Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 32760/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che, dichiarando di non doversi procedere in ordine al reato di scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive (capo A) in quanto estinto per intervenuta prescrizione, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto tentato di lesioni personali; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge processuale in ordine all'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di appello al difensore, è manifestamente infondato, atteso che, sebbene in primo grado l'imputato fosse difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in occasione della proposizione dell'atto di appello, l'imputato ha poi nominato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], revocando tutti i precedenti difensori.

In seguito, a causa della cancellazione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall'Albo degli Avvocati, non avendo l'imputato più alcun difensore, veniva nominato un difensore d'ufficio al quale è stato notificato il decreto di cui si discute; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7 del provvedimento impugnato); Considerato che il terzo 'ed il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e in ordine alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen. ed, oltre a non essere consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata, dove si sottolinea la gravità dei fatti), sono manifestamente infondati, perché prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che, dichiarando di non doversi procedere in ordine al reato di scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive (capo A) in quanto estinto per intervenuta prescrizione, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto tentato di lesioni personali; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge processuale in ordine all'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di appello al difensore, è manifestamente infondato, atteso che, sebbene in primo grado l'imputato fosse difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in occasione della proposizione dell'atto di appello, l'imputato ha poi nominato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], revocando tutti i precedenti difensori. In seguito, a causa della cancellazione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall'Albo degli Avvocati, non avendo l'imputato più alcun difensore, veniva nominato un difensore d'ufficio al quale è stato notificato il decreto di cui si discute; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7 del provvedimento impugnato); Considerato che il terzo 'ed il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e in ordine alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen. ed, oltre a non essere consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata, dove si sottolinea la gravità dei fatti), sono manifestamente infondati, perché prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende
Decreto Cassazione n. 32760/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris