CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15434/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A SUPERIORE, in persona del Sindaco pro2026 tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1774 MAURO;- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 586/2022 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 26/10/2022 R.G.N. 435/2021;Numero registro generale 9603/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 15434/2026del 10/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 20/05/20261. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’opposizioneproposta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decretoingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per crediti retributivi,accogliendo viceversa, la domanda in manleva confronti dellaTWINS BROTHERS, quale chiamata in causa.2. La Corte di appello di Salerno respingeva il gravame propostodalla [OSCURATO:PERSONA] chiamata in causa a titolo di manlevarilevando preliminarmente l’ammissibilità della domanda dirivalsa azionata dal Comune attesa l’intervenuta autorizzazioneimplicita da parte del giudice di primo grado dal momento cheTWINS BROTHERS si era costituita spontaneamente resistendoalla domanda di rivalsa partecipando alla discussione edepositando all’uopo note scritte di udienza. (vedi Cass. n.7526/2012). Per la Corte, d’altra parte, la natura “nonlavoristica” della controversia non incide sulla competenza datala rilevanza solo interna del sistema tabellare.Nel merito, la Corte di appello rilevava l’infondatezza dellacensura dedotta dalla appellante fondata sul mancato rispettoda parte del Comune del procedimento stabilito per il recuperodegli oneri finanziari e in quanto la rivalsa era stata azionatasenza una preventiva richiesta da parte dell’Ente.Al riguardo, la Corte territoriale rilevava che con atto in data 13luglio 2018 il responsabile aveva provveduto a comunicare allaTWINS BROTHERS “ l’importo da versare in occasione dellamanifestazione denominata “ Festa della pizza “ che si svolgerànei giorni 13-14-15-16-17 Luglio 2018, è pari ad € 1.634,52,comprensivi di oneri riflessi ed uso di automezzi, quali oneriNumero registro generale 9603/2023relativi a prestazioni per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi dNi umero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 15434/2026Polizia Municipale in occasione di eventi e manifestazioni “. Data pubblicazione 20/05/2026Relativamente alla eccepita mancanza di una formale richiestadi avvalersi del servizio da parte della [OSCURATO:PERSONA], laCorte distrettuale ne affermava l’infondatezza nella misura incui l’appellante riconosceva comunque di essersi avvalsa delservizio di polizia urbana per l’organizzazione e realizzazionedella manifestazione, essendo inammissibile la difesa di essersiavvalsa di un servizio di polizia privata che comunque nonesclude la necessità di un servizio d’ordine pubblico garantito invia esclusiva dalla polizia municipale.Inoltre, ad avviso del giudice di appello non rilevava neppureche la delibera di autorizzazione alla manifestazione del12/7/2018 non avesse richiamato la delibera nr. 257 del 5 luglio2018, pubblicata in data 10 luglio 2018 “ contenente ladeterminazione dei costi, criteri, termini, iter di procedura infavore di privati, in occasione di manifestazioni culturali edenogastronomiche “ dal momento che la delibera nr.257 era giàesecutiva e, quindi, vincolante, gli oneri erano statitempestivamente richiesti, e l’organizzatore era benconsapevole del necessario suo avvalimento del servizio dipolizia urbana (nel giudizio di primo grado confessa di non averavuto la possibilità di rivolgersi al servizio di vigilanza privata edi essersi avvalsa del servizio di polizia urbana).Infine, la violazione da parte dell’Ente dell’obbligo di ottenere ilprevio versamento prima di erogare prestazioni non sanal’inadempimento del fruitore, radicando la responsabilitàcontabile del funzionario nei confronti dell’ente di appartenenzaex art. 28 Cost.3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la TWINSBROTHERS con ricorso assistito da tre motivi, cui resistono conNumero registro generale 9603/2023controricorso sia la lavoratrice, sia il Comune di NoceraN umero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 15434/2026Inferiore. Data pubblicazione 20/05/20264. Tutte le parti hanno depositato memorieRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)– Violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 5 per i vizi attinentialla motivazione - inesistente ed apparente) - Omessapronuncia (artt. 112 e 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).1.1 La ricorrente sostiene che nessun compenso sia dovutoquando l’evento venga organizzato dalla stessaamministrazione comunale o sia prevista una sua direttapartecipazione attraverso il patrocinio, come nel caso di specie.1.2 Inoltre, si deduce la violazione della normativaregolamentare comunale che prevede la preventivaquantificazione dei costi per l’utilizzo del servizio di polizia localeche, in assenza, non avrebbe consentito all’Ente di richiederealcunché al privato che, peraltro, non aveva fatto alcuna istanzaformale di utilizzo della Polizia locale a supporto della vigilanzaprivata addetta alla manifestazione.1.3 Il primo motivo è inammissibile, atteso che la questioneavente ad oggetto il conferimento del patrocinio quale esimentedell’obbligo di pagare le prestazioni rese dalla Polizia municipalenon è stata esaminata dalla Corte di merito e, quindi, è nuova.Ed invero, la sentenza impugnata non indica come censura laquestione sollevata nell’odierno motivo costituita dall’esonerodall’obbligo di pagamento del servizio di polizia locale, quandol’evento venga organizzato dalla stessa amministrazionecomunale o sia prevista una sua diretta partecipazioneVa al riguardo richiamato il principio consolidato da cui nonN ucmie rsoi r egistro generale 9603/2023Numero sezionale 1774/2026intende discostare secondo cui in tema di ricorso per cassNauzmieoron dei r,a ccolta generale 15434/2026qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nelDlaat a pubblicazione 20/05/2026sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena diinammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta lorodeduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principiodi autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto delgiudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorsodevono investire questioni già comprese nel "themadecidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti,in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi dicontestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabilidi ufficio. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018;Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024).La censura in esame non allega l'avvenuta deduzione dinanzi algiudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza,non indica neppure in quale specifico atto del giudizioprecedente ciò sia avvenuto.1.4 Inoltre, il contestato mancato rispetto della normativaregolamentare non si confronta con la decisione che riconoscela debenza delle somme in considerazione del pacificoavvalimento in concreto del servizio d’ordine della Polizia urbanaed in particolare delle prestazioni rese dalla lavoratrice AnnaVigorito, agente di polizia municipale.1.5 Va, altresì, rilevato che la questione della mancataautorizzazione del lavoro straordinario è anch’essa questionenon trattata nella sentenza impugnata e comunque riguardaeventualmente il rapporto di lavoro fra l’Ente e la [OSCURATO:PERSONA] su cuiè intervenuto il giudicato non avendo il Comune impugnatol’ingiunzione adottata nei suoi confronti.1.6 Per quanto concerne la contestata violazione Nduemellrao r egistro generale 9603/2023Numero sezionale 1774/2026normativa regolamentare comunale che sarebbe Numsertoa dti ara ccolta generale 15434/2026interpretata in modo non corretto dal giudice del gravame, noDnat a pubblicazione 20/05/2026avendo la Corte di appello tenuto conto della predetta normativache condiziona il pagamento del servizio alla preventivaquantificazione dello stesso e conseguente adempimentoantecedentemente alla prestazione del servizio medesimo, è darilevarsi che tali asserite violazioni sono insindacabili in sede dilegittimità; valgono i principi consolidati affermati in plurimiprecedenti di questa Corte secondo cui l’esegesi del contratto,dell’atto unilaterale ed anche del provvedimento amministrativoè riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr.fra le tante Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006)perché la ricerca della volontà delle parti o del dichiarante sisostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013;Cass. n. 12360 del 2014). Se ne è tratta la conseguenza che levalutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio dicassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto deicanoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo dellasussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis,Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018). E’ statoinoltre precisato che la denuncia della violazione delle regole diermeneutica esige una specifica indicazione in iure, ossia laprecisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per le qualideve essere ravvisata l'anzidetta violazione, non potendo lecensure risolversi nella mera contrapposizione diun’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. fra le piùrecenti Cass. nn. 946 e 995 del 2021 nonché Cass. n. 28319 del2017).Orbene, nel caso di specie, la censura non illustra la asseritaviolazione delle regole ermeneutiche anzidette.Numero registro generale 9603/20231.7 Infine si rileva che i due profili di censura di cui agli arttN. umero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 15434/2026360, comma 1, n. 5, c.p.c. e all’art. 112 c.p.c. in relazionDeat a pubblicazione 20/05/2026all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. non sono articolati nel corpodella censura.Peraltro, il profilo dell’omesso esame si scontra con la c.d doppiaconforme, mentre il vizio di natura processuale è privo dispecifiche deduzioni al riguardo.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 38 del CCNL comparto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,avendo la Corte distrettuale erroneamente ritenuto prestazioneeccedente il normale orario di lavoro l’attività resa dalpersonale.Nel caso in questione mancando l’istanza di attivazione da partedella ricorrente dei servizi resi dalla polizia locale, istanzaequiparabile all’autorizzazione necessaria per il riconoscimentodel lavoro straordinario, su richiesta di privati, mancano ipresupposti per il riconoscimento del menzionato lavorostraordinario, con imputazione a carico della ricorrente.2.1 Il motivo è inammissibile.La questione della mancata autorizzazione al lavorostraordinario del dipendente della polizia municipale non ètrattata nella sentenza impugnata per cui non possono nonvalere le considerazioni inerenti all’esame del primo motivo.3. Con il terzo mezzo si deduce la violazione ed errataapplicazione delle norme di diritto (art. 360, comma 1, nn. 3 e5, c.p.c.) – erronea applicazione ed interpretazione della normaapplicata - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.Sostiene parte ricorrente che nell’opposizione a decretoingiuntivo in primo grado proposta dal Comune di NoceraSuperiore, fissata la data per la trattazione del giudizioN ucmoerno r egistro generale 9603/2023Numero sezionale 1774/2026apposito decreto, il Giudicante non aveva autorizzNaumtoer o dli ara ccolta generale 15434/2026chiamata in causa del terzo (odierno ricorrente). Data pubblicazione 20/05/2026Richiama al proposito una pronuncia di questa Corte (Ordinanza29342/2021 del 21.10.2021) secondo cui l’opponente se nonautorizzato deve evocare unicamente il soggetto che haottenuto il provvedimento da opporre, non potendo le partioriginariamente essere altre che il soggetto istante perl’ingiunzione e il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta(si cfr. Cass. Ord. Sez. 3 num. 29342/2021, Cass. 3, n. 4800dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Civ. n. 21101 del 19/10/2015).Diversamente dall’ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiamiin causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto arispondere della pretesa dell’attore (caso, questo, nel quale ladomanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur inmancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il veroresponsabile nel quadro di un rapporto oggettivamenteunitario), nell’eventualità della chiamata del terzo in garanzia lapredetta estensione automatica non si verifica, in ragionedell’autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluitiin un unico processo (Cassazione civile sez. III, 15/01/2020,n.516).Ad avviso di parte ricorrente l’autorizzazione non può essereimplicita, né la costituzione in giudizio della parte (evocata inassenza di espressa autorizzazione) può determinare unasanatoria di un vuoto autorizzatorio sotto il profilo processuale,espressamente contemplato.3.1 Il motivo è infondato.La Corte distrettuale ha fatto buon governo del principioaffermato da questa Corte, in tema di autorizzazione implicita,secondo cui in tema di opposizione a decreto ingiuntivo soggettaal rito del lavoro (nella specie, per controversia in materNiuam edroi r egistro generale 9603/2023Numero sezionale 1774/2026locazione), qualora l'opponente, nel ricorso in opposNuizmieoron dei r,a ccolta generale 15434/2026formuli istanza di chiamata in causa di terzo e il giudice, nDealt a pubblicazione 20/05/2026decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non riservi diprovvedere in merito, deve intendersi implicitamenteautorizzata la chiamata medesima, cui l'opponente provvederànotificando al terzo il ricorso in opposizione e il decreto difissazione dell'udienza; se il creditore opposto non si duole chela chiamata sia stata autorizzata senza consentirgli diinterloquire e se il terzo chiamato non si duole che il ricorso inopposizione non gli consenta di intendere le ragioni azionate inmonitorio, lo scopo è raggiunto ai sensi dell'art. 156, terzocomma, cod. proc. civ. e la chiamata del terzo va consideratarituale ([OSCURATO:PERSONA]. 3, Sentenza n. 7526 del 15/05/2012).Con successiva giurisprudenza il principio è stato ribaditoaffermando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non puòdirettamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere algiudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato,perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione dellaposizione sostanziale delle parti e l'opponente conserva la vestedi convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioniprocessuali, fermo restando che, qualora quest'ultimo, puravendo citato direttamente il terzo, abbia in via gradatatempestivamente richiesto l'autorizzazione di cui all'art. 269c.p.c., rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la qualedeve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata, ove il giudicepronunci nel merito anche nei confronti del terzo. (Cass. Sez. 6- 2, Ordinanza n. 16336 del 30/07/2020).4. In conclusione, il ricorso va rigettato.Numero registro generale 9603/20235. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come inN umero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 15434/2026dispositivo in favore di ciascun controricorrente. Data pubblicazione 20/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborsodi € 1.200,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi,nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misuradel 15%, ed agli accessori di legge in favore di ciascuncontroricorrenteAi sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile2026.Il PresidenteIrene Tricomi