CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08505/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita e in subordine per il rigetto del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]/ che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, ha riformato la sentenza emessa il 3/12/2015 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto e punito dagli artt. 110, 56, 624 bis, 625 n.2 cod. pen. perché, in concorso con altri, aveva posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di oggetti presenti all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] con la recidiva specifica reiterata in Caiazzo il 10 ottobre 2005. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per i seguenti motivi: - nullità per violazione dell'art. 606 lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 584 e 585 cod. proc. pen., per avviso di deposito della sentenza e avviso dell'atto di impugnazione del Procuratore generale notificati all'indirizzo di posta elettronica dell'avvocato nominato all'udienza del 4 febbraio 2013 a fronte di precedente elezione di domicilio presso lo studio di altro avvocato; - violazione degli artt. 157,159 e 161 cod. pen. per avere la Corte di appello errato nel negare l'avvenuto decorso dei termini di prescrizione del reato; - mancata assunzione di una prova rilevante, segnatamente la testimonianza della persona offesa; - violazione degli artt. 178 e 552 cod. proc. pen. per omessa notifica alla persona offesa del decreto di citazione a giudizio. 3. Con memoria integrativa la difesa ha eccepito l'omesso avviso dell'udienza al ricorrente e, in subordine, ha chiesto applicarsi l'indulto ai sensi della legge 31/07/2006, n.241. 4. Il ricorso supera il vaglio di ammissibilità, essendo stata correttamente eccepita l'intervenuta prescrizione in data antecedente la sentenza di primo grado. Ciò impone, preliminarmente, di rilevare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Si tratta di delitto commesso in data 10 ottobre 2005, in relazione al quale trova applicazione la disciplina previgente l'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n.251. Pur volendo accedere al computo indicato nella sentenza impugnata, che sembra comunque non tenere conto della riduzione di pena ai sensi dell'art.56 cod. pen., i periodi di sospensione indicati nella sentenza sono stati calcolati trascurando il principio affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite secondo il quale il rinvio per legittimo impedimento del difensore non può comportare una sospensione del termine superiore a 60 giorni a far data dalla cessazione dell'impedimento (Sez. U, n.4909 del 18/12/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA]. 262913 - 01). 5. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza del ricorrente. Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 24427501). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputato, impone l'applicazione della causa estintiva. 6. Va disposto, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo il reato ascrittogli estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il