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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 51486/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 settembre 1961; avverso la sentenza del 31 maggio 2023 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendosi il reato estinto per morte del reo; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 31 maggio 2023, la Corte d'appello di Milano, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata fallita il 29 settembre 2017), del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla cessione dell'immobile sito in Milano, alla via Cilea n. 106, e del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

2. Ricorre per cassazione l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce l'erronea valutazione d'incongruità del prezzo al quale era stato ceduto l'immobile e la mancanza di prova in ordine alla conoscenza del dissesto.

3. Il 19 ottobre 2023, il difensore ha prodotto il certificato di morte dell'imputato, avvenuta il 17 luglio 2023.

4. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per morte dell'imputato.

Invero, l'intervenuta morte del ricorrente, nelle more del giudizio di legittimità, siccome attestata nel certificato prodotto in atti, comporta, ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., la declaratoria di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essersi i reati a lui ascritti estinti per morte dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per morte dell'imputato.

Così deciso il 30 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 settembre 1961; avverso la sentenza del 31 maggio 2023 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendosi il reato estinto per morte del reo; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 maggio 2023, la Corte d'appello di Milano, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata fallita il 29 settembre 2017), del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla cessione dell'immobile sito in Milano, alla via Cilea n. 106, e del reato di bancarotta fraudolenta documentale. 2. Ricorre per cassazione l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce l'erronea valutazione d'incongruità del prezzo al quale era stato ceduto l'immobile e la mancanza di prova in ordine alla conoscenza del dissesto. 3. Il 19 ottobre 2023, il difensore ha prodotto il certificato di morte dell'imputato, avvenuta il 17 luglio 2023. 4. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per morte dell'imputato. Invero, l'intervenuta morte del ricorrente, nelle more del giudizio di legittimità, siccome attestata nel certificato prodotto in atti, comporta, ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., la declaratoria di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essersi i reati a lui ascritti estinti per morte dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per morte dell'imputato. Così deciso il 30 novem
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