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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14549/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

004Scumpea [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/10/2025 della Corte d’appello di GenovaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilitàdei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova in riforma dellasentenza del Tribunale che, previa riqualificazione del fatto ai sensi degli agli artt.56, 624, 625 n. 5 cod. pen., aveva assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., ha dichiarato i medesimiimputati responsabili del reato di furto loro in concorso ascritto, escludendo lasussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità dellaparticolare tenuità del fatto, condannandoli a pena di giustizia, previa concessionedelle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, conconcessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della nonmenzione per i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.

Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LucaScumpea, con atto unico a firma del loro difensore di fiducia affidato a più motivi.2.1 Con primo motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen.2.2.

Con secondo motivo denunciano vizio di motivazione in ordine al giudiziodi equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante dicui all’art.625 n. 5 cod. pen. collegata all’avere gli imputati agito in numero di trepersone.2.3.

Con terzo motivo, nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], si denuncia violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sospensionecondizionale della pena.2.4.

Con quarto motivo, nell'interesse del medesimo [OSCURATO:PERSONA], si denunciaviolazione di norma processuale in relazione all'art. 545-bis cod. proc. pen.deducendosi che la Corte di appello avrebbe dovuto avvisare l'imputato dellapossibilità di sostituzione della pena detentiva ex art. 53 legge 689/81.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al solo [OSCURATO:PERSONA] ZoranDavid, limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena,con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Ilricorso del medesimo imputato [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato nel resto come pure iricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla censura della conclusione cui èpervenuto il Tribunale - di negare la riconducibilità della condotta accertatanell’alveo dell’art. 131- bis cod.pen. - appare volto sostanzialmente ad ottenereuna diversa valutazione del materiale probatorio acquisito ed un diverso epilogo delgiudizio, al di fuori del perimetro cognitivo rimesso a questa Corte.La sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dei presupposti per unapronuncia di non punibilità ex art.131-bis cod. pen. in ragione del valore della mercesottratta, superiore a 2.000 euro nonché per le modalità di commissione del reato,compiuto all'interno di un supermercato, consistite nello strappare cartelliniidentificativi degli indumenti e degli zaini di cui gli imputati si sono impossessati,in modo da potere indossare, i primi, e riempire i secondi con altri oggetti trafugati,così da allontanare i sospetti.La motivazione della sentenza impugnata non è carente, e neppure illogica, eil denunciato vizio di motivazione è del tutto generico e manifestamente infondato;in particolare, la doglianza difensiva, incentrata sulla mancanza di prova che gliimputati abbiano strappato i cartellini identificativi della merce, appare,innanzitutto, assertiva in quanto la sentenza di primo grado si è limitata adescludere la circostanza aggravante della violenza sulle cose rilevando che lasottrazione dei cartellini non avrebbe evidentemente “alterato alcuna componenteessenziale della refurtiva”, ma non prospettando una diversa ricostruzione del fatto,fondata sulla negazione della rimozione dei cartellini identificativi della merce;inoltre, la censura non si confronta con la reale motivazione della sentenzaimpugnata che focalizza la ragione del rigetto del riconoscimento dell’ipotesi di cuiall’art. 131-bis cod.pen. nell'avere gli imputati indossato gli indumenti rubati dopoessersi disfatti di quelli precedenti e nascosto negli zaini 37 bottiglie di liquore,circostanze, queste ultime, non contestate nella loro storicità dalla difesa.

Ilpercorso argomentativo seguito dalla difesa si risolve, pertanto, in una parzialelettura della motivazione della sentenza impugnata e mira ad un diverso epilogo,precluso in questa sede.2.È inammissibile il secondo motivo con cui la difesa si duole della concessionedi un giudizio di sola equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto allacircostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen.Siffatto giudizio è espressione del potere discrezionale del giudice e il suoesercizio deve essere motivato nei soli limiti utili a far emergere in misura sufficientela sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato edalla personalità del reo, rimanendo censurabile nel giudizio di legittimità solo quandosia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico.

Costituisce, invero, ius receptumil principio secondo cui il giudice, nel formulare il giudizio di equivalenza o diprevalenza delle aggravanti, può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementiindicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare omeno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente allapersonalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di essopuò risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01).

Nel caso inesame, le valutazioni della Corte d'appello, anche se concise, avendo fattoriferimento alle complesse modalità della condotta illecita, nei termini soprarichiamati, non possono dirsi apparenti o insufficienti.3.È fondato il terzo motivo con cui la difesa deduce vizio di motivazione in ordinealla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena infavore di [OSCURATO:PERSONA], invocato dalla difesa nel giudizio di appello.

Invero, la sentenzaimpugnata ha omesso ogni valutazione rispetto agli elementi desumibili dalcertificato del casellario giudiziale- astrattamente compatibili con il beneficio inesame- pur a fronte di un’esplicita richiesta della difesa.

Tale carenza si risolve inun vizio motivazionale censurabile nella presente sede non essendo possibileritenere, sulla base della complessiva struttura argomentativa della sentenza, chela Corte territoriale abbia inteso implicitamente rigettare la richiesta (Sez. 4, n.5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096 – 01).4.È manifestamente infondato il quarto motivo.Secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di sanzionisostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporreall'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, diun potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura deldispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., noncomporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazionedell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutive ( Sez. 2, n.43848 del 29/09/2023, Rv. 285412; Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, Rv. 285710).Peraltro, dalla lettura degli atti di causa, consentita in ragione della naturaprocedurale del rilievo (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez.5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n.15124 del 19/03/2002, Ranieri FG ed altri, Rv. 221322) risulta che, all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore degli imputati aveva chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso ma non l’applicazione eventuale di sanzioni sostitutive, neppure in viasubordinata.In difetto di una specifica richiesta in tal senso da parte del difensore, la Corteterritoriale non era tenuta a provvedervi d'ufficio, posto che la sostituzione dellapena ex art. 20-bis cod. pen. non rientra tra i casi espressamente previsti dall'art.597, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n.42825 del 15/10/2024, Rv. 287219 – 01).5.Alla luce delle predette considerazioni, la sentenza impugnata deve essereannullata in relazione al solo [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla concessionedella sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altrasezione della Corte di appello di Genova.

Il ricorso del medesimo imputato [OSCURATO:PERSONA] essere rigettato nel resto come pure i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e ScumpeaCatalin [OSCURATO:PERSONA] con condanna di questi ultimi al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA],limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvioper nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Rigetta nelresto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nonche' i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] eScumpea [OSCURATO:PERSONA] e li condanna al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
004Scumpea [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/10/2025 della Corte d’appello di GenovaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilitàdei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova in riforma dellasentenza del Tribunale che, previa riqualificazione del fatto ai sensi degli agli artt.56, 624, 625 n. 5 cod. pen., aveva assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., ha dichiarato i medesimiimputati responsabili del reato di furto loro in concorso ascritto, escludendo lasussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità dellaparticolare tenuità del fatto, condannandoli a pena di giustizia, previa concessionedelle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, conconcessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della nonmenzione per i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LucaScumpea, con atto unico a firma del loro difensore di fiducia affidato a più motivi.2.1 Con primo motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen.2.2. Con secondo motivo denunciano vizio di motivazione in ordine al giudiziodi equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante dicui all’art.625 n. 5 cod. pen. collegata all’avere gli imputati agito in numero di trepersone.2.3. Con terzo motivo, nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], si denuncia violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sospensionecondizionale della pena.2.4. Con quarto motivo, nell'interesse del medesimo [OSCURATO:PERSONA], si denunciaviolazione di norma processuale in relazione all'art. 545-bis cod. proc. pen.deducendosi che la Corte di appello avrebbe dovuto avvisare l'imputato dellapossibilità di sostituzione della pena detentiva ex art. 53 legge 689/81.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al solo [OSCURATO:PERSONA] ZoranDavid, limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena,con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Ilricorso del medesimo imputato [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato nel resto come pure iricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla censura della conclusione cui èpervenuto il Tribunale - di negare la riconducibilità della condotta accertatanell’alveo dell’art. 131- bis cod.pen. - appare volto sostanzialmente ad ottenereuna diversa valutazione del materiale probatorio acquisito ed un diverso epilogo delgiudizio, al di fuori del perimetro cognitivo rimesso a questa Corte.La sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dei presupposti per unapronuncia di non punibilità ex art.131-bis cod. pen. in ragione del valore della mercesottratta, superiore a 2.000 euro nonché per le modalità di commissione del reato,compiuto all'interno di un supermercato, consistite nello strappare cartelliniidentificativi degli indumenti e degli zaini di cui gli imputati si sono impossessati,in modo da potere indossare, i primi, e riempire i secondi con altri oggetti trafugati,così da allontanare i sospetti.La motivazione della sentenza impugnata non è carente, e neppure illogica, eil denunciato vizio di motivazione è del tutto generico e manifestamente infondato;in particolare, la doglianza difensiva, incentrata sulla mancanza di prova che gliimputati abbiano strappato i cartellini identificativi della merce, appare,innanzitutto, assertiva in quanto la sentenza di primo grado si è limitata adescludere la circostanza aggravante della violenza sulle cose rilevando che lasottrazione dei cartellini non avrebbe evidentemente “alterato alcuna componenteessenziale della refurtiva”, ma non prospettando una diversa ricostruzione del fatto,fondata sulla negazione della rimozione dei cartellini identificativi della merce;inoltre, la censura non si confronta con la reale motivazione della sentenzaimpugnata che focalizza la ragione del rigetto del riconoscimento dell’ipotesi di cuiall’art. 131-bis cod.pen. nell'avere gli imputati indossato gli indumenti rubati dopoessersi disfatti di quelli precedenti e nascosto negli zaini 37 bottiglie di liquore,circostanze, queste ultime, non contestate nella loro storicità dalla difesa. Ilpercorso argomentativo seguito dalla difesa si risolve, pertanto, in una parzialelettura della motivazione della sentenza impugnata e mira ad un diverso epilogo,precluso in questa sede.2.È inammissibile il secondo motivo con cui la difesa si duole della concessionedi un giudizio di sola equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto allacircostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen.Siffatto giudizio è espressione del potere discrezionale del giudice e il suoesercizio deve essere motivato nei soli limiti utili a far emergere in misura sufficientela sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato edalla personalità del reo, rimanendo censurabile nel giudizio di legittimità solo quandosia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Costituisce, invero, ius receptumil principio secondo cui il giudice, nel formulare il giudizio di equivalenza o diprevalenza delle aggravanti, può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementiindicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare omeno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente allapersonalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di essopuò risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). Nel caso inesame, le valutazioni della Corte d'appello, anche se concise, avendo fattoriferimento alle complesse modalità della condotta illecita, nei termini soprarichiamati, non possono dirsi apparenti o insufficienti.3.È fondato il terzo motivo con cui la difesa deduce vizio di motivazione in ordinealla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena infavore di [OSCURATO:PERSONA], invocato dalla difesa nel giudizio di appello. Invero, la sentenzaimpugnata ha omesso ogni valutazione rispetto agli elementi desumibili dalcertificato del casellario giudiziale- astrattamente compatibili con il beneficio inesame- pur a fronte di un’esplicita richiesta della difesa. Tale carenza si risolve inun vizio motivazionale censurabile nella presente sede non essendo possibileritenere, sulla base della complessiva struttura argomentativa della sentenza, chela Corte territoriale abbia inteso implicitamente rigettare la richiesta (Sez. 4, n.5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096 – 01).4.È manifestamente infondato il quarto motivo.Secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di sanzionisostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporreall'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, diun potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura deldispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., noncomporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazionedell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutive ( Sez. 2, n.43848 del 29/09/2023, Rv. 285412; Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, Rv. 285710).Peraltro, dalla lettura degli atti di causa, consentita in ragione della naturaprocedurale del rilievo (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez.5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n.15124 del 19/03/2002, Ranieri FG ed altri, Rv. 221322) risulta che, all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore degli imputati aveva chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso ma non l’applicazione eventuale di sanzioni sostitutive, neppure in viasubordinata.In difetto di una specifica richiesta in tal senso da parte del difensore, la Corteterritoriale non era tenuta a provvedervi d'ufficio, posto che la sostituzione dellapena ex art. 20-bis cod. pen. non rientra tra i casi espressamente previsti dall'art.597, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n.42825 del 15/10/2024, Rv. 287219 – 01).5.Alla luce delle predette considerazioni, la sentenza impugnata deve essereannullata in relazione al solo [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla concessionedella sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altrasezione della Corte di appello di Genova. Il ricorso del medesimo imputato [OSCURATO:PERSONA] essere rigettato nel resto come pure i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e ScumpeaCatalin [OSCURATO:PERSONA] con condanna di questi ultimi al pagamento delle spese processuali. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA],limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvioper nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Rigetta nelresto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nonche' i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] eScumpea [OSCURATO:PERSONA] e li condanna al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14549/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris