Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 04871/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 13/03/2020 della Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di 300 kg di limoni aggravato dalla violenza sulle cose, consistita nel taglio di una recinzione.2.

Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi.

Con il primo deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, per aver la Corte territoriale ritenuto il furto consumato, anziché tentato, dal momento che il Tomaselli avrebbe agito sotto il controllo costante del personale di vigilanza, rimanendo irrilevante che lo stesso abbia scelto di non intervenire per interrompere l'azione criminosa, preferendo invece allertare le forze dell'ordine, che altrimenti la qualificazione giuridica del fatto verrebbe a dipendere dalla scelte arbitrarie del denunciante.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia analoghi vizi in merito al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale omesso di considerare il comportamento corretto e collaborativo tenuto dall'imputato dopo la consumazione del delitto e nel corso del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Generiche appaiono le censure svolte con il primo motivo, che nella sostanza costituiscono la mera riedizione di quelle articolate con il gravame di merito.

Inconferenti appaiono i richiami giurisprudenziali operati al fine di contestare la qualificazione giuridica del fatto, posto che il ricorrente non si è anzitutto confrontato con la sua ricostruzione per come effettuata dalla Corte territoriale.

Ed infatti, per la sentenza, l'imputato ed il suo complice, dopo essere penetrati nell'azienda agricola "F.11i Giardina" attraverso un varco aperto nella rete di recinzione e solo dopo essersi illegittimamente impossessati dei limoni, venivano notati da un vigilante che iniziava ad inseguirli, allertando nel frattempo le forze dell'ordine.

Coerentemente al costante insegnamento di questa Corte, dunque, i giudici del merito hanno ritenuto il furto consumato e non solo tentato, avendo l'imputato conseguito, ancorchè per breve tempo - e cioè fino al momento in cui è stato poi intercettato dagli operanti nel frattempo intervenuti -, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (ex multis Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016), escludendo integrata l'ipotesi invece alla base del principio affermato da Sez.

U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014, Pg in proc.

Prevete, Rv. 261186.

Del tutto apodittica risulta dunque l'obiezione del ricorrente per cui il vigilante avrebbe arbitrariamente omesso di intervenire per impedire il conseguimento del possesso della refurtiva pur avendo monitorato sin dall'inizio l'azione furtiva, giacchè non viene precisato quali risultanze processuali smentirebbero la ricostruzione svolta dalla sentenza.

3. Parimenti aspecifiche oltre che versate in fatto sono le censure relative al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte ha infatti logicamente svalutato l'ammissione dell'addebito da parte dell'imputato e del correo, valorizzando invece del tutto legittimamente in senso negativo i numerosi procedimenti penali dai quali il Tomaselli risulta gravato per reati della stessa specie, argomentazione nemmeno considerata dal ricorrente.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] ())515:- CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PEN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 13/03/2020 della Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di 300 kg di limoni aggravato dalla violenza sulle cose, consistita nel taglio di una recinzione.2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, per aver la Corte territoriale ritenuto il furto consumato, anziché tentato, dal momento che il Tomaselli avrebbe agito sotto il controllo costante del personale di vigilanza, rimanendo irrilevante che lo stesso abbia scelto di non intervenire per interrompere l'azione criminosa, preferendo invece allertare le forze dell'ordine, che altrimenti la qualificazione giuridica del fatto verrebbe a dipendere dalla scelte arbitrarie del denunciante. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia analoghi vizi in merito al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale omesso di considerare il comportamento corretto e collaborativo tenuto dall'imputato dopo la consumazione del delitto e nel corso del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Generiche appaiono le censure svolte con il primo motivo, che nella sostanza costituiscono la mera riedizione di quelle articolate con il gravame di merito. Inconferenti appaiono i richiami giurisprudenziali operati al fine di contestare la qualificazione giuridica del fatto, posto che il ricorrente non si è anzitutto confrontato con la sua ricostruzione per come effettuata dalla Corte territoriale. Ed infatti, per la sentenza, l'imputato ed il suo complice, dopo essere penetrati nell'azienda agricola "F.11i Giardina" attraverso un varco aperto nella rete di recinzione e solo dopo essersi illegittimamente impossessati dei limoni, venivano notati da un vigilante che iniziava ad inseguirli, allertando nel frattempo le forze dell'ordine. Coerentemente al costante insegnamento di questa Corte, dunque, i giudici del merito hanno ritenuto il furto consumato e non solo tentato, avendo l'imputato conseguito, ancorchè per breve tempo - e cioè fino al momento in cui è stato poi intercettato dagli operanti nel frattempo intervenuti -, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (ex multis Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016), escludendo integrata l'ipotesi invece alla base del principio affermato da Sez. U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014, Pg in proc. Prevete, Rv. 261186. Del tutto apodittica risulta dunque l'obiezione del ricorrente per cui il vigilante avrebbe arbitrariamente omesso di intervenire per impedire il conseguimento del possesso della refurtiva pur avendo monitorato sin dall'inizio l'azione furtiva, giacchè non viene precisato quali risultanze processuali smentirebbero la ricostruzione svolta dalla sentenza. 3. Parimenti aspecifiche oltre che versate in fatto sono le censure relative al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha infatti logicamente svalutato l'ammissione dell'addebito da parte dell'imputato e del correo, valorizzando invece del tutto legittimamente in senso negativo i numerosi procedimenti penali dai quali il Tomaselli risulta gravato per reati della stessa specie, argomentazione nemmeno considerata dal ricorrente. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] ())515:- CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PEN
Sentenza Cassazione n. 04871/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris