CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42776/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione DRIDI Jilani ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Siena di condanna in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e 2-bis, codice strada commesso in Torrita di Siena il 25/1/2018; considerato che il ricorrente ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale, quanto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 186 comma 2-bis, codice strada, contestando la condotta valutazione delle prove; che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., la decisione censurata ponendosi in linea di perfetta coerenza con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (sez. 4 n. 36777 del 2/7/2015, Rv. 264419; sez. 4 n. 54991 del 24/10/2017, Fabris, Rv. 271557, in cui si è precisato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo; n. 27211 del 21/5/2019, Granelli, Rv. 275872; n. 36777 del 2/7/2015, Scudiero, Rv. 264419). che le doglianze costituiscono peraltro riproposizione di motivo di gravame, tendente ad una inammissibile lettura delle risultanze istruttorie e si sostanziano in censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridici corretti, oltre che allineati con i principi sopra richiamati; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]