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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 18417/2026

Testo disponibile della fonte

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ppello di TriesteVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SabrinaPassafiume che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoudito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 3 luglio 2025, la Corte di appello di Trieste confermavala sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole deidelitti di bancarotta patrimoniale al medesimo ascritti ai capi 1 (in danno dellaholding spa [OSCURATO:PERSONA]) 9 e 14 (ai danni delle partecipate [OSCURATO:SOCIETA] spa [OSCURATO:PERSONA]) e della bancarotta documentale,contestata al capo 15, consumata ai danni di spa [OSCURATO:PERSONA] supply, irrogando la penaindicata in dispositivo e ritenendo la circostanza aggravante prevista dall’art. 219,comma 1, legge fall., così da non doversi dichiarare l’intervenuta prescrizione didetti reati (tutte le società erano state dichiarate fallite con sentenza del 13febbraio 2009).2.

Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cattarini, articolando le proprie censure in tre motivi.2.1.

Con il primo eccepisce la nullità della notifica del decreto di fissazionedell’udienza preliminare.Eccezione già proposta davanti al primo giudice ed alla Corte d’appello.L’atto in questione era stato notificato al solo domicilio del codifensore Avv.Grapulin e non, invece, nel domicilio eletto dall’imputato, in Fara d’Isonzo, comeemergeva dal verbale del 14 dicembre 2015 del Nucleo di PT della GdF di Trieste.L’eccezione era stata respinta perché l’atto di elezione del domicilio nonrisultava presente agli atti al momento della notifica (si cita Cass. n. 39481/2024).Il verbale, tuttavia, non era stato reperito neppure in seguito.

E, certo, non sipoteva ritenere responsabile il prevenuto di tale sparizione.L’imputato poi era rimasto assente in tutte le fasi del giudizio, sia in udienzapreliminare, sia in primo sia in secondo grado.2.2.

Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine allavalutazione della relazione e della deposizione del curatore fallimentare.Che non potevano essere utilizzate anche nella parte in cui il curatore stessoaveva espresso dei giudizi.2.3.

Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge per la ritentaconfigurabilità dell’aggravante del danno di rilevante entità.Aggravante che doveva essere partitamente valutata per ciascuna delleprocedure fallimentari e non cumulativamente, posto che ogni condotta dibancarotta a danno di una distinta società mantiene la propria autonomia.3.

Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria scritta con la quale hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è complessivamente infondato.1.

Il primo motivo, sulla nullità della notifica del provvedimento di fissazionedell’udienza preliminare, non merita accoglimento.L’atto in questione era stato infatti notificato presso lo studio del difensoreche, in quella fase processuale, era indicato come eletto dal prevenuto.Non essendosi reperito il verbale da cui emergerebbe tale elezione didomicilio, la difesa insisteva sul fatto che la notifica sarebbe dovuto avvenirepresso il domicilio eletto con altro atto (non si è compreso se anteriore o successivoa quello a cui si è fatto cenno) presso tale [OSCURATO:PERSONA].Resta comunque il fatto che dalla irregolarità della notifica della fissazionedell’udienza preliminare - in quanto comunque perfezionata presso il difensore difiducia, che l’aveva assistito in tutti i gradi di giudizio - non poteva dedursi che ilprevenuto non fosse a conoscenza del promuovimento dell’azione penale così daconcretare il più grave vizio di omessa citazione dell’imputato.Si tratta pertanto di una nullità a regime intermedio.In tema di notifica al difensore di fiducia (pur nell’ipotesi di cui all’art. 157,comma 8 bis, cod. proc. pen.), si è, infatti, affermato che la notificazione dellacitazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157,comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dàluogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dallamancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da partedell'imputato (Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 – 01; per lanotifica del decreto di citazione in appello vd.

Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023,Brancolini, Rv. 284810 – 01).E si è anche affermato che è inammissibile, per difetto di specificità delmotivo, il ricorso per cassazione con cui si deduce la nullità della notifica di un attoin ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia anziché presso ildomicilio dichiarato o eletto dall'imputato, nel caso in cui il ricorrente non haallegato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stessoe all'esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, Sentenza n. 21852 del 12/03/2025, C.Rv. 288290 – 01)Pregiudizio che, nell’odierno ricorso, non si è evidenziato.Peraltro, deve, comunque, condividersi l’osservazione della Corte d’appellocirca il fatto che, non avendo la difesa prodotto gli atti relativi all’udienzapreliminare, non avesse consentito di verificare la tempestività dell’eccezione cheandava, di conseguenza, respinta.Non diversamente, nella presente fase, risulta impedita la verifica dellatempestività dell’eccezione, in assenza, ancora, di tale produzione.2.

Gli ulteriori motivi sono inammissibili.Il secondo attiene alla presunta utilizzazione, ai fini del decidere, dei giudiziespressi dal curatore nella relazione a sua firma e nella deposizione indibattimento, quando, invece, risulta evidente, dalla lettura della sentenzaimpugnata (e da quella di prime cure) che non i giudizi erano stati utilizzati ma idati storici, cronologici ed economici in tali occasioni riferiti.Peraltro, sul punto il ricorso difetta anche di specificità non essendo statiprecisati quali giudizi del curatore sarebbero stati inseriti nel percorsomotivazionale della Corte.Quanto alla configurabilità dell’aggravante specifica di cui all’art. 219, comma1, legge fall., la Corte aveva considerato l’ingente importo complessivo delledistrazioni, a fronte di un attivo fallimentare, parimenti complessivo, del tuttoesiguo, pari a circa euro 246.000, così congruamente valutando il danno anche inrapporto agli esiti della procedura fallimentare.Trattando tuttavia, partitamente, tali valori anche in relazione a ciascuna dellesocietà fallite interessate.3.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in Roma il 17 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di TriesteVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SabrinaPassafiume che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoudito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 3 luglio 2025, la Corte di appello di Trieste confermavala sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole deidelitti di bancarotta patrimoniale al medesimo ascritti ai capi 1 (in danno dellaholding spa [OSCURATO:PERSONA]) 9 e 14 (ai danni delle partecipate [OSCURATO:SOCIETA] spa [OSCURATO:PERSONA]) e della bancarotta documentale,contestata al capo 15, consumata ai danni di spa [OSCURATO:PERSONA] supply, irrogando la penaindicata in dispositivo e ritenendo la circostanza aggravante prevista dall’art. 219,comma 1, legge fall., così da non doversi dichiarare l’intervenuta prescrizione didetti reati (tutte le società erano state dichiarate fallite con sentenza del 13febbraio 2009).2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cattarini, articolando le proprie censure in tre motivi.2.1. Con il primo eccepisce la nullità della notifica del decreto di fissazionedell’udienza preliminare.Eccezione già proposta davanti al primo giudice ed alla Corte d’appello.L’atto in questione era stato notificato al solo domicilio del codifensore Avv.Grapulin e non, invece, nel domicilio eletto dall’imputato, in Fara d’Isonzo, comeemergeva dal verbale del 14 dicembre 2015 del Nucleo di PT della GdF di Trieste.L’eccezione era stata respinta perché l’atto di elezione del domicilio nonrisultava presente agli atti al momento della notifica (si cita Cass. n. 39481/2024).Il verbale, tuttavia, non era stato reperito neppure in seguito. E, certo, non sipoteva ritenere responsabile il prevenuto di tale sparizione.L’imputato poi era rimasto assente in tutte le fasi del giudizio, sia in udienzapreliminare, sia in primo sia in secondo grado.2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine allavalutazione della relazione e della deposizione del curatore fallimentare.Che non potevano essere utilizzate anche nella parte in cui il curatore stessoaveva espresso dei giudizi.2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge per la ritentaconfigurabilità dell’aggravante del danno di rilevante entità.Aggravante che doveva essere partitamente valutata per ciascuna delleprocedure fallimentari e non cumulativamente, posto che ogni condotta dibancarotta a danno di una distinta società mantiene la propria autonomia.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria scritta con la quale hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è complessivamente infondato.1. Il primo motivo, sulla nullità della notifica del provvedimento di fissazionedell’udienza preliminare, non merita accoglimento.L’atto in questione era stato infatti notificato presso lo studio del difensoreche, in quella fase processuale, era indicato come eletto dal prevenuto.Non essendosi reperito il verbale da cui emergerebbe tale elezione didomicilio, la difesa insisteva sul fatto che la notifica sarebbe dovuto avvenirepresso il domicilio eletto con altro atto (non si è compreso se anteriore o successivoa quello a cui si è fatto cenno) presso tale [OSCURATO:PERSONA].Resta comunque il fatto che dalla irregolarità della notifica della fissazionedell’udienza preliminare - in quanto comunque perfezionata presso il difensore difiducia, che l’aveva assistito in tutti i gradi di giudizio - non poteva dedursi che ilprevenuto non fosse a conoscenza del promuovimento dell’azione penale così daconcretare il più grave vizio di omessa citazione dell’imputato.Si tratta pertanto di una nullità a regime intermedio.In tema di notifica al difensore di fiducia (pur nell’ipotesi di cui all’art. 157,comma 8 bis, cod. proc. pen.), si è, infatti, affermato che la notificazione dellacitazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157,comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dàluogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dallamancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da partedell'imputato (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 – 01; per lanotifica del decreto di citazione in appello vd. Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023,Brancolini, Rv. 284810 – 01).E si è anche affermato che è inammissibile, per difetto di specificità delmotivo, il ricorso per cassazione con cui si deduce la nullità della notifica di un attoin ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia anziché presso ildomicilio dichiarato o eletto dall'imputato, nel caso in cui il ricorrente non haallegato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stessoe all'esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, Sentenza n. 21852 del 12/03/2025, C.Rv. 288290 – 01)Pregiudizio che, nell’odierno ricorso, non si è evidenziato.Peraltro, deve, comunque, condividersi l’osservazione della Corte d’appellocirca il fatto che, non avendo la difesa prodotto gli atti relativi all’udienzapreliminare, non avesse consentito di verificare la tempestività dell’eccezione cheandava, di conseguenza, respinta.Non diversamente, nella presente fase, risulta impedita la verifica dellatempestività dell’eccezione, in assenza, ancora, di tale produzione.2. Gli ulteriori motivi sono inammissibili.Il secondo attiene alla presunta utilizzazione, ai fini del decidere, dei giudiziespressi dal curatore nella relazione a sua firma e nella deposizione indibattimento, quando, invece, risulta evidente, dalla lettura della sentenzaimpugnata (e da quella di prime cure) che non i giudizi erano stati utilizzati ma idati storici, cronologici ed economici in tali occasioni riferiti.Peraltro, sul punto il ricorso difetta anche di specificità non essendo statiprecisati quali giudizi del curatore sarebbero stati inseriti nel percorsomotivazionale della Corte.Quanto alla configurabilità dell’aggravante specifica di cui all’art. 219, comma1, legge fall., la Corte aveva considerato l’ingente importo complessivo delledistrazioni, a fronte di un attivo fallimentare, parimenti complessivo, del tuttoesiguo, pari a circa euro 246.000, così congruamente valutando il danno anche inrapporto agli esiti della procedura fallimentare.Trattando tuttavia, partitamente, tali valori anche in relazione a ciascuna dellesocietà fallite interessate.3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in Roma il 17 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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