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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17471/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 novembre 1969 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione per delitto di furto aggravato e delitto di rapina associato ad evasione, concedendo quella della detenzione domiciliare; rilevato che il ricorso dell'interessato sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; considerato, infatti, che H Tribunale di Sorveglianza di Roma, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale (concedendo, invece, la detenzione domiciliare attesa la disponibilità di un valido domicilio presso l'abitazione della madre disposta ad ospitarlo) ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non (recidivanza nei confronti del condannato anche per la storia inframuraria ripetuta in ragione dei plurimi precedenti e la assenza di attività lavorativa (v. pag. 1 dell'ordinanza impugnata); rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere la sua richiesta di affidamento in prova; ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara P.Q.MAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 novembre 1969 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione per delitto di furto aggravato e delitto di rapina associato ad evasione, concedendo quella della detenzione domiciliare; rilevato che il ricorso dell'interessato sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; considerato, infatti, che H Tribunale di Sorveglianza di Roma, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale (concedendo, invece, la detenzione domiciliare attesa la disponibilità di un valido domicilio presso l'abitazione della madre disposta ad ospitarlo) ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non (recidivanza nei confronti del condannato anche per la storia inframuraria ripetuta in ragione dei plurimi precedenti e la assenza di attività lavorativa (v. pag. 1 dell'ordinanza impugnata); rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere la sua richiesta di affidamento in prova; ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara P.Q.MAnna [OSCURATO:PERSONA]
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