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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 26910/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27524-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] DELLA REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale – controricorrente incidentale - Oggetto R.G.N.27524/2020 Cron.

Rep.

Ud.24/09/2024 CC avverso la sentenza n. 425/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/07/2020 R.G.N. 1310/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza in atti, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. allo scopo di ottenere il riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nel primo livello dei quadri direttivi di cui all'articolo 82 del CCNL del personale dipendente da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e società partecipate a decorrere dal 6/10/2011.

La Corte d'appello, lasciando di considerare la questione relativa alla natura soggettiva dell'ente appellante ed all'applicazione delle regole concorsuali proprie degli enti di diritto pubblico, ha attribuito efficacia dirimente ai fini della decisione alla previsione relativa ai meccanismi procedimentalizzati di inquadramento contemplati dall’art. 26 dell'Accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel quale si prevedeva un tirocinio della durata di sei mesi, il rilascio della procura di rappresentanza tecnica con l'inquadramento nel quarto livello della terza area professionale e dopo un anno di espletamento dell'attività di assistente tecnico l'inquadramento a Quadro direttivo di primo livello subordinatamente alla verifica positiva demandata ad una Commissione tecnica.

Non bastava quindi la consistente attività di difesa tecnica davanti alla Commissione provinciale e regionale della Sicilia svolta dal [OSCURATO:PERSONA], né in ipotesi l'effettivo esercizio di mansioni superiori, ostandovi la condizione - che non risultava verifica ta nel presente giudizio - del rilascio della valutazione positiva da parte della Commissione tecnica di valutazione di cui all'articolo 7 dell'Accordo sindacale citato.

Pertanto in difetto di tale condizione non poteva ritenersi integrato il presupposto costitutivo per riconoscimento del passaggio di qualifica e per la riconducibilità stessa delle funzioni agli indici quantitativi di professionalità sottesi al livello superiore indicato.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi di ricorso ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato con un motivo, al quale ha replicato con controricorso a ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente ha depositato memoria prima dell'udienza.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

Ragioni della decisione Sintesi dei motivi del ricorso principale 1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 2103 c.c. ex art.360 numero 3 c.p.c. là dove la Corte d'appello - non avendo accolto il motivo di appello formulato da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla natura pubblica della stessa società - aveva tuttavia violato la disciplina privatistica di diritto comune per aver negato l'applicazione dell'articolo 2103 c.c. alla fattispecie oggetto di causa, applicando al suo posto la norma contenuta nella contrattazione aziendale, in particolare l'articolo 7 dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo alla Commissione tecnica. 2.- Con il secondo motivo si sostiene la violazione dell'articolo 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'articolo 360 n. 4 c.p.c., motivazione contraddittoria ed apparente là dove, da una parte, la sentenza afferma che il dottor [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto mansioni superiori e, dall'altra, che i meccanismi di progressione previsti dalla contrattazione aziendale non consentivano, in mancanza del giudizio della commissione tecnica, l'effetto conseguente all'esercizio delle stesse mansioni superiori; la norma pattizia, secondo la Corte d'appello, avrebbe dovuto avere prevalenza sulla norma imperativa di legge che è stata quindi disapplicata, ma senza nulla spiegare sul motivo per cui la Corte ha ritenuto ostativo il mancato rilascio del nullaosta da parte della commissione tecnica.

2.1. I primi due motivi possono essere decisi unitariamente perché pongono la medesima questione del rapporto tra la norma di legge in materia di progressione professionale ex art.2103 c.c. e la normativa sindacale.

Essi sono infondati alla luce della normativa speciale dettata dall’articolo 2 della legge n. 190/1985 la quale stabilisce che i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali ovvero aziendali, nell’ambito di ciascun ramo di produzione e in relazione alla struttura organizzativa dell’impresa.

Non essendo espressamente previsto dalla legge un rapporto di gerarchia tra la fonte contrattuale nazionale e quella aziendale, la prevalente giurisprudenza ritiene possibile la derogabilità del contratto collettivo nazionale di lavoro da parte di quello aziendale (Cass. civ., Sez. lavoro, 17/08/1998, n.8060).

2.2. Inoltre l’applicazione della medesima normativa da parte della giurisprudenza di questa Corte porta ad assegnare alla contrattazione collettiva nazionale o aziendale, “e non certo all’arbitrio del datore di lavoro” (Cass. civ., Sez. lavoro, 04/10/2006, n.21338), non solo di prevedere un termine superiore a quello ordinario di tre mesi perché l'assegnazione alle mansioni superiori divenga definitiva; ma anche di stabilire quali siano i requisiti di appartenenza alla categoria quadri (Sentenza n. 2750 del 08/02/2010); e dunque consente pure di rimettere alla stessa contrattazione collettiva la previsione di meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale, anche attraverso l'istituzione di un percorso professionale all'interno del quale sia previsto il giudizio di idoneità da parte di una Commissione.

2.3. Pertanto, poichè, a norma dell’art. 2 della legge n. 190 del 1985, i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono previsti dalla contrattazione collettiva, non può pretendere il riconoscimento di tale categoria il lavoratore che non abbia titolo per l’inquadramento nei livelli di classificazione del personale che, secondo la contrattazione collettiva del settore, comportano la qualificazione come quadro ( Cass. civ., Sez. lavoro, 18/11/1997, n.11461). 3.- Col terzo motivo si denuncia la violazione dell'articolo 115 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 4 c.p.c.,non essendo affatto vero che nella fattispecie non risultasse verificato il rilascio della valutazione positiva da parte della Commissione tecnica di valutazione, prevista dalla contrattazione aziendale, posto che già nel ricorso introduttivo del giudizioil ricorrente ne aveva affermato l’esistenza (in particolare affermando che con il comunicato del 20/12/2012 le organizzazioni sindacali avevano informato i lavoratori che la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 7 del verbale di accordo sindacale del 28/9/2010 aveva valutato il lavoro svolto dal primo gruppo di colleghi giudicandoli tutti idonei; affermando in punto di fatto di essere stato valutato idoneo in data 17 dicembre 2012 dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 7 del verbale di accordo sindacale del 28/9/2010; oltre a dedurre o produrre in proposito il ricorrente aveva chiesto di essere ammesso a prova testimoniale sulla circostanza della valutazione positiva effettuata dalla Commissione ed aveva chiesto di onerare [OSCURATO:PERSONA] dell’esibizione del verbale e di assumere informazioni presso le organizzazioni sindacali). 4.- Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'articolo 360 numero 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto discussione tra le parti avendo il ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dato atto di essere stato valutato positivamente dalla Commissione producendo la relativa documentazione in cui si dava atto della riunione della Commissione e della valutazione positiva dei lavoratori. 5.- Con il quinto motivo si sostiene la violazione dell'articolo 132 numero 4 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 4 c.p.c., motivazione incongrua e contraddittoria in merito alla mancata ammissione delle prove articolate dal dottor [OSCURATO:PERSONA] in seno al ricorso di primo grado ed alla memoria di costituzione in appello, volte a provare che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato v alutato positivamente da parte della Commissione tecnica di cui all'articolo 7 dell'accordo sindacale; la Corte d'appello ha affermato che non risultava verificatonel presente giudizio il rilascio della valutazione positiva da parte della commissione tecnica di valutazione senza nulla motivare sulle domande istruttorie avanzate dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (prova testimoniale, istanza di esibizione e richiesta di informazione alle organizzazioni sindacali). 6.-I motivi 2, 3 e 4 possono essere decisi unitariamente per la connessione logica - giuridica delle censure che li contraddistingue.

Essi sono fondati. 7.- Anzitutto va considerato che la circostanza di essere stato valutato idoneo dalla Commissione era stata specificamente affermata dal ricorrente e dedotta a fondamento delle istanze probatorie contenute nel ricorso introduttivononché sostenuta dal rilievo che tale circostanza, in difetto di contestazione da parte diRiscossione Sicilia, doveva considerarsi un fatto pacifico ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. come aveva pure affermato lo stesso giudice di primo grado all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], là dove avevarilevato che le circostanze dedotte nei capitolati di prova inclusi nel ricorso (tra cui la circostanza della valutazione positiva da parte della Commissione tecnica) non erano state specificamente contestate ed aveva ritenuto pertanto irrilevanti i mezzi di prova rinviando la causa per la discussione e la decisione.

Risulta inoltre dal ricorso che sul punto erano state pure reiterate in appello le istanze istruttorie dirette a comprovare il medesimo fatto, sicché la Corte non poteva o mettere di provvedere sulle stesse per l’ipotesi in cui avesse ritenuto non comprovato il fatto di cui si discute; essendo la reiterazione delle prove diretta a comprovare proprio questo fatto nel caso di superamento della già ritenuta non contestazione.

In conclusione la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare la non contestazione, motivando l’eventuale dissenso rispetto alla valutazione espressa dal primo giudice; in ogni caso , non avrebbe potuto rilevare una mancanza di istruttoria sul punto e nel contempo, senza motivazione alcuna, non ammettere proprio i mezzi istruttori formulati allo scopo dalla parte ricorrente fin dal primo grado.

Sintesi del motivo di ricorso incidentale condizionato 7.- Con un unico motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce la falsa interpretazione e violazione degli articoli 82 e 90, comma 9 CCNL applicato al rapporto del 9/10/2008, dell'articolo 36 contratto integrativo aziendale del 28/8/2008, degli articoli 2, 6 e 7 del verbale di accordo sindacale del 28/9/2010 in relazione agli articoli 1362 seguenti c.c. ex articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c.

Nullità delle citate disposizioni pattizie nelle parti contrastanti con la disciplina inderogabile introdotta dall'articolo 18 del decreto legge n. 112/2008 e successive modifiche e integrazioni, dall'articolo 9, comma 29, decreto legge 78 del 2010, dall'articolo 4, decreto legge n. 95/2012 in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c.

7.1. In primo luogo si sostiene che la Corte d'appello avrebbe omesso di interpretare le norme collettive che prevedono il profilo professionale di assistente tecnico tributario all'interno della categoria impiegati distinguendolo dalla categoria di quadrodirettivo e tracciano il percorso per potersi effettuare il passaggio dalla categoria impiegati alla categoria quadri individuando il discrimen nello svolgimento di attività specialistiche qualora per lo svolgimento di tale funzioni vengano conferite, mediante apposita delega, poteri negoziali e di rappresentanza nei confronti dei terzi da esplicarsi con carattere di autonomia e discrezionalità.

Alla stregua di tale regolamentazione andava valutata la circostanza che al dott. [OSCURATO:PERSONA] fosse precluso l'esercizio del potere di rappresentanza negoziale ed i rapporti con i terzi e che difettassero nella sua attività i requisiti di autonomia e discrezionalità.

7.2. Con autonoma censura si sostiene poi che la Corte d'appello sarebbe incorsa in errore non avendo interpretato e applicato la normativa introdotta dall'articolo 9, comma 29 d.l. 78 del 2010 nella parte in cui espressamente prevede che le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat ai sensi del terzo comma, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.

8. Il motivo di ricorso incidentale condizionato deve essere ritenuto inammissibile posto che la Corte di appello non ha in effetti pronunciato sui due profili censurati avendo effettuato o espresse riserve ( “in disparte il motivo concernente la natura soggettiva dell’ente”) o affermazioni di natura meramente condizionata ed ipotetica riferita alla valutazione dell’attività svolta (“quand’anche astrattamente sussumibile all’interno dei compiti descritti dalla declaratoria contrattuale dei quadri”).

Pertanto, in mancanza di effettive statuizioni, neppure implicite, contenute nella sentenza viene a mancare il necessario presupposto della soccombenza che abilita all’impugnazione (Cass. n. 23265 del 2007); sicchè la parte potrà riproporre le medesime questioni davanti al giudice di rinvio senza alcuna preclusione (Cass. n. 29662 del 25/10/2023: Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza).

9. Sulla scorta delle premesse devono essere accolti i motivi tre, quattro e cinque del ricorso principale, rigettati gli altri.

Il ricorso incidentale condizionato deve essere dichiarato inammissibile. 10.- Da ciò la necessità di cassare la sentenza impugnata e rinviare il giudizio ad altro collegio della stessa Corte di appello che procederà all’esame della domanda conformandosi ai principi sopraindicati e provvederà altresì alla statuizione sulle spese processuali relative anche a questa fase del giudizio.

Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002 per il ricorrente incidentale.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi tre, quattro e cinque del ricorso principale, rigettati gli altri.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato.

Cassa la pronuncia impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo esame la causa alla Corte di appello di Palermo, che provvederà sulle spese anche del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27524-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] DELLA REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale – controricorrente incidentale - Oggetto R.G.N.27524/2020 Cron. Rep. Ud.24/09/2024 CC avverso la sentenza n. 425/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/07/2020 R.G.N. 1310/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza in atti, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. allo scopo di ottenere il riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nel primo livello dei quadri direttivi di cui all'articolo 82 del CCNL del personale dipendente da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e società partecipate a decorrere dal 6/10/2011. La Corte d'appello, lasciando di considerare la questione relativa alla natura soggettiva dell'ente appellante ed all'applicazione delle regole concorsuali proprie degli enti di diritto pubblico, ha attribuito efficacia dirimente ai fini della decisione alla previsione relativa ai meccanismi procedimentalizzati di inquadramento contemplati dall’art. 26 dell'Accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel quale si prevedeva un tirocinio della durata di sei mesi, il rilascio della procura di rappresentanza tecnica con l'inquadramento nel quarto livello della terza area professionale e dopo un anno di espletamento dell'attività di assistente tecnico l'inquadramento a Quadro direttivo di primo livello subordinatamente alla verifica positiva demandata ad una Commissione tecnica. Non bastava quindi la consistente attività di difesa tecnica davanti alla Commissione provinciale e regionale della Sicilia svolta dal [OSCURATO:PERSONA], né in ipotesi l'effettivo esercizio di mansioni superiori, ostandovi la condizione - che non risultava verifica ta nel presente giudizio - del rilascio della valutazione positiva da parte della Commissione tecnica di valutazione di cui all'articolo 7 dell'Accordo sindacale citato. Pertanto in difetto di tale condizione non poteva ritenersi integrato il presupposto costitutivo per riconoscimento del passaggio di qualifica e per la riconducibilità stessa delle funzioni agli indici quantitativi di professionalità sottesi al livello superiore indicato. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi di ricorso ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato con un motivo, al quale ha replicato con controricorso a ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha depositato memoria prima dell'udienza. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione Sintesi dei motivi del ricorso principale 1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 2103 c.c. ex art.360 numero 3 c.p.c. là dove la Corte d'appello - non avendo accolto il motivo di appello formulato da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla natura pubblica della stessa società - aveva tuttavia violato la disciplina privatistica di diritto comune per aver negato l'applicazione dell'articolo 2103 c.c. alla fattispecie oggetto di causa, applicando al suo posto la norma contenuta nella contrattazione aziendale, in particolare l'articolo 7 dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo alla Commissione tecnica. 2.- Con il secondo motivo si sostiene la violazione dell'articolo 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'articolo 360 n. 4 c.p.c., motivazione contraddittoria ed apparente là dove, da una parte, la sentenza afferma che il dottor [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto mansioni superiori e, dall'altra, che i meccanismi di progressione previsti dalla contrattazione aziendale non consentivano, in mancanza del giudizio della commissione tecnica, l'effetto conseguente all'esercizio delle stesse mansioni superiori; la norma pattizia, secondo la Corte d'appello, avrebbe dovuto avere prevalenza sulla norma imperativa di legge che è stata quindi disapplicata, ma senza nulla spiegare sul motivo per cui la Corte ha ritenuto ostativo il mancato rilascio del nullaosta da parte della commissione tecnica. 2.1. I primi due motivi possono essere decisi unitariamente perché pongono la medesima questione del rapporto tra la norma di legge in materia di progressione professionale ex art.2103 c.c. e la normativa sindacale. Essi sono infondati alla luce della normativa speciale dettata dall’articolo 2 della legge n. 190/1985 la quale stabilisce che i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali ovvero aziendali, nell’ambito di ciascun ramo di produzione e in relazione alla struttura organizzativa dell’impresa. Non essendo espressamente previsto dalla legge un rapporto di gerarchia tra la fonte contrattuale nazionale e quella aziendale, la prevalente giurisprudenza ritiene possibile la derogabilità del contratto collettivo nazionale di lavoro da parte di quello aziendale (Cass. civ., Sez. lavoro, 17/08/1998, n.8060). 2.2. Inoltre l’applicazione della medesima normativa da parte della giurisprudenza di questa Corte porta ad assegnare alla contrattazione collettiva nazionale o aziendale, “e non certo all’arbitrio del datore di lavoro” (Cass. civ., Sez. lavoro, 04/10/2006, n.21338), non solo di prevedere un termine superiore a quello ordinario di tre mesi perché l'assegnazione alle mansioni superiori divenga definitiva; ma anche di stabilire quali siano i requisiti di appartenenza alla categoria quadri (Sentenza n. 2750 del 08/02/2010); e dunque consente pure di rimettere alla stessa contrattazione collettiva la previsione di meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale, anche attraverso l'istituzione di un percorso professionale all'interno del quale sia previsto il giudizio di idoneità da parte di una Commissione. 2.3. Pertanto, poichè, a norma dell’art. 2 della legge n. 190 del 1985, i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono previsti dalla contrattazione collettiva, non può pretendere il riconoscimento di tale categoria il lavoratore che non abbia titolo per l’inquadramento nei livelli di classificazione del personale che, secondo la contrattazione collettiva del settore, comportano la qualificazione come quadro ( Cass. civ., Sez. lavoro, 18/11/1997, n.11461). 3.- Col terzo motivo si denuncia la violazione dell'articolo 115 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 4 c.p.c.,non essendo affatto vero che nella fattispecie non risultasse verificato il rilascio della valutazione positiva da parte della Commissione tecnica di valutazione, prevista dalla contrattazione aziendale, posto che già nel ricorso introduttivo del giudizioil ricorrente ne aveva affermato l’esistenza (in particolare affermando che con il comunicato del 20/12/2012 le organizzazioni sindacali avevano informato i lavoratori che la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 7 del verbale di accordo sindacale del 28/9/2010 aveva valutato il lavoro svolto dal primo gruppo di colleghi giudicandoli tutti idonei; affermando in punto di fatto di essere stato valutato idoneo in data 17 dicembre 2012 dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 7 del verbale di accordo sindacale del 28/9/2010; oltre a dedurre o produrre in proposito il ricorrente aveva chiesto di essere ammesso a prova testimoniale sulla circostanza della valutazione positiva effettuata dalla Commissione ed aveva chiesto di onerare [OSCURATO:PERSONA] dell’esibizione del verbale e di assumere informazioni presso le organizzazioni sindacali). 4.- Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'articolo 360 numero 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto discussione tra le parti avendo il ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dato atto di essere stato valutato positivamente dalla Commissione producendo la relativa documentazione in cui si dava atto della riunione della Commissione e della valutazione positiva dei lavoratori. 5.- Con il quinto motivo si sostiene la violazione dell'articolo 132 numero 4 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 4 c.p.c., motivazione incongrua e contraddittoria in merito alla mancata ammissione delle prove articolate dal dottor [OSCURATO:PERSONA] in seno al ricorso di primo grado ed alla memoria di costituzione in appello, volte a provare che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato v alutato positivamente da parte della Commissione tecnica di cui all'articolo 7 dell'accordo sindacale; la Corte d'appello ha affermato che non risultava verificatonel presente giudizio il rilascio della valutazione positiva da parte della commissione tecnica di valutazione senza nulla motivare sulle domande istruttorie avanzate dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (prova testimoniale, istanza di esibizione e richiesta di informazione alle organizzazioni sindacali). 6.-I motivi 2, 3 e 4 possono essere decisi unitariamente per la connessione logica - giuridica delle censure che li contraddistingue. Essi sono fondati. 7.- Anzitutto va considerato che la circostanza di essere stato valutato idoneo dalla Commissione era stata specificamente affermata dal ricorrente e dedotta a fondamento delle istanze probatorie contenute nel ricorso introduttivononché sostenuta dal rilievo che tale circostanza, in difetto di contestazione da parte diRiscossione Sicilia, doveva considerarsi un fatto pacifico ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. come aveva pure affermato lo stesso giudice di primo grado all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], là dove avevarilevato che le circostanze dedotte nei capitolati di prova inclusi nel ricorso (tra cui la circostanza della valutazione positiva da parte della Commissione tecnica) non erano state specificamente contestate ed aveva ritenuto pertanto irrilevanti i mezzi di prova rinviando la causa per la discussione e la decisione. Risulta inoltre dal ricorso che sul punto erano state pure reiterate in appello le istanze istruttorie dirette a comprovare il medesimo fatto, sicché la Corte non poteva o mettere di provvedere sulle stesse per l’ipotesi in cui avesse ritenuto non comprovato il fatto di cui si discute; essendo la reiterazione delle prove diretta a comprovare proprio questo fatto nel caso di superamento della già ritenuta non contestazione. In conclusione la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare la non contestazione, motivando l’eventuale dissenso rispetto alla valutazione espressa dal primo giudice; in ogni caso , non avrebbe potuto rilevare una mancanza di istruttoria sul punto e nel contempo, senza motivazione alcuna, non ammettere proprio i mezzi istruttori formulati allo scopo dalla parte ricorrente fin dal primo grado. Sintesi del motivo di ricorso incidentale condizionato 7.- Con un unico motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce la falsa interpretazione e violazione degli articoli 82 e 90, comma 9 CCNL applicato al rapporto del 9/10/2008, dell'articolo 36 contratto integrativo aziendale del 28/8/2008, degli articoli 2, 6 e 7 del verbale di accordo sindacale del 28/9/2010 in relazione agli articoli 1362 seguenti c.c. ex articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c. Nullità delle citate disposizioni pattizie nelle parti contrastanti con la disciplina inderogabile introdotta dall'articolo 18 del decreto legge n. 112/2008 e successive modifiche e integrazioni, dall'articolo 9, comma 29, decreto legge 78 del 2010, dall'articolo 4, decreto legge n. 95/2012 in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. 7.1. In primo luogo si sostiene che la Corte d'appello avrebbe omesso di interpretare le norme collettive che prevedono il profilo professionale di assistente tecnico tributario all'interno della categoria impiegati distinguendolo dalla categoria di quadrodirettivo e tracciano il percorso per potersi effettuare il passaggio dalla categoria impiegati alla categoria quadri individuando il discrimen nello svolgimento di attività specialistiche qualora per lo svolgimento di tale funzioni vengano conferite, mediante apposita delega, poteri negoziali e di rappresentanza nei confronti dei terzi da esplicarsi con carattere di autonomia e discrezionalità. Alla stregua di tale regolamentazione andava valutata la circostanza che al dott. [OSCURATO:PERSONA] fosse precluso l'esercizio del potere di rappresentanza negoziale ed i rapporti con i terzi e che difettassero nella sua attività i requisiti di autonomia e discrezionalità. 7.2. Con autonoma censura si sostiene poi che la Corte d'appello sarebbe incorsa in errore non avendo interpretato e applicato la normativa introdotta dall'articolo 9, comma 29 d.l. 78 del 2010 nella parte in cui espressamente prevede che le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat ai sensi del terzo comma, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo. 8. Il motivo di ricorso incidentale condizionato deve essere ritenuto inammissibile posto che la Corte di appello non ha in effetti pronunciato sui due profili censurati avendo effettuato o espresse riserve ( “in disparte il motivo concernente la natura soggettiva dell’ente”) o affermazioni di natura meramente condizionata ed ipotetica riferita alla valutazione dell’attività svolta (“quand’anche astrattamente sussumibile all’interno dei compiti descritti dalla declaratoria contrattuale dei quadri”). Pertanto, in mancanza di effettive statuizioni, neppure implicite, contenute nella sentenza viene a mancare il necessario presupposto della soccombenza che abilita all’impugnazione (Cass. n. 23265 del 2007); sicchè la parte potrà riproporre le medesime questioni davanti al giudice di rinvio senza alcuna preclusione (Cass. n. 29662 del 25/10/2023: Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza). 9. Sulla scorta delle premesse devono essere accolti i motivi tre, quattro e cinque del ricorso principale, rigettati gli altri. Il ricorso incidentale condizionato deve essere dichiarato inammissibile. 10.- Da ciò la necessità di cassare la sentenza impugnata e rinviare il giudizio ad altro collegio della stessa Corte di appello che procederà all’esame della domanda conformandosi ai principi sopraindicati e provvederà altresì alla statuizione sulle spese processuali relative anche a questa fase del giudizio. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002 per il ricorrente incidentale. P.Q.M. La Corte accoglie i motivi tre, quattro e cinque del ricorso principale, rigettati gli altri. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato. Cassa la pronuncia impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo esame la causa alla Corte di appello di Palermo, che provvederà sulle spese anche del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del
Sentenza Cassazione n. 26910/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris