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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 20541/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18388-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l'ordinanza n. 6823/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/03/2023 R.G.N. 31438/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 18388/23 Oggetto R.G.N.18388/2023 Cron.

Rep.

Ud.30/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza n.6823/23 questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1533/14 che aveva respinto la domanda svolta nei confronti dell’Inps avente ad oggetto la regolarizzazione della propria posizione contributiva in relazione a un affermato rapporto di lavoro subordinato intercorso con il Comune di Conversano.

Riteneva questa Corte che i motivi presentassero una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei.

La censura per violazione dell’art.115 c.p.c. atteneva alla valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice d’appello e dunque era inammissibile.

Infine, la disponibilità manifestata dall’Inps ad accettare i contributi eventualmente dovuti non poteva di per sé fondare l’accoglimento della domanda di regolarizzazione contributiva con richiesta di condanna dell’Inps.

Avverso l’ordinanza ricorrono per revocazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di coniuge e figlia, eredi di [OSCURATO:PERSONA], proponendo due motivi, illustrati da memoria.

L’Inps resiste con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti deduc ono erronea percezione dei fatti, in particolare relativi ad antefatti processuali e alla lettura degli atti processuali e delle sentenze di merito dei pregressi gradi.

Il motivo fa derivare da tale errata percezione conseguenze per sé pregiudizievoli, ovvero: la Corte avrebbe erroneamente ritenuto insussistente il rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Conversano, mentre tale circostanza non era emersa nel processo.

Il motivo censura l’ordinanza anche laddove ha concluso per l’inammissibilità della censura proposta ai sensi dell’art.115 c.p.c.

Si deduce che era stata provata documentalmente la sussistenza del rapporto di lavorosubordinato con il Comune.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce che l’ordinanza avrebbe violato i diritti fondamentali previsti dalla Convenzione EDU, non avendo proceduto ad un esame molto attento e rigoroso di ogni elemento in fatto, e in particolare di vari elementi probatori allegati da cui risultava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Conversano.

Il primo motivo è inammissibile.

Va premesso che l’errore ha rilevanza a fini revocatori solo se relativo a un fatto che non abbia costituito punto controverso sul quale sia caduta la decisione.

I pretesi errori di fatto dedotti col motivo attengono tutti a punti oggetto della decisione di cui si chiede la revocazione.

Si aggiunge, al di là dell’assemblamento che presenta il motivo, ritrascrivendo larghi passi degli atti precedenti, che gli argomenti in esso contenuti non deducono errori di fatto, ma presunti errori di giudizio compiuti.

Invero, costituisce errore di giudizio quello che verte sulla cattiva applicazione dell’art.115 c.p.c. fatta dall’ordinanza impugnata; è errore di giudizio quello secondo cui erroneamente sarebbe stato ritenuto non provato il rapporto di lavoro subordinato, quando esso risultava invece dimostrato alla luce delle prove acquisito al processo.

Occorre ricordare che, sebbene nominato come errore di fatto, l’errore nella valutazione degli atti processuali sottoposti al controllo della Corte di cassazione è errore di giudizio e non di fatto, risolvendosi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali (Cass.5326/23).Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Premesso che non si verte in tema di revocazione ex art.391- quater c.p.c., poiché non è intervenuta alcuna sentenza della Corte EDU che abbia riconosciuto come contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli il contenuto dell’ordinanza qui impugnata, il motivo in realtà si limita a dedurre un errore di giudizio: l’ordinanza avrebbe dovuto aver riguardo ad alcuni elementi istruttori trascurati.

Poiché si è al di fuori dell’errore di fatto, poiché la selezione e valutazione dei mezzi istruttori attiene all’apprezzamento del giudice del merito, non sussistono i presupposti della revocazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrent i al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in €2.500 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali, e accessori di legge; dà atto che, attesa l’inammissibilità, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo alla ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18388-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l'ordinanza n. 6823/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/03/2023 R.G.N. 31438/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 18388/23 Oggetto R.G.N.18388/2023 Cron. Rep. Ud.30/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza n.6823/23 questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1533/14 che aveva respinto la domanda svolta nei confronti dell’Inps avente ad oggetto la regolarizzazione della propria posizione contributiva in relazione a un affermato rapporto di lavoro subordinato intercorso con il Comune di Conversano. Riteneva questa Corte che i motivi presentassero una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei. La censura per violazione dell’art.115 c.p.c. atteneva alla valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice d’appello e dunque era inammissibile. Infine, la disponibilità manifestata dall’Inps ad accettare i contributi eventualmente dovuti non poteva di per sé fondare l’accoglimento della domanda di regolarizzazione contributiva con richiesta di condanna dell’Inps. Avverso l’ordinanza ricorrono per revocazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di coniuge e figlia, eredi di [OSCURATO:PERSONA], proponendo due motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti deduc ono erronea percezione dei fatti, in particolare relativi ad antefatti processuali e alla lettura degli atti processuali e delle sentenze di merito dei pregressi gradi. Il motivo fa derivare da tale errata percezione conseguenze per sé pregiudizievoli, ovvero: la Corte avrebbe erroneamente ritenuto insussistente il rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Conversano, mentre tale circostanza non era emersa nel processo. Il motivo censura l’ordinanza anche laddove ha concluso per l’inammissibilità della censura proposta ai sensi dell’art.115 c.p.c. Si deduce che era stata provata documentalmente la sussistenza del rapporto di lavorosubordinato con il Comune. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce che l’ordinanza avrebbe violato i diritti fondamentali previsti dalla Convenzione EDU, non avendo proceduto ad un esame molto attento e rigoroso di ogni elemento in fatto, e in particolare di vari elementi probatori allegati da cui risultava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Conversano. Il primo motivo è inammissibile. Va premesso che l’errore ha rilevanza a fini revocatori solo se relativo a un fatto che non abbia costituito punto controverso sul quale sia caduta la decisione. I pretesi errori di fatto dedotti col motivo attengono tutti a punti oggetto della decisione di cui si chiede la revocazione. Si aggiunge, al di là dell’assemblamento che presenta il motivo, ritrascrivendo larghi passi degli atti precedenti, che gli argomenti in esso contenuti non deducono errori di fatto, ma presunti errori di giudizio compiuti. Invero, costituisce errore di giudizio quello che verte sulla cattiva applicazione dell’art.115 c.p.c. fatta dall’ordinanza impugnata; è errore di giudizio quello secondo cui erroneamente sarebbe stato ritenuto non provato il rapporto di lavoro subordinato, quando esso risultava invece dimostrato alla luce delle prove acquisito al processo. Occorre ricordare che, sebbene nominato come errore di fatto, l’errore nella valutazione degli atti processuali sottoposti al controllo della Corte di cassazione è errore di giudizio e non di fatto, risolvendosi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali (Cass.5326/23).Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Premesso che non si verte in tema di revocazione ex art.391- quater c.p.c., poiché non è intervenuta alcuna sentenza della Corte EDU che abbia riconosciuto come contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli il contenuto dell’ordinanza qui impugnata, il motivo in realtà si limita a dedurre un errore di giudizio: l’ordinanza avrebbe dovuto aver riguardo ad alcuni elementi istruttori trascurati. Poiché si è al di fuori dell’errore di fatto, poiché la selezione e valutazione dei mezzi istruttori attiene all’apprezzamento del giudice del merito, non sussistono i presupposti della revocazione. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrent i al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in €2.500 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali, e accessori di legge; dà atto che, attesa l’inammissibilità, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo alla ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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