CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 luglio 2021
Cassazione n. 26245/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • VENUTI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Taranto, in funzione di giudizio del riesame avverso i provvedimenti cautelari reali, rigettava l'impugnazione ex art.324 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal Tribunale di Taranto in data 19/07/2021 con la quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni e valori nella disponibilità del Venuti, anche se intestati a terzi, con riferimento ai ricavi tratti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (sino alla concorrenza dell'importo complessivo di 20.304,88 euro) e dalla 2L [OSCURATO:SOCIETA]. (sino alla concorrenza dell'importo di 1.651.646,40 euro). 2. Il provvedimento impugnato era stato emesso a seguito di annullamento con rinvio per nuovo giudizio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n.6607/2021. Come risulta dalla pronuncia rescindente, l'ipotesi accusatoria, per la quale sono state emesse - oltre alle misure reali per cui si procede- anche misure cautelari personali, è che [OSCURATO:PERSONA], Presidente della Provincia di Taranto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], dirigente del settore pianificazione ed ambiente della Provincia in questione, avrebbe adottato la determina dirigenziale n. 45 del 5.4.2018 di ampliamento della discarca di Srottaglie in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed in violazione del principio di imparzialità e buon andamento della [OSCURATO:PERSONA]. Tamburrano, in corrispettivo di detto atto, avrebbe: a) ricevuto la somma di 5.000 euro al mese da [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il tramite di tale [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della società 2L [OSCURATO:SOCIETA]: la provvista di detta somma sarebbe stata creata mediante contratti di prestazione di servizi da parte di 2L [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e gli importi delle fatturazioni sarebbero stati artatamente sovrastimati rispetto al valore reale delle prestazioni; b) accettato la promessa di un'autovettura - poi in effetti ricevuta- e di un'abitazione. Il reato presupposto di corruzione sarebbe stato commesso nell'interesse ed a vantaggio delle due società indicate. 2.1 I motivi di annullamento involgevano in primo luogo la nozione di profitto derivante da reato ed il nesso che deve sussistere tra la res sottoposta al vincolo reale ed il reato per cui si procede. Evidenziava a riguardo la Suprema Corte - richiamati i principi di diritto in materia - che nella determinazione del profitto il giudice del merito cautelare non aveva considerato che i contratti stipulati tra [OSCURATO:PERSONA] e i soggetti terzi rispetto al patto corruttivo non potevano considerarsi nulli, atteso che il loro contenuto non era illecito e la loro struttura non era frutto di alcuna violazione; ciò che rileva va nella specie era semmai la condotta tenuta da una delle parti contraenti — la società [OSCURATO:PERSONA]- nella fase precedente alla formazione dell'accordo, peraltro non in danno dell'altro contraente. I contratti in esame cioè non coincidevano con il reato di corruzione intercorso tra una sola delle parti negoziali con altri soggetti, ma, semplicemente, presupponevano l'illecito, nel senso che la loro ragione trovava collocazione, in tutto o in parte, nel patto corruttivo stipulato da uno dei contraenti con un altro soggetto (cd. reati in contratto).Di .conseguenza, il profitto confiscabile non _poteva coincidere con l'utile lordo conseguiti dal soggetto corruttore, derivante dall'esecuzione dei contratti (ed erronea doveva considerarsi il riferimento alla categoria dei reati - contratto); doveva invece essere identificato con le maggiori somme introitate rispetto a quelle che sarebbero state incassate se la quantità di rifiuti conferibili non fosse stata ampliata per effetto del fatto corruttivo. Nell'ambito dei maggiori ricavi individuati nel modo indicato, occorreva poi verificare come il programma obbligatorio dei contratti fosse stato attuato, se cioè i contratti fossero stati eseguiti correttamente, se l'altro contraente avesse subito una lesione dei suoi diritti, se vi fossero stati inadempimenti qualitativi e quantitativi da parte della società [OSCURATO:PERSONA] (mancati esborsi); in tale indagine occorreva altresì applicare il principio indicato dalle Sezioni unite e cioè ogni "iniziativa lecitamente assunta" per adempiere alle obbligazioni contrattuali "interrompe qualsiasi collegamento causale con la condotta illecita", giacché il contraente che adempie, sia pure in parte, ha diritto al relativo corrispettivo, che non può considerarsi profitto del reato. 2.2 Un secondo punto riguardava la posizione della società 2L [OSCURATO:SOCIETA], ritenendosi che fosse da chiarire: a) se ed in che misura esistessero rapporti pregressi tra le due società che avevano condotto già alla stipula di precedenti contratti, regolarmente adempiuti, tra le stesse; b) se ed in che limiti i contratti per i quali si procede trovassero la loro causa giustificativa nel reato di corruzione; c) in che limiti i contratti fossero stati adempiuti, atteso che il provvedimento impugnato sembrava fare riferimento alla possibilità che almeno in parte il programma obbligatorio fosse stato effettivamente eseguito; d) in che misura quindi i contratti fossero stati posti in essere ed asserviti, in quanto funzionalmente strumentali, alla realizzazione del disegno corruttivo da parte di soggetti coinvolti direttamente o indirettamente in detto programma. 2.3 Un terzo punto era attinente alla confisca del danaro - da qualificarsi, in base all'insegnamento delle sezioni unite, come funzionale alla confisca diretta del profitto, previa verifica dell'effettivo accrescimento del patrimonio dell'indagato, in considerazione della natura plurisoggettiva dell'illecito e della conseguente applicazione del principio solidaristico in relazione alla fattispecie concreta. Il giudizio del rinvio anche in questo caso avrebbe dovuto fornire elementi di specificazione, risultando dubbio: a) se il sequestro delle somme di denaro giacenti sui conti correnti del ricorrente fosse stato disposto in funzione della confisca diretta ovvero per equivalente; b) se il patrimonio dell'indagato si fosse o meno effettivamente accresciuto del profitto storico derivante dal reato commesso nell'interesse ed a vantaggio dell'ente, cioè se Venuti avesse conseguito personalmente il profitto del reato; c) quali fossero i rapporti economici sottostanti _alla fattispecie e se .sia individuabile la quota di profitto che il Venuti avrebbe conseguito. 3. A fronte di tali rilievi, il giudice del riesame, con l'ordinanza odiernamente impugnata, stabiliva che: - correttamente il Tribunale, nel procedere ad una nuova delibazione in sede di rinvio, aveva accolto l'istanza originaria del PM nei confronti del Venuti limitatamente al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, in via subordinata e nei limiti del valore del sequestro disposto in via diretta del profitto in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e 2L [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1.; - per quanto riguardava il denaro, la confisca doveva intendersi per equivalente, trattandosi comunque di una componente del patrimonio del Venuti, attinto dal vincolo esclusivamente nei limiti del valore del profitto ricavato dalle due società nell'illecito e non in quanto profitto ricavato in via diretta dal reato; - in termini altrettanto corretti erano stati applicati i principi di solidarietà e di sussidiarietà in tema di concorso di persone nel reato, imputando l'intera azione illecita e l'effetto conseguente in capo a ciascun corrente, nonché procedendo dapprima al sequestro in via diretta in danno delle società e, in caso di accertata incapienza, al sequestro per equivalente in capo ai concorrenti; - quanto al profitto confiscabile, anche in questo caso il percorso motivazionale del Tribunale era immune da censure, poiché la rideterminazione aveva tenuto conto dei rilievi della Cassazione e si era incentrata esclusivamente sull'effettivo accrescimento patrimoniale conseguito dall'ente, ricostruendo - sulla base dei dati estrapolati dalla Guardia di Finanza - i maggiori introiti ricavati dalla società dalla stipula di nuovi contratti e dall'incremento dell'oggetto di quelli già in essere dopo l'ampliamento della discarica, tenendo conto dell'utile netto depurato dai costi vivi sostenuti per l'esecuzione delle prestazioni (trasporto e smaltimento dei rifiuti); - con riferimento alla società 2L [OSCURATO:SOCIETA] era emerso (in ragione anche del giudicato cautelare formatosi sul fumus boni iuris) il carattere fittizio delle prestazioni e la strumentalità dei contratti stipulati con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla realizzazione del disegno criminoso tesi ad attenere le autorizzazioni della discarica attraverso la corruzione, valorizzandosi a tal fine esclusivamente l'eccedenza emersa con riferimento alla frequenza delle operazioni secondo le comuni ed appropriate pratiche del settore, sulla base delle indicazioni fornite dal consulente del PM. 4. Avverso l'ordinanza del riesame ha proposto nuovamente ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Venuti, sulla base di due motivi. 4.1 Con il primo ha eccepito la nullità dei provvedimenti emessi dai giudici del merito cautelare, in sede di riesame e di rinvio, per inosservanza e violazione di legge (artt. 623, 627 cod. proc. - artt. 240, 322 ter cod. pen.) circa la quantificazione del profitto in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, di conseguenza, al . Venuti. Secondo la prospettiva del ricorrente il Tribunale del riesame non si era attenuto ai criteri indicati nella pronuncia rescindente: la nuova quantificazione del profitto solo apparentemente si era uniformata al dictum della cassazione utilizzando gli stessi dati di analisi predisposti dalla Guardia di Finanza, a base del provvedimento annullato. In particolare, dai ricavi erano stati esclusi solo alcuni costi sostenuti dalla società, senza specifica indicazione (sotto il profilo qualitativo e quantitativo), nel tempo attenzionato (post delibera), dei contratti in esame; soprattutto, non era stato chiarito - nonostante l'esplicita sollecitazione del giudice del riesame - se i maggiori conferimenti in discarica fossero stati comunque lecitamente eseguiti, in adempimento di accordi negoziali con società estranee all'accordo corruttivo, con diritto al corrispettivo, da escludersi pertanto dal profitto del reato. Il giudice del rinvio, anzi - sul punto non sconfessato dal Tribunale del riesame - aveva ammesso di non avere dati a tal fine rilevanti, in tal modo confermando la mancanza di prova in atti circa il profitto confiscabile (la deposizione dell'operante di P.G. in fase dibattimentale aveva altresì evidenziato che i contratti non erano mai stati esaminati singolarmente). 4.2 Con il secondo motivo ha eccepito la nullità dei provvedimenti emessi dai giudici del merito cautelare, in sede di riesame e di rinvio, per inosservanza e violazione di legge (artt. 623, 627 cod. proc. - artt. 240, 322 ter cod. pen.) per l'illegittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca sui beni del ricorrente. Le verifiche richieste dalla sentenza rescindente erano state del tutto omesse per il sequestro del denaro, ricompreso in quello per equivalente, senza accertare se trattavasi di profitto personale e diretto dal reato, che aveva aumentato la consistenza patrimoniale dell'indagato, con una sorta di osmosi di qualificazione e in spregio dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; il g.u.p. del Tribunale di Taranto, nel decreto di sequestro contro le società, aveva affermato, al contrario, che non vi era alcun elemento concreto per ritenere che il profitto del reato incamerato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse poi finito, anche solo il parte, nella disponibilità del Venuti. Il vincolo cautelare, pertanto, poteva essere al più indirizzato verso i beni diversi dai conti correnti, sequestrabili - questi ultimi - solo ai fini della confisca diretta. 4.2.1 Per altro aspetto, il ricorrente ha lamentato la mancata osservanza della regola di giudizio stabilita nella sentenza di annullamento in ordina alla possibilità di aggredire il patrimonio del singolo concorrente per l'intero ammontare del profitto; evenienza giuridicamente ammissibile solo in caso non sia consentito individuare la quota di profitto attribuibile a ciascun concorrente o la sua esatta quantificazione, quota nel caso di specie pari a zero, posto. che era stato accertato che i rapporti economici sottostanti la fattispecie di reati non avevano mai interessato direttamente e personalmente il Venuti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. 2. Preliminare è la questione relativa all'effettiva esistenza di un profitto confiscabile, derivante dal reato di corruzione, secondo i criteri indicati nella sentenza di annullamento che, escludendo che nel caso di specie si sia in presenza di un cd. reato contratto (che escluderebbe di valutare gli eventuali vantaggi conseguiti dalla parte contrattuale in favore della quale furono eseguite le prestazioni del soggetto coinvolto nel reato), ha stabilito che i contratti in esame non coincidono con il reato di corruzione ma presuppongono l'illecito, con la duplice conseguenza che: a) ciò che deve essere determinato è il vantaggio che la società, nel cui interesse o nel cui vantaggio la corruzione sarebbe stata commessa, ha tratto per effetto del conferimento di una maggiore quantità di rifiuti rispetto quello che sarebbe stato predisposto senza l'ampliamento; b) nell'ambito di tali ricavi, va verificato come il programma obbligatorio dei contratti sia stato attuato, se cioè i contratti siano stati eseguiti correttamente, in considerazione del principio secondo cui ogni iniziativa lecitamente assunta per adempiere le obbligazioni contrattuali interrompe qualsiasi nesso causale con la condotta illecita (il contraente che adempie ha cioè diritto al corrispettivo che non può considerarsi profitto del reato). I giudici del merito cautelare erano quindi tenuti a rapportare il criterio di valutazione ai criteri enucleati dalla giurisprudenza per i cd. reati in contratto, richiamati nella pronuncia rescindente, ed a verificare l'esistenza di un profitto confiscabile, riconducibile alla corruzione in oggetto, secondo il metodo di analisi indicato, incentrato sulle modalità esecutive dei rapporti negoziali derivanti dal quantitativo maggiore di rifiuti conferibili e dunque produttivi di maggiori ricavi. 3. A fronte di tale schema - in realtà molto dettagliato e perciò di difficile fraintendimento - il tribunale di riesame ha solo formalmente dichiarato di aderire al dictum della Suprema Corte, insistendo invece nella determinazione del profitto secondo criteri errati in rapporto alla fattispecie, in violazione del principio di diritto enucleato in sede di annullamento e dei suoi corollari applicativi. 4. Se la premessa infatti è chiara e condivisibile ("il Tribunale ha accolto l'istanza originaria limitatamente al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, onde colpire i beni dell'imputato non in quanto profitto ricavato in via diretta dal reato, bensì nei limiti del valore del profitto ricavato dalle due società coinvolte nell'illecito concorsuale"), l'individuazione di tale profitto ricavato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a seguito della corruzione è basato (nuovamente) sul maggior profitto conseguito dopo l'autorizzazione all'ampliamento della discarica, con detrazione dei costi per trasporto e smaltimento rifiuti. 5. È evidente, pertanto, che il profitto è disancorato dalla regola di esclusione di cui si è detto, non essendo legittimamente confiscabile - è il caso di ribadire - il corrispettivo di una prestazione lecita regolarmente eseguita dall'obbligato, benché nell'ambito di un rapporto contrattuale inquinato. Il giudice della cautela reale avrebbe dovuto non limitarsi ad evidenziare un maggior profitto a seguito dell'ampliamento ma a sondare la liceità degli introiti rispetto alle prestazioni che risultano effettuate verso i clienti analiticamente riportati nei prospetti estrapolati dai dati della Guardia di Finanza e riportati nell'ordinanza impugnata. Tale analisi è stata del tutto trascurata sì che non vi sono elementi per ritenere che i maggiori ricavi siano riconducibili ad inadempimenti contrattuali, conclusione alla quale può pervenirsi previa analisi dei singoli rapporti sinallagmatici e verifica non solo della causa giustificativa nel reato di corruzione (e, quindi, nell'ampliamento della discarica) ma soprattutto delle modalità di adempimento (atteso che lo stesso Gip, nel primo decreto, fa riferimento alla possibilità che almeno in parte la prestazione sia stata effettivamente eseguita - pag. 15 della sentenza di annullamento). 6. Se tale accertamento non è stato effettuato o non sia possibile effettuare sulla base delle risultanze acquisite, la conclusione sarà obbligata poiché spetta all'accusa dimostrare l'esistenza e l'entità di un profitto confiscabile nel modo indicato e con specifico riferimento all'attuazione del programma obbligatorio. 7. La questione ha carattere assorbente su ogni altro profilo oggetto di ricorso (secondo motivo) e sugli altri punti attenzionati dalla pronuncia rescindente, essendo evidente che se non sussiste un profitto confiscabile non si giustifica il sequestro per equivalente in danno del ricorrente. L'ordinanza impugnata va in definitiva annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto. P.Q.M. Annulla l