CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25897/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di detenzione ai fini di vendita di numerosi pacchetti di sigarette riportanti il marchio "[OSCURATO:PERSONA]" e il marchio "Malboro" contraffatti; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge per essere stati i fatti contestati qualificati ai sensi dell'art. 474 cod. pen., benché la contraffazione nel caso in esame non abbia riguardo al marchio o alle sigarette, ma al packaging e al codice identificativo univoco, laddove gli stessi avrebbero dovuto essere qualificati come rientranti nel paradigma dell'art. 291- bis D.P.R. n. 43 del 1973, con conseguente assoluzione essendo il quantitativo di TLE sequestrato inferiore a 10 kg, è manifestamente infondato, dal momento che i giudici di merito, correttamente, hanno precisato che l'alterazione può consistere anche in una riproduzione solo parziale del marchio, purché idonea a generare confusione con l'originale, da valutarsi attraverso un esame complessivo e sintetico dei segni in comparazione, hanno aggiunto che, con riferimento specifico ai marchi oggetto di contraffazione, trattandosi di marchi di larghissimo uso e di incontestata notorietà, non era necessaria la prova della loro registrazione, essendo invece sufficiente la dimostrazione della loro rinomanza e della notoria riferibilità alla casa produttrice, con conseguente onere, in capo all'imputato, di fornire la prova contraria, sicché la contraffazione poteva riguardare anche il packaging e hanno dato conto, con motivazione logica e congrua, che nel caso di specie era stata accertata la contraffazione delle sigarette recanti il marchio "Malboro" e di quelle recanti il marco "[OSCURATO:PERSONA]" idonea ad ingannare, alla luce delle verifiche operate dalle sue società produttrici delle sigarette, che avevano appurato, per quanto concerne le prime, diversità dei segni e metodi di stampa del coperchio a cerniera nonché della carta di rivestimento del filtro, giungendo alla conclusione che le stesse non erano state prodotte da [OSCURATO:PERSONA] né con l'autorizzazione delle medesima e, per quanto concerne le seconde, che erano presenti divergenze riconducibili alla variante di contraffazione denominata "6703"; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per quanto concerne il profilo relativo all'elemento soggettivo del reato contestato e ritenuto sussistente, è generico e difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (che ha tratto la sussistenza del dolo in capo all'imputato dalle modalità di acquisto al di fuori dei circuiti ordinari, dallemodalità di detenzione e vendita, connotate da particolare attenzione e cautela, e dalla presenza su tutti i pacchetti del medesimo codice alfanumerico); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge per non essere state concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto (nel caso di specie, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la gravità della condotta tenuta dall'imputato, in considerazione del costo e del valore delle sigarette, e la personalità del ricorrente, trattandosi di imputato non incensurato ma gravato da un precedente, di cui la sentenza impugnata contiene la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa); Rilevato che il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di danaro di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M