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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 ottobre 2024

Cassazione n. 23670/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/202 5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 26634/2024R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Crestvolant; rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difes o da gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata alla scrittura difensiva ex art.47,ultimo comma, cod. proc. civ.; -resistente- Avverso l a SENTENZA ( recte : ORDINANZA ) del TRIBUNALE di PARMAn.1387 /2024,resa nel proc. n.1015/2024, depositata il 9 ottobre 2024; udìta la relazione della causa , svolta nella c amera di consiglio del 14 luglio 2025dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostitut o Oggetto: Regolamento di competenza.

C.C. 14/07/2025 r.g.n. 26634/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Torino.

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] di Crestvolant , invocando espressamente l’applicabilità del foro del consumatore, ha convenuto in giudizio il geometra [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Parma,luogo di sua residenza, esponendo che: - aveva stipulato due contratti di appalto con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la ristrutturazione di un antico palazzo u bicato in P rovincia di Alessandria; - in relazione a tali lavori , aveva attribu i to l’incarico di provvedere all’asseverazione della congruità delle spese al geometra M arco Abbio, con studio professionale e residenza in Torino; - in conformità alle pattuizioni contrattuali , aveva pagato, quale corrispettivo dell’asseverazione , la somma di Euro 23.724,96, versandola nelle mani dell’appaltatore, il quale avrebbedovuto rimetterlaal professionista all’esito dell’esecuzione dell’opera; - peraltro , tale opera era stata eseguita inesattamente e con grave ritardo, suscitando, inoltre, le contestazionidella società appaltatrice, per non essere statiinclusi nell’attestato i co mpensi dovuti al direttore dei lavori e al responsabiledella sicurezza, nonché allo stesso asseveratore ; sulla base di queste deduzioni, [OSCURATO:PERSONA] di Crestvolant ha domandato l’accertamento negativo del proprio obbligo di pagamento d el corrispettivo in ragione dell’inadempimento da parte del convenuto alla propria obbligazione professionale; costituitosi in giudizio, il convenuto– previa contestazione della qualità di consumatore dell’attore (per avere que gli stipulato il contratt o di appalto nella qualitàdi imprenditore ed in funzione dello sfruttamento economico del palazzo quale location per ricevimenti nuziali, set cine - fotografici ed altri eventi) – ha preliminarmente e tempestivamente sollevato l’ eccezione di incompetenzaterritoriale del Tribunale adìto in favore d i quello di Torino , da C.C. 14/07/2025 r.g.n. 26634/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani reputarsi competentesia ex art. 18 cod. proc. civ. ( quale giudice del luogo di sua residenza), sia ex art. 20cod. proc. civ. (quale giudice del luogo in cui era stato stipulato il contratto di appalto contene n te la c lausola attributiva dell’incarico di asseverazione);

2. con sentenza ( recte : ordinanza) del 9 ottobre 2024, il Tribunale di Parma, in accoglimento dell’eccezione, ha dichiarato la competenzaterritoriale del Tribunale di Torino , sui rilievi : -che, in tema di contratti del consumatore, ai fini dell ’ identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005),non assume rilievo che la persona rivesta la qualità di imprenditore o di professionista bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l’imprenditore individuale o il professionista va considerato “consumatore” allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale, mentre, per converso, « deve essere trattato come “professionista” il soggetto che abbia siglato un (qualsivoglia) contratto per esigenze funzionali e strumentali all’esercizio di un’attività imprenditoriale»; - che , nella fattispecie, la documentazione in atti attesta va che il contratto era stato stipulato in funzione dello sfruttamento economico del palazzo ristrutturato«ad uso turistico/residenziale/occasionale»; - che , pertanto, esclusa l’applicazione del foro del consumatore , la causa, « avendo ad oggetto la responsabilità (contrattuale) del convenuto/accertamento negativo di un credito», andava «incardinata presso il foro del convenuto (che coincide con quello del contratto), ossia innanzi al Tribunale di Torino»; 3.ha proposto ricorso per regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA] di Crestvolant sulla base di un unico,articolato motivo; [OSCURATO:PERSONA] depositato scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., resistendo al ricorso; C.C. 14/07/2025 r.g.n. 26634/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo « che la Corte di cassazione determini definitivamente la competenza presso il tribunale di Torino»; le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. con l’unico, articolato motivo di ricorso viene denunciata la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 3-34 comma 4 D-lgs 206/2005 s.m.i.nonché degli artt. 18 - 20 c.p.c. , anche in relazione all’ art.167 cpc , 360 n. 3 e n.4 c.p.c. »; il ricorrentecensura non solo l’errore di m er ito in cui sarebbe incorso il Tribunale di Parmaper avere escluso l’applicabilità, nella fattispecie, del foro del consumatore, ma anche l’errore di rito, peravere omesso di pron unciare sulla“controeccezione” con cui egli aveva d e dotto la decadenza del convenuto dall’eccezione di incompetenza per m ancata contestazione di tutti i fori territoriali alternatividi cui agli artt. 18 - 20 cod. proc. civ. ; 2.il ricorso è fondato; questa Corte ha affermato– e più volte ribadito – che, ove una domanda sia proposta invocando l’applicabilità, dinanzi al giudice adìto, del foro del consumatore, l’eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia - poiché non “di consumo”-a quel foro, implica, ove fondata, l’applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adìto, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l’eccezione di incompetenza tamquam non esset, perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adìtoritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore ( Cass. n. 3539 /2014 ; Cass.n. 32731 /2019 ; Cass. n.21989/2021); nel caso in esame, il convenuto (v. pag. 17 della comparsa di risposta del 13 maggio 2024) ha contestatola sussistenza, in capo al giudice adìto, del C.C. 14/07/2025 r.g.n. 26634/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani foro generale delle persone fisiche ( art.18 cod. proc. civ. ) con riguardo alla residenza, per essere egli residente a Torino , nonché del forum contract us (art.20, prima parte, cod. proc. civ.) per essere stato stipulato a Torino il contratto prevedente l’incarico di ass everazione ; peraltro , ha omesso di contestare la sussistenza, in capo al giudice adìto, del foro generale delle persone fisiche con riguardo aldomicilio e ha omesso del tutto la contestazione delforum destinatae solutionis ( art. 20, seconda parte, cod. proc. civ.) , e cioè di contestare la competenza del giudice adìto (Tribunale di P arma) con riguardoal luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio, ovverosia l’obbligazione derivante dal cont ratto d’ opera professionale, avente ad oggetto la prestazione di asseverazione della congruitàdelle spese connesse all’ appalto ; in proposito, non coglie nel segno l ’osservazione del P rocuratore Generale, secondo cui non rileverebbe «l’omessa indicazione del Tribunale di Alessandria», dal momento che «l’incaricoprofessionalenon aveva ad oggetto lavori da eseguirsi necessariamente all’interno del castello ma attività di asseverazione che, quale attività libero - professionale , si presume si debba/possa svolgere presso lo studio professionale del professionista incaricato»; non viene, infatti , in considerazione l’eventuale errore del giudice per nonavere individuato , tra i fori concorrenti , il Tribunale di Alessandria quale giudicedel luogo in cui è ubicato il palazzo oggetto di ristrutturazione , bensì l’omissione della parte che, nel sollevare l’ eccezione di incompetenza territoriale, nonha assolto l ’o nere di contestare , con riguardo al giudice adìto (e quindi con riguardoal Tribunale di P arma, non al Tribunale di A lessandria) , tra tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, anche quello in cui egli aveva il domicilio, nonchéquello in cui doveva essere e seguita l’obbligazione professionale avente ad oggetto la prestazione di asseverazione, non indicando il diversogiudice ritenuto competente