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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 25419/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13118/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 670, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – Intimate– avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 2271/2018 depositata il23/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. I sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente quali nuda proprietaria (la prima) e usufruttuari (i secondi) di un appartamento sito in [OSCURATO:PERSONA]Elpidio, convennero innanzi al Tribunale di Fermo i coniugi sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere il rilascio dell’unità immobiliare da questi occupata senza titolo nonché il risarcimento dei subitidanni.

2. Con sentenza n. 26 del 21 /2/ 2012 i l Tribunale di Fermo rige ttò la domanda attorea e la domanda dai convenuti in via riconvenzionale proposta di pagamento di somma.

3. Avverso tale decisione le sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e quali eredi d el ( nel frattempo deceduto ) [OSCURATO:PERSONA] - proposero appello , chiedendone l’integrale riforma.

4. Con sentenza del 23/10/2018 la Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l’illegittimità dell’occupazione da parte del Taffetani e della [OSCURATO:PERSONA] dell’unità immobiliare in argomento e, per l’effetto, dato atto del relativo avvenuto rilascio in favore degli aventi diritto, li ha condannati al pagamento della somma di euro 16.225,20 oltre interessi a favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] zi , in proprio e quali eredi delFiorino Chiappini, a titolo di risarcimento del danno.

5. Avverso la predetta sentenza della corte di merito il Tranquillo e la [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione,affidato a un unico motivo di doglianza.

6. Gli intimati no n hanno svolto attività difensiva.

7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc. civ.

M [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1223, 2056, 2697, 2727e 2729 codice civile ” , in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3, cod. proc.civ., per averli la Corte d’Appello condannati “ al risarcimento del danno c.d. figurativo per l’illegittima occupazione dell’unità immobiliare”,erroneamente riten endo sussistente il danno in re ipsa sull’assunto del mancato conseguimento dell’utilità ricavabile dall’immobilestante la natura normalmente fruttifera dello stesso.

Ilmotivo è infondato.

Risulta nell’impugnata sentenza dato atto che l’ or iginaria occupazione dell’immobile da parte degli odierni ricorrenti era da considerarsilegittima, in quanto effettuata sulla base di accordo con i proprietari , e che il successivo deteriorarsi dei rapporti ha determinatoil venir meno del consenso prestato all’utilizzo del bene con la scrittura privata datata 29 maggio 2002 denominata “renditavitalizia assistenziale ed alimentare mediante pagamento di somme”(concernente la costituzione di una rendita assistenziale ed alimentareper tutta la durata della vita degli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rendita che consiste nell’obbligo per i Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di fornire alla par te vitaliziataalloggio e vitto e quant’altro necessario per una decorosa esistenza”) .

Precisatoche non vi è previsione alcuna in ordine a qualsiasi obbligo attinente alla concessione in uso o ai fini abitativi dell’immobiledi cui trattasi , sicché l’ utilizzo del bene da parte degli appellanti deve intendersi, mancando una particolare prescrizionedi durata, a titolo precario, perciò revocabile ad nutum da parte del proprietario, con la conseguenza che, comunicata formalmente la volontà di r ilascio, manifestata nel caso in esame attraversole raccomandate datate 20 maggio 2006 e 26 luglio 2006, versate in atti, l’occupazione de qua è divenuta sine titulo , legittimando la richiesta di restituzione e quella risarcitoria per mancata messa a disp osizione degli aventi diritto dell’unità immobiliarede qu a , si è dalla corte di merito con riferimento al quantumdebeatur affermato che, essendo stato l’immobile de quo rilasciato dagli occupanti nell’aprile 2009, i medesimi vanno condannati al risarcimento del pregiudizio patito dagli istanti in conseguenzadell’illegittima occupazione del b e ne in argomento dal luglio2006 ( essendo pervenuta la richiesta di rilasci o agli appellati indata 23 maggio 2006 con concessione di un termine di 30 giorni dalla data di ricevuta della raccomandata per, poi, lasciare libero l’immobile, al marzo 2009 ) nella misura di euro 16.225,20 posti come base i valori locativi stimati dal nominato C.T.U., importo comprensivo di rivalutazione monetaria, a cui debbono aggiungersi gliinteressi al tasso legale dalla scadenza di ogni singola mensilità suquanto dovuto per tali periodi al saldo .

Atale stregua, la corte di merito risulta aver fatto nella specie sostanzialmente applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unitedi questa Corte secondo cui la valutazione del danno subito da perdita dell’utilità ricavabile dal bene abusivamente occupato può essere dal giudice operata anche sulla base di presunzioni semplici avutoriguardo al valore di mercato del bene, salva la prova da parte dellocatore della perdita dell’occasione di concedere il godimento del benea canone ad esso superiore ( v.

Cass., Sez.

UN., 15/11/2022, n.33645 ).

Orbene, nella specie gli odierni ricorrenti non ( quantomeno idoneamente ) censurano la valutazione sul punto effettuata dalla cortedi merito, limitandosi a proporre doglianza del tutto generica e formulata in violazione del requisito a pena d’inammissibi lità prescritto all’art. 366, 1° co. n.6, c.p.c. , in realtà sollecitando una nuovavalutazione delle emergenze processuali e probatorie - anche presupponenti accertamenti di fatto - invero preclusa in sede di legittimità.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo le intimate svolto attività difensiva.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13118/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 670, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – Intimate– avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 2271/2018 depositata il23/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. I sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente quali nuda proprietaria (la prima) e usufruttuari (i secondi) di un appartamento sito in [OSCURATO:PERSONA]Elpidio, convennero innanzi al Tribunale di Fermo i coniugi sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere il rilascio dell’unità immobiliare da questi occupata senza titolo nonché il risarcimento dei subitidanni. 2. Con sentenza n. 26 del 21 /2/ 2012 i l Tribunale di Fermo rige ttò la domanda attorea e la domanda dai convenuti in via riconvenzionale proposta di pagamento di somma. 3. Avverso tale decisione le sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e quali eredi d el ( nel frattempo deceduto ) [OSCURATO:PERSONA] - proposero appello , chiedendone l’integrale riforma. 4. Con sentenza del 23/10/2018 la Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l’illegittimità dell’occupazione da parte del Taffetani e della [OSCURATO:PERSONA] dell’unità immobiliare in argomento e, per l’effetto, dato atto del relativo avvenuto rilascio in favore degli aventi diritto, li ha condannati al pagamento della somma di euro 16.225,20 oltre interessi a favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] zi , in proprio e quali eredi delFiorino Chiappini, a titolo di risarcimento del danno. 5. Avverso la predetta sentenza della corte di merito il Tranquillo e la [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione,affidato a un unico motivo di doglianza. 6. Gli intimati no n hanno svolto attività difensiva. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc. civ. M [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1223, 2056, 2697, 2727e 2729 codice civile ” , in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3, cod. proc.civ., per averli la Corte d’Appello condannati “ al risarcimento del danno c.d. figurativo per l’illegittima occupazione dell’unità immobiliare”,erroneamente riten endo sussistente il danno in re ipsa sull’assunto del mancato conseguimento dell’utilità ricavabile dall’immobilestante la natura normalmente fruttifera dello stesso. Ilmotivo è infondato. Risulta nell’impugnata sentenza dato atto che l’ or iginaria occupazione dell’immobile da parte degli odierni ricorrenti era da considerarsilegittima, in quanto effettuata sulla base di accordo con i proprietari , e che il successivo deteriorarsi dei rapporti ha determinatoil venir meno del consenso prestato all’utilizzo del bene con la scrittura privata datata 29 maggio 2002 denominata “renditavitalizia assistenziale ed alimentare mediante pagamento di somme”(concernente la costituzione di una rendita assistenziale ed alimentareper tutta la durata della vita degli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rendita che consiste nell’obbligo per i Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di fornire alla par te vitaliziataalloggio e vitto e quant’altro necessario per una decorosa esistenza”) . Precisatoche non vi è previsione alcuna in ordine a qualsiasi obbligo attinente alla concessione in uso o ai fini abitativi dell’immobiledi cui trattasi , sicché l’ utilizzo del bene da parte degli appellanti deve intendersi, mancando una particolare prescrizionedi durata, a titolo precario, perciò revocabile ad nutum da parte del proprietario, con la conseguenza che, comunicata formalmente la volontà di r ilascio, manifestata nel caso in esame attraversole raccomandate datate 20 maggio 2006 e 26 luglio 2006, versate in atti, l’occupazione de qua è divenuta sine titulo , legittimando la richiesta di restituzione e quella risarcitoria per mancata messa a disp osizione degli aventi diritto dell’unità immobiliarede qu a , si è dalla corte di merito con riferimento al quantumdebeatur affermato che, essendo stato l’immobile de quo rilasciato dagli occupanti nell’aprile 2009, i medesimi vanno condannati al risarcimento del pregiudizio patito dagli istanti in conseguenzadell’illegittima occupazione del b e ne in argomento dal luglio2006 ( essendo pervenuta la richiesta di rilasci o agli appellati indata 23 maggio 2006 con concessione di un termine di 30 giorni dalla data di ricevuta della raccomandata per, poi, lasciare libero l’immobile, al marzo 2009 ) nella misura di euro 16.225,20 posti come base i valori locativi stimati dal nominato C.T.U., importo comprensivo di rivalutazione monetaria, a cui debbono aggiungersi gliinteressi al tasso legale dalla scadenza di ogni singola mensilità suquanto dovuto per tali periodi al saldo . Atale stregua, la corte di merito risulta aver fatto nella specie sostanzialmente applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unitedi questa Corte secondo cui la valutazione del danno subito da perdita dell’utilità ricavabile dal bene abusivamente occupato può essere dal giudice operata anche sulla base di presunzioni semplici avutoriguardo al valore di mercato del bene, salva la prova da parte dellocatore della perdita dell’occasione di concedere il godimento del benea canone ad esso superiore ( v. Cass., Sez. UN., 15/11/2022, n.33645 ). Orbene, nella specie gli odierni ricorrenti non ( quantomeno idoneamente ) censurano la valutazione sul punto effettuata dalla cortedi merito, limitandosi a proporre doglianza del tutto generica e formulata in violazione del requisito a pena d’inammissibi lità prescritto all’art. 366, 1° co. n.6, c.p.c. , in realtà sollecitando una nuovavalutazione delle emergenze processuali e probatorie - anche presupponenti accertamenti di fatto - invero preclusa in sede di legittimità. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo le intimate svolto attività difensiva. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a ti
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