CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13186/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/01/2000 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo e secondo grado, alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto deteneva presso l'abitazione, ove era ristretto agli arresti domiciliari, g 22 di cocaina e g 263 di hashish e marijuana; che l'imputato ha proposto ricorso per cessazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, e vizi della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi minore di cui al comma 5, per avere il giudicante ignorato le doglianze difensive che sollecitavano un giudizio complessivo sull'attività di spaccio, attribuendo valore dirimente a circostanze da sole incapaci di escludere tale riconoscimento, e in particolare: 1) il quantitativo dello stupefacente, compatibile con l'ipotesi del piccolo spaccio; 2) la presenza di 3 bilancini; 3) il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse ristretto al momento del fatto in regime di detenzione domiciliare. Considerato che il motivo non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e, inoltre, volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; che è necessario evidenziare come, nel caso di specie, ci si trovi dinanzi ad un caso di "doppia conforme", con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). che la Corte di merito ha logicamente operato la valutazione sull'attività complessiva dell'imputato, prendendo in esame gli stessi elementi indicati dalla difesa, tra cui il cospicuo quantitativo di hashish e la presenza di cocaina, la presenza di tre bilancini di precisione e quella di altre bustine per il confezionamento (pag. 4 del provvedimento); che la Corte ha evidenziato quindi, come anche la detenzione della cocaina, operata una valutazione complessiva del fatto, in relazione ai mezzi, modalità e circostanze dell'azione, non possa essere inquadrata nel parametro della minore entità, trattandosi, all'evidenza, di un soggetto stabilmente e professionalmente inserito nel mondo dello spaccio; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del 2procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M