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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25203/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Serbia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma resa in data 12/11/2020 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con' l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 17/2/2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il Tudorovik colpevole dei delitti di rapina impropria pluriaggravata e lesioni aggravate, condannandolo -previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti dell'uso di un'arma e della recidiva- alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 2.400,00 di multa.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata qualificazione del fatto alla stregua di rapina impropria tentata invece che consumata.

La difesa sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non è la sottrazione ad essere determinante ai fini della configurazione del tentativo ma l'interruzione per causa indipendente dalla volontà dell'agente del reato di furto, come nella specie accaduto per effetto dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA].

Aggiunge il ricorrente che la Corte di merito non ha motivato il mancato accoglimento del concordato sulla pena sicché la pronunzia nel merito è da ritenersi illegittima; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato assorbimento delle lesioni contestate al capo b) nel delitto di rapina ascritto sub a); 2.3 la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla determinazione della pena, essendosi i giudici d'appello limitati a confermare il trattamento sanzionatorio del primo giudice senza operare la riduzione per il tentativo, giustificando in maniera assertiva l'aumento a titolo di continuazione e senza rivedere il giudizio di comparazione nel senso della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

Infatti, s'appalesano destituite di pregio le obiezioni in punto di qualificazione giuridica del fatto delittuoso sub a), avendo i giudici d'appello negato fondamento al gravame sul punto con corretti argomenti giuridici.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (in perfetta aderenza ai principi declinati da Sez.

U. n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186) che il delitto di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità; è, invece, tentato quando l'avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla "res" in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé e l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la sottrazione, adopera violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità (Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021).

Pertanto, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia u, semplicemente compiuto la sottrazione (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv. 281117; n. 11135 del 22/02/2017 Rv. 269858).

Deve aggiungersi che la ricostruzione dell'episodio delittuoso conclama nella specie non solo la sottrazione di beni all'interno dell'appartamento delle pp.00. ma il loro inequivoco impossessamento, avendo il primo giudice evidenziato che il ricorrente "aveva conseguito la libera disponibilità del braccialetto, portandolo all'esterno dell'abitazione e riuscendo a raggiungere la strada, calandosi dal balcone, prima di essere definitivamente bloccato" (pag. 2). 1.1 Quanto alla generica doglianza relativa alla richiesta di concordato questa Corte ha precisato che non è ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto della richiesta concorde delle parti di accoglimento dei motivi d'appello a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 7, Ord. n. 20085 del 02/02/2021, Rv. 281512, cui adde Sez. 2, n. 8605 del 05/11/2020, dep. 2021, Rv. 280806 in tema di dissenso del P.m.).

2. Il secondo motivo è precluso dalla mancata devoluzione in appello e, comunque, manifestamente infondato alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua il paradigma legale previsto dall'art 628 cod pen. richiede solo l'uso della violenza o della minaccia; pertanto, in base al principio di specialità, si verifica l'assorbimento nel reato di rapina della minaccia e della violenza contenuta nei limiti delle percosse, mentre, qualora l'agente cagioni la morte o lesioni personali, si ha non solo concorso formale di reati, ma anche aggravamento ai sensi dell'art 61 n. 2 cod. pen. del reato mezzo, perpetrato volontariamente dall'agente medesimo in luogo d'una semplice minaccia o d'una violenza contenuta negli anzidetti limiti (Sez. 1, n. 12656 del 17/05/1977, Rv. 137050; nello stesso senso Sez. 2, n. 9865 del 22/01/2021; n. 21458 del 05/03/2019, Rv. 276543).

3. Del tutto generiche ed aspecifiche risultano le conclusive censure in punto di apparato circostanziale e dosimetria della pena, avendo la Corte territoriale dato conto con congrua motivazione delle ragioni alla base della reiezione del gravame difensivo.

In particolare la difesa non considera la ritenuta, pacifica sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3, n. 3 bis, cod.pen., sottratta al giudizio di bilanciamento, e i vincoli edittali conseguenti al concorso delle aggravanti ex art. 628, comma 3 n. 1 cod.pen. e 99,comma 4, cod.pen., quest'ultima incidente anche sulla misura dell'aumento a titolo di continuazione, avanzando rilievi di carattere assertivo e privi di pregnanza confutativa rispetto all'apparato giustificativo spiegato dalla sentenza impugnata.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento & delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Serbia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma resa in data 12/11/2020 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con' l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 17/2/2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il Tudorovik colpevole dei delitti di rapina impropria pluriaggravata e lesioni aggravate, condannandolo -previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti dell'uso di un'arma e della recidiva- alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 2.400,00 di multa.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata qualificazione del fatto alla stregua di rapina impropria tentata invece che consumata. La difesa sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non è la sottrazione ad essere determinante ai fini della configurazione del tentativo ma l'interruzione per causa indipendente dalla volontà dell'agente del reato di furto, come nella specie accaduto per effetto dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge il ricorrente che la Corte di merito non ha motivato il mancato accoglimento del concordato sulla pena sicché la pronunzia nel merito è da ritenersi illegittima; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato assorbimento delle lesioni contestate al capo b) nel delitto di rapina ascritto sub a); 2.3 la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla determinazione della pena, essendosi i giudici d'appello limitati a confermare il trattamento sanzionatorio del primo giudice senza operare la riduzione per il tentativo, giustificando in maniera assertiva l'aumento a titolo di continuazione e senza rivedere il giudizio di comparazione nel senso della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Infatti, s'appalesano destituite di pregio le obiezioni in punto di qualificazione giuridica del fatto delittuoso sub a), avendo i giudici d'appello negato fondamento al gravame sul punto con corretti argomenti giuridici. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (in perfetta aderenza ai principi declinati da Sez. U. n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186) che il delitto di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità; è, invece, tentato quando l'avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla "res" in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé e l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la sottrazione, adopera violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità (Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021). Pertanto, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia u, semplicemente compiuto la sottrazione (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv. 281117; n. 11135 del 22/02/2017 Rv. 269858). Deve aggiungersi che la ricostruzione dell'episodio delittuoso conclama nella specie non solo la sottrazione di beni all'interno dell'appartamento delle pp.00. ma il loro inequivoco impossessamento, avendo il primo giudice evidenziato che il ricorrente "aveva conseguito la libera disponibilità del braccialetto, portandolo all'esterno dell'abitazione e riuscendo a raggiungere la strada, calandosi dal balcone, prima di essere definitivamente bloccato" (pag. 2). 1.1 Quanto alla generica doglianza relativa alla richiesta di concordato questa Corte ha precisato che non è ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto della richiesta concorde delle parti di accoglimento dei motivi d'appello a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 7, Ord. n. 20085 del 02/02/2021, Rv. 281512, cui adde Sez. 2, n. 8605 del 05/11/2020, dep. 2021, Rv. 280806 in tema di dissenso del P.m.). 2. Il secondo motivo è precluso dalla mancata devoluzione in appello e, comunque, manifestamente infondato alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua il paradigma legale previsto dall'art 628 cod pen. richiede solo l'uso della violenza o della minaccia; pertanto, in base al principio di specialità, si verifica l'assorbimento nel reato di rapina della minaccia e della violenza contenuta nei limiti delle percosse, mentre, qualora l'agente cagioni la morte o lesioni personali, si ha non solo concorso formale di reati, ma anche aggravamento ai sensi dell'art 61 n. 2 cod. pen. del reato mezzo, perpetrato volontariamente dall'agente medesimo in luogo d'una semplice minaccia o d'una violenza contenuta negli anzidetti limiti (Sez. 1, n. 12656 del 17/05/1977, Rv. 137050; nello stesso senso Sez. 2, n. 9865 del 22/01/2021; n. 21458 del 05/03/2019, Rv. 276543). 3. Del tutto generiche ed aspecifiche risultano le conclusive censure in punto di apparato circostanziale e dosimetria della pena, avendo la Corte territoriale dato conto con congrua motivazione delle ragioni alla base della reiezione del gravame difensivo. In particolare la difesa non considera la ritenuta, pacifica sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3, n. 3 bis, cod.pen., sottratta al giudizio di bilanciamento, e i vincoli edittali conseguenti al concorso delle aggravanti ex art. 628, comma 3 n. 1 cod.pen. e 99,comma 4, cod.pen., quest'ultima incidente anche sulla misura dell'aumento a titolo di continuazione, avanzando rilievi di carattere assertivo e privi di pregnanza confutativa rispetto all'apparato giustificativo spiegato dalla sentenza impugnata. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento & delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co
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