in base a talicriteri di collegamento, così incorrendo nellaformulazione di una eccezione incompletache il tribunale adìto avrebbedovuto reputare tamquam non esset ; C.C. 14/07/2025 r.g.n. 26634/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani né appare condivisibile l’ulteriore rilievo secondo cui l’indicazione del foro di Torino come forum contractus sarebbe stata « sufficiente », avuto riguardo all’orientamento giurisprudenziale (è citata Cass., Sez. 2, n. 7674 /2019 ) secondo cui, quando l’obbligazione dedotta in giudizio è il compenso dovuto al professionista , per la determinazione del detto foro facoltativo deve farsi riferimento al luogo in cui il contrattoè stato concluso; nella fattispecie, infatti, avuto riguardo alla circostanza che l’attore, sotto il profilo sostanziale, ha proposto, pur in via d’azione, una eccezione di inadempimento ( art.1460 cod. civ. ) l’“obbligazione dedotta in giudizio” (arg. ex art. 20 cod. proc. civ. ) non è quella del cliente, avente ad oggetto il corrispettivodell’opera professionale, bensì quella del professionista, avente ad oggettola prestazione di tale opera; il professionista convenuto, pertanto , deducendo l’applicazione del l e regole di compete nza territoriale derogabile , avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali il giudice adìto non fosse competente in relazione a tutti i fori concorrenti per ragione di territorio derogabilee qu indi non solo in base al foro generale delle persone fisiche - riguardo al quale si è detto dell’incompletezza dell’eccezione per non avere attinto anche il foro del domicilio- e al forum contractus ma anche in relazione al forum destinatae solutionis;

3. rilevata l’incompletezza dell’ eccezione di incompetenza territoriale sotto gli indicati profili, i n accoglimento del ricorso pe r regolamento di competenza, deve dunque dichiararsila competenza del Tribunale di Parma , con fissazione alle parti del termine di tre mesi dal deposito della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio; 4.le sp ese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] dichiara la competenza del Tribunale di Parmae fissa alle parti il termine di tre mesi daldeposito della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/202 5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 26634/2024R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Crestvolant; rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difes o da gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata alla scrittura difensiva ex art.47,ultimo comma, cod. proc. civ.; -resistente- Avverso l a SENTENZA ( recte : ORDINANZA ) del TRIBUNALE di PARMAn.1387 /2024,resa nel proc. n.1015/2024, depositata il 9 ottobre 2024; udìta la relazione della causa , svolta nella c amera di consiglio del 14 luglio 2025dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostitut o Oggetto: Regolamento di competenza. C.C. 14/07/2025 r.g.n. 26634/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Torino. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] di Crestvolant , invocando espressamente l’applicabilità del foro del consumatore, ha convenuto in giudizio il geometra [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Parma,luogo di sua residenza, esponendo che: - aveva stipulato due contratti di appalto con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la ristrutturazione di un antico palazzo u bicato in P rovincia di Alessandria; - in relazione a tali lavori , aveva attribu i to l’incarico di provvedere all’asseverazione della congruità delle spese al geometra M arco Abbio, con studio professionale e residenza in Torino; - in conformità alle pattuizioni contrattuali , aveva pagato, quale corrispettivo dell’asseverazione , la somma di Euro 23.724,96, versandola nelle mani dell’appaltatore, il quale avrebbedovuto rimetterlaal professionista all’esito dell’esecuzione dell’opera; - peraltro , tale opera era stata eseguita inesattamente e con grave ritardo, suscitando, inoltre, le contestazionidella società appaltatrice, per non essere statiinclusi nell’attestato i co mpensi dovuti al direttore dei lavori e al responsabiledella sicurezza, nonché allo stesso asseveratore ; sulla base di queste deduzioni, [OSCURATO:PERSONA] di Crestvolant ha domandato l’accertamento negativo del proprio obbligo di pagamento d el corrispettivo in ragione dell’inadempimento da parte del convenuto alla propria obbligazione professionale; costituitosi in giudizio, il convenuto– previa contestazione della qualità di consumatore dell’attore (per avere que gli stipulato il contratt o di appalto nella qualitàdi imprenditore ed in funzione dello sfruttamento economico del palazzo quale location per ricevimenti nuziali, set cine - fotografici ed altri eventi) – ha preliminarmente e tempestivamente sollevato l’ eccezione di incompetenzaterritoriale del Tribunale adìto in favore d i quello di Torino , da C.C. 14/07/2025 r.g.n. 26634/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani reputarsi competentesia ex art. 18 cod. proc. civ. ( quale giudice del luogo di sua residenza), sia ex art. 20cod. proc. civ. (quale giudice del luogo in cui era stato stipulato il contratto di appalto contene n te la c lausola attributiva dell’incarico di asseverazione); 2. con sentenza ( recte : ordinanza) del 9 ottobre 2024, il Tribunale di Parma, in accoglimento dell’eccezione, ha dichiarato la competenzaterritoriale del Tribunale di Torino , sui rilievi : -che, in tema di contratti del consumatore, ai fini dell ’ identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005),non assume rilievo che la persona rivesta la qualità di imprenditore o di professionista bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l’imprenditore individuale o il professionista va considerato “consumatore” allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale, mentre, per converso, « deve essere trattato come “professionista” il soggetto che abbia siglato un (qualsivoglia) contratto per esigenze funzionali e strumentali all’esercizio di un’attività imprenditoriale»; - che , nella fattispecie, la documentazione in atti attesta va che il contratto era stato stipulato in funzione dello sfruttamento economico del palazzo ristrutturato«ad uso turistico/residenziale/occasionale»; - che , pertanto, esclusa l’applicazione del foro del consumatore , la causa, « avendo ad oggetto la responsabilità (contrattuale) del convenuto/accertamento negativo di un credito», andava «incardinata presso il foro del convenuto (che coincide con quello del contratto), ossia innanzi al Tribunale di Torino»; 3.ha proposto ricorso per regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA] di Crestvolant sulla base di un unico,articolato motivo; [OSCURATO:PERSONA] depositato scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., resistendo al ricorso; C.C. 14/07/2025 r.g.n. 26634/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo « che la Corte di cassazione determini definitivamente la competenza presso il tribunale di Torino»; le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. con l’unico, articolato motivo di ricorso viene denunciata la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 3-34 comma 4 D-lgs 206/2005 s.m.i.nonché degli artt. 18 - 20 c.p.c. , anche in relazione all’ art.167 cpc , 360 n. 3 e n.4 c.p.c. »; il ricorrentecensura non solo l’errore di m er ito in cui sarebbe incorso il Tribunale di Parmaper avere escluso l’applicabilità, nella fattispecie, del foro del consumatore, ma anche l’errore di rito, peravere omesso di pron unciare sulla“controeccezione” con cui egli aveva d e dotto la decadenza del convenuto dall’eccezione di incompetenza per m ancata contestazione di tutti i fori territoriali alternatividi cui agli artt. 18 - 20 cod. proc. civ. ; 2.il ricorso è fondato; questa Corte ha affermato– e più volte ribadito – che, ove una domanda sia proposta invocando l’applicabilità, dinanzi al giudice adìto, del foro del consumatore, l’eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia - poiché non “di consumo”-a quel foro, implica, ove fondata, l’applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adìto, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l’eccezione di incompetenza tamquam non esset, perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adìtoritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore ( Cass. n. 3539 /2014 ; Cass.n. 32731 /2019 ; Cass. n.21989/2021); nel caso in esame, il convenuto (v. pag. 17 della comparsa di risposta del 13 maggio 2024) ha contestatola sussistenza, in capo al giudice adìto, del C.C. 14/07/2025 r.g.n. 26634/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani foro generale delle persone fisiche ( art.18 cod. proc. civ. ) con riguardo alla residenza, per essere egli residente a Torino , nonché del forum contract us (art.20, prima parte, cod. proc. civ.) per essere stato stipulato a Torino il contratto prevedente l’incarico di ass everazione ; peraltro , ha omesso di contestare la sussistenza, in capo al giudice adìto, del foro generale delle persone fisiche con riguardo aldomicilio e ha omesso del tutto la contestazione delforum destinatae solutionis ( art. 20, seconda parte, cod. proc. civ.) , e cioè di contestare la competenza del giudice adìto (Tribunale di P arma) con riguardoal luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio, ovverosia l’obbligazione derivante dal cont ratto d’ opera professionale, avente ad oggetto la prestazione di asseverazione della congruitàdelle spese connesse all’ appalto ; in proposito, non coglie nel segno l ’osservazione del P rocuratore Generale, secondo cui non rileverebbe «l’omessa indicazione del Tribunale di Alessandria», dal momento che «l’incaricoprofessionalenon aveva ad oggetto lavori da eseguirsi necessariamente all’interno del castello ma attività di asseverazione che, quale attività libero - professionale , si presume si debba/possa svolgere presso lo studio professionale del professionista incaricato»; non viene, infatti , in considerazione l’eventuale errore del giudice per nonavere individuato , tra i fori concorrenti , il Tribunale di Alessandria quale giudicedel luogo in cui è ubicato il palazzo oggetto di ristrutturazione , bensì l’omissione della parte che, nel sollevare l’ eccezione di incompetenza territoriale, nonha assolto l ’o nere di contestare , con riguardo al giudice adìto (e quindi con riguardoal Tribunale di P arma, non al Tribunale di A lessandria) , tra tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, anche quello in cui egli aveva il domicilio, nonchéquello in cui doveva essere e seguita l’obbligazione professionale avente ad oggetto la prestazione di asseverazione, non indicando il diversogiudice ritenuto competente in base a talicriteri di collegamento, così incorrendo nellaformulazione di una eccezione incompletache il tribunale adìto avrebbedovuto reputare tamquam non esset ; C.C. 14/07/2025 r.g.n. 26634/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani né appare condivisibile l’ulteriore rilievo secondo cui l’indicazione del foro di Torino come forum contractus sarebbe stata « sufficiente », avuto riguardo all’orientamento giurisprudenziale (è citata Cass., Sez. 2, n. 7674 /2019 ) secondo cui, quando l’obbligazione dedotta in giudizio è il compenso dovuto al professionista , per la determinazione del detto foro facoltativo deve farsi riferimento al luogo in cui il contrattoè stato concluso; nella fattispecie, infatti, avuto riguardo alla circostanza che l’attore, sotto il profilo sostanziale, ha proposto, pur in via d’azione, una eccezione di inadempimento ( art.1460 cod. civ. ) l’“obbligazione dedotta in giudizio” (arg. ex art. 20 cod. proc. civ. ) non è quella del cliente, avente ad oggetto il corrispettivodell’opera professionale, bensì quella del professionista, avente ad oggettola prestazione di tale opera; il professionista convenuto, pertanto , deducendo l’applicazione del l e regole di compete nza territoriale derogabile , avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali il giudice adìto non fosse competente in relazione a tutti i fori concorrenti per ragione di territorio derogabilee qu indi non solo in base al foro generale delle persone fisiche - riguardo al quale si è detto dell’incompletezza dell’eccezione per non avere attinto anche il foro del domicilio- e al forum contractus ma anche in relazione al forum destinatae solutionis; 3. rilevata l’incompletezza dell’ eccezione di incompetenza territoriale sotto gli indicati profili, i n accoglimento del ricorso pe r regolamento di competenza, deve dunque dichiararsila competenza del Tribunale di Parma , con fissazione alle parti del termine di tre mesi dal deposito della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio; 4.le sp ese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] dichiara la competenza del Tribunale di Parmae fissa alle parti il termine di tre mesi daldeposito della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio;
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