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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29035/2023

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to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/07/2022 della Corte di appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; sentiti i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ed il primo anche per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Campobasso, emessa il 3 novembre 2021, che aveva condannato i ricorrenti per il reato di tentata estorsione aggravata dalle più persone riunite e dall'uso del metodo mafioso, commessa nei confronti dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], al quale, con minaccia, erano richieste somme di danaro a pagamento di un credito inesigibile nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto il mandante delle richieste materialmente eseguite dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Amelio.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso ed al trattamento sanzionatorio.

L'aggravante, esclusa in sede cautelare, non avrebbe potuto rinvenirsi per il solo fatto che i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in una occasione, parlando al citofono con la figlia della persona offesa, avevano detto di essere «gli amici di Napoli», circostanza che aveva condotto la vittima a denunciare il fatto.

Non sarebbe stato valutato l'interesse della persona offesa in quanto creditore del [OSCURATO:PERSONA] e la mancanza di timore da costei manifestata, allorquando, nella immediatezza, aveva pensato trattarsi di una «goliardata» del cognato, per poi valorizzare la frase «siamo gli amici di Napoli» solo 14 giorni dopo in sede di sommarie informazioni testimoniali davanti al Pubblico ministero.

Il ricorrente non avrebbe avuto alcuna contezza della caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA] allorquando gli aveva conferito l'incarico di effettuare le richieste estorsive alla persona offesa e non ne avrebbe condiviso il metodo, ignorando anche che il coimputato si sarebbe servito di altra persona.

Il ricorrente si duole anche della determinazione della pena e del bilanciamento tra circostanze eterogenee, non essendo stata valorizzata l'ammissione dell'addebito.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], con due distinti ricorsi, dei quali, quello a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è comune alla posizione anche di [OSCURATO:PERSONA], deduce, con il primo motivo, argomenti sovrapponibili a quelli del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a proposito dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso, esclusa dal Tribunale del riesame ed oggettivamente non sussistente ove si abbia riguardo al contenuto della minaccia, alle modalità della condotta ed al contesto di riferimento.

Con il secondo motivo, del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] i ricorrenti si dolgono del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.3. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce argomenti sovrapponibili agli altri ricorsi, sottolineando l'assenza di elemento soggettivo quanto all'uso del metodo mafioso ed il vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, sono parzialmente fondati in ragione di quanto segue.

1. Sono fondati i motivi di ricorso volti a censurare la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso.

Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222).

Ed, in questo senso, occorre che vi sia l'effettivo utilizzo del metodo mafioso (Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011, Barbieri, Rv. 250347).

Tuttavia, è vero anche che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991 è necessario l'effettivo ricorso ad una condotta oggettivamente intimidatoria dipendente dal manifestato vincolo associativo con una organizzazione criminale di stampo mafioso, non essendo sufficiente la mera suggestione indotta nella vittima dal riferimento da parte dell'autore del reato alla sua provenienza geografica. (Fattispecie in cui gli imputati si erano limitati a specificare di essere "calabresi", pur senza alludere in alcun modo all'appartenenza ad una organizzazione di tipo mafioso e non adottando comportamenti riferibili a quelli indicati nell'art.416- bis, comma terzo, cod.pen.). (Sez. 6, n. 31405 del 07/06/2017, Costantino, Rv. 270572).

Nel caso in esame, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - i quali effettivamente avevano un accento marcatamente napoletano, come aveva precisato la vittima - si erano limitati a riferire al citofono alla figlia di costei che erano «amici di Napoli», non facendo riferimento ad alcun gruppo malavitoso alle loro spalle, né essendo conosciuti dalla persona offesa come appartenenti a sodalizi criminali, né vantando in qualche modo la loro caratura criminale, né riferendosi ad una richiesta dai connotati di per sé evocativi del metodo mafioso (come quella relativa alla richiesta di pizzo, regalie natalizie ingiustificate, controllo del territorio, "tassa ambientale", "messa a posto", "protezione" o simili).

Vale a dire che la natura della richiesta in sé e la sua modalità peraltro isolata e non più ripetuta dai correi - riferita alla pretesa di ottenere un credito non più esigibile - nonché il contesto di riferimento, non potevano indurre se non una mera suggestione soggettiva nella persona offesa, così come era avvenuto e come dalla medesima raccontato agli investigatori, ma ciò non può essere sufficiente, in assenza di altri riferimenti anche impliciti alla presenza di una associazione criminale a far ritenere che oggettivamente gli imputati si siano avvalsi del metodo mafioso, come l'ultima sentenza citata ha voluto sottolineare in un caso analogo nel quale vi era stata la sola spendita della provenienza regionale degli autori.

L'esclusione della circostanza aggravante comporta l'eliminazione del relativo segmento di pena per essa stabilito dal Tribunale e confermato dalla Corte di appello in ragione di ogni singolo imputato, con una riduzione della sanzione come da dispositivo.

2. Non sono fondati i motivi sulle circostanze attenuanti generiche.

2.1. Il giudizio di bilanciamento di circostanze eterogenee effettuato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stato giustificato dalla oggettiva gravità del fatto.

La giurisprudenza di legittimità è, infatti, concorde nel ritenere che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art.133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari).

La pena, stabilita in misura prossima al minimo edittale e comunque di gran lunga inferiore alla sua media, è stata ritenuta congrua dalla Corte di appello.

Nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402).

2.2. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato giustificato attraverso il richiamo ai loro precedenti penali ed alle modalità del fatto.

Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen. che esclude e, per l'effetto, ridetermina la pena: per [OSCURATO:PERSONA], in anni due, mesi tre, giorni sei di reclusione ed euro 600 di multa; per [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, mesi quattro, giorni sei di reclusione ed euro 2733,00 di multa; per [OSCURATO:PERSONA] in anni 3, mesi cinque, giorni sedici di reclusione ed euro 2955,00 di multa.

Rigetta nel resto i ricorsi.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 19.05.2023.

Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/07/2022 della Corte di appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; sentiti i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ed il primo anche per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Campobasso, emessa il 3 novembre 2021, che aveva condannato i ricorrenti per il reato di tentata estorsione aggravata dalle più persone riunite e dall'uso del metodo mafioso, commessa nei confronti dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], al quale, con minaccia, erano richieste somme di danaro a pagamento di un credito inesigibile nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto il mandante delle richieste materialmente eseguite dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Amelio. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso ed al trattamento sanzionatorio. L'aggravante, esclusa in sede cautelare, non avrebbe potuto rinvenirsi per il solo fatto che i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in una occasione, parlando al citofono con la figlia della persona offesa, avevano detto di essere «gli amici di Napoli», circostanza che aveva condotto la vittima a denunciare il fatto. Non sarebbe stato valutato l'interesse della persona offesa in quanto creditore del [OSCURATO:PERSONA] e la mancanza di timore da costei manifestata, allorquando, nella immediatezza, aveva pensato trattarsi di una «goliardata» del cognato, per poi valorizzare la frase «siamo gli amici di Napoli» solo 14 giorni dopo in sede di sommarie informazioni testimoniali davanti al Pubblico ministero. Il ricorrente non avrebbe avuto alcuna contezza della caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA] allorquando gli aveva conferito l'incarico di effettuare le richieste estorsive alla persona offesa e non ne avrebbe condiviso il metodo, ignorando anche che il coimputato si sarebbe servito di altra persona. Il ricorrente si duole anche della determinazione della pena e del bilanciamento tra circostanze eterogenee, non essendo stata valorizzata l'ammissione dell'addebito. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], con due distinti ricorsi, dei quali, quello a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è comune alla posizione anche di [OSCURATO:PERSONA], deduce, con il primo motivo, argomenti sovrapponibili a quelli del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a proposito dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso, esclusa dal Tribunale del riesame ed oggettivamente non sussistente ove si abbia riguardo al contenuto della minaccia, alle modalità della condotta ed al contesto di riferimento. Con il secondo motivo, del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] i ricorrenti si dolgono del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce argomenti sovrapponibili agli altri ricorsi, sottolineando l'assenza di elemento soggettivo quanto all'uso del metodo mafioso ed il vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, sono parzialmente fondati in ragione di quanto segue. 1. Sono fondati i motivi di ricorso volti a censurare la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222). Ed, in questo senso, occorre che vi sia l'effettivo utilizzo del metodo mafioso (Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011, Barbieri, Rv. 250347). Tuttavia, è vero anche che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991 è necessario l'effettivo ricorso ad una condotta oggettivamente intimidatoria dipendente dal manifestato vincolo associativo con una organizzazione criminale di stampo mafioso, non essendo sufficiente la mera suggestione indotta nella vittima dal riferimento da parte dell'autore del reato alla sua provenienza geografica. (Fattispecie in cui gli imputati si erano limitati a specificare di essere "calabresi", pur senza alludere in alcun modo all'appartenenza ad una organizzazione di tipo mafioso e non adottando comportamenti riferibili a quelli indicati nell'art.416- bis, comma terzo, cod.pen.). (Sez. 6, n. 31405 del 07/06/2017, Costantino, Rv. 270572). Nel caso in esame, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - i quali effettivamente avevano un accento marcatamente napoletano, come aveva precisato la vittima - si erano limitati a riferire al citofono alla figlia di costei che erano «amici di Napoli», non facendo riferimento ad alcun gruppo malavitoso alle loro spalle, né essendo conosciuti dalla persona offesa come appartenenti a sodalizi criminali, né vantando in qualche modo la loro caratura criminale, né riferendosi ad una richiesta dai connotati di per sé evocativi del metodo mafioso (come quella relativa alla richiesta di pizzo, regalie natalizie ingiustificate, controllo del territorio, "tassa ambientale", "messa a posto", "protezione" o simili). Vale a dire che la natura della richiesta in sé e la sua modalità peraltro isolata e non più ripetuta dai correi - riferita alla pretesa di ottenere un credito non più esigibile - nonché il contesto di riferimento, non potevano indurre se non una mera suggestione soggettiva nella persona offesa, così come era avvenuto e come dalla medesima raccontato agli investigatori, ma ciò non può essere sufficiente, in assenza di altri riferimenti anche impliciti alla presenza di una associazione criminale a far ritenere che oggettivamente gli imputati si siano avvalsi del metodo mafioso, come l'ultima sentenza citata ha voluto sottolineare in un caso analogo nel quale vi era stata la sola spendita della provenienza regionale degli autori. L'esclusione della circostanza aggravante comporta l'eliminazione del relativo segmento di pena per essa stabilito dal Tribunale e confermato dalla Corte di appello in ragione di ogni singolo imputato, con una riduzione della sanzione come da dispositivo. 2. Non sono fondati i motivi sulle circostanze attenuanti generiche. 2.1. Il giudizio di bilanciamento di circostanze eterogenee effettuato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stato giustificato dalla oggettiva gravità del fatto. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, concorde nel ritenere che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art.133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari). La pena, stabilita in misura prossima al minimo edittale e comunque di gran lunga inferiore alla sua media, è stata ritenuta congrua dalla Corte di appello. Nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). 2.2. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato giustificato attraverso il richiamo ai loro precedenti penali ed alle modalità del fatto. Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen. che esclude e, per l'effetto, ridetermina la pena: per [OSCURATO:PERSONA], in anni due, mesi tre, giorni sei di reclusione ed euro 600 di multa; per [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, mesi quattro, giorni sei di reclusione ed euro 2733,00 di multa; per [OSCURATO:PERSONA] in anni 3, mesi cinque, giorni sedici di reclusione ed euro 2955,00 di multa. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 19.05.2023. Il Consigliere estensore
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