CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29820/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino haconfermato la condanna resa dal Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] in data 11 ottobre 2024, alla pena di mesi due, giorni venti di reclusioneed euro 100 di multa, con la sospensione condizionale e la non menzione dellacondanna nel casellario giudiziale, per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d. lgs.n. 159 del 2011 per non aver rispettato il divieto di fare ritorno nel Comune diCuneo, come da foglio di via obbligatorio disposto nei suoi confronti per la duratadi anni tre.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi(violazione dell'art, 76 comma 3, 1, 2, 7 legge n. 241 del 1990, con illogicità dellamotivazione – primo motivo; inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 43e 47 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elementosoggettivo del reato – secondo motivo; vizio di motivazione in relazione all’art.131-bis cod. pen. – terzo motivo; violazione degli artt. 62-bis, 133 cod. pen., 53,58 legge n. 689 del 1981 – quarto motivo).[OSCURATO:PERSONA] che tutti i motivi sono riproduttivi del gravame e che la Corte diappello ha risposto alle censure prospettate con argomenti esaurienti in diritto eprivi di illogicità manifesta, peraltro, risultando la esauriente motivazione attintaanche da censure versate in fatto, tese a sollecitare una rivalutazione di puromerito delle risultanze, operazione inibita a questa Corte di legittimità;[OSCURATO:PERSONA], infine, quanto al trattamento sanzionatorio, che questo risultaadeguatamente motivato (v. p. 7 e ss.).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]