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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 05121/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso la sentenza del 17/06/2019 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. lette le conclusioni della difesa dell'ente, società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., chiamato in giudizio per la responsabilità amministrativa, difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], la quale ha depositato memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Cremona con sentenza in data 17 Giugno 2019, decidendo su l'illecito amministrativo derivante da reato, rappresentato dalle lesioni personali colpose conseguite al mancato rispetto di norme antinfortunistiche ai danni del dipendente [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in data 8 Agosto 2018, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per essere il suddetto illecito estinto per prescrizione in quanto, stante la nullità dell'originario decreto di citazione, il primo atto di valida costituzione in mora era rappresentato dal decreto di citazione notificato all'ente in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e pertanto oltre il quinquennio previsto dalla legge per il compimento del termine prescrizione.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale presso la Corte di Appello di Brescia/ denunciando violazione di legge con riferimento agli art.160 comma uno cod.pen., 22 commi 2 e 4 del d.lgs. 231/2002 laddove il giudice nel provvedimento impugnato aveva omesso di considerare che la prescrizione era stata interrotta dal primo decreto di citazione a giudizio tempestivamente notificato all'ente nel maggio 2017, sebbene ritenuto nullo ai fini della costituzione del rapporto processuale in quanto, per costante orientamento del giudice di legittimità lo stesso conservava validità quale atto di costituzione in mora nei confronti del'ente, ai fini della responsabilità ad esso derivante dalla comnnisione dell'illecito. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso della Procura Generale deve essere accolto.

Sotto un primo profilo va evidenziato come, in tema di interruzione della prescrizione del reato, va riconosciuta anche agli atti processualmente nulli la capacità di conseguire lo scopo e in particolare è stato riconosciuto agli atti interruttivi della prescrizione valore oggettivo, in quanto denotano la persistenza dello Stato a perseguire il reato e comunque a porre in luce l'interesse punitivo (sez.5, n.1387 del 9 Dicembre 1998, PM in proc.Verzelleti ed altri, Rv.212435; sez.3, n.29081 del 19 Marzo 2015, PG in proc.Crovella, Rv.264161), sicchè l'atto interruttivo della prescrizione, pure quando sia nullo, conserva la sua efficacia, siccome univocamente idoneo a manifestare la volontà punitiva dello Stato (sez.3, n.43836 del 24 Ottobre 2007, Martinelli, Rv.238294).

2. Tali principi peraltro risultano applicabili anche nell'ipotesi di c.d. reato degli enti, in quanto l'interruzione della prescrizione è posta a presidio della tutela della pretesa punitiva dello Stato, sicché il regime non può che essere quello previsto per l'interruzione della prescrizione nei confronti dell'imputato e coincidere con l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio, in modo del tutto indipendente dalla sua notificazione (sez.2, n.41012 del 20 Giugno 2018, C., Rv.274083). 'E stato infatti ulteriormente affermato dal S.C. che il rinvio alle norme del codice civile, pure contenuto alla lettera r) dell'art. 11 della legge delega n. 300/2000, argomento utilizzato dall'indirizzo minoritario a sostegno della tesi secondo cui l'effetto interruttivo debba essere ricondotto alla notificazione della richiesta di rinvio a giudizio (o più in generale dell'atto di contestazione), vada nondimeno inteso facendo riferimento al regime previsto dall'art. 2945, comma 2", cod. civ., nel senso che, una volta interrotta la prescrizione, con l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio, essa "non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio".

Tale interpretazione del richiamo normativo, che nella specie si ritiene di condividere, vale ad escludere qualsiasi riferimento della disposizione in esame al dies a quo della produzione degli effetti dell'atto interruttivo, valendo la stessa a fissare il contenuto e la durata di quegli effetti, rispetto ai quali, diversamente da quanto previsto per la prescrizione del reato ai sensi dell'art. 160 cod. pen., l'interruzione impedisce la decorrenza del termine prescrizionale fino a che il giudizio penale non sia terminato. 'E stato altresì affermato che la scelta legislativa di far riferimento alla disposizione civilistica, anziché alle previsioni di cui all'art. 160 cod. pen., deriva dalla natura della pretesa punitiva che sanziona la violazione da parte dell'impresa di norme che implicano limiti di compatibilità dell'azione imprenditoriale con l'interesse generale, come espresso dall'art. 41 Cost., il quale non può declinare di fronte al vantaggio dell'attività d'impresa.

Siffatta prevalenza determina la necessità del ricorso ad una normativa - quella civilistica appunto- che renda indifferente il tempo del processo penale all'irrogazione della sanzione, al fine di non stravolgere priorità collettive, costituzionalmente garantite (sez.4, 12.7.2019 30634, PMT C/[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv.276343; [OSCURATO:DATA_NASCITA], PG/C.Martin, Rv.277943).

3. Premesse tali considerazioni in diritto, deve pertanto escludersi che alla eventuale invalidità della richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato, con citazione altresì dell'ente responsabile dell'illecito, in quanto non preceduta da specifici adempimenti a garanzia dei soggetti interessati (nella specie notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari), possa essere riconosciuto un effetto preclusivo alla interruzione della prescrizione, tenuto conto della lettera dell'art.160 comma 2 cod.proc.pen., della giurisprudenza di legittimità richiamata e dello specifico indirizzo giurisprudenziale che riconosce l'applicazione della norma di rito processual- penalistica anche agli atti di contestazione della responsabilità degli enti ai sensi degli art. 59 e 22, commi 2 e 4 del D.Lgs. 8 Giugno 2001 n.231.

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Brescia, ai sensi dell'art.569 comma 4 cod.proc.pen., per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Brescia per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 18 Novembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso la sentenza del 17/06/2019 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. lette le conclusioni della difesa dell'ente, società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., chiamato in giudizio per la responsabilità amministrativa, difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], la quale ha depositato memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Cremona con sentenza in data 17 Giugno 2019, decidendo su l'illecito amministrativo derivante da reato, rappresentato dalle lesioni personali colpose conseguite al mancato rispetto di norme antinfortunistiche ai danni del dipendente [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in data 8 Agosto 2018, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per essere il suddetto illecito estinto per prescrizione in quanto, stante la nullità dell'originario decreto di citazione, il primo atto di valida costituzione in mora era rappresentato dal decreto di citazione notificato all'ente in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e pertanto oltre il quinquennio previsto dalla legge per il compimento del termine prescrizione. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale presso la Corte di Appello di Brescia/ denunciando violazione di legge con riferimento agli art.160 comma uno cod.pen., 22 commi 2 e 4 del d.lgs. 231/2002 laddove il giudice nel provvedimento impugnato aveva omesso di considerare che la prescrizione era stata interrotta dal primo decreto di citazione a giudizio tempestivamente notificato all'ente nel maggio 2017, sebbene ritenuto nullo ai fini della costituzione del rapporto processuale in quanto, per costante orientamento del giudice di legittimità lo stesso conservava validità quale atto di costituzione in mora nei confronti del'ente, ai fini della responsabilità ad esso derivante dalla comnnisione dell'illecito. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso della Procura Generale deve essere accolto. Sotto un primo profilo va evidenziato come, in tema di interruzione della prescrizione del reato, va riconosciuta anche agli atti processualmente nulli la capacità di conseguire lo scopo e in particolare è stato riconosciuto agli atti interruttivi della prescrizione valore oggettivo, in quanto denotano la persistenza dello Stato a perseguire il reato e comunque a porre in luce l'interesse punitivo (sez.5, n.1387 del 9 Dicembre 1998, PM in proc.Verzelleti ed altri, Rv.212435; sez.3, n.29081 del 19 Marzo 2015, PG in proc.Crovella, Rv.264161), sicchè l'atto interruttivo della prescrizione, pure quando sia nullo, conserva la sua efficacia, siccome univocamente idoneo a manifestare la volontà punitiva dello Stato (sez.3, n.43836 del 24 Ottobre 2007, Martinelli, Rv.238294). 2. Tali principi peraltro risultano applicabili anche nell'ipotesi di c.d. reato degli enti, in quanto l'interruzione della prescrizione è posta a presidio della tutela della pretesa punitiva dello Stato, sicché il regime non può che essere quello previsto per l'interruzione della prescrizione nei confronti dell'imputato e coincidere con l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio, in modo del tutto indipendente dalla sua notificazione (sez.2, n.41012 del 20 Giugno 2018, C., Rv.274083). 'E stato infatti ulteriormente affermato dal S.C. che il rinvio alle norme del codice civile, pure contenuto alla lettera r) dell'art. 11 della legge delega n. 300/2000, argomento utilizzato dall'indirizzo minoritario a sostegno della tesi secondo cui l'effetto interruttivo debba essere ricondotto alla notificazione della richiesta di rinvio a giudizio (o più in generale dell'atto di contestazione), vada nondimeno inteso facendo riferimento al regime previsto dall'art. 2945, comma 2", cod. civ., nel senso che, una volta interrotta la prescrizione, con l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio, essa "non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio". Tale interpretazione del richiamo normativo, che nella specie si ritiene di condividere, vale ad escludere qualsiasi riferimento della disposizione in esame al dies a quo della produzione degli effetti dell'atto interruttivo, valendo la stessa a fissare il contenuto e la durata di quegli effetti, rispetto ai quali, diversamente da quanto previsto per la prescrizione del reato ai sensi dell'art. 160 cod. pen., l'interruzione impedisce la decorrenza del termine prescrizionale fino a che il giudizio penale non sia terminato. 'E stato altresì affermato che la scelta legislativa di far riferimento alla disposizione civilistica, anziché alle previsioni di cui all'art. 160 cod. pen., deriva dalla natura della pretesa punitiva che sanziona la violazione da parte dell'impresa di norme che implicano limiti di compatibilità dell'azione imprenditoriale con l'interesse generale, come espresso dall'art. 41 Cost., il quale non può declinare di fronte al vantaggio dell'attività d'impresa. Siffatta prevalenza determina la necessità del ricorso ad una normativa - quella civilistica appunto- che renda indifferente il tempo del processo penale all'irrogazione della sanzione, al fine di non stravolgere priorità collettive, costituzionalmente garantite (sez.4, 12.7.2019 30634, PMT C/[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv.276343; [OSCURATO:DATA_NASCITA], PG/C.Martin, Rv.277943). 3. Premesse tali considerazioni in diritto, deve pertanto escludersi che alla eventuale invalidità della richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato, con citazione altresì dell'ente responsabile dell'illecito, in quanto non preceduta da specifici adempimenti a garanzia dei soggetti interessati (nella specie notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari), possa essere riconosciuto un effetto preclusivo alla interruzione della prescrizione, tenuto conto della lettera dell'art.160 comma 2 cod.proc.pen., della giurisprudenza di legittimità richiamata e dello specifico indirizzo giurisprudenziale che riconosce l'applicazione della norma di rito processual- penalistica anche agli atti di contestazione della responsabilità degli enti ai sensi degli art. 59 e 22, commi 2 e 4 del D.Lgs. 8 Giugno 2001 n.231. 4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Brescia, ai sensi dell'art.569 comma 4 cod.proc.pen., per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Brescia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 18 Novembre 2021
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