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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 gennaio 1978

Cassazione n. 02711/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 24/01/1978 avverso il decreto del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il decreto impugnato ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 23.6 - 23.7.2021 con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva applicato la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni due; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato l'assenza di motivazione del giudizio sull'attuale pericolosità sociale del ricorrente; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato avendo il decreto impugnato che il giudizio era fondato sui dati desumibili dal compendio indiziario acquisito nel corso di indagine per fattispecie associativa in materia di stupefacenti; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 11 13 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 24/01/1978 avverso il decreto del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il decreto impugnato ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 23.6 - 23.7.2021 con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva applicato la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni due; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato l'assenza di motivazione del giudizio sull'attuale pericolosità sociale del ricorrente; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato avendo il decreto impugnato che il giudizio era fondato sui dati desumibili dal compendio indiziario acquisito nel corso di indagine per fattispecie associativa in materia di stupefacenti; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11 13 ottobre 2022.
Decreto Cassazione n. 02711/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris