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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08532/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 2084/25 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato, in data 2 ottobre 2025, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in data 9 marzo 2022, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 99 co. 4 e 95 D.P.R. 115/2002 poiché l'imputato era stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio sulla base di autocertificazioni non veritiere, nelle quali veniva attestato un reddito inferiore a quello effettivamente percepito.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello sollevando due motivi di ricorso: con il primo motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale nonché carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ritenendo che l'anno da tenere in considerazione ai fini della richiesta di ammissione al patrocinio fosse il 2017, e non il 2016, e che la Corte territoriale avesse motivato in modo contradditorio circa il parametro da considerare ai fini dell'individuazione dell'anno i cui redditi erano da dichiarare; con un secondo motivo lamenta la carenza di motivazione da parte della Corte territoriale in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascrittogli, nonché carenza di motivazione e travisamento dei fatti in relazione agli elementi fondanti la prova del dolo.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo di ricorso è riproduttivo di doglianze respinte 0 dalla sentenza impugnata con congrua motivazione.

La Corte di merito, infatti, ha chiarito che l'imputato avrebbe dovuto considerare, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, il reddito relativo all'anno 2016, avendo l'imputato depositato l'istanza il 19 giugno 2018.

Nel caso di specie, infatti, si sarebbe dovuto tenere conto del reddito annuo di cui fosse già decorso il termine di presentazione, ossia il 2016, non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2017.

Così argomentando, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza secondo cui l'ultima dichiarazione dei redditi rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell' art. 76 DPR n.115/2002 è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione (Sez. 4, n. 43738 del 06/11/2024, Ruggiero, Rv. 287208 ), salvo che, quando l'istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi sia già stata effettivamente presentata (01; Sez. 4, n. 39182 del 09/05/2024, Dalponte, Rv. 287073- 01; Sez. 4, n. 16875 del 12/03/2024, Bavosio, Rv. 286177).

Il ricorrente non ha mai dedotto, né dimostrato, di aver già presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017 al momento del deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio.

5. Il secondo motivo è anch'esso riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito nella sentenza impugnata.

In ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002, la Corte di appello pone in evidenza che, dagli accertamenti effettuati, era risultato che l'imputato nell'anno 2016 aveva percepito un reddito da lavoro nonché emolumenti INPS pari ad euro 11.044,00 e ciononostante aveva poi volontariamente sottoscritto un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dichiarando un reddito di gran lunga inferiore.

E' pertanto logicamente ineccepibile l'argomentazione della Corte territoriale secondo cui il ricorrente non poteva non essere consapevole del reddito da lui stesso percepito.

6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2084/25 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato, in data 2 ottobre 2025, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in data 9 marzo 2022, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 99 co. 4 e 95 D.P.R. 115/2002 poiché l'imputato era stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio sulla base di autocertificazioni non veritiere, nelle quali veniva attestato un reddito inferiore a quello effettivamente percepito. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello sollevando due motivi di ricorso: con il primo motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale nonché carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ritenendo che l'anno da tenere in considerazione ai fini della richiesta di ammissione al patrocinio fosse il 2017, e non il 2016, e che la Corte territoriale avesse motivato in modo contradditorio circa il parametro da considerare ai fini dell'individuazione dell'anno i cui redditi erano da dichiarare; con un secondo motivo lamenta la carenza di motivazione da parte della Corte territoriale in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascrittogli, nonché carenza di motivazione e travisamento dei fatti in relazione agli elementi fondanti la prova del dolo. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo di ricorso è riproduttivo di doglianze respinte 0 dalla sentenza impugnata con congrua motivazione. La Corte di merito, infatti, ha chiarito che l'imputato avrebbe dovuto considerare, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, il reddito relativo all'anno 2016, avendo l'imputato depositato l'istanza il 19 giugno 2018. Nel caso di specie, infatti, si sarebbe dovuto tenere conto del reddito annuo di cui fosse già decorso il termine di presentazione, ossia il 2016, non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2017. Così argomentando, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza secondo cui l'ultima dichiarazione dei redditi rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell' art. 76 DPR n.115/2002 è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione (Sez. 4, n. 43738 del 06/11/2024, Ruggiero, Rv. 287208 ), salvo che, quando l'istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi sia già stata effettivamente presentata (01; Sez. 4, n. 39182 del 09/05/2024, Dalponte, Rv. 287073- 01; Sez. 4, n. 16875 del 12/03/2024, Bavosio, Rv. 286177). Il ricorrente non ha mai dedotto, né dimostrato, di aver già presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017 al momento del deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio. 5. Il secondo motivo è anch'esso riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito nella sentenza impugnata. In ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002, la Corte di appello pone in evidenza che, dagli accertamenti effettuati, era risultato che l'imputato nell'anno 2016 aveva percepito un reddito da lavoro nonché emolumenti INPS pari ad euro 11.044,00 e ciononostante aveva poi volontariamente sottoscritto un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dichiarando un reddito di gran lunga inferiore. E' pertanto logicamente ineccepibile l'argomentazione della Corte territoriale secondo cui il ricorrente non poteva non essere consapevole del reddito da lui stesso percepito. 6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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