CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 15449/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE Generale presso la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 6 agosto 1953 avverso la sentenza resa il 7 luglio 2021 dal Tribunale di Castrovillari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di danneggiamento di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, per essersi il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, deducendo violazione di legge poiché nella sentenza, dopo avere dato atto che il pubblico ministero aveva proceduto alla riqualificazione del fatto contestato ai sensi del primo comma dell'art. 635 cod.pen., escludendo l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, dichiarava l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. Così facendo il giudice è incorso in evidente errore di diritto poiché il decreto legislativo n.7/2016 ha riformulato il reato di danneggiamento, depenalizzando il cosiddetto danneggiamento semplice, originariamente previsto dal primo comma dell'articolo 635 codice penale, e trasformando le ipotesi circostanziate, previste dal secondo comma, in corrispondenti fattispecie autonome. Nell'attuale assetto normativo la condotta di danneggiamento mantiene rilievo penale soltanto se venga realizzata con violenza alla persona o con minaccia o abbia per oggetto alcuni particolari beni e, tra questi, quelli esposti per necessità a pubblica fede. Inoltre il reato di danneggiamento è sempre procedibile d'ufficio, sicché la riqualificazione operata dal pubblico ministero che ha inteso modificare l'originaria imputazione non incide sul regime della procedibilità e l'intervenuta remissione di querela non ha, pertanto, effetto estintivo rispetto al delitto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Come già affermato da questa Corte, stante il principio di irretrattabilità dell'azione penale, non è consentito al pubblico ministero di procedere alla riduzione del fatto contestato ad ipotesi meno grave in modo autonomo mediante riqualificazione della condotta(Sez. 2, Sentenza n. 18617 del 08/02/2017 Ud. (dep. 13/04/2017 ) Rv. 269743 - 01). Al PM è consentito soltanto il potere di integrare l'accusa. Il potere di eliminazione di una circostanza aggravante o di riqualificazione della condotta attiene alla fase di decisione del merito e non può che competere al giudicante e il suo esercizio deve essere sorretto da adeguata motivazione, nel caso di specie del tutto mancante. La sentenza incorre in un ulteriore errore di diritto, poiché la fattispecie del danneggiamento semplice è stata depenalizzata con il decreto legislativo n.7 del 2016, sicché l'esposizione a pubblica fede dell'oggetto danneggiato, che prima della novella del 2016 costituiva una circostanza aggravante, è diventata elemento essenziale del reato previsto dall'art. 635 cod.pen.; inoltre tale delitto dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 è sempre perseguibile d'ufficio e pertanto non è passibile di estinzione per remissione di querela. Si impone, di conseguenza, l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge, con trasmissione degli atti al giudice di rinvio, che dovrà tener conto dei suindicati principi. 2.Si rende a questo punto necessario individuare l'autorità giudiziaria a cui trasmettere gli atti, per celebrare il giudizio di rinvio. La soluzione di tale questione è strettamente connessa alla natura che viene attribuita al mezzo d'impugnazione: se il ricorso proposto dal Procuratore Generale deve ritenersi in questo caso l'unico mezzo d'impugnazione a disposizione di tale soggetto o se deve ritenersi alternativo alla possibilità di proporre appello. Ed infatti mentre con il ricorso ordinario per Cassazione possono essere dedotti vizi della motivazione e in caso di annullamento gli atti vanno trasmessi al giudice del medesimo grado di quello che ha pronunziato il provvedimento impugnato, con il ricorso immediato in Cassazione cd. per saltum ex art. 569 cod. proc.pen. si può dedurre esclusivamente il vizio di violazione di legge e, in caso di annullamento, gli atti vanno trasmessi al giudice competente per l'appello. Si tratta di questione rilevante sia in ordine all'individuazione del giudice di rinvio, che in relazione ai motivi deducibili con il ricorso. E' noto che con le recenti riforme in materia di impugnazione, tra cui quella del d.lgs del 6 febbraio 2018, n. 11, in vigore dal 06/03/2018, sono state introdotte modificazioni e limitazioni alle impugnazioni del Pubblico Ministero. Sotto un primo profilo il Pubblico Ministero può appellare le sentenze di condanna solo quando modifichino il titolo del reato o escludano la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (art. 593 bis cod. proc. pen.) e le sentenze di proscioglimento; il Procuratore Generale, dal canto suo, è legittimato all'appello soltanto nei casi di avocazione o nei casi in cui il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.). 2.1 Secondo un recente orientamento, in seguito a tale novella del 2018 che ha introdotto l'articolo 593 bis cod. proc.pen., poiché il Procuratore generale presso la corte d'appello non è legittimato ad appellare la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari, dalla corte d'assise e dal tribunale, se non in caso di avocazione o acquiescenza, in caso di impugnazione dinanzi a questa Corte avverso uno di questi provvedimenti non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione, cd. "per saltum", essendo tale impugnazione l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile; ne consegue che, in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. (Fattispecie in cui il procuratore generale aveva impugnato la sentenza proscioglimento dell'imputato per remissione di querela in relazione alla contestazione di un reato procedibile d'ufficio). (Sez. 5 - , Sentenza n. 34998 del 20/10/2020 Ud. (dep. 09/12/2020 ) Rv. 279985 - 01) 2.2 Secondo altro orientamento di questa Corte, nel caso di ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso sentenza astrattamente appellabile, ma per la quale, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. pen., non sussistono le condizioni legittimanti il diritto da parte dello stesso a proporre appello (avocazione o acquiescenza al provvedimento da parte del procuratore della Repubblica), ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione, ovvero "per saltum", con conseguente operatività, in caso di accoglimento dell'impugnazione, del meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen. In motivazione la Corte ha sottolineato che la mancanza delle suddette condizioni legittimanti non incide sull'ontologica esistenza del diritto ad impugnare in capo al Procuratore generale, ma esclusivamente sulla possibilità del suo concreto esercizio. (Sez. 3 - , Sentenza n. 3165 del 22/11/2019 Ud. (dep. 27/01/2020 ) Rv. 278637 - 01; sez 3 n. 21168 non massimata) La corte è pervenuta a questa conclusione dando prevalenza alle caratteristiche della sentenza e alla natura della impugnazione del locale Procuratore generale la quale, in linea di principio, poteva essere proposta anche di fronte alla Corte di appello. E', infatti, noto che se il provvedimento emesso dal Tribunale sia stato impugnato tramite il mezzo del ricorso per cassazione, in quanto si tratti di provvedimento non appellabile, l'eventuale annullamento con rinvio della sentenza censurata pronunziato in sede di legittimità, comporterà la competenza, per la celebrazione del giudizio di rinvio, in capo all'organo di primo grado che abbia emesso la sentenza impugnata, posto che, stante la ontologica non appellabilità del provvedimento giurisdizionale in questione, esso non diventa suscettibile di essere esaminato dalla Corte di appello, o comunque dal giudice del gravame, neppure a seguito dell'avvenuto annullamento della sentenza di primo grado. Il collegio ritiene di aderire a quest'ultimo orientamento perché l'impugnazione non ha avuto ad oggetto un provvedimento che per sua intrinseca natura non era soggetto ad appello, e il rinvio al giudice di primo grado potrebbe fare seguito solo al caso in cui fosse stato riscontrato nel giudizio di impugnazione un vizio della sentenza censurata che, se riscontrato in sede di gravame, avrebbe condotto all'annullamento di detta sentenza ed alla nuova celebrazione del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 604 cod.proc. pen (Corte di cassazione, Sezione II penale, 17 maggio 2019, n. 21692). Questo è il caso in esame, considerato che il tribunale ha emesso nei confronti del Tiesi una sentenza di proscioglimento, astrattamente appellabile, senza condizioni da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Ai sensi dell'art. 593-bis cod. proc. pen., tale sentenza è appellabile anche da parte del locale Procuratore generale, ma solo in presenza di un provvedimento di avocazione delle indagini da parte del detto Procuratore generale, ovvero nel caso in cui sia stata manifestata acquiescenza da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, soggetto direttamente titolare del potere di impugnazione. Ritiene il collegio che il mancato avveramento di tali condizioni non incide sull'ontologica sussistenza del diritto ad impugnare in capo al Procuratore generale, ma esclusivamente sulla possibilità del suo concreto esercizio, sicchè la scelta del Procuratore generale di attivare lo strumento del ricorso per cassazione non è tale da escludere, in caso di accoglimento dell'impugnazione in tal modo proposta, l'operatività del meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen..2.2 Non può, tuttavia, negarsi che strettamente connessa a tale questione è quella relativa alla interpretazione della cd. acquiescenza del Procuratore della Repubblica, come condizione legittimante il potere di appellare del Procuratore Generale. L'inciso «abbia prestato acquiescenza» di cui all'art. 593 bis cod. proc.pen. , a cui è subordinato il potere di impugnazione del Procuratore generale, ha dato luogo a interpretazioni contrastanti, tenuto conto che entrambi i soggetti legittimati hanno gli stessi termini per impugnare (art. 585 c.p.p.), non prevedendo la legge un termine differenziato per ciascuna delle parti, salvo la diversa decorrenza, in quanto il termine ad impugnare, secondo l'art. 568 comma 3 cod. proc. pen., decorre, per il solo Procuratore generale, dalla comunicazione dell'avviso di deposito dei provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice del distretto (art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.). Secondo un primo orientamento, non è la proposizione dell'appello da parte della Procura della Repubblica che rende a posteriori inammissibile l'appello del Procuratore generale, ma è la dimostrata acquiescenza, secondo la chiara lettera dell'art. 593-bis cod. proc. pen. a fondare la legittimazione - altrimenti insussistente - del Procuratore generale. L'acquiescenza rappresenta, pertanto, un presupposto la cui positiva esistenza deve risultare perché sussista quella legittimazione, la cui assenza genera le conseguenze processuali di cui all'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., e non un mero fatto processuale la cui esistenza deve essere verificata nel momento in cui il giudice di secondo grado è chiamato ad esaminare l'impugnazione. (sentenza Sez.5 n. 34831 del 26 settembre 2021 che ha respinto il ricorso avverso l'ordinanza della Corte di Appello che ha ritenuto inammissibile l'impugnazione del Procuratore Generale; in senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 4269 del 7/12/2021 depositata 7/2/2022) Secondo questo orientamento, il Procuratore Generale è legittimato a proporre appello avverso la sentenza del tribunale soltanto quando siano già spirati inutilmente i termini per impugnare nei confronti del Procuratore della Repubblica, in quanto la legittimazione deve sussistere nel momento in cui è proposta l'impugnazione e l'acquiescenza ricorre soltanto quando il potere di impugnazione non sia stato esercitato. Si tratta di interpretazione che il collegio non condivide, poiché la ratio della norma consiste nell'evitare una duplicazione di impugnazioni da parte di diverse autorità giudiziarie, mentre la detta interpretazione comporta effetti irragionevoli, in quanto contrae la legittimazione ad appellare del Procuratore Generale a quel breve arco di tempo determinato dalla diversa decorrenza di fatto dei termini di impugnazione delle due autorità giudiziarie. Al riguardo basti considerare che nell'ipotesi in cui la sentenza da impugnare sia stata depositata e l'avviso di deposito della pronunzia sia stato notificato alla Procura generale prima del termine indicato in dispositivo, di fatto il Procuratore Generale si troverebbe privato del potere di appellare la detta pronunzia, poiché il suo termine per impugnare comincia a decorrere dall'effettiva conoscenza dell'intervenuto deposito,ex art. 585 comma 2 lett.d cod. proc.pen., a differenza del termine per il Procuratore della Repubblica che decorre dalla scadenza del termine indicato ex art. 544 cod. proc.pen. in dispositivo. Non va inoltre trascurato che l'art. 166 bis disp.att. cod. proc.pen. stabilisce che proprio al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione della sentenza di primo grado, il Procuratore Generale promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto. E' di tutta evidenza che tali intese non possono trovare ingresso nel singolo processo, sicchè è teoricamente possibile che il Procuratore della Repubblica abbia comunicato la propria acquiescenza ad una pronunzia e il Procuratore Generale voglia esercitare il proprio potere sussidiario di appello, senza dovere attendere che scadano i termini ad impugnare del Procuratore della Repubblica. Sarà il giudice dell'impugnazione a verificare se il Procuratore Generale ha fatto legittimo utilizzo del suo potere, desumendo l'acquiescenza dalla mancata impugnazione del Procuratore della Repubblica. (v. in senso conforme Sez. 3 - , Sentenza n. 14242 del 03/03/2021 Ud. (dep. 16/04/2021 ) Rv. 281577 - 0). Nel caso in esame, pur dovendosi dare atto della presenza di posizioni disomogenee nella giurisprudenza di questa Corte, va osservato che l'impugnazione è stata proposta avverso una sentenza astrattamente appellabile da parte del Procuratore generale presso la corte d'appello, che sarebbe stato legittimato anche a proporre appello, in ragione della intervenuta acquiescenza del Procuratore della Repubblica. La stessa va pertanto senza dubbio qualificata come ricorso per saltum, con i limiti propri di questa impugnazione, e con la conseguenza che quale giudice di rinvio deve essere indicata la Corte di appello di Catanzaro. P.Q.M. annulla la sentenza impugn