CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13795/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso i [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Genova, con la quale veniva rigettato l'appello volto ad ottenere la revoca della misura intramurale, disposta in ordine ai delitti di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, o la sua sostituzione con la misura più lieve degli arresti domiciliari presso la sua abitazione. 1.1. Il ricorrente deduce, con un primo motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, posto che il giudice, con motivazione contraddittoria, ha,dapprimat riconosciuto che le dichiarazioni confessorie del ricorrente erano valse a rinvenire "ulteriore sostanza stupefacente" occultata nell'esercizio commerciale e, successivamente, ha affermato che "non vi è stata una piena presa di distanza dall'ambiente criminale", ritenendo quindi, in modo illogico e non coerente, che non sussistono elementi idonei a consentire l'applicazione di una misura cautelare più attenuata. Inoltre, il giudice non ha considerato, ai fini del giudizio prognostico, lo stato di incensuratezza dell'indagato e il fatto di aver, nel corso delle suddette dichiarazioni confessorie, fatto il nome del correo Carpita, un collaboratore del suo negozio. 1.2. Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione della ordinanza impugnata, in quanto l'iter argomentativo esperito contrasta con le risultanze processuali, posto che il giudice ha affermato che l'indagato non ha voluto rivelare i nomi delle altre persone coinvolte nell'attività illecita, sebbene dal verbale di interrogatorio del 19/09/2022 emerga con chiarezza che il ricorrente non conosce gli altri complici, con cui comunicava solo per sms, e che comunque ha dichiarato di non poter rivelare il loro nome per timore di ritorsioni in danno della propria famiglia. Altrettanto illogica è l'affermazione secondo cui l'abitazione del ricorrente è il deposito dei proventi dell'attività illecita concernente lo spaccio di stupefacenti, posto che sono stati rinvenuti euro 38.000 in contanti e che la moglie dell'indagato non ha dimostrato di svolgere alcuna attività lavorativa. In proposito, il ricorrente deduce che tale ultima circostanza sia del tutto priva di valenza ai fini del diniego della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari e che la somma rinvenuta costituisce l'incasso relativo alla gestione di due esercizi commerciali di cui è titolare, un bar e una gastronomia. 1.3. Con un terzo motivo di ricorso, si duole in ordine alla omessa valutazione della personalità del ricorrente e, comunque, lamenta la mancanza di elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza di un pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta. Rappresenta di aver ammesso le proprie responsabilità e di aver fornito informazioni utili sulle modalità dell'acquisto e del pagamento della sostanza; di aver ammesso la responsabilità del suo amico Carpita; di aver indicato l'ulteriore quantitativo di hashish occultato; di possedere la carta di soggiorno; di essersi mostrato rispettoso ed osservante delle regole durante la custodia in carcere; di svolgere una lecita attività lavorativa da cui trae sostentamento la sua famiglia.1.4. Con un quarto motivo, il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione dei criteri di cui all'art. 275 cod.proc.pen., avendo il giudice applicato una misura cautelare non adeguata e sproporzionata alle reali esigenze cautelari. Rappresenta di aver presentato istanza di patteggiamento della pena nell'ambito del procedimento di cognizione. 2.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, concernente doglianze in ordine alle esigenze cautelari, non può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass. 02/08/1996, Colucci). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass., 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. 2.1. Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato il pericolo concreto e attuale di reiterazione di condotte criminose, in considerazione del quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto all'interno del locale, della diversa tipologia di stupefacente, del coinvolgimento del ricorrente nelle attività di spaccio già dal 2020, elementi dai quali ha inferito l'esistenza di una consolidata attività che consente all'indagato di disporre delle risorse economiche necessarie per effettuare acquisti di sostanza di una certa consistenza, posto che gli operanti, nel corso della perquisizione effettuata all'interno dell'esercizio commerciale da lui tenuto, avevano rinvenuto all'interno del locale, sostanza stupefacente di tipo hastatiescooina, in parte suddivisa in dosi, per complessivi grammi 713,21 di cocaina e grammi b,600 43J di hashish, due bilancini di precisione, una macchina per il confezionamento di involucri e relative buste. Quanto al coawortamento LI t collaborativo dell'indagato, che ha consentito di rinvenire ulteriori grammi "llge di hashish sempre all'interno dell'esercizio commerciale, considerato che non sono stati rivelati i nominativi delle altre persone coinvolte nell'attività illecita e che non sono stati indicate le fonti di un tale cospicuo approvvigionamento di stupefacente, il giudice ha ritenuto che nè il decorso del tempo in stato di custodia cautelare, nè l'avvenuta proposizione dell'istanza di applicazione della pena, costituiscano elementi idonei a far ritenere sussistente un'attenuazione delle esigenze cautelari e consentire così l'adozione di una misura più lieve. Infine, in ordine alla provenienza della cospicua somma rinvenuta in contante all'interno della abitazione del ricorrente, superiore a euro 38.000,00, il giudice ha ritenuto che tale cifra non fosse compatibile con la documentazione prodotta, relativa al reddito familiare del ricorrente e di sua moglie (in quanto esclusivamente costituita dalle dichiarazioni dei redditi dell'indagato per gli anni 2019-2021). Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente ad una corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'ad 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306 del 03/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 09/06/1995, Biancato, Rv. 202259). 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. Considerato che al ricorrente sono stati concessi agli arresti domiciliari con provvedimento emesso dal Tribunale di Savona del 21/12/2022 e che la misura cautelare è ormai attenuata, non devono essere espletati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so