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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 dicembre 2025

Cassazione n. 41741/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1125/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21012/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 febbraio 2021, il Tribunale di Firenze – per quanto qui di interesse – aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per una serie di fatti di bancarotta fraudolenta commessi in danno della “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41741/2025 Roma, lì, 30/12/2025 dichiarata fallita in data 11 gennaio 2012, nonché per il reato di omessa dichiarazione, di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

Con sentenza del 16 luglio 2024, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando l’estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e rideterminando il trattamento sanzionatorio.

Secondo l’impostazione accusatoria, l'imputato – nella qualità di coamministratore di fatto della società e in concorso con il padre [OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio di amministrazione sino al 21 luglio 2009 – avrebbe distratto la somma di euro 2.495.600,00, con la quale, in data 26 luglio 2007, era stato pagato il prezzo attribuito alle azioni di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. possedute da [OSCURATO:PERSONA], pari al 68% del capitale sociale.

L’operazione è stata così riassunta dalla Corte di appello: in data 23 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto la quota da lui posseduta in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., appositamente costituita in data 15 dicembre 2006 dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA]; il denaro utilizzato per l'acquisto della quota, pari ad euro 2.500.000,00 era il provento di un finanziamento bancario concesso a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; successivamente, in data 15 dicembre 2008, era stata convenuta la fusione per incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (la nuova realtà imprenditoriale, risultante dalla fusione, aveva assunto la denominazione della società incorporata: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).

In tal modo, secondo l’impostazione accusatoria, sarebbe stata distratta la somma di circa euro 2.500.000,00, in quanto, con la fusione, la fallita si era accollata il mutuo stipulato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., laddove il finanziamento era andato a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA] (capo B).

L'imputato, in concorso con il padre [OSCURATO:PERSONA], avrebbe realizzato un’ulteriore operazione distrattiva mediante l’acquisto, in data 29 dicembre 2009, di un ramo d'azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione – costituito da tre testate (la rivista mensile "Barche e Gommoni", la rivista mensile "Fotocomputer" e la rivista bimestrale "Gli speciali di [OSCURATO:PERSONA]") nonché da mobili e attrezzature varie – per il prezzo di euro 5.525,00, pari alla differenza tra le attività, valutate euro 336.707,29, e le passività, valutate euro 331.182,29.

Secondo la pubblica accusa l'acquisto era stato fatto in danno della fallita, sia perché il valore attribuito alle attività era eccessivo, sia perché con la compravendita erano stati trasferiti alla fallita debiti liquidi ed esigibili a fronte di attività di dubbio valore e per di più immobilizzate.

E anche perché la fallita era creditrice di [OSCURATO:PERSONA] per euro 915.151,39, di cui non era stata fatta menzione nell'atto di cessione.

L'atto era stato fatto anche in conflitto di interessi, perché [OSCURATO:PERSONA] era partecipata al 90% da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e al 10% da [OSCURATO:PERSONA], che aveva sottoscritto l'atto per la venditrice pur essendo stato, fino al 20 luglio 2009, presidente del consiglio di amministrazione della società acquirente (capo C).

L'imputato, in concorso con il padre [OSCURATO:PERSONA], avrebbe realizzato un’ulteriore operazione distrattiva acquistando, sempre in data 29 dicembre 2009, un ramo d’azienda della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

Tale ramo comprendeva testate di proprietà, mobili e attrezzature varie, crediti verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’avviamento commerciale.

L’acquisto era avvenuto al prezzo di euro 7.000,00, corrispondente alla differenza tra le attività, stimate in euro 175.130,73, e le passività, valutate in euro 168.130,73.

Anche in questo caso, per la pubblica accusa, l'acquisto sarebbe stato fatto in danno della fallita.

Ciò sia perché il valore attribuito alle attività era eccessivo, sia perché, con la compravendita, erano stati trasferiti alla fallita debiti liquidi ed esigibili in cambio di attività di dubbio valore e per di più immobilizzate.

Inoltre, la fallita vantava un credito verso [OSCURATO:SOCIETA]. di € 525.519,77, di cui non era stata fatta menzione nell'atto di cessione.

L’operazione sarebbe stata realizzata anche in conflitto di interessi, poiché il capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. era stato detenuto, fino al 24 novembre 2009, per il 95% da [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva ceduto proprio in quella data a [OSCURATO:PERSONA] (capo D).

L'imputato avrebbe commesso anche il reato di cui agli articoli 216 e 223, comma 2, legge fall., in riferimento all'articolo 2621 cod. civ., per avere contribuito a cagionare il dissesto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esponendo nel bilancio al 31 dicembre 2008 fatti materiali non rispondenti al vero, così da indurre in errore i destinatari della comunicazione, al fine di ingannare il pubblico e conseguire per sé un ingiusto profitto.

Tali falsità avevano determinato una variazione del risultato economico d'esercizio superiore al 5% e una variazione del patrimonio netto superiore all'1%.

L’imputato, in particolare, avrebbe occultato un patrimonio netto negativo per oltre quattro milioni di euro (capo E).

L'imputato avrebbe commesso anche il reato di cui agli articoli 216 e 223, comma 2, legge fall., in riferimento all'art. 2621 cod. civ., per avere «contribuito a cagionare il dissesto» di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esponendo nel bilancio al 31 dicembre 2009 fatti materiali non rispondenti al vero, così da indurre in errore i destinatari della comunicazione al fine di ingannare il pubblico e conseguire per sé un ingiusto profitto.

Tali falsità avevano determinato una variazione del risultato economico d'esercizio superiore al 5% e una variazione del patrimonio netto superiore all'1%.

L’imputato, in particolare, avrebbe occultato un patrimonio netto negativo per oltre sei milioni di euro (capo F).

L'esposizione di dati falsi nei bilanci – del 2008 e del 2009 –, secondo l’impostazione accusatoria, sarebbe stata funzionale non solo all'occultamento delle distrazioni, ma anche a determinare una rappresentazione utile a favorire la quotazione della società sul Mercato alternativo dei capitali, ingenerando un'immagine di solidità del tutto ingiustificata.

Sempre secondo l’impostazione accusatoria, la dimensione delle differenze tra i dati effettivi e quelli rappresentati sarebbe stata tale da escludere ogni ipotesi di errore involontario.

Anzi, lo stretto collegamento con le operazioni descritte ai capi C) e D), effettuate con società appartenenti allo stesso gruppo, evidenzierebbe chiaramente l'esistenza del dolo necessario all'integrazione dei reati contestati.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere confermato la condanna inflitta in primo grado in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, contestato al capo B. In particolare, sostiene che, in realtà, l’imputato e il padre si sarebbero limitati a effettuare un’operazione di leveraged buy-out (LBO), attraverso la quale la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituita dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], aveva acquisito la totalità delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., successivamente incorporata per fusione.

Secondo l’accusa, l’operazione avrebbe comportato la distrazione della somma di € 2.495.600,00, corrisposta a [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto del 68% delle azioni della [OSCURATO:PERSONA], somma ottenuta mediante un mutuo contratto dalla società fallita.

La Corte di appello ha ritenuto che tale operazione fosse priva di giustificazione economica, fondata su dati di bilancio falsi e su un piano industriale irrealistico, e che avesse aggravato il dissesto della società.

Il ricorrente contesta tale ricostruzione, sostenendo che l’operazione sarebbe stata strutturata nel rispetto dei criteri contabili e sarebbe stata fondata su un piano industriale redatto da professionisti del settore e asseverato da un esperto.

Il piano avrebbe previsto flussi di cassa idonei a sostenere l’indebitamento contratto e la stessa operazione sarebbe stata valutata positivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] di Verona, come sarebbe stato confermato in dibattimento dal teste Berselli, capo area dell’istituto di credito.

La parte sostiene che: l’imputato non avrebbe tratto alcun vantaggio personale dall’operazione; l’unico beneficiario dell’operazione sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza impugnata non avrebbe chiarito quale sarebbe stato il concreto apporto causale fornito dal ricorrente; dalle testimonianze raccolte nel corso del dibattimento, tra cui quelle del curatore fallimentare Salvadori e dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], emergerebbe l’impatto rilevante della crisi economica nel determinare il dissesto della società.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. e 2634 cod. civ.

Contesta la sentenza impugnata, nella parte relativa al giudizio di responsabilità in ordine ai reati di bancarotta impropria da reato societario, contestati ai capi C) e D) dell’imputazione.

In particolare, censura la sentenza nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto distrattive le operazioni di acquisto, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dei rami d’azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:SOCIETA]., entrambe in liquidazione, avvenute il 29 dicembre 2009.

Secondo l’impostazione accusatoria, condivisa dai giudici di merito, tali operazioni sarebbero state realizzate in conflitto di interessi, in quanto le società cedenti erano riconducibili alla medesima compagine familiare, e avrebbero comportato l’assunzione di ingenti passività a fronte di beni e crediti di dubbia consistenza, con conseguente danno patrimoniale per la fallita.

La parte contesta tale ricostruzione sotto diversi profili.

In primo luogo, sostiene che i bilanci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:SOCIETA]. dimostrerebbero la sussistenza di attività produttive e ricavi, tali da escludere la qualificazione degli asset come “di dubbia consistenza”.

Le operazioni, inoltre, costituivano un tentativo di razionalizzazione e contenimento dei costi, mediante l’internalizzazione di funzioni aziendali strategiche, in un’ottica di risanamento e continuità aziendale.

Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’art. 2634 cod. civ., secondo cui non è punibile l’amministratore che abbia compiuto operazioni potenzialmente dannose per la società, qualora il profitto ottenuto da altra società del gruppo sia compensato da vantaggi per la società apparentemente danneggiata.

Nel caso di specie, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] era partecipata al 90% dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., le operazioni di acquisizione dei rami di azienda avrebbero dovuto essere considerate in una logica di gruppo.

2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. e 2621 cod. civ.

Il ricorrente contesta la sentenza impugnata, nella parte relativa ai capi E) e F), sostenendo che la Corte di appello avrebbe confermato la condanna di primo grado, trascurando alcuni elementi decisivi.

In primo luogo, avrebbe omesso di confrontarsi con il parere favorevole espresso da [OSCURATO:SOCIETA]. sul bilancio 2009, che faceva riferimento alla relazione della società di revisione [OSCURATO:PERSONA], che ne attestava la conformità agli [OSCURATO:PERSONA].

Non avrebbe considerato, inoltre, che, in sede di proposta di concordato preventivo avanzato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., le poste contabili riferite alle testate editoriali della società sarebbero state valorizzate.

Sotto altro profilo, lamenta l’assenza di una perizia tecnica sulle voci di bilancio contestate.

Sostiene, infine, che la Corte di appello non avrebbe motivato sul collegamento eziologico tra le presunte falsità e il dissesto nonché sull’elemento soggettivo del reato.

Sotto quest’ultimo profilo, sostiene che la Corte territoriale si sarebbe limitata a concentrare «la propria attenzione solo sulla copertura soggettiva dell'evento del reato, così dimenticando che anche il reato presupposto di falso in bilancio deve essere integrato nelle sue componenti soggettive».

2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata, nelle parti relative al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale.

Sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare elementi rilevanti quali lo stato di incensuratezza e il comportamento tenuto dall’imputato, che avrebbe versato nelle casse sociali somme ingenti per salvare la fallita.

Sostiene, inoltre, che la pena inflitta (anni 5 di reclusione) sarebbe sproporzionata rispetto a quella applicata al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (anni 4 e mesi 8). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Esso, invero, è privo di specificità estrinseca, non essendosi il ricorrente effettivamente confrontato con le argomentazioni, congrue in fatto e correte in diritto, formulate dalla Corte di appello, con riferimento all’operazione contestata al capo B (cfr. pagine 23 ess. della sentenza impugnata).

La Corte territoriale ha chiarito in maniera precisa e coerente le ragioni per le quali, nel caso in esame, non poteva parlarsi di un’operazione di «fusione a seguito di acquisizione con indebitamento» (art. 2501-bis cod. civ.) legittimamente eseguita, ma solo di un’uscita di risorse finanziarie dalla società fallita, in assenza di un’effettiva contropartita patrimoniale e con pregiudizio per i creditori.

Ha rilevato che il levereged buy out può considerarsi correttamente effettuato quando: il piano economico-finanziario sia concreto, realistico e fondato su dati contabili attendibili; i flussi di cassa previsti siano ragionevolmente calcolati e idonei a garantire il rimborso del debito contratto per l’acquisizione; la società risultante dalla fusione sia in grado, in una prospettiva di continuità aziendale, di far fronte alle obbligazioni pregresse e a quelle derivanti dall’operazione; la relazione dell’esperto asseveratore sia fondata su un’analisi critica e indipendente della situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle società coinvolte.

Nel caso in esame, mancavano completamente tali condizioni.

L'operazione, invero, «non aveva nessuna giustificazione imprenditoriale e il piano economico e finanziario incluso nel progetto di fusione era basato su una scorretta rappresentazione della situazione aziendale e su una fantasiosa ricostruzione dei flussi di cassa sperati, che minavano, fin dall'origine, la realizzabilità del piano».

L’intera operazione, nella sostanza, si era risolta nella mera distrazione della somma di euro 2.500.000,00, in quanto, con la fusione, la fallita si era accollata il mutuo stipulato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., laddove il provento del finanziamento era andato a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA].

Per valutare «la correttezza giuridica dell'operazione e la fattibilità del piano» risultava decisiva la valutazione della effettività dei dati esposti in bilancio, che «erano decisamente inattendibili, non sottoposti a critica ragionata da parte dell'esperto, e, in parte affatto secondaria, falsi».

Il piano di fusione si fondava su bilanci viziati da gravi irregolarità contabili, tra cui la sopravvalutazione delle rimanenze (costituite in larga parte da riviste invendute prive di valore commerciale) e l’omessa svalutazione di crediti di dubbia esigibilità (cfr., in particolare, pagina 25 della sentenza impugnata).

L’esperto asseveratore si era limitato a recepire le informazioni fornite dagli amministratori, «senza alcun vaglio critico delle poste di bilancio e senza alcun esame della fattibilità del piano».

Quanto alle deduzioni del ricorrente relative alla crisi del settore, va rilevato che esse si presentano del tutto generiche.

La Corte di appello, d’altronde, ha ben ricostruito come, proprio a fronte della crisi, l’operazione era stata realizzata, in «attuazione di una strategia di uscita dal settore di attività economica esercitata, accompagnata dalla messa in sicurezza – nell'interesse dei soci – dei valori mobiliari e immobiliari della società fallita, con correlativo danno per i creditori».

Anche con riferimento alle presunte valutazioni positive dell’operazione, formulate dai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] di Verona il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

La Corte di appello, in particolare, ha escluso che la valutazione positiva dell’operazione da parte dell’istituto di credito finanziatore potesse costituire elemento idoneo a escludere la natura distrattiva dell’operazione, atteso che la banca si era limitata a confidare nelle rilevanti garanzie offerte.

I soggetti effettivamente pregiudicati dall’operazione non erano stati i finanziatori, bensì i creditori della società fallita, che si erano visti privati di ingenti risorse patrimoniali.

Quanto al contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha chiarito che «era consigliere di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fin dal 28 aprile 2005, allorché acquistò il 32% delle quote; concorse alla deliberazione della fusione, preceduta dall'acquisto, da parte di [OSCURATO:PERSONA], delle azioni possedute da [OSCURATO:PERSONA]; gestì personalmente tutta l'operazione, i cui effetti distrattivi erano palesi».

La circostanza che beneficiario diretto dell’operazione è stato il padre dell’imputato non priva certo di rilevanza penale il fatto, atteso che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non richiede che la distrazione debba essere fatta a beneficio diretto ed esclusivo dell’autore del delitto.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, invero, contesta, in maniera generica e assertiva, la sentenza impugnata, senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni, puntuali in fatto e corrette in diritto, sviluppate dalla Corte di appello con riferimento alle operazioni contestate ai capi C e D (cfr. pagine 27 e s. della sentenza impugnata).

In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che, con le operazioni in questione, si erano avuti i seguenti effetti: la fallita aveva acquisito oneri e pesi certi di società in liquidazione, a fronte di crediti solo potenziali, non essendo assistititi da garanzie capienti; aveva, inoltre, perso la possibilità di agire nei confronti delle due società oggetto di cessione, di cui era creditrice per ingenti somme di denaro.

A tutto ciò, andava aggiunto che, in una fase di grave difficoltà economica, la società – a seguito delle operazioni in esame – si era trovata con diciannove dipendenti in più, di cui non aveva alcun bisogno, tanto che, appena un mese dopo, il 28 gennaio 2010, aveva collocato in Cassa integrazione straordinaria venticinque lavoratori della sede di Firenze.

La Corte di appello ha posto in rilievo che «il riferimento alla internalizzazione delle attività» era «poi, del tutto improprio, posto che la compravendita aveva a oggetto due imprese in liquidazione, che non svolgevano più nessuna attività».

Ha, infine, evidenziato che la difesa aveva fatto riferimento in modo «del tutto improprio» ai vantaggi compensativi, atteso che si era limitata «a richiamare la norma che ad essi si riferisce e a dedurre l'esistenza di vantaggi siffatti, senza minimamente entrare nel merito delle dinamiche societarie e senza spiegare quali vantaggi avesse tratto [OSCURATO:PERSONA] dall'acquisizione delle due aziende».

Al riguardo, va rilevato che la decisione della Corte di appello si pone perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che: «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata» (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545); «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, i vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, di cui all'art. 2634, comma terzo, cod. civ., idonei ad escludere la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo, devono presentare i requisiti di certezza, congruità e proporzionalità ed essere di valore almeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato dalla società fallita» (Sez. 5, n. 42570 del 22/10/2024, Santacroce, Rv. 287233)

1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, invero, contesta genericamente la sentenza impugnata, senza confrontarsi con le argomentazioni, puntuali in fatto e corrette in diritto, formulate dalla Corte di appello, con riferimento ai reati contestati ai capi E e F (cfr. pagine 28 e ss. della sentenza impugnata).

Quanto alla relazione della società di revisione [OSCURATO:PERSONA], a cui faceva riferimento il parere favorevole espresso da [OSCURATO:SOCIETA]. sul bilancio 2009, la Corte di appello ne ha posto in rilievo la genericità e la scarsa rilevanza, atteso che non riguardava il bilancio del 2008 e, in ogni caso, consisteva in «mezza paginetta, in cui si dice di aver verificato, a campione, che tutto andava bene».

Per eliminare ogni dubbio, la Corte territoriale, in ogni caso, ha proceduto a un’analisi dettagliata dei bilanci del 2008 e del 2009, evidenziandone le palesi falsità (cfr. pagine 28 e ss. della sentenza impugnata).

Così, ad esempio, per quel che riguarda il bilancio 2008, ha evidenziato che: «tra i prodotti finiti e merci, indicati in euro 671.430, erano compresi, come al solito, le riviste invendute delle annate precedenti, che non valevano più nulla»; «il credito di euro 747.884, vantato nei confronti delle imprese controllate, era relativo, nella specie, al credito vantato nei confronti di una sola impresa, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., … vale a dire … un credito assolutamente irrecuperabile, che andava espunto dalla contabilità».

Violazioni ancora più palesi sono state descritte con riferimento alle immobilizzazioni immateriali e alle imposte anticipate all’Erario e alla redazione del bilancio del 2009 (cfr. pagine 30 e ss. della sentenza impugnata), con argomentazioni che non vengono minimamente contrastate dal ricorrente, che si limita genericamente a invocare la relazione di [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi effettivamente con l’analitica e rigorosa motivazione della Corte di appello.

Quanto all’assenza di una perizia tecnica, va posto in rilievo che la perizia è un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (cfr. Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936).

Manifestamente infondata è la censura con la quale il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione sul collegamento eziologico tra le presunte falsità e il dissesto.

La Corte di appello, invero, ha rilevato che la condotta degli imputati aveva concorso ad aggravare il dissesto della società, atteso che la falsità dei bilanci era stata funzionale alla prosecuzione dell'attività d'impresa, a cui erano conseguite altre ingenti perdite, «mascherate da altre falsità di bilancio, e quindi dall'insorgenza di altri debiti, sia verso i fornitori che verso i dipendenti e l'Erario» (cfr. pagine 31 e ss. della sentenza impugnata).

Manifestamente infondata è pure la censura relativa all’elemento soggettivo del reato, in quanto non è affatto vero che la Corte di appello si sarebbe limitata a concentrare «la propria attenzione solo sulla copertura soggettiva dell'evento del reato, così dimenticando … il reato presupposto di falso in bilancio».

La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato che «sotto il profilo psicologico mette conto rimarcare – anche se si tratta solo di uno dei molti elementi dimostrativi della coscienza e volontà di dichiarare il falso – che gli imputati avevano avuto dimostrazione diretta della criticità della situazione aziendale alla fine del 2009, in quanto il Direttore amministrativo ([OSCURATO:PERSONA]) aveva predisposto un bilancio che evidenziava la perdita imponente di oltre tre milioni di euro, addirittura calcolata prudenzialmente (dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA])». [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoposto «questo schema di bilancio agli organi amministrativi della società», ma non sapeva quale uso ne fosse stato fatto.

Tale «sviluppo dei fatti» era «stato confermato da [OSCURATO:PERSONA]».

1.4. Il quarto motivo è inammissibile.

Con esso, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851).

Va, peraltro, ribadito che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso, come quello in esame, in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

Quanto al raffronto con la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], va ribadita, alla luce del principio sancito dall'art. 27 Cost. secondo il quale il trattamento penale è personale, l'inammissibilità delle questioni con le quali si lamenta la disparità di pena, avendo questa Corte già affermato che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (cfr. Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 264020).

Per la consolidata giurisprudenza di legittimità, inoltre, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come parimenti avvenuto nel caso in esame.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 17 ottobre 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1125/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21012/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 febbraio 2021, il Tribunale di Firenze – per quanto qui di interesse – aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per una serie di fatti di bancarotta fraudolenta commessi in danno della “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41741/2025 Roma, lì, 30/12/2025 dichiarata fallita in data 11 gennaio 2012, nonché per il reato di omessa dichiarazione, di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Con sentenza del 16 luglio 2024, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando l’estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e rideterminando il trattamento sanzionatorio. Secondo l’impostazione accusatoria, l'imputato – nella qualità di coamministratore di fatto della società e in concorso con il padre [OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio di amministrazione sino al 21 luglio 2009 – avrebbe distratto la somma di euro 2.495.600,00, con la quale, in data 26 luglio 2007, era stato pagato il prezzo attribuito alle azioni di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. possedute da [OSCURATO:PERSONA], pari al 68% del capitale sociale. L’operazione è stata così riassunta dalla Corte di appello: in data 23 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto la quota da lui posseduta in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., appositamente costituita in data 15 dicembre 2006 dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA]; il denaro utilizzato per l'acquisto della quota, pari ad euro 2.500.000,00 era il provento di un finanziamento bancario concesso a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; successivamente, in data 15 dicembre 2008, era stata convenuta la fusione per incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (la nuova realtà imprenditoriale, risultante dalla fusione, aveva assunto la denominazione della società incorporata: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). In tal modo, secondo l’impostazione accusatoria, sarebbe stata distratta la somma di circa euro 2.500.000,00, in quanto, con la fusione, la fallita si era accollata il mutuo stipulato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., laddove il finanziamento era andato a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA] (capo B). L'imputato, in concorso con il padre [OSCURATO:PERSONA], avrebbe realizzato un’ulteriore operazione distrattiva mediante l’acquisto, in data 29 dicembre 2009, di un ramo d'azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione – costituito da tre testate (la rivista mensile "Barche e Gommoni", la rivista mensile "Fotocomputer" e la rivista bimestrale "Gli speciali di [OSCURATO:PERSONA]") nonché da mobili e attrezzature varie – per il prezzo di euro 5.525,00, pari alla differenza tra le attività, valutate euro 336.707,29, e le passività, valutate euro 331.182,29. Secondo la pubblica accusa l'acquisto era stato fatto in danno della fallita, sia perché il valore attribuito alle attività era eccessivo, sia perché con la compravendita erano stati trasferiti alla fallita debiti liquidi ed esigibili a fronte di attività di dubbio valore e per di più immobilizzate. E anche perché la fallita era creditrice di [OSCURATO:PERSONA] per euro 915.151,39, di cui non era stata fatta menzione nell'atto di cessione. L'atto era stato fatto anche in conflitto di interessi, perché [OSCURATO:PERSONA] era partecipata al 90% da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e al 10% da [OSCURATO:PERSONA], che aveva sottoscritto l'atto per la venditrice pur essendo stato, fino al 20 luglio 2009, presidente del consiglio di amministrazione della società acquirente (capo C). L'imputato, in concorso con il padre [OSCURATO:PERSONA], avrebbe realizzato un’ulteriore operazione distrattiva acquistando, sempre in data 29 dicembre 2009, un ramo d’azienda della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Tale ramo comprendeva testate di proprietà, mobili e attrezzature varie, crediti verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’avviamento commerciale. L’acquisto era avvenuto al prezzo di euro 7.000,00, corrispondente alla differenza tra le attività, stimate in euro 175.130,73, e le passività, valutate in euro 168.130,73. Anche in questo caso, per la pubblica accusa, l'acquisto sarebbe stato fatto in danno della fallita. Ciò sia perché il valore attribuito alle attività era eccessivo, sia perché, con la compravendita, erano stati trasferiti alla fallita debiti liquidi ed esigibili in cambio di attività di dubbio valore e per di più immobilizzate. Inoltre, la fallita vantava un credito verso [OSCURATO:SOCIETA]. di € 525.519,77, di cui non era stata fatta menzione nell'atto di cessione. L’operazione sarebbe stata realizzata anche in conflitto di interessi, poiché il capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. era stato detenuto, fino al 24 novembre 2009, per il 95% da [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva ceduto proprio in quella data a [OSCURATO:PERSONA] (capo D). L'imputato avrebbe commesso anche il reato di cui agli articoli 216 e 223, comma 2, legge fall., in riferimento all'articolo 2621 cod. civ., per avere contribuito a cagionare il dissesto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esponendo nel bilancio al 31 dicembre 2008 fatti materiali non rispondenti al vero, così da indurre in errore i destinatari della comunicazione, al fine di ingannare il pubblico e conseguire per sé un ingiusto profitto. Tali falsità avevano determinato una variazione del risultato economico d'esercizio superiore al 5% e una variazione del patrimonio netto superiore all'1%. L’imputato, in particolare, avrebbe occultato un patrimonio netto negativo per oltre quattro milioni di euro (capo E). L'imputato avrebbe commesso anche il reato di cui agli articoli 216 e 223, comma 2, legge fall., in riferimento all'art. 2621 cod. civ., per avere «contribuito a cagionare il dissesto» di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esponendo nel bilancio al 31 dicembre 2009 fatti materiali non rispondenti al vero, così da indurre in errore i destinatari della comunicazione al fine di ingannare il pubblico e conseguire per sé un ingiusto profitto. Tali falsità avevano determinato una variazione del risultato economico d'esercizio superiore al 5% e una variazione del patrimonio netto superiore all'1%. L’imputato, in particolare, avrebbe occultato un patrimonio netto negativo per oltre sei milioni di euro (capo F). L'esposizione di dati falsi nei bilanci – del 2008 e del 2009 –, secondo l’impostazione accusatoria, sarebbe stata funzionale non solo all'occultamento delle distrazioni, ma anche a determinare una rappresentazione utile a favorire la quotazione della società sul Mercato alternativo dei capitali, ingenerando un'immagine di solidità del tutto ingiustificata. Sempre secondo l’impostazione accusatoria, la dimensione delle differenze tra i dati effettivi e quelli rappresentati sarebbe stata tale da escludere ogni ipotesi di errore involontario. Anzi, lo stretto collegamento con le operazioni descritte ai capi C) e D), effettuate con società appartenenti allo stesso gruppo, evidenzierebbe chiaramente l'esistenza del dolo necessario all'integrazione dei reati contestati. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere confermato la condanna inflitta in primo grado in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, contestato al capo B. In particolare, sostiene che, in realtà, l’imputato e il padre si sarebbero limitati a effettuare un’operazione di leveraged buy-out (LBO), attraverso la quale la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituita dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], aveva acquisito la totalità delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., successivamente incorporata per fusione. Secondo l’accusa, l’operazione avrebbe comportato la distrazione della somma di € 2.495.600,00, corrisposta a [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto del 68% delle azioni della [OSCURATO:PERSONA], somma ottenuta mediante un mutuo contratto dalla società fallita. La Corte di appello ha ritenuto che tale operazione fosse priva di giustificazione economica, fondata su dati di bilancio falsi e su un piano industriale irrealistico, e che avesse aggravato il dissesto della società. Il ricorrente contesta tale ricostruzione, sostenendo che l’operazione sarebbe stata strutturata nel rispetto dei criteri contabili e sarebbe stata fondata su un piano industriale redatto da professionisti del settore e asseverato da un esperto. Il piano avrebbe previsto flussi di cassa idonei a sostenere l’indebitamento contratto e la stessa operazione sarebbe stata valutata positivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] di Verona, come sarebbe stato confermato in dibattimento dal teste Berselli, capo area dell’istituto di credito. La parte sostiene che: l’imputato non avrebbe tratto alcun vantaggio personale dall’operazione; l’unico beneficiario dell’operazione sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza impugnata non avrebbe chiarito quale sarebbe stato il concreto apporto causale fornito dal ricorrente; dalle testimonianze raccolte nel corso del dibattimento, tra cui quelle del curatore fallimentare Salvadori e dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], emergerebbe l’impatto rilevante della crisi economica nel determinare il dissesto della società. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. e 2634 cod. civ. Contesta la sentenza impugnata, nella parte relativa al giudizio di responsabilità in ordine ai reati di bancarotta impropria da reato societario, contestati ai capi C) e D) dell’imputazione. In particolare, censura la sentenza nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto distrattive le operazioni di acquisto, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dei rami d’azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:SOCIETA]., entrambe in liquidazione, avvenute il 29 dicembre 2009. Secondo l’impostazione accusatoria, condivisa dai giudici di merito, tali operazioni sarebbero state realizzate in conflitto di interessi, in quanto le società cedenti erano riconducibili alla medesima compagine familiare, e avrebbero comportato l’assunzione di ingenti passività a fronte di beni e crediti di dubbia consistenza, con conseguente danno patrimoniale per la fallita. La parte contesta tale ricostruzione sotto diversi profili. In primo luogo, sostiene che i bilanci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:SOCIETA]. dimostrerebbero la sussistenza di attività produttive e ricavi, tali da escludere la qualificazione degli asset come “di dubbia consistenza”. Le operazioni, inoltre, costituivano un tentativo di razionalizzazione e contenimento dei costi, mediante l’internalizzazione di funzioni aziendali strategiche, in un’ottica di risanamento e continuità aziendale. Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’art. 2634 cod. civ., secondo cui non è punibile l’amministratore che abbia compiuto operazioni potenzialmente dannose per la società, qualora il profitto ottenuto da altra società del gruppo sia compensato da vantaggi per la società apparentemente danneggiata. Nel caso di specie, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] era partecipata al 90% dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., le operazioni di acquisizione dei rami di azienda avrebbero dovuto essere considerate in una logica di gruppo. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. e 2621 cod. civ. Il ricorrente contesta la sentenza impugnata, nella parte relativa ai capi E) e F), sostenendo che la Corte di appello avrebbe confermato la condanna di primo grado, trascurando alcuni elementi decisivi. In primo luogo, avrebbe omesso di confrontarsi con il parere favorevole espresso da [OSCURATO:SOCIETA]. sul bilancio 2009, che faceva riferimento alla relazione della società di revisione [OSCURATO:PERSONA], che ne attestava la conformità agli [OSCURATO:PERSONA]. Non avrebbe considerato, inoltre, che, in sede di proposta di concordato preventivo avanzato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., le poste contabili riferite alle testate editoriali della società sarebbero state valorizzate. Sotto altro profilo, lamenta l’assenza di una perizia tecnica sulle voci di bilancio contestate. Sostiene, infine, che la Corte di appello non avrebbe motivato sul collegamento eziologico tra le presunte falsità e il dissesto nonché sull’elemento soggettivo del reato. Sotto quest’ultimo profilo, sostiene che la Corte territoriale si sarebbe limitata a concentrare «la propria attenzione solo sulla copertura soggettiva dell'evento del reato, così dimenticando che anche il reato presupposto di falso in bilancio deve essere integrato nelle sue componenti soggettive». 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Il ricorrente censura la sentenza impugnata, nelle parti relative al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. Sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare elementi rilevanti quali lo stato di incensuratezza e il comportamento tenuto dall’imputato, che avrebbe versato nelle casse sociali somme ingenti per salvare la fallita. Sostiene, inoltre, che la pena inflitta (anni 5 di reclusione) sarebbe sproporzionata rispetto a quella applicata al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (anni 4 e mesi 8). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Esso, invero, è privo di specificità estrinseca, non essendosi il ricorrente effettivamente confrontato con le argomentazioni, congrue in fatto e correte in diritto, formulate dalla Corte di appello, con riferimento all’operazione contestata al capo B (cfr. pagine 23 ess. della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha chiarito in maniera precisa e coerente le ragioni per le quali, nel caso in esame, non poteva parlarsi di un’operazione di «fusione a seguito di acquisizione con indebitamento» (art. 2501-bis cod. civ.) legittimamente eseguita, ma solo di un’uscita di risorse finanziarie dalla società fallita, in assenza di un’effettiva contropartita patrimoniale e con pregiudizio per i creditori. Ha rilevato che il levereged buy out può considerarsi correttamente effettuato quando: il piano economico-finanziario sia concreto, realistico e fondato su dati contabili attendibili; i flussi di cassa previsti siano ragionevolmente calcolati e idonei a garantire il rimborso del debito contratto per l’acquisizione; la società risultante dalla fusione sia in grado, in una prospettiva di continuità aziendale, di far fronte alle obbligazioni pregresse e a quelle derivanti dall’operazione; la relazione dell’esperto asseveratore sia fondata su un’analisi critica e indipendente della situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle società coinvolte. Nel caso in esame, mancavano completamente tali condizioni. L'operazione, invero, «non aveva nessuna giustificazione imprenditoriale e il piano economico e finanziario incluso nel progetto di fusione era basato su una scorretta rappresentazione della situazione aziendale e su una fantasiosa ricostruzione dei flussi di cassa sperati, che minavano, fin dall'origine, la realizzabilità del piano». L’intera operazione, nella sostanza, si era risolta nella mera distrazione della somma di euro 2.500.000,00, in quanto, con la fusione, la fallita si era accollata il mutuo stipulato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., laddove il provento del finanziamento era andato a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA]. Per valutare «la correttezza giuridica dell'operazione e la fattibilità del piano» risultava decisiva la valutazione della effettività dei dati esposti in bilancio, che «erano decisamente inattendibili, non sottoposti a critica ragionata da parte dell'esperto, e, in parte affatto secondaria, falsi». Il piano di fusione si fondava su bilanci viziati da gravi irregolarità contabili, tra cui la sopravvalutazione delle rimanenze (costituite in larga parte da riviste invendute prive di valore commerciale) e l’omessa svalutazione di crediti di dubbia esigibilità (cfr., in particolare, pagina 25 della sentenza impugnata). L’esperto asseveratore si era limitato a recepire le informazioni fornite dagli amministratori, «senza alcun vaglio critico delle poste di bilancio e senza alcun esame della fattibilità del piano». Quanto alle deduzioni del ricorrente relative alla crisi del settore, va rilevato che esse si presentano del tutto generiche. La Corte di appello, d’altronde, ha ben ricostruito come, proprio a fronte della crisi, l’operazione era stata realizzata, in «attuazione di una strategia di uscita dal settore di attività economica esercitata, accompagnata dalla messa in sicurezza – nell'interesse dei soci – dei valori mobiliari e immobiliari della società fallita, con correlativo danno per i creditori». Anche con riferimento alle presunte valutazioni positive dell’operazione, formulate dai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] di Verona il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello, in particolare, ha escluso che la valutazione positiva dell’operazione da parte dell’istituto di credito finanziatore potesse costituire elemento idoneo a escludere la natura distrattiva dell’operazione, atteso che la banca si era limitata a confidare nelle rilevanti garanzie offerte. I soggetti effettivamente pregiudicati dall’operazione non erano stati i finanziatori, bensì i creditori della società fallita, che si erano visti privati di ingenti risorse patrimoniali. Quanto al contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha chiarito che «era consigliere di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fin dal 28 aprile 2005, allorché acquistò il 32% delle quote; concorse alla deliberazione della fusione, preceduta dall'acquisto, da parte di [OSCURATO:PERSONA], delle azioni possedute da [OSCURATO:PERSONA]; gestì personalmente tutta l'operazione, i cui effetti distrattivi erano palesi». La circostanza che beneficiario diretto dell’operazione è stato il padre dell’imputato non priva certo di rilevanza penale il fatto, atteso che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non richiede che la distrazione debba essere fatta a beneficio diretto ed esclusivo dell’autore del delitto. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, invero, contesta, in maniera generica e assertiva, la sentenza impugnata, senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni, puntuali in fatto e corrette in diritto, sviluppate dalla Corte di appello con riferimento alle operazioni contestate ai capi C e D (cfr. pagine 27 e s. della sentenza impugnata). In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che, con le operazioni in questione, si erano avuti i seguenti effetti: la fallita aveva acquisito oneri e pesi certi di società in liquidazione, a fronte di crediti solo potenziali, non essendo assistititi da garanzie capienti; aveva, inoltre, perso la possibilità di agire nei confronti delle due società oggetto di cessione, di cui era creditrice per ingenti somme di denaro. A tutto ciò, andava aggiunto che, in una fase di grave difficoltà economica, la società – a seguito delle operazioni in esame – si era trovata con diciannove dipendenti in più, di cui non aveva alcun bisogno, tanto che, appena un mese dopo, il 28 gennaio 2010, aveva collocato in Cassa integrazione straordinaria venticinque lavoratori della sede di Firenze. La Corte di appello ha posto in rilievo che «il riferimento alla internalizzazione delle attività» era «poi, del tutto improprio, posto che la compravendita aveva a oggetto due imprese in liquidazione, che non svolgevano più nessuna attività». Ha, infine, evidenziato che la difesa aveva fatto riferimento in modo «del tutto improprio» ai vantaggi compensativi, atteso che si era limitata «a richiamare la norma che ad essi si riferisce e a dedurre l'esistenza di vantaggi siffatti, senza minimamente entrare nel merito delle dinamiche societarie e senza spiegare quali vantaggi avesse tratto [OSCURATO:PERSONA] dall'acquisizione delle due aziende». Al riguardo, va rilevato che la decisione della Corte di appello si pone perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che: «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata» (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545); «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, i vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, di cui all'art. 2634, comma terzo, cod. civ., idonei ad escludere la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo, devono presentare i requisiti di certezza, congruità e proporzionalità ed essere di valore almeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato dalla società fallita» (Sez. 5, n. 42570 del 22/10/2024, Santacroce, Rv. 287233) 1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, invero, contesta genericamente la sentenza impugnata, senza confrontarsi con le argomentazioni, puntuali in fatto e corrette in diritto, formulate dalla Corte di appello, con riferimento ai reati contestati ai capi E e F (cfr. pagine 28 e ss. della sentenza impugnata). Quanto alla relazione della società di revisione [OSCURATO:PERSONA], a cui faceva riferimento il parere favorevole espresso da [OSCURATO:SOCIETA]. sul bilancio 2009, la Corte di appello ne ha posto in rilievo la genericità e la scarsa rilevanza, atteso che non riguardava il bilancio del 2008 e, in ogni caso, consisteva in «mezza paginetta, in cui si dice di aver verificato, a campione, che tutto andava bene». Per eliminare ogni dubbio, la Corte territoriale, in ogni caso, ha proceduto a un’analisi dettagliata dei bilanci del 2008 e del 2009, evidenziandone le palesi falsità (cfr. pagine 28 e ss. della sentenza impugnata). Così, ad esempio, per quel che riguarda il bilancio 2008, ha evidenziato che: «tra i prodotti finiti e merci, indicati in euro 671.430, erano compresi, come al solito, le riviste invendute delle annate precedenti, che non valevano più nulla»; «il credito di euro 747.884, vantato nei confronti delle imprese controllate, era relativo, nella specie, al credito vantato nei confronti di una sola impresa, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., … vale a dire … un credito assolutamente irrecuperabile, che andava espunto dalla contabilità». Violazioni ancora più palesi sono state descritte con riferimento alle immobilizzazioni immateriali e alle imposte anticipate all’Erario e alla redazione del bilancio del 2009 (cfr. pagine 30 e ss. della sentenza impugnata), con argomentazioni che non vengono minimamente contrastate dal ricorrente, che si limita genericamente a invocare la relazione di [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi effettivamente con l’analitica e rigorosa motivazione della Corte di appello. Quanto all’assenza di una perizia tecnica, va posto in rilievo che la perizia è un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (cfr. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936). Manifestamente infondata è la censura con la quale il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione sul collegamento eziologico tra le presunte falsità e il dissesto. La Corte di appello, invero, ha rilevato che la condotta degli imputati aveva concorso ad aggravare il dissesto della società, atteso che la falsità dei bilanci era stata funzionale alla prosecuzione dell'attività d'impresa, a cui erano conseguite altre ingenti perdite, «mascherate da altre falsità di bilancio, e quindi dall'insorgenza di altri debiti, sia verso i fornitori che verso i dipendenti e l'Erario» (cfr. pagine 31 e ss. della sentenza impugnata). Manifestamente infondata è pure la censura relativa all’elemento soggettivo del reato, in quanto non è affatto vero che la Corte di appello si sarebbe limitata a concentrare «la propria attenzione solo sulla copertura soggettiva dell'evento del reato, così dimenticando … il reato presupposto di falso in bilancio». La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato che «sotto il profilo psicologico mette conto rimarcare – anche se si tratta solo di uno dei molti elementi dimostrativi della coscienza e volontà di dichiarare il falso – che gli imputati avevano avuto dimostrazione diretta della criticità della situazione aziendale alla fine del 2009, in quanto il Direttore amministrativo ([OSCURATO:PERSONA]) aveva predisposto un bilancio che evidenziava la perdita imponente di oltre tre milioni di euro, addirittura calcolata prudenzialmente (dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA])». [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoposto «questo schema di bilancio agli organi amministrativi della società», ma non sapeva quale uso ne fosse stato fatto. Tale «sviluppo dei fatti» era «stato confermato da [OSCURATO:PERSONA]». 1.4. Il quarto motivo è inammissibile. Con esso, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851). Va, peraltro, ribadito che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso, come quello in esame, in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). Quanto al raffronto con la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], va ribadita, alla luce del principio sancito dall'art. 27 Cost. secondo il quale il trattamento penale è personale, l'inammissibilità delle questioni con le quali si lamenta la disparità di pena, avendo questa Corte già affermato che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (cfr. Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 264020). Per la consolidata giurisprudenza di legittimità, inoltre, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come parimenti avvenuto nel caso in esame. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 17 ottobre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]