CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 22504/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 23 settembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 648, 453 e 459 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia violazione dell'art. 453 cod. pen., oltre a non confrontarsi con la motivazione ostesa a sostegno della dichiarazione di responsabilità del ricorrente (vedasi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), è anche manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui <<In tema di falso num mario, il 'concerto' - che caratterizza il reato di cui all'art. 453, comma 1, n. 3, cod. pen., distinguendolo dall'ipotesi più lieve di cui all'art. 455 cod. pen. - può essere desunto dalle modalità di confezionamento delle banconote detenute, dal luogo di rinvenimento delle stesse nonché dalle inverosimili spiegazioni fornite dall'imputato» (Sez. 5, n. 11092 del 07/01/2015, Rv. 263038), come nel caso che occupa, in cui l'ingente quantitativo di denaro e di marche da bollo, le circostanze della loro custodia e le modalità di contraffazione sono stati non implausibilmente interpretati come dati di fatto deponenti, nel loro convergere, per il previo concerto del ricorrente con terzi a monte dell'illecita detenzione (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]