non sia stata seguita da alcuna adesione al [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbe che la detta misura non costituiva in realtà un incentivo siffatto.
1335. Risulta dunque che la modifica della struttura concorrenziale del mercato, la quale configura il secondo abuso constatato all'art. 5 del dispositivo della decisione impugnata, deriva dal fatto che le misure incentivanti adottate dalle parti del [OSCURATO:PERSONA], tra le quali la doppia tariffazione nei contratti di servizio, hanno avuto come effetto di indurre potenziali concorrenti a diventare membri della conferenza, eliminando al contempo la fonte di potenziale concorrenza rappresentata da questi ultimi. D'altra parte, la [OSCURATO:PERSONA] non rileva, nella decisione impugnata, alcun altro effetto derivante dalle misure in questione.
1336. All'udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha però sostenuto che la doppia tariffazione nei contratti di servizio ha prodotto altri effetti sulla struttura della concorrenza. In proposito essa ha anzitutto fatto valere che tale misura ha contribuito, al pari delle altre misure in questione, ad istituire un ambiente favorevole permanente, al fine non soltanto di indurre i terzi ad aderire alla conferenza piuttosto che entrare sul mercato quali compagnie indipendenti, ma anche di indurre gli ex vettori indipendenti a rimanere membri della conferenza. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che, con le misure incentivanti in questione, le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno neutralizzato la concorrenza potenziale.
1337. Quanto alla creazione di un ambiente favorevole permanente, si deve tuttavia nuovamente osservare che, ove non abbia indotto potenziali concorrenti a divenire membri del [OSCURATO:PERSONA], la doppia tariffazione dell'ambito dei contratti di servizio non può essere considerata come un incentivo per i detti concorrenti ad aderire alla conferenza. Pertanto, se nessun concorrente potenziale ha aderito al [OSCURATO:PERSONA], si deve necessariamente constatare che la detta misura non ha creato un ambiente favorevole per costoro. Inoltre, nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] afferma che le misure in questione hanno creato un ambiente favorevole per far sì che le parti del [OSCURATO:PERSONA] restassero membri della conferenza, è sufficiente osservare che tale non è manifestamente l'abuso constatato nella decisione impugnata, la quale, ai termini dei considerando' 562-566, prende in considerazione soltanto misure destinate ad indurre i concorrenti potenziali ad aderire al [OSCURATO:PERSONA], e non già misure destinate ad indurre parti del [OSCURATO:PERSONA] a restare membri della conferenza.
1338. Quanto alla neutralizzazione della concorrenza potenziale, occorre riconoscere che l'adozione, da parte di una conferenza marittima, di misure intese a restringere la capacità dei concorrenti potenziali di penetrare nel mercato in veste di vettori indipendenti potrebbe costituire una modifica abusiva della struttura concorrenziale del mercato stesso. È vero che, in un simile caso, il semplice fatto che concorrenti potenziali entrino comunque nel mercato non farebbe necessariamente venir meno il carattere abusivo del comportamento della conferenza. Infatti, la circostanza che potenziali concorrenti siano penetrati nel mercato non significherebbe per questo che le dette misure siano state prive di effetti, in quanto, in assenza di tali misure, l'ingresso nel mercato avrebbe potuto effettuarsi a condizioni diverse. Dunque, in un caso siffatto, la circostanza che il risultato sperato non sia stato raggiunto non è sufficiente ad escludere l'esistenza di un abuso di posizione dominante (v., in tal senso, sentenza 8 ottobre 1996, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 568, punto 149).
1339. Tuttavia, la neutralizzazione della concorrenza potenziale constatata nella decisione impugnata consegue non già da misure destinate a ridurre la capacità dei potenziali concorrenti di entrare nel mercato, bensì, al contrario, da misure qualificate come incentivi ad entrare sul mercato quali parti del [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, in un caso siffatto, la circostanza che il risultato sperato non sia stato raggiunto è sufficiente per dimostrare che la misura in questione non costituisce un incentivo ad aderire alla conferenza e, di conseguenza, per escludere l'abuso di posizione dominante constatato nella decisione impugnata.
1340. Occorre dunque verificare se la doppia tariffazione nell'ambito dei contratti di servizio della conferenza abbia effettivamente indotto dei potenziali concorrenti ad aderire al [OSCURATO:PERSONA].
1341. A questo proposito occorre osservare che, malgrado le parti del [OSCURATO:PERSONA] abbiano concluso un numero elevato di contratti di servizio a doppia tariffazione, soltanto la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno aderito al [OSCURATO:PERSONA] stesso nel corso del periodo contemplato dalla decisione impugnata.
1342. Ne consegue che la maggior parte dei potenziali concorrenti della conferenza non è stato indotta ad aderire al [OSCURATO:PERSONA] dalla misura in questione. A questo proposito occorre inoltre rilevare come un potenziale concorrente, la UASC, abbia deciso di non divenire membro della conferenza malgrado avesse intrapreso iniziative in tal senso nel corso dell'anno 1996. Allo stesso modo, si è constatato sopra che compagnie come la Cosco, la Yangming, la K-[OSCURATO:PERSONA], la Mitsui e l'APL, le quali poi sono comunque entrate nel traffico in questione, non hanno aderito al [OSCURATO:PERSONA] nel corso del periodo preso in esame nella decisione impugnata.
1343. Inoltre, quanto alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA], si deve constatare come, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non menzioni alcun elemento probatorio atto a dimostrare che le dette compagnie abbiano aderito al [OSCURATO:PERSONA] a motivo dell'incentivo costituito dalla doppia tariffazione nei contratti di servizio.
1344. Tutt'al contrario, si è già constatato sopra che gli elementi del fascicolo della causa dinanzi al Tribunale non consentivano di ritenere che le adesioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] non fossero il risultato di una loro autonoma decisione. Al riguardo, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], si deve sottolineare come la corrispondenza tra tale compagnia ed il [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sua adesione non affronti in alcun punto la questione della doppia tariffazione nell'ambito dei contratti di servizio. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], se è vero che tale questione è stata effettivamente affrontata in una nota del [OSCURATO:PERSONA] datata 2 ottobre 1995, risulta nondimeno da tale nota che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, per i contratti di servizio contenenti una doppia tariffazione in tal senso, di poter beneficiare del tasso più elevato, il che contraddice direttamente la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui gli ex vettori indipendenti sono stati incentivati ad aderire al [OSCURATO:PERSONA] dalla possibilità di offrire i tassi più bassi previsti dai contratti di servizio. All'udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che non disponeva di nessun elemento idoneo a mettere in discussione la nota del 2 ottobre 1995.
1345. Inoltre, è pacifico tra le parti che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno partecipato ad un numero esiguo di contratti di servizio a doppia tariffazione. A questo proposito la [OSCURATO:PERSONA], pur sottolineando che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno trasportato la maggior parte dei loro carichi in applicazione dei contratti di servizio contenenti una doppia tariffa ovvero di contratti di servizio con i NVOCC, non nega che i contratti di servizio del primo tipo abbiano rappresentato una parte marginale dei contratti di servizio ai quali le dette compagnie hanno preso parte.
1346. Alla luce di tale circostanze, non risulta che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] siano state incentivate a divenire membri della conferenza per il fatto che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso un gran numero di contratti di servizio contenenti una doppia tariffa.
1347. Occorre pertanto constatare come la [OSCURATO:PERSONA] non abbia dimostrato in termini giuridicamente sufficienti che la doppia tariffazione nell'ambito dei contratti di servizio della conferenza ha costituito una misura incentivante che ha indotto i potenziali concorrenti ad aderire al [OSCURATO:PERSONA] nel corso del periodo in questione.
1348. Pertanto, i motivi e le censure dedotti dalle ricorrenti in ordine a tale punto debbono essere accolti.
- Quanto ai contratti di servizio con i NVOCC
1349. Le ricorrenti negano che le parti del [OSCURATO:PERSONA] abbiano incitato i potenziali concorrenti ad aderire al [OSCURATO:PERSONA] stesso astenendosi dal fare concorrenza per taluni contratti di servizio con i NVOCC.
1350. Occorre ricordare che, al considerando' 565 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che gli ex membri strutturali del TAA, vale a dire l'ACL, la [OSCURATO:PERSONA], la P & O, la [OSCURATO:PERSONA], la Sea-[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la NYK e la [OSCURATO:PERSONA], si astenevano dal fare concorrenza per taluni contratti di servizio con i NVOCC, riservando in tal modo determinati carichi «agli operatori tradizionali indipendenti ed a quelli entrati di recente». [OSCURATO:PERSONA] afferma che «[i]l risultato di tale comportamento sarebbe stato di indurre i potenziali concorrenti, desiderosi di accedere al mercato, ad entrarvi come parti del [OSCURATO:PERSONA]».
1351. Al fine di verificare la fondatezza di tali valutazioni contenute nella decisione impugnata, occorre anzitutto stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato in termini giuridicamente sufficienti l'esistenza di un accordo o, quanto meno, di una pratica concordata diretta a riservare i contratti di servizio con i NVOCC agli ex vettori indipendenti che non erano membri strutturali del TAA, nonché ai nuovi membri del [OSCURATO:PERSONA].
1352. A questo proposito occorre rilevare come, ai termini di una lettera datata 28 dicembre 1995, menzionata al considerando' 180 della decisione impugnata, la POL ha fatto presente alla [OSCURATO:PERSONA] quanto segue:
«(...) Tutte le questioni relative agli NVOCC sono assai delicate. Esse possono essere trattate in maniera adeguata solo se esiste la completa armonia all'interno del [OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso, senza comportamenti individualisti, dal momento che qualsiasi mossa indipendente potrebbe distruggere completamente questo settore del mercato, costruito con tanto impegno dal gruppo nel corso degli anni (...). Vogliate perciò provvedere a risolvere l'attuale problema con la POL, cercando di evitare che ci si faccia concorrenza l'un l'altro all'interno del [OSCURATO:PERSONA] (...)».
1353. Legittimamente la [OSCURATO:PERSONA], al considerando' 180 della decisione impugnata, ha dedotto dalla formulazione della lettera suddetta l'esistenza di uno «spirito cooperativo» in seno al [OSCURATO:PERSONA] relativamente al trasporto dei carichi dei NVOCC. Contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, è manifestamente irrilevante il fatto che la detta lettera sia stata inviata da un ex vettore indipendente, e non da un ex membro strutturale della conferenza, posto che essa rispecchia l'esistenza di un accordo o, quanto meno, di una pratica concordata tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] diretta a riservare il trasporto dei carichi dei NVOCC a taluni di loro.
1354. Occorre inoltre osservare come la [OSCURATO:PERSONA] abbia constatato, al considerando' 150 della decisione impugnata, quanto segue:
«Da un esame dei contratti di servizio del [OSCURATO:PERSONA] per il 1995 risulta chiaro che un numero notevole di tali contratti NVOCC è stato sottoscritto solo da quelle parti del [OSCURATO:PERSONA] che già erano membri non strutturali del TAA. Tali società di linea erano [le] ex società indipendenti non appartenenti alla conferenza, operanti sulle rotte transatlantiche».
1355. È giocoforza constatare come gli elementi addotti dalle ricorrenti nell'ambito dei presenti ricorsi, lungi dal contraddire la detta constatazione contenuta nella decisione impugnata, siano invece idonei a confermarla. Infatti, risulta dai dati presentati con il ricorso introduttivo che, nel 1994 e nel 1995, nessuno dei membri strutturali del TAA ha trasportato carichi nell'ambito di contratti di servizio con i NVOCC, ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] che ne ha trasportati una parte trascurabile nel 1994. Inoltre, se è vero che la [OSCURATO:PERSONA], la NYK, la [OSCURATO:PERSONA] e la P & O hanno trasportato carichi nell'ambito di contratti di servizio con i NVOCC nel 1996, risulta da questi stessi dati che tali carichi hanno rappresentato soltanto l'8,3% dei carichi trasportati dai membri del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di questo tipo di contratto.
1356. Secondo una lettera del 3 maggio 1995 indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], il legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che il disinteresse degli ex membri strutturali del TAA per i carichi dei NVOCC era il risultato di un'autonoma politica commerciale da parte di compagnie che disponevano di grosse strutture di vendita, di un ingente servizio alla clientela, nonché di estese reti di agenti.
1357. Se certo una spiegazione siffatta può essere idonea a chiarire il motivo per cui la maggior parte dei contratti di servizio con i NVOCC sono stati conclusi con gli ex membri non strutturali del TAA, i quali erano in effetti concorrenti di dimensioni modeste sul traffico in questione, essa non può tuttavia essere sufficiente per giustificare l'assenza totale o quasi totale, per tre anni, di contratti di servizio tra i NVOCC e gli ex membri strutturali del TAA. Considerato il valore commerciale rappresentato da tali carichi, un simile disinteresse degli ex membri strutturali del TAA costituisce incontestabilmente l'indizio dell'esistenza di un accordo o, quanto meno, di pratica concordata destinata a riservare i contratti di servizio con i NVOCC a taluni membri del [OSCURATO:PERSONA].
1358. Alla luce di tali elementi, occorre dunque riconoscere che la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a ritenere che tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] esistesse un accordo o, quanto meno, una pratica concordata, diretta a riservare i contratti di servizio con i NVOCC agli ex vettori indipendenti che non erano membri strutturali del TAA, nonché ai nuovi membri.
1359. Resta tuttavia ancora da verificare se il detto accordo o la detta pratica concordata abbia effettivamente incentivato potenziali concorrenti ad aderire al [OSCURATO:PERSONA] nel corso del periodo contemplato dalla decisione impugnata. Infatti, come indicato sopra ai punti 1334-1339, il fatto che una misura qualificata come incentivo ad aderire alla conferenza non sia stata seguita da alcuna adesione al [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbe che essa non era in realtà un incentivo ad aderire alla conferenza.
1360. A questo proposito occorre osservare che, malgrado le parti del [OSCURATO:PERSONA] abbiano riservato i contratti di servizio con i NVOCC ai nuovi membri della conferenza, soltanto la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno aderito al [OSCURATO:PERSONA] stesso nel corso del periodo contemplato dalla decisione impugnata.
1361. Ne consegue che la maggior parte dei potenziali concorrenti della conferenza non è stata incentivata ad aderire al [OSCURATO:PERSONA] in virtù della misura in questione. Al riguardo, è già stato indicato sopra al punto 1342 che un potenziale concorrente, la UASC, ha deciso di non diventare membro della conferenza, malgrado avesse intrapreso passi in tal senso nel corso dell'anno 1996. Allo stesso modo, si è constatato sopra come compagnie quali la Cosco, la Yangming, la K-[OSCURATO:PERSONA], la Mitsui e l'APL, che poi sono comunque entrate nel traffico in questione, non abbiano aderito al [OSCURATO:PERSONA] nel corso del periodo considerato nella decisione impugnata.
1362. Inoltre, quanto alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], si deve constatare come, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non menzioni alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che tali compagnie abbiano aderito al [OSCURATO:PERSONA] a motivo dell'incentivo costituito dal fatto che gli ex membri strutturali del TAA si astenevano dal concorrere per la conclusione di contratti di servizio con i NVOCC.
1363. Al contrario, si è già constatato sopra che gli elementi del fascicolo relativo alla causa dinanzi al Tribunale non consentivano di ritenere che le adesioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] non fossero il risultato di un'autonoma decisione di queste ultime. In proposito, occorre rilevare come la questione della partecipazione ai contratti di servizio con i NVOCC non venga affrontata in alcun documento relativo alle adesioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] alla conferenza.
1364. Infine, occorre comunque sottolineare che, nell'ambito del regime di concorrenza istituito dal regolamento n. 4056/86, gli accordi di ripartizione del mercato conclusi tra i membri di una conferenza marittima non sono necessariamente vietati. Infatti, l'art. 3 del regolamento n. 4056/86 prevede esplicitamente che l'esenz ione per categoria si applichi anche agli accordi aventi come obiettivo la regolazione della capacità di trasporto offerta da ciascuno dei membri e la ripartizione tra tali membri del tonnellaggio trasportato o delle entrate.
1365. È giocoforza constatare come la decisione impugnata non chiarisca sotto quale profilo il fatto che gli ex membri strutturali del TAA si astengano dal concorrere per la conclusione di contratti di servizio con i NVOCC, riservando in tal modo tale tipo di carichi agli ex trasportatori indipendenti non membri strutturali del TAA ed ai nuovi membri del [OSCURATO:PERSONA], non costituisca un accordo siffatto, idoneo a consentire a questi ultimi di aderire alla conferenza sulle stesse basi degli ex membri. Orbene, ai sensi del considerando' 576 della decisione impugnata, la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che la decisione impugnata non pregiudicava tale possibilità, posto che essa non vietava - come confermato dalla [OSCURATO:PERSONA] all'udienza - il fatto in sé che si verificassero nuove adesioni al [OSCURATO:PERSONA]. Così come osservato sopra, qualora si ritenesse che la partecipazione ad accordi rientranti nell'esenzione per categoria abbia costituito l'incentivo ad aderire al [OSCURATO:PERSONA], ciò equivarrebbe a credere che sia stata l'adesione al [OSCURATO:PERSONA] a costituire, di per sé, l'abuso, in quanto in tal caso la misura incentivante imputata al [OSCURATO:PERSONA] consisterebbe nel fatto stesso che i nuovi membri beneficiavano dell'esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 4056/86, il quale autorizza restrizioni della concorrenza il cui carattere eccezionale è già stato sottolineato dal Tribunale.
1366. Da quanto sopra consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente provato in diritto che l'aver riservato i contratti di servizio con i NVOCC a determinate parti del [OSCURATO:PERSONA] abbia costituito una misura incentivante che ha indotto i potenziali concorrenti ad aderire alla conferenza nel corso del periodo in questione.
1367. Pertanto, i motivi e le censure dedotti dalle ricorrenti in ordine a tale punto debbono essere accolti.
iii) Conclusione in ordine alla prova delle misure che configurano il secondo abuso
1368. Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente provato in diritto che le parti del [OSCURATO:PERSONA] abbiano incitato i potenziali concorrenti ad aderire al [OSCURATO:PERSONA] stesso mediante le misure considerate nella decisione impugnata.
1369. Pertanto, in base a questo solo motivo, e senza che occorra esaminare gli altri motivi dedotti dalle ricorrenti in relazione al secondo abuso, si deve annullare l'art. 5 del dispositivo della decisione impugnata e, in via conseguenziale, l'art. 7 del medesimo nella parte in cui ingiunge alle ricorrenti di porre termine immediatamente al secondo abuso e di astenersi per l'avvenire da qualsiasi atto avente finalità o effetti identici.
IV - Quanto ai motivi relativi all'inosservanza della procedura prevista dal regolamento n. 4056/86
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
1370. La ricorrente nella causa T-213/98 addebita alla [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, la violazione delle prescrizioni procedurali dettate dall'art. 9 del regolamento n. 4056/86. Infatti, ad avviso della ricorrente, è evidente che il [OSCURATO:PERSONA] è disciplinato contemporaneamente dal diritto degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] e dal diritto comunitario. In particolare, l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe il risultato diretto delle prescrizioni dettate dal diritto americano in materia di conferenza aperta. Pertanto, secondo la ricorrente, posto che il secondo abuso consiste nel rispetto da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'obbligo imposto dal diritto americano di accettare l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] aveva l'obbligo di seguire la procedura prevista dall'art. 9 del detto regolamento prima di assumere, sulla base di quest'ultimo, un'iniziativa - vale a dire, nel caso di specie, l'adozione di una decisione che qualifica come abuso taluni comportamenti e che infligge ammende - la quale era idonea a generare un conflitto con la normativa statunitense.
1371. In secondo luogo, la ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] la violazione delle prescrizioni procedurali dettate dagli artt. 7 e 8 del regolamento n. 4056/86. Secondo la ricorrente, posto che le constatazioni di abuso riguardano unicamente comportamenti di conferenze che beneficiavano di un'esenzione per categoria, la [OSCURATO:PERSONA] doveva - prima di affermare l'esistenza di una violazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] e, a fortiori, prima di imporre un'ammenda - seguire la procedura di revoca dell'esenzione, prevista dall'art. 7 del regolamento. La ricorrente fonda i propri argomenti sul tenore letterale dell'art. 8, n. 2, del regolamento, il quale prevede che, qualora il comportamento delle conferenze che beneficiano dell'esenzione produca effetti incompatibili con l'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] possa revocare il beneficio dell'esenzione e adottare tutte le misure appropriate per far cessare le violazioni di tale norma del [OSCURATO:PERSONA].
1372. [OSCURATO:PERSONA] afferma che tali motivi sono infondati.
Giudizio del Tribunale
1373. Quanto al motivo relativo alla violazione dell'art. 9 del regolamento n. 4056/86, occorre constatare come, secondo il tenore esplicito dell'atto introduttivo, la ricorrente deduca una violazione della detta disposizione unicamente in relazione al secondo abuso constatato con la decisione impugnata, ma non anche al primo abuso.
1374. Ciò premesso, essendosi sopra concluso che la decisione impugnata dev'essere annullata nella parte in cui constata il secondo abuso, non è più necessario statuire su tale motivo.
1375. Quanto al motivo relativo alla violazione degli artt. 7 e 8 del regolamento n. 4056/86, la ricorrente sostiene, in sostanza, che, posto che le pratiche considerate abusive nella decisione impugnata rientrano nell'esenzione per categoria prevista dal regolamento suddetto, la [OSCURATO:PERSONA] aveva l'obbligo di revocare la detta esenzione prima di constatare le violazioni dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA].
1376. Essendosi sopra concluso che la decisione impugnata va annullata nella parte in cui constata il secondo abuso, il presente motivo dev'essere esaminato unicamente nella parte in cui la detta decisione constata il primo abuso, ad esclusione tuttavia della divulgazione reciproca dell'esistenza e del contenuto dei contratti di servizio individuali, posto che tale constatazione è stata annullata per i motivi illustrati ai punti 1151-1159.
1377. Occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a revocare il beneficio dell'esenzione per categoria previsto dall'art. 3 del regolamento n. 4056/86 qualora essa in un caso specifico constati, in applicazione dell'art. 7, n. 2, del detto regolamento, che gli accordi beneficianti della detta esenzione hanno effetti incompatibili con l'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], oppure, in applicazione dell'art. 8, n. 2, del medesimo regolamento, che il comportamento delle conferenze beneficianti dell'esenzione produce effetti incompatibili con l'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] medesimo.
1378. Come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] all'udienza, è vero che la Corte, nella sua sentenza 16 marzo 2000, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 595, punto 136, ha statuito che l'art. 8, n. 2, del regolamento n. 4056/86 non impone né potrebbe imporre restrizioni al potere di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone di infliggere ammende per violazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA].
1379. Tuttavia, si deve rilevare che la soluzione adottata nella detta sentenza, oltre a non riguardare la revoca prevista dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 4056/86, aveva ad oggetto pratiche che non beneficiavano manifestamente dell'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del detto regolamento, sicché essa non risulta necessariamente pertinente nel caso in cui le pratiche in questione rientrino nell'ambito di applicazione di tale esenzione (v., in tal senso, le conclusioni presentate dall'avvocato generale Fennelly nella causa [OSCURATO:PERSONA], citate supra al punto 638, paragrafi 163 e 165).
1380. Tuttavia, senza che occorra pronunciarsi su tale questione, si deve constatare che, nel caso di specie, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, nessuna delle pratiche in materia di contratti di servizio costituenti il primo abuso (esclusa la divulgazione reciproca dell'esistenza e del contenuto dei contratti di servizio individuali) è idonea a beneficiare dell'esenzione per categoria.
1381. Infatti, occorre osservare che le pratiche in questione in materia di contratti di servizio - indipendentemente dal fatto che si tratti del divieto dei contratti di servizio individuali ovvero delle altre restrizioni relative all'esistenza e al contenuto di tali contratti - non sono menzionate all'art. 3 del regolamento n. 4056/86 tra gli accordi o le pratiche beneficianti dell'esenzione per categoria. Orbene, secondo una costante giurisprudenza, tenuto conto del principio generale del divieto di intese anticoncorrenziali dettato dall'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni a carattere derogatorio inserite in un regolamento di esenzione per categoria debbono, per loro natura, essere interpretate restrittivamente (sentenze Peugeot/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 568, punto 37, e 8 ottobre 1996, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 568, punto 48). Tale soluzione si impone a fortiori per le disposizioni del regolamento n. 4056/86 a motivo della durata illimitata di quest'ultimo, nonché del carattere eccezionale delle restrizioni della concorrenza autorizzate, con la conseguenza che l'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del regolamento n. 4056/86 non può essere oggetto di un'interpretazione estensiva ed evolutiva tale da renderla applicabile a tutti gli accordi che le compagnie marittime ritengano utile, o perfino necessario, adottare per adeguarsi alla situazione del mercato (sentenza TAA, punto 146).
1382. Inoltre, sebbene - come confermato dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta ai quesiti scritti del Tribunale - la fissazione dei prezzi dei contratti di servizio non figuri tra le restrizioni della concorrenza vietate dalla decisione impugnata ai sensi dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA], si deve constatare che, contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, i contratti di servizio non possono essere assimilati agli accordi «intesi a perseguire la fissazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto» contemplati dall'art. 3 del regolamento n. 4056/86. Infatti, risulta da tale disposizione che, per beneficiare dell'esenzione per categoria, gli accordi di fissazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto conclusi dai membri di una conferenza marittima debbono prevedere l'applicazione di «tassi di nolo uniformi o comuni» ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b), del detto regolamento (sentenza TAA, punti 138-143), il che impone l'applicazione di tassi di nolo identici per tutti i membri della conferenza e nei confronti di tutti i caricatori (sentenza TAA, punti 144, 151 e 155).
1383. Orbene, i tassi introdotti dai contratti di servizio non sono identici per tutti i caricatori, ma finiscono per suddividere questi ultimi in categorie. Infatti, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando' 457 della decisione impugnata, senza essere contraddetta sul punto dalle ricorrenti:
«(...) nei contratti di servizio il prezzo non fa parte della tariffa ufficiale ma è determinato più o meno specificamente dal processo di contrattazione fra il fornitore e il consumatore. Il risultato di tale processo di contrattazione è che i caricatori, nello spedire merci aventi la stessa descrizione, non pagano tutti necessariamente lo stesso prezzo. I prezzi dei contratti di servizio si distinguono dalle tariffe ma non si differenziano in modo uniforme; ciò significa che, sebbene ciascuno dei membri del [OSCURATO:PERSONA] possa applicare lo stesso prezzo ad un particolare caricatore, tuttavia caricatori diversi (della stessa categoria di merci) pagano prezzi diversi (...)».
1384. Inoltre, nel caso di specie, i tassi istituiti dai contratti di servizio della conferenza conclusi dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso del periodo contemplato dalla decisione impugnata non erano identici per tutti i membri della conferenza stessa. Infatti, è pacifico tra le parti, come indicato sopra al punto 1331, che tali contratti di servizio prevedevano una griglia tariffaria a due livelli in virtù della quale gli ex membri non strutturali del TAA applicavano, nell'ambito di un medesimo contratto di servizio, tassi meno elevati rispetto agli ex membri strutturali del TAA. In proposito occorre ricordare che il Tribunale ha già statuito che l'esenzione per categoria prevista dall'art. 3 del regolamento n. 4056/86 non si applica agli accordi tra trasportatori che prevedano un regime tariffario differenziato (sentenza TAA, punto 167).
1385. Date tali circostanze, i tassi introdotti dai contratti di servizio, non essendo identici per tutti i caricatori e neppure, nel caso di specie, per tutti i membri della conferenza, non possono rientrare negli accordi di fissazione dei prezzi beneficianti dell'esenzione per categoria.
1386. Di conseguenza, il presente motivo, vista l'erroneità della premessa su cui si fonda, va respinto nella sua interezza.
V - Quanto al motivo relativo ad un difetto di motivazione in ordine alla mancata presa in considerazione del diritto degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] delle parti
1387. Le ricorrenti fanno valere che l'obbligo di motivazione incombente alla [OSCURATO:PERSONA] in forza dell'art. 190 del [OSCURATO:PERSONA] impone che essa chiarisca le ragioni per le quali la sua valutazione differisce, su alcuni punti importanti, da quella del diritto americano, quale risultante dall'US [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno di tale censura, le ricorrenti invocano la sentenza della Corte 17 gennaio 1995, causa C-360/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-23, punto 44). Esse rilevano come in tale sentenza la Corte abbia annullato una decisione della [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che questa non conteneva «alcuna spiegazione che [giustificasse] le ragioni per le quali le conclusioni della [UK [OSCURATO:PERSONA]] e i documenti forniti dalla [[OSCURATO:PERSONA]] a sostegno della propria tesi sarebbero [stati] privi di pertinenza».
1388. Nel caso di specie, le ricorrenti ricordano che l'accordo [OSCURATO:PERSONA] è disciplinato al contempo dal diritto comunitario e dal diritto americano in materia di concorrenza. Orbene, la decisione impugnata assumerebbe in ordine a svariati aspetti essenziali dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] una posizione diversa da quella del diritto americano. Infatti, contrariamente a quest'ultimo, la decisione impugnata concluderebbe nel senso del carattere «non esentabile» - a livello individuale o collettivo - e dunque vieterebbe, in primo luogo, la fissazione collettiva, da parte dei membri della conferenza, delle tariffe terrestri di un servizio di trasporto multimodale (considerando' 400-441), in secondo luogo, i poteri della conferenza in materia di contratti di servizio (considerando' 442471), in terzo luogo, le restrizioni apportate dalle regole della conferenza all'esistenza dei contratti di servizio e al loro contenuto, segnatamente per quanto riguarda la durata dei contratti stessi, le clausole di adeguamento, il divieto dei contratti multipli, il livello delle indennità forfettarie e il divieto delle azioni indipendenti sui contratti di servizio (considerando' 464, 487-502 e 551-558), in quarto luogo, il divieto dei contratti di servizio individuali e il loro assoggettamento, ove autorizzati, alle regole della conferenza (considerando' 477-486 e 551558) nonché la divulgazione del loro contenuto (considerando' 496 e 551-558) e, in quinto luogo, la fissazione collettiva del livello delle commissioni degli spedizionieri (considerando' 505-518). Inoltre, le ricorrenti rilevano come, al fine di stabilire l'esistenza di una posizione dominante collettiva, la decisione impugnata si fondi sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] assicura l'adesione alle proprie regole mediante numerose misure di esecuzione (considerando' 527), prevede un sistema di tariffazione differenziata (considerando' 534 e 535) ed ha incitato la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ad entrare sul traffico in questione quali membri della conferenza piuttosto che come indipendenti (considerando' 563 e 564), quando invece, all'opposto, il diritto americano autorizza il ruolo delle conferenze quali autorità di controllo, non ha mai dichiarato illegittimo il sistema dei tassi differenziati ed impone che l'adesione delle conferenze sia «aperta» a qualsiasi impresa sulla base di criteri ragionevoli e non discriminatori.
1389. Le ricorrenti precisano che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], la loro tesi non è che la [OSCURATO:PERSONA] sia vincolata all'osservanza del diritto americano oppure che le sia preclusa l'applicazione del diritto comunitario. Ciò che esse sostengono è che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, da un lato, tener conto della posizione espressa dal diritto americano in sede di esame della legittimità delle pratiche in questione e, dall'altro, nel caso in cui essa avesse assunto una posizione differente, esporre le ragioni per le quali la valutazione di tali pratiche operata dal diritto americano non era pertinente.
1390. Tale obbligo si imporrebbe a maggior ragione nel caso di specie per i seguenti quattro motivi.
1391. In primo luogo, la decisione impugnata costituirebbe il primo caso di applicazione del diritto comunitario ai contratti di servizio, agli accordi sui tassi di remunerazione degli spedizionieri ed agli obblighi delle conferenze marittime in materia di adesione di nuovi membri (sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1491, punto 31). Per analogia con l'ordinanza del presidente del Tribunale 7 luglio 1998, causa T65/98 R, Van den [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2641), riguardante l'applicazione degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] ad una medesima pratica da parte delle autorità nazionali della concorrenza e della [OSCURATO:PERSONA], sarebbe opportuno evitare un'applicazione contraddittoria del diritto comunitario e del diritto americano alle circostanze del caso di specie.
1392. In secondo luogo, le ricorrenti rilevano che esisteva nella fattispecie un significativo disaccordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e le imprese interessate in merito a questioni essenziali ai fini della valutazione, da parte della detta istituzione, dell'accordo controverso (sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T-374/94, T-375/94, T-384/94 e T388/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II3141, punto 97). Inoltre, le ricorrenti avrebbero contestato l'analisi compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] facendo riferimento in più occasioni al diritto americano.
1393. In terzo luogo, le ricorrenti fanno osservare come la mancata presa in considerazione delle differenze di valutazione rispetto al diritto americano sia poco compatibile con gli obblighi di cooperazione e di cortesia attiva («positive comity») istituiti dagli accordi di cooperazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Sebbene tali accordi non mirino ad armonizzare il diritto sostanziale delle parti coinvolte, la loro semplice esistenza - essendo essi intesi ad evitare il rischio di decisioni contrastanti - obbligherebbe a maggior ragione la [OSCURATO:PERSONA] a chiarire i motivi per i quali, nel presente caso, la sua valutazione delle pratiche e delle questioni in oggetto è differente da quella degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA]. Orbene, nella fattispecie, il rispetto, da parte delle ricorrenti, della decisione impugnata le porrebbe in una situazione di conflitto con gli obblighi ad esse incombenti in forza del diritto americano. Le ricorrenti rilevano in proposito che la FMC ha non soltanto autorizzato, ma anche imposto, a titolo di condizione dell'accordo di composizione condizionato del 1995, che esse concludessero contratti di servizio individuali disciplinati dalle regole di cui all'art. 14, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti precisano inoltre che è stato ad esse altresì richiesto di pubblicare le varie «clausole di base» dei contratti di servizio specificate all'art. 8, lett. c), dell'US [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle quali la [OSCURATO:PERSONA] constata, nella decisione impugnata (considerando' 496 e 551-558), che la loro divulgazione reciproca costituisce una violazione degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA].
1394. Infine, in quarto luogo, le ricorrenti fanno valere che lo stesso regolamento n. 4056/86, al quindicesimo considerando', riconosce che occorre tener conto del fatto che la sua applicazione a determinate intese può portare a conflitti con le legislazioni di taluni paesi terzi. Esse rilevano come l'art. 9 del detto regolamento preveda, a tal fine, una procedura di prevenzione dei conflitti.
1395. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale motivo sia infondato.
Giudizio del Tribunale
1396. Con il presente motivo, le ricorrenti fanno valere che l'obbligo di motivazione incombente alla [OSCURATO:PERSONA] in forza dell'art. 190 del [OSCURATO:PERSONA] impone che questa chiarisca le ragioni per le quali la sua valutazione diverge in vari punti importanti da quella del diritto americano, quale risultante dall'US [OSCURATO:PERSONA].
1397. Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, benché a norma dell'art. 190 del [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione sotto il profilo giuridico della decisione, nonché le considerazioni che l'hanno indotta ad adottare quest'ultima, non è necessario che la detta istituzione discuta tutti i punti di fatto e di diritto sollevati nel corso del procedimento amministrativo (v., in particolare, sentenza Remia e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 575, punto 26). Tutt'al più, la [OSCURATO:PERSONA] ha l'obbligo, in forza dell'art. 190 del [OSCURATO:PERSONA], di replicare in modo specifico solo agli argomenti principali dedotti dalle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo (sentenza FEFC, citata supra al punto 196, punto 426).
1398. Nella fattispecie, sebbene le ricorrenti non indichino, nel loro atto introduttivo, in quale misura esse abbiano invocato le pretese differenze tra il diritto comunitario e il diritto americano nel corso del procedimento amministrativo, risulta dall'esame della risposta fornita dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti che queste ultime hanno invocato il diritto americano soltanto in ordine a quattro punti limitati, vale a dire i noli tempo/volume, la concorrenza esercitata attraverso la porta canadese, i contratti di servizio della conferenza e la fissazione collettiva del compenso degli spedizionieri.
1399. Pertanto, nei limiti in cui le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver affrontato, nella decisione impugnata, la questione delle eventuali differenze tra il diritto americano e il diritto comunitario su altri punti, gli argomenti sono manifestamente privi di qualsiasi fondamento. Infatti, con tutta evidenza, non si può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver motivato, nella decisione da essa adottata, la propria posizione in merito ad allegazioni che risultano formulate per la prima volta nell'ambito dei presenti ricorsi proposti contro tale decisione. Di conseguenza, l'affermazione delle ricorrenti secondo cui esse, per contestare le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA], si sono basate in larga misura sul diritto americano non può essere accolta.
1400. Nei limiti in cui le asserite differenze riguardano i quattro punti sopra citati, occorre osservare, per quanto riguarda anzitutto i noli tempo/volume, che le parti del [OSCURATO:PERSONA] si sono limitate ad indicare, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, che, in forza di un regolamento della FMC, i noli tempo/volume non possono essere modificati qualora siano stati notificati. È giocoforza constatare come un'indicazione di tal genere sia puramente descrittiva, posto che le ricorrenti non ne traggono alcun particolare argomento. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non era in alcun modo obbligata a rispondervi in forma motivata nell'ambito della decisione impugnata.
1401. Quanto poi alla concorrenza esercitata attraverso la porta canadese, risulta che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno sottolineato, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, che l'immunità antitrust prevista dall'US [OSCURATO:PERSONA] non si applicava al trasporto di carichi in transito attraverso i porti canadesi a destinazione degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] o in provenienza da questi. È però giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale affermazione ai considerando' 265-273 della decisione impugnata, nei quali essa ha esposto in forma giuridicamente sufficiente le ragioni per le quali la porta canadese, malgrado l'assenza di immunità antitrust, non esercitava una concorrenza significativa sulle parti del [OSCURATO:PERSONA], laddove la detta istituzione ha sottolineato in proposito che altri fattori erano idonei a restringere tale concorrenza. Pertanto, la decisione impugnata non è inficiata da alcun difetto di motivazione in ordine a tale punto.
1402. Quanto ai contratti di servizio della conferenza, risulta dalla risposta alla comunicazione degli addebiti che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto valere, a sostegno della loro domanda di concessione di un'esenzione individuale, che la legislazione americana comprovava che i detti contratti di servizio costituivano una pratica tradizionale delle conferenze marittime. Tuttavia, è giocoforza constatare come la [OSCURATO:PERSONA] abbia risposto a tale allegazione ai considerando' 464471 della decisione impugnata, nei quali essa ha esposto in forma giuridicamente sufficiente i motivi per i quali i detti contratti di servizio non costituivano una pratica tradizionale delle conferenze, sottolineando in particolare, a questo riguardo, che gli argomenti delle parti del [OSCURATO:PERSONA] rispecchiavano in modo inesatto le constatazioni di fatto contenute in uno dei documenti di diritto americano invocati dalle parti stesse. Pertanto, la decisione impugnata non è inficiata da alcun difetto di motivazione in ordine a tale punto.
1403. Quanto infine alla fissazione collettiva dei compensi degli spedizionieri, risulta dalla risposta delle parti del [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti che esse hanno invocato la giurisprudenza e la normativa americana al fine di sostenere che il diritto americano consentiva alle compagnie di navigazione di fissare collettivamente i compensi degli spedizionieri. A questo proposito si deve tuttavia rilevare come, al considerando' 512 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] abbia esplicitamente indicato che l'argomento dedotto dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] sulla base del diritto americano in ordine a tale punto, vale a dire il fatto che le conferenze operanti sul traffico in questione fissavano collettivamente determinati livelli di commissioni pagabili agli spedizionieri europei dall'inizio degli anni '70, non giustificava la fissazione di limiti massimi di compenso per gli spedizionieri, e come la detta istituzione abbia chiarito, nei considerando' successivi, i motivi per i quali tale pratica non soddisfaceva i presupposti per la concessione di un'esenzione individuale fissati dall'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA].
1404. È senz'altro vero che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha affrontato la questione della pertinenza o della fondatezza della posizione giuridica assunta dalla normativa o dalla giurisprudenza americana in ordine a quest'ultimo punto e, pertanto, non ha chiarito i motivi per i quali tale posizione non era giustificata anche nell'ambito del diritto comunitario.
1405. Tuttavia, si deve sottolineare che l'art. 190 del [OSCURATO:PERSONA] non impone, né potrebbe imporre, alla [OSCURATO:PERSONA] di discutere questioni siffatte, posto che l'esigenza di rispettare l'obbligo di motivazione la obbliga, tutt'al più, ad indicare i motivi per i quali essa ritiene di dover respingere non già il diritto americano in quanto tale, bensì gli argomenti o le allegazioni che da esso vengono ricavati dalle ricorrenti, quanto meno nel caso in cui siano essenziali. [OSCURATO:PERSONA] non può infatti essere tenuta, in virtù dell'obbligo di motivazione, ad esporre i motivi che giustificano giuridicamente la sua posizione con riguardo al diritto di un paese terzo, bensì unicamente ad illustrare le ragioni che giustificano la sua posizione in base al diritto comunitario.
1406. Infatti, secondo la giurisprudenza, la motivazione deve consentire agli interessati di ottenere le indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 548, punto 51). Orbene, secondo la giurisprudenza, delle prassi nazionali, anche a supporle comuni a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, non possono prevalere nell'ambito dell'applicazione delle regole di concorrenza del [OSCURATO:PERSONA] (sentenza VBVB e VBBB/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 162, punto 40). Ciò vale a maggior ragione nel caso in cui si tratti di prassi nazionali di paesi terzi (sentenza FEFC, citata supra al punto 196, punto 341).
1407. Di conseguenza, posto che una violazione del diritto americano non costituisce di per sé un vizio idoneo a determinare l'illegittimità di una decisione adottata sulla base del diritto comunitario, la [OSCURATO:PERSONA] non può essere obbligata, nella sua decisione, ad illustrare le ragioni per le quali essa si discosta dalla posizione giuridica assunta dal diritto americano. Infatti, se la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a rispettare un obbligo in tal senso, sarebbe necessariamente costretta ad esaminare, nel merito, le pertinenti disposizioni del diritto americano, in quanto essa dovrebbe, in un caso siffatto, esporre le ragioni per le quali la soluzione giuridica adottata da quest'ultimo non si applica nel diritto comunitario, e ciò malgrado che la posizione adottata dal diritto americano non possa imporsi su quella espressa dal diritto comunitario.
1408. Contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, tale valutazione non è in contrasto con la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1387. Vero è che, in tale sentenza, la Corte ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse motivato in forma giuridicamente sufficiente la propria decisione relativamente a taluni aspetti di diritto nazionale invocati dalla ricorrente. Risulta tuttavia da tale sentenza che la Corte ha ravvisato un difetto di motivazione unicamente nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva illustrato, nella propria decisione, le ragioni per le quali le constatazioni di fatto contenute nelle decisioni nazionali in questione non avevano alcun valore probatorio nell'ambito della procedura di esenzione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente aveva infatti presentato alla [OSCURATO:PERSONA], a sostegno della sua domanda di concessione di un'esenzione individuale, alcune decisioni della [OSCURATO:PERSONA] (autorità competente nel [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza), in quanto elemento di prova «essenziale» degli effetti benefici del loro accordo, che prevedeva condizioni tipo uniformi per la vendita dei libri a prezzi imposti applicabili nel caso in cui l'editore avesse scelto di commercializzare un libro come «net book». Più in particolare, secondo la ricorrente, risultava dalle dette decisioni nazionali che la soppressione dell'accordo sui «net books» avrebbe determinato una diminuzione del numero e della qualità di dotazioni delle librerie che disponevano di scorte, un aumento del prezzo dei libri e una diminuzione del numero dei titoli pubblicati. A suo avviso, tali constatazioni valevano anche per il commercio intracomunitario, tenuto conto della zona linguistica unica per il mercato del libro tra l'Irlanda e il [OSCURATO:PERSONA].
1409. Ne consegue che la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1387, lungi dall'invalidare la valutazione che precede, conferma, tutto all'opposto, che, nel caso in cui un ricorrente invochi la soluzione adottata da una normativa nazionale, la [OSCURATO:PERSONA] è tutt'al più tenuta, in forza dell'obbligo di motivazione, a chiarire i motivi per i quali essa respinge gli argomenti che il ricorrente trae dal detto diritto straniero (v., in tal senso, sentenza FEFC, citata supra al punto 196, punti 427 e 428).
1410. Orbene, nella fattispecie, per i motivi sopra esposti, risulta che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, ha illustrato in forma giuridicamente sufficiente le ragioni per le quali gli argomenti dedotti dalle ricorrenti sulla base del diritto americano dovevano essere respinti.
1411. Pertanto, occorre respingere perché infondato il presente motivo relativo ad un presunto difetto di motivazione.
VI - Quanto ai motivi riguardanti l'importo delle ammende nonché vari difetti di motivazione in ordine a tale punto
1412. A sostegno dei presenti motivi, le ricorrenti sostengono, nella prima parte dei medesimi, che il primo abuso, costituito dall'imposizione abusiva di restrizioni all'accesso ai contratti di servizio e al loro contenuto, beneficiava dell'immunità dalle ammende in virtù della notifica dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere il rilascio di un'esenzione individuale. Inoltre, nell'ambito della seconda parte dei detti motivi, le ricorrenti contestano l'ammontare delle ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. Esse invocano altresì vari difetti di motivazione in ordine ai punti suddetti.
1413. In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 8 del dispositivo della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto ammende a ciascuna delle parti del [OSCURATO:PERSONA] per le sole violazioni dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA].
1414. Poiché sopra, nell'ambito dell'esame dei motivi riguardanti l'insussistenza di una violazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], si è concluso che il secondo abuso, costituito dalla modificazione abusiva della struttura del mercato, non era sufficientemente provato in diritto, la parte delle ammende inflitte a tale titolo dev'essere annullata per questo solo motivo.
1415. Inoltre, posto che si è concluso sopra, nell'ambito dell'esame dei motivi riguardanti l'insussistenza di una violazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], che il primo abuso, consistente dell'imposizione abusiva di restrizioni all'accesso ai contratti di servizio ed al loro contenuto, non è fondato nella parte in cui consiste nella divulgazione reciproca dell'esistenza e del contenuto dei contratti di servizio individuali, la parte delle ammende inflitta a tale titolo deve del pari essere annullata per questo solo motivo.
1416. Di conseguenza, i presenti motivi dedotti dalle ricorrenti debbono essere esaminati unicamente nella parte in cui si riferiscono all'ammenda inflitta in relazione al primo abuso, ad esclusione della divulgazione reciproca dell'esistenza e del contenuto dei contratti di servizio individuali.
Quanto al primo profilo del motivo, riguardante l'immunità dalle ammende
A - [OSCURATO:PERSONA] delle parti
1417. Le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato l'immunità contro l'imposizione di ammende della quale esse beneficiavano relativamente alle restrizioni all'accesso ai contratti di servizio.
1418. Le ricorrenti sostengono che, contrariamente alle conclusioni formulate nella decisione impugnata al considerando' 584, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva imporre ammende per la violazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] nella parte riguardante le restrizioni all'accesso ai contratti di servizio in quanto queste rimanevano entro i limiti dell'attività descritta nella notifica ed erano successive a quest'ultima.
1419. Secondo le ricorrenti, gli artt. 19, n. 2, lett. a), e 19, n. 4, del regolamento n. 4056/86 concedono un'immunità in materia di ammende per ciò che riguarda tanto le violazioni dell'art. 85, n. 1 del [OSCURATO:PERSONA], quanto le violazioni dell'art. 86 del medesimo rispetto agli atti notificati in vista del conseguimento di un'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti rilevano che il n. 4 dell'art. 19 del regolamento n. 4056/86, il quale prevede il regime di immunità contro l'imposizione di ammende, fa rinvio alle «ammende previste al paragrafo 2, lettera a)», che contempla le ammende inflitte per infrazione «alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86». Esse sottolineano che tale rinvio non è assolutamente limitato alle ammende previste dall'art. 19, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4056/86 inflitte per violazione dell'art. 85, n. 1. Contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti ritengono che tale tesi non attribuisca in alcun modo alle imprese in posizione dominante un'immunità assoluta contro il rischio di ammende ai sensi dell'art. 86. Le ricorrenti sottolineano infatti che, quando una notifica viene effettuata e una decisione di diniego dell'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, viene adottata, l'immunità è perduta tanto per le violazioni dell'art. 85, n. 1, quanto per le violazioni dell'art. 86.
1420. Le ricorrenti fanno valere che la Corte ha confermato tale interpretazione nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 853, nella quale non è stata inflitta alcuna ammenda ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad attività che erano state notificate alla [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'ottenimento di un'esenzione per il fatto che durante il procedimento di esenzione non era stata commessa alcuna violazione intenzionale o imputabile a negligenza. Le ricorrenti fanno altresì riferimento alle conclusioni del giudice Kirschner, facente funzione di avvocato generale nella causa T-51/89, decisa dalla sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA] I» ([OSCURATO:PERSONA]. pagg. II-309, II312, paragrafo 39), nelle quali il predetto ha formulato la tesi secondo cui «l'art. 15, n. 5, del regolamento n. 17 contiene una disciplina indiretta dell'applicazione dell'art. 86 durante la procedura di esenzione» e, «[u]na volta che un accordo è stato notificato ai sensi dell'art. 4 del regolamento, il comportamento notificato non può essere punito con un'ammenda né a titolo di violazione dell'art. 85, n. 1, né a titolo di violazione dell'art. 86». Tale tesi sarebbe altresì condivisa dalla dottrina.
1421. Le ricorrenti sostengono altresì che la loro tesi si basa su considerazioni di politica generale, in quanto l'immunità dalle ammende che vengano inflitte tanto in virtù dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] quanto a norma dell'art. 86 di quest'ultimo è idonea ad incoraggiare le imprese a procedere a notifiche alla [OSCURATO:PERSONA]. Esse sottolineano che dal sesto considerando' del regolamento n. 17 risulta che «le imprese possono avere interesse a sapere se gli accordi, decisioni o pratiche concordate ai quali esse partecipano o intendono partecipare, possono determinare l'intervento della [OSCURATO:PERSONA] a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86». Le ricorrenti fanno valere che, allo stesso modo, l'avvocato generale Jacobs ha affermato che «[tra gli obiettivi del regolamento n. 17] rientra l'incentivazione a compiere la notificazione di accordi, decisioni e pratiche concordate e, in genere, la facilitazione dei rapporti tra le imprese e la [OSCURATO:PERSONA]» [conclusioni dell'avvocato generale Jacobs presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e a. (sentenza della Corte 16 luglio 1992, causa C-67/91, [OSCURATO:PERSONA]. pagg. I-4785, I-4806, paragrafo 23).
1422. Le ricorrenti affermano che, se l'immunità fosse limitata alle sole ammende irrogabili per violazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], il regime di notifica sarebbe inutile per le imprese che detengono una posizione dominante. Esse ricordano come la Corte abbia riconosciuto che un'impresa, quando si assume il rischio di denunciare spontaneamente l'accordo o la pratica concordata, deve godere del vantaggio dell'immunità contro l'imposizione di ammende (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 93). Oltre al rischio che la [OSCURATO:PERSONA] constati che l'accordo o la pratica viola l'art. 85, n. 1, e non beneficia di un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, ed in aggiunta altresì al rischio di ammende per i comportamenti antecedenti alla notifica, le ricorrenti rilevano come, secondo la tesi della [OSCURATO:PERSONA], le imprese correrebbero anche il rischio che la [OSCURATO:PERSONA] si basi sull'accordo notificato ai fini di un'esenzione per giustificare la constatazione di una posizione dominante collettivamente detenuta dalle imprese ovvero la conclusione che l'accordo o la pratica notificata costituiscono una violazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]. Secondo le ricorrenti, l'approccio della [OSCURATO:PERSONA] spezza l'equilibrio necessario al buon funzionamento del sistema di notifica riducendo i vantaggi ed aumentando i rischi connessi alla notifica stessa.
1423. A questo proposito le ricorrenti ritengono che la distinzione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] tra posizione dominante individuale e posizione dominante collettiva non sia pertinente. Esse rilevano come, nel caso in cui un'impresa che detiene una posizione dominante putativa concluda un contratto con un'impresa non dominante, l'impresa dominante beneficerebbe dell'immunità dalle ammende nell'ambito dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA], ma potrebbe non beneficiarne qualora la [OSCURATO:PERSONA] ritenesse che il contratto configuri di per sé un comportamento abusivo. Le ricorrenti ritengono che tale impresa in posizione dominante individuale abbia diritto ad essere al riparo dalle ammende tanto nell'ambito dell'art. 85 quanto nell'ambito dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA].
1424. Inoltre, le ricorrenti fanno osservare che, in assenza di immunità contro l'imposizione di ammende fondate sull'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe in grado di aggirare l'immunità cont ro le ammende irrogabili ex art. 85 ed infliggere ammende a titolo di sanzione delle attività notificate, senza seguire la procedura specifica di revoca dell'immunità prevista dall'art. 19, n. 4, del regolamento n. 4056/86. Infatti, ad avviso delle ricorrenti, ad onta del fatto che le imprese interessate non abbiano avuto l'occasione di esercitare i loro diritti procedurali per opporsi alla revoca dell'immunità, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe legittimata ad infliggere ammende con effetto retroattivo in relazione ad accordi notificati e ad attività avviate in vista dell'attuazione degli accordi medesimi nel rispetto dei testi oggetto di notifica. Le ricorrenti ritengono che tale risultato sia contrario alle garanzie procedurali descritte nella sentenza della Corte 15 marzo 1967, cause riunite 8/66-11/66, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pagg. 83, 104), nella quale è stato statuito che «gli atti [di revoca delle esenzioni] hanno tolto alle imprese la protezione consistente nell'esonero dalle ammende previste dall'articolo 15, n. 5, rendendole passibili delle sanzioni del regime contrario di cui all'art. 15, n. 2. Ciò le ha private dei vantaggi della situazione giuridica in cui, in base all'art. 15, n. 5, esse si trovavano grazie alla notifica dell'accordo, e le ha esposte ad un grave rischio pecuniario». Secondo le ricorrenti, da ciò consegue che la [OSCURATO:PERSONA], se avesse ritenuto che i contratti di servizio delle parti del [OSCURATO:PERSONA] costituissero un abuso di posizione dominante collettiva che non poteva beneficiare di un'esenzione, avrebbe potuto, anche prima dell'avvio della procedura di merito, revocare l'immunità contro l'inflizione di ammende. Le ricorrenti sottolineano come ciò non si sia verificato nel caso di specie.
1425. Infine, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non espone le ragioni per le quali ritiene che la notifica non conferisca alcuna immunità dalle ammende per quanto riguarda le violazioni dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], ancorché la detta istituzione assuma tale posizione per la prima volta, ponendosi in contrasto con la propria prassi decisionale, con la giurisprudenza della Corte (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1391), con il disposto del regolamento n. 4056/86 e con la dottrina.
1426. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l'art. 19, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 4056/86 concede un'immunità in materia di ammende per quanto riguarda il periodo successivo alla notifica fino all'adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] «con la quale questa concede o rifiuta l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3». Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale precisazione induce fortemente a ritenere che l'immunità venga accordata soltanto in relazione al divieto per il quale può essere concessa un'esenzione, vale a dire il divieto di cui all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] reputa che l'esattezza di tale interpretazione sia confermata dal terzo comma del detto art. 19, n. 4, il quale prevede che la [OSCURATO:PERSONA] possa togliere l'immunità qualora ritenga che i presupposti di applicazione dell'art. 85, n. 1, siano soddisfatti e che un'applicazione dell'art. 85, n. 3, non sia giustificata. Ad avviso della detta istituzione, se l'intenzione del legislatore fosse stata quella di estendere l'immunità alle ammende irrogabili ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], il medesimo legislatore avrebbe certamente previsto anche una procedura di revoca dell'immunità. L'interpretazione delle ricorrenti avrebbe come effetto che l'immunità applicata alle ammende ai sensi dell'art. 86 sarebbe assoluta.
1427. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea come, posto che la finalità dell'immunità è quella di incentivare le imprese a notificare gli accordi idonei a determinare una violazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], le imprese debbano unicamente essere protette dinanzi al rischio di vedersi infliggere ammende nel caso in cui la detta istituzione constati che i loro accordi non soddisfano i criteri di cui all'art. 85, n. 3. Orbene, nell'ambito dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], non sussisterebbe né tale equilibrio di interessi, né tale esigenza di tutela, né, dunque, tale funzione di immunità.
1428. [OSCURATO:PERSONA] attira l'attenzione sul fatto che, se nella fattispecie la questione dell'immunità ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] si pone, ciò avviene in ragione della posizione dominante collettiva delle ricorrenti. Essa sottolinea come, in tal caso, l'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] sia idoneo a rendere illecito il carattere collettivo dell'attività, laddove l'art. 86 riguarda il carattere abusivo della condotta in questione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le imprese che abbiano abusato collettivamente della loro posizione dominante non debbano essere trattate meglio di un'impresa in posizione dominante individuale, che non ha, per parte sua, la possibilità di notificare la propria condotta e di ottenere un'immunità.
1429. Infine, quanto all'argomento relativo alla revoca dell'immunità, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, se è vero che l'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86 non concede alcuna immunità per le infrazioni all'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], non può addebitarsi alla [OSCURATO:PERSONA] di voler aggirare le garanzie procedurali previste dall'art. 19, n. 4, nell'ipotesi di una revoca dell'immunità.
1430. Quanto al rispetto dell'obbligo di motivazione, la [OSCURATO:PERSONA] afferma di non avere conoscenza di una prassi di una trentina d'anni che dimostri l'esistenza di un'immunità di questo tipo e sottolinea che le ricorrenti non citano alcun procedimento nel quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato che la notifica di un accordo o di una pratica attribuisce un'immunità contro l'inflizione di ammende ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] afferma che, al contrario, nella causa decisa dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 853, essa ha unicamente ritenuto inopportuno infliggere un'ammenda, il che implicitamente indica che non esisteva alcun ostacolo all'inflizione di ammende.
B - Giudizio del Tribunale
1431. In sostanza, con il presente motivo, le ricorrenti sostengono che l'ammenda inflitta in ragione del primo abuso, consistente nell'imposizione abusiva di restrizioni all'accesso ai contratti di servizio e al loro contenuto, dev'essere annullata per il fatto che essa era coperta dall'immunità relativa alle ammende prevista dal regolamento n. 4056/86. Esse fanno altresì valere un difetto di motivazione in ordine a tale punto.
1432. A questo proposito occorre tuttavia rilevare, anzitutto, che, in base al considerando' 583 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto ammende alle parti del [OSCURATO:PERSONA] non solamente in forza dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86, bensì anche, nella parte in cui il primo abuso ricade pure nelle previsioni del regolamento n. 1017/68, a norma dell'art. 22, n. 2, di quest'ultimo.
1433. Orbene, il Tribunale ha già statuito che l'art. 22 del regolamento n. 1017/68 non prevedeva alcuna immunità dalle ammende in relazione agli accordi notificati rientranti nel suo ambito di applicazione, che si trattasse di ammende inflitte ai sensi dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] ovvero ai sensi dell'art. 86 di quest'ultimo (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 44, punto 48).
1434. Ne consegue che le ricorrenti non possono far valere un'immunità per quanto riguarda la parte delle ammende inflitte a motivo del primo abuso ai sensi dell'art. 22 del regolamento n. 1017/68.
1435. Occorre pertanto constatare come, contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, il presente motivo, anche a supporrlo fondato, non sia idoneo a determinare l'annullamento dell'insieme delle ammende inflitte in ragione del primo abuso, bensì soltanto della parte delle dette ammende inflitta a norma del regolamento n. 4056/86.
1436. Nell'ambito dell'esame del presente motivo, occorre dunque verificare se la parte delle ammende inflitta a titolo dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] in forza del regolamento n. 4056/86 fosse coperta dall'immunità prevista dal detto regolamento.
1437. A questo proposito occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 19, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4056/86, la [OSCURATO:PERSONA] può infliggere ammende alle imprese che «commettano un'infrazione alle disposizioni dell'art. 85, paragrafo 1, o dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]». Tuttavia, ai sensi dell'art. 19, n. 4, secondo comma, del medesimo regolamento, «le ammende previste al paragrafo 2, lett. a), non possono essere inflitte per comportamenti posteriori alla notificazione alla [OSCURATO:PERSONA] ed anteriori alla decisione con la quale questa concede o rifiuta l'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui essi restano nei limiti dell'attività descritta nella notificazione». Nondimeno, l'art. 19, n. 4, terzo comma, del detto regolamento, prevede che quest'ultima disposizione non sia applicabile «dal momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha informato le imprese interessate di ritenere, sulla base di un esame provvisorio, che sussistono le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] e che l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, non è giustificata».
1438. Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, al considerando' 584, che le succitate disposizioni non prevedessero alcuna immunità relativamente alle ammende inflitte per violazioni dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, essa ha inflitto alle parti del [OSCURATO:PERSONA] ammende ai sensi di quest'ultima disposizione, malgrado la notifica dell'accordo [OSCURATO:PERSONA].
1439. Al fine di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] abbia legittimamente escluso il beneficio dell'immunità per quanto riguarda il primo abuso, occorre verificare, anzitutto, la portata dell'immunità prevista dal regolamento n. 4056/86 e, successivamente, in quale misura le pratiche costituenti il primo abuso siano eventualmente coperte da tale immunità.
1. Quanto alla portata dell'immunità prevista dal regolamento n. 4056/86
1440. Al fine di stabilire la portata dell'immunità prevista dal regolamento n. 4056/86, occorre tener conto tanto del tenore delle pertinenti disposizioni del detto regolamento quanto della loro finalità e della loro economia generale.
1441. Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 4056/86, occorre preliminarmente rilevare - così come il Tribunale ha già statuito (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 44, punti 50-52) - che l'immunità dalle ammende ha carattere eccezionale. Di conseguenza, il pertinente testo dell'art. 19, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 4056/86, che prevede un'immunità dalle ammende in caso di notifica, deve costituire l'oggetto di un'interpretazione restrittiva e non può essere interpretato in modo da estendere i suoi effetti a casi non espressamente previsti.
1442. A questo proposito si deve tuttavia rilevare come l'immunità prevista dall'art. 19, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 4056/86 contempli, secondo gli stessi termini usati in tale disposizione, «le ammende previste al paragrafo 2, lett. a)». Orbene, le ammende previste da quest'ultima disposizione sono quelle che vengono inflitte non soltanto a causa della partecipazione ad un'intesa con effetti restrittivi sulla concorrenza, bensì anche a motivo di pratiche abusive. Infatti, l'art. 19, n. 2, lett. a), contempla esplicitamente le ammende per «infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del [OSCURATO:PERSONA]».
1443. Da tale rinvio risulta dunque che l'art. 19, n. 4, del regolamento n. 4056/86, lungi dal riservare l'immunità dalle ammende alle sole violazioni dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA], prevede, tutt'al contrario, in forma esplicita, che le pratiche abusive contrarie all'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] siano ugualmente suscettibili di beneficiare di tale immunità.
1444. Vero è, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], che l'art. 19, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 4056/86 prende in considerazione comportamenti «posteriori alla notificazione alla [OSCURATO:PERSONA] ed anteriori alla decisione con la quale questa concede o rifiuta l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del [OSCURATO:PERSONA]» e che «restano nei limiti dell'attività descritta nella notificazione». Orbene, soltanto gli accordi riconducibili all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] possono essere notificati al fine di ottenere un'esenzione in applicazione del n. 3 di tale norma, laddove gli abusi di posizione dominante restano vietati senza eccezione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1109, punto 32).
1445. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], da ciò non consegue che l'immunità si applichi alle sole ammende che sanzionano una violazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA].
1446. Infatti, da un lato, occorre rilevare che, secondo la stessa formulazione dei suindicati passaggi dell'art. 19, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 4056/86, l'immunità dalle ammende copre non già «accordi tra imprese», «decisioni di associazioni di imprese» e «pratiche concordate» contrari all'art. 85, n. 1 del [OSCURATO:PERSONA], bensì «comportamenti», nozione generica che è idonea ad includere, senza che il senso ne venga deformato, pratiche unilaterali ricadenti sotto l'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla condizione secondo cui tali comportamenti debbono essere «posteriori alla notificazione», essa non riguarda, con tutta evidenza, l'ambito di applicazione ratione materiae dell'immunità, il quale attiene a «comportamenti», bensì l'ambito di applicazione dell'immunità ratione temporis. Infatti, come già statuito dal Tribunale, la detta disposizione prevede una deroga temporanea in favore delle imprese che abbiano notificato il loro accordo per i comportamenti posteriori alla notifica ed antecedenti alla decisione definitiva che statuisce in ordine a tale notifica (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 44, punto 46).
1447. Dall'altro lato, la condizione secondo cui i comportamenti debbono restare «nei limiti dell'attività descritta nella notificazione», se è vero che significa necessariamente che soltanto attività effettivamente notificate beneficiano dell'immunità (sentenza della Corte 10 dicembre 1985, cause riunite 240/82-242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3831, punto 74), non comporta assolutamente che l'immunità sia riservata unicamente alle violazioni dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] e che siano dunque escluse le violazioni dell'art. 86 di quest'ultimo. Infatti, sebbene le pratiche abusive non possano essere notificate ai fini dell'ottenimento di un'esenzione, occorre osservare che talune attività o taluni accordi notificati possono essere considerati come costitutivi di pratiche abusive, in quanto, secondo la giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a ritenere che un accordo restrittivo della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] costituisca anche un abuso ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] qualora esso sia posto in essere da un'impresa che detiene una posizione dominante (sentenze Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 765, punto 116, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1109, punti 34 e segg.). Pertanto, un accordo notificato da un'impresa in posizione dominante, quale ad esempio un contratto di approvvigionamento esclusivo, è idoneo a costituire non soltanto un accordo vietato ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], bensì anche un abuso vietato dall'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] medesimo. È giocoforza constatare che un abuso siffatto configura «comportamenti» che restano «entro i limiti dell'attività descritta nella notificazione», ai sensi dell'art. 19, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 4056/86, in quanto esso consiste proprio negli accordi notificati.
1448. [OSCURATO:PERSONA] non può sostenere che l'art. 19, n. 4, terzo comma, del regolamento n. 4056/96 - che prevede la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di revocare l'immunità qualora essa ritenga, all'esito di un esame provvisorio, che i presupposti di applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], siano soddisfatti e che un'applicazione dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] non sia giustificata - escluda necessariamente che le violazioni dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] possano beneficiare dell'immunità, giacché in caso contrario queste ultime beneficerebbero di un'immunità assoluta.
1449. Infatti, tale tesi si fonda sull'erronea premessa che l'art. 19, n. 4, terzo comma, del regolamento n. 4056/86 non consenta la revoca dell'immunità dalle ammende inflitte ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, se è vero che l'art. 19, n. 4, terzo comma, del regolamento n. 4056/86 prevede che la revoca dell'immunità possa aver luogo soltanto nel caso in cui, all'esito di un esame provvisorio, la [OSCURATO:PERSONA] ritenga che gli accordi notificati non siano idonei ad essere esentati ai sensi dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], nondimeno la detta disposizione non prevede in alcun caso che l'immunità possa essere revocata unicamente per le violazioni dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, risulta manifestamente dal tenore di tale disposizione che la condizione relativa all'esistenza di un accordo vietato dall'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] si riferisce non già all'oggetto della revoca dell'immunità, bensì alle circostanze in presenza delle quali quest'ultima può essere disposta. Pertanto, qualora una pratica abusiva consista in un accordo notificato ai fini dell'ottenimento di un'esenzione, se la [OSCURATO:PERSONA] ritiene, all'esito di un esame provvisorio, che tale accordo sia vietato dall'art. 85, n. 1, e non possa beneficiare di un'esenzione siffatta, e decide di revocare l'immunità, tale revoca riguarderà non soltanto la violazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], bensì anche le eventuali infrazioni all'art. 86 di quest'ultimo.
1450. Risulta così da quanto precede che non soltanto l'art. 19, n. 4, del regolamento n. 4056/86 prevede esplicitamente, al secondo comma, che le pratiche abusive contrarie all'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] siano ammesse a beneficiare dell'immunità dalle ammende, ma anche che il secondo e il terzo comma della detta disposizione non ostino all'applicazione di tale immunità alle violazioni dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA].
1451. Alla luce di tale circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] non può sostenere, nell'ambito dei presenti ricorsi, che la tesi delle ricorrenti sia in contrasto con la formulazione letterale dell'art. 19, n. 4, del regolamento n. 4056/86 e che tale formulazione suggerisca «fortemente» che l'immunità vale soltanto per le violazioni dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA].
1452. Si deve osservare come la conclusione di cui sopra non porti assolutamente ad interpretare l'art. 19, n. 4, del regolamento n. 4056/86 in maniera estensiva, in contrasto con il canone ermeneutico applicabile nel caso di specie, in quanto la detta conclusione discende direttamente dalla formulazione stessa di tale disposizione, senza che il senso della medesima ne venga deformato o anche solo integrato. Inoltre, occorre ricordare che l'immunità relativa alle ammende non si applica a tutte le pratiche abusive contrarie all'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], bensì soltanto - in conformità della formulazione stessa dell'art. 19, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 4056/86 - a quelle pratiche che «restano nei limiti dell'attività descritta nella notificazione».
1453. Occorre inoltre rilevare, in secondo luogo, che la portata dell'art. 19, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 4056/86, quale risulta dalla sua formulazione, è conciliabile con la finalità perseguita da tale disposizione e con la sua sistematica generale.
1454. A questo proposito occorre ricordare che la Corte, pronunciandosi in relazione alle analoghe disposizioni contenute nel regolamento n. 17, ha già statuito che il beneficio dell'immunità posto a vantaggio delle imprese che abbiano notificato un accordo o una pratica concordata costituisce la contropartita del rischio corso dall'impresa denunciando essa stessa l'accordo o la pratica concordata. Tale impresa rischia, infatti, non solo di far constatare che l'accordo o la pratica viola l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] e di vedersi rifiutare l'applicazione dell'art. 85, n. 3, del medesimo, ma anche di essere sanzionata con un'ammenda per i suoi comportamenti anteriori alla notificazione (sentenze [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1422, punto 93, e [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e a., citata supra al punto 1421, punto 52). La Corte ha altresì sottolineato che, se il legislatore comunitario ha voluto riservare il vantaggio dell'immunità alle imprese che abbiano notificato i loro accordi, ciò è perché, rivelandoli, tali imprese si assumono il rischio di dovervi porre termine e riducono inoltre in misura corrispondente i compiti investigativi della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1447, punto 76).
1455. Orbene, se è vero che, contrariamente agli accordi rientranti nell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA], le pratiche abusive contrarie all'art. 86 del medesimo sono vietate senza eccezioni, occorre osservare che, qualora un'impresa che detiene una posizione dominante notifichi accordi alla [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'ottenimento di un'esenzione all'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], essa si assume il rischio non soltanto che la [OSCURATO:PERSONA] ritenga il detto accordo non idoneo a beneficiare di tale esenzione e quindi vietato, ma anche, qualora il detto accordo venga qualificato come abuso dalla [OSCURATO:PERSONA], che esso sia vietato ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] stesso e che le vengano inflitte ammende per tale motivo. Infatti, così come già ricordato sopra, ai sensi della giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a ritenere che un accordo restrittivo della concorrenza configuri anche un abuso qualora tale accordo venga posto in essere da un'impresa che detiene una posizione dominante (sentenze Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 765, punto 116, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1109, punto 44).
1456. Inoltre, occorre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA], allorché concede, ai sensi dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], un'esenzione individuale ad accordi notificati da imprese che detengono una posizione dominante, indirettamente si preclude la possibilità di ritenere - in assenza di mutamento delle circostanze di fatto o di diritto - che questi stessi accordi costituiscano pratiche abusive contrarie all'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, citata supra al punto 1420, punto 28). Infatti, prima di concedere un'esenzione ad un'impresa in posizione dominante, la [OSCURATO:PERSONA] deve verificare la sussistenza di tutte le condizioni richieste dall'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], vale a dire, in particolare, la partecipazione dei consumatori all'utile derivante dall'intesa, il carattere proporzionato delle restrizioni imposte e la salvaguardia della concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti o servizi di cui trattasi. Pertanto, nel caso in cui giunga ad una conclusione positiva - ossia l'esenzione - per un accordo determinato, la [OSCURATO:PERSONA] non può qualificare questo stesso accordo come sfruttamento abusivo di posizione dominante nell'ambito di un secondo procedimento avviato per violazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]. Tale disposizione produce dunque determinati effetti nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest'ultimo esclude che possa beneficiare dell'esenzione un comportamento rientrante nella nozione di abuso di posizione dominante (conclusioni del giudice Kirschner, facente funzione di avvocato generale nella causa [OSCURATO:PERSONA] I, citate supra al punto 1420, paragrafi 40 e 45).
1457. Ne consegue che, dal punto di vista del rischio affrontato, un'impresa in posizione dominante si trova in una situazione analoga a quella di un'impresa non dominante che abbia notificato un accordo ai fini dell'ottenimento di un'esenzione. Infatti, se la [OSCURATO:PERSONA] nega la concessione di un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], l'impresa in posizione dominante perde la certezza che, in assenza di mutamento delle circostanze di fatto o di diritto, la detta istituzione non interverrà ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'accordo notificato, e rischia inoltre di vedersi infliggere ammende a motivo di un accordo da essa stessa svelato, pur avendo essa facilitato i compiti investigativi della [OSCURATO:PERSONA]. È inoltre giocoforza constatare come l'immunità dalle ammende di cui un'impresa in posizione dominante beneficia per gli accordi notificati, relativamente al rischio di violazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], sarebbe in sostanza svuotata del suo contenuto qualora tale impresa potesse vedersi infliggere ammende per violazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] a motivo della conclusione di questi stessi accordi.
1458. Ciò è tanto più vero per il fatto che, nell'ambito del regime di concorrenza istituito dal regolamento n. 4056/86, la concessione di un'esenzione individuale ai sensi di tale regolamento non richiede obbligatoriamente una previa notifica. Infatti, in forza dell'art. 11, n. 4, del detto regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a concedere un'esenzione anche d'ufficio ovvero a seguito di una denuncia. Pertanto, nel caso in cui una compagnia di navigazione scelga comunque, su base volontaria, di notificare un accordo ai fini dell'ottenimento di un'esenzione individuale, occorre riconoscere che essa deve a fortiori essere tutelata dinanzi al rischio di ammende che potrebbero eventualmente essere inflitte ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] a motivo dei detti accordi.
1459. Risulta dunque conforme alla finalità ed all'economia generale del sistema il fatto che l'immunità prevista dal regolamento n. 4056/86 si applichi anche alle violazioni dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] consistenti in accordi notificati.
1460. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione per il fatto che le imprese che detengono una posizione dominante hanno la particolare responsabilità di non compromettere con il loro comportamento lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non falsata su un mercato in cui la concorrenza è già ristretta in virtù del fatto stesso della loro posizione dominante (sentenza Michelin/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 337, punto 57). Infatti, tale responsabilità particolare significa unicamente che un'impresa dominante può vedersi vietare comportamenti che sono legittimi allorché vengono attuati da imprese non dominanti. Per contro, la detta responsabilità non può privare le imprese dominanti dell'immunità dalle ammende nel caso in cui esse si siano assunte il rischio di svelare alla [OSCURATO:PERSONA] accordi restrittivi della concorrenza idonei ad essere qualificati come abuso in caso di diniego di esenzione. Un tale comportamento testimonia precisamente il fatto che un'impresa dominante si assume la responsabilità particolare che le incombe. Se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] è eventualmente legittimata a qualificare un medesimo comportamento come restrizione della concorrenza e come abuso di posizione dominante e, se del caso, ad infliggere ammende a motivo di ciascuna di tali infrazioni, spetta alla detta istituzione assumersene tutte le conseguenze giuridiche per quanto riguarda il rispetto dell'immunità relativa alle ammende.
1461. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione dell'immunità dalle ammende alle violazioni dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] non porta assolutamente ad avvantaggiare le imprese che detengono una posizione dominante collettiva rispetto alle imprese che detengono una posizione dominante individuale. Infatti, un'impresa che detiene una posizione dominante individuale è anch'essa ammessa a beneficiare dell'immunità relativa delle ammende per quanto riguarda le violazioni dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] qualora queste consistano in accordi notificati.
1462. Per tali motivi, occorre concludere che tanto il tenore letterale dell'art. 19, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 4056/86, quanto la finalità e l'economia generale di tale disposizione giustificano il fatto che l'immunità da essa prevista si applichi non soltanto alle violazioni dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], ma anche alle violazioni dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], qualora l'abuso derivi dagli accordi notificati.
1463. Alla luce di tali premesse, occorre ancora verificare in quale misura il primo abuso addebitato nella fattispecie alle ricorrenti consista in accordi notificati cui possa eventualmente essere applicata l'immunità dalle ammende prevista dal regolamento n. 4056/86.
2. Quanto all'applicazione al primo abuso dell'immunità relativa alle ammende
1464. Occorre ricordare come dai considerando' 551-558 della decisione impugnata risulti che il primo abuso consiste, quanto ai contratti di servizio individuali, nel loro divieto puro e semplice nel 1994 e nel 1995 e, allorché sono stati autorizzati a partire dal 1996, nell'applicazione di talune condizioni fissate collettivamente dal [OSCURATO:PERSONA] nonché nella divulgazione reciproca delle condizioni ad essi attinenti e, quanto ai contratti di servizio della conferenza, nell'applicazione di talune condizioni fissate collettivamente dal [OSCURATO:PERSONA].
1465. Dal tenore del considerando' 556 della decisione impugnata risulta che le condizioni fissate collettivamente dal [OSCURATO:PERSONA] di cui trattasi sono quelle riguardanti il divieto delle clausole di adeguamento, la durata dei contratti di servizio, il divieto dei contratti multipli e il livello delle indennità forfettarie.
1466. Va ricordato che si è già constatato sopra che il primo abuso, nella parte riguardante la divulgazione reciproca dell'esistenza dei contratti di servizio individuali e del loro contenuto, non era fondato.
1467. Date tali circostanze, occorre dunque verificare unicamente se le altre pratiche abusive costituenti il primo abuso consistano in accordi notificati alla [OSCURATO:PERSONA].
1468. A questo proposito occorre ricordare come le regole del [OSCURATO:PERSONA] in materia di contratti di servizio siano previste dall'art. 14 dell'accordo [OSCURATO:PERSONA], che è stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'ottenimento di un'esenzione individuale ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 4056/86.
1469. Orbene, si deve rilevare che tutte le pratiche abusive in questione nell'ambito del presente motivo sono menzionate all'art. 14 dell'accordo [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il n. 3, lett. a), di tale norma vieta esplicitamente la conclusione di contratti di servizio individuali, mentre il n. 2, lett. a), c), d) ed e), prevede, rispettivamente, la durata massima dei contratti di servizio, il divieto delle clausole di adeguamento, il livello delle indennità forfettarie e il divieto dei contratti multipli. Inoltre, si deve osservare - come già risulta dal considerando' 32 della decisione impugnata - che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno esplicitamente informato la [OSCURATO:PERSONA], in data 9 marzo 1995, che la FMC aveva loro imposto di modificare i loro accordi in modo da consentire la conclusione di contratti di servizio individuali nel 1996, purché questi rispettassero le condizioni previste dall'art. 14 dell'accordo [OSCURATO:PERSONA]. Il 21 marzo 1995 le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno così comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] una versione modificata dell'art. 14 dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] notificato nel 1994.
1470. Di conseguenza, occorre constatare che le pratiche abusive in materia di contratti di servizio considerate nell'ambito del presente motivo, essendo state effettivamente notificate alla [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'ottenimento di un'esenzione, rientravano nell'ambito di applicazione dell'immunità dalle ammende prevista dall'art. 19, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 4056/86.
1471. Inoltre, posto che la notifica iniziale dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] ha avuto luogo il 5 luglio 1994 e che il periodo di durata della violazione considerato dalla decisione impugnata copre, ai sensi del considerando' 592, «parte del 1994 e (...) tutto il 1995 ed il 1996», occorre constatare come l'insieme delle ammende inflitte alle parti del [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata a motivo delle pratiche abusive in questione riguardi comportamenti posteriori alla notifica dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] e antecedenti all'adozione della decisione impugnata.
1472. Occorre dunque concludere che la parte delle ammende inflitte in applicazione del regolamento n. 4056/86 a motivo delle pratiche abusive in materia di contratti di servizio previste dall'art. 14 dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] era coperta dall'immunità relativa alle ammende prevista dal detto regolamento.
1473. Di conseguenza, senza che occorra verificare se la decisione impugnata sia motivata in ordine a tale punto, il presente motivo delle ricorrenti dev'essere accolto in quanto la [OSCURATO:PERSONA], infliggendo ammende a causa delle pratiche in materia di contratti di servizio previste dall'art. 14 dell'accordo [OSCURATO:PERSONA], ha violato l'immunità relativa alle ammende prevista dal regolamento n. 4056/86, della quale le ricorrenti beneficiavano per effetto della notifica dell'accordo [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, tale parte delle ammende dev'essere annullata.
1474. Per il resto - vale a dire la parte delle ammende inflitte in applicazione del regolamento n. 1017/68 -, il presente motivo delle ricorrenti dev'essere respinto per le ragioni illustrate sopra ai punti 1432-1434.
Quanto al secondo profilo del motivo, riguardante il calcolo delle ammende
1475. Nell'ambito della seconda parte dei motivi relativi allimporto delle ammende e a diversi vizi di motivazione in ordine a tale punto, le ricorrenti contestano, in primo luogo, il metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per stabilire l'importo delle ammende. In secondo luogo, esse fanno valere che le violazioni sanzionate con ammende non sono state commesse intenzionalmente o per negligenza. In terzo luogo, esse sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato una valutazione erronea dell'incidenza, della gravità e della durata delle violazioni, nonché delle circostanze attenuanti. In quarto luogo, le dette ricorrenti invocano talune circostanze specifiche individuali che non sarebbero state prese in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infine, in quinto luogo, esse contestano il tasso di interesse previsto dalla decisione impugnata per il caso di pagamento tardivo delle ammende.
A - Quanto al metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per stabilire l'importo delle ammende
1. [OSCURATO:PERSONA] delle parti
1476. Le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di avere seguito, in violazione dei principi fondamentali del diritto comunitario, un metodo irrazionale ed incoerente per il calcolo delle ammende.
1477. Le ricorrenti sostengono che qualsiasi ammenda irrogata dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del [OSCURATO:PERSONA] CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti») dev'essere conforme ai principi stabiliti dai giudici comunitari. Secondo le ricorrenti, da ciò consegue che, anche se il nuovo approccio della [OSCURATO:PERSONA] consiste nel fatto che un'ammenda deve anzitutto riflettere la gravità della violazione propriamente detta, indipendentemente dalle dimensioni e dal fatturato dell'impresa che l'ha commessa, i principi sviluppati dai giudici comunitari impongono che anche altri elementi vengano presi in considerazione. In particolare, le ricorrenti ritengono che il principio fondamentale ricavato dalla giurisprudenza comunitaria consista nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA], nel valutare la gravità di una violazione, deve tener conto dell'insieme degli elementi pertinenti, vale a dire il fatturato complessivo dell'impresa di cui trattasi, la quota di tale fatturato realizzata sul mercato interessato dalla violazione, l'utile ricavato dall'impresa grazie alle pratiche illecite, la dimensione dell'impresa e il valore dei beni o servizi in questione (v., ad esempio, sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1422, punti 120 e 121).
1478. Secondo le ricorrenti, da tale giurisprudenza risulta, da un lato, che l'insieme degli elementi pertinenti dev'essere preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] allorché questa valuta la gravità dell'infrazione e fissa il livello delle ammende e, dall'altro, che il fatto di non tener conto di uno o più fattori significa che agli elementi presi in considerazione viene attribuita un'importanza sproporzionata.
1479. Nella fattispecie, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata non è conforme ai requisiti fissati dalla giurisprudenza sotto diversi profili.
1480. In primo luogo, le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver mancato di imparzialità e di aver violato il principio di non discriminazione e di parità di trattamento riconosciuto dalla giurisprudenza (sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T143/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II917, punto 55), infliggendo ammende alle parti sulla base di raggruppamenti artificiali e non sulla base della dimensione individuale di ciascuna di esse.
1481. Le ricorrenti constatano come la [OSCURATO:PERSONA] non fornisca alcun chiarimento o alcuna giustificazione per quanto riguarda la suddivisione delle imprese in quattro gruppi ovvero i criteri sulla base dei quali tali gruppi sono stati definiti. Le ricorrenti rilevano altresì come i gruppi di ammende riportati nella tabella 13 della decisione impugnata non riflettano la diversità di dimensioni dei quattro gruppi di vettori individuati nella tabella 12 della detta decisione. Infatti, i piccoli vettori, il cui fatturato mondiale relativo al trasporto di carichi mediante container è pari al 6-12% soltanto del fatturato più elevato, si vedono tutti infliggere un'ammenda di un importo che rappresenta il 25% dell'ammenda inflitta al ricorrente sanzionato con l'ammenda più elevata. Le ricorrenti constatano che il livello delle ammende individuali è stato differenziato unicamente sulla base del fatturato mondiale e soltanto in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha suddiviso le ricorrenti in quattro gruppi sulla base del loro fatturato mondiale. Di conseguenza, la dimensione delle ricorrenti avrebbe avuto soltanto una scarsa incidenza sul calcolo delle ammende. Ad avviso delle ricorrenti, se la dimensione di ciascuna di esse fosse stata presa in considerazione ai fini della determinazione delle ammende, queste ultime sarebbero state meno elevate.
1482. In tale contesto, la DSR-[OSCURATO:PERSONA] rileva, quanto ad essa, che l'ammenda inflittale raggiunge la metà di quella che è stata inflitta ai grandi vettori rientranti nel primo gruppo, malgrado che il suo fatturato mondiale relativo al trasporto di carichi mediante container rappresenti circa un quarto di quello dei grandi vettori.
1483. Allo stesso modo, la ricorrente nella causa T-212/98 fa osservare che, mentre la dimensione media delle imprese della categoria dei «vettori medio-piccoli», nella quale essa è stata inserita, rappresenta meno di un quarto di quella dei più grandi vettori membri del [OSCURATO:PERSONA], essa si vede infliggere un'ammenda che raggiunge la metà di quella inflitta ai grandi vettori membri del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la detta ricorrente fa osservare che, malgrado essa avesse nel 1996 il più basso fatturato tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] sul traffico transatlantico, l'ammenda che le è stata inflitta è il doppio di quella inflitta ad altre tre ricorrenti che invece hanno realizzato un fatturato transatlantico del 400% superiore al suo, ed è pari a quella imposta a tre ulteriori ricorrenti, malgrado queste abbiano realizzato un fatturato transatlantico dell'800% almeno superiore al suo.
1484. Per parte sua, la ricorrente nella causa T213/98 sostiene che l'ammenda inflitta viola il principio della parità di trattamento, in quanto essa si è vista infliggere la seconda ammenda più elevata, malgrado che il suo fatturato sul mercato in questione sia il penultimo per importanza. Di conseguenza, essa sottolinea che, nonostante una quota di mercato media dello 0,7% sul mercato in questione nel corso del periodo dal 1994 al 1996, l'importo dell'ammenda inflittale rappresenta il 7,76% dell'importo complessivo dell'ammenda applicata all'insieme della conferenza.
1485. Infine, le ricorrenti nella causa T214/98 sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della parità di trattamento, omettendo di valutare la posizione individuale di ciascuna delle ricorrenti sul mercato in questione.
1486. In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato individualmente la posizione di ciascuna di esse al fine di stabilire l'importo delle ammende (sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1422, punti 129-134).
1487. Le ricorrenti ritengono che tale allegazione sia dimostrata dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha suddiviso le ricorrenti, in modo a rbitrario e senza la minima spiegazione, in quattro gruppi ed ha inflitto ammende ai gruppi piuttosto che alle imprese individuali che li compongono. Inoltre, le ricorrenti rilevano come la [OSCURATO:PERSONA] non abbia tenuto conto di nessun altro elemento, quale ad esempio il fatturato sul traffico in questione ovvero l'utile ricavato dalla violazione.
1488. A questo proposito la ricorrente nella causa T213/98 fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha effettuato una valutazione individuale della sua posizione, malgrado che essa sia la parte del [OSCURATO:PERSONA] con la più debole presenza (ad eccezione di un'altra impresa) sul traffico transatlantico. Infatti, la ricorrente sottolinea che essa si vede infliggere un'ammenda equivalente al 98% del suo fatturato del 1996 sul traffico transatlantico.
1489. In terzo luogo, le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver calcolato l'importo delle ammende sulla base del fatturato complessivo a livello mondiale relativo ai servizi di trasporto di carichi tramite container, senza tener conto del fatturato realizzato sul mercato in questione.
1490. Le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, in conformità della giurisprudenza (sentenze [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1422, punti 120 e 121, e 12 novembre 1985, causa 183/83, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3609, punto 37; sentenze del Tribunale 14 luglio 1994, causa T77/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II549, punto 94, e 8 ottobre 1996, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 568, punto 233; conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], sopracitata, [OSCURATO:PERSONA]. pagg. 1914, 1950), tener conto del fatturato delle parti relativo ai servizi forniti sul mercato al quale si riferisce la violazione, vale a dire quello dei servizi di trasporto transatlantico, nonché della proporzione rappresentata da tale fatturato nell'ambito del fatturato mondiale relativo al trasporto di carichi mediante container. Le ricorrenti rilevano inoltre come, al considerando' 588 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ritenga che il fatturato relativo al traffico transatlantico sia pertinente per valutare l'incidenza delle violazioni.
1491. Le ricorrenti sottolineano che, per molte di esse, il fatturato relativo ai servizi transatlantici rappresenta una modesta quota del loro fatturato mondiale. L'importo delle ammende sarebbe dunque manifestamente sproporzionato in rapporto ai fatturati realizzati sul traffico transatlantico. Le ricorrenti rilevano come l'avvocato generale Fennelly (conclusioni presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA], definita con sentenza della Corte 16 marzo 2000, citate supra al punto 638) abbia riconosciuto che una violazione commessa da un'impresa soltanto in un ristretto settore delle sue attività sarà di norma meno grave rispetto ad una violazione commessa in relazione all'insieme delle sue attività. Secondo le ricorrenti, tale sproporzione è ancora più accentuata nel caso di specie per il fatto che soltanto il 60% (o anche meno) del loro fatturato sul traffico transatlantico proviene dai contratti di servizio costituenti l'oggetto del primo abuso e, in parte, del secondo.
1492. Ne consegue, ad avviso delle ricorrenti, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha correttamente valutato la «gravità dell'infrazione» (sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1422, punto 120) e che l'ammenda è il «risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo» (sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1422, punto 121).
1493. In quarto luogo, le ricorrenti censurano la [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che questa, nello stabilire le ammende, non avrebbe tenuto conto di tutti i fattori pertinenti ai fini della valutazione della gravità della violazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1422, punto 129, e sentenza del Tribunale 21 ottobre 1997, causa T229/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II1689, punto 127).
1494. Ad avviso delle ricorrenti, posto che il solo fattore preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] è stato il fatturato mondiale relativo al trasporto di carichi mediante container, ne consegue necessariamente che l'importanza ad esso attribuita è sproporzionata. Le dette ricorrenti fanno valere che, tra gli elementi pertinenti da prendere in considerazione, avrebbero dovuto figurare la posizione delle parti sul mercato in questione, gli eventuali benefici ritratti dalla fornitura dei servizi transatlantici nell'ambito di contratti di servizio ed il fatturato relativo ai contratti di servizio in rapporto al fatturato complessivo.
1495. In quinto luogo, le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver preso in considerazione gli eventuali benefici conseguiti sul mercato in questione, con la conseguenza che le ammende sarebbero sproporzionate.
1496. Le ricorrenti rilevano come, negli orientamenti (punto 5), la [OSCURATO:PERSONA] sottolinei che le ammende debbono prendere in considerazione il «vantaggio economico o finanziario [eventualmente] realizzato dagli autori dell'infrazione» (v. anche il XXI Rapporto sulla politica della concorrenza - 1992 , punto 139). Secondo le ricorrenti, ne consegue che l'importo delle ammende non può eccedere quello dei benefici ricavati dalla violazione sul mercato in questione, in quanto è su tale mercato che la violazione è stata commessa. Orbene, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto, ai fini della determinazione delle ammende, dei risultati netti realizzati dalle ricorrenti nel 1996 sul traffico transatlantico.
1497. In sesto luogo, le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] non si sia conformata al principio di proporzionalità. In proposito esse fanno rinvio agli argomenti di cui sopra.
1498. In settimo luogo, le ricorrenti nelle cause T213/98 e T214/98 reputano che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio del legittimo affidamento.
1499. A questo proposito la ricorrente nella causa T213/98 addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver applicato nel caso di specie i principi in materia di calcolo delle ammende sviluppati dalla giurisprudenza precedente.
1500. Le ricorrenti nella causa T214/98 addebitano inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver seguito gli orientamenti, posto che l'importo di base dell'ammenda risulta fissato non per ciascuna impresa interessata, bensì per ciascun gruppo di imprese, sicché non vi è più alcun nesso tra l'importo di base dell'ammenda ed il fatturato (complessivo o relativo al mercato in questione) delle imprese coinvolte. Le ricorrenti rilevano altresì come la [OSCURATO:PERSONA] concluda in merito alla gravità degli abusi constatati senza provare la loro reale incidenza sul mercato in questione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre omesso di prendere in considerazione la dimensione del mercato geografico interessato dalle asserite violazioni.
1501. Le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA], non applicando i criteri enunciati negli orientamenti, abbia violato il principio del legittimo affidamento. Esse reputano che gli orientamenti facciano insorgere nelle imprese il legittimo affidamento nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] eserciterà il proprio potere discrezionale, nello stabilire l'importo delle ammende in ciascun caso singolo, tenendo conto del metodo e di tutti i criteri fissati negli orientamenti stessi. Le ricorrenti rilevano in proposito come gli stessi orientamenti indichino che i principi da essi fissati «dovrebbero consentire di assicurare la trasparenza ed il carattere obiettivo delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA], di fronte sia alle imprese che alla Corte di giustizia», ed affermino che «la nuova metodologia applicabile per la determinazione dell'ammontare dell'ammenda si baserà ormai sullo schema [da essi precisato]». Ad ogni modo, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe legittimata a modificare una misura di applicazione generale come gli orientamenti mediante una decisione individuale (sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C313/90, CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.I1125, punti 44 e 45).
1502. In ottavo luogo, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata non contiene alcuna spiegazione in merito al calcolo delle ammende. Le ricorrenti ritengono che il metodo adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] violi il principio di trasparenza, ponendosi in contrasto con l'art. 190 del [OSCURATO:PERSONA] e con la giurisprudenza (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, Tréfilunion/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 498, punto 142; causa T147/89, Société métallurgique de Normandie/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II1057, e causa T151/89, Société des treillis et panneaux soudés/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II1191; 14 maggio 1998, causa T327/94, SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II1373, punto 206).
1503. A questo proposito le ricorrenti rilevano come la decisione impugnata non chiarisca né le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] le ha suddivise in quattro categorie (tabella 12 della decisione impugnata), né i criteri adottati dalla detta istituzione per effettuare tale suddivisione. La decisione impugnata non spiegherebbe dunque né il rapporto tra la tabella 12 e la tabella 13 (che fissa l'importo delle ammende inflitte), né il modo in cui le cifre della tabella 13 sono state calcolate. Inoltre, le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA], fissando le ammende a un importo che rappresenta una quota così rilevante del fatturato relativo al traffico in questione, si sia discostata dalla sua prassi precedente [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 novembre 1994, 94/815/CE, relativa ad una procedura d'applicazione dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] CE (caso IV/33.126 e 33.322 - Cemento) (GU L 343, pag. 1), e decisione della [OSCURATO:PERSONA] 28 gennaio 1998, 98/273/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] CE (IV/35.733 -VW) (GU L 124, pag. 60)], senza motivare in forma giuridicamente sufficiente tale cambiamento, in contrasto con le condizioni fissate dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1391.
1504. Inoltre, la ricorrente nella causa T212/98 sostiene, per parte sua, che la [OSCURATO:PERSONA] non chiarisce, nella decisione impugnata, le ragioni per le quali, da un lato, le ha inflitto un'ammenda equivalente al doppio della sua dimensione relativa e, dall'altro, fa riferimento unicamente al suo fatturato mondiale, in contrasto con la prassi da essa istituita (sentenze [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1422, punto 129, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1493, punto 127). Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non preciserebbe in alcun punto per quale motivo ha scelto di non tener conto di altri fattori, quali la posizione della detta ricorrente sul mercato, i benefici da essa ricavati e la sua qualità di nuovo operatore entrante nel traffico in questione e di nuovo membro del [OSCURATO:PERSONA]. Per giunta, quanto al ruolo giocato dalle ricorrenti nelle asserite violazioni, la ricorrente fa osservare come la [OSCURATO:PERSONA] non dimostri che i membri del [OSCURATO:PERSONA] abbiano agito di concerto per incitare i terzi ad aderire al [OSCURATO:PERSONA] stesso e neppure evidenzi il contributo fornito da essa ricorrente a tale attività di incitamento. Orbene, nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citate supra al punto 1422, l'avvocato generale avrebbe osservato che «l'illecito commesso da un'impresa soltanto in un piccolo settore della sua attività è, normalmente, meno grave di un illecito commesso nell'ambito delle sue attività complessive».
1505. La ricorrente constata come soltanto nel suo controricorso la [OSCURATO:PERSONA] abbia illustrato, in termini generali, i motivi per i quali ha scelto di calcolare il livello delle ammende con riferimento al fatturato mondiale. La detta istituzione non spiegherebbe tuttavia perché tale metodo sia giustificato nei confronti di essa ricorrente, sebbene esso porti ad infliggerle un'ammenda che risulta sproporzionata perfino ove si proceda ad un raffronto con le altre ricorrenti sulla base del solo criterio del fatturato mondiale da esse raggiunto. Orbene, nella sentenza 20 aprile 1999, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 191, il Tribunale avrebbe ridotto le ammende per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sovrastimato la quota di mercato delle imprese interessate sul mercato in questione allorché aveva ripartito l'ammenda complessiva fra queste ultime.
1506. Infine, dal canto loro, le ricorrenti nella causa T214/98 asseriscono che la decisione impugnata non chiarisce, in contrasto con le condizioni dettate dalla giurisprudenza (sentenze del Tribunale Tréfilunion/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 498, punto 142, e 14 maggio 1998, causa T352/94, Mo och [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II1989, punto 278), in che modo l'importo delle ammende è stato calcolato, sicché le ricorrenti non sarebbero in grado di verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente applicato il proprio metodo. In particolare, le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver illustrato nella decisione impugnata il criterio utilizzato per suddividere le parti del [OSCURATO:PERSONA] in quattro gruppi.
1507. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che nessuno di tali motivi sia fondato.
2. Giudizio del Tribunale
1508. Con i presenti motivi e le presenti censure, le ricorrenti addebitano, in sostanza, alla [OSCURATO:PERSONA] di aver suddiviso le parti del [OSCURATO:PERSONA] in quattro gruppi al fine di stabilire l'importo delle ammende. A questo proposito esse fanno valere argomenti di tre tipi. I primi fanno riferimento alla mancata valutazione individuale ed alla violazione del principio di proporzionalità, nonché a difetti di motivazione in ordine a tale punto. I secondi fanno riferimento alla violazione del principio della parità di trattamento e a difetti di motivazione in ordine a tale punto. Infine, i terzi fanno riferimento alla violazione del principio del legittimo affidamento, nonché a difetti di motivazione in ordine a tale punto.
1509. È pacifico che le ammende inflitte nel caso di specie sono state stabilite dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base del metodo definito negli orientamenti.
1510. Occorre rilevare come, al considerando' 595 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] abbia affermato - dopo aver determinato ai considerando' 591-594 la gravità delle violazioni quale risulta dalla loro natura - che, per tener conto dell'effettiva capacità delle imprese interessate di causare un danno rilevante e della necessità di imporre ammende di un livello tale da garantire un adeguato effetto deterrente, era opportuno, vista la notevole disparità di dimensioni esistente tra le parti del [OSCURATO:PERSONA], infliggere ammende più severe a quelle tra loro aventi dimensioni maggiori.
1511. A tal fine la [OSCURATO:PERSONA] ha suddiviso le parti del [OSCURATO:PERSONA] in quattro gruppi in base alla loro dimensione relativa rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], la più importante tra esse. Risulta dal considerando' 596 della decisione impugnata che la dimensione relativa di ciascuna delle parti del [OSCURATO:PERSONA] è stata stabilita sulla base del suo fatturato nell'anno 1996 relativo al trasporto marittimo di carichi mediante container realizzato su scala mondiale, posto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva stimato che tale fatturato consentisse di valutare le risorse e l'effettiva importanza delle imprese in questione.
1512. La tabella 12 contenuta nel considerando' 596 della decisione impugnata indica i quattro gruppi così istituiti e la dimensione relativa di ciascuna delle parti del [OSCURATO:PERSONA] nel 1996 rispetto alla [OSCURATO:PERSONA]. Da tale tabella risulta che i quattro gruppi e la dimensione relativa delle parti del [OSCURATO:PERSONA] che li compongono sono distribuiti come segue: le «compagnie marittime di grandi dimensioni» [[OSCURATO:PERSONA] (1,00) e Sea-[OSCURATO:PERSONA] (0,89)], le «compagnie marittime di dimensioni medio-grandi» [P & O (0,50), [OSCURATO:PERSONA] (0,44), NYK (0,41), [OSCURATO:PERSONA] (0,39), Hanijn (0,33), [OSCURATO:PERSONA] (0,32) e [OSCURATO:PERSONA] (0,31)], le «compagnie marittime mediopiccole» [DSR-[OSCURATO:PERSONA] (0,24), NOL (0,22), MSC (0,21) e [OSCURATO:PERSONA] (0,18)] e le «compagnie marittime di piccole dimensioni» [TMMTecomar (0,12), ACL (0,06) e POL (0,06)].
1513. La tabella 13 riportata nel considerando' 598 della decisione impugnata presenta il calcolo del livello delle ammende per ciascuno dei detti gruppi, tenuto conto della natura delle violazioni e della loro durata. Tali importi ammontano, rispettivamente, a ECU 27,50 milioni per le «compagnie marittime di grandi dimensioni», a ECU 20,63 milioni per le «compagnie marittime di dimensioni medio-grandi» (salvo per la [OSCURATO:PERSONA], la cui ammenda viene ridotta, a motivo della durata della sua partecipazione, ad ECU 18,56 milioni), ad ECU 13,75 milioni per le «compagnie marittime medio-piccole» e ad ECU 6,88 milioni per le «compagnie marittime di piccole dimensioni».
1514. Occorre verificare se, così come affermato dalle ricorrenti, il detto metodo per la fissazione dell'importo delle ammende sia contrario all'esigenza di una valutazione individuale e violi i principi della parità di trattamento e di proporzionalità, nonché il principio del legittimo affidamento.
a) Quanto alla necessità di una valutazione individuale
1515. Le ricorrenti censurano anzitutto la [OSCURATO:PERSONA] per non aver esaminato individualmente la situazione di ciascuna di esse al fine di stabilire l'importo delle ammende. Inoltre, esse addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto che la suddivisione delle parti del [OSCURATO:PERSONA] in quattro gruppi ha portato, nella fattispecie, a tener conto, ai fini del calcolo dell'importo delle ammende, soltanto del fatturato mondiale relativo al trasporto marittimo di carichi mediante container e ad escludere altri criteri pertinenti alla valutazione della gravità della violazione, in particolare il fatturato sul mercato in questione, la quota di tale fatturato rispetto al fatturato mondiale, gli utili ricavati sul mercato in questione e la reale incidenza delle violazioni sul mercato di cui trattasi. Le dette ricorrenti fanno valere altresì vari difetti di motivazione in ordine ai punti suddetti.
1516. Con la loro prima censura, la ricorrenti contestano dunque la determinazione forfettaria dell'importo di base delle ammende per ciascun gruppo di imprese, così come risulta dalla tabella 13 contenuta nel considerando' 596 della decisione impugnata. È infatti tale determinazione forfettaria che ha portato la [OSCURATO:PERSONA] ad ignorare, nell'ambito di ciascun gruppo, le differenze che potevano esistere tra ciascuna impresa appartenente ad un medesimo gruppo.
1517. Quanto alla fondatezza della decisione impugnata relativamente a tale punto, risulta dal considerando' 595 che la [OSCURATO:PERSONA], per determinare la gravità delle violazioni, ha - tenuto conto delle rilevanti differenze di dimensioni esistenti tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] - suddiviso tali imprese in quattro gruppi, al fine di infliggere ammende più elevate alle più grandi tra esse.
1518. Occorre ricordare come il Tribunale abbia già statuito, al punto 384 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 427, che la suddivisione in gruppi in funzione delle dimensioni delle imprese interessate non esorbitava dal potere di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone per la fissazione delle ammende, posto che la detta suddivisione, garantendo che le imprese rientranti nei gruppi di imprese di maggiori dimensioni si vedano infliggere ammende di un importo superiore a quello delle ammende inflitte alle imprese appartenenti ai gruppi di imprese di dimensioni minori, contribuisce all'obiettivo desiderato, consistente nel sanzionare più severamente le grandi imprese.
1519. A questo proposito il Tribunale ha sottolineato, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, in sede di determinazione dell'ammontare dell'ammenda in funzione della gravità dell'infrazione stessa, ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali delle ammende scaturiti dal suo calcolo per le imprese interessate rendano conto di ogni differenza tra le imprese stesse in ordine al loro fatturato complessivo (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 427, punto 385).
1520. Di conseguenza, occorre affermare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore di fatto o di diritto allorché ha proceduto, in sede di determinazione d ella gravità della violazione, alla suddivisione delle ricorrenti in gruppi (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 427, punto 386).
1521. Quanto all'obbligo di motivazione relativamente a tale punto, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la formalità sostanziale costituita dall'obbligo di motivazione risulta rispettata allorché la [OSCURATO:PERSONA] indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell'infrazione (sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C291/98 P, Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.I9991, punto 73).
1522. Orbene, nella fattispecie, dal considerando' 595 della decisione impugnata risulta in termini giuridicamente sufficienti, da un lato, che, per tener conto della effettiva capacità delle imprese in questione di creare un danno rilevante e della necessità di fare in modo che l'importo delle ammende abbia un carattere sufficientemente deterrente, la gravità quale risulta dalla natura della violazione è stata modulata in rapporto alla dimensione delle imprese in questione e, dall'altro, che per infliggere ammende più elevate alle grandi imprese la [OSCURATO:PERSONA] ha suddiviso le parti del [OSCURATO:PERSONA] in quattro gruppi. Posto che la determinazione forfettaria delle ammende è il risultato di tale suddivisione, occorre riconoscere che la decisione impugnata è sufficientemente motivata in ordine a tale punto.
1523. Pertanto, le censure delle ricorrenti relative a tale punto debbono essere respinte.
1524. Con le censure dedotte in secondo luogo, le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver individualizzato il calcolo delle ammende tenendo conto di criteri diversi da quello del fatturato. A questo proposito esse addebitano, in particolare, alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto del loro fatturato sul mercato in questione o della loro quota di mercato sul medesimo.
1525. Per quanto riguarda la fondatezza della decisione in ordine a tale punto, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato formato un elenco vincolante o esaustivo di criteri da prendere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C137/95 P, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I1611, punto 54). Secondo una costante giurisprudenza, tra tali elementi di valutazione della gravità di una violazione possono rientrare, a seconda dei casi, la quantità ed il valore dei prodotti costituenti l'oggetto della violazione, nonché le dimensioni e la potenza economica dell'impresa (sentenze [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1422, punto 120, e 8 novembre 1983, cause riunite 96/82102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3369, punto 52).
1526. Nella fattispecie, dal considerando' 598 della decisione impugnata risulta che gli importi di base delle ammende fissati alla tabella 13 sono stati stabiliti in base alla natura delle violazioni e alla loro durata per ciascuno dei quattro gruppi indicati nella tabella 12 di cui al considerando' 596. Orbene, risulta da quest'ultimo considerando' che la detta suddivisione in quattro gruppi è stata effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] in base alla dimensione relativa di ciascuna delle parti del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], quale risulta dal loro fatturato relativo al trasporto marittimo di carichi mediante container a livello mondiale. Pertanto, occorre constatare come gli importi di base riportati nella tabella 13 siano indirettamente il risultato della presa in considerazione del fatturato delle ricorrenti.
1527. Il Tribunale ha già statuito che un metodo siffatto - nel quale il fatturato delle imprese in questione viene utilizzato non già per calcolare direttamente l'importo dell'ammenda come una quota di questo fatturato, bensì per modulare, in sede di determinazione della gravità della violazione, un importo di base definito in funzione della natura della violazione e della sua durata, al fine di tener conto della differenza di dimensioni esistente tra le imprese interessate - era conforme al quadro giuridico-normativo di riferimento per le sanzioni, quale risultante dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dalle analoghe disposizioni dei regolamenti n. 1017/68 e n. 4056/86 (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 427, punti 395 e 397).
1528. A questo proposito, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata, per stabilire la dimensione delle imprese interessate, a fare riferimento al loro fatturato complessivo anziché al loro fatturato sul mercato o sui mercati in questione. È già stato statuito infatti che il fatturato complessivo dell'impresa di cui trattasi costituisce un'indicazione, ancorché approssimativa ed imperfetta, della sua dimensione e della sua potenza economica (sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1422, punto 121). In tal senso, nel settore dei trasporti marittimi, il Tribunale ha già riconosciuto che la [OSCURATO:PERSONA], assumendo a riferimento, ai fini della determinazione dell'importo delle ammende, il fatturato complessivo dell'impresa in questione relativo al trasporto marittimo di carichi mediante container, non aveva violato l'art. 19 del regolamento n. 4056/86 (sentenze 8 ottobre 1996, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 568, punto 233, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 427, punto 399).
1529. Inoltre, erroneamente le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto del fatto che soltanto il 60% del fatturato delle parti del [OSCURATO:PERSONA] sul traffico in questione proviene dai contratti di servizio costituenti l'oggetto del primo abuso. Infatti, il fatturato attinente ai soli contratti di servizio non è idoneo a rispecchiare l'effettiva capacità delle parti del [OSCURATO:PERSONA] di creare un danno, posto che un fatturato di questo tipo non tiene conto delle risorse e dell'effettiva importanza delle parti suddette. Pertanto, considerato che, per fissare l'importo delle ammende nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisamente inteso tener conto dell'effettiva capacità delle imprese interessate di causare un danno, la detta istituzione era legittimata a non stabilire la dimensione delle parti del [OSCURATO:PERSONA] unicamente sulla base del loro fatturato relativo ai contratti di servizio.
1530. Infine, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, tale metodo non ha portato la [OSCURATO:PERSONA] a fissare l'importo delle ammende sulla base di un calcolo fondato soltanto sul fatturato complessivo senza tener conto delle circostanze individuali proprie di ciascuna delle ricorrenti. Infatti, risulta dalla decisione impugnata, nonché dagli orientamenti, i cui principi vengono in essa applicati, che, se è vero che la gravità della violazione viene in un primo momento valutata in base agli elementi propri della violazione stessa, quali la sua natura e il suo impatto sul mercato, nondimeno, in un secondo momento, tale valutazione viene modulata in funzione di circostanze proprie dell'impresa, il che induce la [OSCURATO:PERSONA] a prendere in considerazione, oltre alla dimensione e alle capacità dell'impresa stessa, non soltanto le eventuali circostanze aggravanti, ma anche, se del caso, le circostanze attenuanti (sentenze del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T202/98, T204/98 e T207/98, Tate & Lyle e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II2035, punto 109, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 427, punto 401).
1531. Stanti tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata, ai fini della determinazione dell'importo delle ammende, siccome risultante dalla gravità della violazione, a non tener conto delle circostanze individuali proprie di ciascuna delle ricorrenti diverse da quella costituita dal loro fatturato complessivo relativo al trasporto marittimo di carichi mediante container.
1532. Quanto al rispetto dell'obbligo di motivazione in ordine a tale punto, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la formalità sostanziale costituita dall'obbligo di motivazione risulta rispettata allorché la [OSCURATO:PERSONA] indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell'infrazione (sentenza 16 novembre 2000, Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1521, punto 73). Inoltre, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata alla luce del fatto che la gravità delle violazioni va stabilita in base ad un gran numero di elementi, e ciò senza che sia stato formato un elenco vincolante o esaustivo di criteri da prendere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1525, punto 54, e sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 334, punto 378).
1533. Orbene, a questo proposito è sufficiente constatare che, nella fattispecie, dalla decisione impugnata e, in particolare, dai considerando' 591-596 della stessa emerge in termini giuridicamente sufficienti che la gravità delle violazioni è stata determinata in base alla natura specifica di queste ultime e modulata secondo la dimensione relativa delle parti del [OSCURATO:PERSONA], espressa dal loro fatturato mondiale attinente al trasporto marittimo di carichi mediante container, al fine di tener conto delle rilevanti differenze di dimensioni esistenti tra le dette parti, allo scopo di infliggere ammende più elevate alle più grandi tra esse.
1534. Posto che la decisione indica in forma giuridicamente sufficiente gli elementi di valutazione sui quali essa si basa per determinare la gravità delle violazioni e che l'elenco dei criteri pertinenti ai fini della determinazione della gravità delle violazioni non è vincolante per la [OSCURATO:PERSONA], non può addebitarsi a quest'ultima l'omessa indicazione delle ragioni per le quali essa non fa riferimento ad altri elementi.
1535. Quanto alla circostanza dedotta secondo cui, fissando ammende che rappresentano una quota rilevante del fatturato sul mercato in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato la propria prassi in materia di fissazione di ammende, è sufficiente constatare come tale censura equivalga a negare che la [OSCURATO:PERSONA] possa utilizzare il fatturato delle imprese in questione non direttamente per stabilire l'importo dell'ammenda, bensì indirettamente per modulare la gravità dell'infrazione quale risulta dalla natura della medesima, al fine di tener conto della differenza di dimensioni tra le imprese coinvolte. Orbene, la motivazione su tale punto figura al considerando' 595 della decisione impugnata, nonché al punto 1 A degli orientamenti, ai quali la [OSCURATO:PERSONA] è, in linea di principio, tenuta a conformarsi a partire dalla loro pubblicazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 334, punto 390).
1536. Allo stesso modo, quanto al fatto che la [OSCURATO:PERSONA], riferendosi al fatturato mondiale, avrebbe modificato la propria prassi, è sufficiente constatare come la [OSCURATO:PERSONA] indichi, al considerando' 598 della decisione impugnata, le ragioni di tale scelta, vale a dire il fatto che tale fatturato consente di tener conto delle risorse e dell'effettiva importanza delle imprese interessate. Certo, come rilevato in particolare dalla ricorrente nella causa T212/98, tale metodo può determinare un'ammenda proporzionalmente più elevata per talune ricorrenti. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a chiarire le ragioni per le quali applica tale metodo a ciascuna delle ricorrenti. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA], avendo chiarito nella sua decisione le ragioni per le quali ha preso in considerazione il fatturato mondiale, ha fornito a ciascuna delle ricorrenti tutti i dati necessari per consentire loro di sapere se la decisione è fondata anche nei loro confronti ovvero se essa è eventualmente inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità.
1537. A questo proposito si deve rilevare come l'analogia delineata dalla ricorrente nella causa T212/98 con la sentenza 20 aprile 1999, [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 191, sia erronea. Senza dubbio, in tale sentenza, il Tribunale ha ridotto l'ammenda inflitta a taluni produttori di PVC per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente valutato la loro quota di mercato nel settore del PVC. Tuttavia, nella sua decisione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ripartito l'ammenda complessiva tra le imprese sulla base del criterio dell'importanza di ciascuna di esse sul mercato del PVC, laddove tale importanza era stata quantificata tenendo conto della loro quota di mercato media tra il 1980 e il 1984 sul detto mercato (punto 1191). Per contro, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fissato l'importo delle ammende tenendo conto della quota di mercato delle imprese in questione. Pertanto, l'analogia con la sentenza del Tribunale [OSCURATO:PERSONA] è priva di fondamento.
1538. Di conseguenza, occorre concludere che la decisione impugnata indica in forma giuridicamente sufficiente i criteri adottati per determinare la gravità delle violazioni. Pertanto, la censura relativa ad un presunto difetto di motivazione sul punto dev'essere respinta.
1539. Da quanto precede risulta che le doglianze relative alla mancata valutazione individuale e a presunti difetti di motivazione in ordine a tale punto debbono essere integralmente respinte.
a) Quanto ai principi della parità di trattamento e di proporzionalità
1540. Le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver suddiviso le parti del [OSCURATO:PERSONA] in quattro gruppi in modo artificioso, senza alcuna spiegazione quanto al criterio a tal fine utilizzato. In proposito, esse contestano tanto la delimitazione dei quattro gruppi, quanto gli importi di base applicati a ciascuno di essi.
1541. Per quanto riguarda, in primo luogo, la delimitazione dei quattro gruppi, si deve ricordare, quanto alla fondatezza della decisione impugnata in ordine a tale punto, come il Tribunale abbia statuito, ai punti 416-418 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 427, che la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a suddividere le imprese interessate in gruppi ai fini della determinazione dell'importo delle ammende, a condizione però che tale suddivisione sia coerente e obiettivamente giustificata.
1542. Pertanto, se il Tribunale ha considerato, nella detta sentenza, che la suddivisione in quattro gruppi era viziata nel merito, ciò è stato unicamente per il fatto che la coerenza di tale operazione non risultava né dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] - in quanto la logica sottesa alla suddivisione non emergeva dall'esame di tale provvedimento e quest'ultimo non esponeva i criteri a tal fine utilizzati - né dai chiarimenti ulteriori forniti dalla [OSCURATO:PERSONA], posto che questi non consentivano di giustificare la suddivisione effettuata nell'ambito della decisione.
1543. Nel caso di specie si deve invece constatare come la coerenza della suddivisione in quattro gruppi effettuata nella tabella 12 di cui al considerando' 596 della decisione impugnata risulti chiaramente dalla tabella medesima. Infatti, l'esame di quest'ultima mostra come le soglie di delimitazione di ciascuno dei gruppi sono state fissate a partire dalla dimensione della più grande delle parti del [OSCURATO:PERSONA] mediante successivi dimezzamenti della dimensione di quest'ultima, vale a dire il 50, il 25 e il 12,5% della dimensione della [OSCURATO:PERSONA].
1544. È giocoforza ammettere che una delimitazione siffatta costituisce uno dei metodi che consentono di suddividere le imprese interessate in gruppi in modo coerente ed obiettivamente giustificato. Le ricorrenti non hanno d'altronde addotto alcun elemento idoneo a mettere in discussione la coerenza di una suddivisione effettuata secondo tale metodo.
1545. A questo proposito occorre sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti all'udienza, il Tribunale, ai punti 420-422 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 427, non ha assolutamente enunciato il principio secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, allorché suddivide le imprese interessate in gruppi ai fini della determinazione dell'importo delle ammende, a fissare i limiti di ciascuno di tali gruppi là dove si presentano i più elevati scarti relativi di dimensioni, bensì ha unicamente constatato che, nella causa in questione, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva sostenere - così come aveva fatto nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale - che la delimitazione dei gruppi fosse stata effettuata secondo tale metodo, in quanto gli scarti relativi di dimensioni che delimitavano i gruppi assunti a riferimento nella decisione non erano i più elevati tra quelli constatati nell'ambito delle imprese coinvolte. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non era stata in grado di giustificare la scelta delle soglie di delimitazione dei quattro gruppi considerati nella decisione, il Tribunale aveva dunque affermato che la detta suddivisione era contraria al principio della parità di trattamento.
1546. In tale contesto si deve d'altra parte ricordare come, al punto 53 della sentenza IAZ e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1525, la Corte abbia riconosciuto la liceità di un metodo di calcolo in base al quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva anzitutto determinato l'importo complessivo delle ammende da infliggere e suddiviso poi tale importo complessivo tra le imprese in questione, inquadrando queste ultime in tre gruppi a seconda dell'importanza della loro attività determinata in base al numero delle etichette di conformità ordinate all'associazione in questione, vale a dire meno di 10 000 etichette, tra 10 000 e 50 000 etichette, e più di 50 000 etichette.
1547. Di conseguenza, erroneamente le ricorrenti hanno sostenuto all'udienza che la soluzione elaborata dal Tribunale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 427, doveva condurre alla constatazione che anche la suddivisione in gruppi effettuata nella fattispecie era viziata allo stesso modo.
1548. Quanto al rispetto dell'obbligo di motivazione, è sufficiente constatare che, poiché la logica sottesa alla suddivisione effettuata nel caso di specie risulta chiaramente dalla tabella 12 di cui al considerando' 596 della decisione impugnata, le ricorrenti erano in grado, su questa sola base, di sapere se la decisione fosse fondata o eventualmente inficiata da un vizio che consentiva di contestarne la validità, mentre il Tribunale si trova in condizione, su questa stessa base, di esercitare il proprio controllo di legittimità (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 548, punto 51).
1549. Di conseguenza, occorre constatare che la suddivisione in quattro gruppi effettuata nel caso di specie non viola i principi della parità di trattamento e di proporzionalità e che essa è sufficientemente motivata.
1550. Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli importi di base delle ammende applicati a ciascuno dei gruppi, risulta dalla tabella 13 contenuta nel considerando' 598 della decisione impugnata che i detti importi di base applicati a ciascun gruppo in funzione della gravità e della durata delle violazioni sono stati fissati mediante successive riduzioni del 25% dell'importo di base applicato all'impresa più grande.
1551. Quanto alla fondatezza della decisione impugnata in ordine a tale punto, occorre ricordare come il Tribunale abbia già statuito, al punto 431 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 427, che il metodo consistente nel fissare gli importi di base delle ammende mediante riduzioni successive del 25% dell'importo di base applicato all'impresa più grande non oltrepassava i limiti di discrezionalità di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] per la fissazione delle ammende. Infatti, posto che la [OSCURATO:PERSONA] ha individuato quattro gruppi in base alle dimensioni relative delle ricorrenti, le riduzioni successive, di volta in volta del 25%, dell'importo di base applicato al gruppo del ricorrente di maggiori dimensioni possono essere ritenute come un metodo coerente, atto ad essere obiettivamente giustificato.
1552. Quanto alla dedotta circostanza secondo cui, in un tale sistema, un importo di base identico viene applicato, nell'ambito di ciascun gruppo, ad imprese di dimensioni differenti, occorre osservare come tale circostanza sia inerente a qualsiasi sistema di suddivisione in gruppi. Orbene, si è già constatato sopra, al punto 1520, che tale suddivisione corrisponde ad una corretta valutazione della gravità della violazione.
1553. Pertanto, anche se, a causa della suddivisione in gruppi, talune ricorrenti si vedono applicare un importo di base identico pur avendo dimensioni differenti, occorre concludere che la detta differenza di trattamento è obiettivamente giustificata dalla preminenza accordata alla natura della violazione rispetto alla dimensione delle imprese al momento della determinazione della gravità della violazione stessa (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 427, punto 411).
1554. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata, nel caso di specie, ad applicare alle imprese di un medesimo gruppo un importo di base identico, senza con ciò violare il principio della parità di trattamento.
1555. Quanto al rispetto dell'obbligo di motivazione in ordine a tale punto, è sufficiente constatare come la logica sottesa alla determinazione degli importi di base delle ammende indicati nella tabella 13 di cui al considerando' 598 della decisione impugnata risulti chiaramente dalla tabella stessa, e ciò a maggior ragione per il fatto che tali importi di base delle ammende costituiscono l'esatto corrispondente numerico della suddivisione in quattro gruppi effettuata nella decisione impugnata.
1556. Alla luce di tali circostanze, le ricorrenti erano manifestamente in grado, su questa sola base, di sapere se la decisione fosse fondata o eventualmente inficiata da un vizio che consentiva di contestarne la validità, mentre il Tribunale è in grado, su questa stessa base, di esercitare il proprio controllo di legittimità (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 548, punto 51).
1557. Vero è che la decisione impugnata non espone il metodo ovvero il calcolo che ha portato la [OSCURATO:PERSONA] ad assumere a riferimento, in sede di determinazione della gravità della violazione, l'importo di EUR 2 milioni prescelto per il gruppo delle «compagnie marittime di grandi dimensioni», a partire dal quale sono stati stabiliti gli altri importi, come pure non ha illustrato la relazione del medesimo con i gruppi menzionati nella tabella 12.
1558. Tuttavia, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la formalità sostanziale costituita dall'obbligo di motivazione non impone alla [OSCURATO:PERSONA] di indicare nella propria decisione gli elementi numerici relativi alle modalità di calcolo delle ammende, bensì soltanto gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell'infrazione (sentenza 16 novembre 2000, Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1521, punti 73 e 76).
1559. È giocoforza constatare come tali elementi emergano in termini giuridicamente sufficienti dai considerando' 591-596 della decisione impugnata.
1560. Infatti, quanto alla gravità della violazione, occorre rilevare come la [OSCURATO:PERSONA], al considerando' 591, affermi che il primo abuso, essendo stato diretto a limitare la concorrenza sotto il profilo dei prezzi, dev'essere qualificato, in considerazione della sua natura particolare, come violazione grave ai sensi degli orientamenti, i quali prevedono, in un caso siffatto, che l'ammenda applicabile in base alla gravità della violazione possa variare tra EUR 1 milione ed EUR 20 milioni. Inoltre, risulta dai considerando' 595 e 596 della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso modulare l'importo determinato sulla base della natura della violazione in funzione della dimensione delle imprese coinvolte, al fine di tener conto, alla luce delle notevoli differenze di dimensioni tra le parti del [OSCURATO:PERSONA], dell'effettiva capacità di creare un danno e della necessità di fare in modo che l'importo dell'ammenda avesse un carattere sufficientemente deterrente.
1561. In tali circostanze, le ricorrenti non possono invocare - così come hanno fatto all'udienza - la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 427, per addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver indicato le ragioni per le quali essa ha applicato ai vettori di grandi dimensioni un importo superiore al minimo fissato dagli orientamenti per le violazioni gravi. Infatti, se è vero che in quest'ultima sentenza il Tribunale ha constatato un difetto di motivazione sul punto, ciò è avvenuto non perché la [OSCURATO:PERSONA] avesse adottato un importo di base superiore all'importo minimo previsto dagli orientamenti per le violazioni gravi, bensì per il fatto che, dopo aver esplicitamente indicato, nella sua decisione, che «era opportuno fissare l'importo di base delle ammende al livello più basso delle ammende applicabili alle infrazioni gravi», la [OSCURATO:PERSONA] aveva alla fine adottato, senza fornire la minima spiegazione, un altro importo. Invece, nel caso di specie si deve constatare come la [OSCURATO:PERSONA] non abbia in alcun modo indicato, nella decisione impugnata, che intendeva adottare l'importo più basso previsto dagli orientamenti per le violazioni gravi.
1562. Quanto poi alla durata della violazione, occorre constatare come la [OSCURATO:PERSONA] indichi, al considerando 597 della decisione impugnata, che, essendo l'infrazione durata da due a tre anni, l'importo delle ammende determinato in base alla gravità dev'essere aumentato del 25%.
1563. Di conseguenza, occorre concludere che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, ha motivato in forma giuridicamente sufficiente la determinazione degli importi di base indicati nella tabella 13. Pertanto, le censure delle ricorrenti in ordine a tale punto debbono essere respinte.
1564. Da quanto precede risulta che le censure delle ricorrenti relative alla determinazione degli importi di base delle ammende debbono essere respinte nel loro complesso.
c) Quanto al principio del legittimo affidamento
1565. La ricorrente nella causa T213/98 ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio del legittimo affidamento, omettendo di applicare, nel caso di specie, i principi in materia di calcolo delle ammende sviluppati nella prassi precedente. Inoltre, la ricorrente nella causa T214/98 addebita alla [OSCURATO:PERSONA] la mancata applicazione dei criteri enunciati negli orientamenti.
1566. Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura relativa alla mancata applicazione della prassi precedente della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente nella causa T213/98 addebita, in sostanza, alla [OSCURATO:PERSONA] di aver modificato la propria prassi nell'applicazione degli orientamenti.
1567. A questo proposito occorre osservare che, per quanto riguarda la fissazione delle ammende che sanzionano le violazioni delle regole di concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] esercita il proprio potere entro i margini di discrezionalità attribuitile dal regolamento n. 17 nonché dai regolamenti n. 1017/68 e n. 4056/86. Orbene, secondo una costante giurisprudenza, gli operatori economici non possono riporre un legittimo affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata dalle istituzioni comunitarie nell'esercizio del loro potere discrezionale (sentenze della Corte 15 luglio 1982, causa 245/81, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2745, punto 27, e 14 febbraio 1990, causa C350/88, Delacre e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I395, punto 33; sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 334, punto 241).
1568. Infatti, è già stato statuito che la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata ad innalzare il livello generale delle ammende entro i limiti fissati dal regolamento n. 17, se ciò era necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria in materia di concorrenza (sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1422, punto 109).
1569. Nella fattispecie, è certamente vero che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato gli orientamenti a fatti anteriori alla loro pubblicazione. Tuttavia, si è già constatato sopra che il metodo di fissazione dell'importo delle ammende previsto dagli orientamenti rispettava il quadro giuridico-normativo definito dal regolamento n. 17 nonché dai regolamenti n. 1017/68 e n. 4056/86.
1570. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il legittimo affidamento della ricorrente seguendo il metodo definito dagli orientamenti per fissare le ammende inflitte nella decisione impugnata.
1571. Ad ogni modo, nei limiti in cui la ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver determinato l'importo delle ammende sulla base di una valutazione individuale delle imprese interessate e di non aver tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, è sufficiente osservare come dalla giurisprudenza precedente all'adozione degli orientamenti risulti che i criteri idonei a stabilire la gravità della violazione non sono né esaustivi né vincolanti (ordinanza SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1525, punto 54).
1572. Infatti, ben prima dell'adozione degli orientamenti, il giudice comunitario aveva già constatato la liceità di un metodo di calcolo in base al quale la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce anzitutto l'importo complessivo delle ammende da infliggere, per poi ripartire tale importo complessivo tra le imprese interessate, a seconda delle loro attività nel settore in questione (sentenza IAZ e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 1525, punto 53).
1573. Posto che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua prassi precedente, non si è servita in via esclusiva di un metodo basato su una valutazione individuale delle imprese interessate alla luce di tutti i criteri pertinenti, la ricorrente non poteva legittimamente attendersi che tale metodo venisse applicato nei suoi confronti nell'ambito della decisione impugnata.
1574. Pertanto, le censure della ricorrente in ordine a tale punto debbono essere respinte.
1575. Per quanto riguarda, in secondo luogo, la censura relativa alla mancata applicazione dei criteri enunciati negli orientamenti, formulata dalla ricorrente nella causa T214/98, risulta dalle considerazioni che precedono che la [OSCURATO:PERSONA], determinando l'importo delle ammende sulla base, da un lato, della gravità delle violazioni quale risulta dalla natura loro propria, modulata in base alla dimensione delle imprese in questione, e, dall'altro, della durata delle violazioni stesse, ha applicato nel caso di specie proprio i criteri enunciati negli orientamenti, cosa che del resto costituisce l'oggetto delle censure sopra esaminate.
1576. A questo proposito occorre d'altronde rilevare come gli orientamenti prevedano esplicitamente la possibilità di modulare la gravità della violazione, quale risulta dalla sua natura, in base alle dimensioni delle imprese interessate. Infatti, al punto 1 A, sesto comma, dei detti orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] chiarisce che, per le violazioni che vedono coinvolte varie imprese, potrà essere opportuno, in taluni casi, ponderare l'importo delle ammende «in modo da tenere conto del peso specifico e dunque dell'impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione». A questo proposito la [OSCURATO:PERSONA] indica al punto 1 A, settimo comma, degli orientamenti che «il principio di parità della sanzione per un medesimo comportamento può dar luogo, in determinate circostanze, all'applicazione di importi differenziati per le imprese interessate, senza che tale differenziazione derivi da un calcolo rigorosamente aritmetico».
1577. Pertanto, le censure delle ricorrenti nelle cause T213/98 e T214/98 relative alla violazione del principio del legittimo affidamento debbono essere respinte.
d) Conclusione in ordine al metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per determinare l'importo delle ammende
1578. Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che i motivi e le censure dedotti dalle ricorrenti in ordine al metodo seguito nel caso di specie dalla [OSCURATO:PERSONA] per fissare l'importo delle ammende debbono essere respinti nella loro interezza.
B - Quanto alla valutazione delle circostanze attenuanti
1. [OSCURATO:PERSONA] delle parti
1579. Le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver corretto il livello delle ammende per tener conto di circostanze attenuanti.
1580. Quale prima circostanza attenuante, le ricorrenti fanno valere che, conformemente alla prassi seguita in altri procedimenti [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 18 luglio 1988, 88/518/CEE, relativa ad una procedura a norma dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (IV/30.178 - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]) (GU L 284, pag. 41), punto 87; decisione 94/985, punto 159], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che sotto determinati profili il diritto comunitario non è sufficientemente sviluppato.
1581. In primo luogo, esse fanno valere che i presupposti per l'esistenza di una posizione dominante collettiva nel caso delle conferenze marittime non erano chiaramente definiti, circostanza questa peraltro riconosciuta dalla [OSCURATO:PERSONA] in altri settori [v., ad esempio, comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni (GU 1998, C 265, pag. 2), punto 76]. [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con la posizione da essa assunta al considerando' 522 della decisione impugnata, avrebbe in precedenza espresso il parere secondo cui una posizione dominante collettiva presuppone l'assenza di qualsiasi concorrenza tra le imprese in questione (comunicazione sopracitata, punti 78 e 79). Le ricorrenti contestano inoltre l'affermazione secondo cui esse «sapevano per lo meno sin dal 10 dicembre 1993 che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che le parti del TAA fossero in una posizione dominante» (considerando' 603 della decisione impugnata). Le ricorrenti sottolineano che tale asserzione, formulata nella comunicazione degli addebiti nel procedimento TAA, non è stata ripresa nella decisione TAA. Esse aggiungono che le condizioni del mercato si sono nel frattempo modificate.
1582. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che il presente procedimento è il primo caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato gli obblighi dei membri di una conferenza nei confronti di nuovi membri, nell'ambito di una conferenza disciplinata anche dal diritto americano.
1583. In terzo luogo, le ricorrenti ritengono che la decisione impugnata costituisca un primo caso di applicazione del diritto della concorrenza agli accordi di conferenze marittime in materia di contratti di servizio. Pertanto, anche se le parti avevano conoscenza sin dall'ottobre 1994 del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] considerava il divieto dei contratti di servizio individuali come una grave restrizione della concorrenza (considerando' 603 della decisione impugnata), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto astenersi dall'infliggere ammende ovvero infliggere un'ammenda ridotta [v. decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 dicembre 1986, 87/1/CEE, relativa ad una procedura a norma dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (IV/31.128 - [OSCURATO:PERSONA]) (GU 1987, L 3, pag. 17), punti 34, 35, 58 e 59]. Le ricorrenti sottolineano come la decisione TAA non si pronunci sulla legittimità del divieto dei contratti di servizio individuali in rapporto agli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 15 dicembre 1994, alla quale fa riferimento il considerando' 604 della decisione impugnata, essa non avrebbe in nessun caso preannunciato alle parti che la [OSCURATO:PERSONA] aveva l'intenzione di infliggere ammende a norma dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]. Infine, contrariamente a quanto affermato al considerando' 601, le ricorrenti rilevano come risulti dalla lettera del loro avvocato riportata al considerando' 153 che esse non hanno ricevuto dal loro consulente un parere legale in base al quale una doppia tariffa era contraria alla decisione TAA qualora richiesta dal caricatore.
1584. In quarto luogo, le ricorrenti asseriscono che la decisione impugnata costituisce il primo caso di inflizione di un'ammenda ai sensi dell'art. 86 nei confronti di un accordo notificato alla [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti ricordano che il giudice Kirschner, facente funzione di avvocato generale, nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] I, citate supra al punto 1420, ha concluso che non poteva essere inflitta un'ammenda in un caso di quel genere. Esse sottolineano altresì che, in altri casi analoghi, la [OSCURATO:PERSONA] non ha inflitto ammende [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 17 dicembre 1975, 76/353/CEE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (IV/26.699 - Chiquita) (GU 1976, L 95, pag. 1), punto 119; decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1988, 89/113/CEE, relativa ad una procedura in conformità degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (IV/30.979 e 31.394 - [OSCURATO:PERSONA]) (GU 1989, L 43, pag. 27)].
1585. In quinto luogo, le ricorrenti ribadiscono che le attività alle quali la [OSCURATO:PERSONA] si oppone nella decisione impugnata sono consentite o imposte dal diritto americano.
1586. La ricorrente nella causa T212/98 ritiene che le incertezze circa lo stato del diritto comunitario e, in particolare, le imprecisioni esistenti intorno alla nozione di posizione dominante collettiva si presentassero a fortiori nel suo caso, dato che essa è un vettore non comunitario che detiene una modesta posizione sul mercato comunitario. Inoltre, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con la sua precedente prassi sulla scorta del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89 [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 15 marzo 1994, che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione (caso n. IV/M.422 - [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] II)], non ha preso in considerazione nel caso di specie l'asimmetria esistente tra le quote di mercato delle imprese in questione. La detta ricorrente ricorda altresì che, al momento della sua adesione alla conferenza, l'accordo TAA era appena stato modificato per tener conto delle richieste della [OSCURATO:PERSONA]. Posto che l'accordo modificato, ossia il [OSCURATO:PERSONA], era stato notificato, la ricorrente avrebbe legittimamente potuto attendersi che la sua adesione al [OSCURATO:PERSONA] venisse considerata compatibile con l'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]. Infine, sulla scorta degli elementi che precedono, la ricorrente ritiene che essa fosse autorizzata a nutrire una legittima aspettativa nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non le infliggesse alcuna ammenda.
1587. La ricorrente nella causa T213/98 contesta l'importanza che la [OSCURATO:PERSONA] pare accordare alle proprie opinioni espresse nel corso dei procedimenti amministrativi nei casi TAA e [OSCURATO:PERSONA] e alle quali la detta istituzione fa riferimento ai considerando ' 603 e 604 della decisione impugnata. Qualora la [OSCURATO:PERSONA] avesse inteso tenerne conto ai fini del calcolo dell'ammenda, la ricorrente ritiene che, alla luce dello stato di incertezza intorno al diritto comunitario durante il periodo in questione, le opinioni della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero dovuto incidere negativamente sulla posizione delle parti, in particolare per quanto riguarda l'importo delle ammende. La ricorrente fa valere che qualsiasi impresa destinataria di una comunicazione degli addebiti ha il diritto, in perfetta buona fede, di continuare a credere nella legittimità dei comportamenti messi in discussione e nella possibilità di ottenere l'annullamento della decisione finale della [OSCURATO:PERSONA].
1588. La ricorrente fa altresì valere che, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto, a titolo di circostanze attenuanti, della novità delle questioni giuridiche trattate nella decisione impugnata. La ricorrente sottolinea la natura particolare del regime di concorrenza introdotto dal regolamento n. 4056/86. Essa fa valere che è a motivo di tale natura particolare che principi ben consolidati del diritto della concorrenza, quali il divieto degli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di controllo delle capacità, non sono applicabili nel settore dei trasporti marittimi. In tale contesto, e in assenza di giurisprudenza dei giudici comunitari in merito alla portata dell'esenzione per categoria, la ricorrente ritiene che l'importo dell'ammenda avrebbe dovuto tener conto del fatto che le ricorrenti potevano ragionevolmente credere che le loro pratiche fossero conformi al diritto della concorrenza.
1589. La seconda circostanza attenuante invocata dalle ricorrenti riguarda la cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti sottolineano anzitutto di aver notificato l'accordo [OSCURATO:PERSONA] nel luglio 1994 e, successivamente, altri accordi in materia di cooperazione terrestre, vale a dire l'EIEIA e il sistema «hub and spoke». Le ricorrenti ritengono che tale notifica equivalga ad informare la [OSCURATO:PERSONA] di fatti pertinenti e di potenziali violazioni delle quali essa non aveva conoscenza, sicché, per analogia con la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4) e in conformità alla sua prassi precedente [decisione 89/113; decisione della [OSCURATO:PERSONA] 12 dicembre 1978, 79/68/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (IV/29.430 - Kawasaki) (GU 1979, L 16, pag. 9); decisione della [OSCURATO:PERSONA] 5 giugno 1996, 96/438/CE, relativa ad una procedura d'applicazione dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] CE (IV/34.983 - FENEX) (GU L 181, pag. 28), punto 89], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto astenersi dall'infliggere ammende ovvero ridurne l'importo. Inoltre, le ricorrenti fanno riferimento alla lunga corrispondenza e alle riunioni svoltesi in merito ai contratti di servizio ed alla fissazione delle tariffe di trasporto terrestre. Infine, esse fanno valere che l'accordo [OSCURATO:PERSONA] costituisce una modifica dell'accordo TAA a seguito della decisione TAA e che l'accordo [OSCURATO:PERSONA] è stato modificato varie volte nel corso del procedimento per tener conto delle obiezioni della [OSCURATO:PERSONA].
1590. La ricorrente nella causa T213/98 sottolinea che il [OSCURATO:PERSONA], lungi dal costituire un cartello segreto, ha sempre agito in maniera aperta e trasparente, notificando le proprie tariffe alle autorità americane e rendendole pubbliche in conformità dell'art. 5 del regolamento n. 4056/86. La ricorrente fa valere altresì il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] è stata continuamente tenuta informata in merito alle pratiche del [OSCURATO:PERSONA], che sono state notificate dettagliatamente al fine della concessione di un'esenzione individuale. La ricorrente ricorda che, nell'ambito dei regolamenti n. 1017/68 e n. 4056/86, una tale notifica non era obbligatoria. Infine, la detta ricorrente fa valere che essa ha sempre incontrato la [OSCURATO:PERSONA] con spirito aperto e con la volontà di arrivare ad una soluzione al contempo conforme al diritto comunitario e commercialmente soddisfacente.
1591. La terza circostanza attenuante dedotta dalle ricorrenti riguarda le condizioni di mercato difficili e le perdite finanziarie subite dalle parti del [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti fanno valere che esse hanno subìto perdite di circa USD 600 milioni nel 1991 e nel 1992 e che, in seguito all'entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA], talune di esse hanno continuato a sopportare perdite o a registrare profitti ridotti. Nella sua prassi decisionale [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 17 ottobre 1983, 83/546/CEE, concernente una procedura ai sensi dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (IV/30.064 - Cilindri colati in ghisa e in acciaio) (GU L 317, pag. 1), punti 72 e 74], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto conto di tale tipo di circostanze per ridurre l'importo delle ammende. Le ricorrenti sottolineano inoltre che il legislatore comunitario ha riconosciuto l'importanza delle conferenze marittime per l'industria comunitaria (v. il terzo e il quinto considerando' del regolamento n. 479/92).
1592. Per parte sua, la ricorrente nella causa T212/98 fa valere che, a motivo della sua modesta posizione sul mercato in questione e della sua qualità di operatore nuovo entrante, essa, da un lato, non ha potuto svolgere un ruolo significativo nelle asserite violazioni e, dall'altro, non poteva commettere la violazione intenzionalmente o per negligenza.
1593. Quanto, in primo luogo, allo stato del diritto comunitario, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, nel caso di specie, non esiste alcun elemento nuovo che giustifichi la riduzione delle ammende. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], non vi è nulla di nuovo nell'idea che i membri di una conferenza possano occupare una posizione dominante ovvero nell'idea che le misure adottate allo scopo concordato di falsare o di eliminare la concorrenza potenziale possano costituire un abuso di posizione dominante. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] sia soggetto anche alle disposizioni del diritto americano non aggiunge nulla alla discussione. Per quanto riguarda l'applicazione delle regole di concorrenza ai contratti di servizio, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l'abuso in questione è classico, in quanto consiste nell'imporre ai clienti condizioni commerciali non eque e nel rifiutare di rifornire utenti al di fuori delle condizioni della conferenza. Quanto all'assenza di immunità contro l'imposizione di ammende per una violazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che non si può parlare di un nuovo sviluppo delle regole sostanziali in materia di abuso di posizione dominante. Infine, il diritto americano, non imponendo le attività illecite di cui trattasi, non può costituire una circostanza idonea a giustificare la riduzione delle ammende.
1594. Quanto, in secondo luogo, alla cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima ritiene che le ricorrenti non possano invocare la comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese, sopracitata, in quanto la presente vicenda non riguarda una fattispecie di denuncia di un'intesa. [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che, al contrario, le ricorrenti hanno contestato, nel corso del procedimento, l'approccio giuridico da essa sostenuto, nonché i fatti.
1595. Quanto, in terzo luogo, alle condizioni di mercato difficili, la [OSCURATO:PERSONA] rileva come le ricorrenti invochino un clima sfavorevole per un periodo di molto antecedente agli abusi in questione e alla decisione impugnata.
1596. Nella causa T213/98, la [OSCURATO:PERSONA] ripete che le questioni sollevate nella fattispecie non hanno carattere di novità. Essa si oppone all'idea che, avendo il regolamento n. 4056/86 creato, sotto taluni aspetti, un regime di concorrenza favorevole alle compagnie marittime, queste ultime fossero legittimate a credere che ad esse non fosse applicabile alcuna delle regole del diritto comunitario della concorrenza.
2. Giudizio del Tribunale
1597. In via preliminare, occorre ricordare come risulti dall'esame dei precedenti motivi che le ammende previste dall'art. 8 del dispositivo della decisione impugnata debbono essere annullate nella parte in cui sono state inflitte, da un lato, a motivo del secondo abuso, e, dall'altro, a motivo del primo abuso, nella misura in cui riguardano la divulgazione reciproca dell'esistenza e del contenuto dei contratti di servizio individuali, nonché, in relazione alle altre pratiche costituenti tale primo abuso - vale a dire le pratiche controverse in materia di contratti di servizio previste dall'art. 14 dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] -, nella misura in cui sono state inflitte in applicazione del regolamento n. 4056/86.
1598. Di conseguenza, il presente motivo dev'essere esaminato unicamente nella misura in cui riguarda la parte delle ammende che è stata inflitta a motivo di queste ultime pratiche in applicazione del regolamento n. 1017/68.
1599. A questo proposito si deve rilevare come dal considerando' 92 della decisione impugnata risulti che i servizi di instradamento terrestre nel territorio della [OSCURATO:PERSONA] rientranti nelle previsioni del regolamento n. 1017/68 hanno rappresentato una quota del 48% circa dei carichi trasportati dalle parti del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del traffico transatlantico nel 1995.
1600. Posto che dalla tabella 13 di cui al considerando' 598 della decisione impugnata risulta che l'importo delle ammende stabilito per il primo abuso rappresenta circa il 9% del totale delle ammende inflitte dalla decisione impugnata, ne consegue che la parte delle ammende inflitte in applicazione del regolamento n. 1017/68 rappresenta circa il 5% di quest'ultimo importo.
1601. Occorre dunque verificare se tale parte dell'ammenda resti giustificata malgrado le circostanze attenuanti fatte valere dalle ricorrenti.
1602. In tale contesto occorre ricordare che, ai considerando' 601-606 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso l'esistenza di circostanze attenuanti in quanto, da un lato, non era stata addotta alcuna ragione che dimostrasse che le parti del [OSCURATO:PERSONA] avevano agito in qualità di gregari piuttosto che di «leader» e, dall'altro, le suddette parti del [OSCURATO:PERSONA] non potevano ignorare che le loro pratiche miravano a restringere la concorrenza e non rientravano nell'esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 4056/86, così come esse non potevano nutrire dubbi quanto alla possibilità di vedersi infliggere ammende ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] malgrado la notifica delle pratiche in materia di contratti di servizio.
1603. Occorre in primo luogo rilevare che, come si è già constatato sopra ai punti 1468 e 1469, le pratiche abusive previste dall'art. 14 dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] sono state tutte notificate alla [OSCURATO:PERSONA] al fine dell'ottenimento di un'esenzione individuale. Malgrado che le parti del [OSCURATO:PERSONA] abbiano effettuato tale notifica in forza del regolamento n. 4056/86, la [OSCURATO:PERSONA] stessa ha loro indicato, con lettera 15 luglio 1994, che la loro domanda di esenzione individuale sarebbe stata esaminata anche alla luce del regolamento n. 1017/68, posto che alcune delle attività notificate non rientravano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 4056/86.
1604. Inoltre, si deve ricordare che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno esplicitamente informato la [OSCURATO:PERSONA], il 9 marzo 1995, del fatto che la FMC aveva imposto loro di modificare il loro accordo in modo da consentire la conclusione di contratti di servizio individuali nel 1996 a condizione che tali contratti rispettassero i presupposti fissati dall'art. 14 dell'accordo [OSCURATO:PERSONA]. Il 21 marzo 1995 le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno dunque comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] una versione modificata dell'art. 14 dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] notificato nel 1994.
1605. È giocoforza constatare che, così facendo, le ricorrenti hanno svelato, di loro iniziativa, le pratiche che sono state considerate dalla [OSCURATO:PERSONA] come costitutive di pratiche abusive contrarie all'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA].
1606. Ciò risulta tanto più vero per il fatto che né il regolamento n. 4056/86 né il regolamento n. 1017/68 prevedono un sistema di notifica obbligatorio per la concessione di un'esenzione individuale, sicché la notifica dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] è stata effettuata dalle ricorrenti su base volontaria.
1607. Pertanto, in tali circostanze, occorre riconoscere che la notifica dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di constatare con minore difficoltà il carattere abusivo delle pratiche previste dal detto accordo in materia di contratti di servizio e che essa ha così contribuito a facilitare il compito della [OSCURATO:PERSONA] consistente nell'accertare e nel reprimere le infrazioni alle regole comunitarie della concorrenza, il che, secondo la giurisprudenza, è una circostanza idonea a giustificare una riduzione dell'importo delle ammende (sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C297/98 P, SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I10101, punto 36; v. altresì, in tal senso, sentenza della Corte 18 settembre 2003, causa C338/00 P, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I9189, punto 179).
1608. Orbene, si deve constatare come, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], al fine di stabilire se le parti del [OSCURATO:PERSONA] beneficiassero di circostanze attenuanti, non abbia esaminato il grado della loro cooperazione nel corso del procedimento amministrativo. Tuttavia, né nei suoi scritti difensivi né all'udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la cooperazione derivante dalla notifica dell'accordo [OSCURATO:PERSONA]. Tutt'al più, nel suo controricorso, essa ha fatto valere che le ricorrenti non hanno mai smesso, nel corso del procedimento amministrativo, di contestare i fatti e la valutazione giuridica dei medesimi, sicché non potrebbe essere ritenuta sussistente alcuna cooperazione ai sensi della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese.
1609. Tuttavia, occorre osservare come le ricorrenti non facciano valere di non avere contestato i fatti o le violazioni accertati nella decisione impugnata, bensì soltanto che esse hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di constatare più agevolmente tali fatti e tali violazioni. Così facendo, le ricorrenti non invocano affatto la comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese, la quale riguarda la cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della denuncia di cartelli segreti, ipotesi questa non sussistente nel caso di specie, bensì fanno valere la cooperazione della quale la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto in qualsiasi procedura di applicazione delle regole comunitarie di concorrenza qualora il comportamento delle imprese in questione nel corso del procedimento amministrativo le abbia facilitato il compito ai sensi della succitata giurisprudenza. A questo proposito si deve d'altronde osservare che, al punto 3, sesto trattino, degli orientamenti, la stessa [OSCURATO:PERSONA] prevede la possibilità di ridurre l'importo delle ammende al fine di tener conto della «collaborazione effettiva dell'impresa alla procedura, al di là del campo di applicazione della comunicazione (...) sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende».
1610. Infine, si deve ancora osservare come sia irrilevante il fatto che le pratiche abusive in questione siano state rivelate al fine dell'ottenimento di un'esenzione individuale ai sensi dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, posto che le parti del [OSCURATO:PERSONA], con la loro notifica, hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di scoprire e di provare più agevolmente le pratiche in questione configuranti il primo abuso, le dette parti hanno necessariamente facilitato il compito della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della giurisprudenza sopracitata.
1611. In secondo luogo, si deve rilevare come la decisione impugnata costituisca la prima decisione nella quale la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato direttamente la legittimità delle pratiche adottate dalle conferenze marittime in materia di contratti di servizio rispetto alle regole comunitarie di concorrenza.
1612. Quanto, anzitutto, all'applicazione dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non può fondarsi sul considerando' 410 della decisione TAA per far valere, al considerando' 603 della decisione impugnata, che le ricorrenti «sapevano fin dall'ottobre 1994 che la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che il divieto dei contratti di servizio individuali rappresentasse una grave restrizione della concorrenza». Infatti, al detto considerando' della decisione TAA, la [OSCURATO:PERSONA] non ha assolutamente constatato che il divieto dei contratti di servizio individuali costituiva una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], bensì soltanto che l'accordo di fissazione dei prezzi del trasporto marittimo concluso dai membri del TAA non soddisfaceva la prima condizione per il rilascio di un'esenzione individuale ai sensi dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], in particolare per il fatto che, «vietando la contrattazione commerciale diretta ed individuale fra un membro strutturato dell'accordo ed un caricatore (...), il TAA limita le possibilità di rapporti diretti di cooperazione o di affari a medio o lungo termine tra fornitori e clienti».
1613. D'altra parte, nei limiti in cui - alla luce del rinvio effettuato dal considerando' 286 della decisione TAA ai considerando' 13-15 della medesima decisione - quest'ultima può essere interpretata nel senso che vieta le regole e condizioni previste dal TAA in materia di contratti di servizio descritte in questi ultimi considerando', vale a dire quelle riguardanti la durata di tali contratti, le quantità minime che dovevano costituirne l'oggetto e le modalità di conclusione dei contratti di servizio individuali, cosa che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sostenuto né nell'ambito del presente procedimento né nel corso del procedimento che ha dato luogo alla sentenza TAA, si dovrebbe constatare come - posto che il TAA, ai sensi dell'omonima decisione, non era una conferenza marittima - non possa ritenersi che la decisione TAA abbia già valutato la legittimità delle regole adottate dalle conferenze marittime in materia di contratti di servizio. Ad ogni modo, occorre sottolineare come la decisione TAA valuti soltanto la legittimità di due delle cinque pratiche considerate come abusive nella decisione impugnata, mentre l'accordo TAA, notificato nel 1992, prevedeva anche il divieto delle clausole di adeguamento, il divieto dei contratti multipli e l'ammontare delle indennità forfettarie, regole che sono state considerate come pratiche abusive nell'ambito della decisione.
1614. Quanto poi all'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], se è vero - come la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato al considerando' 602 della decisione impugnata - che la detta istituzione, nella sua comunicazione degli addebiti nel procedimento TAA, ha fatto presente alle parti del TAA che intendeva infliggere ammende per abuso di posizione dominante in materia di contratti di servizio, si deve nondimeno osservare come, nella sua decisione finale, la [OSCURATO:PERSONA] non abbia constatato alcuna violazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] relativamente a tale punto. Ciò considerato, alla luce del carattere provvisorio della comunicazione degli addebiti, le ricorrenti hanno potuto credere che la [OSCURATO:PERSONA] avesse ritirato i propri addebiti relativi all'applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] alle pratiche in materia di contratti di servizio.
1615. In terzo luogo, non si può seriamente contestare che il trattamento giuridico che occorreva riservare alle pratiche delle conferenze marittime in materia di contratti di servizio non presentava - in particolare a motivo degli stretti legami di questi ultimi con gli accordi costituenti l'oggetto dell'esenzione per categoria prevista da una normativa assolutamente specifica ed eccezionale nel diritto della concorrenza - un carattere di evidenza e sollevava, in particolare, complesse questioni sul piano giuridico (v., per analogia, sentenza FEFC, citata supra al punto 196, punto 484).
1616. Al riguardo si deve sottolineare che, nella fattispecie, come risulta dai punti 496507 e 520528 di cui sopra, malgrado che le motivazioni della decisione impugnata siano enunciate in 611 considerando', è stato soltanto nel corso dell'udienza che la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato in quale misura le pratiche del [OSCURATO:PERSONA] in materia di contratti di servizio fossero, secondo la detta decisione, contrarie agli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA], posto che la detta istituzione ha ammesso essa stessa all'udienza e in risposta ai quesiti scritti del Tribunale in ordine a tale punto che tanto il dispositivo quanto taluni considerando' della decisione impugnata potevano dar adito, isolatamente considerati, ad interpretazioni di segno diverso. In particolare, si deve ricordare che la decisione impugnata contiene diversi passaggi contraddittori circa la questione se le parti del [OSCURATO:PERSONA] fossero legittimate a concludere contratti di servizio della conferenza e se le dette parti fossero libere di determinarne il contenuto, e ciò malgrado che la decisione TAA suscitasse già - come risulta dai punti 421-423 della sentenza TAA - alcune difficoltà d'interpretazione in ordine a tale punto.
1617. In quarto luogo, si deve sottolineare come l'abuso risultante dalle pratiche in materia di contratti di servizio non costituisca una forma classica di pratica abusiva ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA].
1618. A questo proposito, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], le pratiche in questione non possono in alcun caso essere assimilate sic et simpliciter ai casi di rifiuto di vendita già qualificati come abusivi dalla giurisprudenza, i quali contemplano, in particolare, la cessazione delle forniture a un cliente di lunga data nel caso in cui gli ordinativi di quest'ultimo non presentino alcun carattere anomalo (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 853, punto 186), il rifiuto di rifornire un cliente al fine di riservarsi un mercato derivato (sentenza della Corte 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 223, punto 24), ovvero il rifiuto di rifornire un cliente al fine di proteggere determinati diritti esclusivi (sentenze della Corte 5 ottobre 1988, causa C238/87, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I6211, punto 9, e 6 aprile 1995, cause riunite C241/91 P e C242/91 P, RTE e ITP/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I743, punto 54). Infatti, nella fattispecie, per effetto delle pratiche in questione, se è vero che le parti del [OSCURATO:PERSONA] hanno certo ristretto l'accesso e il contenuto dei contratti di servizio, nondimeno esse non hanno in alcun modo privato i caricatori della possibilità di fare trasportare i loro carichi dai membri della conferenza sul traffico in questione, nell'ambito tanto di contratti di servizio quanto dei noli della tariffa. A questo proposito occorre d'altronde osservare come la [OSCURATO:PERSONA] stessa abbia constatato, al considerando' 553 della decisione impugnata, che le pratiche in questione non costituivano un caso di «rifiuto [di forniture] assoluto», bensì, secondo i termini della decisione, un «rifiuto di fornire servizi se non a condizioni inique».
1619. Inoltre, se è vero che le restrizioni in questione in materia di contratti di servizio possono senz'altro essere qualificate, al considerando' 592 della decisione impugnata, come violazione «grave» ai sensi degli orientamenti, alla luce del loro obiettivo diretto a limitare la concorrenza sotto il profilo dei prezzi, cosa che le ricorrenti non possono seriamente contestare avendo esse giustificato le dette restrizioni con la necessità di preservare la stabilità dei noli della tariffa, per contro il loro carattere abusivo ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuto manifesto.
1620. Infatti, oltre al fatto che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione TAA, ha rinunciato agli addebiti di abuso formulati inizialmente in ordine a tale punto, occorre osservare che, nella fattispecie, è stato soltanto nella comunicazione degli addebiti, dopo tre anni di esame delle pratiche in questione, che la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato per la prima volta alle parti del [OSCURATO:PERSONA] che intendeva applicare l'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] alle dette pratiche, e ciò malgrado che risulti dalla corrispondenza scambiata nel corso del procedimento amministrativo che essa aveva già esaminato in dettaglio tali pratiche alla fine del 1994 e all'inizio del 1995. Tuttavia, in tale fase, la [OSCURATO:PERSONA] non ha in alcun modo fatto allusione ad un'eventuale applicazione dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]. Ad esempio, nella sua lettera del 15 dicembre 1994, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a sottolineare che le pratiche in materia di contratti di servizio non rientravano nell'esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 4056/86 e che esse avrebbero dovuto essere modificate per beneficiare di un'esenzione individuale. Allo stesso modo, quando la [OSCURATO:PERSONA] è stata informata dalle parti del [OSCURATO:PERSONA], in seguito all'intervento della FMC, dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 14 dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] ai contratti di servizio individuali, essa ha indicato loro soltanto, nella sua lettera del 16 maggio 1995, che la detta applicazione appariva restrittiva della concorrenza e poco idonea a beneficiare di un'esenzione individuale.
1621. In tali circostanze, occorre riconoscere che, malgrado la giurisprudenza secondo cui gli accordi conclusi da un'impresa dominante sono idonei a configurare abusi, le parti del [OSCURATO:PERSONA] potevano legittimamente ignorare il fatto che le loro pratiche in materia di contratti di servizio si prestavano ad essere qualificate come abusi. Al riguardo si deve d'altronde sottolineare come soltanto all'udienza la [OSCURATO:PERSONA] abbia precisato per la prima volta che la decisione impugnata, mentre dichiarava, da un lato, che le disposizioni previste dall'art. 14 dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] erano contrarie all'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] unicamente per il fatto che si applicavano ai contratti di servizio individuali, ma non per il fatto che si applicavano ai contratti di servizio della conferenza, constatava, dall'altro, che le dette disposizioni erano comunque contrarie all'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], anche sotto il profilo della loro applicazione ai contratti di servizio della conferenza.
1622. In quinto luogo, occorre riconoscere che le ricorrenti avevano tutte le ragioni di credere, nel corso del procedimento amministrativo, che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe inflitto loro alcuna ammenda a motivo delle loro pratiche in materia di contratti di servizio.
1623. In primo luogo, si deve anzitutto ricordare che, nei limiti in cui le pratiche suddette rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 4056/86, si è già constatato sopra che le parti del [OSCURATO:PERSONA] beneficiavano dell'immunità dalle ammende prevista dal detto regolamento per le violazioni dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, sebbene la parte delle ammende inflitte in applicazione del regolamento n. 4056/86 non debba più essere esaminata nell'ambito dei presenti motivi, occorre osservare che erroneamente la [OSCURATO:PERSONA], al considerando' 604 della decisione impugnata, ha considerato quale elemento a carico delle ricorrenti il fatto che «tutti i membri del [OSCURATO:PERSONA] [avevano] avuto la possibilità di fruire di una consulenza giuridica adeguata; essi dovevano pertanto essere a conoscenza dell'eventualità dell'imposizione di ammende a causa di violazioni dell'articolo 86, nonostante la notifica effettuata dal [OSCURATO:PERSONA]».
1624. Inoltre, nei limiti in cui le pratiche in questione rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1017/68, occorre ricordare che all'epoca vi era una reale incertezza circa l'esistenza di un'immunità dalle ammende nell'ambito del detto regolamento. Infatti, sebbene il Tribunale abbia statuito nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 44, che il regolamento n. 1017/68 non prevedeva alcuna immunità dalle ammende e che quest'ultima non poteva essere ricavata dai principi generali, non si può contestare che esistesse un serio dubbio a questo proposito, in quanto, nella decisione che ha formato oggetto del ricorso proposto nella causa suddetta, la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto necessario, a titolo precauzionale, «revocare» alle parti del [OSCURATO:PERSONA] l'immunità dalle ammende per quanto riguardava le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] che prevedevano la fissazione dei noli terrestri, nell'ipotesi in cui le parti suddette beneficiassero di un'immunità ai sensi del regolamento n. 1017/68. Ne consegue che l'argomento formulato al considerando' 604 della decisione impugnata, secondo cui le ricorrenti non potevano ignorare il rischio che venissero loro inflitte ammende ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] a motivo di accordi notificati, non può essere accolto neanche per la parte delle ammende che è stata inflitta in applicazione del regolamento n. 1017/68, la quale è la sola che ancora dev'essere esaminata nell'ambito dei presenti motivi.
1625. Pertanto, anche se la [OSCURATO:PERSONA] ha informato le parti del [OSCURATO:PERSONA], con la sua lettera del 15 dicembre 1994, che, a suo avviso, le pratiche del [OSCURATO:PERSONA] relative ai contratti di servizio non rientravano nell'ambito di applicazione dell'esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 4056/86, il che era senz'altro idoneo a suggerire che essa avesse obiezioni al riguardo, ciò non toglie che le parti del [OSCURATO:PERSONA] potevano legittimamente credere di essere tutelate dinanzi al rischio di ammende ai sensi degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] per effetto della notifica delle pratiche suddette. [OSCURATO:PERSONA] non poteva dunque, al considerando' 604 della decisione impugnata, ricavare da tale lettera un elemento a sfavore delle ricorrenti volto ad escludere l'esistenza di qualsiasi circostanza attenuante.
1626. In secondo luogo, si deve constatare che, malgrado uno scambio di corrispondenza continuo con le parti del [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo relativo al presente caso, la [OSCURATO:PERSONA] non ha informato le parti suddette, fino all'invio della comunicazione degli addebiti, del fatto che intendeva qualificare le pratiche in questione non soltanto come restrizioni della concorrenza ai sensi dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA], ma anche come abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA].
1627. Orbene, occorre ricordare come tutte le ammende siano state inflitte dalla decisione impugnata per il periodo che va dalla notifica dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] fino all'invio della comunicazione degli addebiti.
1628. Ne consegue che, anche se le parti del [OSCURATO:PERSONA] avessero ritenuto che la notifica delle pratiche in materia di contratti di servizio non valesse a conferire loro alcuna immunità dalle ammende per le violazioni dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], le detti parti non avevano alcun motivo di modificarle per sfuggire ad ammende inflitte ai sensi di tale disposizione, in quanto esse ignoravano, a quella data, che la [OSCURATO:PERSONA] le considerava abusive.
1629. Per lo stesso motivo non può essere accolto l'argomento formulato al considerando' 604 della decisione impugnata, secondo cui «tutti i membri del [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto la possibilità di fruire di una consulenza giuridica adeguata; essi dovevano pertanto essere a conoscenza dell'eventualità dell'imposizione di ammende a causa di violazioni dell'articolo 86, nonostante la notifica effettuata dal [OSCURATO:PERSONA]».
1630. Infine, in terzo luogo, si deve rilevare che - come già fatto valere dalle ricorrenti nei loro scritti difensivi - la [OSCURATO:PERSONA] ha già riconosciuto, nella propria prassi decisionale, che, quando un medesimo comportamento era contrario agli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA], era opportuno non infliggere ammende una volta che il detto comportamento fosse stato notificato al fine dell'ottenimento di un'esenzione individuale ai sensi dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA]. Ad esempio, risulta dalla decisione 89/113 - nella quale la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato gli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] per effetto di taluni accordi notificati al fine dell'ottenimento di un'esenzione - che nessuna ammenda è stata inflitta a tale impresa né ai sensi dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] né a norma dell'art. 86 del medesimo, in considerazione segnatamente del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sin dall'inizio aveva portato a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] le pratiche abusive. Allo stesso modo, la Corte ha già constatato che, nella decisione 76/353, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva inflitto ammende alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA] in quanto quest'ultima aveva vietato ai suoi distributori-maturatori di rivendere le sue banane allo stato verde, poiché il detto divieto figurava tra le condizioni generali di vendita notificate dalla detta società al fine dell'ottenimento di un'esenzione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 853, punti 291 e 292).
1631. All'udienza, le ricorrenti hanno altresì fatto osservare giustamente che, nel procedimento Van den [OSCURATO:PERSONA] [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 marzo 1998, 98/531/CE, relativa ad un procedimento in applicazione degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] CE nei confronti di Van den [OSCURATO:PERSONA] (casi IV/34.073, IV/34.395 e IV/35.436) (GU L 246, pag. 1)], gli accordi notificati dall'impresa dominante in questione al fine dell'ottenimento di un'esenzione individuale, i quali prevedevano la fornitura di congelatori ai punti vendita per la distribuzione dei gelati della detta impresa a condizione che venissero utilizzati esclusivamente per tali prodotti, sono stati considerati allo stesso tempo restrittivi della concorrenza e abusivi, ma non sono stati sanzionati con ammende.
1632. È giocoforza constatare come la [OSCURATO:PERSONA] non abbia addotto l'esistenza di altre decisioni nelle quali un'ammenda sia stata inflitta, ai sensi dell'art. 86 del [OSCURATO:PERSONA], per sanzionare comportamenti notificati a norma dell'art. 85, n. 3, del medesimo.
1633. Sulla scorta di tutte le circostanze sopra illustrate, e senza che occorra pronunciarsi sugli altri motivi e sulle altre censure dedotti dalle ricorrenti, il Tribunale, nell'esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, ritiene che sia giustificato non infliggere ammende nel caso di specie in relazione alle pratiche abusive previste dall'art. 14 dell'accordo [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui le pratiche suddette rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1017/68.
1634. Di conseguenza, l'art. 8 del dispositivo della decisione impugnata dev'essere annullato.
VII - Quanto al motivo relativo ad una violazione dell'art. 215, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA] delle parti
1635. La ricorrente nella causa T213/98 fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] le ha causato un danno ingiusto, obbligandola ad ottenere una garanzia bancaria per l'ammenda che le è stata inflitta.
1636. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale motivo sia irricevibile e infondato.
Giudizio del Tribunale
1637. Occorre ricordare che, a norma dell'art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in conformità dell'art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, e dell'art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura, l'atto introduttivo deve indicare, in particolare, l'oggetto della controversia e contenere altresì le conclusioni nonché un'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tali elementi debbono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire alla parte convenuta di preparare le proprie difese e al Tribunale di statuire sul ricorso, se del caso, senza ulteriori informazioni. Al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio, la certezza del diritto ed una buona amministrazione della giustizia, è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali questo si fonda risultino, almeno sommariamente, ma comunque in modo coerente e comprensibile, dal testo dell'atto introduttivo stesso (ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 281, punto 20; sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Corte dei conti, citata supra al punto 281, punto 29, e ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, citata supra al punto 281, punto 6).
1638. Risulta dalla giurisprudenza che, in osservanza di tali presupposti, spetta anzitutto alla parte che invoca la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] fornire prove in ordine all'esistenza o alla portata del danno lamentato e dimostrare il nesso di causalità tra tale danno e il comportamento contestato alle istituzioni comunitarie (sentenze della Corte 21 maggio 1976, causa 26/74, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 677, punti 22 e 23, e 7 maggio 1998, causa C401/96 P, Somaco/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I2587, punto 71).
1639. Nel caso di specie occorre constatare che, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'udienza, il ricorso non consente di identificare, con il grado di precisione necessario, il comportamento illecito imputato alla [OSCURATO:PERSONA].
1640. Infatti, nei suoi scritti difensivi, la ricorrente si limita a rilevare in proposito che «l'insistenza della [OSCURATO:PERSONA] per ottenere una garanzia bancaria ha posto la NYK nella difficile posizione di dover prevedere un tale meccanismo ad un costo notevole» e che, «tenuto conto della natura assolutamente eccezionale della vicenda, caratterizzata da un numero senza precedenti di esempi di cattiva amministrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], la NYK sostiene rispettosamente che tale istituzione le ha cagionato un danno ingiusto». Allo stesso modo, all'udienza, la ricorrente si è limitata a far valere che le illegittimità da essa dedotte nell'ambito dei suoi motivi di annullamento sono «talmente gravi» che giustificano un risarcimento ai sensi dell'art. 215 del [OSCURATO:PERSONA].
1641. È giocoforza constatare come i succitati passaggi del ricorso e gli elementi presentati all'udienza non consentano di stabilire in che cosa consistano i comportamenti illeciti imputati alla [OSCURATO:PERSONA] e neppure di sapere se tali comportamenti si distinguano dall'illegittimità della decisione impugnata (sentenza del Tribunale 21 gennaio 1999, cause riunite T185/96, T189/96 e T190/96, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II93, punto 90; nel settore del [OSCURATO:PERSONA] CECA: sentenza del Tribunale 10 ottobre 2001, causa T171/99, Corus UK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II2967, punto 45). In particolare, non risulta chiaramente dal ricorso se l'asserito comportamento illecito sia costituito dall'adozione della decisione impugnata, dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia preteso una garanzia bancaria ovvero da entrambi i fatti.
1642. Ne consegue che, per questo solo motivo, la domanda di risarcimento presentata nell'ambito del ricorso dev'essere dichiarata irricevibile.
1643. Inoltre, nei limiti in cui all'udienza la ricorrente ha sostenuto, nell'ambito della sua domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 215 del [OSCURATO:PERSONA], che l'esecuzione della sentenza di annullamento del Tribunale obbligherebbe la [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare le spese di costituzione della garanzia bancaria ai sensi dell'art. 176 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto art. 233 CE), è sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza, una domanda siffatta, indipendente dalla domanda diretta ad ottenere la condanna alle spese, dev'essere dichiarata irricevibile, posto che essa riguarda, in realtà, l'esecuzione della sentenza. Infatti, a norma dell'art. 176 del [OSCURATO:PERSONA], spetta alla [OSCURATO:PERSONA] adottare le misure che tale esecuzione comporta (sentenze del Tribunale 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 172, punto 5118, e 9 luglio 2003, causa T224/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II2597, punto 356). Ad ogni modo, nella fattispecie, occorre osservare come un siffatto motivo relativo alla violazione dell'art. 176 del [OSCURATO:PERSONA], non figurando nell'atto introduttivo del ricorso e non essendo fondato su alcun elemento emerso nel corso del procedimento, costituisca un motivo nuovo ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.
1644. Per tutti i motivi predetti, occorre dichiarare la domanda di risarcimento, sotto ogni profilo, irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
1645. A mente dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, nel caso in cui le parti soccombano rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
1646. Nella fattispecie, occorre certo rilevare che la decisione impugnata costituisce una delle più lunghe mai adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA], che la detta decisione solleva questioni di fatto e di diritto relativamente complesse, sulle quali non esisteva, al momento della presentazione dei ricorsi, alcuna giurisprudenza pertinente, e che, allo stato attuale del diritto comunitario, nessuna disposizione limita il volume degli scritti difensivi e dei documenti depositati a sostegno di un ricorso di annullamento ex art. 173 del [OSCURATO:PERSONA]. È tuttavia giocoforza constatare come i quattro atti introduttivi depositati dalle ricorrenti, con i relativi allegati, abbiano proporzioni inusualmente voluminose, posto che ciascuno di essi assomma a circa 500 pagine, mentre gli allegati sono costituiti da un centinaio di faldoni, e come con gli atti introduttivi suddetti venga sollevato un numero di motivi così elevato da considerarsi abusivo, motivi che, pur essendo alcuni stati accolti, sono per la maggior parte infondati.
1647. In tali circostanze, benché il ricorso venga accolto su più punti, ma considerato anche che le ricorrenti, con il loro comportamento, hanno sostanzialmente aggravato la trattazione della causa, aumentando così inutilmente, in particolare, le spese della [OSCURATO:PERSONA], si ritiene che costituisca una giusta valutazione delle circostanze di causa la decisione di lasciare a ciascuna delle parti l'onere delle proprie spese.
1648. Per quanto riguarda la parte interveniente, l'ECTU, si ritiene equo condannarla, in conformità dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, a sopportare le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L'art. 5 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 settembre 1998, 1999/243/CE, relativa ad una procedura a norma degli articoli 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] CE (caso IV/35.134 - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]), è annullato.
2) L'art. 6 della decisione 1999/243 è annullato nella parte in cui si applica alla divulgazione reciproca, da parte delle ricorrenti, dell'esistenza e del contenuto dei loro contratti di servizio individuali.
3) L'art. 7 della decisione 1999/243 è annullato nella misura imposta dall'annullamento degli artt. 5 e 6.
4) L'art. 8 della decisione 1999/243 è annullato.
5) I ricorsi sono respinti per il resto.
6) Le ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno ciascuna le proprie spese.
7) L'[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ASBL sopporterà le proprie spese.