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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2025

Cassazione n. 11402/2025

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta; Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 329 d.

Igs. n. 14 del 2019, posta dal primo motivo di ricorso, è carente sotto il profilo della specificazione della rilevanza e si rivela, inoltre, manifestamente infondata, dal momento che le sentenze di merito hanno fatto applicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 L.F., in tesi difensiva più favorevole al reo e si sono conformate alla giurisprudenza costante della Corte di legittimità, ben antecedente all'introduzione della nuova disposizione, secondo la quale le operazioni dolose rilevanti per la punibilità della bancarotta impropria debbono essere eziologicamente collegate al dissesto o al suo aggravamento - prodromici al fallimento - e non necessariamente al fallimento come evento ultimo; sicchè non è necessaria la volontà diretta a provocare il dissesto, il quale è, piuttosto, l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria ma non diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione accetta la probabilità che il dissesto si verifichi; è cioè sufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società, determini l'astratta prevedibilità della decozione, quale effetto della condotta antidoverosa (Sez.5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349; Sez. 5 n. 45672 del 1/10/2015, Lubrina, Rv. 265510; conf.

Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207).

In definitiva, il dato testuale dell'art. 329 del d.

Igs. n. 14 del 2019 ha semplicemente "positivizzato" un principio consolidato dal diritto vivente, con il quale si colloca in sostanziale continuità normativa; Rilevato che il medesimo motivo, che denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla possibilità di ritenere integrato il delitto ascritto da condotte di natura omissiva con l'assunto, in particolare, che un comportamento di segno negativo non possa essere sussunto nelle "operazioni" cui fa riferimento l'art. 322, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, è manifestamente infondato in quanto - ai sensi della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare - le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo n. 2,

I. fall., possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa (Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492 - 01);Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'errata interpretazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, oltre ad essere indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi allora, gli stessi, considerare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), tende a sollecitare il giudice di legittimità ad operare un'inammissibile rilettura del compendio fattuale e della ricostruzione delle prove; che, peraltro, ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (cfr. ancora, da ultimo, sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349); Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la violazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra le operazioni svolte e il fallimento sull'assunto che sarebbe stato richiesto il fallimento in proprio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, per un verso, indeterminato e ai limiti dell'incomprensibilità e, per altro verso, tendente ad ottenere un'improponibile riedizione delibativa mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6); Osservato che la memoria difensiva depositata il 10 febbraio 2025 nulla aggiunge rispetto alle deduzioni già svolte e non consente di mutare le conclusioni rassegnate; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta; Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 329 d. Igs. n. 14 del 2019, posta dal primo motivo di ricorso, è carente sotto il profilo della specificazione della rilevanza e si rivela, inoltre, manifestamente infondata, dal momento che le sentenze di merito hanno fatto applicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 L.F., in tesi difensiva più favorevole al reo e si sono conformate alla giurisprudenza costante della Corte di legittimità, ben antecedente all'introduzione della nuova disposizione, secondo la quale le operazioni dolose rilevanti per la punibilità della bancarotta impropria debbono essere eziologicamente collegate al dissesto o al suo aggravamento - prodromici al fallimento - e non necessariamente al fallimento come evento ultimo; sicchè non è necessaria la volontà diretta a provocare il dissesto, il quale è, piuttosto, l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria ma non diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione accetta la probabilità che il dissesto si verifichi; è cioè sufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società, determini l'astratta prevedibilità della decozione, quale effetto della condotta antidoverosa (Sez.5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349; Sez. 5 n. 45672 del 1/10/2015, Lubrina, Rv. 265510; conf. Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207). In definitiva, il dato testuale dell'art. 329 del d. Igs. n. 14 del 2019 ha semplicemente "positivizzato" un principio consolidato dal diritto vivente, con il quale si colloca in sostanziale continuità normativa; Rilevato che il medesimo motivo, che denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla possibilità di ritenere integrato il delitto ascritto da condotte di natura omissiva con l'assunto, in particolare, che un comportamento di segno negativo non possa essere sussunto nelle "operazioni" cui fa riferimento l'art. 322, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, è manifestamente infondato in quanto - ai sensi della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare - le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo n. 2, I. fall., possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa (Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492 - 01);Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'errata interpretazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, oltre ad essere indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi allora, gli stessi, considerare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), tende a sollecitare il giudice di legittimità ad operare un'inammissibile rilettura del compendio fattuale e della ricostruzione delle prove; che, peraltro, ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (cfr. ancora, da ultimo, sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349); Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la violazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra le operazioni svolte e il fallimento sull'assunto che sarebbe stato richiesto il fallimento in proprio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, per un verso, indeterminato e ai limiti dell'incomprensibilità e, per altro verso, tendente ad ottenere un'improponibile riedizione delibativa mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6); Osservato che la memoria difensiva depositata il 10 febbraio 2025 nulla aggiunge rispetto alle deduzioni già svolte e non consente di mutare le conclusioni rassegnate; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell
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