CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025
Cassazione n. 20547/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di M. Velletrani; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati in relazione alla omessa applicazione, con prevalenza sulla recidiva, delle circostanze attenuanti generiche: le argomentazioni difensive si scontrano, infatti, con la motivazione della sentenza impugnata che, invece, ha valorizzato, ai fini del diniego non solo "il composito florilegio proposto dal certificato penale" nel quale figurano reati ispirati, come quello di evasione, proprio dal dispregio per le prescrizioni dell'autorità (art. 337 cod. pen., art. 416 cod. pen. e violazione della disciplina degli stupefacenti), ma anche le concrete modalità della condotta per cui si è proceduto essendo stato sorpreso, in violazione delle prescrizioni di permanenza presso il domicilio, in orario notturno (alle ore 04:44), dopo essere rientrato presso il domicilio a seguito di una precedente visita, per la somministrazione di farmaci, presso l'ospedale cittadino; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]