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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39797/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] concludeva con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia accoglieva l'impugnazione del pubblico ministero - proposta con il ricorso per cassazione convertito in appello - ed eliminava la diminuzione di pena correlata alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Le attenuanti in questione in primo grado venivano concesse valorizzando la giovane età dell'imputato ed alcuni segnali di resipiscenza, elementi che venivano ritenuti subvalenti rispetto alla gravità del fatto ed alla precedente condanna.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: l'impugnazione del pubblico ministero avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto era stata proposta con ricorso per cassazione, ma non indicava violazioni di legge o vizi della motivazione, risolvendosi nella richiesta di rivalutare le prove poste a sostegno della concessione delle attenuanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. Il collegio riafferma che il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna e convertito in appello in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen., conserva la propria natura di impugnazione di legittimità, onde la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità (Sez. 2 - , Sentenza n. 34487 del 21/06/2019, Alletto, Rv. 276739 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 37074 del 24/06/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 241059 - 01) 1.2 Si ribadisce cioè che le regole di valutazione previste per il ricorso per cassazione escludono la possibilità della rivalutazione del "merito", ovvero della capacità dimostrativa delle prove, essendo ammessa solo la rilevazione di eventuali illogicità manifeste e decisive del percorso motivazionale o di travisamenti decisivi di prove allegate dal ricorrente.

Nel caso in esame le doglianze proposte dal pubblico ministero con il ricorso per cassazione - poi convertito in appello - si risolvono invece proprio nella critica della valutazioni di merito effettuate dal Tribunale per concedere le attenuanti generiche; segnatamente si censurava la positiva valutazione relativa alla giovane età e la verosimiglianza dei "segnali di resipiscenza".

La Corte invece che dichiarare inammissibile l'impugnazione facendo ricorso ai criteri previsti dall'art. 606 cod. proc. pen lo accoglieva e rimodulava la pena eliminando l'effetto mitigatore correlato alla concessione delle circostanze atipiche.

Si tratta di una decisione assunta in contrasto con le indicate linee ermeneutiche che deve essere annullata senza rinvio; per l'effetto la pena deve essere rideterminata in pena in anni 2, mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle attenuanti generiche e per l'effetto ridetermina la pena in anni 2, mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa.

Così deciso in Roma, il giorno 29 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] concludeva con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia accoglieva l'impugnazione del pubblico ministero - proposta con il ricorso per cassazione convertito in appello - ed eliminava la diminuzione di pena correlata alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Le attenuanti in questione in primo grado venivano concesse valorizzando la giovane età dell'imputato ed alcuni segnali di resipiscenza, elementi che venivano ritenuti subvalenti rispetto alla gravità del fatto ed alla precedente condanna. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: l'impugnazione del pubblico ministero avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto era stata proposta con ricorso per cassazione, ma non indicava violazioni di legge o vizi della motivazione, risolvendosi nella richiesta di rivalutare le prove poste a sostegno della concessione delle attenuanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Il collegio riafferma che il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna e convertito in appello in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen., conserva la propria natura di impugnazione di legittimità, onde la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità (Sez. 2 - , Sentenza n. 34487 del 21/06/2019, Alletto, Rv. 276739 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 37074 del 24/06/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 241059 - 01) 1.2 Si ribadisce cioè che le regole di valutazione previste per il ricorso per cassazione escludono la possibilità della rivalutazione del "merito", ovvero della capacità dimostrativa delle prove, essendo ammessa solo la rilevazione di eventuali illogicità manifeste e decisive del percorso motivazionale o di travisamenti decisivi di prove allegate dal ricorrente. Nel caso in esame le doglianze proposte dal pubblico ministero con il ricorso per cassazione - poi convertito in appello - si risolvono invece proprio nella critica della valutazioni di merito effettuate dal Tribunale per concedere le attenuanti generiche; segnatamente si censurava la positiva valutazione relativa alla giovane età e la verosimiglianza dei "segnali di resipiscenza". La Corte invece che dichiarare inammissibile l'impugnazione facendo ricorso ai criteri previsti dall'art. 606 cod. proc. pen lo accoglieva e rimodulava la pena eliminando l'effetto mitigatore correlato alla concessione delle circostanze atipiche. Si tratta di una decisione assunta in contrasto con le indicate linee ermeneutiche che deve essere annullata senza rinvio; per l'effetto la pena deve essere rideterminata in pena in anni 2, mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle attenuanti generiche e per l'effetto ridetermina la pena in anni 2, mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa. Così deciso in Roma, il giorno 29 settemb
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