CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 39577/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chieden o dichiararsi l'inammissibilità del ricorso - • 11~1517,filypiovAtiuni.o. udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv.to Stellato che ha chiesto l'accoglimento dei motivi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 23 gennaio 2024, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai delitti di concorso in estorsione aggravata e lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], turbata libertà degli incanti in danno dello stesso Tanganelli e di [OSCURATO:PERSONA], ad anni 6 mesi 6, giorni 20 di reclusione ed C 8666,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Stellato, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione di legge e difetto di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità, travisamento della prova quanto alla responsabilità per il delitto di turbata libertà degli incanti consumato in danno del Tanganelli; si lamentava, al proposito, che la sussistenza di atteggiamenti intimidatori nei confronti della p.o. tesi a dissuadere la stessa dalla aggiudicazione del bene all'asta, era stata affidata soltanto alla sfera percettiva soggettiva del Tanganelli e della moglie dello stesso e ciò viziava irrimediabilmente la sentenza impugnata la quale, poi, aveva ricavato da tale supposto e presunto delitto anche la responsabilità per i fatti di estorsione e lesioni nei confronti della stessa persona offesa; la corte di appello aveva del tutto pretermesso la valenza oggettiva del primo colloquio intervenuto tra Tanganelli e Normanno 1'8 giugno 2021, privo di qualsiasi valenza intimidatoria, omettendo di valutare le doglianze difensive proposte sul punto; comunque, né l'indicazione del soprannome né l'individuazione del luogo di provenienza dell'offerente, potevano ritenersi dotati di qualsiasi valenza intimidatoria, trattandosi di dati del tutto neutri, così come prova di valore alcuno era l'ulteriore circostanza dell'allontanamento del Tanganelli da un'uscita secondaria; tutti gli avvenimenti dell'8 giugno erano stati reinterpretati dalle pp.00. alla luce di quanto avvenuto successivamente, sulla base di una percezione a posteriori; ancora, la motivazione, doveva ritenersi contraddittoria nella parte in cui aveva valorizzato le numerose chiamate telefoniche all'indirizzo della p.o. da parte del Normanno il giorno successivo l'incontro presso lo studio t avv.to Collà, e ciò dimostrava invece che, evidentemente, i comportamenti del giorno precedente non avevano sortito alcun effetto; peraltro, la conversazione registrata dava atto soltanto dell'interesse dell'imputato al recupero del bene di famiglia, con possibilità di integrale ristoro dell'offerente, senza che le frasi stigmatizzate dalla corte di appello avessero anche esse valore intimidatorio; la corte era pertanto incorsa in un travisamento di detta prova in ordine ad un elemento decisivo del fatto; - violazione di legge e difetto di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità, travisamento della prova quanto alla responsabilità per i delitti di cui ai capi nn. 2 e 6 della rubrica, di estorsione e lesioni personali in danno del Tanganelli, posto che il ruolo di mandante delle lesioni ad opera di soggetti non identificati era stato attribuito al ricorrente in assenza di qualsiasi riscontro probatorio e su una esclusiva una deduzione logica che non si era misurata con le doglianze difensive; inoltre, le conversazioni del 10 e 19 giugno, non permettevano di ricavare alcun elemento ed il giudice di appello aveva errato nel ricollegare i diversi episodi accaduti in quei giorni mancando qualsiasi dimostrazione della connessione tra aggressione ed aggiudicazione dell'asta; la corte non aveva spiegato perché l'aggressione fosse stata portata a termine nonostante nella conversazione precedente mezz'ora Normanno avesse già ricevuto l'assenso di Tanganelli a recedere dall'aggiudicazione, e, sul punto, la pronuncia impugnata era quindi affetta da grave contraddizione e palese illogicità nella parte in cui aveva prospettato una precedente programmazione dell'aggressione; i plurimi tentativi di contatto della p.o. e dei suoi familiari dimostravano la regolarità della condotta del ricorrente, confermata dalla natura bonaria dell'accordo raggiunto; la corte di merito aveva travisato anche il contenuto della i conversazione del successivo 10 giugno tra la moglie del Tanganelli e Normanno, valorizzando percezioni soggettive dell'interlocutrice ed aveva omesso di evidenziare come mancasse qualsiasi frase dal contenuto intimidatorio riferito dall'imputato; ed anzi, la genericità delle frasi riferite nelle conversazioni, imponeva di escludere qualsiasi possibilità di responsabilità a titolo di concorso nelle lesioni; altresì errata doveva ritenersi l'interpretazione delle conversazioni Normanno-Della Puca; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta aggravante delle più persone riunite nel delitto di estorsione difettando qualsiasi elemento per ritenere che Normanno avesse dato mandato a più soggetti di effettuare l'aggressione; - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto di concorso in lesioni personali non potendosi escludere che l'incarico fosse stato di porre in essere mere attività di minacce così che doveva comunque configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 116 cod.pen.; - violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento della prova quanto alla affermata responsabilità per il delitto di cui al capo n. 3 relativo alla vicenda Picone, poiché, anche in tal caso, era mancata qualsiasi condotta intimidatoria, come desumibile anche dalla dichiarazione della stessa p.o.; - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla negazione delle attenuanti generiche, agli aumenti per continuazione ed alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi del ricorso sono reiterativi di doglianze già compiutamente vagliate e disattese dalla corte di merito, oltre che involgenti una lettura alternativa di elementi di prova non consentita nella presente sede di legittimità e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero, quanto al primo, secondo e quarto motivo, con i quali si deducono vari travisamenti della prova in relazione alla ricostruzione della vicenda Tanganelli, va rammentato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudic i del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del Normanno è costituito dalle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa Tanganelli circa lo svolgimento degli episodi ed i contatti avuti con il Normanno, dal contenuto delle conversazioni registrate, dall'inequivocabile condizione di assoggettamento manifestato dalla moglie della p.o. nel colloquio successivo l'aggressione ai danni del marito, dal contenuto di altre conversazioni nelle quali il ricorrente ed un correo progettavano ulteriori attività tese a fare recedere gli aggiudicatari o i possibili interessati alla partecipazione ad aste che vedevano offerti in vendita beni appartenenti al nucleo familiare dell'imputato. La corte di appello, con le diffuse argomentazioni svolte alle pagine 9 e seguenti dell'impugnata sentenza, ha proceduto ad un'attenta analisi del materiale probatorio valorizzando anche dati oggettivi ricavabili dalle conversazioni senza che l'affermazione di responsabilità possa, pertanto, ritenersi fondata esclusivamente su percezioni soggettive delle vittime, essendosi sottolineata anche la chiara ed inequivocabile successione dei fatti nei quali, a seguito dell'aggiudicazione al Tanganelli dell'immobile, seguiva dapprima una frenetica attività di contatto telefonico da parte del Normanno dello stesso e persino dei suoi familiari, culminata nella violenta aggressione a seguito della quale era lo stesso imputato nei successivi contatti a convenire la revoca della precedente aggiudicazione. Le conclusioni circa l'affermazione di responsabilità risultano pertanto fondate su una ricostruzione priva dei lamentati vizi; peraltro in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. 2. Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi quanto alla affermata responsabilità in ordine al delitto di turbata libertà degli incanti in danno del Picone; anche in tal caso, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il ricorso deduce una lettura alternativa delle dichiarazioni della vittima che appaiono essere state correttamente interpretate dai giudici di merito in assenza del denunciato rilevante travisamento; il giudice di appello, con le osservazioni svolte a pagina 15 e seguenti della motivazione, ha sottolineato come dalle dichiarazioni e dal riconoscimento del Picone sia emerso che questi venne contattato proprio dal Normanno per recedere dall'asta, circostanza puntualmente verificata, così che anche in questo caso la condotta dell'imputato appare chiaramente mirata ad intervenire turbando l'esito della gara pubblica. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 3. Quanto al terzo motivo, in punto riconoscimento della aggravante delle persone riunite nel delitto di estorsione in relazione alla consumazione dell'aggressione da parte dei soggetti rimasti ignoti ai danni di Tanganelli, il motivo di ricorso si affida a mere ipotesi alternative e non risulta affatto fondato anche in punto di diritto. Ed invero sotto il primo profilo i i la ricostruzione della possibilità che Normanno si fosse rivolto ad un solo soggetto incaricandolo dell'aggressione è una mera ipotesi astratta priva di qualsiasi riscontro probatorio; sotto il secondo va ricordato come questa Corte di legittimità abbia affermato che l'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell'azione, sicché si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato, se siano stati consapevoli che il reato stesso sarebbe stato consumato da più persone riunite, ovvero se abbiano ignorato per colpa tale circostanza (Sez. 2, n. 46221 del 08/11/2023, Rv. 285443 - 01). E nel caso di specie deve pertanto ritenersi che, in ogni caso, il profilo soggettivo del Normanno, soggetto risultato in contatto con altri correi coinvolti nelle attività di turbamento degli incanti e di estorsione in danno degli aggiudicatari, manifesta evidenti profili quanto meno colposi nell'essersi affidato ad interventi di terzi sul Tanganelli. 4. Infine, manifestamente infondati sono anche i motivi in punto negazione delle attenuanti generiche, aumenti per continuazione e determinazione della pena, non ravvisandosi alcuno dei lamentati vizi nelle determinazioni espresse con precisi riferimenti in fatto dalla corte di appello alle pagine 17-18 ove si è fatto riferimento al comportamento 1/ processuale dell'imputato ed alla gravità dei fatti per giustificare la negazione dei benefici e la determinazione della pena in misura superiore ai minimi assoluti. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del