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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 31898/2026

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ribunale di [OSCURATO:PERSONA] MariaCapua [OSCURATO:PERSONA],visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilitàdel ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 6 febbraio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’istanza di revoca della sentenza pronunciata dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 316 del 13 giugno 2007, irrevocabile il7 dicembre 2009, nonché l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione disposto dalGiudice del dibattimento in data 20 ottobre 2009.2.

Il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione permancata revoca dell’ordine di demolizione nonostante il rilascio del permesso acostruire in sanatoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato.Il ricorrente ha esposto di aver subito due procedimenti penali per abusoedilizio derivanti dalla realizzazione di un fabbricato in cemento armato in luogo diun fabbricato in tufo, in difformità della pratica amministrativa di denuncia di iniziodi attività, presentata l’11 marzo 2002: il primo procedimento è stato definito consentenza di condanna del 13/06/2007 del [OSCURATO:PERSONA] monocratico del Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA] che ha ordinato anche la demolizione del manufatto; ilsecondo, è stato definito con sentenza di proscioglimento in data 4 novembre 2010per intervenuto rilascio del permesso in sanatoria.

Il ricorrente ha, quindi, chiestola revoca della prima sentenza di condanna nonché, con successiva istanza, larevoca dell’ordine di demolizione.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di revoca della sentenza dicondanna perché la causa estintiva del reato si è maturata in data successiva alpassaggio in giudicato della sentenza di condanna e quindi è tamquam non essetrispetto alla condanna che va eseguita, ai sensi dell’art. 669, comma 8, secondaparte, cod. proc. pen.

Il ricorrente non ha contestato tale parte di decisione né hacontestato l’ordine di demolizione impartito dall’Autorità giudiziaria nella sentenzadi condanna, ma ha focalizzato la sua attenzione solo sulla seconda parte delladecisione relativa all’ordine di demolizione impartito dal Comune, assumendo unacontraddizione, tutta interna all’Amministrazione, tra l’ordine di demolizione e ilsuccessivo permesso in sanatoria.

Non consta che il ricorrente abbia maiimpugnato in sede amministrativa l’ordine di demolizione che il Comune haadottato il 29 settembre 2003, e notificato all’interessato il 26 marzo 2004, inrisposta all’istanza di rilascio del permesso in sanatoria il 23 maggio 2003 néconsta se il Comune abbia o meno valutato l’esistenza di un pregresso ordine didemolizione e quindi l’acquisto del bene al patrimonio comunale, allorché harilasciato, dopo l’ordine di demolizione giudiziario, il permesso a costruire insanatoria.

E’ certo, invece, che il permesso a costruire in sanatoria, che non èstato prodotto nel giudizio di legittimità ai fini dell’autosufficienza del ricorso, èintervenuto dopo il 20 ottobre 2009 allorché il [OSCURATO:PERSONA] ha impartito l’ordine didemolizione, integrando il dispositivo di condanna irrevocabile, ma prima dellaseconda sentenza di proscioglimento, e quindi non è utilmente valutabile in questasede con il rimedio previsto dall’art. 669 cod. proc. pen., per il limite posto dalcomma 8.Il ricorrente ha evidenziato, poi, una contraddittorietà nella stessaordinanza impugnata che ha rigettato l’istanza di revoca dell’ordine di demolizionenonostante abbia dato atto, da un lato, che l’istanza per il permesso in sanatoriaera stata presentata in data 23 maggio 2003 e, dall’altro, che l’ordine didemolizione era stato notificato il 26 marzo 2004.

Suggestivamente ha, inoltre,osservato che, a voler seguire il ragionamento del [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe dovutachiedere la sanatoria solo (o anche) dopo che il Comune aveva emesso l’ordine didemolizione.

Questa contraddittorietà, tuttavia, in assenza dell’allegazione siadell’istanza per il permesso in sanatoria sia dell’ordine di demolizione impartito dalComune (oltre che dello stesso permesso in sanatoria), non è apprezzabile.

E’certo che il Comune ha ordinato la demolizione in relazione all’istanza di rilasciodel permesso in sanatoria, come rappresentato dallo stesso ricorrente a pag. 4dell’istanza depositata per l’incidente di esecuzione.Sta di fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto il difetto di legittimazione ad agire delricorrente a fronte della perdita del bene abusivo, acquisito dal Comune neinovanta giorni dall’ordine di demolizione ineseguito (si vedano sul punto, amplius,Sez. 3, n. 5536 del 2025, citata nell’ordinanza; Sez. 3, n. 14130 del 20/03/2025,Ambrosio, Rv. 287776 – 01; Sez. 3, n. 3261 del 17/11/2020, dep. 2021, Ricciardi,Rv. 280870 – 01) e che il ricorrente non si è confrontato con tale parte dellamotivazione.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di [OSCURATO:PERSONA] MariaCapua [OSCURATO:PERSONA],visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilitàdel ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 6 febbraio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’istanza di revoca della sentenza pronunciata dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 316 del 13 giugno 2007, irrevocabile il7 dicembre 2009, nonché l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione disposto dalGiudice del dibattimento in data 20 ottobre 2009.2. Il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione permancata revoca dell’ordine di demolizione nonostante il rilascio del permesso acostruire in sanatoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato.Il ricorrente ha esposto di aver subito due procedimenti penali per abusoedilizio derivanti dalla realizzazione di un fabbricato in cemento armato in luogo diun fabbricato in tufo, in difformità della pratica amministrativa di denuncia di iniziodi attività, presentata l’11 marzo 2002: il primo procedimento è stato definito consentenza di condanna del 13/06/2007 del [OSCURATO:PERSONA] monocratico del Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA] che ha ordinato anche la demolizione del manufatto; ilsecondo, è stato definito con sentenza di proscioglimento in data 4 novembre 2010per intervenuto rilascio del permesso in sanatoria. Il ricorrente ha, quindi, chiestola revoca della prima sentenza di condanna nonché, con successiva istanza, larevoca dell’ordine di demolizione.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di revoca della sentenza dicondanna perché la causa estintiva del reato si è maturata in data successiva alpassaggio in giudicato della sentenza di condanna e quindi è tamquam non essetrispetto alla condanna che va eseguita, ai sensi dell’art. 669, comma 8, secondaparte, cod. proc. pen. Il ricorrente non ha contestato tale parte di decisione né hacontestato l’ordine di demolizione impartito dall’Autorità giudiziaria nella sentenzadi condanna, ma ha focalizzato la sua attenzione solo sulla seconda parte delladecisione relativa all’ordine di demolizione impartito dal Comune, assumendo unacontraddizione, tutta interna all’Amministrazione, tra l’ordine di demolizione e ilsuccessivo permesso in sanatoria. Non consta che il ricorrente abbia maiimpugnato in sede amministrativa l’ordine di demolizione che il Comune haadottato il 29 settembre 2003, e notificato all’interessato il 26 marzo 2004, inrisposta all’istanza di rilascio del permesso in sanatoria il 23 maggio 2003 néconsta se il Comune abbia o meno valutato l’esistenza di un pregresso ordine didemolizione e quindi l’acquisto del bene al patrimonio comunale, allorché harilasciato, dopo l’ordine di demolizione giudiziario, il permesso a costruire insanatoria. E’ certo, invece, che il permesso a costruire in sanatoria, che non èstato prodotto nel giudizio di legittimità ai fini dell’autosufficienza del ricorso, èintervenuto dopo il 20 ottobre 2009 allorché il [OSCURATO:PERSONA] ha impartito l’ordine didemolizione, integrando il dispositivo di condanna irrevocabile, ma prima dellaseconda sentenza di proscioglimento, e quindi non è utilmente valutabile in questasede con il rimedio previsto dall’art. 669 cod. proc. pen., per il limite posto dalcomma 8.Il ricorrente ha evidenziato, poi, una contraddittorietà nella stessaordinanza impugnata che ha rigettato l’istanza di revoca dell’ordine di demolizionenonostante abbia dato atto, da un lato, che l’istanza per il permesso in sanatoriaera stata presentata in data 23 maggio 2003 e, dall’altro, che l’ordine didemolizione era stato notificato il 26 marzo 2004. Suggestivamente ha, inoltre,osservato che, a voler seguire il ragionamento del [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe dovutachiedere la sanatoria solo (o anche) dopo che il Comune aveva emesso l’ordine didemolizione. Questa contraddittorietà, tuttavia, in assenza dell’allegazione siadell’istanza per il permesso in sanatoria sia dell’ordine di demolizione impartito dalComune (oltre che dello stesso permesso in sanatoria), non è apprezzabile. E’certo che il Comune ha ordinato la demolizione in relazione all’istanza di rilasciodel permesso in sanatoria, come rappresentato dallo stesso ricorrente a pag. 4dell’istanza depositata per l’incidente di esecuzione.Sta di fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto il difetto di legittimazione ad agire delricorrente a fronte della perdita del bene abusivo, acquisito dal Comune neinovanta giorni dall’ordine di demolizione ineseguito (si vedano sul punto, amplius,Sez. 3, n. 5536 del 2025, citata nell’ordinanza; Sez. 3, n. 14130 del 20/03/2025,Ambrosio, Rv. 287776 – 01; Sez. 3, n. 3261 del 17/11/2020, dep. 2021, Ricciardi,Rv. 280870 – 01) e che il ricorrente non si è confrontato con tale parte dellamotivazione.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
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