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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13204/2026

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entato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] A. Jacchia e [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 3563/2021 depositata il 04/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato l’avviso di intimazione n.06820199016496153, notificatole dall’Agenzia delle Entrate – DirezioneNumero registro generale 3388/2022Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 13204/2026Data pubblicazione 07/05/2026Provinciale II di Milano, relativo a IRES per l’anno 2010 e IVA per gli anni2010 e 2012.

L’atto intimava il pagamento di somme già oggetto diprecedente avviso di accertamento, che la società aveva impugnato conaltro ricorso, ottenendo dalla CTP Milano la sentenza n. 44/2019 cheaveva ridotto l’originaria richiesta erariale di € 225.633,96 ad €188.703,86.[OSCURATO:PERSONA] di Milano ha respinto il ricorso dellasocietà avverso l’atto di intimazione, confermando la legittimità dellapretesa.

La società ha quindi proposto appello alla CTR Lombardia,sostenendo che l’annullamento dell’avviso di accertamento prodromicocomportava l’illegittimità dell’attività di riscossione.La CTR Lombardia, con sentenza n. 3563/2021, ha accolto parzialmentel’appello, rideterminando la debenza IVA in € 90.411,00 e confermando lesanzioni per € 81.369,90.

Le spese sono state compensate.Avverso tale sentenza, la società ha proposto ricorso per Cassazioneincentrato su cinque motivi.

L’Agenzia si è costituita ai soli finidell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370,comma 1, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn.3 e 4, c.p.c., la violazione e/o errata applicazione dell’art. 111 Cost., degliartt. 132, 276 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., e degli artt. 49 e 36 D.Lgs.546/1992, per avere la sentenza impugnata solo apparentementemotivato l’omesso esame dei motivi di appello proposti.Il primo motivo è inammissibile in quanto privo della necessariaspecificità.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il principio dispecificità e autosufficienza del ricorso per cassazione — che impone alricorrente di porre il giudice di legittimità in condizione di verificareNumero registro generale 3388/2022Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 13204/2026Data pubblicazione 07/05/2026immediatamente il contenuto della censura senza ricorrere all’esame deglimancata considerazione da parte del giudice di merito (Cass. 10 gennaio2012, n. 86).

L’esercizio del potere di diretto esame degli atti, consentitoove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunquel’ammissibilità della censura, che richiede l’indicazione puntuale dei fattiprocessuali posti a fondamento dell’errore denunciato (Cass. 23 dicembre2020, n. 29495; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880).Nella specie, il ricorrente non ha riportato il contenuto specifico dei motividi appello asseritamente trascurati, rendendo così la doglianza generica enon scrutinabile.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, co. 1,nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e/o errata applicazione dell’art. 111 Cost.,degli artt. 132 e 276 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 19, co. 3, 36 e49 D.Lgs. 546/1992, art. 50 D.P.R. 602/1972, per avere la sentenzaimpugnata omesso di motivare, ovvero motivato in modo soltantoapparente, sui due motivi di impugnazione proposti, nonostante la loroautonomia rispetto alla ratio decidendi della debenza sostanziale dellesomme intimate.Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, inammissibile.La censura non supera il vaglio di ammissibilità per carenza congenita dispecificità, non essendo stato puntualmente evocato il contenuto deimotivi di appello che si assumono trascurati dal giudice di secondo grado.Secondo il consolidato orientamento della Corte, il ricorso per cassazionedeve essere redatto in modo da consentire al giudice di legittimità dicogliere immediatamente il perimetro della censura, senza dover ricorrereall’esame degli atti processuali (cfr. Cass., 23 dicembre 2020, n. 29495;Cass., 29 settembre 2017, n. 22880).

Tale onere di specificazione, che siestende anche alle censure relative ai motivi di appello, non risultasoddisfatto nel caso di specie, con la conseguenza che la doglianza siNumero registro generale 3388/2022Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 13204/2026Data pubblicazione 07/05/2026rivela generica e, pertanto, inammissibile nel presente giudizio dilegittimità.Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.4, c.p.c., la violazione e/o errata applicazione dell’art. 112 c.p.c., degliartt. 1, 19 e 36 D.Lgs. 546/1992, dell’art. 29 D.L. 78/2010, dell’art. 50D.P.R. 602/1972, per avere la sentenza impugnata giudicato su unadomanda non proposta né con l’atto impugnato, né con il ricorso in primogrado, né con il ricorso in appello, modificando così il petitum e la causapetendi avanzate con l’avviso di intimazione impugnato.Con il quarto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.3, c.p.c., la violazione e/o errata applicazione degli artt. 282 e 336 c.p.c.,degli artt. 1, co. 2, 67-bis e 68 D.Lgs. 546/1992, degli artt. 18 e 19 D.Lgs.472/1997, dell’art. 50 D.P.R. 602/1972, per non avere la sentenzaimpugnata annullato l’avviso di intimazione in conseguenzadell’annullamento dell’avviso di accertamento prodromico.Il terzo motivo e il quarto motivo sono suscettibili di trattazioneunitaria per intima connessione; essi sono fondati e vanno accolti.Nel caso di specie, il giudice d’appello ha motivato nei seguenti termini:“[OSCURATO:PERSONA], letti gli atti di causa, ritiene di dover parzialmenteriformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rideterminato ilvalore indicato nell’avviso di accertamento in € 188.703,86.

LaCommissione dichiara dovuta l’Iva nella misura di € 90.411, somma checorrisponde a quanto risultante dal prospetto di liquidazione IVA e dallaconseguente dichiarazione compilata e depositata dal dott. [OSCURATO:PERSONA],delegato dalla società, in sede di contraddittorio endoprocedimentale”.Da tale passaggio argomentativo emerge con chiarezza che la CTR si èspinta a rideterminare la pretesa fiscale, già oggetto di un precedenteavviso di accertamento.

In sostanza, il giudice di appello ha proceduto adaccertare e quantificare i tributi dovuti dalla contribuente, sebbene ilgiudizio fosse circoscritto all’impugnazione dell’avviso di intimazione, ossiaNumero registro generale 3388/2022Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 13204/2026Data pubblicazione 07/05/2026di un atto che non ha natura impositiva e non legittima alcun sindacatosulla debenza sostanziale del tributo.Sotto il profilo della natura giuridica, l’avviso di intimazione è un atto dellariscossione, successivo agli atti impositivi e ricompreso tra quelli indicatidall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Esso coincide con l’“avviso di mora”menzionato dalla medesima norma (Cass., n. 8279/2008; Cass., n.1658/2013), la cui mancata impugnazione determina la cristallizzazionedel credito erariale (Cass., n. 6436/2025; Cass., n. 22108/2024).La corrispondenza tra l’attuale avviso di intimazione e l’avviso di mora dicui all’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ormai acquisita nellagiurisprudenza di legittimità.

L’abrogato art. 46 prevedeva che l’esattore,prima di avviare l’esecuzione forzata, dovesse notificare al debitore unavviso contenente l’indicazione del debito e l’invito a versarlo entro cinquegiorni.

Analoga disciplina è ora rinvenibile nell’art. 50, come modificato dald.lgs. n. 46 del 1999, secondo cui, se non è iniziata l’espropriazione entroun anno dalla notifica della cartella, l’agente della riscossione devenotificare un nuovo avviso con intimazione ad adempiere entro cinquegiorni.

Ne deriva che l’avviso di cui all’art. 50 è perfettamentericonducibile all’avviso di mora richiamato dall’art. 19, comma 1, lett. e),del d.lgs. n. 546/1992 (Cass. Sez.

U., n. 8279/2008; Cass., n.27093/2022).

Essendo identica la funzione assolta da tali atti, essi devonoritenersi tra loro coincidenti.Il “sollecito di pagamento” notificato al contribuente, che nella specie sisostanzia nell’avviso di intimazione, ne delimita la funzione e circoscrivel’ambito delle censure proponibili davanti al giudice tributario.

Trattandosidi un atto vincolato nel contenuto dal provvedimento presupposto, chedefinisce compiutamente la pretesa impositiva, l’avviso di intimazionesvolge una funzione analoga a quella del precetto: è infatti sufficiente cherappresenti il mancato pagamento, contenga l’intimazione ad adempiereNumero registro generale 3388/2022Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 13204/2026Data pubblicazione 07/05/2026entro un termine determinato e rechi l’avvertimento che, in difetto, siprocederà all’esecuzione forzata.Poiché esso segue un avviso di accertamento che ne costituisce ilpresupposto logico-giuridico, l’avviso di intimazione non integra unautonomo atto impositivo.

Ne discende che esso è sindacabile innanzi algiudice tributario esclusivamente per vizi propri, restando preclusecontestazioni attinenti all’accertamento presupposto.

I vizi dell’avviso diaccertamento fiscale non possono dunque essere riproposti né reiterati nelgiudizio instaurato avverso l’avviso di intimazione, salvo il caso — qui nonricorrente — in cui il contribuente venga a conoscenza della pretesaerariale soltanto con la notificazione dell’atto di intimazione (Cass., n.17937/2004; Cass., n. 15207/2000).La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che lacartella di pagamento non può essere impugnata per vizi inerentiall’accertamento, essendo consentito al contribuente dolersiesclusivamente dei vizi propri dell’atto, salvo che questo abbia contenutosostanziale di accertamento e rappresenti il primo momento di conoscenzadella pretesa fiscale.

Tali principi, per identità di ratio, valgono anche perl’avviso di intimazione, il quale — fondandosi su un precedente avviso diaccertamento — resta impugnabile solo per vizi suoi propri e non percontestazioni relative all’atto impositivo da cui trae origine il debito (Cass.,n. 16641/2011; Cass., n. 1263/2014).In definitiva, l’annullamento dell’avviso di accertamento prodromico,intervenuto con la sentenza n. 44/2019 della Commissione tributariaprovinciale, ha determinato la caducazione automatica dell’avviso diintimazione che da esso traeva fondamento, venendo meno il presuppostostesso della riscossione ai sensi dell’art. 50 del d.P.R. n. 602/1972.

LaCTR, omettendo di limitarsi a prendere atto dell’annullamento dell’attoimpositivo presupposto e procedendo invece a una autonomarideterminazione della pretesa fiscale, si è posta in contrasto con i principiNumero registro generale 3388/2022Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 13204/2026Data pubblicazione 07/05/2026che regolano la natura meramente consequenziale dell’intimazione e ilimiti del sindacato ad essa riferibile.Con il quinto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.5, c.p.c., la nullità della sentenza per avere la sentenza impugnataaffermato la debenza della somma di € 90.411,00 oltre sanzioni econfermato la legittimità dell’avviso di intimazione, senza tenere contodella sentenza n. 44/2019 della Commissione Tributaria annullatoriadell’avviso di accertamento presupposto e del conseguente effettoestintivo della medesima pretesa tributaria.Il quinto motivo resta assorbito.In ultima analisi, il ricorso va accolto con riferimento al terzo e al quartomotivo, rigettati i primi due e dichiarato assorbito il quinto motivo diricorso.

Per l'effetto, la sentenza d'appello deve essere cassata e la causarinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del presentegiudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia,in diversa composizione.

P.Q.MAccoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto, rigettatigli altri motivi; cassa la sentenza d’appello; rinvia la causa, per un nuovoesame per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] A. Jacchia e [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 3563/2021 depositata il 04/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato l’avviso di intimazione n.06820199016496153, notificatole dall’Agenzia delle Entrate – DirezioneNumero registro generale 3388/2022Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 13204/2026Data pubblicazione 07/05/2026Provinciale II di Milano, relativo a IRES per l’anno 2010 e IVA per gli anni2010 e 2012. L’atto intimava il pagamento di somme già oggetto diprecedente avviso di accertamento, che la società aveva impugnato conaltro ricorso, ottenendo dalla CTP Milano la sentenza n. 44/2019 cheaveva ridotto l’originaria richiesta erariale di € 225.633,96 ad €188.703,86.[OSCURATO:PERSONA] di Milano ha respinto il ricorso dellasocietà avverso l’atto di intimazione, confermando la legittimità dellapretesa. La società ha quindi proposto appello alla CTR Lombardia,sostenendo che l’annullamento dell’avviso di accertamento prodromicocomportava l’illegittimità dell’attività di riscossione.La CTR Lombardia, con sentenza n. 3563/2021, ha accolto parzialmentel’appello, rideterminando la debenza IVA in € 90.411,00 e confermando lesanzioni per € 81.369,90. Le spese sono state compensate.Avverso tale sentenza, la società ha proposto ricorso per Cassazioneincentrato su cinque motivi. L’Agenzia si è costituita ai soli finidell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370,comma 1, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn.3 e 4, c.p.c., la violazione e/o errata applicazione dell’art. 111 Cost., degliartt. 132, 276 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., e degli artt. 49 e 36 D.Lgs.546/1992, per avere la sentenza impugnata solo apparentementemotivato l’omesso esame dei motivi di appello proposti.Il primo motivo è inammissibile in quanto privo della necessariaspecificità.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il principio dispecificità e autosufficienza del ricorso per cassazione — che impone alricorrente di porre il giudice di legittimità in condizione di verificareNumero registro generale 3388/2022Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 13204/2026Data pubblicazione 07/05/2026immediatamente il contenuto della censura senza ricorrere all’esame deglimancata considerazione da parte del giudice di merito (Cass. 10 gennaio2012, n. 86). L’esercizio del potere di diretto esame degli atti, consentitoove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunquel’ammissibilità della censura, che richiede l’indicazione puntuale dei fattiprocessuali posti a fondamento dell’errore denunciato (Cass. 23 dicembre2020, n. 29495; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880).Nella specie, il ricorrente non ha riportato il contenuto specifico dei motividi appello asseritamente trascurati, rendendo così la doglianza generica enon scrutinabile.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, co. 1,nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e/o errata applicazione dell’art. 111 Cost.,degli artt. 132 e 276 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 19, co. 3, 36 e49 D.Lgs. 546/1992, art. 50 D.P.R. 602/1972, per avere la sentenzaimpugnata omesso di motivare, ovvero motivato in modo soltantoapparente, sui due motivi di impugnazione proposti, nonostante la loroautonomia rispetto alla ratio decidendi della debenza sostanziale dellesomme intimate.Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, inammissibile.La censura non supera il vaglio di ammissibilità per carenza congenita dispecificità, non essendo stato puntualmente evocato il contenuto deimotivi di appello che si assumono trascurati dal giudice di secondo grado.Secondo il consolidato orientamento della Corte, il ricorso per cassazionedeve essere redatto in modo da consentire al giudice di legittimità dicogliere immediatamente il perimetro della censura, senza dover ricorrereall’esame degli atti processuali (cfr. Cass., 23 dicembre 2020, n. 29495;Cass., 29 settembre 2017, n. 22880). Tale onere di specificazione, che siestende anche alle censure relative ai motivi di appello, non risultasoddisfatto nel caso di specie, con la conseguenza che la doglianza siNumero registro generale 3388/2022Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 13204/2026Data pubblicazione 07/05/2026rivela generica e, pertanto, inammissibile nel presente giudizio dilegittimità.Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.4, c.p.c., la violazione e/o errata applicazione dell’art. 112 c.p.c., degliartt. 1, 19 e 36 D.Lgs. 546/1992, dell’art. 29 D.L. 78/2010, dell’art. 50D.P.R. 602/1972, per avere la sentenza impugnata giudicato su unadomanda non proposta né con l’atto impugnato, né con il ricorso in primogrado, né con il ricorso in appello, modificando così il petitum e la causapetendi avanzate con l’avviso di intimazione impugnato.Con il quarto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.3, c.p.c., la violazione e/o errata applicazione degli artt. 282 e 336 c.p.c.,degli artt. 1, co. 2, 67-bis e 68 D.Lgs. 546/1992, degli artt. 18 e 19 D.Lgs.472/1997, dell’art. 50 D.P.R. 602/1972, per non avere la sentenzaimpugnata annullato l’avviso di intimazione in conseguenzadell’annullamento dell’avviso di accertamento prodromico.Il terzo motivo e il quarto motivo sono suscettibili di trattazioneunitaria per intima connessione; essi sono fondati e vanno accolti.Nel caso di specie, il giudice d’appello ha motivato nei seguenti termini:“[OSCURATO:PERSONA], letti gli atti di causa, ritiene di dover parzialmenteriformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rideterminato ilvalore indicato nell’avviso di accertamento in € 188.703,86. LaCommissione dichiara dovuta l’Iva nella misura di € 90.411, somma checorrisponde a quanto risultante dal prospetto di liquidazione IVA e dallaconseguente dichiarazione compilata e depositata dal dott. [OSCURATO:PERSONA],delegato dalla società, in sede di contraddittorio endoprocedimentale”.Da tale passaggio argomentativo emerge con chiarezza che la CTR si èspinta a rideterminare la pretesa fiscale, già oggetto di un precedenteavviso di accertamento. In sostanza, il giudice di appello ha proceduto adaccertare e quantificare i tributi dovuti dalla contribuente, sebbene ilgiudizio fosse circoscritto all’impugnazione dell’avviso di intimazione, ossiaNumero registro generale 3388/2022Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 13204/2026Data pubblicazione 07/05/2026di un atto che non ha natura impositiva e non legittima alcun sindacatosulla debenza sostanziale del tributo.Sotto il profilo della natura giuridica, l’avviso di intimazione è un atto dellariscossione, successivo agli atti impositivi e ricompreso tra quelli indicatidall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. Esso coincide con l’“avviso di mora”menzionato dalla medesima norma (Cass., n. 8279/2008; Cass., n.1658/2013), la cui mancata impugnazione determina la cristallizzazionedel credito erariale (Cass., n. 6436/2025; Cass., n. 22108/2024).La corrispondenza tra l’attuale avviso di intimazione e l’avviso di mora dicui all’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ormai acquisita nellagiurisprudenza di legittimità. L’abrogato art. 46 prevedeva che l’esattore,prima di avviare l’esecuzione forzata, dovesse notificare al debitore unavviso contenente l’indicazione del debito e l’invito a versarlo entro cinquegiorni. Analoga disciplina è ora rinvenibile nell’art. 50, come modificato dald.lgs. n. 46 del 1999, secondo cui, se non è iniziata l’espropriazione entroun anno dalla notifica della cartella, l’agente della riscossione devenotificare un nuovo avviso con intimazione ad adempiere entro cinquegiorni. Ne deriva che l’avviso di cui all’art. 50 è perfettamentericonducibile all’avviso di mora richiamato dall’art. 19, comma 1, lett. e),del d.lgs. n. 546/1992 (Cass. Sez. U., n. 8279/2008; Cass., n.27093/2022). Essendo identica la funzione assolta da tali atti, essi devonoritenersi tra loro coincidenti.Il “sollecito di pagamento” notificato al contribuente, che nella specie sisostanzia nell’avviso di intimazione, ne delimita la funzione e circoscrivel’ambito delle censure proponibili davanti al giudice tributario. Trattandosidi un atto vincolato nel contenuto dal provvedimento presupposto, chedefinisce compiutamente la pretesa impositiva, l’avviso di intimazionesvolge una funzione analoga a quella del precetto: è infatti sufficiente cherappresenti il mancato pagamento, contenga l’intimazione ad adempiereNumero registro generale 3388/2022Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 13204/2026Data pubblicazione 07/05/2026entro un termine determinato e rechi l’avvertimento che, in difetto, siprocederà all’esecuzione forzata.Poiché esso segue un avviso di accertamento che ne costituisce ilpresupposto logico-giuridico, l’avviso di intimazione non integra unautonomo atto impositivo. Ne discende che esso è sindacabile innanzi algiudice tributario esclusivamente per vizi propri, restando preclusecontestazioni attinenti all’accertamento presupposto. I vizi dell’avviso diaccertamento fiscale non possono dunque essere riproposti né reiterati nelgiudizio instaurato avverso l’avviso di intimazione, salvo il caso — qui nonricorrente — in cui il contribuente venga a conoscenza della pretesaerariale soltanto con la notificazione dell’atto di intimazione (Cass., n.17937/2004; Cass., n. 15207/2000).La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che lacartella di pagamento non può essere impugnata per vizi inerentiall’accertamento, essendo consentito al contribuente dolersiesclusivamente dei vizi propri dell’atto, salvo che questo abbia contenutosostanziale di accertamento e rappresenti il primo momento di conoscenzadella pretesa fiscale. Tali principi, per identità di ratio, valgono anche perl’avviso di intimazione, il quale — fondandosi su un precedente avviso diaccertamento — resta impugnabile solo per vizi suoi propri e non percontestazioni relative all’atto impositivo da cui trae origine il debito (Cass.,n. 16641/2011; Cass., n. 1263/2014).In definitiva, l’annullamento dell’avviso di accertamento prodromico,intervenuto con la sentenza n. 44/2019 della Commissione tributariaprovinciale, ha determinato la caducazione automatica dell’avviso diintimazione che da esso traeva fondamento, venendo meno il presuppostostesso della riscossione ai sensi dell’art. 50 del d.P.R. n. 602/1972. LaCTR, omettendo di limitarsi a prendere atto dell’annullamento dell’attoimpositivo presupposto e procedendo invece a una autonomarideterminazione della pretesa fiscale, si è posta in contrasto con i principiNumero registro generale 3388/2022Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 13204/2026Data pubblicazione 07/05/2026che regolano la natura meramente consequenziale dell’intimazione e ilimiti del sindacato ad essa riferibile.Con il quinto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.5, c.p.c., la nullità della sentenza per avere la sentenza impugnataaffermato la debenza della somma di € 90.411,00 oltre sanzioni econfermato la legittimità dell’avviso di intimazione, senza tenere contodella sentenza n. 44/2019 della Commissione Tributaria annullatoriadell’avviso di accertamento presupposto e del conseguente effettoestintivo della medesima pretesa tributaria.Il quinto motivo resta assorbito.In ultima analisi, il ricorso va accolto con riferimento al terzo e al quartomotivo, rigettati i primi due e dichiarato assorbito il quinto motivo diricorso. Per l'effetto, la sentenza d'appello deve essere cassata e la causarinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del presentegiudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia,in diversa composizione. P.Q.MAccoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto, rigettatigli altri motivi; cassa la sentenza d’appello; rinvia la causa, per un nuovoesame per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13204/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris