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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2024

Cassazione n. 13401/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ,ESTRI; R.G. n. 22409/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio; Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente reiterativi di censure già adeguatamente valutate dai giudici di merito e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (pag. 3 e ss. motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ottobre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ,ESTRI; R.G. n. 22409/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio; Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente reiterativi di censure già adeguatamente valutate dai giudici di merito e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (pag. 3 e ss. motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024
Sentenza Cassazione n. 13401/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris