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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07694/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27658-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controrícorrenti - avverso la sentenza n. 3545/12/2021 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il 27/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO e DIRITTO Avverso la sentenza d'appello in epigrafe indicata, emessa nel giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado pronunciata su ricorso avverso estratti di ruolo e delle relative cartelle di pagamento, che il contribuente sosteneva non essergli mai state notificate, quest'ultimo ha notificato all'agente della riscossione ricorso per cassazione che ha però omesso di depositare ed iscrivere a ruolo.

L'Agenzia delle entrate - Riscossione si è costituita in giudizio con controricorso notificato all'altra parte a mezzo PEC in data 03/09/2021.

Il ricorso - ricorrendo i presupposti di cui all'art. 380 bis c.p.c. - può essere definito ai sensi dell'art. 369 c.p.c., per improcedibilità.

Ed invero vi è certificazione della cancelleria di questa Corte (effettuato il controllo in data 13/11/2021) secondo cui il ricorso introduttivo di questo grado del processo non è stato depositato, tanto meno nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., sicché non vi è dubbio che il ricorso sia da ritenere improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, delle attività effettivamente espletate e della circostanza che la causa viene definita in rito, ad iniziativa officiosa di questa Corte.

Non essendo stato depositato il ricorso, non sussistono neppure i presupposti per l'applicabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma in data 09/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] NAPO,LITANO DEpn9-- t,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27658-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controrícorrenti - avverso la sentenza n. 3545/12/2021 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il 27/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO e DIRITTO Avverso la sentenza d'appello in epigrafe indicata, emessa nel giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado pronunciata su ricorso avverso estratti di ruolo e delle relative cartelle di pagamento, che il contribuente sosteneva non essergli mai state notificate, quest'ultimo ha notificato all'agente della riscossione ricorso per cassazione che ha però omesso di depositare ed iscrivere a ruolo. L'Agenzia delle entrate - Riscossione si è costituita in giudizio con controricorso notificato all'altra parte a mezzo PEC in data 03/09/2021. Il ricorso - ricorrendo i presupposti di cui all'art. 380 bis c.p.c. - può essere definito ai sensi dell'art. 369 c.p.c., per improcedibilità. Ed invero vi è certificazione della cancelleria di questa Corte (effettuato il controllo in data 13/11/2021) secondo cui il ricorso introduttivo di questo grado del processo non è stato depositato, tanto meno nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., sicché non vi è dubbio che il ricorso sia da ritenere improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, delle attività effettivamente espletate e della circostanza che la causa viene definita in rito, ad iniziativa officiosa di questa Corte. Non essendo stato depositato il ricorso, non sussistono neppure i presupposti per l'applicabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma in data 09/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] NAPO,LITANO DEpn9-- t,
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