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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31007/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5735/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; – intimata – Avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

SICILIA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] n. 4592/05/2 0 20 , depositata in data 25 agosto 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La contribuente impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un’istanza di rimborso, ex art. 37, comma secondo e 38, comma quarto, d.P.R. n. 602 del 1973, per il 90% Sil.

Rif.

IRPEF 1990-1991-1992 delle imposte pagate dalla stessa negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, istanza giustificata dall’essere stata, la detta contribuente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Regione Sicilia colpiti dal sisma dell’anno 1990.

L a contribuente, segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, tanto per i contribuenti ancora debitori dell’Erario, quanto per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio.

2. La C.t.p. di Catania accoglieva il ricorso della contribuente, dichiarando il diritto della stessa al rimborso del 90% dell’IRPEF versata negli anni 1990, 1991, 1992, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della Sicilia, sezione staccata di Catania.

Tale commissione, con sentenza n. 4592/05/2020, depositata in data 25 agosto 20 20 , respingeva il gravame condannando in via definitiva l’ufficio a pagare alla contribuente quanto inizialmente versato, a titolo di rimborso del 90% dei tributi.

4. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotiv i . [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata non avendo svolto attività difensiva.

La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come modificato dall'art. 16 - octies d. l . 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123in rapportoall'art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di rilevare la insussistenza del presupposto che avrebbe fondato la richiesta di rimborso, ossia la residenza della contribuente in un Comune rientrante tra quelli espressamente previsti dalla normativa.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 533 cod. civ., in rapporto all'art. 360, primo comma, n. 3, c od . p roc . c iv . » l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accolto l’eccezione mossa dall’ufficio e relativa all’inammissibilità della domanda della contribuente, che aveva chiesto il rimborso delle somme esposte nella dichiarazione congiunta con il coniuge, deceduto in data 16.07.2005.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, lett. d) e comma quarto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, cod. civ., in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nonché dell’art.2697 cod. civ., in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di rilevare l’assoluta genericità della domanda originaria della contribuente, priva delle allegazioni atte a dimostrare i pagamenti effettuati all’Erario nonché priva dell’indicazione delle somme pretese in restituzione.

2. Pregiudizialmente, va rilevata l’ammissibilità del ricorso quanto alla ritualità e tempestività della notifica; invero, a fronte della data di deposito della sentenza ( 25 /0 8 /202 0 ), il ricorso dell’Agenzia delle Entrate risulta notificato a controparte a mezzo pec in data 19/02/2021 ed in pari data ricevuto.

3. Tanto premesso, tenuto conto della regola stabilita dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. circa l’ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni, vaesaminato anzitutto il terzo motivo di ricorso.

Esso è inammissibile.

3.1. Invero, in violazione del principio di autosufficienza, il motivo non contiene in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

Nella fattispecie in esame, l’asserita genericità della domanda di rimborso non ̀ corroborata dall’indicazione dell’atto o degli atti da cui ciò possa evincersi.

In particolare, costituisce principio giurisprudenziale reiterato e consolidato quello secondo cui l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "errorin procedendo ", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio diautosufficienza di esso.

Pertanto, ove il ricorrente proponga una censura, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24048).

4. Invece, il primo motivo è fondato.

La questione agitata è quella della residenza del lavoratore dipendente non in uno dei comuni individuati dall’art. 3 dell’ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057 del Ministro per la protezione civile che prescrive quanto segue: “Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il presidente della regione Sicilia.

Possono altresì beneficiare delle disposizioni previste dai precedenti articoli i soggetti che svolgono, nell'area dei comuni che saranno elencati nel decreto di cui al precedente comma, la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse.”

4.1. Sul punto sembrerebbe pacifico che la contribuente risiedesse, all’epoca deli eventi calamitosi, in Biancavilla, comune non ricompreso nel citato elenco,ma la C.t.r. ha omesso di pronunciare sulla questione dedotta come specifico motivo di appello, incorrendo, dunque, nel vizio di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,così come correttamente invocato dall’avvocatura erariale, per aver trascurato il doveroso accertamento sui requisiti di ammissibilità del richiedente al rimborso.

4.2. Di poi, l’Agenzia delle Entrate non ha proposto una domanda nuova in sede di gravame, limitandosi a rettificare la portata delle proprie difese senza mutare il petitum e la causa petendi ; più in particolare, essendo oggetto del giudizio il silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso presentata dalla contribuente per avere indebitamente versata imposte non dovute, l'eccezione dell'amministrazione relativa al difetto in capo alla contribuente medesima del requisito della residenza in uno dei Comuni compresi nel suddetto elenco non costituisce eccezione in senso stretto , ma mera difesa che s’inserisce nella contesta z i one dei fatti costitutivi del credito tributario vantato dalla contribuente .

P ertanto , non si ravvisa alcuna modificazione del tema di indagine che rimane circoscritto alla pretesa creditoria fatta valere dalla parte privata atteso che l'ufficio ha contestato la fondatezza della pretesa del contribuente.

4.3. Con un recente arresto, preceduto da altri di uguale tenore (Cass. 28/04/2023, n. 11284), la Corte ha ribadito il principio secondo cui in tema di contenzioso tributario, l'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 preclude inappello esclusivamente le nuoveeccezioni "in senso tecnico" dalle quali, cioè, deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del "thema decidendum".

4.4. Orbene , nell'impugnazione del rigetto ovvero del silenzio formatosi sulla domanda di rimborso il contribuente ricopre la posizione di attore in senso formale e sostanziale facendo valere una pretesa creditoria nei confronti dell'erario ed essendo suo onere allegare i fatti costitutivi del diritto rivendicato; in tal senso, le argomentazioni con cui l'Ufficio nega tali fatti costituiscono delle meredifese non soggette ad alcuna preclusione processuale (Cass.29/12/2011, n. 29613).

Ne consegue che la pronuncia impugnata che, neppure nella parte espositiva dello svolgimento del processo ha dato atto della proposizione, tra i motivi di gravame, del difetto del requisito della residenza della contribuente in uno dei Comuni di cui al menzionato decreto, ha omesso di pronunciare sullo specifico motivo d’impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda della contribuente medesima.

5. Infine, il secondo motivo è infondato.

La doglianza secondo cui [OSCURATO:PERSONA] –che in origine aveva proposto l’istanza di rimborso unitamente al coniuge poi defunto – doveva espressamente dichiarare di agire in qualità di erede è assolutamente priva di pregio essendo costei comunque titolare sia della legittimazione ad agire che dell’interesse ad agire sia “iure proprio” che come erede; né alcuna valenza assume la circostanza che avrebbero dovuto intervenire anche gli altri coeredi.

Invero, non sussiste alcuna necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, i quali nel giudizio di impugnazione non assumono la veste di litisconsorti necessari; i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra icoeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta sia dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, sia dall'art. 757, il quale, prevedendo che ilcoerede succede nel credito al momento dell'apertura dellasuccessione, rivela che i crediti ricadono nella comunione.

Trova, pertanto, applicazione il principio generale, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune (Cass.24/01/2012, n. 995).

