CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 41855/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia che aveva riconosciuto CECCON Denny colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 sexies C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000 di ammenda. 2. Ricorre il CECCON lamentando violazione di legge in punto di accertamento di corretto funzionamento dell'etilometro con particolare riferimento alle fasi dell'omologazione, della taratura e delle verifiche periodiche; deduce altresì difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al mancato riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'asserita mancanza di funzionalità dell'etilonnetro non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. Invero il giudice territoriale ha ampiamente evidenziato che da nessun elemento processuale potesse essere ritenuto il non corretto funzionamento dell'apparecchio spirometrico, né il ricorrente aveva allegato elementi da cui inferire difetti di funzionamento, lettura e rilevamento dell'apparecchiatura utilizzata, rappresentando al contempo che l'asserita efficienza sull'apparecchio risultava confermato dalla ricorrenza dell'omologazione e dall'apposito libretto dal quale riultava l'esecuzione delle verifiche periodiche di efficienza.Anche le censure in ordine al trattamento sanzionatorio risultano riproduttive di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con argomentazione logica e pertinente, in considerazione del precedente specifico che poneva in rilievo profili di antidoverosità tali da fare escludere la opzione di una mitigazione del trattamento sanzionatorio e di un giudizio prognostico favorevole sull'astensione del CECCON dalla commissione di ulteriori fatti reato in prospettiva futura. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]