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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14571/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30416-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], società beneficiaria della scissione parziale di [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - avverso la sentenza n. 1261/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di PALERMO, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 21,

I. 208/2015, una nuova rendita del parco eolico di sua proprietà costituito da impianti destinati alla produzione di energia elettrica.

L'Agenzia delle Entrate accertava una diversa e maggiore rendita.

La società contribuente impugnava l'avviso di rettifica della rendita catastale e l'adita Commissione tributaria provinciale di Palermo rigettava il ricorso.

Sull'impugnazione della società contribuente la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la decisione di primo grado.

Riteneva la CTR, in particolare, che la rendita catastale relativa alla cabina dell'impianto eolico era stata correttamente determinata dall'Ufficio nell'atto impugnato.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a due motivi.

L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che:

1. Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo, posto che i termini processuali nel periodo dal 9 marzo al 11 maggio 2020 sono rimasti sospesi a causa dell'emergenza Ric. 2020 n. 30416 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -2- epidemiologica da Covid-19, come previsto dagli artt. 83 del d.l. n. 18/2020 e 36 del d.l. n. 23/2020.

2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.2967 cod. civ., per avere la CTR adottato una procedura di stima della cabina dell'impianto eolico priva di un adeguato supporto probatorio.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del r.d.l. n. 652/1939 e del d.P.R. n. 1142/1949, avendo la CTR ritenuto legittimo l'avviso di accertamento sebbene l'Ufficio non avesse tenuto conto delle caratteristiche proprie della cabina al fine di determinare una congrua rendita catastale.

3. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili.

Giova premettere che secondo l'orientamento espresso da questa Corte: - «In tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd.

DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della

I. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in Ric. 2020 n. 30416 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -3- quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione» (Cass. n. 30166 del 2019); - «In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (La S.C. ha affermato l'enunciato principio in una fattispecie in cui l'accatastamento operato dall'Ufficio, diverso da quello proposto dal contribuente, teneva comunque conto della destinazione e delle caratteristiche dell'immobile, così come risultanti dall'elaborato DOCFA presentato)» (Cass. n. 31809 del 2018); - «In tema di classamento, l'attribuzione di rendita alle unità immobiliari costituite da opifici e più in generale ai fabbricati a destinazione speciale e particolare di cui all'art. 28 della

I. n. 1231 del 1936, deve avvenire, come previsto anche dall'art. 37 del d.P.R. n. 917 del 1986 ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, che non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, integrando soltanto uno strumento conoscitivo del quale l'Amministrazione finanziaria può, ove necessario, avvalersi, Ric. 2020 n. 30416 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -4- / ferma la possibilità di compiere le relative valutazioni in forza delle risultanze documentali a disposizione» (Cass. n. 12743 del 2018); - «In caso di classamento di immobili con destinazione speciale (opifici), l'attribuzione della rendita catastale realizzata in seguito alla cd. procedura DOCFA è determinata, ex art. 10, r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in I. n. 1249 del 1939, con stima diretta per ogni singola unità e può avvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico- funzionale» (Cass. n. 7854 del 2020).

Orbene, posto che la censura è limitata alla rendita catastale della cabina dell'impianto eolico, dall'esame dell'avviso di accertamento riprodotto in ricorso e dal contenuto della sentenza impugnata si evince che i dati oggettivi indicati dalla contribuente non sono stati contestati dall'Agenzia delle entrate, va rilevato come la CTR abbia in concreto accertato la sussistenza dei fatti costituivi della pretesa impositiva in relazione alla stima della cabina e alla conseguente rettifica della rendita catastale.

In particolare, i giudici di appello hanno escluso la dedotta precarietà dei corpi di fabbrica in quanto asseritamente privi di fondazioni, dato che le opere erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni che regolamentano la realizzazione delle opere in cemento armato e secondo le disposizioni ENEL e CEI (Comitato elettronico italiano) che prevedono elementi prefabbricati in calcestruzzo armato, rilevando altresì che i giunti di unione dei diversi elementi e la copertura erano sigillati mentre le fondazioni Ric. 2020 n. 30416 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -5- erano state realizzate a «vasca interrata».

La CTR ha inoltre osservato che il reddito ordinario della cabina era stato calcolato a partire dal valore del capitale fondiario identificato nel costo di produzione o di costruzione tenendo conto dell'eventuale deprezzamento, attraverso il «coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale dell'unità immobiliare» (art. 28 d.P.R. n. 1142/1949).

L'accertamento in fatto operato dalla CTR è insindacabile in questa sede, posto che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017).

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Stante l'assenza di attività difensiva dell'intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a Ric. 2020 n. 30416 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -6- titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30416-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], società beneficiaria della scissione parziale di [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - avverso la sentenza n. 1261/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di PALERMO, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 21, I. 208/2015, una nuova rendita del parco eolico di sua proprietà costituito da impianti destinati alla produzione di energia elettrica. L'Agenzia delle Entrate accertava una diversa e maggiore rendita. La società contribuente impugnava l'avviso di rettifica della rendita catastale e l'adita Commissione tributaria provinciale di Palermo rigettava il ricorso. Sull'impugnazione della società contribuente la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la decisione di primo grado. Riteneva la CTR, in particolare, che la rendita catastale relativa alla cabina dell'impianto eolico era stata correttamente determinata dall'Ufficio nell'atto impugnato. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a due motivi. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: 1. Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo, posto che i termini processuali nel periodo dal 9 marzo al 11 maggio 2020 sono rimasti sospesi a causa dell'emergenza Ric. 2020 n. 30416 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- epidemiologica da Covid-19, come previsto dagli artt. 83 del d.l. n. 18/2020 e 36 del d.l. n. 23/2020. 2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.2967 cod. civ., per avere la CTR adottato una procedura di stima della cabina dell'impianto eolico priva di un adeguato supporto probatorio. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del r.d.l. n. 652/1939 e del d.P.R. n. 1142/1949, avendo la CTR ritenuto legittimo l'avviso di accertamento sebbene l'Ufficio non avesse tenuto conto delle caratteristiche proprie della cabina al fine di determinare una congrua rendita catastale. 3. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili. Giova premettere che secondo l'orientamento espresso da questa Corte: - «In tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in Ric. 2020 n. 30416 sez. MT - ud. 23-03-2022 -3- quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione» (Cass. n. 30166 del 2019); - «In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (La S.C. ha affermato l'enunciato principio in una fattispecie in cui l'accatastamento operato dall'Ufficio, diverso da quello proposto dal contribuente, teneva comunque conto della destinazione e delle caratteristiche dell'immobile, così come risultanti dall'elaborato DOCFA presentato)» (Cass. n. 31809 del 2018); - «In tema di classamento, l'attribuzione di rendita alle unità immobiliari costituite da opifici e più in generale ai fabbricati a destinazione speciale e particolare di cui all'art. 28 della I. n. 1231 del 1936, deve avvenire, come previsto anche dall'art. 37 del d.P.R. n. 917 del 1986 ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, che non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, integrando soltanto uno strumento conoscitivo del quale l'Amministrazione finanziaria può, ove necessario, avvalersi, Ric. 2020 n. 30416 sez. MT - ud. 23-03-2022 -4- / ferma la possibilità di compiere le relative valutazioni in forza delle risultanze documentali a disposizione» (Cass. n. 12743 del 2018); - «In caso di classamento di immobili con destinazione speciale (opifici), l'attribuzione della rendita catastale realizzata in seguito alla cd. procedura DOCFA è determinata, ex art. 10, r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in I. n. 1249 del 1939, con stima diretta per ogni singola unità e può avvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico- funzionale» (Cass. n. 7854 del 2020). Orbene, posto che la censura è limitata alla rendita catastale della cabina dell'impianto eolico, dall'esame dell'avviso di accertamento riprodotto in ricorso e dal contenuto della sentenza impugnata si evince che i dati oggettivi indicati dalla contribuente non sono stati contestati dall'Agenzia delle entrate, va rilevato come la CTR abbia in concreto accertato la sussistenza dei fatti costituivi della pretesa impositiva in relazione alla stima della cabina e alla conseguente rettifica della rendita catastale. In particolare, i giudici di appello hanno escluso la dedotta precarietà dei corpi di fabbrica in quanto asseritamente privi di fondazioni, dato che le opere erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni che regolamentano la realizzazione delle opere in cemento armato e secondo le disposizioni ENEL e CEI (Comitato elettronico italiano) che prevedono elementi prefabbricati in calcestruzzo armato, rilevando altresì che i giunti di unione dei diversi elementi e la copertura erano sigillati mentre le fondazioni Ric. 2020 n. 30416 sez. MT - ud. 23-03-2022 -5- erano state realizzate a «vasca interrata». La CTR ha inoltre osservato che il reddito ordinario della cabina era stato calcolato a partire dal valore del capitale fondiario identificato nel costo di produzione o di costruzione tenendo conto dell'eventuale deprezzamento, attraverso il «coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale dell'unità immobiliare» (art. 28 d.P.R. n. 1142/1949). L'accertamento in fatto operato dalla CTR è insindacabile in questa sede, posto che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017). 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Stante l'assenza di attività difensiva dell'intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a Ric. 2020 n. 30416 sez. MT - ud. 23-03-2022 -6- titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso i
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