6. In conclusione, rigettato il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il terzo, va accolto il primo motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5735/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; – intimata – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] n. 4592/05/2 0 20 , depositata in data 25 agosto 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La contribuente impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un’istanza di rimborso, ex art. 37, comma secondo e 38, comma quarto, d.P.R. n. 602 del 1973, per il 90% Sil. Rif. IRPEF 1990-1991-1992 delle imposte pagate dalla stessa negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, istanza giustificata dall’essere stata, la detta contribuente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Regione Sicilia colpiti dal sisma dell’anno 1990. L a contribuente, segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, tanto per i contribuenti ancora debitori dell’Erario, quanto per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio. 2. La C.t.p. di Catania accoglieva il ricorso della contribuente, dichiarando il diritto della stessa al rimborso del 90% dell’IRPEF versata negli anni 1990, 1991, 1992, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 3. Avverso tale sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della Sicilia, sezione staccata di Catania. Tale commissione, con sentenza n. 4592/05/2020, depositata in data 25 agosto 20 20 , respingeva il gravame condannando in via definitiva l’ufficio a pagare alla contribuente quanto inizialmente versato, a titolo di rimborso del 90% dei tributi. 4. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotiv i . [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata non avendo svolto attività difensiva. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come modificato dall'art. 16 - octies d. l . 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123in rapportoall'art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di rilevare la insussistenza del presupposto che avrebbe fondato la richiesta di rimborso, ossia la residenza della contribuente in un Comune rientrante tra quelli espressamente previsti dalla normativa. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 533 cod. civ., in rapporto all'art. 360, primo comma, n. 3, c od . p roc . c iv . » l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accolto l’eccezione mossa dall’ufficio e relativa all’inammissibilità della domanda della contribuente, che aveva chiesto il rimborso delle somme esposte nella dichiarazione congiunta con il coniuge, deceduto in data 16.07.2005. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, lett. d) e comma quarto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, cod. civ., in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nonché dell’art.2697 cod. civ., in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di rilevare l’assoluta genericità della domanda originaria della contribuente, priva delle allegazioni atte a dimostrare i pagamenti effettuati all’Erario nonché priva dell’indicazione delle somme pretese in restituzione. 2. Pregiudizialmente, va rilevata l’ammissibilità del ricorso quanto alla ritualità e tempestività della notifica; invero, a fronte della data di deposito della sentenza ( 25 /0 8 /202 0 ), il ricorso dell’Agenzia delle Entrate risulta notificato a controparte a mezzo pec in data 19/02/2021 ed in pari data ricevuto. 3. Tanto premesso, tenuto conto della regola stabilita dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. circa l’ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni, vaesaminato anzitutto il terzo motivo di ricorso. Esso è inammissibile. 3.1. Invero, in violazione del principio di autosufficienza, il motivo non contiene in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Nella fattispecie in esame, l’asserita genericità della domanda di rimborso non ̀ corroborata dall’indicazione dell’atto o degli atti da cui ciò possa evincersi. In particolare, costituisce principio giurisprudenziale reiterato e consolidato quello secondo cui l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "errorin procedendo ", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio diautosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente proponga una censura, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24048). 4. Invece, il primo motivo è fondato. La questione agitata è quella della residenza del lavoratore dipendente non in uno dei comuni individuati dall’art. 3 dell’ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057 del Ministro per la protezione civile che prescrive quanto segue: “Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il presidente della regione Sicilia. Possono altresì beneficiare delle disposizioni previste dai precedenti articoli i soggetti che svolgono, nell'area dei comuni che saranno elencati nel decreto di cui al precedente comma, la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse.” 4.1. Sul punto sembrerebbe pacifico che la contribuente risiedesse, all’epoca deli eventi calamitosi, in Biancavilla, comune non ricompreso nel citato elenco,ma la C.t.r. ha omesso di pronunciare sulla questione dedotta come specifico motivo di appello, incorrendo, dunque, nel vizio di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,così come correttamente invocato dall’avvocatura erariale, per aver trascurato il doveroso accertamento sui requisiti di ammissibilità del richiedente al rimborso. 4.2. Di poi, l’Agenzia delle Entrate non ha proposto una domanda nuova in sede di gravame, limitandosi a rettificare la portata delle proprie difese senza mutare il petitum e la causa petendi ; più in particolare, essendo oggetto del giudizio il silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso presentata dalla contribuente per avere indebitamente versata imposte non dovute, l'eccezione dell'amministrazione relativa al difetto in capo alla contribuente medesima del requisito della residenza in uno dei Comuni compresi nel suddetto elenco non costituisce eccezione in senso stretto , ma mera difesa che s’inserisce nella contesta z i one dei fatti costitutivi del credito tributario vantato dalla contribuente . P ertanto , non si ravvisa alcuna modificazione del tema di indagine che rimane circoscritto alla pretesa creditoria fatta valere dalla parte privata atteso che l'ufficio ha contestato la fondatezza della pretesa del contribuente. 4.3. Con un recente arresto, preceduto da altri di uguale tenore (Cass. 28/04/2023, n. 11284), la Corte ha ribadito il principio secondo cui in tema di contenzioso tributario, l'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 preclude inappello esclusivamente le nuoveeccezioni "in senso tecnico" dalle quali, cioè, deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del "thema decidendum". 4.4. Orbene , nell'impugnazione del rigetto ovvero del silenzio formatosi sulla domanda di rimborso il contribuente ricopre la posizione di attore in senso formale e sostanziale facendo valere una pretesa creditoria nei confronti dell'erario ed essendo suo onere allegare i fatti costitutivi del diritto rivendicato; in tal senso, le argomentazioni con cui l'Ufficio nega tali fatti costituiscono delle meredifese non soggette ad alcuna preclusione processuale (Cass.29/12/2011, n. 29613). Ne consegue che la pronuncia impugnata che, neppure nella parte espositiva dello svolgimento del processo ha dato atto della proposizione, tra i motivi di gravame, del difetto del requisito della residenza della contribuente in uno dei Comuni di cui al menzionato decreto, ha omesso di pronunciare sullo specifico motivo d’impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda della contribuente medesima. 5. Infine, il secondo motivo è infondato. La doglianza secondo cui [OSCURATO:PERSONA] –che in origine aveva proposto l’istanza di rimborso unitamente al coniuge poi defunto – doveva espressamente dichiarare di agire in qualità di erede è assolutamente priva di pregio essendo costei comunque titolare sia della legittimazione ad agire che dell’interesse ad agire sia “iure proprio” che come erede; né alcuna valenza assume la circostanza che avrebbero dovuto intervenire anche gli altri coeredi. Invero, non sussiste alcuna necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, i quali nel giudizio di impugnazione non assumono la veste di litisconsorti necessari; i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra icoeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta sia dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, sia dall'art. 757, il quale, prevedendo che ilcoerede succede nel credito al momento dell'apertura dellasuccessione, rivela che i crediti ricadono nella comunione. Trova, pertanto, applicazione il principio generale, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune (Cass.24/01/2012, n. 995). 6. In conclusione, rigettato il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il terzo, va accolto il primo motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel
Sentenza Cassazione n. 31007/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris