CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 luglio 2021
Cassazione n. 19252/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Benevento del 27/07/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Benevento, investito della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di Benevento del 14/06/2021 proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in limine e per quanto qui interessa, estrometteva dal procedimento di riesame l'indagato [OSCURATO:PERSONA] - a carico del quale era stato pure disposto il sequestro - il cui difensore, adducendo che il proprio assistito aveva un interesse attuale e concreto al contraddittorio, era intervenuto all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], chiedendo di partecipare alla stessa, in funzione della quale, il 26/07/2021, aveva depositato una memoria con l'enunciazione di motivi di riesame. L'ordinanza del Tribunale del riesame di Benevento motivava l'estromissione dal procedimento cautelare di [OSCURATO:PERSONA] asserendo che «la giurisprudenza di legittimità indicata dal difensore dell'interveniente nella sua memoria e da lui illustrata oralmente non era pertinente in quanto [OSCURATO:PERSONA] era indagato, in concorso con altre persone, proprio nel procedimento nel cui ambito era stato disposto il sequestro preventivo; che, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] aveva già proposto in precedenza un'istanza di riesame avverso la misura cautelare reale oggetto della presente procedura incidentale, salvo poi rinunciare all'impugnazione». 2. Avverso tale ordinanza del Tribunale del riesame di Benevento, nel punto in cui ha disposto l'estromissione di [OSCURATO:PERSONA] dal procedimento cautelare (e, di conseguenza, non ha preso in considerazione i motivi di riesame enunciati nella memoria depositata il 26/07/2021), ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Con l'unico motivo, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'erroneità della propria estromissione dal procedimento cautelare per inosservanza dell'art. 324 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), dello stesso codice, e l'erroneità dalla mancata considerazione della memoria depositata il 26/07/2021 per inosservanza dell'art. 121 cod. proc. pen., sempre in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), dello stesso codice. Il ricorrente deduce in particolare: anzitutto, che la rinuncia alla richiesta di riesame autonomamente proposta contro il decreto di sequestro preventivo (rinuncia che era stata posta in essere per la ragione che tale decreto era stato eseguito esclusivamente a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con conseguente venir meno del proprio interesse a impugnare) e la conseguente inammissibilità della propria impugnazione cautelare non comportavano alcun effetto preclusivo processuale; in secondo luogo, che, avendo egli addotto un interesse concreto e attuale a intervenire nel procedimento cautelare iniziato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sorto (solo) a seguito della proposizione, da parte di questa società, della richiesta di riesame - in quanto l'annullamento del sequestro per motivi riferibili esclusivamente a tale ente avrebbe comportato la diretta esecuzione del titolo cautelare a suo carico - la sussistenza di tale interesse a intervenire avrebbe dovuto essere valutata dal Tribunale del riesame, senza che lo stesso interesse, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, potesse essere escluso in ragione della propria qualifica di indagato nel medesimo procedimento penale nel quale il sequestro preventivo era stato disposto. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché ha a oggetto un provvedimento avverso il quale non è proponibile ricorso per cassazione. L'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che «[c]ontro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge». La locuzione «ordinanze emesse a norma de[Illarticol[o] 324» cod. proc,. pen., utilizzata dal comma 1 dell'art. 325 dello stesso codice, implica il riferimento alle ordinanze emesse dal Tribunale del riesame all'esito del giudizio di riesame ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. e, quindi, alle ordinanze conclusive del procedimento incidentale impugnatorio, con le quali il Tribunale decide sulla richiesta dì riesame (riaccertando la sussistenza o no dei presupposti, di legittimità e di merito, per l'adozione della misura cautelare reale). Nel caso di specie, con il provvedimento qui impugnato, il Tribunale di Benevento ha disposto l'estromissione di [OSCURATO:PERSONA] dal procedimento di riesame. Tale provvedimento non costituisce una decisione conclusiva del procedimento incidentale impugnatorio, ma un provvedimento ordinatorio di esclusione di un soggetto dalla partecipazione allo stesso procedimento. Da ciò consegue, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la non ricorribilità per cassazione dello stesso provvedimento. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore ella cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci