Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 1979

Cassazione n. 16434/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/02/1979 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione impugnata, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma il 07/12/2012, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Roma il 22/01/2012.

Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, censurato per l'applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale e per la mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce dell'effettivo disvalore delle condotte illecite in esame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda giurisdizionale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Roma conformemente alle emergenze processuali.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argornentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01).

La Corte di appello di Roma, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti dalle Forze dell'Ordine il 19/03/2016, nell'immediatezza dei fatti, che nella loro consistenza materiale devono ritenersi incontroversi e non contestati dal ricorrente, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Bultrini discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale romana nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta dell'imputato, che non consentivano l'attenuazione della pena invocata dal ricorrente, tenuto conto dei suoi precedenti penali specifici e del comportamento processuale assunto, che imponevano di applicare la recidiva reiterata specifica infraquinquennale oggetto di contestazione e di escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054- 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14/04/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] no Moginl- )Ahy e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/02/1979 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione impugnata, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma il 07/12/2012, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Roma il 22/01/2012. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, censurato per l'applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale e per la mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce dell'effettivo disvalore delle condotte illecite in esame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda giurisdizionale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Roma conformemente alle emergenze processuali. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argornentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Roma, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti dalle Forze dell'Ordine il 19/03/2016, nell'immediatezza dei fatti, che nella loro consistenza materiale devono ritenersi incontroversi e non contestati dal ricorrente, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Bultrini discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale romana nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta dell'imputato, che non consentivano l'attenuazione della pena invocata dal ricorrente, tenuto conto dei suoi precedenti penali specifici e del comportamento processuale assunto, che imponevano di applicare la recidiva reiterata specifica infraquinquennale oggetto di contestazione e di escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054- 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] no Moginl- )Ahy e [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16434/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris