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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00343/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2014 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto léannullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo N dellèimputazione, con rinvio alla Corte &Appello di Roma e lé.annullamento senza rinvio della sentenza stessa, avuto riguardo ai capi F, G, H, per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Roma con cui, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa, in data 19.5.2008, dal GUP del Tribunale di Roma, all'esito di rito abbreviato, è stata rideterminata la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata dal danno di rilevante entità, contestata al capo N, perché erroneamente calcolata la sanzione in primo grado, e sono state revocate le statuizioni civili, essendo intervenuta revoca delle costituzioni di parte civile da tutti i curatori delle società fallite.

La sentenza di secondo grado - pronunciandosi sull'impugnazione formulata dal pubblico ministero e sugli appelli degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la condanna dei quattro predetti imputati, rispettivamente: - [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni due di reclusione, per il reato di bancarotta impropria fraudolenta documentale contestato al capo F (in relazione al fallimento della R.S.L.

COM [OSCURATO:PERSONA]Marche s.r.I.); - [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni tre di reclusione, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi G ed H, in relazione al fallimento di TELEQUE ITALIA s.r.I.), nonché di bancarotta fraudolenta distrattiva, aggravata dal danno di rilevante entità (capo N, quanto al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].); - [OSCURATO:PERSONA], alla pena rideterminata di anni due di reclusione, per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, aggravata dal danno di rilevante entità (capo N, quanto al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].); - Bonotti, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, per i reati di cui ai capi L ed M (altre condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva relative al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].).

Tutti gli imputati sono stati anche destinatari delle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216

I. fall, nella misura obbligata decennale, vigente prima dell'intervento manipolativo della Corte costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018.

Si tratta di un processo complesso, a carico di plurimi soggetti, oltre ai predetti quattro imputati, sorto sulle fondamenta di una contestazione relativa ad un delitto associativo (capo A), nella quale si era ipotizzata l'esistenza di un'associazione criminale volta alla realizzazione di più delitti di bancarotta fraudolenta impropria documentale e patrimoniale, attraverso la costituzione o l'acquisizione di società operanti nel settore delle telecomunicazioni, delle quali si cagionava, anche per effetto di operazioni dolose, il fallimento, causando la loro rilevante esposizione debitoria con importanti gestori di servizi di telefonia, fornendo adempimenti solo parziali, così da procurarsi altro credito commerciale e impedendo la ricostruzione del patrimonio di tali società mediante la mancata consegna delle scritture contabili ed il trasferimento delle sedi sociali all'estero.

Da tale delitto associativo sono stati, invero, assolti tutti gli imputati, mentre alcuni di loro, sin dal primo grado, sono stati anche assolti da ogni ulteriore contestazione di reati- fine loro ascritta, con una decisione confermata in appello, nonostante l'impugnazione del pubblico ministero; anche gli unici quattro imputati condannati, peraltro, lo sono stati solo per talune delle molteplici condotte loro contestate, mentre sono stati assolti da altre, diverse imputazioni di bancarotta.

2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso tre dei quattro predetti imputati condannati all'esito dei due gradi di giudizio di merito: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atti distinti, tramite i rispettivi difensori di fiducia.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], formulato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], si compone di tre motivi distinti.

3.1. La prima ragione di censura evidenzia vizio di violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, contestato al capo F, ed all'erronea applicazione del canone valutativo delle prove prescritto dall'art. 192 cod. proc. pen., nonché vizio di omessa motivazione quanto al primo motivo d'appello formulato dall'imputato.

Il ricorrente rappresenta la sostanziale caduta del complessivo teorema accusatorio, che ha visto venir meno, all'esito della verifica processuale, non soltanto l'accusa per il delitto associativo, ma anche molti degli ipotizzati delitti scopo; di contro, nei suoi confronti viene utilizzata, quale prova della responsabilità, soltanto la sua posizione formale di liquidatore della fallita [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Marche dal luglio 2002 fino al marzo 2003, quando fu sostituito dall'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza far cenno né alla sua specifica condotta concorsuale al reato né al coefficiente di imputazione soggettiva.

L'unico dato di fatto utilizzato per l'affermazione di colpevolezza è basato sulla convocazione da parte sua dell'assemblea societaria con cui venne deciso il cambio del liquidatore ed il trasferimento della sede sociale in Inghilterra, ove vennero distrutte le scritture contabili.

La motivazione è evidentemente carente riguardo ai motivi d'appello proposti.

3.2. La seconda eccezione deduce il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato, svolgendo le stesse considerazioni del primo motivo, soprattutto quanto alla mancanza di indagine sul dolo specifico necessario a configurare il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta, nella lente della violazione dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. 3.3.

Il terzo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione ai criteri utilizzati per la scelta del trattamento sanzionatorio; in particolare, avuto riguardo all'incidenza delle circostanze attenuanti generiche, concesse ma non valutate effettivamente sulla dosimetria sanzionatoria (riconoscendo l'equivalenza con aggravanti che, tuttavia, non si ritrovano contestate nel capo F, unico residuo nei confronti del ricorrente, n.d.r.).

Si deduce anche contraddittorietà della motivazione se si confronta la dosimetria sanzionatoria di [OSCURATO:PERSONA] con quella di altri coimputati.

4. Ha proposto ricorso, altresì, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di censura.

4.1. La prima ragione difensiva evidenzia il vizio di violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione in ordine ai motivi proposti dal ricorrente con l'atto di appello quanto alla sua affermazione di responsabilità per i reati contestatigli, ai quali non si è fornita in sentenza alcuna risposta, omettendosene del tutto qualsiasi vaglio.

La struttura stessa della sentenza è anomala, con un breve riepilogo delle imputazioni, cui seguono l'inserimento dell'intero atto di appello del pubblico ministero, il riassunto generico e breve degli argomenti difensivi degli imputati nelle loro impugnazioni e la risposta fornita esclusivamente sui punti di gravame addotti dall'ufficio requirente. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il solo capo N delle imputazioni, riferito alla condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva aggravata (per cessione di ramo d'azienda del 27.11.2003) in relazione al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., è stato ritenuto responsabile del reato perché amministratore di fatto della società, fallita il 27 aprile 2005, non tenendosi in conto, da un lato, delle sue dimissioni dal ruolo formale di amministratore unico, rassegnate sin dal 14.2.2003; dall'altro, della motivazione del giudice di primo grado - già sul punto impugnata in appello - sostanzialmente del tutto liberatoria (inspiegabilmente, a giudizio della difesa, la sentenza del Tribunale aveva assolto il ricorrente dai delitti collegati ascrittigli ai capi L ed M, escludendo anche un suo ruolo di amministratore di fatto, successivamente alle dimissioni).

4.2. Il secondo motivo di ricorso deduce mancanza ed illogicità della motivazione nonché violazione di legge per la mancata concessione, in favore dell'imputato, della sospensione condizionale della pena, all'esito della rideterminazione, pur operata dalla sentenza d'appello in adesione al prospettato errore di quantificazione in cui era incorsa la decisione di primo grado.

I giudici di secondo grado hanno ridotto la sanzione da tre a due anni di reclusione, senza nulla statuire avuto riguardo al beneficio suddetto, richiesto dal difensore al termine della propria discussione in udienza d'appello ed a dispetto della sussistenza dei presupposti per concederlo.

5. Infine, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], anch'egli tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo con cui rappresenta - negli stessi termini del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - il vizio di violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione in ordine ai motivi proposti dal ricorrente con l'atto di appello, ai quali non si è fornita in sentenza alcuna risposta, omettendosene del tutto qualsiasi vaglio; si evidenzia, altresì, la struttura anomala della stessa sentenza, come già aveva fatto il medesimo difensore nel ricorso analizzato al punto

4.1. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di bancarotta documentale e distrattiva contestati ai capi G, H ed N, si lamenta: - della evidente omissione valutativa delle proprie obiezioni contenute nell'atto di appello e relative all'impossibilità di fondare la sua responsabilità penale (avuto riguardo ai capi G ed H), sulla base della carica da lui rivestita di consigliere di amministrazione della società Teleque Italia s.r.I., fallita il 21.10.2004, nel periodo da marzo 2002 a marzo 2003; - della altrettanto omessa verifica dei motivi d'appello relativi al capo N dell'imputazione, nei quali egli ha rappresentato come non avesse mai avuto alcun incarico all'interno della compagine sociale della fallita [OSCURATO:SOCIETA], come del resto ammesso dalla stessa sentenza di primo grado, che ha sottolineato, oltre ad un complessivo deficit di prova quanto al capo M ed al capo N — relativi entrambi a condotte di bancarotta inerenti il fallimento della predetta società Carteque -, anche la mancanza stessa di contestazione specifica del ruolo del ricorrente nella condotta delittuosa di cui al capo N. Non si comprende, pertanto, su cosa fondi la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto contestato in detta imputazione e si contesta la totale mancanza di risposta della sentenza d'appello su questo aspetto.

6. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo N dell'imputazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma e l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa, avuto riguardo ai capi F, G, H, per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono tutti fondati quanto al primo motivo proposto in ciascuno di essi, che deduce difetto assoluto di motivazione rispetto agli appelli formulati dai ricorrenti ed è assorbente rispetto a tutte le altre deduzioni, poiché relativo al punto principale dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti.

2. La Corte d'Appello ha effettivamente utilizzato una modalità motivazionale anomala e omissiva nella sentenza impugnata, dando atto pedissequamente dell'impugnazione del pubblico ministero, inserita interamente in fotocopia nella struttura argomentativa, ad occuparne la gran parte, e sostanzialmente relegando le richieste difensive, proposte nei diversi atti di appello depositati dagli imputati, a poche righe illustrative alle quali non ha fornito alcuna risposta, limitandosi a ribattere soltanto alle ragioni della pubblica accusa (in modo, peraltro, abbastanza stringato).

Si giunge ad una conferma delle condanne degli imputati, quindi, ciascuno in relazione ai reati per i quali già in primo grado era stata decisa l'affermazione di responsabilità, che omette di considerare, sia esplicitamente che implicitamente, gli argomenti difensivi.

E costituisce patrimonio interpretativo della giurisprudenza di legittimità ritenere che sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., anche solo quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967), oltre che in caso di mancanza grafica della stessa (Sez. 5, n. 4830 del 21/12/1994, dep. 1995, Loisi, Rv. 201268; Sez. 6, n. 35918 del 17/6/2009, Greco, Rv. 244763).

2.1. Nel caso di specie, non vi è dubbio sulla decisività delle osservazioni proposte dai ricorrenti, ciascuno per la propria parte, così come è insufficiente a fondare una motivazione implicita su tali punti la succinta argomentazione utilizzata per confermare la sentenza di primo grado, anche in risposta al gravame del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] condivide il consolidato orientamento secondo cui, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di omissione motivazionale (ex multis Sez. 2, n. 29434 del 19 maggio 2004, Candiano ed altri, Rv. 229220; Sez. 4, n. 26660 del 13 maggio 2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 6, n. 49970 del 19 ottobre 2012, Muià e altri, Rv. 254107); poiché in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/7/2019, Sirica, Rv. 276741).

Tuttavia, nel caso di specie, dalle ragioni della sentenza non è dato evincere le argomentazioni, sia pur implicite, idonee a far ritenere disattesi i motivi d'appello degli imputati.

La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, in ultima analisi, si compone di poche frasi laconiche aggiunte in coda all'inserimento dell'intero appello del pubblico ministero, che occupa la gran parte della motivazione, senza null'altro aggiungere. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia, peraltro, quanto al capo N, in particolare, in relazione al quale sono stati condannati sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], che esso si riferisce ad una contestazione di bancarotta fraudolenta distrattiva aggravata dal danno di rilevante entità (che configura una circostanza aggravante ad effetto speciale, rilevante anche ai fini del computo dei termini di prescrizione), reato in merito al quale: - [OSCURATO:PERSONA] lamenta come non si comprendano chiaramente le ragioni sulla base delle quali egli è stato riconosciuto colpevole di una condotta concorsuale (verosimilmente forse come extraneus) nella bancarotta della società Carteque, della quale egli non risulta individuato come amministratore né formale né di diritto dal capo d'imputazione; - [OSCURATO:PERSONA] deduce con fondatezza la mancata, adeguata risposta in merito alla affermazione di responsabilità, senza una effettiva valutazione del suo ruolo concorsuale, fondato soltanto sulla apodittica conclusione che egli sia stato amministratore di fatto della società, fallita il 27 aprile 2005: non si è tenuto in conto, da un lato, delle sue dimissioni dal ruolo formale di amministratore unico, rassegnate sin dal 14.2.2003; dall'altro, della motivazione del giudice di primo grado che sarebbe stata - secondo la prospettazione difensiva - del tutto liberatoria, assolvendo il ricorrente dai delitti inscindibilmente collegati ascrittigli ai capi L ed M e, in qualche modo, escludendo anche un suo stesso ruolo di amministratore di fatto, successivamente alle dimissioni.

2.2. Quanto ad eventuali verifiche sui termini di prescrizione dei reati, sollecitate anche dalla requisitoria del PG, deve darsi atto che non risultano essere stati trasmessi tutti gli atti necessari alla verifica autonoma da parte del Collegio (si tratta di un procedimento che consta di decine di faldoni allegati al principale) ad opera della Corte d'Appello di Roma, che, investita del problema dalla Segreteria della Cassazione, ha comunicato di aver rinvenuto, allo stato, soltanto i volumi-faldoni contenenti atti del sequestro e del riesame, documenti bancari, posizioni giuridiche, atti dell'esecuzione penale e delle impugnazioni, ma non quelli con eventuali verbali d'udienza in appello (la comunicazione è avvenuta con email inviata dal [OSCURATO:PERSONA] della Prima Sezione Penale della Corte romana).

Orbene, considerato che il.procedirnento è pervenuto alla Corte d'Appello di Roma dal Tribunale di Roma in data 13.1.2009 e che la sentenza di secondo grado è stata emessa il giorno 25.3.2014 (depositata poi solo in seguito, per un cambio di estensore, con successiva trasmissione degli atti in Cassazione il 12.3.2020), è evidente l'esigenza di verifica finalizzata al computo dei termini di prescrizione, verifica che potrà essere compiuta soltanto dal giudice del rinvio (risulta in atti l'esistenza di un unico verbale di un'udienza d'appello tenutasi il 24.4.2012, allegato in copia ad un'istanza difensiva di differimento dell'udienza di rinvio decisa, in quella data, al 6.11.2012).

3. In conclusione, alla fondatezza del primo motivo di tutti i ricorsi, che assorbe le ulteriori ragioni, segue l'annullamento della sentenza d'appello, con rinvio per nuovo esame, secondo le linee guida generali indicate dal Collegio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma.Si rammenta, infine, che un'eventuale condanna in seguito al giudizio di rinvio dovrà tener conto delle affermazioni della sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale avuto riguardo alla misura delle pene accessorie fallimentari, inflitte ai sensi dell'art. 216, ultimo comma,

I. fall., e verificare il profilo dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quanto alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2014 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto léannullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo N dellèimputazione, con rinvio alla Corte &Appello di Roma e lé.annullamento senza rinvio della sentenza stessa, avuto riguardo ai capi F, G, H, per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Roma con cui, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa, in data 19.5.2008, dal GUP del Tribunale di Roma, all'esito di rito abbreviato, è stata rideterminata la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata dal danno di rilevante entità, contestata al capo N, perché erroneamente calcolata la sanzione in primo grado, e sono state revocate le statuizioni civili, essendo intervenuta revoca delle costituzioni di parte civile da tutti i curatori delle società fallite. La sentenza di secondo grado - pronunciandosi sull'impugnazione formulata dal pubblico ministero e sugli appelli degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la condanna dei quattro predetti imputati, rispettivamente: - [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni due di reclusione, per il reato di bancarotta impropria fraudolenta documentale contestato al capo F (in relazione al fallimento della R.S.L. COM [OSCURATO:PERSONA]Marche s.r.I.); - [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni tre di reclusione, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi G ed H, in relazione al fallimento di TELEQUE ITALIA s.r.I.), nonché di bancarotta fraudolenta distrattiva, aggravata dal danno di rilevante entità (capo N, quanto al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].); - [OSCURATO:PERSONA], alla pena rideterminata di anni due di reclusione, per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, aggravata dal danno di rilevante entità (capo N, quanto al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].); - Bonotti, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, per i reati di cui ai capi L ed M (altre condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva relative al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].). Tutti gli imputati sono stati anche destinatari delle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall, nella misura obbligata decennale, vigente prima dell'intervento manipolativo della Corte costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018. Si tratta di un processo complesso, a carico di plurimi soggetti, oltre ai predetti quattro imputati, sorto sulle fondamenta di una contestazione relativa ad un delitto associativo (capo A), nella quale si era ipotizzata l'esistenza di un'associazione criminale volta alla realizzazione di più delitti di bancarotta fraudolenta impropria documentale e patrimoniale, attraverso la costituzione o l'acquisizione di società operanti nel settore delle telecomunicazioni, delle quali si cagionava, anche per effetto di operazioni dolose, il fallimento, causando la loro rilevante esposizione debitoria con importanti gestori di servizi di telefonia, fornendo adempimenti solo parziali, così da procurarsi altro credito commerciale e impedendo la ricostruzione del patrimonio di tali società mediante la mancata consegna delle scritture contabili ed il trasferimento delle sedi sociali all'estero. Da tale delitto associativo sono stati, invero, assolti tutti gli imputati, mentre alcuni di loro, sin dal primo grado, sono stati anche assolti da ogni ulteriore contestazione di reati- fine loro ascritta, con una decisione confermata in appello, nonostante l'impugnazione del pubblico ministero; anche gli unici quattro imputati condannati, peraltro, lo sono stati solo per talune delle molteplici condotte loro contestate, mentre sono stati assolti da altre, diverse imputazioni di bancarotta. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso tre dei quattro predetti imputati condannati all'esito dei due gradi di giudizio di merito: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atti distinti, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], formulato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], si compone di tre motivi distinti. 3.1. La prima ragione di censura evidenzia vizio di violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, contestato al capo F, ed all'erronea applicazione del canone valutativo delle prove prescritto dall'art. 192 cod. proc. pen., nonché vizio di omessa motivazione quanto al primo motivo d'appello formulato dall'imputato. Il ricorrente rappresenta la sostanziale caduta del complessivo teorema accusatorio, che ha visto venir meno, all'esito della verifica processuale, non soltanto l'accusa per il delitto associativo, ma anche molti degli ipotizzati delitti scopo; di contro, nei suoi confronti viene utilizzata, quale prova della responsabilità, soltanto la sua posizione formale di liquidatore della fallita [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Marche dal luglio 2002 fino al marzo 2003, quando fu sostituito dall'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza far cenno né alla sua specifica condotta concorsuale al reato né al coefficiente di imputazione soggettiva. L'unico dato di fatto utilizzato per l'affermazione di colpevolezza è basato sulla convocazione da parte sua dell'assemblea societaria con cui venne deciso il cambio del liquidatore ed il trasferimento della sede sociale in Inghilterra, ove vennero distrutte le scritture contabili. La motivazione è evidentemente carente riguardo ai motivi d'appello proposti. 3.2. La seconda eccezione deduce il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato, svolgendo le stesse considerazioni del primo motivo, soprattutto quanto alla mancanza di indagine sul dolo specifico necessario a configurare il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta, nella lente della violazione dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. 3.3. Il terzo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione ai criteri utilizzati per la scelta del trattamento sanzionatorio; in particolare, avuto riguardo all'incidenza delle circostanze attenuanti generiche, concesse ma non valutate effettivamente sulla dosimetria sanzionatoria (riconoscendo l'equivalenza con aggravanti che, tuttavia, non si ritrovano contestate nel capo F, unico residuo nei confronti del ricorrente, n.d.r.). Si deduce anche contraddittorietà della motivazione se si confronta la dosimetria sanzionatoria di [OSCURATO:PERSONA] con quella di altri coimputati. 4. Ha proposto ricorso, altresì, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di censura. 4.1. La prima ragione difensiva evidenzia il vizio di violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione in ordine ai motivi proposti dal ricorrente con l'atto di appello quanto alla sua affermazione di responsabilità per i reati contestatigli, ai quali non si è fornita in sentenza alcuna risposta, omettendosene del tutto qualsiasi vaglio. La struttura stessa della sentenza è anomala, con un breve riepilogo delle imputazioni, cui seguono l'inserimento dell'intero atto di appello del pubblico ministero, il riassunto generico e breve degli argomenti difensivi degli imputati nelle loro impugnazioni e la risposta fornita esclusivamente sui punti di gravame addotti dall'ufficio requirente. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il solo capo N delle imputazioni, riferito alla condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva aggravata (per cessione di ramo d'azienda del 27.11.2003) in relazione al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., è stato ritenuto responsabile del reato perché amministratore di fatto della società, fallita il 27 aprile 2005, non tenendosi in conto, da un lato, delle sue dimissioni dal ruolo formale di amministratore unico, rassegnate sin dal 14.2.2003; dall'altro, della motivazione del giudice di primo grado - già sul punto impugnata in appello - sostanzialmente del tutto liberatoria (inspiegabilmente, a giudizio della difesa, la sentenza del Tribunale aveva assolto il ricorrente dai delitti collegati ascrittigli ai capi L ed M, escludendo anche un suo ruolo di amministratore di fatto, successivamente alle dimissioni). 4.2. Il secondo motivo di ricorso deduce mancanza ed illogicità della motivazione nonché violazione di legge per la mancata concessione, in favore dell'imputato, della sospensione condizionale della pena, all'esito della rideterminazione, pur operata dalla sentenza d'appello in adesione al prospettato errore di quantificazione in cui era incorsa la decisione di primo grado. I giudici di secondo grado hanno ridotto la sanzione da tre a due anni di reclusione, senza nulla statuire avuto riguardo al beneficio suddetto, richiesto dal difensore al termine della propria discussione in udienza d'appello ed a dispetto della sussistenza dei presupposti per concederlo. 5. Infine, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], anch'egli tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo con cui rappresenta - negli stessi termini del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - il vizio di violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione in ordine ai motivi proposti dal ricorrente con l'atto di appello, ai quali non si è fornita in sentenza alcuna risposta, omettendosene del tutto qualsiasi vaglio; si evidenzia, altresì, la struttura anomala della stessa sentenza, come già aveva fatto il medesimo difensore nel ricorso analizzato al punto 4.1. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di bancarotta documentale e distrattiva contestati ai capi G, H ed N, si lamenta: - della evidente omissione valutativa delle proprie obiezioni contenute nell'atto di appello e relative all'impossibilità di fondare la sua responsabilità penale (avuto riguardo ai capi G ed H), sulla base della carica da lui rivestita di consigliere di amministrazione della società Teleque Italia s.r.I., fallita il 21.10.2004, nel periodo da marzo 2002 a marzo 2003; - della altrettanto omessa verifica dei motivi d'appello relativi al capo N dell'imputazione, nei quali egli ha rappresentato come non avesse mai avuto alcun incarico all'interno della compagine sociale della fallita [OSCURATO:SOCIETA], come del resto ammesso dalla stessa sentenza di primo grado, che ha sottolineato, oltre ad un complessivo deficit di prova quanto al capo M ed al capo N — relativi entrambi a condotte di bancarotta inerenti il fallimento della predetta società Carteque -, anche la mancanza stessa di contestazione specifica del ruolo del ricorrente nella condotta delittuosa di cui al capo N. Non si comprende, pertanto, su cosa fondi la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto contestato in detta imputazione e si contesta la totale mancanza di risposta della sentenza d'appello su questo aspetto. 6. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo N dell'imputazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma e l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa, avuto riguardo ai capi F, G, H, per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono tutti fondati quanto al primo motivo proposto in ciascuno di essi, che deduce difetto assoluto di motivazione rispetto agli appelli formulati dai ricorrenti ed è assorbente rispetto a tutte le altre deduzioni, poiché relativo al punto principale dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti. 2. La Corte d'Appello ha effettivamente utilizzato una modalità motivazionale anomala e omissiva nella sentenza impugnata, dando atto pedissequamente dell'impugnazione del pubblico ministero, inserita interamente in fotocopia nella struttura argomentativa, ad occuparne la gran parte, e sostanzialmente relegando le richieste difensive, proposte nei diversi atti di appello depositati dagli imputati, a poche righe illustrative alle quali non ha fornito alcuna risposta, limitandosi a ribattere soltanto alle ragioni della pubblica accusa (in modo, peraltro, abbastanza stringato). Si giunge ad una conferma delle condanne degli imputati, quindi, ciascuno in relazione ai reati per i quali già in primo grado era stata decisa l'affermazione di responsabilità, che omette di considerare, sia esplicitamente che implicitamente, gli argomenti difensivi. E costituisce patrimonio interpretativo della giurisprudenza di legittimità ritenere che sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., anche solo quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967), oltre che in caso di mancanza grafica della stessa (Sez. 5, n. 4830 del 21/12/1994, dep. 1995, Loisi, Rv. 201268; Sez. 6, n. 35918 del 17/6/2009, Greco, Rv. 244763). 2.1. Nel caso di specie, non vi è dubbio sulla decisività delle osservazioni proposte dai ricorrenti, ciascuno per la propria parte, così come è insufficiente a fondare una motivazione implicita su tali punti la succinta argomentazione utilizzata per confermare la sentenza di primo grado, anche in risposta al gravame del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] condivide il consolidato orientamento secondo cui, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di omissione motivazionale (ex multis Sez. 2, n. 29434 del 19 maggio 2004, Candiano ed altri, Rv. 229220; Sez. 4, n. 26660 del 13 maggio 2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 6, n. 49970 del 19 ottobre 2012, Muià e altri, Rv. 254107); poiché in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/7/2019, Sirica, Rv. 276741). Tuttavia, nel caso di specie, dalle ragioni della sentenza non è dato evincere le argomentazioni, sia pur implicite, idonee a far ritenere disattesi i motivi d'appello degli imputati. La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, in ultima analisi, si compone di poche frasi laconiche aggiunte in coda all'inserimento dell'intero appello del pubblico ministero, che occupa la gran parte della motivazione, senza null'altro aggiungere. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia, peraltro, quanto al capo N, in particolare, in relazione al quale sono stati condannati sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], che esso si riferisce ad una contestazione di bancarotta fraudolenta distrattiva aggravata dal danno di rilevante entità (che configura una circostanza aggravante ad effetto speciale, rilevante anche ai fini del computo dei termini di prescrizione), reato in merito al quale: - [OSCURATO:PERSONA] lamenta come non si comprendano chiaramente le ragioni sulla base delle quali egli è stato riconosciuto colpevole di una condotta concorsuale (verosimilmente forse come extraneus) nella bancarotta della società Carteque, della quale egli non risulta individuato come amministratore né formale né di diritto dal capo d'imputazione; - [OSCURATO:PERSONA] deduce con fondatezza la mancata, adeguata risposta in merito alla affermazione di responsabilità, senza una effettiva valutazione del suo ruolo concorsuale, fondato soltanto sulla apodittica conclusione che egli sia stato amministratore di fatto della società, fallita il 27 aprile 2005: non si è tenuto in conto, da un lato, delle sue dimissioni dal ruolo formale di amministratore unico, rassegnate sin dal 14.2.2003; dall'altro, della motivazione del giudice di primo grado che sarebbe stata - secondo la prospettazione difensiva - del tutto liberatoria, assolvendo il ricorrente dai delitti inscindibilmente collegati ascrittigli ai capi L ed M e, in qualche modo, escludendo anche un suo stesso ruolo di amministratore di fatto, successivamente alle dimissioni. 2.2. Quanto ad eventuali verifiche sui termini di prescrizione dei reati, sollecitate anche dalla requisitoria del PG, deve darsi atto che non risultano essere stati trasmessi tutti gli atti necessari alla verifica autonoma da parte del Collegio (si tratta di un procedimento che consta di decine di faldoni allegati al principale) ad opera della Corte d'Appello di Roma, che, investita del problema dalla Segreteria della Cassazione, ha comunicato di aver rinvenuto, allo stato, soltanto i volumi-faldoni contenenti atti del sequestro e del riesame, documenti bancari, posizioni giuridiche, atti dell'esecuzione penale e delle impugnazioni, ma non quelli con eventuali verbali d'udienza in appello (la comunicazione è avvenuta con email inviata dal [OSCURATO:PERSONA] della Prima Sezione Penale della Corte romana). Orbene, considerato che il.procedirnento è pervenuto alla Corte d'Appello di Roma dal Tribunale di Roma in data 13.1.2009 e che la sentenza di secondo grado è stata emessa il giorno 25.3.2014 (depositata poi solo in seguito, per un cambio di estensore, con successiva trasmissione degli atti in Cassazione il 12.3.2020), è evidente l'esigenza di verifica finalizzata al computo dei termini di prescrizione, verifica che potrà essere compiuta soltanto dal giudice del rinvio (risulta in atti l'esistenza di un unico verbale di un'udienza d'appello tenutasi il 24.4.2012, allegato in copia ad un'istanza difensiva di differimento dell'udienza di rinvio decisa, in quella data, al 6.11.2012). 3. In conclusione, alla fondatezza del primo motivo di tutti i ricorsi, che assorbe le ulteriori ragioni, segue l'annullamento della sentenza d'appello, con rinvio per nuovo esame, secondo le linee guida generali indicate dal Collegio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma.Si rammenta, infine, che un'eventuale condanna in seguito al giudizio di rinvio dovrà tener conto delle affermazioni della sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale avuto riguardo alla misura delle pene accessorie fallimentari, inflitte ai sensi dell'art. 216, ultimo comma, I. fall., e verificare il profilo dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quanto alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti,