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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08877/2026

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i [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura a margine del ricorso-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura in calce al controricorso-controricorrente--ricorrente incidentale-nonché controfallimentare, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale in calce all’atto di costituzione-controricorrente--ricorrente incidentale-Numero registro generale 12371/2019Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 8877/2026Stampati Roberto e [OSCURATO:PERSONA] FerdinandoData pubblicazione 09/04/2026-intimati-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PriscoGioacchino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SimonettiAntonio, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4367/2018,depositata in data 1.10.2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.3.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredidi [OSCURATO:PERSONA], hanno impugnato la sentenza della Corted’appello di Napoli, n. 4367/2018, depositata il 1° ottobre 2018;2. [OSCURATO:PERSONA] A.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva agito nei confronti degliamministratori e sindaci succedutisi nel tempo per il risarcimento deidanni, deducendo la mala gestio per violazioni degli obblighi di cuiall’art. 2446 c.c., quali mancati versamenti IVA e contributivi e perlo svolgimento di nuove operazioni dopo il venir meno dellecondizioni di operatività;3. [OSCURATO:PERSONA] si era costituito eccependo, tra l’altro, laprescrizione, la carenza di legittimazione attiva della Curatela, profilidi rito e la infondatezza della domanda nel merito;4.

Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 413/2014 aveva accolto l’azioneex art. 146 l. fall. ed aveva condannato, in solido con altri, CarmineDe Luca a € 347.999,625 per il periodo 24.4.2002–30.6.2003 ed a€ 639.796,70 per il periodo 1.7.2003–1.9.2003.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto appelloavverso detta sentenza e [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello2 di 4Numero registro generale 12371/2019Numero sezionale 1165/2026incidentale, reiterando l’eccezione di prescrizione e censurando laNumero di raccolta generale 8877/2026responsabilità per nuove operazioni nonché la quantiDfaictaa puzbibolincaezio ne 09/04/2026equitativa del danno;6. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello, poi dichiarato inammissibile pertardività e riunito al primo giudizio, fermo restando l’autonomia deidue giudizi.;7.

La Corte d’appello aveva accolto gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] eSorrentino Francesco nonché quelli incidentali di [OSCURATO:PERSONA] eRainone Vincenzo, respingendo la domanda ex art. 146 l. fall. dellaCuratela verso costoro;8.

La stessa Corte aveva accolto parzialmente gli appelli incidentali diNunziata Luigi e [OSCURATO:PERSONA] (nonché dei sindaci Stampati e LaMarca), ma, in parziale riforma, aveva condannato gli eredi di DeLuca Carmine – unitamente ad altri – al risarcimento dei dannirelativi al periodo 1.7.2003–1.9.2003 pari a € 639.796,70,confermando nel resto la pronuncia; dichiarava inammissibilel’appello di [OSCURATO:PERSONA].9.

Hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale NunziataAnella, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ed il [OSCURATO:SOCIETA]Considerato che1.

È intervenuta la rinuncia al controricorso ed al ricorso incidentalenotificato al Fallimento A.S. [OSCURATO:PERSONA] nonché l’intervenutarinuncia del Fallimento resistente al ricorso incidentale nei soliconfronti di [OSCURATO:PERSONA], accertata con decreto di estinzioneparziale n. 2294/2021 del 2.2.2021.2.

In data 23.2.2026, è stato depositato l’atto di rinuncia relativo alricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Luca, con contestuale accettazione e dichiarazione dirinuncia al ricorso incidentale da parte del [OSCURATO:SOCIETA]., con richiesta di estinzione del processo di cassazione,senza pronuncia sulle spese;3 di 4Numero registro generale 12371/2019Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 8877/20263.

Deve essere dichiarata, di conseguenza, la estinzione del giudizio,Data pubblicazione 09/04/2026senza alcuna statuizione sulle spese.

P.Q.MLa Corte di cassazione dichiara l’estinzione del giudizio; nulla per lespese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione civile, in data 11.3.2026.Il Presidente4 di 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura a margine del ricorso-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura in calce al controricorso-controricorrente--ricorrente incidentale-nonché controfallimentare, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale in calce all’atto di costituzione-controricorrente--ricorrente incidentale-Numero registro generale 12371/2019Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 8877/2026Stampati Roberto e [OSCURATO:PERSONA] FerdinandoData pubblicazione 09/04/2026-intimati-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PriscoGioacchino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SimonettiAntonio, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4367/2018,depositata in data 1.10.2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.3.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredidi [OSCURATO:PERSONA], hanno impugnato la sentenza della Corted’appello di Napoli, n. 4367/2018, depositata il 1° ottobre 2018;2. [OSCURATO:PERSONA] A.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva agito nei confronti degliamministratori e sindaci succedutisi nel tempo per il risarcimento deidanni, deducendo la mala gestio per violazioni degli obblighi di cuiall’art. 2446 c.c., quali mancati versamenti IVA e contributivi e perlo svolgimento di nuove operazioni dopo il venir meno dellecondizioni di operatività;3. [OSCURATO:PERSONA] si era costituito eccependo, tra l’altro, laprescrizione, la carenza di legittimazione attiva della Curatela, profilidi rito e la infondatezza della domanda nel merito;4. Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 413/2014 aveva accolto l’azioneex art. 146 l. fall. ed aveva condannato, in solido con altri, CarmineDe Luca a € 347.999,625 per il periodo 24.4.2002–30.6.2003 ed a€ 639.796,70 per il periodo 1.7.2003–1.9.2003.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto appelloavverso detta sentenza e [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello2 di 4Numero registro generale 12371/2019Numero sezionale 1165/2026incidentale, reiterando l’eccezione di prescrizione e censurando laNumero di raccolta generale 8877/2026responsabilità per nuove operazioni nonché la quantiDfaictaa puzbibolincaezio ne 09/04/2026equitativa del danno;6. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello, poi dichiarato inammissibile pertardività e riunito al primo giudizio, fermo restando l’autonomia deidue giudizi.;7. La Corte d’appello aveva accolto gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] eSorrentino Francesco nonché quelli incidentali di [OSCURATO:PERSONA] eRainone Vincenzo, respingendo la domanda ex art. 146 l. fall. dellaCuratela verso costoro;8. La stessa Corte aveva accolto parzialmente gli appelli incidentali diNunziata Luigi e [OSCURATO:PERSONA] (nonché dei sindaci Stampati e LaMarca), ma, in parziale riforma, aveva condannato gli eredi di DeLuca Carmine – unitamente ad altri – al risarcimento dei dannirelativi al periodo 1.7.2003–1.9.2003 pari a € 639.796,70,confermando nel resto la pronuncia; dichiarava inammissibilel’appello di [OSCURATO:PERSONA].9. Hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale NunziataAnella, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ed il [OSCURATO:SOCIETA]Considerato che1. È intervenuta la rinuncia al controricorso ed al ricorso incidentalenotificato al Fallimento A.S. [OSCURATO:PERSONA] nonché l’intervenutarinuncia del Fallimento resistente al ricorso incidentale nei soliconfronti di [OSCURATO:PERSONA], accertata con decreto di estinzioneparziale n. 2294/2021 del 2.2.2021.2. In data 23.2.2026, è stato depositato l’atto di rinuncia relativo alricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Luca, con contestuale accettazione e dichiarazione dirinuncia al ricorso incidentale da parte del [OSCURATO:SOCIETA]., con richiesta di estinzione del processo di cassazione,senza pronuncia sulle spese;3 di 4Numero registro generale 12371/2019Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 8877/20263. Deve essere dichiarata, di conseguenza, la estinzione del giudizio,Data pubblicazione 09/04/2026senza alcuna statuizione sulle spese. P.Q.MLa Corte di cassazione dichiara l’estinzione del giudizio; nulla per lespese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione civile, in data 11.3.2026.Il Presidente4 di 4
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