CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 15743/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; e)/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale cittadino in ordine al reato di tentato furto pluriaggravato. Deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in riferimento all'art. 62, n. 4, cod. pen., nonché in riferimento all'art. 62, n. 6, cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché generico. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato come il danno cagionato alla persona offesa non possa ritenersi di lieve entità, perché non si è limitato al solo pregiudizio materiale ma ha investito anche la sfera morale della stessa, attesa la violazione del suo domicilio. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott. [OSCURATO:PERSONA] D